Corte di Giustizia delle Comunità europee (Terza
Sezione), 12 agosto 2008
C-296/08 PPU, Ignacio Pedro Santesteban Goicoechea
Nel procedimento C‑296/08 PPU,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi dell’art. 234 CE, dalla Chambre de l’Instruction
de
Ignacio Pedro Santesteban
Goicoechea,
composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente
di sezione, dai sigg. U. Lõhmus, J. N. Cunha Rodrigues, A. Ó Caoimh e A. Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. M.-A. Gaudissart,
capo unità
vista
la domanda del giudice del rinvio 3 luglio 2008, pervenuta in cancelleria lo
stesso giorno, di sottoporre il rinvio pregiudiziale a un procedimento
d’urgenza conformemente all’art. 104 ter del
regolamento di procedura,
vista
la decisione della Terza Sezione 7 luglio 2008 di accogliere detta domanda,
vista
la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 agosto 2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per
il sig. I. P. Santesteban Goicoechea, dall’avv. Y. Molina
Ugarte, avocat;
– per
il governo francese, dalla sig.ra E. Belliard,
dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A.-L. During, in qualità di
agenti;
– per
il governo spagnolo, dall’Abogacía del Estado;
– per
sentito l’avvocato generale,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione degli artt. 31 e 32 della decisione quadro del
Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e
alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1;
in prosieguo: la «decisione quadro»).
2 La domanda è stata sollevata nell’ambito di un
procedimento instaurato dinanzi alla Chambre de l’Instruction
de
Contesto normativo
Il diritto internazionale
3 La convenzione europea di estradizione è stata
sottoscritta a Parigi il 13 dicembre 1957. All’art. 10, rubricato
«Prescrizione», essa dispone quanto segue:
«L’estradizione non sarà consentita se la
prescrizione dell’azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della
Parte richiedente o della Parte richiesta».
4 La convenzione europea per la repressione del terrorismo
è stata aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977.
Il diritto dell’Unione europea
5 La convenzione relativa alla procedura semplificata
di estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea è stata stabilita
sulla base dell’art. K.3 del Trattato sull’Unione europea con atto del
Consiglio 10 marzo 1995 e sottoscritta in pari data da tutti gli Stati membri
(GU C 78, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione 1995»).
6 Ai sensi del suo art. 1, n. 1:
«La presente convenzione intende facilitare, tra gli
Stati membri dell’Unione europea, l’applicazione della convenzione europea di
estradizione [del 13 dicembre 1957], completandone le disposizioni».
7 La convenzione relativa all’estradizione tra gli
Stati membri dell’Unione europea, detta «convenzione di Dublino», è stata
stabilita sulla base dell’art. K.3 del Trattato sull’Unione europea con
atto del Consiglio 27 settembre 1996 e sottoscritta in pari data da tutti gli
Stati membri (GU C 313, pag. 11; in prosieguo: la «convenzione
1996»).
8 All’art. 1 essa dispone, in particolare, quanto
segue:
«1. La
presente convenzione è intesa a completare le disposizioni e facilitare
l’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea:
– della
convenzione europea di estradizione, del 13 dicembre 1957 (...),
– della
convenzione europea per la repressione del terrorismo, del 27 gennaio 1977
(...),
– della
convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell’accordo di Schengen, del
14 giugno 1985 [tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della
Repubblica francese], relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle
frontiere comuni [GU
9 L’art. 8, n. 1, della convenzione 1996
così recita:
«L’estradizione non può essere rifiutata per il
motivo che secondo la legge dello Stato membro richiesto l’azione penale o la
pena sono prescritte».
10 Ai sensi del suo art. 18, nn. 2
e 3, la convenzione 1996 entra in vigore novanta giorni dopo la notifica da
parte dello Stato membro che procede per ultimo alla sua adozione
dell’espletamento delle procedure all’uopo richieste dalle sue norme
costituzionali. Conformemente a tale disposizione, la convenzione 1996 non è
ancora in vigore poiché non tutti gli Stati membri hanno proceduto alla sua
adozione.
