Corte di Giustizia delle Comunità europee (Quinta Sezione),
29 maggio 1997
C-299/95, Friedrich Kremzow – Repubblica d'Austria
Nel procedimento
C-299/95,
avente ad oggetto la
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177
del Trattato CE, dall'Oberster Gerichtshof
(Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Friedrich Kremzow
e
Repubblica
d'Austria,
con l'intervento di Wilfried Weh,
domanda vertente
sull'interpretazione dell'art. 164 del Trattato CE e di varie disposizioni
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali,
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida (relatore), presidente di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e P. Jann, giudici,
avvocato generale:
A.
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore
principale
viste le osservazioni
scritte presentate:
- per il signor Kremzow, dall'avv. Richard Soyer,
del foro di Vienna,
- per
- dal signor Wilfried Ludwig Weh,
interveniente nella causa principale,
- per il governo
austriaco, dal signor Wolf Okresek,
Ministerialrat presso il Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst,
in qualità di agente,
- per il governo
tedesco, dal signor Ernst Röder, Ministerialrat
presso il ministero federale dell'Economia, in qualità di agente,
- per il governo
ellenico, dalla signora Aikaterini Samoni-Rantou, consigliere giuridico speciale aggiunto
presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli
Affari esteri, nonché dalla signora Lydia Pnevmatikou e dal signor Georgios
Karipsiadis, collaboratori scientifici specializzati
presso lo stesso servizio, in qualità di agenti,
- per il governo francese,
dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore
presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e
dalla signora Anne de Bourgoing, incaricato ad hoc
presso la stessa direzione, in qualità di agenti,
- per il governo
del Regno Unito, dalla signora Lindsey Nicoll, del Treasury Solicitor's Department, in
qualità di agente, assistita dal signor Daniel Bethlehem,
barrister,
- per
vista la relazione
d'udienza,
sentite le osservazioni
orali del signor Kremzow, della Repubblica d'Austria,
del signor Wilfried Ludwig Weh,
del governo austriaco, del governo ellenico, del governo francese e della
Commissione all'udienza del 9 gennaio 1997,
sentite le conclusioni
dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 febbraio 1997,
ha pronunciato la
seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 29 agosto 1995, pervenuta alla Corte il 18 settembre
seguente, l'Oberster Gerichtshof
ha sottoposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, diverse questioni
pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 164 del Trattato CE e di
varie disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «convenzione»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia
tra il signor Kremzow e la repubblica d'Austria
relativamente al risarcimento del preteso danno subito da quest'ultimo a causa
della sua condanna all'ergastolo, da parte dell'Oberster
Gerichtshof, a conclusione di un processo che
3 Nel dicembre 1982, il signor Kremzow,
cittadino austriaco, giudice in pensione, confessò l'omicidio in Austria di un
avvocato avente la stessa cittadinanza. Egli ritrattò successivamente la sua
confessione.
4 Con sentenza 8 dicembre 1984, la corte d'assise presso il Kreisgericht di Korneuburg
dichiarò il signor Kremzow colpevole di omicidio
(art. 75 del codice penale) e di detenzione illegale di arma da fuoco (art. 36
della legge sulle armi). Essa lo condannò quindi ad una pena detentiva di 20
anni e ordinò il suo internamento in un manicomio criminale.
6 Essendo stata sottoposta la questione alla Commissione e poi alla
Corte europea dei diritti dell'uomo, quest'ultima ha dichiarato, nella sentenza
21 settembre 1993 sopramenzionata, che, data l'importanza della posta in gioco
all'udienza dedicata ai ricorsi contro la pena, il signor Kremzow
avrebbe dovuto poter «difendersi personalmente» dinanzi all'Oberster
Gerichtshof, come prevede l'art. 6, n. 3, lett. c),
della convenzione, e ciò malgrado la mancanza di una
domanda in tal senso.
