Corte di Giustizia delle Comunità europee (Grande
Sezione), 3 maggio 2007
C-303/05, Advocaten voor de Wereld VZW – Leden van de Ministerraad
Nel procedimento C‑303/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi dell’art. 35 UE, dall’Arbitragehof
(Belgio) con decisione 13 luglio 2005, pervenuta in cancelleria il 29 luglio
2005, nella causa
Advocaten voor
de Wereld VZW
contro
Leden van
de Ministerraad,
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai
sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas,
R. Schintgen, P. Kūris,
E. Juhász e J. Klučka,
presidenti di sezione, e dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), J. Makarczyk, U. Lõhmus,
E. Levits e L. Bay Larsen,
giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz‑Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore
principale
vista
la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale
dell’11 luglio 2006,
considerate le osservazioni presentate:
– per
– per
il governo belga, dal sig. M. Wimmer, in
qualità di agente, assistito dai sigg. E. Jacubowitz
e P. de Maeyer, avocats;
– per
il governo ceco, dal sig. T. Boček,
in qualità di agente;
– per
il governo spagnolo, dal sig. J.M. Rodríguez Cárcamo, in qualità di agente;
– per
il governo francese, dai sigg. G. de Bergues
e J.‑C. Niollet,
nonché dalla sig.ra E. Belliard, in qualità
di agenti;
– per
il governo lettone, dalla sig.ra E. Balode‑Buraka,
in qualità di agente;
– per
il governo lituano, dal sig. D. Kriaučiūnas,
in qualità di agente;
– per
il governo olandese, dalle sig.re H.G. Sevenster,
M. de Mol e C.M. Wissels,
in qualità di agenti;
– per
il governo polacco, dal sig. J. Pietras,
in qualità di agente;
– per
il governo finlandese, dalla sig.ra E. Bygglin,
in qualità di agente;
– per
il governo del Regno Unito, dalle sig.re S. Nwaokolo e C. Gibbs, in
qualità di agenti, assistite dal sig. A. Dashwood,
barrister;
– per
il Consiglio dell’Unione europea, dalla sig.ra S. Kyriakopoulou,
nonché dai sigg. J. Schutte e O. Petersen, in qualità di agenti;
– per
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del
12 settembre 2006,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla
valutazione della validità della decisione quadro del Consiglio 13 giugno
2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di
consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1; in prosieguo: la
«decisione quadro»).
2 Tale
domanda è stata presentata
nell’ambito di un ricorso proposto dalla Advocaten voor de Wereld VZW (in prosieguo:
la «Advocaten voor de Wereld») dinanzi all’Arbitragehof
(organo giurisdizionale preposto al sindacato di legittimità delle leggi),
diretto all’annullamento della legge belga 19 dicembre 2003, relativa
al mandato d’arresto europeo (Moniteur belge del 22 dicembre 2003, pag. 60075;
in prosieguo: la «legge 19 dicembre 2003»), in particolare dei suoi
artt. 3, 5, nn. 1 e 2, nonché 7.
Contesto normativo
3 Il quinto ‘considerando’ della decisione quadro
così recita:
«L’obiettivo
dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta
la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un
sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un
nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate,
al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per
sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i
potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione.
Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri
dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle
decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore
alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia».
4 Il sesto ‘considerando’ della decisione quadro
enuncia quanto segue:
«Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima
concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento
reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione
giudiziaria».
5 In conformità al settimo ‘considerando’ della
decisione quadro:
«Poiché
l’obiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla
base della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 non può
essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri e può
dunque, a causa della dimensione e dell’effetto, essere realizzato meglio a
livello dell’Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del
principio di sussidiarietà menzionato all’articolo 2 del trattato sull’Unione
europea e all’articolo 5 del trattato che istituisce le Comunità europee. La presente decisione quadro si limita a quanto è
necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo».