11 L’art. 18, n. 4, della convenzione 1996
enuncia quanto segue:
«Sino
all’entrata in vigore della presente convenzione ciascuno Stato membro può
dichiarare, nel momento in cui procede alla notifica di cui al paragrafo 2 o in
qualsiasi altro momento, che la presente convenzione è applicabile, per quanto
lo concerne, nelle sue relazioni con gli Stati membri che hanno fatto la stessa
dichiarazione. Queste dichiarazioni hanno efficacia novanta giorni dopo la data
del loro deposito».
12 L’art. 18, n. 5, della convenzione 1996
precisa che quest’ultima si applica soltanto alle domande presentate successivamente
alla data della sua entrata in vigore o alla data della sua messa in
applicazione nelle relazioni tra lo Stato membro richiesto e lo Stato membro
richiedente.
13 I ‘considerando’ 3-5 della decisione quadro sono
così redatti:
«(3) Tutti o alcuni
degli Stati membri aderiscono ad una serie di convenzioni nel settore
dell’estradizione. Tra queste si possono annoverare la convenzione europea di
estradizione del 13 dicembre 1957 e la convenzione europea per la repressione
del terrorismo del 27 gennaio 1977. I paesi nordici possiedono leggi
sull’estradizione redatte in modo identico.
(4)
Inoltre, gli Stati membri hanno concluso
tra loro le seguenti tre convenzioni concernenti in tutto o in parte
l’estradizione, che fanno parte dell’acquis dell’Unione:
la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985
relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni nelle
relazioni tra gli Stati membri parte della convenzione (...), del 19 giugno
1990, la convenzione [1995] e la convenzione [1996].
(5)
L’obiettivo dell’Unione di diventare uno
spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione
dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di
consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema
semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine
dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle
all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi
inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche
relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere
sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in
materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia
definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia».
14 Questo, invece, il tenore dell’undicesimo
‘considerando’ della decisione quadro:
«Il mandato d’arresto europeo dovrebbe sostituire
tra gli Stati membri tutti i precedenti strumenti in materia di estradizione,
comprese le disposizioni del titolo III della convenzione d’applicazione
dell’accordo di Schengen che riguardano tale materia».
15 L’art. 31 della decisione quadro, rubricato
«Relazioni con gli altri strumenti giuridici», è redatto nei seguenti termini:
«1. Fatta
salva la loro applicazione nelle relazioni tra Stati membri e paesi terzi, le
disposizioni contenute nella presente decisione quadro sostituiscono, a partire
dal 1° gennaio 2004, le corrispondenti disposizioni delle convenzioni seguenti
applicabili in materia di estradizione nelle relazioni tra gli Stati membri:
a) convenzione
europea di estradizione del 13 dicembre 1957, il relativo protocollo
addizionale del 15 ottobre 1975, il relativo secondo protocollo aggiuntivo del
17 marzo 1978 e la convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27
gennaio 1977 per la parte concernente l’estradizione;
b) accordo
tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione e la
modernizzazione delle modalità di trasmissione delle domande di estradizione
del 26 maggio 1989;
c) convenzione
[1995];
d) convenzione
[1996];
e) titolo
III, capitolo 4, della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione
dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione graduale
dei controlli alle frontiere comuni.
2. Gli
Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o
multilaterali vigenti al momento dell’adozione della presente decisione quadro
nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre gli
obiettivi di quest’ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente
la consegna del ricercato.
Gli Stati membri possono concludere accordi o intese
bilaterali o multilaterali dopo l’entrata in vigore della
presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di
approfondire o di andare oltre il contenuto di quest’ultima e contribuiscono a
semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato, segnatamente
fissando termini più brevi di quelli dell’articolo 17, estendendo l’elenco dei
reati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, riducendo ulteriormente i motivi di
rifiuto di cui agli articoli 3 e 4 o abbassando la soglia di cui all’articolo
2, paragrafo 1 o 2.
Gli accordi e le convenzioni di cui al secondo comma
non possono in alcun caso pregiudicare le relazioni con gli Stati membri che
non sono parti degli stessi.
