CONSULTA ONLINE 

 

Corte di Giustizia delle Comunità europee (Settima Sezione), 15 maggio 2008

 

C-276/07, Nancy Delay     Università degli studi di Firenze e a.

 

 

Nel procedimento C‑276/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Corte d’appello di Firenze con decisione 18 maggio 2007, pervenuta in cancelleria l’11 giugno 2007, nella causa tra

 

Nancy Delay

 

e

 

Università degli studi di Firenze,

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),

Repubblica italiana,

 

 

LA CORTE (Settima Sezione),

composta dal sig. U. Lõhmus, presidente di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore) e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig.ra K. Sztranc‑Sławiczek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 marzo 2008,

considerate le osservazioni presentate:

        per la sig.ra Delay, dall’avv. L. Picotti;

        per l’Università degli studi di Firenze, dagli avv.ti R. de Angelis e S. de Felice;

        per l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dagli avv.ti L. Maritato, A. Coretti e F. Correra;

        per la Repubblica italiana, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

        per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. E. Traversa e dalla sig.ra L. Pignataro, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 39 CE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la sig.ra Delay all’Università degli studi di Firenze, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alla Repubblica italiana, avente ad oggetto il riconoscimento dei suoi diritti acquisiti nell’esercizio delle funzioni di lettore di scambio.

 Contesto normativo

 La normativa nazionale

3        Nell’ordinamento giuridico italiano esiste una categoria specifica di insegnanti di madre lingua straniera, comunemente denominati «lettori di scambio», che è regolata dagli accordi culturali conclusi tra il Regno del Belgio e la Repubblica italiana, nonché dalla legge 24 febbraio 1967, n. 62 (GURI n. 65 del 13 marzo 1967; in prosieguo: la «legge n. 62/1967»).

4        L’art. 24 della legge n. 62/1967 così dispone:

«1.      In esecuzione di accordi culturali, debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri incaric[hi] annuali, rinnovabili, negli anni successivi, in deroga a quanto disposto dall’ultimo comma dell’articolo 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, in corrispondenza di posti di lettore di ruolo.

2.      L’incarico è conferito con decreto rettorale, previa deliberazione della Facoltà e Scuola, su proposta del professore ufficiale della materia che sceglie tra una terna designata dalle competenti autorità del paese di origine.

3.      La documentazione di rito è sostituita da dichiarazioni delle competenti Autorità diplomatiche attestanti che il prescelto è in possesso di tutti i requisiti, compreso il titolo di studio, richiesti per l’ufficio di lettore nella Università del paese di provenienza.

4.      Con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, sempre in esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri speciali incarichi di lettore di lingua e di lingua e letteratura straniera anche in aggiunta ai posti di lettore di ruolo. Il conferimento dell’incarico è subordinato alla autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione.

(...)».

5        L’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Supplemento ordinario alla GURI n. 20 del 31 luglio 1980), così recitava:

«Nei limiti dei finanziamenti disposti (…), i rettori possono assumere per contratto di diritto privato, su motivata proposta della facoltà interessata, in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli studenti che frequentano i corsi di lingue, e anche al di fuori di specifici accordi internazionali, lettori di madre lingua straniera di qualificata e riconosciuta competenza, accertata dalla facoltà, in numero non superiore al rapporto di uno a centocinquanta tra il lettore e gli studenti effettivamente frequentanti il corso. (…).

I contratti di cui al precedente primo comma non possono protrarsi oltre l’anno accademico per il quale sono stipulati e sono rinnovabili annualmente per non più di cinque anni. (…)».

6        A seguito delle sentenze 30 maggio 1989, causa 33/88, Allué e Coonan (Racc. pag. 1591), e 2 agosto 1993, cause riunite C‑259/91, C‑331/91 e C‑332/91, Alluè e a. (Racc. pag. I‑4309), la Repubblica italiana ha adottato il decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con legge 21 giugno 1995, n. 236 (GURI n. 143 del 21 giugno 1995, pag. 9; in prosieguo: la «legge n. 236/95»), il cui obiettivo era la riforma dell’insegnamento delle lingue straniere nelle università italiane.