6 L’undicesimo ‘considerando’ della decisione così
recita:
«Il mandato d’arresto europeo dovrebbe sostituire
tra gli Stati membri tutti i precedenti strumenti in materia di estradizione,
comprese le disposizioni del titolo III della convenzione d’applicazione
dell’accordo di Schengen che riguardano tale materia».
7 L’art. 1 della decisione quadro, adottato
sul fondamento normativo degli artt. 31, n. 1, lett. a) e b),
UE, e 34, n. 2, lett. b), UE, dispone quanto segue:
«1. Il
mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato
membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro
di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o
dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.
2. Gli
Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al
principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della
presente decisione quadro.
3. L’obbligo
di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici
sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea non può essere modificat[o] per effetto della presente
decisione quadro».
8 L’art. 2 della decisione quadro stabilisce
quanto segue:
«1. Il
mandato d’arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi
dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una
misura di sicurezza privativ[a] della libertà della
durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la
condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne
pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi.
2. Danno
luogo a consegna in base al mandato d’arresto europeo, alle condizioni
stabilite dalla presente decisione quadro e indipendentemente dalla doppia
incriminazione per il reato, i reati seguenti, quali definiti dalla legge dello
Stato membro emittente, se in detto Stato membro il massimo della pena o della
misura di sicurezza privative della libertà per tali reati è pari o superiore a
tre anni:
– partecipazione
a un’organizzazione criminale,
– terrorismo,
– tratta
di esseri umani,
– sfruttamento
sessuale dei bambini e pornografia infantile,
– traffico
illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
– traffico
illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
– corruzione,
– frode,
compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai
sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee,
– riciclaggio
di proventi di reato,
– falsificazione
di monete, compresa la contraffazione dell’euro,
– criminalità
informatica,
– criminalità
ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il
traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
– favoreggiamento
dell’ingresso e del soggiorno illegali,
– omicidio
volontario, lesioni personali gravi,
– traffico
illecito di organi e tessuti umani,
– rapimento,
sequestro e presa di ostaggi,
– razzismo
e xenofobia,
– furti
organizzati o con l’uso di armi,
– traffico
illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere
d’arte,
– truffa,
– racket
e estorsioni,
– contraffazione
e pirateria in materia di prodotti,
– falsificazione
di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
– falsificazione
di mezzi di pagamento,
– traffico
illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
– traffico
illecito di materie nucleari e radioattive,
– traffico
di veicoli rubati,
– stupro,
– incendio
volontario,
– reati
che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale
internazionale,
– dirottamento
di aereo/nave,
– sabotaggio.
3. Il
Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all’unanimità e previa
consultazione del Parlamento europeo alle condizioni di cui all’articolo 39,
paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea (TUE), di inserire altre
categorie di reati nell’elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Il
Consiglio esamina, alla luce della relazione sottopostagli dalla Commissione ai
sensi dell’articolo 34, paragrafo 3, se sia opportuno estendere o modificare
tale elenco.
4. Per
quanto riguarda i reati non contemplati dal paragrafo 2, la consegna può essere
subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il mandato
d’arresto europeo costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato
membro di esecuzione indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla
qualifica dello stesso».
9 L’art. 31 della decisione quadro prevede
quanto segue:
«1. Fatta
salva la loro applicazione nelle relazioni tra Stati membri e paesi terzi, le
disposizioni contenute nella presente decisione quadro sostituiscono, a
partire dal 1° gennaio 2004, le corrispondenti disposizioni delle convenzioni
seguenti applicabili in materia di estradizione nelle relazioni tra gli Stati
membri:
a) convenzione
europea di estradizione del 13 dicembre 1957, il relativo protocollo
addizionale del 15 ottobre 1975, il relativo secondo protocollo aggiuntivo del
17 marzo 1978 e la convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27
gennaio 1977 per la parte concernente l’estradizione;
b) accordo
tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione e la
modernizzazione delle modalità di trasmissione delle domande di estradizione
del 26 maggio 1989;
c) convenzione
relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri
dell’Unione europea del 10 marzo 1995; e
d) convenzione
relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea del 27
settembre 1996;
e) titolo
III, capitolo 4, della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell’accordo
di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli
alle frontiere comuni.