Gli Stati membri notificano al Consiglio e alla
Commissione entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente decisione
quadro gli accordi e le intese esistenti di cui al primo comma che vogliono
continuare ad applicare.
Gli Stati membri notificano inoltre al Consiglio e
alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese
come previsto al secondo comma.
3. Laddove
gli accordi e le convenzioni di cui al paragrafo 1 si applichino a territori
degli Stati membri ovvero a territori per i quali uno Stato membro si assume la
competenza per le relazioni esterne, ai quali non si applica la presente
decisione quadro, tali strumenti continuano a disciplinare le relazioni
esistenti tra tali territori e gli altri Stati membri».
16 L’art. 32 della decisione quadro, rubricato
«Disposizione transitoria», prevede:
«Le
richieste di estradizione ricevute anteriormente al 1° gennaio 2004
continueranno ad essere disciplinate dagli strumenti esistenti in materia di
estradizione. Le richieste ricevute a partire dal 1° gennaio 2004 saranno
soggette alle norme adottate dagli Stati membri conformemente alla presente decisione quadro. Tuttavia ogni Stato membro può,
al momento dell’adozione della presente decisione quadro
da parte del Consiglio, fare una dichiarazione secondo cui in qualità di Stato
dell’esecuzione esso continuerà a trattare le richieste relative a reati
commessi prima di una data da esso precisata conformemente al sistema di
estradizione applicabile anteriormente al 1° gennaio 2004. La data in questione
non può essere posteriore al 7 agosto 2002. Tale dichiarazione sarà pubblicata
nella Gazzetta ufficiale [delle Comunità europee] e può essere ritirata in
qualsiasi momento».
17 Conformemente all’art. 32 della decisione
quadro,
«[L]a Francia dichiara che in qualità di Stato
dell’esecuzione continuerà a trattare le richieste relative a reati commessi
prima del 1° novembre 1993 – data di entrata in vigore del trattato sull’Unione
europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 – secondo il sistema di
estradizione applicabile anteriormente al 1° gennaio 2004».
La normativa nazionale
18 La legge n. 204 del 9 marzo 2004, recante
adeguamento della giustizia agli sviluppi della criminalità (JORF del 10 marzo
2004, pag. 4567), ha trasposto la decisione quadro, introducendo a tal
fine nel codice di procedura penale francese gli articoli da 695‑11 a 695‑51.
19 La medesima legge ha previsto altresì le
disposizioni di attuazione delle convenzioni 1995 e 1996.
20 La legge n. 1345 del 9 dicembre
21 Il decreto n. 770 dell’8 luglio 2005 reca
pubblicazione di detta convenzione (JORF del 10 luglio 2005, pag. 11358).
È precisato che essa trova applicazione a partire dal 1° luglio 2005.
Causa principale e questioni pregiudiziali
22 L’11 ottobre 2000, sul fondamento della convenzione
europea di estradizione del 13 dicembre 1957, il governo spagnolo presentava
richiesta di estradizione del sig. Santesteban Goicoechea per fatti che sarebbero stati commessi sul
territorio spagnolo nei mesi di febbraio e marzo 1992 e qualificati come reati
di detenzione di armi da guerra, detenzione illecita di esplosivi, uso
illegittimo di un veicolo a motore altrui, sostituzione di targhe di veicoli e
appartenenza ad organizzazione terroristica. Sulla richiesta, il 19 giugno
2001,
23 Il 31 marzo 2004 le autorità giudiziarie spagnole
spiccavano nei confronti del sig. Santesteban Goicoechea un mandato di arresto europeo relativo ai
medesimi reati elencati nella domanda di estradizione dell’11 ottobre 2000.
