Corte di Giustizia delle Comunità europee (Grande
Sezione), 26 giugno 2007
C-305/05, Ordre des barreaux francophones et germanophone – Conseil des ministres
Nel procedimento C-305/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour d’arbitrage, divenuta Cour constitutionelle (Belgio), con decisione 13 luglio 2005,
pervenuta in cancelleria il 29 luglio 2005, nella causa tra
Ordre des barreaux francophones et germanophone,
Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles,
Orde van
Vlaamse balies,
Nederlandse Orde van
advocaten bij de balie te Brussel,
e
Conseil des
ministres,
con
l’intervento di:
Consiglio degli ordini
degli avvocati dell’Unione europea,
Ordre des avocats du barreau de Liège,
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C. W. A. Timmermans,
A. Rosas, K. Lenaerts, E. Juhász (relatore) e J. Klučka,
presidenti di sezione, dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta,
dai sigg. K. Schiemann, A. Borg Barthet, M. Ilešič e J. Malenovský, giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares
Maduro
cancelliere: sig. M.-A. Gaudissart,
capo unità
vista
la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del
12 settembre 2006,
considerate le osservazioni presentate:
– per
l’Ordre des barreaux francophones et germanophone e l’Ordre français des avocats du
barreau de Bruxelles, dai sigg. F. Tulkens e V. Ost, avocats;
– per
l’Orde van Vlaamse balies e il Nederlandse Orde van advocaten bij
de balie te Brussel, dal sig. M. Storme,
avocat;
– per
il Consiglio degli ordini degli avvocati dell’Unione europea, dal sig. M. Mahieu, avocat;
– per
l’Ordre des avocats du barreau
de Liège, dal sig. E. Lemmens,
avocat;
– per
il governo belga, dal sig. M. Wimmer, in qualità di
agente, assistito dal sig. L. Swartenbroux, avocat;
– per
il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in
qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;
– per
il governo cipriota, dalla sig.ra E. Rossidou‑Papakyriakou
e dal sig. F. Komodromos, in qualità di agenti;
– per
il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in
qualità di agente;
– per
il governo slovacco, dal sig. R. Procházka, in
qualità di agente;
– per
il Parlamento europeo, dal sig. A. Caiola e dalla
sig.ra C. Castillo del Carpio,
successivamente dal sig. A. Caida e dalla
sig.ra M. Dean, in qualità di agenti;
– per
il Consiglio dell’Unione europea, dalle sig.re M. Sims e M.‑M. Josephides, in qualità di agenti;
– per
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del
14 dicembre 2006,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità
dell’art. 2 bis, punto 5, della direttiva del Consiglio 10
giugno 1991, 91/308/CEE, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite
(GU L 166, pag. 77), come modificata dalla direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2001, 2001/97/CE
(GU L 344, pag. 76; in prosieguo: la «direttiva 91/308»).
2 Tale
domanda è stata proposta
nell’ambito di ricorsi presentati dinanzi al giudice del rinvio rispettivamente
dall’Ordre des barreaux francophones et germanophone (Ordine degli
avvocati francofoni e germanofono), dall’Ordre français des avocats
du barreau de Bruxelles
(Ordine francese degli avvocati del foro di Bruxelles), dall’Orde van Vlaamse balies
(Ordine degli avvocati fiamminghi), nonché dal Nederlandse
Orde van advocaten bij de balie te Brussel (Ordine
olandese degli avvocati del foro di Bruxelles), diretti a ottenere
l’annullamento di taluni articoli della legge 12 gennaio 2004 che modifica la
legge 11 gennaio 1993, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, la legge
22 marzo 1993, relativa allo status e al controllo degli istituti di credito e
la legge 6 aprile 1995, relativa allo status delle imprese di investimento e al
loro controllo, agli intermediari finanziari e ai consulenti in materia di
investimento (Moniteur belge
23 gennaio 2004, pag. 4352; in prosieguo: la «legge 12 gennaio 2004»),
che recepisce la direttiva 2001/97 nell’ordinamento giuridico nazionale.