2. Gli
Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o
multilaterali vigenti al momento dell’adozione della presente decisione quadro
nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre gli
obiettivi di quest’ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare
ulteriormente la consegna del ricercato.
Gli Stati membri possono concludere accordi o intese
bilaterali o multilaterali dopo l’entrata in vigore della
presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di
approfondire o di andare oltre il contenuto di quest’ultima e contribuiscono a
semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato, segnatamente
fissando termini più brevi di quelli dell’articolo 17, estendendo l’elenco dei
reati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, riducendo ulteriormente i motivi di
rifiuto di cui agli articoli 3 e 4 o abbassando la soglia di cui all’articolo
2, paragrafo 1 o 2.
Gli accordi e le convenzioni di cui al secondo comma
non possono in alcun caso pregiudicare le relazioni con gli Stati membri che
non sono parti degli stessi.
Gli Stati membri notificano al Consiglio e alla
Commissione entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente
decisione quadro gli accordi e le intese esistenti di cui al primo comma
che vogliono continuare ad applicare.
Gli Stati membri notificano inoltre al Consiglio e
alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese
come previsto al secondo comma.
3. Laddove
gli accordi e le convenzioni di cui al paragrafo 1 si applichino a territori
degli Stati membri ovvero a territori per i quali uno Stato membro si assume la
competenza per le relazioni esterne, ai quali non si applica la presente
decisione quadro, tali strumenti continuano a disciplinare le relazioni
esistenti tra tali territori e gli altri Stati membri».
Causa principale e
questioni pregiudiziali
10 Dalla decisione di rinvio risulta che
11 A sostegno del suo ricorso,
12
13
14 L’Arbitragehof rileva che
la legge 19 dicembre 2003 è la diretta conseguenza della decisione del
Consiglio di disciplinare la materia del mandato d’arresto europeo con una
decisione quadro. Le censure sollevate dalla Advocaten voor de Wereld nei confronti della detta legge, a suo avviso,
valgono ugualmente nei confronti della decisione quadro. Le disparità di
interpretazione tra i giudici in ordine alla validità di atti comunitari e
della normativa che ne costituisce la trasposizione nel diritto nazionale
comprometterebbero l’unità dell’ordinamento giuridico comunitario e lederebbero
il principio generale della certezza del diritto.
15 L’Arbitragehof aggiunge
che, ai sensi dell’art. 35, n. 1, UE, solo
16 Pertanto, l’Arbitragehof
ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se
la decisione quadro (…) sia compatibile con l’art. 34, n. 2,
lett. b), [UE], a norma del quale le decisioni quadro possono essere
adottate solo per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri.
2) Se
l’art. 2, n. 2, della decisione quadro (…), laddove sopprime
l’esame del requisito della doppia incriminazione per i reati in esso elencati,
sia compatibile con l’art. 6, n. 2, [UE], ed in particolare con il
principio di legalità in materia penale e con il principio di uguaglianza e di
non discriminazione garantiti da tale disposizione».
Sulle questioni
pregiudiziali
Sulla prima questione
Sulla ricevibilità
17 Il governo ceco afferma che la prima questione
pregiudiziale è irricevibile in quanto obbligherebbe
18 Questo
argomento non è fondato. In
conformità all’art. 35, n. 1, UE, infatti,
19 Secondo il governo ceco, la prima questione
pregiudiziale è irricevibile anche perché dalla decisione di rinvio non
emergono chiaramente i motivi pertinenti che giustificherebbero una
dichiarazione di invalidità della decisione quadro. Tale governo afferma
di essersi trovato nell’impossibilità di presentare adeguate osservazioni su
tale questione. In particolare, dato che
20 Occorre ricordare che le informazioni fornite nelle
decisioni di rinvio non solo consentono alla Corte di fornire risposte utili,
ma danno altresì ai governi degli Stati membri, nonché alle altre parti
interessate, la possibilità di presentare osservazioni ai sensi
dell’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia (v., in particolare,
ordinanza 2 marzo 1999, causa C‑422/98, Colonia Versicherung
e a., Racc. pag. I‑1279, punto 5).
