Corte di Giustizia delle Comunità europee, 24 novembre
1998
C-274/96, Procedimenti
penali a carico di Horst Otto Bickel e Ulrich Franz
Nel procedimento
C-274/96,
avente ad oggetto la
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177
del Trattato CE, dalla Pretura circondariale di Bolzano, Sezione distaccata di Silandro, nei procedimenti penali dinanzi ad essa pendenti
contro
Horst
Otto Bickel,
Ulrich
Franz,
domanda vertente
sull'interpretazione degli artt. 6,
composta dai signori G.C.
Rodríguez Iglesias, presidente, P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch e P. Jann, presidenti di sezione, G.F.
Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.L. Murray, H. Ragnemalm
(relatore), L. Sevón, M. Wathelet
e R. Schintgen, giudici,
avvocato generale:
F.G. Jacobs
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni
scritte presentate:
- per il governo
italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del
servizio del contenzioso diplomatico presso il Ministero degli Affari esteri,
in qualità di agente, assistito dal signor Pier Giorgio Ferri, avvocato dello
Stato;
- per
vista la relazione
d'udienza,
sentite le osservazioni
orali dei signori Bickel e Franz, con l'avv. Karl Zeller, del foro di Merano, del governo italiano,
rappresentato dall'avv. Pier Giorgio Ferri, e della Commissione, rappresentata
dai signori Pieter van Nuffel e Lucio Gussetti, membro
del servizio giuridico, in qualità di agente, all'udienza del 27 gennaio 1998,
sentite le conclusioni
dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 marzo 1998,
ha pronunciato la
seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanze 2 agosto 1996, pervenute in cancelleria il 12 agosto
successivo,
2 La questione è stata sollevata nell'ambito di due procedimenti penali
promossi, l'uno, nei confronti del signor Bickel e,
l'altro, nei confronti del signor Franz.
3 Il signor Bickel, cittadino austriaco,
residente a Nüziders in Austria, esercita la
professione di camionista. Il 15 febbraio 1994 veniva fermato alla guida del
suo autocarro a Castelbello, nella Regione Trentino -
Alto Adige in Italia, da una pattuglia di carabinieri che gli notificava una
contravvenzione per guida in stato di ebbrezza.
4 Il signor Franz, cittadino tedesco, residente a Peissenberg,
in Germania, si recava nella Regione Trentino - Alto Adige come turista. Il 5
maggio 1995 veniva sottoposto a un controllo doganale in esito al quale
risultava in possesso di un coltello di tipo proibito.
5 Entrambi gli imputati dichiaravano al Pretore di Bolzano di non
conoscere la lingua italiana e chiedevano che il procedimento avviato nei loro
confronti si svolgesse in tedesco, avvalendosi delle norme intese a tutelare la
comunità di lingua tedesca della Provincia di Bolzano.
6 Il DPR 30 agosto 1972, n. 670, concernente lo statuto speciale per il
Trentino -Alto Adige (GURI n. 301 del 20 novembre 1972), dispone all'art. 99
che, in tale regione, la lingua tedesca è parificata alla lingua italiana.
8 Il DPR 15 luglio 1988, n. 574, recante norme
di attuazione dello statuto speciale per
10 Infine, a termini dell'art. 15 del decreto n.
11 Nutrendo dubbi sull'applicabilità, ai sensi del diritto comunitario,
delle norme processuali previste per i cittadini della Provincia di Bolzano ai
cittadini di altri Stati membri che si recano nella medesima provincia, il giudice
nazionale ha deciso di sospendere il procedimento sino alla pronuncia della
Corte sulla seguente questione:
«Se i principi della non discriminazione ai sensi dell'art. 6, primo
comma, del diritto di viaggio e di soggiorno dei cittadini dell'Unione ai sensi
dell'art.
12 Con tale questione il giudice nazionale chiede in sostanza se il
diritto riconosciuto da una normativa nazionale di ottenere che un procedimento
penale si svolga in una lingua diversa dalla lingua principale dello Stato
interessato rientri nella sfera di applicazione del Trattato e debba quindi
conformarsi al suo art.
Sulla prima parte della questione
13 Va rammentato anzitutto che nell'ottica di una Comunità basata sul
principio della libera circolazione delle persone e della libertà di
stabilimento la tutela dei diritti e delle prerogative dei singoli in materia
linguistica riveste un'importanza particolare (sentenza 11 luglio 1985, causa
137/84, Mutsch, Racc. pag. 2681, punto 11).