7        La legge n. 236/95 ha stabilito quattro regole essenziali:

        la figura del lettore di madre lingua straniera, quale istituita dall’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è stata soppressa e sostituita da quella di «collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre» (in prosieguo: il «collaboratore linguistico»);

        i collaboratori linguistici sono assunti dalle università con contratto di lavoro subordinato di diritto privato (e non più con contratto di lavoro autonomo), stipulato normalmente a tempo indeterminato e solo in casi eccezionali, per esigenze temporanee, a tempo determinato;

        l’assunzione dei collaboratori linguistici avviene per selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti;

        i titolari di contratti di lettori di madre lingua straniera, nonché quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell’incarico, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità o da soppressione del posto, godono di un diritto di preferenza nell’assunzione e, inoltre, conservano, in virtù dell’art. 4, terzo comma, della legge n. 236/95, i diritti acquisiti nell’ambito dei precedenti rapporti di lavoro.

8        Ai sensi dell’art. 1, n. 1, del decreto legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti (GURI n. 11 del 15 gennaio 2004, pag. 4):

«In esecuzione della sentenza [26 giugno 2001, causa C‑212/99, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑4923)] pronunciata dalla Corte di Giustizia, ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Università degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L’Orientale di Napoli (…), è attribuito, proporzionalmente all’impegno orario assolto, tenendo conto che l’impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli; (…)».

9        La legge 18 aprile 1962, n. 230, relativa alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (GURI n. 125 del 17 maggio 1962, in prosieguo: la «legge n. 230/62»), applicabile a tutti i lavoratori nazionali il cui rapporto di lavoro è disciplinato da contratti di diritto privato, stabilisce al suo art. 2 che, «se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il contratto si considera a tempo indeterminato fin dalla data della prima assunzione del lavoratore».

10      Dalla decisione di rinvio risulta che la categoria dei lettori di scambio non è mai stata abrogata.

 Causa principale e questione pregiudiziale

11      La sig.ra Delay, cittadina belga, è stata assunta dall’Università degli studi di Firenze in qualità di lettore di scambio dal 1° novembre 1986 al 31 ottobre 1994 con contratti a tempo determinato successivamente rinnovati. La sig.ra Delay ha innanzi tutto partecipato ad un concorso organizzato dal commissariato generale per le relazioni internazionali di Bruxelles per lettori di lingua e letteratura francese. In seguito, avendo superato il concorso, il suo curriculum vitæ è stato trasmesso a detta università, unitamente ai nominativi di altri vincitori, affinché questa scegliesse un lettore di scambio.

12      Il 31 ottobre 1994 il suo contratto non è stato rinnovato, in quanto il suo nominativo non figurava più nell’elenco fornito dalle autorità belghe all’Università degli studi di Firenze.

13      Il 28 dicembre 1994, dopo due mesi senza aver esercitato alcuna attività professionale, la sig.ra Delay ha stipulato con questa stessa università un contratto di lavoro a tempo indeterminato disciplinato dalla legge n. 236/95, applicabile, a decorrere dal 1° gennaio1994, ai collaboratori linguistici.

14      Nonostante l’equivalenza delle mansioni, la retribuzione fissata in base alla nuova disciplina era inferiore al trattamento percepito in precedenza dalla sig.ra Delay. Non essendo stato possibile raggiungere un accordo con l’Università degli studi di Firenze, il 21 luglio 2003 la sig.ra Delay ha proposto dinanzi al Tribunale di Firenze un ricorso diretto, segnatamente, a far accertare che il suo contratto aveva durata indeterminata a decorrere dal 1° novembre 1986, vale a dire dall’inizio del suo rapporto di lavoro con l’Università degli Studi di Firenze. La sig.ra Delay intendeva, in sostanza, beneficiare del regime relativo al riconoscimento dei diritti acquisiti degli ex lettori di madre lingua straniera, previsto dal decreto legge 14 gennaio 2004, n. 2.

