Corte di Giustizia delle Comunità europee, 27
settembre 1988
C-302/87, Parlamento
europeo – Consiglio delle Comunità europee
Nella causa
302/87,
Parlamento
europeo,
rappresentato
dal sig. F. Pasetti Bombardella,
giureconsulto
del Parlamento,
assistito dai
sigg. C. Pennera e J. Schoo,
membri del
servizio giuridico del Parlamento, in qualità di agenti,
con domicilio
eletto in Lussemburgo
presso il
segretariato generale del Parlamento europeo,
Plateau du Kirchberg,
ricorrente,
contro
Consiglio
delle Comunità europee,
rappresentato
dai sigg. A.A. Dashwood,
direttore,
F. van Craeyenest,
amministratore
principale,
e dalla sig.ra
B. Laloux,
membro del
servizio giuridico del Consiglio,
in qualità di
agenti,
con domicilio
eletto in Lussemburgo presso il sig. J. Kaeser,
direttore del
servizio giuridico della Banca europea per gli investimenti,
100, boulevard
Konrad Adenauer,
convenuto,
avente ad
oggetto l’annullamento della decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio
1987, che stabilisce le modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione,
composta dai signori
Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco, O. Due, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, presidenti di
sezione, T. Koopmans, U. Everling,
K. Bahlmann, Y. Galmot,
C.N. Kakouris, R. Joliet, T.F. O’Higgins,
F.A. Schockweiler, giudici,
avvocato generale : M. Darmon
cancelliere : J.A. Pompe, vicecancelliere
vista la
relazione d’udienza ed in seguito alla trattazione orale del 24 marzo 1988,
sentite le
conclusioni dell’avvocato generale presentate all’udienza del 26 maggio 1988,
ha pronunziato
la seguente
Sentenza
Motivazione
della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 2 ottobre 1987, il Parlamento europeo ha proposto, a norma dell’art. 173, primo comma, del trattato CEE, un ricorso volto all’annullamento della decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987 ( GU L 197, pag. 33 ), che stabilisce le modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
2 Con questa
decisione, fondata sull’art. 145 del trattato CEE così come modificato
dall’art. 10 dell’Atto unico europeo, il Consiglio ha definito le modalità cui
può sottoporre l’esercizio dei poteri delegati alla Commissione per
l’esecuzione delle norme da esso emanate ed ha adottato le disposizioni che disciplinano
la composizione, il funzionamento ed il compito dei comitati dei rappresentanti
degli Stati membri chiamati ad intervenire.
3 Il Consiglio
ha sollevato un’eccezione d’irricevibilità ai sensi dell’art. 91, primo comma,
del regolamento di procedura della Corte ed ha chiesto alla Corte di statuire
sull’eccezione senza impegnare la discussione nel merito.
5 Il Consiglio
sostiene ancora che né la sentenza 23 aprile 1986 ( causa
294/83, Parti écologiste "Les
Verts" / Parlamento europeo, Racc. pag. 1339 ),
né la sentenza 3 luglio 1986 ( causa 34/86, Consiglio / Parlamento europeo,
"bilancio", Racc. pag. 2155 ), avallano la conclusione che
6 Il 20
gennaio 1988
7 Per una più
ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei
mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d’udienza. Questi
elementi del fascicolo sono riprodotti in prosieguo
solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte.
8 Occorre
rilevare innanzitutto che le parti hanno correttamente incentrato la
discussione sul primo comma dell’art. 173 del trattato.
9 Infatti,
l’art. 173 contrappone il diritto di ricorso delle istituzioni, disciplinato
nel primo comma, al diritto di ricorso dei singoli, persone fisiche e
giuridiche, di cui determina le condizioni d’esperimento nel secondo comma. Il
Parlamento europeo, che è una delle istituzioni della Comunità enumerate
dall’art. 4 del trattato, non è una persona giuridica.