21 Nella causa principale, la decisione di rinvio
contiene sufficienti indicazioni per soddisfare tali esigenze. Come rilevato al
punto 11 di questa sentenza, infatti, da tale decisione emerge che
22 Tali indicazioni sono sufficienti non solo per
consentire alla Corte di dare una risposta utile, ma anche per garantire la
possibilità, di cui dispongono le parti in causa, gli Stati membri, il
Consiglio e
23 Di conseguenza, la prima questione pregiudiziale è
ricevibile.
Sul merito
24
25 Da una parte, infatti, la decisione quadro non
avrebbe potuto essere legittimamente adottata ai fini del ravvicinamento delle
disposizioni legislative e regolamentari come previsto all’art. 34,
n. 2, lett. b), UE, dato che il Consiglio sarebbe autorizzato ad
adottare decisioni quadro solo per ravvicinare progressivamente le norme di
diritto penale nei soli casi previsti dagli artt. 29, secondo comma, terzo
trattino, UE e 31, n. 1, lett. e), UE. Per le altre azioni comuni nel
settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, il Consiglio dovrebbe
ricorrere a convenzioni, in applicazione dell’art. 34, n. 2,
lett. d), UE.
26 Dall’altra parte, ai sensi dell’art. 31 della
decisione quadro, essa sostituirebbe, a partire dal 1° gennaio
2004, il diritto convenzionale applicabile in materia di estradizione nelle relazioni
tra gli Stati membri. Ebbene, solo un atto della stessa natura, ossia una
convenzione ai sensi dell’art. 34, n. 2, lett. d), UE, potrebbe
legittimamente derogare al vigente diritto convenzionale.
27 Questo
argomento non può essere
accolto.
28 Come emerge, in particolare, dall’art. 1, nn. 1 e 2, della decisione quadro e dai suoi
‘considerando’ da
29 Il reciproco riconoscimento dei mandati di arresto
spiccati da diversi Stati membri in conformità al diritto dello Stato emittente
interessato richiede il ravvicinamento delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri relative alla cooperazione giudiziaria in
materia penale e, più nello specifico, delle norme relative alle condizioni,
alle procedure e agli effetti della consegna tra autorità nazionali.
30 È proprio questo l’oggetto della
decisione quadro per quanto riguarda, in particolare, le norme riguardanti
le categorie di reati elencate per le quali non sussiste un controllo della
doppia incriminazione (art. 2, n. 2), i motivi di non esecuzione
obbligatoria o facoltativa del mandato d’arresto europeo (artt. 3 e 4), il
contenuto e la forma di quest’ultimo (art. 8), la trasmissione di siffatto
mandato e le modalità di quest’ultima (artt. 9 e 10), le garanzie minime
che devono essere concesse al ricercato o arrestato (artt. 11-14), i
termini e le modalità della decisione di esecuzione del detto mandato
(art. 17) e i termini per la consegna del ricercato (art. 23).
31 La decisione quadro è fondata
sull’art. 31, n. 1, lett. a) e b), UE, ai sensi del quale
l’azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale è
intesa, rispettivamente, a facilitare e accelerare la cooperazione giudiziaria
in relazione ai procedimenti e all’esecuzione di decisioni, nonché a facilitare
l’estradizione fra Stati membri.