Nelle osservazioni scritte il governo francese faceva presente di non aver dato
seguito al mandato. Tenuto conto della data dei fatti e della dichiarazione
resa in conformità dell’art. 32 della decisione quadro, detto mandato
poteva valere, infatti, solo come domanda di arresto provvisorio, da trattare
secondo il sistema di estradizione applicabile anteriormente al 1° gennaio
2004, vale a dire secondo la convenzione europea di estradizione del 13
dicembre 1957. Orbene, secondo la legislazione francese la prescrizione dei
fatti sarebbe stata acquisita. In ogni caso, il sig. Santesteban
Goicoechea scontava in Francia una pena detentiva,
per cui l’eventuale consegna allo Stato membro richiedente avrebbe
potuto essere effettuata solo dopo che detta pena fosse stata eseguita.
24 Il sig. Santesteban Goicoechea doveva essere rimesso in libertà il 6 giugno
2008. Come è stato precisato all’udienza dal governo spagnolo, siccome era
impossibile avvalersi di un mandato di arresto europeo considerate, da un lato,
la data dei fatti e, dall’altro, la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 32
della decisione quadro ricordata dalle autorità francesi, il 27 maggio 2008 lo Juzgado Central de Instrucción de
25 Il 2 giugno 2008 le autorità spagnole sollecitavano
l’estradizione del sig. Santesteban Goicoechea sul fondamento della convenzione 1996.
26 Il procuratore generale chiedeva alla Chambre de l’Instruction della Corte d’appello di Montpellier di voler
emettere parere favorevole alla domanda delle autorità spagnole.
27 Il sig. Santesteban Goicoechea rifiutava di essere consegnato alle autorità
spagnole adducendo in particolare che il Regno di Spagna non può invocare le
disposizioni della convenzione 1996.
28 Il giudice del rinvio ha osservato che,
all’art. 31, la decisione quadro prevede di sostituire con effetto 1°
gennaio 2004 le disposizioni corrispondenti delle convenzioni nel prosieguo
espressamente elencate, applicabili in materia di estradizione tra gli Stati
membri. Tra di esse, all’art. 31, n. 1, lett. d), figurerebbe la
convenzione 1996.
29 L’art. 31, n. 2, della decisione quadro prevederebbe la possibilità che gli Stati membri
interessati continuino ad applicare gli accordi bilaterali o multilaterali
vigenti al momento dell’adozione della decisione quadro, a condizione,
tuttavia, che notifichino tali accordi nei tre mesi successivi all’entrata in
vigore della decisione. Ebbene, il Regno di Spagna non avrebbe notificato
alcunché in proposito.
30 Il giudice del rinvio s’interroga altresì
sull’interpretazione dell’art. 32 della decisione quadro, visto che nel
procedimento principale è invocata una convenzione applicabile in Francia dal
1° luglio 2005.
31 In tali circostanze
«1)
Se il difetto di notifica ai sensi dell’art. 31, n. 2, della
decisione quadro (...) da parte di uno Stato membro, nella fattispecie [il
Regno di] Spagna, dell’intenzione di continuare ad applicare accordi bilaterali
o multilaterali comporti, dato l’uso del termine “sostituisc[e]”
all’art. 31 di detta decisione quadro, l’impossibilità per tale Stato
membro di avvalersi nei rapporti con un altro Stato, nella fattispecie la
[Repubblica francese], che ha reso una dichiarazione ai sensi dell’art. 32
della decisione quadro, di procedure diverse da quella del mandato di arresto
europeo.
In caso di risposta negativa alla questione
precedente:
2) Se
le riserve avanzate dallo Stato dell’esecuzione permettano a quest’ultimo di
applicare [la convenzione 1996], dunque anteriore al 1° gennaio 2004, entrata
però in vigore nello Stato dell’esecuzione successivamente alla data del 1°
gennaio 2004 stabilita all’art. 32 della decisione quadro».
Sul procedimento d’urgenza
32 Con lettera 3 luglio 2008, pervenuta alla
cancelleria della Corte lo stesso giorno,
33 Il giudice del rinvio ha motivato la richiesta con
l’argomento che il sig. Santesteban Goicoechea, scontata la pena del carcere, è ancora detenuto
a titolo di custodia cautelare in attesa di estradizione disposta nel quadro
del procedimento di estradizione in cui si è maturata la questione
pregiudiziale.