10 Inoltre, va
osservato che il sistema dell’art. 173, secondo comma, sarebbe comunque
inadatto al ricorso d’annullamento del Parlamento europeo. Infatti, il
contenuto stesso dell’atto impugnato deve riguardare direttamente ed
individualmente i ricorrenti contemplati nell’art. 173, secondo comma. Ora, il
Parlamento non potrebbe contestare il contenuto dell’atto, bensì il mancato
rispetto delle norme di procedura che impongono il suo intervento. D’altronde,
l’art. 173, secondo comma, si riferisce solo ad una ristretta categoria di
atti, e cioè atti di portata individuale, mentre il Parlamento europeo intende
ottenere il riconoscimento di un diritto di ricorso contro atti di portata
generale.
11 Si deve
pertanto accertare se il Parlamento europeo possa ottenere il riconoscimento,
tramite l’interpretazione dell’art. 173, primo comma, della legittimazione ad
esperire l’azione d’annullamento contro gli atti del Consiglio o della
Commissione.
12 Come
risulta dagli artt. 143 e 144 del trattato, il Parlamento europeo dispone del
potere di controllare politicamente
13 D’altronde,
indipendentemente dai poteri in materia di bilancio, riconosciutigli dai
trattati di Lussemburgo 22 aprile 1970 e di Bruxelles 22 luglio 1975, e dal
potere di codecisione che, dopo l’adozione dell’Atto unico europeo, esso
detiene in materia di adesione e di accordi di associazione, il Parlamento
europeo è in grado di influire sul contenuto degli atti normativi adottati dal
Consiglio sia tramite i pareri emessi nell’ambito della procedura di
consultazione, sia tramite le prese di posizione nell’ambito della procedura di
cooperazione.
14 Va
sottolineato che il Parlamento europeo è stato dotato, come risulta dall’art.
175, primo comma, del trattato, del diritto di fare accertare la carenza della
Commissione o del Consiglio e di far così cessare una paralisi dei meccanismi
decisionali che potrebbero impedirgli di esercitare i suoi poteri. Il
Parlamento europeo ha altresì la facoltà di far sentire la sua voce dinanzi
alla Corte intervenendo nelle controversie di cui sia stata investita, come
risulta dall’art. 37 dello statuto della Corte.
15 Dal diritto
di fare accertare un comportamento omissivo e di intervenire nelle controversie
portate dinanzi alla Corte non deriva, contrariamente a quanto sostiene il
Parlamento europeo, che quest’ultimo debba ottenere il riconoscimento della
possibilità di proporre il ricorso d’annullamento.
16 Fra il
ricorso d’annullamento e il ricorso per carenza non vi è un vincolo necessario.
Ciò risulta dal fatto che il ricorso per carenza consente al Parlamento europeo
di provocare l’adozione di atti che non possono sempre essere impugnati con
l’azione d’annullamento. Infatti, come risulta dalla sentenza 12 luglio 1988 ( causa 377/87, Parlamento europeo / Consiglio, Racc. 1988,
pag. 0000 ), sino a quando il Consiglio non abbia presentato un progetto di
bilancio, il Parlamento può ottenere una sentenza che dichiari la carenza del
Consiglio, dato che, costituendo un atto preparatorio, il progetto non potrebbe
essere impugnato in forza dell’art. 173.
17 E stato
ancora dedotto l’argomento che, non potendo proporre il ricorso d’annullamento,
il Parlamento europeo, dopo aver richiesto al Consiglio e alla Commissione di
agire, ai sensi dell’art. 175, si troverebbe nell’impossibilità di contestare
un rifiuto esplicito di agire che gli venisse opposto. Tuttavia, questo
argomento si fonda su di una premessa erronea. Infatti, un rifiuto di agire,
pur essendo esplicito, può essere deferito alla Corte a norma dell’art.