32 Contrariamente a quanto sostiene
33 Ai sensi dell’art. 2, primo comma, quattro
trattino, UE, lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia
figura tra gli obiettivi perseguiti dall’Unione e l’art. 29, primo comma,
UE prevede che, per fornire ai cittadini un elevato livello di sicurezza in
tale spazio, gli Stati membri sviluppano un’azione in comune, in particolare
nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale. In forza del
secondo comma, secondo trattino, dello stesso articolo, tale obiettivo è
perseguito anche mediante una «più stretta cooperazione tra le autorità
giudiziarie e altre autorità competenti degli Stati membri […] a norma degli articoli
31 [UE] e 32 [UE]».
34 L’art. 31, n. 1, lett. a) e b), UE
non contiene tuttavia nessuna indicazione sugli strumenti giuridici che devono
essere utilizzati a tal fine.
35 Peraltro, è in termini generali che l’art. 34,
n. 2, UE dispone che il Consiglio «adotta misure e promuove (…) la
cooperazione finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell’Unione» e
autorizza «[a] questo scopo» il Consiglio ad adottare diversi tipi di atti,
elencati al detto n. 2, lett. a)‑d), tra cui le
decisioni quadro e le convenzioni.
36 Inoltre, né l’art. 34, n. 2, UE né
alcun’altra disposizione del Titolo VI del Trattato
UE operano una distinzione relativa ai tipi di atti che possono essere adottati
in funzione della materia su cui verte l’azione comune nel settore della
cooperazione penale.
37 L’art. 34, n. 2, UE non stabilisce neanche
un ordine di priorità tra i diversi strumenti elencati in tale disposizione, di
modo che non si può escludere che il Consiglio possa scegliere tra diversi
strumenti per disciplinare la stessa materia, fatti salvi i limiti imposti
dalla natura dello strumento scelto.
38 Pertanto, l’art. 34, n. 2, UE, nella parte
in cui elenca e definisce, in termini generali, i diversi tipi di strumenti
giuridici di cui ci si può avvalere per «realizzare gli obiettivi dell’Unione»
enunciati al Titolo VI del Trattato UE, non può
essere interpretato nel senso di escludere che il ravvicinamento delle
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri mediante l’adozione
di una decisione quadro in forza del detto n. 2, lett. b), possa
riguardare settori diversi da quelli menzionati all’art. 31, n. 1,
lett. e), UE e, in particolare, la materia del mandato d’arresto europeo.
39 L’interpretazione secondo la quale il ravvicinamento
delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri mediante
l’adozione di decisioni quadro non è autorizzato solamente nei settori di
cui all’art. 31, n. 1, lett. e), UE, è corroborata dallo stesso
n. 1, lett. c), il quale dispone che l’azione comune è diretta
altresì a conseguire la «garanzia della compatibilità delle normative
applicabili negli Stati membri, nella misura necessaria per migliorare la
suddetta cooperazione [giudiziaria in materia penale]», senza distinguere tra
diversi tipi di atti che possono essere utilizzati ai fini del ravvicinamento
di tali disposizioni.
40 Nel caso di specie, dato che l’art. 34,
n. 2, lett. c), UE esclude che il Consiglio possa avvalersi di una
decisione per procedere al ravvicinamento delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri e che lo strumento giuridico della posizione
comune deve limitarsi a definire l’orientamento dell’Unione in merito a una
questione specifica, ci si domanda quindi se, contrariamente a quanto sostiene
41 È vero che il mandato d’arresto europeo avrebbe
anche potuto essere disciplinato con una convenzione; tuttavia nella
discrezionalità del Consiglio rientra la possibilità di privilegiare lo
strumento giuridico della decisione quadro quando, come in questa
fattispecie, siano presenti le condizioni per l’adozione di tale atto.
42 Tale
conclusione non è inficiata
dalla circostanza che, in conformità all’art. 31, n. 1, della
decisione quadro, a partire dal 1° gennaio 2004 quest’ultima sostituisce,
nelle sole relazioni tra gli Stati membri, le corrispondenti disposizioni delle
precedenti convenzioni relative all’estradizione elencate in tale disposizione.
