Corte di Giustizia delle Comunità europee (Seconda
Sezione), 15 febbraio 2007
C-292/05, E. Lechouritou – Repubblica federale di Germania
Nel procedimento C-292/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all’interpretazione da parte della
Corte di giustizia della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la
competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale, dall’Efeteio Patron
(Grecia) con decisione 8 giugno 2005, pervenuta in cancelleria il
20 luglio 2005, nella causa tra
Eirini Lechouritou,
Vasileios Karkoulias,
Georgios Pavlopoulos,
Panagiotis Brátsikas,
Dimitrios Sotiropoulos,
Georgios Dimopoulos
e
Dimosio tis
Omospondiakis Dimokratias tis Germanias,
composta dai sigg. C.W.A. Timmermans,
presidente di sezione, R. Schintgen (relatore),
J. Klučka, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. J. Makarczyk,
giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo
Colomer
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista
la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del
28 settembre 2006,
considerate le osservazioni presentate:
– per
la sig.ra Lechouritou e i sigg. Karkoulias,
Pavlopoulos, Brátsikas, Sotiropoulos e Dimopoulos, dagli
avv.ti I. Stamoulis, dikigoros,
e J. Lau, Rechtsanwalt;
– per
il governo tedesco, dal sig. R. Wagner, in qualità di agente, assistito dal
sig. B. Heß, Professor;
– per
il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato;
– per
il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H.G. Sevenster e dal sig. M. de Grave, in qualità di agenti;
– per
il governo polacco, dal sig. T. Nowakowski, in
qualità di agente;
– per
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
dell’8 novembre 2006,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione dell’art. 1 della Convenzione 27 settembre 1968
concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come
modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di
Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(GU L 304, pag. 1 e – testo modificato – pag. 77), dalla
Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica
(GU L 388, pag. 1), e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa
all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese
(GU L 285, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).
2 Tale
domanda è stata presentata
nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la sig.ra Lechouritou
e i sigg. Karkoulias, Pavlopoulos,
Brátsikas, Sotiropoulos e Dimopoulos, cittadini greci domiciliati in Grecia,
ricorrenti nella causa principale, e, dall’altro,
Contesto normativo
3 L’art. 1 della Convenzione di Bruxelles, che
costituisce il titolo I della stessa, intitolato «Campo di applicazione», così
dispone:
«La
presente convenzione si applica in materia civile e commerciale e
indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Essa non concerne,
in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.
Sono esclusi dal campo di applicazione della
presente convenzione:
1) lo
stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi,
i testamenti e le successioni;
2) i
fallimenti, [i] concordati ed altre procedure affini;
3) la
sicurezza sociale;
4) l’arbitrato».
4 Le norme sulla competenza dettate dalla Convenzione
di Bruxelles figurano agli artt. 2‑24 della stessa, che formano il
suo titolo II.
5 L’art. 2, che fa parte della sezione 1 del
detto titolo II, intitolata «Disposizioni generali», enuncia, al suo primo
comma, la norma di principio della Convenzione di Bruxelles nei termini
seguenti:
«Salve le disposizioni della presente convenzione,
le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono
convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi
giurisdizionali di tale Stato».
6 L’art. 3, primo comma, della Convenzione di
Bruxelles, che figura nella stessa sezione 1, è del seguente tenore:
«Le persone aventi il domicilio nel territorio di
uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi
giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtù delle norme
enunciate alle sezioni da
7 Gli artt. 5‑18 della Convenzione di Bruxelles,
che ne compongono le sezioni 2‑6 del titolo II, enunciano le norme sulla
competenza speciale, imperativa o esclusiva.
8 Ai sensi dell’art. 5, che figura nella sezione
2, intitolata «Competenze speciali», del titolo II della Convenzione di
Bruxelles:
«Il
convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato
in un altro Stato contraente:
(...)
3) in
materia di delitti o quasi-delitti, davanti al
giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto;
4) qualora
si tratti di un’azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da
reato, davanti al giudice davanti al quale l’azione penale è esercitata,
sempreché secondo la propria legge questo possa conoscere dell’azione civile;
(...)».
Causa principale e
questioni pregiudiziali
9 Dal fascicolo trasmesso alla Corte dal giudice del
rinvio emerge che la causa principale trae origine dal massacro di civili
perpetrato da soldati delle forze armate tedesche il 13 dicembre 1943 e di cui
sono stati vittime 676 abitanti del comune di Kalavrita
(Grecia).
10 Nel corso del 1995 i ricorrenti nella causa
principale hanno presentato ricorso dinanzi al Polymeles
Protodikeio Kalavriton al
fine di ottenere la condanna della Repubblica federale di Germania al
risarcimento dei danni patrimoniali nonché del danno morale e delle sofferenze
psichiche loro provocati dalle azioni delle forze armate tedesche.
