Corte di Giustizia delle Comunità europee, 14 dicembre
2000
C-300/98 e C-392/98, Parfums Christian
Dior SA e a. – Tuk Consultancy BV e a.
Nei
procedimenti riuniti C-300/98 e C-392/98,
aventi ad
oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma
dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dall'Arrondissementsrechtbank
dell'Aia (Paesi Bassi) (C-300/98) e dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi (C-392/98) nelle cause dinanzi ad essi
pendenti tra
Parfums
Christian Dior SA
e
Tuk Consultancy BV (C-300/98)
e tra
Assco Gerüste GmbH,
Rob Van Dijk,
operante sotto
la denominazione commerciale
«Assco Holland Steigers Plettac
Nederland»
e
Wilhelm Layher GmbH &
Co. KG,
Layher BV
(C-392/98),
domande vertenti
sull'interpretazione dell'art. 50 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di
proprietà intellettuale attinenti al commercio, che figura come allegato
composta dai
signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann,
A.
avvocato
generale: G. Cosmas
cancelliere: H.
von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le
osservazioni scritte presentate:
- per
- per
- per il
governo olandese, dal signor M.A. Fierstra,
direttore del dipartimento di diritto europeo presso il Ministero degli Affari
esteri, in qualità di agente (causa C-392/98);
- per il
governo francese, dalla signora K. Rispal-Bellanger,
vicedirettore presso la direzione degli «affari giuridici» del Ministero degli
Affari esteri, e dal signor S. Seam, segretario degli
affari esteri presso la medesima direzione, in qualità di agenti (causa
C-392/98);
- per il
governo portoghese, dal signor L.I. Fernandes, direttore del servizio giuridico della direzione
generale «affari comunitari» del Ministero degli Affari esteri, e dalle signore
T. Moreira e M.J. Palma,
rispettivamente vicedirettore generale e giurista presso la direzione generale
delle relazioni economiche internazionali, in qualità di agenti (causa
C-300/98);
- per il
governo del Regno Unito, dal signor J.E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dai signori D.
Anderson, barrister (causa C-300/98), e M. Hoskins, barrister (causa
C-392/98);
- per il
Consiglio dell'Unione europea, dai signori J. Huber e
G. Houttuin, consiglieri giuridici, in qualità di
agenti (cause C-300/98 e C-392/98);
- per
vista la
relazione d'udienza,
sentite le
osservazioni orali della Assco Gerüste
GmbH e del signor van Dijk, rappresentati dagli avv.ti G. van
der Wal e G.A. Zonnekeyn, del foro di Bruxelles, del governo olandese,
rappresentato dal signor M.A. Fierstra,
del governo danese, rappresentato dal signor J. Molde,
capodivisione presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,
del governo spagnolo, rappresentato dalla signora N. Díaz
Abad, abogado del Estado, in qualità di agente, del governo francese,
rappresentato dal signor S. Seam, del governo del
Regno Unito, rappresentato dal signor J.E. Collins,
assistito dal signor M. Hoskins, del Consiglio,
rappresentato dal signor G. Houttuin, e della
Commissione, rappresentata dal signor H. van Vliet, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
all'udienza del 23 maggio 2000,
sentite le
conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 luglio 2000,
ha pronunciato la
seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
2 Per quanto riguarda la causa C-300/98, la questione proposta è stata
sollevata nell'ambito di una controversia tra la società Parfums
Christian Dior SA (in prosieguo: la «Dior») e la società Tuk
Consultancy BV (in prosieguo: la «Tuk»).
3 Nella causa C-392/98, le questioni proposte sono state sollevate
nell'ambito di una controversia tra, da un lato, la società Assco
Gerüste GmbH e il signor van Dijk (in prosieguo: la «Assco») e, dall'altro, la società Wilhelm Layher GmbH & Co. KG (in
prosieguo: la «Layher tedesca») e la sua consociata Layher BV (in prosieguo: la «Layher
Paesi Bassi»).