Qualsiasi altra interpretazione che non trovi sostegno né nell’art. 34,
n. 2, UE né in altre disposizioni del Trattato UE rischierebbe di privare
dell’aspetto essenziale del suo effetto utile la facoltà riconosciuta al
Consiglio di adottare decisioni quadro in settori
precedentemente disciplinati da convenzioni internazionali.
43 Ne consegue che la decisione quadro non è stata
adottata in violazione dell’art. 34, n. 2, lett. b), UE.
Sulla seconda questione
44
45 Occorre innanzitutto rilevare che, in forza
dell’art. 6 UE, l’Unione è fondata sul principio dello Stato di diritto e
rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata
a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali
comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.
Ne consegue che le istituzioni sono soggette al controllo della conformità dei
loro atti ai trattati e ai principi generali di diritto, al pari degli Stati
membri quando danno attuazione al diritto dell’Unione (v., in particolare,
sentenze 27 febbraio 2007, causa C‑354/04 P, Gestoras
pro Amnistía e a./Consiglio,
Racc. pag. I‑0000, punto 51, e causa C‑355/04 P, Segi e a./Consiglio, Racc. pag. I‑0000,
punto 51).
46 È pacifico che tra tali principi rientrano quello
della legalità dei reati e delle pene, nonché il principio di uguaglianza e non
discriminazione, principi altresì ribaditi, rispettivamente, dagli
artt. 49, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, proclamata il 7 dicembre
47 Spetta pertanto alla Corte valutare la validità della
decisione quadro alla luce dei detti principi.
Sul principio di legalità dei reati e delle
pene
48 Secondo
49 Va ricordato che il principio della legalità dei
reati e delle pene (nullum crimen,
nulla poena sine lege), che fa parte dei principi generali del diritto alla
base delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, è stato
parimenti sancito da diversi trattati internazionali, in particolare
dall’art. 7, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (v., in questo senso,
segnatamente, sentenze 12 dicembre 1996, cause riunite C‑74/95 e C‑129/95,
X, Racc. pag. I‑6609, punto 25, e 28 giugno 2005, cause riunite
C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P
e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri
e a./Commissione, Racc. pag. I‑5425, punti 215‑219).
50 Tale
principio implica che la legge
definisca chiaramente i reati e le pene che li reprimono. Questa condizione è
soddisfatta quando il soggetto di diritto può conoscere, in base al testo della
disposizione rilevante e, nel caso, con l’aiuto dell’interpretazione che ne sia
stata fatta dai giudici, gli atti e le omissioni che chiamano in causa la sua
responsabilità penale (v., in particolare, Corte eur.
D.U., sentenza Coëme
e a. c. Belgio del 22 giugno 2000, Recueil
des arrêts et décisions, 2000‑VII,
§ 145).
51 In conformità all’art. 2, n. 2, della
decisione quadro, i reati elencati in tale disposizione «se [nello] Stato
membro [emittente] il massimo della pena o della misura di sicurezza privative
della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni», danno luogo a
consegna in base al mandato d’arresto europeo
indipendentemente dalla doppia incriminazione per tale fatto.
52 Di conseguenza, anche se gli Stati membri riprendono
letteralmente l’elenco delle categorie di reati di cui all’art. 2,
n. 2, della decisione quadro per darle attuazione, la definizione
stessa di tali reati e le pene applicabili sono quelle risultanti dal diritto
«dello Stato membro emittente». La decisione quadro
non è volta ad armonizzare i reati in questione per quanto riguarda i loro
elementi costitutivi o le pene di cui sono corredati.