34
Sulla competenza della Corte
35 Dalla decisione del giudice del rinvio risulta che
la domanda di pronuncia pregiudiziale è fondata sull’art. 234 CE,
mentre l’interpretazione richiesta ha ad oggetto la decisione quadro, una
misura adottata ai sensi del titolo VI del Trattato
UE.
36 Occorre però rilevare subito che, in conformità
dell’art. 46, lett. b), UE, le disposizioni dei Trattati CE
e CEEA relative alle competenze della Corte e all’esercizio di tali
competenze, tra le quali figura l’art. 234 CE, sono applicabili a
quelle del titolo VI del Trattato UE, alle condizioni
previste dall’art. 35 UE. Ne risulta che il regime previsto
all’art. 234 CE è destinato ad applicarsi alla competenza
pregiudiziale della Corte ai sensi dell’art. 35 UE, fatte salve le
condizioni previste da tale disposizione (v., in questo senso, sentenze 16
giugno 2005, causa C‑105/03, Pupino, punti 19 e
28, e 28 giugno 2007, causa C‑467/05, Dell’Orto, Racc. pag. I‑5557,
punto 34).
37
38 In tale contesto, il fatto che la decisione di
rinvio non richiami l’art. 35 UE, ma si riferisca
all’art. 234 CE, non può, da solo, determinare l’irricevibilità
della domanda di pronuncia pregiudiziale, tanto più che il Trattato UE non
stabilisce, né espressamente né implicitamente, in quale forma il giudice nazionale
debba presentare la domanda di pronuncia pregiudiziale (v. sentenza Dell’Orto,
cit., punto 36).
39 Peraltro, come il governo francese precisa nelle
osservazioni, anche se dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato francese
risulta che le Chambres de l’Instruction
delle Corti di appello esercitano, allorché rendono il proprio parere su una
richiesta di estradizione, una competenza amministrativa, non è possibile
concludere che tali organi non sono giurisdizioni nel senso
dell’art. 234 CE.
40 Secondo una giurisprudenza costante, infatti, per
valutare se l’organo remittente possiede le caratteristiche di un giudice ai
sensi dell’art. 234 CE, questione unicamente di diritto comunitario,
41 È fuori discussione che le Chambres
de l’Instruction delle Corti di appello soddisfano
dette condizioni di origine legale, di carattere permanente e di indipendenza.
Il loro intervento in materia di estradizione è obbligatorio e la procedura che
applicano ha carattere giurisdizionale, con contraddittorio a beneficio non
solo del diretto interessato ma anche del Pubblico Ministero. Esse verificano
la legalità dell’estradizione e rendono un parere motivato. Un eventuale parere
sfavorevole, divenuto definitivo, mette fine al procedimento di estradizione e
comporta che la persona sottoposta a custodia in attesa di estradizione sia
rimessa d’ufficio in libertà. Inoltre, come il governo francese ha illustrato
nelle osservazioni,
42 Tutto ciò considerato,
Sulle questioni
pregiudiziali
43 In limine, il sig. Santesteban
Goicoechea chiede alla Corte di dichiarare contrario
ai principi generali del diritto vigenti nel territorio dell’Unione, in
particolare ai principi di certezza del diritto, legittimità e irretroattività
della legge penale più sfavorevole, applicargli la convenzione 1996 per fatti
rispetto ai quali
44 Egli fa valere che, quand’anche le convenzioni di
estradizione trovino applicazione a fatti anteriori alla loro entrata in
vigore, una nuova convenzione di estradizione non potrebbe avere l’effetto di
rimettere in discussione situazioni ormai decise.
45 Ebbene, si deve constatare che l’argomentazione
preliminare del sig. Santesteban Goicoechea, poiché concerne i problemi di applicazione
successiva nel tempo della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre
1957 e della convenzione 1996, esula dal contesto della risposta alle questioni
pregiudiziali e dall’interpretazione degli artt. 31 e 32 della decisione
quadro.