Il contesto
normativo
«considerando
che l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, compresi gli allegati, non è di natura tale da essere
invocato direttamente dinanzi alle autorità giudiziarie della Comunità e degli Stati
membri».
«Sono
approvati a nome della Comunità europea, relativamente
alla parte di sua competenza, gli accordi e atti multilaterali seguenti:
- l'accordo
che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, nonché gli accordi di
cui agli allegati 1, 2 e 3 di detto accordo».
6 Ai sensi
dell'art. 50 dell'accordo TRIPs,
«1. L'autorità
giudiziaria ha la facoltà di ordinare misure provvisorie immediate ed efficaci:
a) per
impedire che abbia luogo la violazione di un diritto di proprietà intellettuale
e in particolare per impedire l'introduzione nei circuiti commerciali di sua
competenza di prodotti, compresi prodotti importati, immediatamente dopo lo
sdoganamento;
b) per
preservare elementi di prova pertinenti riguardo alla
presunta violazione.
4. Nei casi in
cui misure provvisorie siano state adottate inaudita altera parte, le parti
interessate sono informate senza indugio al più tardi dopo l'esecuzione delle
misure. Un riesame, comprendente il diritto ad essere inteso, potrà aver luogo
su richiesta del convenuto allo scopo di decidere, entro un termine ragionevole
dopo la notifica delle misure, se queste vadano modificate, revocate o
confermate.
6. Fatto salvo
il paragrafo 4, le misure provvisorie prese in base ai paragrafi 1 e 2 sono
revocate su richiesta del convenuto o cessano comunque di essere efficaci, se
una procedura diretta ad una decisione sul merito della controversia non viene
iniziata entro un periodo di tempo ragionevole determinato dall'autorità
giudiziaria che ordina le misure, se la legislazione di un membro lo consente,
o, in assenza di tale determinazione, entro un periodo non superiore a 20
giorni lavorativi o a 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un
periodo più lungo.
[...]».
8 Fino al 1°
gennaio 1975 la tutela contro la contraffazione pura e semplice dei prodotti
era assicurata, nei Paesi Bassi, dal diritto comune, in particolare dalle norme
in tema di illeciti fra le quali, segnatamente, l'art.
1401 del Burgerlijk Wetboek
(codice civile olandese, in prosieguo: il «codice civile»), sostituito a
partire dal 1° gennaio 1992 dall'art. 162 del libro 6 del codice civile (in
prosieguo: l'«art. 6:162 del codice civile»).
9 Fino al 1°
gennaio
«Qualunque
atto illecito che causa ad altri un danno obbliga colui che ha commesso il
fatto a risarcire il danno».
«1. Chiunque
compie nei confronti di un'altra persona un atto illecito a lui imputabile è
tenuto a risarcire il danno subito da tale persona a causa di tale atto.
2. Si
considera atto illecito ogni violazione di un diritto
e qualsiasi azione od omissione contraria a un obbligo legale o a quanto imposto
dal diritto non scritto nella vita sociale, salva l'esistenza di una causa di
giustificazione.
3. Un atto
illecito è imputabile al suo autore se può essere attribuito a sua colpa o a
una circostanza della quale egli deve rispondere ai sensi di legge o di
concezioni consolidate nella società».
«In tutti i
casi in cui, tenuto conto degli interessi delle parti, una misura provvisoria
immediata si impone in ragione dell'urgenza, la domanda può essere introdotta a
un'udienza che il presidente terrà a tal fine nei giorni feriali fissati a tale
scopo».
13 Ai sensi
dell'art. 292 del codice di procedura civile, i provvedimenti d'urgenza non pregiudicano
il giudizio di merito.
14 Infine, in
forza dell'art. 295 del codice di procedura civile, l'ordinanza emessa in un procedimento
sommario può essere impugnata dinanzi al Gerechtshof
entro quattordici giorni dalla pronuncia.
