Corte di Giustizia delle Comunità europee (Ottava
Sezione), 20 novembre 2009
C-278/09, O. Martinez – MGN Ltd
Nel procedimento C‑278/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dal Tribunal de grande instance de Paris (Francia) con
decisione 6 luglio 2009, pervenuta in cancelleria il 16 luglio 2009, nella
causa
Olivier Martinez,
Robert Martinez
contro
MGN Ltd,
composta dalla sig.ra C. Toader (relatore),
presidente di sezione, dai sigg. P. Kūris e
L. Bay Larsen, giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. R. Grass
sentito l’avvocato generale,
ha
emesso la seguente
Ordinanza
1 La domanda di decisione pregiudiziale verte
sull’interpretazione degli artt. 2 e 5, punto 3, del regolamento (CE)
del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale (GU
2 Tale
domanda è stata proposta
nell’ambito di una controversia tra i sigg. Martinez,
residenti in Francia, e la società MGN Ltd (in
prosieguo: la «MGN»), avente sede nel Regno Unito, in merito alla
determinazione del giudice competente a conoscere dell’azione di responsabilità
da essi promossa avverso quest’ultima società.
Contesto normativo
3 L’art. 61 CE dispone quanto segue:
«Allo
scopo di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, il Consiglio adotta:
(...)
c) misure
nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, come previsto
dall’art. 65 [CE];
(...)».
4 L’art. 2 del regolamento n. 44/2001 così
prevede:
«1. Salve
le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio
di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro
nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro.
2. Alle
persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato membro nel
quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per
i cittadini».
5 L’art. 5, punto 3, del regolamento
n. 44/2001 così dispone:
«La
persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in
un altro Stato membro:
(...)
3) in
materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in
cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;
(...)».
Causa principale e
questione pregiudiziale
6 Il 28 agosto 2008 i sigg. Martinez
hanno citato
7
8 Secondo i ricorrenti nella causa principale, il
nesso di collegamento con il territorio francese risulterebbe dalla circostanza
che il sig. Olivier Martinez è francese, che i
fatti controversi si sono svolti in Francia, che essi interessano
necessariamente il pubblico francese e che sono idonei ad avere ripercussioni
su tale territorio. Essi aggiungono che, benché sia stato redatto in lingua
inglese, l’articolo incriminato, la cui diffusione è avvenuta in Internet, è
agevolmente comprensibile dal pubblico francese.
9 Dal momento che la soluzione della questione del
giudice nazionale competente a conoscere della controversia di cui è investito
non emerge chiaramente dal tenore letterale degli artt. 2 e 5,
punto 3, del regolamento n. 44/2001, il Tribunal de grande instance de Paris ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«Se gli artt. 2 e 5 [, punto 3,] del regolamento (...) n. 44/2001 (…) debbano essere
interpretati nel senso che riconoscono la competenza del giudice di uno Stato
membro a decidere di un’azione per violazione dei diritti della personalità
conseguente alla pubblicazione di informazioni e/o fotografie su un sito
Internet edito in un altro Stato membro da una società stabilita in detto
secondo Stato (oppure in un terzo Stato membro, comunque mai nel primo):
– alla
mera condizione che tale sito Internet possa essere consultato a partire dal
primo Stato, oppure,
– solamente
qualora tra l’evento che arreca danno e il territorio del primo Stato sussista
un collegamento sufficiente, sostanziale o significativo e, in questa seconda
ipotesi, se il collegamento possa derivare:
– dalla
quantità di connessioni alla pagina controversa provenienti dal primo Stato
membro, in valore assoluto o relativo al numero totale di connessioni alla
pagina,
– dalla
residenza o dalla nazionalità della persona che lamenta la violazione dei
propri diritti della personalità o, più in generale, dalla residenza o dalla
nazionalità delle persone interessate,
– dalla
lingua in cui è diffusa l’informazione controversa o da qualunque altro
elemento idoneo a dimostrare la volontà dell’editore del sito di rivolgersi
specificamente al pubblico del primo Stato,
– dal
luogo in cui sono avvenuti i fatti lamentati e/o dove sono state effettuate le
riprese fotografiche eventualmente pubblicate on line,
– da
altri criteri».
Sulla competenza
della Corte
10 Conformemente all’art. 92, n. 1, del
regolamento di procedura della Corte, quando quest’ultima è manifestamente
incompetente a conoscere di un atto introduttivo o quando l’atto introduttivo è
manifestamente irricevibile, essa, sentito l’avvocato generale, può, senza
proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
11 Si deve rilevare che il Tribunal de grande instance de Paris si basa, per la
proposizione della sua domanda di decisione pregiudiziale, sull’art. 267
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Poiché detto Trattato non è
in vigore, deve rilevarsi che, allo stato attuale del diritto comunitario, la
domanda dev’essere considerata come proposta in base
agli artt. 68 CE e 234 CE.
12 Orbene, emerge dall’art. 68, n. 1, CE che
l’art. 234 CE si applica al titolo IV del Trattato CE quando è
sollevata una questione concernente l’interpretazione degli atti delle istituzioni
della Comunità europea fondati sul detto titolo, in un giudizio pendente
davanti a un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un
ricorso giurisdizionale di diritto interno.
13 Nella fattispecie, la domanda di pronuncia
pregiudiziale verte sul regolamento n. 44/2001, che è stato adottato sulla
base dell’art. 61, lett. c), CE, che figura nella terza parte,
titolo IV, del Trattato. Ciò premesso, solo un giudice nazionale avverso
le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto
interno può chiedere alla Corte di pronunciarsi su una questione
d’interpretazione di tale regolamento.
14 Nella fattispecie, è pacifico che può essere
proposto un ricorso giurisdizionale di diritto interno avverso le decisioni
sulla competenza giurisdizionale che saranno adottate dal Tribunal de grande instance de Paris nell’ambito
della causa principale.
15 Di conseguenza, poiché
16 Va quindi applicato l’art. 92, n. 1, del
regolamento di procedura e va constatato che
Sulle spese
17 Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
(Seguono le firme)