Corte di Giustizia delle Comunità europee (Settima
Sezione), 15 maggio 2008
C-276/07, Nancy Delay – Università degli studi di Firenze e a.
Nel procedimento C‑276/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi dell’art. 234 CE, dalla Corte d’appello di Firenze con
decisione 18 maggio 2007, pervenuta in cancelleria l’11 giugno 2007, nella
causa tra
Nancy Delay
e
Università degli studi di
Firenze,
Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS),
Repubblica italiana,
composta dal sig. U. Lõhmus, presidente di
sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore) e A. Arabadjiev,
giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig.ra K. Sztranc‑Sławiczek,
amministratore
vista
la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 marzo 2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per
la sig.ra Delay, dall’avv. L. Picotti;
– per
l’Università degli studi di Firenze, dagli avv.ti R. de Angelis
e S. de Felice;
– per
l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dagli
avv.ti L. Maritato, A. Coretti e F. Correra;
– per
– per
vista
la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la
causa senza conclusioni,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione dell’art. 39 CE.
2 Tale
domanda è stata presentata
nell’ambito di una controversia che oppone la sig.ra Delay
all’Università degli studi di Firenze, all’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) e alla Repubblica italiana, avente ad oggetto il riconoscimento
dei suoi diritti acquisiti nell’esercizio delle funzioni di lettore di scambio.
Contesto normativo
La normativa nazionale
3 Nell’ordinamento giuridico italiano esiste una
categoria specifica di insegnanti di madre lingua straniera, comunemente
denominati «lettori di scambio», che è regolata dagli accordi culturali
conclusi tra il Regno del Belgio e
4 L’art. 24 della legge n. 62/1967 così
dispone:
«1. In esecuzione
di accordi culturali, debitamente ratificati, possono essere conferiti a
cittadini stranieri incaric[hi]
annuali, rinnovabili, negli anni successivi, in deroga a quanto disposto
dall’ultimo comma dell’articolo 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349,
in corrispondenza di posti di lettore di ruolo.
2. L’incarico
è conferito con decreto rettorale, previa deliberazione della Facoltà e Scuola,
su proposta del professore ufficiale della materia che sceglie tra una terna
designata dalle competenti autorità del paese di origine.
3. La
documentazione di rito è sostituita da dichiarazioni delle competenti Autorità
diplomatiche attestanti che il prescelto è in possesso di tutti i requisiti,
compreso il titolo di studio, richiesti per l’ufficio di lettore nella
Università del paese di provenienza.
4. Con
le stesse modalità di cui ai precedenti commi, sempre in esecuzione di accordi
culturali debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri
speciali incarichi di lettore di lingua e di lingua e letteratura straniera
anche in aggiunta ai posti di lettore di ruolo. Il conferimento dell’incarico è
subordinato alla autorizzazione del Ministro per la
pubblica istruzione.
(...)».
5 L’art. 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Supplemento ordinario alla GURI
n. 20 del 31 luglio 1980), così recitava:
«Nei
limiti dei finanziamenti disposti (…), i rettori possono assumere per contratto
di diritto privato, su motivata proposta della facoltà interessata, in
relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli studenti che frequentano
i corsi di lingue, e anche al di fuori di specifici accordi internazionali,
lettori di madre lingua straniera di qualificata e riconosciuta competenza,
accertata dalla facoltà, in numero non superiore al rapporto di uno a
centocinquanta tra il lettore e gli studenti effettivamente frequentanti il
corso. (…).
I contratti di cui al precedente primo comma non
possono protrarsi oltre l’anno accademico per il quale sono stipulati e sono
rinnovabili annualmente per non più di cinque anni. (…)».
6 A seguito delle sentenze 30 maggio 1989, causa
33/88, Allué e Coonan
(Racc. pag. 1591), e 2 agosto 1993, cause riunite C‑259/91, C‑331/91
e C‑332/91, Alluè e a.
(Racc. pag. I‑4309),
7 La legge n. 236/95 ha stabilito quattro regole
essenziali:
– la
figura del lettore di madre lingua straniera, quale istituita dall’art. 28
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è
stata soppressa e sostituita da quella di «collaboratore ed esperto linguistico
di lingua madre» (in prosieguo: il «collaboratore linguistico»);
– i
collaboratori linguistici sono assunti dalle università con contratto di lavoro
subordinato di diritto privato (e non più con contratto di lavoro autonomo),
stipulato normalmente a tempo indeterminato e solo in casi eccezionali, per
esigenze temporanee, a tempo determinato;
– l’assunzione
dei collaboratori linguistici avviene per selezione pubblica, le cui modalità
sono disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti;
– i
titolari di contratti di lettori di madre lingua straniera, nonché quelli
cessati dal servizio per scadenza del termine dell’incarico, salvo che la
mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità o da soppressione del posto,
godono di un diritto di preferenza nell’assunzione e, inoltre, conservano, in
virtù dell’art. 4, terzo comma, della legge n. 236/95, i diritti
acquisiti nell’ambito dei precedenti rapporti di lavoro.