Contesto normativo
3 L’art. 6
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), intitolato «Diritto a un equo
processo», dispone:
«1 Ogni
persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed
entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale,
costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie
sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa
penale formulata nei suoi confronti. (…)
2 Ogni persona
accusata di un reato è presunta
innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3 In
particolare, ogni accusato ha diritto di:
a) essere
informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e
in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo
carico;
b) disporre
del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
c) difendersi
personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i
mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un
avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
d) esaminare
o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei
testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e) farsi
assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua
usata in udienza».
La normativa comunitaria
4 Ai
termini del terzo ‘considerando’ della direttiva 91/308:
«considerando che il riciclaggio incide palesemente
sull’aumento della criminalità organizzata in generale e del traffico di
stupefacenti in particolare; che vi è una sempre maggiore consapevolezza che la
lotta al riciclaggio costituisce uno dei mezzi più efficaci per opporsi a
questa attività criminosa che rappresenta una particolare minaccia per le
società degli Stati membri».
5 Il
primo ‘considerando’, i ‘considerando’ dal quattordicesimo al diciassettesimo
nonché il ventesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/97 recitano:
«(1) È
opportuno che la direttiva 91/308/CEE (…), che rappresenta uno dei principali
strumenti internazionali per la lotta contro il riciclaggio dei proventi di
attività illecite, venga aggiornata conformemente alle conclusioni della
Commissione e ai desiderata espressi dal Parlamento europeo e dagli Stati
membri. In questo modo la direttiva [91/308] dovrebbe non soltanto riflettere
le migliori pratiche internazionali del settore, ma anche continuare a
garantire uno standard elevato nella protezione del settore finanziario e di
altre attività a rischio dagli effetti dannosi del denaro proveniente da
attività criminose.
(…)
(14) I
riciclatori di denaro hanno manifestato la tendenza ad avvalersi di enti non
finanziari. Tale tendenza è stata confermata dai lavori del GAFI [Gruppo di
Azione Finanziaria Internazionale] sulle tecniche e tipologie del riciclaggio.
(15) Gli
obblighi stabiliti dalla direttiva [91/308] in materia di identificazione dei
clienti, tenuta delle registrazioni e segnalazione delle operazioni sospette
dovrebbero essere estesi ad un numero limitato di attività e di professioni che
si sono rivelate suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio.
(16) I
notai ed i professionisti legali indipendenti, quali definiti dagli Stati
membri, dovrebbero essere assoggettati alle disposizioni della direttiva
[91/308] quando partecipano a operazioni di natura finanziaria o societaria,
inclusa la consulenza tributaria, per le quali è particolarmente elevato il rischio
che i servizi dei predetti professionisti vengano utilizzati a fini di
riciclaggio dei proventi di attività criminali.
(17) Tuttavia,
quando dei professionisti indipendenti che forniscono consulenza legale, i
quali siano legalmente riconosciuti e controllati come gli avvocati, esaminano
la posizione giuridica di un cliente o rappresentano un cliente in un
procedimento giudiziario, non sarebbe appropriato che per quanto riguarda tali
attività la direttiva [91/308] imponesse loro l’obbligo di comunicare eventuali
operazioni sospette di riciclaggio. Deve sussistere l’esenzione da qualsiasi
obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima,
durante o dopo il procedimento giudiziario, o nel corso dell’esame della
posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, la consulenza legale è
soggetta al vincolo del segreto professionale a meno che il consulente
giuridico partecipi alle attività di riciclaggio dei proventi illeciti, che la
consulenza sia fornita a fini di riciclaggio o l’avvocato sia a conoscenza che
il cliente chiede consulenza giuridica ai fini del riciclaggio dei proventi
illeciti.
(…)
(20) Nel
caso dei notai e dei professionisti legali indipendenti, per tenere debitamente
conto dell’obbligo di riservatezza che vincola detti professionisti ai loro
clienti, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a designare l’ordine
degli avvocati o qualunque altro organismo di autoregolamentazione dei liberi
professionisti come organo a cui questi professionisti segnalano eventuali casi
di riciclaggio. Le regole riguardanti il trattamento di tali segnalazioni e la
loro eventuale trasmissione alle autorità responsabili per la lotta contro il
riciclaggio e, in generale, le forme appropriate di cooperazione tra gli ordini
degli avvocati o altri organismi professionali e dette autorità devono essere
determinate dagli Stati membri».