8 Nell'ambito della sua azione di risarcimento danni dinanzi ai giudici
civili, il signor Kremzow ha rilevato che, ai sensi
dell'art. 5, n. 5, della convenzione, ogni persona detenuta in violazione alle
disposizioni dei nn. 1-4 di tale articolo aveva
diritto ad un indennizzo. Questa disposizione sarebbe stata direttamente
applicabile nell'ordinamento austriaco e avrebbe consentito di giustificare una
domanda di risarcimento in caso di lesione della libertà individuale. Poiché
10 Con ordinanza 3 aprile
11 Il signor Kremzow, nell'ambito del ricorso
straordinario in cassazione (Revision) da lui
intentato contro la sentenza dell'Oberlandesgericht
di Vienna del 25 luglio
12 Il giudice nazionale, osservando che nella fattispecie esso deve
esaminare il diritto fondamentale alla libertà individuale, nonché le sanzioni
civili collegate alla violazione di questo diritto, che costituisce il
fondamento e la condizione di un esercizio pacifico di tutte le altre libertà,
in particolare della libera circolazione delle persone e della libertà di
esercitare una professione, ha deciso di sospendere il procedimento e di
chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle
seguenti questioni:
«1) Se
tutte le disposizioni, o almeno quelle di diritto sostanziale, della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (in prosieguo: la "CEDU") - tra cui le disposizioni
degli artt. 5, 6 e 53, rilevanti nel procedimento dinanzi all'Oberster Gerichtshof -
costituiscano parte integrante del diritto comunitario (art. 164 CEE), così che
2) Solo in caso di soluzione affermativa della questione sub 1) -
almeno relativamente agli artt. 5 e 6 della CEDU:
a) Se i giudici nazionali siano vincolati da sentenze della Corte
europea dei diritti dell'uomo, con le quali siano state accertate violazioni
della CEDU, almeno nei limiti in cui non possono sostenere che l'operato di
organi dello Stato, cui si riferisce la sentenza, sia stato conforme alla Convenzione.
b) Se sia escluso un diritto al risarcimento danni basato sull'art. 5,
n. 5, della CEDU, qualora il danno sia derivato da una decisione dell'Oberster Gerichtshof.
c) Se la detenzione ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della CEDU
sia ex tunc incompatibile con
d) Se si debba tener conto dell'obiezione del resistente nel giudizio
per responsabilità amministrativa, secondo cui la pena non sarebbe stata
commisurata diversamente, qualora non vi fosse stata la violazione dell'art. 6
della CEDU accertata dalla Corte europea per i diritti dell'uomo, benché il diritto
processuale penale austriaco - finora - non preveda per tali casi alcun
procedimento di revisione o altro procedimento analogo nel corso del quale
l'errore procedurale potesse essere eliminato.
e) Se l'onere di provare il nesso causale tra la violazione dell'art. 6
della CEDU e la privazione della libertà incomba al ricorrente oppure spetti al
resistente provarne l'assenza».
Sulla competenza della Corte
13 Secondo il signor Kremzow, la competenza
della Corte a risolvere le questioni pregiudiziali deriva in particolare dal
fatto che egli è cittadino dell'Unione europea e a tale titolo beneficia della
libertà di circolazione delle persone, sancita dall'art.
14 Occorre innanzi tutto ricordare che, in base ad una giurisprudenza
costante (v. in particolare parere 2/94 del 28 marzo 1996, Racc. pag. I-1759,
punto 33), i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali
del diritto, dei quali
15 Risulta inoltre dalla giurisprudenza della Corte (v., in
particolare, sentenza 4 ottobre 1991, causa C-159/90, Society for the Protection of Unborn Children
Ireland, Racc. pag. I-4685, punto 31) che, dal
momento che una normativa nazionale entra nel campo di applicazione del diritto
comunitario,
16 Ora, il
ricorrente nella causa principale è un cittadino austriaco la cui situazione
non presenta alcun elemento di collegamento con una qualsiasi delle situazioni
considerate dalle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione
delle persone. Infatti, anche se ogni privazione di libertà è tale da
ostacolare l'esercizio da parte dell'interessato del suo diritto alla libera
circolazione, risulta tuttavia dalla giurisprudenza della Corte che la
prospettiva puramente ipotetica di un tale esercizio non presenta un nesso
sufficiente con il diritto comunitario, tale da giustificare l'applicazione
delle disposizioni comunitarie (v., in tal senso, in particolare, sentenza 28
giugno 1984, causa 180/83, Moser, Racc. pag. 2539, punto 18).
17 D'altro canto, il signor Kremzow è stato
condannato per omicidio e detenzione illegale di arma da fuoco in forza di
disposizioni del diritto nazionale che non erano destinate a garantire
l'osservanza di norme di diritto comunitario (v., in particolare, sentenza 13
giugno 1996, causa C-144/95, Maurin, Racc. pag. 2909,
punto 12).
18 Ne consegue che la normativa nazionale che si applica nella
fattispecie della causa principale riguarda una situazione che non rientra nel
campo di applicazione del diritto comunitario.
19 Occorre quindi risolvere la questione posta dal giudice nazionale
nel senso che
Decisione relativa alle
spese
Sulle spese
20 Le spese sostenute dai governi austriaco,
tedesco, ellenico, francese e del Regno Unito nonché dalla Commissione delle
Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar
luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale,
cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Oberster Gerichtshof con
ordinanza 29 agosto 1995, dichiara:
(Seguono le firme)