11 Nel 1998 il Polymeles Protodikeio Kalavriton, dinanzi
al quale
12 Nel gennaio 1999 i ricorrenti nella causa principale
hanno proposto appello contro la detta sentenza dinanzi all’Efeteio
Patron, che, dopo aver statuito nel 2001 che
l’appello era formalmente ricevibile, ha sospeso il giudizio in attesa che l’Anótato Eidikó Dikastírio (Corte suprema speciale) si pronunciasse, in un
procedimento parallelo, sull’interpretazione delle norme di diritto
internazionale in materia di immunità dalla giurisdizione dello Stato sovrano e
sulla qualificazione delle stesse come norme generalmente riconosciute dalla
comunità internazionale. In tale procedimento si trattava più precisamente di
stabilire, da un lato, se dovesse essere considerata come norma di diritto
internazionale generalmente riconosciuta la disposizione dell’art. 11
della Convenzione europea sull’immunità degli Stati − firmata a Basilea
il 16 maggio 1972, ma di cui
13 Nel corso del 2002 l’Anótato
Eidikó Dikastírio ha
statuito a tale proposito, nella causa di cui era stato investito, che, «allo
stato attuale di sviluppo del diritto internazionale, continua ad esistere la
norma generalmente accettata secondo la quale uno Stato non può essere
validamente citato dinanzi ad un organo giudiziario di un altro Stato per il
risarcimento di un danno derivante da un atto illecito di qualsiasi natura
intervenuto nel territorio dello Stato del foro e nel quale siano implicate in
qualsiasi modo le forze armate dello Stato convenuto, sia in tempo di guerra
che di pace», cosicché lo Stato convenuto gode in tale caso dell’immunità.
14 Ai sensi dell’art. 100, n. 4, della
Costituzione ellenica, le sentenze pronunciate dall’Anótato
Eidikó Dikastírio sono
«irrevocabili». Inoltre, secondo l’art. 54, n. 1, del codice relativo
a tale organo giurisdizionale, una sua sentenza che stabilisca se una norma di
diritto internazionale debba essere considerata universalmente riconosciuta «ha
valore erga omnes», talché una sentenza dell’Anótato Eidikó Dikastírio che chiarisca se una determinata norma di
diritto internazionale debba essere considerata universalmente riconosciuta e
il relativo giudizio in essa formulato vincolano non solo l’organo
giurisdizionale che ha deferito la questione all’Anótato
Eidikó Dikastírio o le
parti che hanno presentato il ricorso all’origine della sentenza, ma anche ogni
giudice od organo della Repubblica ellenica dinanzi al quale venga sollevato lo
stesso problema giuridico.
15 Dopo che i ricorrenti nella causa principale hanno
invocato
16 È in tale contesto che l’Efeteio
Patron ha deciso di sospendere il giudizio e di
deferire alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se
rientrino nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles ai sensi
dell’art. 1 di quest’ultima le azioni di risarcimento danni intentate da
persone fisiche nei confronti di uno Stato contraente come civilmente
responsabile per azioni od omissioni delle sue forze armate, in quanto le
azioni od omissioni in questione siano intervenute nel periodo di occupazione
militare dello Stato di residenza dei ricorrenti a seguito di una guerra di
aggressione da parte del convenuto e si trovino in evidente contrasto con il
diritto di guerra, potendo essere considerate anche come crimini contro
l’umanità.
2) Se
sia compatibile con il sistema della Convenzione di Bruxelles la proposizione,
da parte dello Stato convenuto, dell’eccezione di immunità, con la conseguenza
che, in caso di soluzione in senso affermativo, viene automaticamente
neutralizzata l’applicazione della detta Convenzione, e ciò per quanto riguarda
azioni ed omissioni delle forze armate del convenuto intervenute prima
dell’entrata in vigore di quest’ultima, cioè negli anni 1941/1944».
Sul procedimento
dinanzi alla Corte
17 Con lettera depositata nella cancelleria della Corte
il 28 novembre 2006, i ricorrenti nella causa principale hanno formulato
osservazioni sulle conclusioni dell’avvocato generale e hanno chiesto alla
Corte di «dichiarare che la presente controversia riveste “un’importanza
eccezionale” e [di] rinviarla alla seduta plenaria o alla Grande Sezione,
conformemente all’art. 16 dello Statuto della Corte».
18 A questo riguardo occorre ricordare innanzi tutto
che né lo Statuto della Corte di giustizia né il suo regolamento di procedura
prevedono la facoltà per le parti di presentare osservazioni in risposta alle
conclusioni presentate dall’avvocato generale. Per giurisprudenza costante,
inoltre, una domanda presentata in tal senso dev’essere
respinta (v., in particolare, ordinanza 4 febbraio 2000, causa C-17/98, Emesa Sugar, Racc. pag. I‑665,
punti 2 e 19).