6 Ai
termini dell’art. 2 bis, punto 5, della direttiva 91/308, sono
sottoposti agli obblighi previsti da questa:
«5) [i]
notai e altri liberi professionisti legali, quando prestano la loro opera:
a) assistendo
i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni
riguardanti:
i) l’acquisto
e la vendita di beni immobili o imprese commerciali;
ii) la gestione di denaro,
strumenti finanziari o altri beni dei clienti;
iii) l’apertura o la
gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
iv) l’organizzazione degli
apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di
società;
v) la
costituzione, la gestione o l’amministrazione di trust, società o strutture
analoghe;
b) o
agendo in nome e per conto del loro cliente in una qualsiasi operazione
finanziaria o immobiliare».
7 L’art.
6 della direttiva 91/308 prevede:
«1. Gli
Stati membri provvedono a che gli enti e le persone cui si applica la presente
direttiva nonché i loro amministratori e dipendenti collaborino pienamente con
le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio:
a) comunicando
a tali autorità, di propria iniziativa, ogni fatto che possa costituire indizio
di riciclaggio;
b) fornendo
a queste autorità, a loro richiesta, tutte le informazioni necessarie in
conformità delle procedure stabilite dalla legislazione vigente.
2. Le
informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse alle autorità responsabili
per la lotta contro il riciclaggio dello Stato membro nel cui territorio è
situato l’ente o la persona che trasmette le informazioni stesse. Tale
trasmissione è effettuata di regola dalla persona o dalle persone designate
dagli enti e dalle persone cui si applica la seguente direttiva, secondo le
procedure previste all’articolo 11, punto 1, lettera a).
3. Nel
caso dei notai e dei professionisti legali indipendenti di cui all’articolo
2 bis, punto 5, gli Stati membri possono designare un organismo adeguato
di autoregolamentazione della professione in oggetto come autorità cui vanno
comunicati i fatti di cui al paragrafo 1, lettera a) ed in tal caso stabiliscono
le forme appropriate di collaborazione fra tale organismo e le autorità
responsabili per la lotta al riciclaggio.
Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare gli
obblighi di cui al paragrafo 1 ai notai, ai professionisti legali indipendenti,
ai revisori, ai contabili esterni e ai consulenti tributari con riferimento
alle informazioni che essi ricevono da, o ottengono su, un loro cliente, nel
corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento
dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento
giudiziario o in relazione a tale provvedimento compresa la consulenza
sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni
siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso».
La normativa nazionale
8 L’art. 4
della legge 12 gennaio
«Nei
limiti in cui esse lo prevedano espressamente, le disposizioni della presente
legge sono anche applicabili agli avvocati:
1. quando assistono il loro cliente nella
progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
a)
l’acquisto e la vendita di beni
immobili o imprese commerciali;
b)
la gestione di denaro, strumenti
finanziari o altri beni dei clienti;
c)
l’apertura o la gestione di conti
bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
d)
l’organizzazione degli apporti
necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;
e)
la costituzione, la gestione o
l’amministrazione di trust, società o strutture analoghe;
2. quando agiscono in nome e per conto del loro
cliente in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare».
9 L’art. 25
della legge 12 gennaio
«Le
persone di cui all’art. 2 ter che,
nell’esercizio delle attività elencate a tale articolo, constatano fatti che
esse sanno o sospettano essere connessi al riciclaggio di capitali o al
finanziamento del terrorismo sono tenute ad informarne immediatamente il
presidente del Consiglio dell’ordine di cui fanno parte.
Tuttavia, le persone di cui all’art.
2 ter non trasmettono tali informazioni se le
hanno ricevute da uno dei loro clienti o ottenute su uno dei loro clienti nel
corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento
dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento
giudiziario o in relazione a tale provvedimento compresa la consulenza
sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni
siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
Il presidente del Consiglio dell’ordine verifica il
rispetto delle condizioni previste all’art. 2 ter e al comma precedente. Se tali condizioni sono
rispettate, trasmette immediatamente le informazioni alla cellula di
trattamento delle informazioni finanziarie».
10 L’art. 27
della legge 12 gennaio
Ǥ 1.