Le
controversie dinanzi ai giudici nazionali
Nella causa
C-300/98
15
16
17 Nell'ambito
del procedimento principale,
18 Infatti, sebbene
19 Ritenendo
che la causa principale sollevasse il problema dell'effetto diretto dell'art.
50, n. 6, dell'accordo TRIPs, entrato in vigore nei
Paesi Bassi il 1° gennaio
«Se l'art. 50,
n. 6, dell'accordo TRIPs debba essere considerato
munito di efficacia diretta, nel senso che possono prodursi gli effetti
giuridici in esso indicati anche nel caso in cui la legge nazionale non
contenga disposizioni analoghe a quelle del detto accordo».
Nella causa
C-392/98
20
21
22
23 Il 14 marzo
1996
24
25 Il
presidente del Rechtbank di Utrecht ha accolto la
domanda. Ha inoltre statuito che il termine indicato dall'art. 50, n. 6,
dell'accordo TRIPs è fissato in un anno.
26
27
«1) Se
2) Se l'art.
50 dell'accordo TRIPs, e in particolare il suo n. 6,
abbia effetti diretti.
3) Qualora
l'imitazione di un modello industriale possa essere impugnata ai sensi del
diritto civile nazionale sulla base delle norme generali in materia di atto
illecito, in particolare in materia di concorrenza sleale, se si debba per tal
via considerare la tutela spettante al titolare del diritto come un "diritto di proprietà intellettuale" secondo
l'accezione dell'art. 50, n. 1, dell'accordo TRIPs».
28 Le
questioni così sollevate dai due giudici a quo riguardano tre punti, relativi,
rispettivamente:
- alla
competenza della Corte ad interpretare l'art. 50 dell'accordo TRIPs e alle condizioni di esercizio di tale competenza
(prima questione nella causa C-392/98);
-
all'eventuale effetto diretto dell'art; 50, n. 6, dell'accordo TRIPs (unica questione nella causa C-300/98 e seconda
questione nella causa C-392/98); e
-
all'interpretazione dell'espressione «diritto di proprietà
intellettuale» che figura nell'art. 50, n. 1, dell'accordo TRIPs (terza questione nella causa C-392/98).
Sulla
ricevibilità del rinvio pregiudiziale nella causa C-300/98
29 Il
Consiglio e
30 Risulta
tuttavia che, nell'esame della controversia principale, il giudice a quo,
chiamato a ordinare misure provvisorie ai sensi del suo diritto nazionale, ha
constatato, da un lato, che l'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs
comporta certi limiti relativi alla durata di tali misure e, dall'altro, che
detti limiti non figurano nelle disposizioni del suo diritto nazionale
riguardanti la concessione di misure provvisorie. La sua questione mira dunque
a sapere se, con tali presupposti, nella pronuncia della sentenza il giudice
debba rispettare i limiti previsti dall'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs. La questione sollevata del resto è sostanzialmente
identica alla seconda questione proposta nella causa C-392/98, la cui
ricevibilità non è contestata.
31 Pertanto si
devono risolvere le questioni proposte nelle due cause. E' opportuno trattarle
nell'ordine indicato al punto 28 della presente sentenza.
Sulla
competenza della Corte ad interpretare l'art. 50 dell'accordo TRIPs
34 Più in
particolare,
35 Allo stesso
modo, quando una disposizione come quella dell'art. 50 dell'accordo TRIPs può trovare applicazione sia per situazioni che
rientrano nel diritto nazionale sia per situazioni che rientrano nel diritto
comunitario, come avviene in materia di marchi,
37 Poiché
l'art. 50 dell'Accordo TRIPs costituisce una
disposizione di procedura che va applicata nello stesso modo in tutte le
situazioni che rientrano nel suo campo di applicazione e che può applicarsi sia
a situazioni disciplinate dal diritto nazionale sia a situazioni disciplinate
dal diritto comunitario, tale obbligo impone, per ragioni sia pratiche sia
giuridiche, che i giudici degli Stati membri e
38 Ora, solo
39 La
competenza della Corte ad interpretare l'art. 50 dell'accordo TRIPs non è dunque limitata alle sole situazioni che
rientrano nel diritto dei marchi.