46 È opportuno ricordare che, a norma dell’art. 35
UE, spetta al giudice nazionale e non alle parti nella causa principale adire
47 Peraltro, rispondere alla richiesta avanzata dal
sig. Santesteban Goicoechea,
menzionata al punto 43 della presente sentenza, sarebbe incompatibile con il
ruolo assegnato alla Corte dall’art. 35 UE e con l’obbligo della Corte di
dare ai governi degli Stati membri e alle parti interessate la possibilità di
presentare osservazioni ai sensi dell’art. 23 del suo Statuto, tenuto
conto del fatto che, in base alla suddetta disposizione, alle parti interessate
vengono notificate solo le decisioni di rinvio (v., in particolare, quanto
all’art. 234 CE, sentenze 20 marzo 1997, causa C‑352/95, Phytheron International, Racc. pag. I‑1729,
punto 14, e Kainuun Liikenne
e Pohjolan Liikenne, cit.,
punto 24).
Sulla prima questione
48 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede,
in sostanza, se l’art. 31 della decisione quadro debba essere interpretato
nel senso che, tenuto conto del termine «sostituisc[e]»
impiegato nel suo n. 1, il difetto di notifica, da parte di uno Stato
membro quale il Regno di Spagna, dell’intenzione di applicare accordi
bilaterali o multilaterali conformemente all’art. 31, n. 2, di detta
decisione rende impossibile a tale Stato membro avvalersi di procedure di
estradizione diverse da quella del mandato di arresto europeo nelle relazioni
con un altro Stato membro, nella fattispecie
49 Il sig. Santesteban Goicoechea sostiene che il termine «sostituisc[e]»
non è minimamente ambiguo e che, non avendo il Regno di Spagna notificato di
voler mantenere l’applicazione della convenzione 1996, tale convenzione non può
essere applicata tra il Regno di Spagna e
50 Il governo francese, il governo spagnolo e
51 Ebbene, risulta dai suoi ‘considerando’ 5, 7 e 11
che la decisione quadro, al fine di eliminare la complessità e i potenziali
ritardi inerenti alle procedure di estradizione allora applicabili, intende
sostituire il sistema multilaterale di estradizione tra gli Stati membri
fondato sulla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 con un
sistema di consegna tra le autorità giudiziarie. Il ‘considerando’
11 precisa che «[i]l mandato d’arresto europeo dovrebbe sostituire tra gli
Stati membri tutti i precedenti strumenti in materia di estradizione».
52 I ‘considerando’ 3 e 4 della decisione quadro
menzionano le convenzioni applicabili fra tutti o alcuni degli Stati membri
nonché le convenzioni concluse dagli Stati membri e ormai parte dell’acquis dell’Unione, tra le quali la convenzione 1996.
53 Conformemente all’obiettivo indicato nel preambolo
della decisione quadro, l’art. 31, n. 1, della medesima prevede la
sostituzione tra gli Stati membri delle convenzioni ch’esso stesso elenca con
il sistema del mandato di arresto europeo introdotto dalla decisione quadro.
Fra tali convenzioni figurano quelle citate ai ‘considerando’ 3 e 4 della decisione quadro e dunque anche la convenzione 1996.
54 L’art. 31, n. 2, della decisione quadro
permette agli Stati membri di continuare ad applicare accordi o intese
bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell’adozione della decisione
medesima o di concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo la
sua entrata in vigore nella misura in cui questi consentono di approfondire o
di andare oltre gli obiettivi di detta decisione e contribuiscono a
semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato.
55 Tale
disposizione non può, però,
riferirsi alle convenzioni citate all’art. 31, n. 1, della decisione
quadro, giacché quest’ultima ha proprio lo scopo di sostituire dette
convenzioni introducendo un sistema più semplice ed efficace. Come
56 Ne consegue che la convenzione 1996 non fa parte
degli accordi o delle intese bilaterali o multilaterali per i quali
l’art. 31, n. 2, della decisione quadro prevede la possibilità di
notifica.
57 D’altra parte, il sistema del mandato di arresto
europeo si applica solo alle condizioni previste dalla decisione quadro, in
particolare, conformemente al suo art. 32, solo alle domande ricevute dopo
il 1° gennaio 2004 e sempre che lo Stato membro dell’esecuzione non abbia reso
alcuna dichiarazione ai sensi di tale disposizione al fine di circoscrivere
l’ambito di applicazione temporale del nuovo sistema.