Quando
1° tutti
gli organi e le persone di cui agli artt. 2, 2 bis e 2 ter, nonché da parte del presidente del Consiglio
dell’ordine di cui all’art. 14 bis, n. 3;
(…)
Le persone di cui all’art. 2 ter e il presidente del Consiglio dell’ordine di cui
all’art. 14 bis, n. 3, non trasmettono tali informazioni se le
hanno ricevute, tramite le persone di cui all’art. 2 ter,
da uno dei loro clienti o ottenute su uno dei loro clienti nel corso dell’esame
della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa
o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in
relazione a tale provvedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di
intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o
ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
(…)».
La causa principale e le questioni pregiudiziali
11 Con
due ricorsi proposti il 22 luglio 2004 rispettivamente dall’Ordre
des barreaux francophones et germanophone e dall’Ordre français des avocats
du barreau de Bruxelles, da
un lato, e dall’Orde van Vlaamse
balies, nonché dal Nederlandse
Orde van advocaten bij de balie te Brussel,
dall’altro, è stato chiesto al giudice del rinvio di annullare gli artt. 4, 5,
7, 25, 27, 30 e 31 della legge 12 gennaio 2004. Il Consiglio degli ordini
dell’Unione europea e l’Ordre des
avocats du barreau de Liège sono intervenuti
nella causa principale.
12 Dinanzi
al giudice del rinvio, gli ordini ricorrenti sostengono, in particolare, che
gli artt. 4, 25 e 27 della legge 12 gennaio 2004, estendendo agli avvocati
l’obbligo di informare le autorità competenti qualora constatino fatti che
sanno o sospettano essere connessi al riciclaggio di capitali e l’obbligo di
trasmettere alle dette autorità le informazioni supplementari che tali autorità
ritengono utili, arrecano un pregiudizio ingiustificato ai principi del segreto
professionale e dell’indipendenza dell’avvocato, i quali costituirebbero un
elemento primario del diritto fondamentale di ogni singolo ad un equo processo
e al rispetto del diritto alla difesa. Tali articoli violerebbero così gli
artt. 10 e 11 della Costituzione belga, in combinato disposto con
l’art. 6 della CEDU, i principi generali del diritto in materia di diritto
alla difesa, l’art. 6, n. 2, UE, nonché gli artt. 47 e 48 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre
13 Gli
ordini ricorrenti nonché il Consiglio degli ordini degli avvocati dell’Unione
europea sostengono inoltre che tale conclusione non può essere messa in
discussione dal fatto che il legislatore belga ha recepito le disposizioni
della direttiva 91/308 che limitano, per quanto riguarda gli avvocati, gli
obblighi di informazione e di collaborazione. A tale riguardo, l’Ordre des barreaux
francophones et germanophone nonché l’Ordre français des avocats
du barreau de Bruxelles
considerano che la distinzione operata da tali disposizioni, fondata sul
carattere essenziale o accessorio delle attività dell’avvocato, sia
giuridicamente insostenibile e porti ad una situazione di maggiore incertezza
giuridica. L’Ordine degli avvocati fiamminghi e l’Ordine olandese degli
avvocati del foro di Bruxelles evidenziano che gli obblighi di denuncia e
l’incriminazione del cliente vanno oltre la semplice violazione del segreto
professionale, di modo che violano decisamente il rapporto di fiducia tra
questo e il suo avvocato.
14 Il
Consiglio degli ordini degli avvocati dell’Unione europea, da parte sua,
sostiene che la legge 11 gennaio 1993, come modificata dalla legge 12 gennaio
2004, non permette di preservare l’insieme dell’attività tradizionale
dell’avvocato. Esso precisa a tale riguardo che le specificità della
professione di avvocato, in particolare, l’indipendenza e il segreto
professionale, contribuiscono alla fiducia del pubblico in tale professione, e
che tale fiducia non è solo legata a taluni compiti particolari dell’avvocato.