15      Il Tribunale di Firenze ha respinto il suo ricorso, considerando, in particolare, che i lettori di scambio costituiscono una categoria del tutto distinta rispetto a quella dei lettori di madre lingua straniera e che resta sottoposta a una disciplina speciale.

16      La sig.ra Delay ha proposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla Corte d’appello di Firenze la quale, considerando che nel caso dei lettori di scambio non appare manifesto il rispetto dei principi sanciti dalla Corte nella sentenza 18 luglio 2006, causa C‑119/04, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑6885), ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’art. 39 [CE] e gli atti derivati (ex plurimis: interpretazioni attuate con [le citate] sentenze 26 [giugno] 2001, [Commissione/Italia], e 18 [luglio] 2006, [Commissione/Italia]) possano essere interpretati nel senso che è legittima la disciplina assegnata ai c.d. “lettori di scambio” ai quali, già vincolati (ex lege n. 62/1967) da un contratto di lavoro a tempo determinato, non venga garantita la conservazione, al momento della sostituzione di tale contratto con un contratto a tempo indeterminato, di tutti i loro diritti quesiti sin dalla data della loro prima assunzione, con effetto non solo sotto il profilo degli aumenti di retribuzione, ma anche sull’anzianità e sul versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali».

 Sulla questione pregiudiziale

17      Con tale questione il giudice del rinvio intende, in sostanza, sapere se l’art. 39, n. 2, CE osti a che, nell’ambito della sostituzione di un contratto di lavoro a tempo determinato come lettore di scambio con un contratto di lavoro a tempo indeterminato come collaboratore linguistico, una persona che si trovi nella situazione della ricorrente nella causa principale si veda negare il riconoscimento dei diritti acquisiti fin dalla data della sua prima assunzione, con conseguenze per quanto riguarda la retribuzione, il calcolo dell’anzianità e il versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali.

18      Si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 39, n. 2, CE, la libera circolazione dei lavoratori implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

19      Il rispetto del principio della parità di trattamento, di cui l’art. 39 CE è espressione specifica, impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v., in particolare, sentenza 3 maggio 2007, causa C‑303/05, Advocaten voor de Wereld, Racc. pag. I‑3633, punto 56).

20      L’accertamento dell’esistenza di un trattamento discriminatorio nei confronti della sig.ra Delay esige quindi che si verifichi se un lavoratore nazionale in una situazione analoga a quella della ricorrente nella causa principale avrebbe beneficiato del riconoscimento dei suoi diritti acquisiti fin dalla data della sua prima assunzione.

21      Si deve rilevare che, quando un lavoratore nazionale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal diritto privato beneficia, in forza della legge n. 230/62, della conversione del suo contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, tutti i suoi diritti acquisiti sono garantiti fin dalla data della sua prima assunzione. Tale garanzia ha conseguenze non solo per quanto riguarda gli aumenti di stipendio, ma anche per l’anzianità e il versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro.

22      Come la Corte ha già dichiarato, la legge n. 230/62 deve esser assunta come punto di riferimento per verificare se il regime applicabile agli ex lettori di madre lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, sia analogo al regime generale dei lavoratori nazionali o se, al contrario, attribuisca loro un livello di tutela minore (sentenza 26 giugno 2001, Commissione/Italia, cit., punto 25).

23      Se i lavoratori nazionali beneficiano, in forza della legge n. 230/62, della ricostruzione della loro carriera per quanto riguarda aumenti salariali, anzianità e versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro sin dalla data della loro prima assunzione, gli ex lettori di madre lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, devono altresì beneficiare di una ricostruzione analoga con effetto a decorrere dalla data della loro prima assunzione (sentenza 26 giugno 2001, Commissione/Italia, cit., punto 30).