14 Vietando «ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità»,
l'art. 6 del Trattato impone la completa parità di trattamento per soggetti che
si trovino in una situazione disciplinata dal diritto comunitario, rispetto ai
cittadini dello Stato membro (sentenza 2 febbraio 1989, causa 186/87, Cowan, Racc. pag. 195, punto 10).
15 Le situazioni disciplinate dal diritto comunitario comprendono
segnatamente quelle rientranti nel diritto alla libera prestazione dei servizi
conferito dall'art. 59 del Trattato. Conformemente alla giurisprudenza della
Corte, tale diritto include la libertà per i destinatari dei servizi di recarsi
in un altro Stato membro per fruirvi di un servizio (citata sentenza Cowan, punto 15). Rientrano quindi nell'art.
59 tutti i cittadini degli Stati membri i quali, senza godere di
un'altra libertà garantita dal Trattato, si recano in un altro Stato membro al
fine di ricevervi determinati servizi o avendo la facoltà di riceverne. Tali
cittadini, fra cui rientrano i signori Bickel e
Franz, possono recarsi e spostarsi liberamente nello Stato ospitante. Del
resto, ai sensi dell'art.
17 Se la legislazione penale e le norme di procedura penale, nel novero
delle quali rientra la controversa disposizione nazionale, sono in linea di
principio riservate alla competenza degli Stati membri, tuttavia dalla
giurisprudenza costante della Corte risulta che il diritto comunitario pone dei
limiti a tale competenza. Le norme considerate non possono
infatti porre in essere discriminazioni nei confronti di soggetti cui il
diritto comunitario attribuisce il diritto alla parità di trattamento né
limitare le libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario (v., in tal
senso, citata sentenza Cowan, punto 19).
18 Ne risulta che, nella misura in cui possa riguardare il diritto alla
parità di trattamento dei cittadini degli Stati membri che esercitano il
diritto di circolare e soggiornare in un altro Stato membro, una normativa nazionale
relativa alla lingua processuale applicabile dinanzi ai giudici penali di tale
Stato dev'essere conforme all'art. 6 del Trattato.
19 La prima parte della questione sottoposta alla Corte va quindi
risolta nel senso che il diritto riconosciuto da una normativa nazionale di
ottenere che un procedimento penale si svolga in una lingua diversa dalla
lingua principale dello Stato interessato rientra nella sfera di applicazione
del Trattato e deve conformarsi all'art. 6 di quest'ultimo.
Sulla seconda parte della questione
20 Secondo i signori Bickel e Franz, al fine
di evitare qualsiasi discriminazione contraria all'art. 6 del Trattato, il
diritto di ottenere che il processo si svolga in tedesco dovrebbe essere
garantito a tutti i cittadini dell'Unione, quando il medesimo diritto sussista
in capo ai cittadini di uno degli Stati che ne fanno parte.
21 Il governo italiano fa valere che il diritto in questione è
esclusivamente conferito ai cittadini appartenenti al gruppo linguistico
tedesco della Provincia di Bolzano e residenti in tale provincia. L'obiettivo
delle norme controverse consisterebbe nel riconoscere l'identità etnico-culturale della persona che appartiene alla
minoranza tutelata. Ne deriverebbe che il diritto di ottenere l'impiego della
lingua della minoranza etnico-culturale interessata
non dovrebbe essere esteso al cittadino di uno Stato membro che si trovi
occasionalmente e temporaneamente presente nella regione in questione, nella
misura in cui gli siano garantiti strumenti che gli consentano di esercitare
adeguatamente il suo diritto di difesa nonostante egli non conosca la lingua
ufficiale dello Stato in questione.
22 Quanto alla Commissione, essa rileva che, nella fattispecie di cui
alla causa a qua, il diritto di ottenere che il procedimento si svolga in
tedesco non è riconosciuto a tutte le persone di cittadinanza italiana ma
soltanto a quelle che, da un lato, risiedono nella Provincia di Bolzano e,
dall'altro, appartengono al gruppo di lingua tedesca di tale provincia.
Spetterebbe quindi al giudice nazionale determinare anzitutto in modo concreto
se la normativa di cui trattasi istituisca una discriminazione in ragione della
nazionalità, circoscrivere la cerchia di persone che sarebbero vittime della
discriminazione ed esaminare in seguito se quest'ultima possa essere
giustificata da circostanze oggettive.