15 Il
giudice del rinvio rileva che i ricorsi di annullamento sono stati proposti
contro la legge 12 gennaio 2004 volta a recepire le disposizioni della
direttiva 2001/97 nell’ordinamento giuridico belga. Dato che il legislatore
comunitario sarebbe tenuto, come il legislatore belga, al rispetto dei diritti
della difesa e del diritto a un equo processo, esso considera che, prima di
pronunciarsi sulla compatibilità di tale legge con
16 Pertanto,
«Se l’art. 1, [punto 2,]
della direttiva 2001/97/CE (…) violi il diritto ad un equo processo, quale
garantito dall’art. 6 della [CEDU], e, di conseguenza, l’art. 6, n. 2, [UE],
nella parte in cui il nuovo art. 2 bis, [punto 5,] inserito nella direttiva
91/308/CEE, impone l’inclusione degli appartenenti alle professioni legali
indipendenti, senza escludere la professione di avvocato, nella sfera di
applicazione della direttiva medesima, la quale, in sostanza, è volta ad
imporre alle persone e agli enti da essa contemplati l’obbligo di informare le
autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di qualsiasi fatto che
possa essere indizio di un siffatto riciclaggio (art. 6 della direttiva
91/308/CEE, sostituito dall’art. 1, [punto 5,] della direttiva 2001/97/CE)».
Sulla questione
pregiudiziale
17 Occorre
rilevare, anzitutto, che, benché nella causa principale che ha dato luogo alla
domanda in esame gli ordini ricorrenti e intervenienti abbiano contestato la
validità della legislazione nazionale che ha recepito la direttiva 91/308 con
riferimento a varie norme di rango superiore, è pur vero che, con la sua
questione, il giudice del rinvio ha unicamente considerato necessario chiedere
alla Corte un controllo sulla validità di tale direttiva con riferimento al
diritto ad un equo processo, come garantito dagli artt. 6 della CEDU
e 6, n. 2, UE.
18 Secondo
giurisprudenza costante, il procedimento in forza dell’art. 234 CE si fonda su
una netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e
19 Di
conseguenza, non occorre estendere l’esame della validità della direttiva
91/308 con riferimento ai diritti fondamentali non considerati dal giudice del
rinvio, specificamente al diritto al rispetto della vita privata previsto
all’art. 8 della CEDU.
20 L’art. 6,
n. 1, della direttiva 91/308 prevede che le persone rientranti nell’ambito
di applicazione di questa collaborino pienamente con le autorità responsabili
per la lotta conto il riciclaggio comunicando a tali autorità, di propria
iniziativa, ogni fatto che possa costituire indizio di riciclaggio e fornendo a
queste autorità, a loro richiesta, tutte le informazioni necessarie in
conformità delle procedure stabilite dalla legislazione vigente.
21 Per
quanto concerne gli avvocati, la direttiva 91/308 limita l’applicazione di tali
obblighi di informazione e di collaborazione in un duplice modo.
22 Da
un lato, in forza dell’art. 2 bis, punto 5, della direttiva
91/308, gli avvocati sono sottoposti agli obblighi da questa previsti e,
specificamente, agli obblighi di informazione e di collaborazione imposti
dall’art. 6, n. 1, della detta direttiva, solo nei limiti in cui essi
partecipino, secondo le modalità specificate al detto art. 2 bis,
punto 5, a talune operazioni tassativamente elencate da quest’ultima
disposizione.
23 Dall’altro,
dall’art. 6, n. 3, secondo comma, della direttiva 91/308 risulta che
gli Stati membri non sono tenuti ad imporre gli obblighi di informazione e di
collaborazione degli avvocati con riferimento alle informazioni che essi
ricevono da un loro cliente, o ottengono su di esso, nel corso dell’esame della
posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa
o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in
relazione a tale provvedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di
intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o
ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
24 L’importanza
di una tale esenzione è evidenziata dal diciassettesimo ‘considerando’ della
direttiva 2001/97, nel quale si afferma che non sarebbe appropriato che la
direttiva 91/308 imponga l’obbligo di comunicare eventuali operazioni sospette
di riciclaggio a professionisti indipendenti che forniscono consulenza legale,
i quali siano legalmente riconosciuti e controllati come, ad esempio, gli
avvocati, qualora esaminino la posizione giuridica di un cliente o lo
rappresentino in un procedimento giudiziario. In tale ‘considerando’ si rileva
inoltre che deve sussistere l’esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo il
procedimento giudiziario, o nel corso dell’esame della posizione giuridica di
un cliente. Infine, lo stesso ‘considerando’ evidenzia che da tale esenzione si
desume che la consulenza legale è soggetta al vincolo del segreto
professionale, a meno che il consulente giuridico partecipi alle attività di
riciclaggio dei proventi illeciti, che la consulenza sia fornita a fini di
riciclaggio, o che l’avvocato sia a conoscenza del fatto che il cliente chiede
consulenza giuridica a tali fini.