19 Si deve altresì rilevare che, in virtù
dell’art. 16, terzo comma, dello Statuto della Corte, questa «si riunisce
in Grande Sezione quando lo richieda uno Stato membro o un’istituzione delle
Comunità che è parte in causa».
20 Ebbene, da un lato, risulta dalla formulazione
stessa del detto art. 16, terzo comma, che i privati non sono legittimati
a presentare una simile istanza e, dall’altro, che nel caso di specie l’istanza
di rinvio della controversia alla Grande Sezione non è stata formulata da uno
Stato membro o da un’istituzione delle Comunità che è parte in causa.
21 Inoltre, al di fuori dei casi elencati al quarto
comma dello stesso art. 16, è solo
22 Nel caso di specie,
23 Pertanto, l’istanza descritta al punto 17 della
presente sentenza non può che essere respinta.
24 Si deve aggiungere che la stessa conclusione
s’imporrebbe nel caso in cui l’istanza dei ricorrenti nella causa principale
dovesse essere considerata finalizzata ad ottenere la riapertura del
procedimento.
25 A questo proposito occorre ricordare che
26 Tuttavia,
Sulle questioni
pregiudiziali
Sulla prima questione
27 Mediante la prima questione il giudice del rinvio
domanda, in sostanza, se l’art. 1, primo comma, prima frase, della
Convenzione di Bruxelles debba essere interpretato nel senso che rientra nella
«materia civile», ai termini di tale disposizione, un’azione giudiziaria promossa
da persone fisiche in uno Stato contraente nei confronti di un altro Stato
contraente e volta ad ottenere il risarcimento del danno subìto dagli aventi
diritto delle vittime di alcune azioni delle forze armate nell’ambito di
operazioni di guerra sul territorio del primo Stato.
28 Occorre necessariamente constatare, innanzi tutto,
che all’art. 1, primo comma, prima frase,
29 A questo proposito si deve ricordare che, allo scopo
di garantire, per quanto possibile, l’uguaglianza e l’uniformità dei diritti e
degli obblighi derivanti dalla Convenzione di Bruxelles agli Stati contraenti
ed ai soggetti interessati, non si devono interpretare i termini di tale
disposizione come un semplice rinvio al diritto interno dell’uno o dell’altro
degli Stati in questione. Risulta altresì da una giurisprudenza costante della
Corte che la nozione di «materia civile e commerciale» dev’essere
considerata come una nozione autonoma, da interpretare facendo riferimento, da
un lato, agli obiettivi e al sistema della Convenzione e, dall’altro, ai
principi generali desumibili dal complesso degli ordinamenti nazionali (v., in
particolare, sentenze 14 ottobre 1976, causa 29/76, LTU, Racc. pag. 1541,
punti 3 e 5; 16 dicembre 1980, causa 814/79, Rüffer,
Racc. pag. 3807, punto 7; 14 novembre 2002,
causa C-271/00, Baten, Racc. pag. I-10489,
punto 28; 15 maggio 2003, causa C-266/01, Préservatrice foncière TIARD, Racc. pag. I‑4867,
punto 20, e 18 maggio 2006, ČEZ, causa C-343/04, Racc.
pag. I‑4557, punto 22).
30 Secondo
31
32 È in applicazione di tale principio che
33
34 Azioni di tale natura discendono, infatti, da una
manifestazione di prerogative di pubblici poteri di una delle parti della
controversia, a causa dell’esercizio da parte di questa di poteri che
esorbitano dalla sfera delle norme di diritto comune applicabili ai rapporti
tra privati (v., in questo senso, citate sentenze Sonntag,
punto 22; Henkel, punto 30; Préservatrice foncière
TIARD, punto 30, e 5 febbraio 2004, causa C-265/02, Frahuil, Racc. pag. I‑1543, punto 21).
35 Ebbene, un simile giudizio s’impone a maggior
ragione nel caso di una controversia quale quella della causa principale.
36 Infatti, l’azione per il risarcimento del danno
promossa dai ricorrenti nella causa principale contro
37 Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 54‑56
delle conclusioni, le operazioni condotte dalle forze armate costituiscono una
delle manifestazioni caratteristiche della sovranità statale, in particolare in
quanto sono decise in maniera unilaterale e vincolante dalle autorità pubbliche
competenti e si presentano indissociabilmente legate
alla politica estera e di difesa degli Stati.
38 Ne consegue che si deve considerare che atti come
quelli che si trovano all’origine del danno lamentato dai ricorrenti nella
causa principale e, quindi, del ricorso volto ad ottenere il risarcimento dei
danni da questi presentato dinanzi ai giudici ellenici derivano da una
manifestazione di pubblico imperio da parte dello Stato interessato nel momento
in cui tali atti sono stati perpetrati.