8 Ai sensi dell’art. 1, n. 1, del decreto
legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al
trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed
in materia di titoli equipollenti (GURI n. 11 del 15 gennaio 2004,
pag. 4):
«In esecuzione della sentenza [26 giugno 2001, causa
C‑212/99, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑4923)]
pronunciata dalla Corte di Giustizia, ai collaboratori linguistici, ex lettori
di madre lingua straniera delle Università degli studi della Basilicata, di
Milano, di Palermo, di Pisa,
9 La legge 18 aprile 1962, n. 230, relativa alla
disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (GURI n. 125 del 17
maggio
10 Dalla decisione di rinvio risulta che la categoria
dei lettori di scambio non è mai stata abrogata.
Causa principale e
questione pregiudiziale
11 La sig.ra Delay,
cittadina belga, è stata assunta dall’Università degli studi di Firenze in
qualità di lettore di scambio dal 1° novembre 1986 al 31 ottobre 1994 con
contratti a tempo determinato successivamente rinnovati. La sig.ra Delay ha innanzi tutto partecipato ad un concorso
organizzato dal commissariato generale per le relazioni internazionali di
Bruxelles per lettori di lingua e letteratura francese. In seguito, avendo
superato il concorso, il suo curriculum vitæ è stato
trasmesso a detta università, unitamente ai nominativi di altri vincitori,
affinché questa scegliesse un lettore di scambio.
12 Il 31 ottobre 1994 il suo contratto non è stato
rinnovato, in quanto il suo nominativo non figurava più nell’elenco fornito
dalle autorità belghe all’Università degli studi di Firenze.
13 Il 28 dicembre 1994, dopo due mesi senza aver
esercitato alcuna attività professionale, la sig.ra Delay
ha stipulato con questa stessa università un contratto di lavoro a tempo
indeterminato disciplinato dalla legge n. 236/95, applicabile, a decorrere
dal 1° gennaio1994, ai collaboratori linguistici.
14 Nonostante l’equivalenza delle mansioni, la
retribuzione fissata in base alla nuova disciplina era inferiore al trattamento
percepito in precedenza dalla sig.ra Delay. Non
essendo stato possibile raggiungere un accordo con l’Università degli studi di
Firenze, il 21 luglio 2003 la sig.ra Delay ha
proposto dinanzi al Tribunale di Firenze un ricorso diretto, segnatamente, a
far accertare che il suo contratto aveva durata indeterminata a decorrere dal
1° novembre 1986, vale a dire dall’inizio del suo rapporto di lavoro con
l’Università degli Studi di Firenze. La sig.ra Delay
intendeva, in sostanza, beneficiare del regime relativo al riconoscimento dei
diritti acquisiti degli ex lettori di madre lingua straniera, previsto dal
decreto legge 14 gennaio 2004, n. 2.
15 Il Tribunale di Firenze ha respinto il suo ricorso,
considerando, in particolare, che i lettori di scambio costituiscono una
categoria del tutto distinta rispetto a quella dei lettori di madre lingua
straniera e che resta sottoposta a una disciplina speciale.
16 La sig.ra Delay ha
proposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla Corte d’appello di Firenze
la quale, considerando che nel caso dei lettori di scambio non appare manifesto
il rispetto dei principi sanciti dalla Corte nella sentenza 18 luglio 2006,
causa C‑119/04, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑6885),
ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se l’art. 39 [CE] e gli atti derivati (ex plurimis: interpretazioni attuate con [le citate] sentenze
26 [giugno] 2001, [Commissione/Italia], e 18 [luglio] 2006,
[Commissione/Italia]) possano essere interpretati nel senso che è legittima la
disciplina assegnata ai c.d. “lettori di scambio” ai quali, già vincolati (ex lege n. 62/1967) da un contratto di lavoro a tempo
determinato, non venga garantita la conservazione, al momento della
sostituzione di tale contratto con un contratto a tempo indeterminato, di tutti
i loro diritti quesiti sin dalla data della loro prima assunzione, con effetto
non solo sotto il profilo degli aumenti di retribuzione, ma anche
sull’anzianità e sul versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi
previdenziali».
Sulla questione
pregiudiziale
17 Con tale questione il giudice del rinvio intende, in
sostanza, sapere se l’art. 39, n. 2, CE osti a che, nell’ambito della
sostituzione di un contratto di lavoro a tempo determinato come lettore di
scambio con un contratto di lavoro a tempo indeterminato come collaboratore
linguistico, una persona che si trovi nella situazione della ricorrente nella
causa principale si veda negare il riconoscimento dei diritti acquisiti fin
dalla data della sua prima assunzione, con conseguenze per quanto riguarda la
retribuzione, il calcolo dell’anzianità e il versamento, da parte del datore di
lavoro, dei contributi previdenziali.
18 Si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 39,
n. 2, CE, la libera circolazione dei lavoratori implica l’abolizione di
qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli
Stati membri per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre
condizioni di lavoro.
19 Il rispetto del principio della parità di
trattamento, di cui l’art. 39 CE è espressione specifica, impone che
situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni
diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non
sia obiettivamente giustificato (v., in particolare, sentenza 3 maggio 2007, causa
C‑303/05, Advocaten voor
de Wereld, Racc. pag. I‑3633,
punto 56).