40 Si deve
pertanto risolvere la prima questione sollevata nella causa C-392/98 nel senso
che
Sull'effetto
diretto dell'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs
41 Con la
seconda questione sollevata nella causa C-392/98 e con l'unica questione
proposta nella causa C-300/98, i giudici a quo chiedono in sostanza se e in
quali limiti le esigenze procedurali dell'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs sono entrate nella sfera del diritto comunitario, di
modo che, su domanda delle parti o d'ufficio, i giudici nazionali sono tenuti
ad applicarle.
42 Secondo la
costante giurisprudenza della Corte, una disposizione di un accordo stipulato
dalla Comunità con paesi terzi va considerata direttamente efficace qualora,
tenuto conto del suo tenore letterale, dell'oggetto e della natura
dell'accordo, si può concludere che essa implica un obbligo chiaro, preciso e
incondizionato la cui esecuzione e i cui effetti non siano subordinati
all'adozione di alcun atto ulteriore (v., in particolare, sentenze 30 settembre
1987, causa 12/86, Demirel, Racc. pag. 3719, punto
14, e 16 giugno 1998, causa C-162/96, Racke, Racc.
pag. I-3655, punto 31).
43
44 Per le
stesse ragioni esposte dalla Corte ai punti 42-46 della citata sentenza
Portogallo/Consiglio, le disposizioni dell'accordo TRIPs,
allegato all'accordo OMC, non sono idonee a creare in capo ai singoli diritti
che questi possano invocare direttamente dinanzi al giudice ai sensi del
diritto comunitario.
45 La
constatazione che le disposizioni dell'accordo TRIPs
non hanno, in questo senso, «effetto diretto» non risolve tuttavia interamente
il problema sollevato dai giudici a quo.
46 Infatti l'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs
costituisce una norma di procedura destinata a essere applicata dalle
giurisdizioni nazionali e comunitarie in forza degli obblighi assunti sia dalla
Comunità sia dagli Stati membri.
48 Per contro,
in un settore nel quale
49 Si deve
dunque risolvere la seconda questione posta nella causa C-392/98 e l'unica
questione sollevata nella causa C-300/98 nel senso che:
- in un
settore al quale si applica l'accordo TRIPs e nel
quale
- in un
settore nel quale
Sull'interpretazione
dell'espressione «diritto di proprietà intellettuale»
51 Così
definita, la questione può essere divisa in due parti. Occorre, in un primo
momento, determinare se un modello industriale come quello oggetto della causa
principale rientri nell'ambito di applicazione dell'accordo TRIPs.
In caso affermativo, si deve stabilire, in un secondo momento, se il diritto di
agire in giudizio in virtù di disposizioni generali del diritto nazionale come
quelle invocate nella fattispecie per tutelare un modello contro l'imitazione
costituisca un «diritto di proprietà intellettuale» ai sensi dell'art. 50
dell'accordo TRIPs.
52 Per quanto
riguarda la prima parte, il giudice a quo ha rilevato a giusto titolo che, ai
sensi dell'art. 1, n. 2, dell'accordo TRIPs,
l'espressione «proprietà intellettuale» che figura all'art. 50 designa tutti i
settori della proprietà intellettuale che sono oggetto delle sezioni 1-7 della
parte II. La sezione 4 riguarda i «Disegni industriali».
54 Spetta al
giudice a quo valutare se il modello industriale oggetto della controversia
principale possegga i requisiti prescritti dall'art. 25 dell'accordo TRIPs.
55 Quanto alla
seconda parte della questione, l'accordo TRIPs non
contiene alcuna definizione espressa di che cosa sia, ai sensi dell'accordo
stesso, un «diritto di proprietà intellettuale». E' dunque necessario
interpretare tale espressione, usata più volte dal preambolo e dal testo
dell'accordo TRIPs, nel suo contesto e alla luce del
suo oggetto e della sua finalità.