25 Nella
presente fattispecie, dagli artt. 25 e 27 della legge 12 gennaio 2004 risulta
che il legislatore belga, riguardo agli avvocati, ha introdotto nella detta
legge esenzioni che concernono le informazioni ricevute o ottenute nelle
circostanze di cui al detto art. 6, n. 3, secondo comma, della
direttiva 91/308.
26 Occorre
quindi esaminare se l’obbligo per un avvocato, che agisca nell’ambito delle sue
attività professionali, di collaborare con le autorità competenti in materia di
lotta contro il riciclaggio, ai sensi dell’art. 6, n. 1, della
direttiva 91/308, e di comunicare loro, di propria iniziativa, ogni fatto che
possa costituire indizio di un riciclaggio, tenuto conto delle limitazioni di
tale obbligo previste agli artt. 2 bis, punto 5, e 6, n. 3,
di tale direttiva, costituisca una violazione del diritto a un equo processo
come garantito dagli artt. 6 della CEDU e 6, n. 2, UE.
27 Occorre
rilevare, anzitutto, che l’art. 6, n. 3, secondo comma, della
direttiva 91/308 può prestarsi a diverse interpretazioni, di modo che la
portata precisa degli obblighi di informazione e di collaborazione a carico
degli avvocati non è priva di ogni ambiguità.
28 A
tale riguardo è giurisprudenza costante che, qualora una norma di diritto
comunitario derivato ammetta più di un’interpretazione, si deve dare la
preferenza a quella che rende la norma stessa conforme al Trattato CE rispetto
a quella che porta a constatare la sua incompatibilità con il Trattato stesso
(sentenze 13 dicembre 1983, causa 218/82, Commissione/Consiglio, Racc. pag.
4063, punto 15, e 29 giugno 1995, causa C-135/93, Spagna/Commissione,
Racc. pag. I‑1651, punto 37). Gli Stati membri sono infatti tenuti non solo a interpretare il loro diritto
nazionale in modo conforme al diritto comunitario, ma anche a provvedere a non
fondarsi su un’interpretazione di un testo di diritto derivato che entri in
conflitto con i diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico
comunitario o con gli altri principi generali del diritto comunitario (sentenza
6 novembre 2003, causa C‑101/01, Lindqvist,
Racc. pag. I‑12971, punto 87).
29 Occorre
anche ricordare che i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi
generali del diritto di cui
30 L’art. 6
della CEDU riconosce a ogni persona, nell’ambito delle controversie su diritti
e obblighi di carattere civile, o nell’ambito di un procedimento penale, il
diritto a che la sua causa sia esaminata equamente.
31 Secondo
la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la nozione di
«equo processo» di cui all’art. 6 della CEDU è costituita da diversi
elementi, i quali comprendono, specificamente, i diritti della difesa, il
principio di uguaglianza delle armi, il diritto di accesso alla giustizia, nonché
il diritto di accesso ad un avvocato tanto in materia civile quanto in materia
penale (v. Corte eur. D.U.,
sentenze 21 febbraio 1975, Golder c. Regno Unito,
serie A, n. 18, §§ 26‑40; 28 giugno
1984, Campbell e Fell c. Regno Unito, serie A,
n. 80, §§97‑99, 105-107 e 111-113, nonché 30 ottobre 1991, Borges c.
Belgio, serie A, n. 214-B, § 24).
32 L’avvocato
non sarebbe in grado di svolgere adeguatamente il suo incarico di consulenza,
di difesa e di rappresentanza del suo cliente, e quest’ultimo sarebbe, di conseguenza,
privato dei diritti attribuitigli dall’art. 6, della CEDU, se l’avvocato
stesso, nell’ambito di un procedimento giudiziario o della sua preparazione,
fosse tenuto a collaborare con i pubblici poteri trasmettendo loro informazioni ottenute durante le consulenze giuridiche
che hanno avuto luogo nell’ambito di un tale procedimento.