39 Alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 30
della presente sentenza, un’azione giudiziale come quella instaurata dinanzi al
giudice del rinvio non rientra pertanto nell’ambito di applicazione materiale
della Convenzione di Bruxelles quale definito all’art. 1, primo comma,
prima frase, della stessa.
40 Tale
interpretazione non è rimessa in
discussione dall’argomento, sviluppato più in particolare dai ricorrenti nella
causa principale, secondo cui, da un lato, l’azione che questi hanno promosso
dinanzi alle giurisdizioni elleniche nei confronti della Repubblica federale di
Germania potrebbe essere considerata come ricorso in materia di responsabilità
civile, il quale sarebbe del resto contemplato dall’art. 5, punti 3 e
4, della Convenzione di Bruxelles, e, dall’altro, gli atti compiuti iure imperii
non includerebbero le azioni illegali o illecite.
41 Anzitutto,
42 Ancora, il riferimento alle norme sulla competenza
enunciate più in particolare all’art. 5, punti 3 e 4, della
Convenzione di Bruxelles è inconferente, giacché la
questione dell’applicabilità di quest’ultima alla causa principale costituisce
logicamente una questione preliminare che, in caso di risposta negativa come
nel caso di specie, dispensa il giudice adito da qualsiasi analisi delle regole
di fondo previste da questa stessa Convenzione.
43 Infine, la questione del carattere legale o meno
degli atti di pubblico imperio che costituiscono il fondamento dell’azione
principale riguarda la natura di tali atti, ma non la materia in cui rientrano.
Dal momento che la detta materia come tale dev’essere
considerata non ricompresa nell’ambito di applicazione della Convenzione di
Bruxelles, il carattere illegale degli atti non può giustificare una diversa
interpretazione.
44 Inoltre, la tesi difesa a questo proposito dai
ricorrenti nella causa principale, qualora fosse ammessa, solleverebbe
questioni di fondo preliminari ancor prima che l’ambito di applicazione della
Convenzione di Bruxelles potesse essere determinato con certezza. Orbene, tali
difficoltà sarebbero certamente incompatibili con l’economia e la finalità di
tale Convenzione, che − come emerge dal preambolo della stessa nonché
dalla relazione Jenard sulla Convenzione di Bruxelles
(GU 1979, C 59, pag. 1) − si fonda sulla reciproca fiducia
degli Stati contraenti nei loro sistemi giuridici e nelle loro istituzioni
giudiziarie e mira a garantire la certezza del diritto prevedendo regole
uniformi in materia di conflitto di giurisdizione in materia civile e
commerciale nonché la semplificazione delle formalità affinché siano
riconosciute ed eseguite rapidamente le decisioni giudiziali provenienti dagli
Stati contraenti.
45 Peraltro, sempre nel settore della cooperazione
giudiziaria in materia civile, il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del
Consiglio 21 aprile 2004, n. 805, che istituisce il titolo esecutivo
europeo per i crediti non contestati (GU L 143, pag. 15), il
quale stabilisce parimenti, all’art. 2, n. 1, che si applica «in
materia civile e commerciale», precisa in questa stessa norma che «non concerne
(...) la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di
pubblici poteri (“acta jure
imperii”)», senza operare sotto questo profilo una
distinzione secondo la natura legale o meno di tali atti od omissioni. Lo
stesso vale per l’art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Parlamento
europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 1896, che istituisce un
procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU L
399, pag. 1).
46 Alla luce delle considerazioni che precedono, la
prima questione dev’essere risolta dichiarando che
l’art. 1, primo comma, prima frase, della Convenzione di Bruxelles dev’essere interpretato nel senso che non rientra nella
«materia civile», ai termini di tale disposizione, un’azione giudiziale
promossa da persone fisiche in uno Stato contraente nei confronti di un altro
Stato contraente e volta ad ottenere il risarcimento del danno subìto dagli
aventi diritto delle vittime di azioni delle forze armate nell’ambito di
operazioni di guerra sul territorio del primo Stato.
Sulla seconda questione
47 Stante la risposta fornita alla prima questione, non
occorre risolvere la seconda questione.
Sulle spese
48 Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a
rifusione.
Per questi motivi,
L’art. 1, primo
comma, prima frase, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente
la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile
e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978,
relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982,
relativa all’adesione della Repubblica ellenica, e dalla Convenzione 26 maggio
1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, dev’essere interpretato nel senso che non rientra nella «materia
civile», ai termini di tale disposizione, un’azione giudiziale promossa da
persone fisiche in uno Stato contraente nei confronti di un altro Stato
contraente e volta ad ottenere il risarcimento del danno subìto dagli aventi
diritto delle vittime di azioni delle forze armate nell’ambito di operazioni di
guerra sul territorio del primo Stato.
(Seguono
le firme)