58 Pertanto, come ha precisato
59 Ne consegue che gli artt. 31 e 32 della
decisione quadro riguardano situazioni distinte che si escludono a vicenda.
Infatti, mentre l’art. 31, rubricato «Relazioni con gli altri strumenti
giuridici», tratta delle conseguenze dell’applicazione del sistema del mandato
di arresto europeo sulle convenzioni internazionali in materia di estradizione,
l’art. 32, rubricato «Disposizione transitoria», riguarda l’ipotesi in cui
tale ultimo sistema non trovi applicazione.
60 Nella fattispecie,
61 Tale è la richiesta avanzata dalle autorità spagnole
nei confronti del sig. Santesteban Goicoechea, visto che i fatti a lui contestati sarebbero
stati commessi nei mesi di febbraio e marzo 1992.
62 Siccome il sistema del mandato di arresto europeo
previsto dalla decisione quadro non è applicabile a tale domanda,
l’art. 31 di detta decisione non è pertinente.
63 Occorre pertanto risolvere la prima questione
pregiudiziale rispondendo che l’art. 31 della decisione quadro deve essere
interpretato nel senso che riguarda esclusivamente l’ipotesi di applicazione
del sistema del mandato di arresto europeo, applicazione che non ricorre
allorché l’estradizione concerne reati commessi prima della data stabilita
dallo Stato membro richiesto in una dichiarazione resa ai sensi
dell’art. 32 della decisione quadro.
Sulla seconda questione
64 Con la seconda questione il giudice del rinvio
chiede, in sostanza, se l’art. 32 della decisione quadro debba essere
interpretato nel senso che osta all’applicazione, da parte dello Stato membro
dell’esecuzione, della convenzione 1996 qualora essa sia divenuta applicabile
in tale Stato solo dopo il 1° gennaio 2004.
65 Secondo il sig. Santesteban
Goicoechea, ammettere che l’espressione «sistema di
estradizione applicabile anteriormente al 1° gennaio 2004», che ricorre
all’art. 32 della decisione quadro, comprenda la convenzione 1996,
applicabile tra il Regno di Spagna e
66 I governi francese e spagnolo nonché
67 Il governo francese, il governo spagnolo e
68
69 Ebbene, emerge tanto dal preambolo quanto dagli
artt. 31 e 32 della decisione quadro che con l’espressione «sistema di
estradizione applicabile anteriormente al 1° gennaio 2004» l’art. 32
allude in particolare a tutte le convenzioni citate ai ‘considerando’ 3 e 4
nonché all’art. 31, n. 1, della decisione quadro. Tali convenzioni
sono basate sulla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre
70 Tuttavia, come
71 Il termine «applicabile» non può essere riferito
unicamente alle convenzioni che sarebbero state effettivamente applicabili tra
gli Stati membri alla data del 1° gennaio 2004.
72 Infatti, il sistema di dichiarazione previsto alla
terza e alla quarta frase dell’art. 32 della decisione quadro intende
permettere, in via eccezionale, di estendere il regime previsto alla prima
frase del medesimo articolo a richieste ricevute dopo il 1° gennaio 2004. Così,
come nulla vieta di rendere applicabili negli Stati membri interessati, tra la
data dell’adozione della decisione quadro e il 1°
gennaio 2004, strumenti esistenti in materia di estradizione, nulla osta a che
uno Stato membro renda applicabile, dopo il 1° gennaio 2004, una convenzione
facente parte del regime di estradizione sostituito dal sistema del mandato di
arresto europeo a situazioni cui detto sistema non si applica.
73 Come hanno giustamente sostenuto i governi francese
e spagnolo nonché
74 Mettere in atto convenzioni come quella del 1996 non
pregiudica il sistema del mandato di arresto europeo previsto dalla decisione
quadro poiché, conformemente all’art. 31, n. 1, di detta decisione,
convenzioni siffatte possono essere utilizzate solo quando il sistema del
mandato di arresto europeo non trova applicazione.