33 Riguardo alla direttiva 91/308, come ricordato al punto 22
della presente sentenza, dall’art. 2 bis, punto 5, di questa
risulta che gli obblighi di informazione e di collaborazione si applicano agli
avvocati solo nei limiti in cui questi ultimi assistano i loro clienti nella
progettazione o nella realizzazione di talune operazioni essenzialmente di
ordine finanziario e immobiliare indicate da tale disposizione alla lett. a), o
qualora agiscano in nome e per conto del loro cliente in una qualsiasi
operazione finanziaria o immobiliare. Come regola generale, tali attività, a
causa della loro stessa natura, si situano in un contesto che non è collegato
ad un procedimento giudiziario e, pertanto, si pongono al di fuori dell’ambito
di applicazione del diritto a un equo processo.
34 Inoltre,
sin dal momento in cui l’assistenza dell’avvocato intervenuto nell’ambito di
un’operazione di cui all’art. 2 bis, punto 5, della direttiva
91/308 è richiesta per l’esercizio di un incarico di difesa o di rappresentanza
in giudizio o per l’ottenimento di consulenza sull’eventualità di intentare o
evitare un procedimento giudiziario, tale avvocato è esonerato, ai sensi
dell’art. 6, n. 3, secondo comma, della detta direttiva, dagli
obblighi di cui al n. 1 di tale articolo, essendo irrilevante a tale
riguardo che le informazioni siano state ricevute o ottenute prima, durante o
dopo il procedimento. Un tale esonero è di natura tale da preservare il diritto
del cliente ad un equo processo.
35 Dato che le esigenze derivanti dal diritto ad un equo
processo implicano, per definizione, una connessione con un procedimento
giudiziario, e tenuto conto del fatto che l’art. 6, n. 3, secondo comma,
della direttiva 91/308 esonera gli avvocati, quando le loro attività sono
caratterizzate da una tale connessione, dagli obblighi di informazione e di
collaborazione di cui all’art. 6, n. 1, della detta direttiva, tali
esigenze sono preservate.
36 Per
contro, occorre ammettere che le esigenze connesse al diritto ad un equo
processo non si oppongono al fatto che, quando agiscono nell’ambito preciso
delle attività elencate all’art. 2 bis, punto 5, della direttiva
91/308, ma in un contesto che non rientra nell’ambito di applicazione
dell’art. 6, n. 3, secondo comma, della detta direttiva, gli avvocati
siano sottoposti agli obblighi di informazione e di collaborazione creati
dall’art. 6, n. 1, di tale direttiva, dal momento che tali obblighi
sono giustificati, come lo evidenzia in particolare il terzo ‘considerando’
della direttiva 91/308, dalla necessità di lottare efficacemente contro il
riciclaggio che esercita un’influenza evidente sullo sviluppo della criminalità
organizzata, la quale costituisce essa stessa una particolare minaccia per le
società degli Stati membri.
37 Alla
luce di quanto precede, occorre constatare che gli obblighi di informazione e
di collaborazione con le autorità responsabili per la lotta contro il
riciclaggio previsti all’art. 6, n. 1, della direttiva 91/308 e
imposti agli avvocati dall’art. 2 bis, punto 5, di tale
direttiva, tenuto conto dell’art. 6, n. 3, secondo comma, di questa,
non violano il diritto ad un equo processo, come garantito dagli artt. 6
della CEDU e 6, n. 2, UE.
Sulle spese
38 Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare
osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
Gli obblighi di
informazione e di collaborazione con le autorità responsabili per la lotta
contro il riciclaggio previsti all’art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio
10 giugno 1991, 91/308/CEE, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, come
modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre
2001, 2001/97/CE, e imposti agli avvocati dall’art. 2 bis,
punto 5, di tale direttiva, tenuto conto dell’art. 6, n. 3,
secondo comma, di questa, non violano il diritto ad un equo processo, come
garantito dagli artt. 6 della CEDU e 6, n. 2, UE.
(Seguono
le firme)