20 L’accertamento dell’esistenza di un trattamento
discriminatorio nei confronti della sig.ra Delay
esige quindi che si verifichi se un lavoratore nazionale in una situazione
analoga a quella della ricorrente nella causa principale avrebbe beneficiato
del riconoscimento dei suoi diritti acquisiti fin dalla data della sua prima
assunzione.
21 Si deve rilevare che, quando un lavoratore nazionale
il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal diritto privato beneficia, in
forza della legge n. 230/62, della conversione del suo contratto di lavoro
a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, tutti i suoi
diritti acquisiti sono garantiti fin dalla data della sua prima assunzione.
Tale garanzia ha conseguenze non solo per quanto riguarda gli aumenti di
stipendio, ma anche per l’anzianità e il versamento dei contributi
previdenziali da parte del datore di lavoro.
22 Come
23 Se i lavoratori nazionali beneficiano, in forza
della legge n. 230/62, della ricostruzione della loro carriera per quanto
riguarda aumenti salariali, anzianità e versamento dei contributi previdenziali
da parte del datore di lavoro sin dalla data della loro prima assunzione, gli
ex lettori di madre lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici,
devono altresì beneficiare di una ricostruzione analoga con effetto a decorrere
dalla data della loro prima assunzione (sentenza 26 giugno 2001,
Commissione/Italia, cit., punto 30).
24 Si deve tuttavia ricordare che l’applicazione della
legge n. 230/62 ai lavoratori nazionali presuppone il proseguimento dei
rapporti di lavoro intercorrenti tra il datore di lavoro e i lavoratori stessi.
25 Orbene, dagli atti presentati alla Corte risulta che
il contratto di lavoro in qualità di lettore di scambio della sig.ra Delay è scaduto il 31 ottobre 1994 e che il suo contratto
in qualità di collaboratore linguistico è stato stipulato solo il 28 dicembre
1994, vale a dire due mesi dopo.
26 Spetta al giudice nazionale, che è il solo
competente a valutare i fatti e interpretare la normativa nazionale, stabilire
se esista un nesso di continuità tra le mansioni che la sig.ra Delay ha svolto al servizio dell’Università degli studi di
Firenze in qualità di lettore di scambio e quelle che tale università le ha
affidato in quanto collaboratore linguistico.
27 Nel compiere tale valutazione detto giudice deve
verificare, in primo luogo, se l’attività professionale esercitata dai lettori
di scambio e quella esercitata dai collaboratori linguistici presentino lo
stesso contenuto funzionale tenuto conto, in particolare, della definizione dei
parametri pedagogici dei corsi di apprendimento di lingue straniere nonché
della valutazione delle conoscenze degli studenti e, in secondo luogo, se i due
tipi di mansioni in esame rispondano alle stesse esigenze di insegnamento delle
università italiane.
28 Nel caso in cui il giudice del rinvio constatasse
l’esistenza di un nesso di continuità tra le mansioni di lettore di scambio e
quelle di collaboratore linguistico svolte dalla sig.ra Delay nonostante l’interruzione temporanea del rapporto di
lavoro con il suo datore di lavoro, risulterebbe necessario verificare se un
lavoratore nazionale in una situazione analoga avrebbe beneficiato, in
applicazione della legge n. 230/62, del riconoscimento dei diritti acquisiti
sin dalla data della sua prima assunzione.
29 Per quanto riguarda, più specificamente, gli effetti
dell’interruzione del rapporto di lavoro, occorre sottolineare che, al
punto 28 della sentenza 26 giugno 2001, Commissione/Italia, cit.,
30 Alla luce delle considerazioni che precedono occorre
risolvere la questione proposta nel senso che l’art. 39, n. 2, CE osta
a che, nell’ambito della sostituzione di un contratto di lavoro a tempo
determinato come lettore di scambio con un contratto di lavoro a tempo
indeterminato come collaboratore linguistico, una persona che si trovi nella
situazione della ricorrente nella causa principale si veda negare il
riconoscimento dei diritti acquisiti sin dalla data della sua prima assunzione,
con conseguenze per quanto riguarda la retribuzione, il calcolo dell’anzianità
e il versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro,
laddove un lavoratore nazionale in una situazione analoga avrebbe beneficiato
di un siffatto riconoscimento. Spetta al giudice nazionale verificare se ciò
ricorra nella causa principale.
Sulle spese
31 Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
L’art. 39, n. 2,
CE osta a che, nell’ambito della sostituzione di un contratto di lavoro a tempo
determinato come lettore di scambio con un contratto di lavoro a tempo
indeterminato come collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre, una
persona che si trovi nella situazione della ricorrente nella causa principale
si veda negare il riconoscimento dei diritti acquisiti sin dalla data della sua
prima assunzione, con conseguenze per quanto riguarda la retribuzione, il
calcolo dell’anzianità e il versamento dei contributi previdenziali da parte
del datore di lavoro, laddove un lavoratore nazionale in una situazione analoga
avrebbe beneficiato di un siffatto riconoscimento. Spetta al giudice nazionale
verificare se ciò ricorra nella causa principale.
(Seguono le firme)