23 Dagli atti di causa emerge che la normativa italiana riserva ai
cittadini di lingua tedesca della Provincia di Bolzano il diritto di ottenere
che il processo si svolga in questa lingua. Ne risulta che i cittadini di
lingua tedesca di altri Stati membri e segnatamente della Germania e
dell'Austria, come i signori Bickel e Franz, i quali
circolano o soggiornano in tale provincia, non possono esigere che un
procedimento penale si svolga in tedesco benché, secondo le norme nazionali,
tale lingua sia parificata alla lingua italiana.
24 Alla luce di tale situazione, risulta che i cittadini di lingua
tedesca degli altri Stati membri, i quali circolano e soggiornano nella
Provincia di Bolzano, sono svantaggiati rispetto ai cittadini italiani di
lingua tedesca residenti in questa stessa regione. Infatti, mentre un cittadino
italiano di lingua tedesca residente nella Provincia di Bolzano può, se è
imputato in tale provincia, ottenere che il procedimento si svolga in tedesco,
tale diritto sarà rifiutato ad un cittadino di lingua tedesca di un altro Stato
membro che circoli nella stessa provincia.
25 Anche supponendo, come sostiene il governo italiano, che i cittadini
di lingua tedesca degli altri Stati membri residenti nella Provincia di Bolzano
possano effettivamente avvalersi della normativa controversa e svolgervi le
loro difese in tedesco, cosicché non vi sarebbe discriminazione in base alla
nazionalità tra i residenti nella regione, va rilevato che i cittadini italiani
sono favoriti rispetto ai cittadini di altri Stati membri. Infatti, la maggior
parte dei cittadini italiani di lingua tedesca può esigere che il tedesco venga
utilizzato per tutta la durata del procedimento nella Provincia di Bolzano, in
quanto essi soddisfano il criterio di residenza
previsto dalla normativa controversa, mentre la maggior parte dei cittadini di
lingua tedesca degli altri Stati membri, non soddisfacendo tale criterio, non
può avvalersi della detta normativa.
26 Ne discende che una normativa, come quella di cui trattasi nella
causa a qua, che subordina il diritto di ottenere che, nel territorio di un
determinato ente locale, un procedimento penale si svolga nella lingua
dell'interessato a condizione che quest'ultimo risieda in tale territorio
favorisce i cittadini dello Stato in questione rispetto ai cittadini degli
altri Stati membri che esercitano il proprio diritto alla libera circolazione
e, di conseguenza, è in contrasto con il principio di non discriminazione
affermato all'art. 6 del Trattato.
27 Una siffatta condizione di residenza può essere giustificata solo se
basata su considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza delle
persone interessate, e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente
perseguito dall'ordinamento nazionale (v., in particolare, sentenza 15 gennaio
1998, causa C-15/96, Schöning-Kougebetopoulou, Racc.
pag. I-47, punto 21).
28 Tuttavia, risulta dall'ordinanza a qua che non è questo il caso
della normativa controversa.
30 Va peraltro rilevato che, all'udienza, i signori Bickel
e Franz hanno osservato, senza essere contraddetti sul punto, che i giudici
interessati sono in grado di svolgere i procedimenti in lingua tedesca senza
che ciò dia luogo a complicazioni o costi supplementari.
31 La seconda parte della questione pregiudiziale va quindi risolta nel
senso che l'art. 6 osta ad una normativa nazionale che riconosce ai cittadini
di una lingua determinata, diversa dalla lingua principale dello Stato membro
interessato, i quali risiedono sul territorio di un
determinato ente locale, il diritto di ottenere che il procedimento penale si
svolga nella loro lingua, senza garantire il medesimo diritto ai cittadini
degli altri Stati membri, della stessa lingua, che circolano e soggiornano nel
detto territorio.
Decisione relativa alle
spese
Sulle spese
32 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione, che
hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Pretura circondariale di Bolzano,
sezione distaccata di Silandro, con ordinanze 2
agosto 1996, dichiara:
1) Il diritto riconosciuto da una normativa nazionale di ottenere che
il procedimento penale si svolga in una lingua diversa dalla lingua principale
dello Stato interessato rientra nella sfera di applicazione del Trattato e deve
conformarsi all'art. 6 di quest'ultimo.
2) L'art. 6 del Trattato osta ad una normativa nazionale che riconosce
ai cittadini di una lingua determinata, diversa dalla lingua principale dello
Stato membro interessato, i quali risiedono nel
territorio di un determinato ente locale, il diritto di ottenere che il
procedimento penale si svolga nella loro lingua, senza garantire il medesimo
diritto ai cittadini degli altri Stati membri, della stessa lingua, che
circolano e soggiornano nel detto territorio.
(Seguono le firme)