24      Si deve tuttavia ricordare che l’applicazione della legge n. 230/62 ai lavoratori nazionali presuppone il proseguimento dei rapporti di lavoro intercorrenti tra il datore di lavoro e i lavoratori stessi.

25      Orbene, dagli atti presentati alla Corte risulta che il contratto di lavoro in qualità di lettore di scambio della sig.ra Delay è scaduto il 31 ottobre 1994 e che il suo contratto in qualità di collaboratore linguistico è stato stipulato solo il 28 dicembre 1994, vale a dire due mesi dopo.

26      Spetta al giudice nazionale, che è il solo competente a valutare i fatti e interpretare la normativa nazionale, stabilire se esista un nesso di continuità tra le mansioni che la sig.ra Delay ha svolto al servizio dell’Università degli studi di Firenze in qualità di lettore di scambio e quelle che tale università le ha affidato in quanto collaboratore linguistico.

27      Nel compiere tale valutazione detto giudice deve verificare, in primo luogo, se l’attività professionale esercitata dai lettori di scambio e quella esercitata dai collaboratori linguistici presentino lo stesso contenuto funzionale tenuto conto, in particolare, della definizione dei parametri pedagogici dei corsi di apprendimento di lingue straniere nonché della valutazione delle conoscenze degli studenti e, in secondo luogo, se i due tipi di mansioni in esame rispondano alle stesse esigenze di insegnamento delle università italiane.

28      Nel caso in cui il giudice del rinvio constatasse l’esistenza di un nesso di continuità tra le mansioni di lettore di scambio e quelle di collaboratore linguistico svolte dalla sig.ra Delay nonostante l’interruzione temporanea del rapporto di lavoro con il suo datore di lavoro, risulterebbe necessario verificare se un lavoratore nazionale in una situazione analoga avrebbe beneficiato, in applicazione della legge n. 230/62, del riconoscimento dei diritti acquisiti sin dalla data della sua prima assunzione.

29      Per quanto riguarda, più specificamente, gli effetti dell’interruzione del rapporto di lavoro, occorre sottolineare che, al punto 28 della sentenza 26 giugno 2001, Commissione/Italia, cit., la Corte ha affermato che soltanto un’analisi focalizzata sul contenuto e non sull’aspetto formale dei regimi giuridici consentirà di stabilire se la loro applicazione effettiva a diverse categorie di lavoratori, che si trovano in situazioni giuridiche analoghe, porti a situazioni compatibili o, al contrario, incompatibili con il divieto fondamentale di discriminazione fondata sulla cittadinanza.

30      Alla luce delle considerazioni che precedono occorre risolvere la questione proposta nel senso che l’art. 39, n. 2, CE osta a che, nell’ambito della sostituzione di un contratto di lavoro a tempo determinato come lettore di scambio con un contratto di lavoro a tempo indeterminato come collaboratore linguistico, una persona che si trovi nella situazione della ricorrente nella causa principale si veda negare il riconoscimento dei diritti acquisiti sin dalla data della sua prima assunzione, con conseguenze per quanto riguarda la retribuzione, il calcolo dell’anzianità e il versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, laddove un lavoratore nazionale in una situazione analoga avrebbe beneficiato di un siffatto riconoscimento. Spetta al giudice nazionale verificare se ciò ricorra nella causa principale.

 Sulle spese

31      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

L’art. 39, n. 2, CE osta a che, nell’ambito della sostituzione di un contratto di lavoro a tempo determinato come lettore di scambio con un contratto di lavoro a tempo indeterminato come collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre, una persona che si trovi nella situazione della ricorrente nella causa principale si veda negare il riconoscimento dei diritti acquisiti sin dalla data della sua prima assunzione, con conseguenze per quanto riguarda la retribuzione, il calcolo dell’anzianità e il versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, laddove un lavoratore nazionale in una situazione analoga avrebbe beneficiato di un siffatto riconoscimento. Spetta al giudice nazionale verificare se ciò ricorra nella causa principale.

 

                     (Seguono le firme)