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Corte di Giustizia delle Comunità europee (Ottava Sezione), 20 novembre 2009

 

C-278/09, O. Martinez –  MGN Ltd

 

 

 

Nel procedimento C‑278/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dal Tribunal de grande instance de Paris (Francia) con decisione 6 luglio 2009, pervenuta in cancelleria il 16 luglio 2009, nella causa

 

Olivier Martinez,

Robert Martinez

 

contro

 

MGN Ltd,

 

 

LA CORTE (Ottava Sezione),

 

 

composta dalla sig.ra C. Toader (relatore), presidente di sezione, dai sigg. P. Kūris e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. R. Grass

sentito l’avvocato generale,

ha emesso la seguente

 

Ordinanza

 

1        La domanda di decisione pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 2 e 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra i sigg. Martinez, residenti in Francia, e la società MGN Ltd (in prosieguo: la «MGN»), avente sede nel Regno Unito, in merito alla determinazione del giudice competente a conoscere dell’azione di responsabilità da essi promossa avverso quest’ultima società.

 Contesto normativo

3        L’art. 61 CE dispone quanto segue:

«Allo scopo di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il Consiglio adotta:

(...)

c)      misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, come previsto dall’art. 65 [CE];

(...)».

4        L’art. 2 del regolamento n. 44/2001 così prevede:

«1.      Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro.

2.      Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini».

5        L’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 così dispone:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(...)

3)      in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

(...)».

 Causa principale e questione pregiudiziale

6        Il 28 agosto 2008 i sigg. Martinez hanno citato la MGN dinanzi al Tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di Parigi) per vederla condannare al risarcimento di taluni danni da essi subiti. Nella loro domanda essi sostengono di aver subìto un pregiudizio ai diritti della personalità a seguito della pubblicazione on line di testi e di fotografie sulla rete Internet a partire da un sito edito da tale società.

7        La MGN ha sollevato un’eccezione d’incompetenza del citato Tribunale invocando gli artt. 2 e 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. Secondo tale società, qualora l’evento dannoso abbia come supporto una pubblicazione a stampa, deve essere inteso nel senso che esso si produce in tutti i luoghi in cui tale pubblicazione viene diffusa. Di conseguenza, se il supporto è costituito dalla rete Internet, la quale è, per le sue caratteristiche tecniche, universalmente accessibile e può essere consultata a partire da tutti gli Stati membri, un evento dannoso quale quello di cui trattasi nella causa principale può essere considerato come prodottosi sul territorio di un solo Stato membro solo qualora sussista un nesso sufficiente, sostanziale o significativo con detto territorio. Nella fattispecie, non vi sarebbe alcun nesso di collegamento sufficiente tra la pubblicazione on line controversa e il presunto danno sul territorio francese.

8        Secondo i ricorrenti nella causa principale, il nesso di collegamento con il territorio francese risulterebbe dalla circostanza che il sig. Olivier Martinez è francese, che i fatti controversi si sono svolti in Francia, che essi interessano necessariamente il pubblico francese e che sono idonei ad avere ripercussioni su tale territorio. Essi aggiungono che, benché sia stato redatto in lingua inglese, l’articolo incriminato, la cui diffusione è avvenuta in Internet, è agevolmente comprensibile dal pubblico francese.

9        Dal momento che la soluzione della questione del giudice nazionale competente a conoscere della controversia di cui è investito non emerge chiaramente dal tenore letterale degli artt. 2 e 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, il Tribunal de grande instance de Paris ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli artt. 2 e 5 [, punto 3,] del regolamento (...) n. 44/2001 (…) debbano essere interpretati nel senso che riconoscono la competenza del giudice di uno Stato membro a decidere di un’azione per violazione dei diritti della personalità conseguente alla pubblicazione di informazioni e/o fotografie su un sito Internet edito in un altro Stato membro da una società stabilita in detto secondo Stato (oppure in un terzo Stato membro, comunque mai nel primo):

        alla mera condizione che tale sito Internet possa essere consultato a partire dal primo Stato, oppure,

        solamente qualora tra l’evento che arreca danno e il territorio del primo Stato sussista un collegamento sufficiente, sostanziale o significativo e, in questa seconda ipotesi, se il collegamento possa derivare:

        dalla quantità di connessioni alla pagina controversa provenienti dal primo Stato membro, in valore assoluto o relativo al numero totale di connessioni alla pagina,

        dalla residenza o dalla nazionalità della persona che lamenta la violazione dei propri diritti della personalità o, più in generale, dalla residenza o dalla nazionalità delle persone interessate,

        dalla lingua in cui è diffusa l’informazione controversa o da qualunque altro elemento idoneo a dimostrare la volontà dell’editore del sito di rivolgersi specificamente al pubblico del primo Stato,

        dal luogo in cui sono avvenuti i fatti lamentati e/o dove sono state effettuate le riprese fotografiche eventualmente pubblicate on line,

        da altri criteri».

 Sulla competenza della Corte

10      Conformemente all’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, quando quest’ultima è manifestamente incompetente a conoscere di un atto introduttivo o quando l’atto introduttivo è manifestamente irricevibile, essa, sentito l’avvocato generale, può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

11      Si deve rilevare che il Tribunal de grande instance de Paris si basa, per la proposizione della sua domanda di decisione pregiudiziale, sull’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Poiché detto Trattato non è in vigore, deve rilevarsi che, allo stato attuale del diritto comunitario, la domanda dev’essere considerata come proposta in base agli artt. 68 CE e 234 CE.

12      Orbene, emerge dall’art. 68, n. 1, CE che l’art. 234 CE si applica al titolo IV del Trattato CE quando è sollevata una questione concernente l’interpretazione degli atti delle istituzioni della Comunità europea fondati sul detto titolo, in un giudizio pendente davanti a un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno.

13      Nella fattispecie, la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sul regolamento n. 44/2001, che è stato adottato sulla base dell’art. 61, lett. c), CE, che figura nella terza parte, titolo IV, del Trattato. Ciò premesso, solo un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno può chiedere alla Corte di pronunciarsi su una questione d’interpretazione di tale regolamento.

14      Nella fattispecie, è pacifico che può essere proposto un ricorso giurisdizionale di diritto interno avverso le decisioni sulla competenza giurisdizionale che saranno adottate dal Tribunal de grande instance de Paris nell’ambito della causa principale.

15      Di conseguenza, poiché la Corte non è stata adita da un giudice nazionale che risponda al requisito indicato dall’art. 68, n. 1, CE, essa non è competente a pronunciarsi sull’interpretazione del regolamento n. 44/2001.

16      Va quindi applicato l’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura e va constatato che la Corte è manifestamente incompetente a statuire sulla questione sollevata dal Tribunal de grande instance de Paris.

 Sulle spese

17      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede:

La Corte di giustizia delle Comunità europee non è competente a risolvere la questione proposta dal Tribunal de grande instance de Paris nella causa C‑278/09.

 

                     (Seguono le firme)