53 Pertanto, anche se l’art. 2, n. 2, della
decisione quadro sopprime il controllo della doppia incriminazione per le
categorie di reati menzionate in tale disposizione, la loro definizione e le
pene applicabili continuano a rientrare nella competenza dello Stato membro
emittente, il quale, come peraltro recita l’art. 1, n. 3, della
stessa decisione quadro, deve rispettare i diritti fondamentali e i
fondamentali principi giuridici sanciti dall’art. 6 UE e, di conseguenza,
il principio di legalità dei reati e delle pene.
54 Ne risulta che l’art. 2, n. 2, della
decisione quadro, nella parte in cui sopprime il controllo della doppia
incriminazione per i reati menzionati in tale disposizione, non è invalido per
violazione del principio di legalità dei reati e delle pene.
Sul principio di uguaglianza e di non
discriminazione
55 Secondo
56 Occorre rilevare che il principio di uguaglianza e
di non discriminazione impone che situazioni analoghe non siano trattate in
maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale,
a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v., in
particolare, sentenza 26 ottobre 2006, causa C‑248/04, Koninklijke Coöperatie Cosun, Racc. pag. I‑10211, punto 72 e
giurisprudenza citata).
57 Per quanto riguarda, da un lato, la scelta delle 32
categorie di reati elencate all’art. 2, n. 2, della
decisione quadro, il Consiglio ha ben potuto ritenere, in base al
principio del reciproco riconoscimento e considerato l’elevato grado di fiducia
e di solidarietà tra gli Stati membri, che, vuoi per la loro stessa natura,
vuoi per la pena comminata - d’un massimo edittale di almeno tre anni - le
categorie di reati di cui trattasi rientrassero tra quelle che arrecano
all’ordine e alla sicurezza pubblici un pregiudizio tale da giustificare la
rinuncia all’obbligo di controllo della doppia incriminazione.
58 Pertanto, anche ritenendo paragonabili la situazione
di persone sospettate di aver commesso reati rientranti nell’elenco
dell’art. 2, n. 2, della decisione quadro, o condannate per aver
perpetrato siffatti reati, e quella di persone sospettate di aver commesso, o
condannate per aver commesso, reati diversi da quelli elencati in tale
disposizione, la distinzione risulta, in ogni caso, oggettivamente
giustificata.
59 Per quanto attiene, dall’altro lato, al fatto che la
mancanza di precisione nella definizione delle categorie di reati in questione
rischierebbe di generare disparità nell’attuazione della decisione quadro
nei diversi ordinamenti giuridici nazionali, è sufficiente rilevare che
l’oggetto di quest’ultima non è l’armonizzazione del diritto penale sostanziale
degli Stati membri e che nessuna disposizione del Titolo VI
del Trattato UE, i cui artt. 34 e 31 sono stati scelti come fondamento
normativo di tale decisione quadro, subordina l’applicazione del mandato
d’arresto europeo all’armonizzazione delle normative penali degli Stati membri
nell’ambito dei reati in esame (v., per analogia, tra le altre, sentenze 11
febbraio 2003, cause riunite C‑187/01 e C‑385/01, Gözütok e Brügge,
Racc. pag. I‑1345, punto 32, nonché
28 settembre 2006, causa, C‑467/04, Gasparini
e a., Racc. pag. I‑9199, punto 29).
60 Ne consegue che l’art. 2, n. 2, della
decisione quadro, nella parte in cui sopprime il controllo della doppia
incriminazione per i reati menzionati in tale disposizione, non è invalido per
violazione dell’art. 6, n. 2, UE e, più nello specifico, dei principi
di legalità dei reati e delle pene e di uguaglianza e di non discriminazione.
61 Alla luce delle considerazioni che precedono,
occorre rispondere che dall’esame delle questioni sottoposte non è emerso alcun
elemento idoneo ad infirmare la validità della decisione quadro.
Sulle spese
62 Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a
rifusione.
Per questi motivi,
Dall’esame delle questioni
sottoposte non è emerso alcun elemento idoneo ad infirmare la validità della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002,
2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di
consegna tra Stati membri.
(Seguono le firme)