75 Di conseguenza, mettere in atto convenzioni in
materia di estradizione posteriormente al 1° gennaio 2004 può solo avere lo
scopo di migliorare il sistema di estradizione in circostanze in cui il sistema
del mandato di arresto europeo non è applicabile. Come è stato osservato al
punto 58 della presente sentenza, infatti, le convenzioni in materia di
estradizione restano pertinenti nei casi oggetto di apposita dichiarazione di uno
Stato membro a norma dell’art. 32 della decisione quadro, ma anche in
altre situazioni in cui il sistema del mandato di arresto europeo non sarebbe
applicabile.
76 Tale
scopo non è certo contrario agli
obiettivi della decisione quadro poiché, come risulta dal suo ‘considerando’ 5,
quest’ultima intende, con l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di
consegna delle persone condannate o sospettate, eliminare la complessità e i
potenziali ritardi inerenti alle procedure di estradizione in vigore al momento
della sua adozione.
77 L’applicazione, tra due Stati membri, della
convenzione 1996 è inoltre conforme agli obiettivi dell’Unione. In proposito
occorre ricordare che tale convenzione fa parte dell’acquis
dell’Unione e che, con atto 27 settembre 1996, il Consiglio ne ha raccomandato
l’adozione agli Stati membri conformemente alle rispettive norme
costituzionali.
78 Infine, come ha ricordato
79 Tenuto
conto di questa facoltà di
ritirare la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 32 della decisione
quadro, non si può utilmente sostenere che uno Stato membro che l’ha resa non
abbia anche la facoltà di dichiarare applicabile la convenzione 1996 dopo il 1°
gennaio 2004 per disciplinare, in particolare, le situazioni in cui il sistema
del mandato di arresto europeo non si applica, atteso che, come ha sottolineato
80 Secondo una giurisprudenza costante, le norme di
procedura si applicano, come si ritiene in generale, a tutte le controversie
pendenti all’atto della loro entrata in vigore, a differenza delle norme
sostanziali, che, in linea di principio, non riguardano situazioni maturate
anteriormente alla loro entrata in vigore (sentenza Dell’Orto, cit.,
punto 48). L’art. 18, n. 5, della convenzione 1996 prevede che
quest’ultima si applichi alle domande presentate posteriormente alla data della
sua attuazione nelle relazioni tra lo Stato membro richiesto e quello
richiedente. Da parte sua l’art. 32 della decisione quadro stabilisce che
per le richieste ricevute a partire dal 1° gennaio 2004 vale il sistema del
mandato di arresto europeo. Anche se né le une né le altre si applicano alle
domande pendenti, bensì a quelle presentate dopo una certa data, tutte e due le
nuove normative si applicano alle domande concernenti fatti accaduti
anteriormente alla data della loro attuazione.
81 Tutto ciò considerato, occorre risolvere la seconda
questione rispondendo che l’art. 32 della decisione quadro deve essere
interpretato nel senso che non osta all’applicazione, da parte dello Stato
membro dell’esecuzione, della convenzione 1996, anche se quest’ultima è
divenuta applicabile in tale Stato posteriormente al 1° gennaio 2004.
Sulle spese
82 Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a
rifusione.
Per questi motivi,
1) L’art. 31
della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al
mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve
essere interpretato nel senso che riguarda esclusivamente l’ipotesi di
applicazione del sistema del mandato di arresto europeo, applicazione che non
ricorre allorché l’estradizione concerne reati commessi prima della data
stabilita dallo Stato membro richiesto in una dichiarazione resa ai sensi
dell’art. 32 della decisione.
2) L’art. 32
della decisione quadro 2002/584 non osta all’applicazione, da parte dello Stato
membro dell’esecuzione, della convenzione relativa all’estradizione tra gli
Stati membri dell’Unione europea, stabilita con atto del Consiglio 27 settembre
1996 e sottoscritta in pari data da tutti gli Stati membri, anche se tale
convenzione è divenuta applicabile in detto Stato solo posteriormente al 1°
gennaio 2004.
(Seguono le firme)