«(...)
b) la
predisposizione di norme e principi adeguati in materia di esistenza, ambito ed
esercizio dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio;
c) la
predisposizione di mezzi appropriati ed efficaci per tutelare i diritti di
proprietà intellettuale attinenti al commercio, tenuto conto delle differenze
tra i sistemi giuridici nazionali;
(...)».
57 Nel terzo e
nel quarto periodo del preambolo dell'accordo TRIPs
le parti contraenti riconoscono «la necessità di un quadro multilaterale di
principi, regole e norme attinenti al commercio internazionale delle merci
contraffatte» e altresì il fatto che «i diritti di proprietà intellettuale sono
diritti privati».
58 Ai sensi
dell'art. 1, n. 1, dell'accordo TRIPs, intitolato
«Natura e portata degli obblighi», i membri sono liberi di determinare le
appropriate modalità di attuazione delle disposizioni di tale accordo nel
quadro delle rispettive legislazioni e procedure.
60 Dal
complesso delle disposizioni menzionate discende che l'accordo TRIPs lascia alle parti contraenti, nell'ambito dei loro propri sistemi giuridici e in particolare nell'ambito
dei loro regimi di diritto privato, il compito di precisare nel dettaglio gli
interessi che saranno protetti in quanto «diritti di proprietà intellettuale» a
titolo dell'accordo TRIPs e le modalità di protezione
degli stessi, a condizione che tale protezione sia efficace, specialmente per
impedire il commercio di merci contraffatte, e che non produca distorsioni o
ostacoli al commercio internazionale.
61 Ora, il
ricorso ai rimedi giurisdizionali contro l'asserita imitazione di un modello industriale,
se può essere utile per impedire il commercio di merci contraffatte, può anche
ostacolare il commercio internazionale.
62 Pertanto un
diritto di agire in giudizio ai sensi delle disposizioni generali del diritto
nazionale relative a un atto illecito, in particolare
in tema di concorrenza sleale, per tutelare un modello industriale contro
l'imitazione, può essere qualificato come «diritto di proprietà intellettuale»
ai sensi dell'art. 50, n. 1, dell'accordo TRIPs.
63 Da quanto
precede emerge che si deve risolvere la terza questione sollevata nella causa
C-392/98 nel senso che l'art. 50 dell'accordo TRIPs
lascia alle parti contraenti, nell'ambito dei loro propri
sistemi giuridici, il compito di precisare se il diritto di agire in giudizio
in virtù di disposizioni generali del diritto nazionale relative a un atto
illecito, in particolare in tema di concorrenza sleale, per tutelare un modello
industriale contro l'imitazione, debba essere qualificato come «diritto di
proprietà intellettuale» ai sensi dell'art. 50, n. 1, dell'accordo TRIPs.
Decisione relativa alle
spese
Sulle spese
64 Le spese
sostenute dai governi olandese, danese, spagnolo,
francese, portoghese e del Regno Unito, nonché dal Consiglio e dalla
Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar
luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale,
cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi
motivi
pronunciandosi
sulle questioni sottopostele dall'Arrondissementsrechtbank
dell'Aia, con ordinanza 25 giugno 1998, e dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, con sentenza 30 ottobre 1998,
dichiara:
1)
2) In un
settore al quale si applica l'accordo TRIPs e nel
quale
In un settore
nel quale
3) L'art. 50
dell'accordo TRIPs lascia alle parti contraenti,
nell'ambito dei loro propri sistemi giuridici, il
compito di precisare se il diritto di agire in giudizio in virtù di
disposizioni generali del diritto nazionale relative a un atto illecito, in
particolare in tema di concorrenza sleale, per tutelare un modello industriale
contro l'imitazione, debba essere qualificato come «diritto di proprietà intellettuale»
ai sensi dell'art. 50, n. 1, dell'accordo TRIPs.
(Seguono
le firme)