18 Non vi è
nemmeno un vincolo necessario fra il diritto d’intervento e la possibilità di
proporre un ricorso. Ai sensi dell’art. 37, secondo comma, dello statuto ( CEE ) della Corte di giustizia, il diritto d’intervento
dei singoli presuppone un semplice "interesse alla soluzione di una
controversia" proposta alla Corte, mentre la ricevibilità di un ricorso
d’annullamento da essi proposto è subordinata alla condizione che siano destinatari
dell’atto di cui chiedono l’annullamento o che perlomeno detto atto li riguardi
direttamente ed individualmente. In secondo luogo, ai sensi dell’art. 37, primo
comma, il Parlamento europeo ha il diritto di intervenire in controversie come
quelle vertenti sugli inadempimenti degli Stati, mentre l’iniziativa di
deferirli alla Corte è riservata alla Commissione e agli Stati membri.
19 Il
Parlamento europeo sostiene poi ancora che l’art. 173, primo comma, del
trattato, è espressione di un principio di uguaglianza delle istituzioni che vi
sono menzionate in modo esplicito, nel senso che ognuna di esse potrebbe
proporre un ricorso contro gli atti dell’altra così come i propri atti
potrebbero essere sottoposti dall’altra istituzione al sindacato della Corte.
Dato che
21 Il
raffronto fra l’art. 38 del trattato CECA, cui
22 Il
Parlamento europeo sostiene poi che
24 Ne deriva
che in materia di approvazione del bilancio l’unico atto che possa essere
annullato emana da un organo del Parlamento e va pertanto attribuito a questa
stessa istituzione. Di conseguenza, il Parlamento europeo non può valersi dei
poteri in materia di bilancio conferitigli dai precitati trattati di
Lussemburgo e di Bruxelles, poteri che non sono d’altronde in discussione nel
caso di specie, per ottenere il riconoscimento del diritto ad esperire l’azione
di annullamento contro gli atti emanati dalla Commissione e dal Consiglio.
25 Il
Parlamento europeo ha ancora sostenuto che non potendo proporre il ricorso
d’annullamento non sarebbe in grado di difendere le proprie prerogative nei
confronti delle altre istituzioni.
26 Va
osservato in proposito che sin dall’origine il Parlamento europeo ha avuto il
potere di partecipare, in via consultiva, al processo di elaborazione degli
atti normativi, ma che non gli è stata per questo concessa la possibilità di
esperire l’azione di annullamento. Le prerogative del Parlamento sono state
incrementate dall’Atto unico europeo che ha sancito un potere di codecisione
del Parlamento in materia di adesione e di accordi di associazione ed ha
istituito una procedura di cooperazione in taluni casi determinati, senza che
tuttavia vi siano state modifiche all’art. 173 del trattato.
27 Oltre ai
surricordati diritti riconosciuti al Parlamento europeo dall’art. 175, il
trattato offre i mezzi per deferire al sindacato della Corte gli atti del
Consiglio adottati in spregio delle prerogative del Parlamento. Anche se l’art.
173, primo comma, consente in via generale a tutti gli Stati membri di agire
per l’annullamento di tali atti, l’art. 155 del trattato attribuisce in modo
specifico alla Commissione la responsabilità di vigilare affinché le
prerogative del Parlamento vengano rispettate e di proporre a questo scopo i
ricorsi d’annullamento che si rendessero necessari. D’altronde, qualunque
persona fisica o giuridica può, in caso di disconoscimento delle prerogative
del Parlamento europeo, dedurre il mezzo del mancato rispetto delle forme ad substantiam o della trasgressione del trattato onde
ottenere l’annullamento dell’atto adottato o una dichiarazione incidentale di
inapplicabilità di detto atto in forza dell’art. 184 del trattato. Del pari,
l’illegittimità di un atto che possa ledere le prerogative del Parlamento
europeo può essere eccepita dinanzi ad un giudice nazionale, il quale può
chiedere alla Corte di pronunziarsi in via pregiudiziale sulla validità
dell’atto di cui è causa.
28 Ne consegue
che lo stato attuale della normativa in vigore non consente alla Corte di
riconoscere al Parlamento europeo la legittimazione ad esperire l’azione di
annullamento.
Decisione
relativa alle spese
Sulle spese
Dispositivo
Per questi
motivi,
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso
è irricevibile.
2 ) Il Parlamento
europeo è condannato alle spese.
(Seguono le firme)