Corte di Giustizia delle Comunità europee (Seconda
Sezione), 6 ottobre 2009
C-267/08, SPÖ Landesorganisation
Kärnten – Finanzamt Klagenfurt
Nel procedimento C‑267/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi dell’art. 234 CE, dallo Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt (Austria), con decisione 16 giugno 2008,
pervenuta in cancelleria il 20 giugno 2008, nella causa
SPÖ Landesorganisation
Kärnten
contro
Finanzamt Klagenfurt,
composta dal sig. C.W.A. Timmermans,
presidente di sezione, dai sigg. J.‑C. Bonichot, J. Makarczyk
(relatore), L. Bay Larsen e dalla
sig.ra C. Toader, giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares
Maduro
cancelliere: sig. K. Malaĉek, amministratore
vista
la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 aprile 2009,
considerate le osservazioni presentate:
– per
il Finanzamt Klagenfurt,
dal sig. J. Wogrin, in qualità di agente,
assistito dall’avv. G. Lackner, Rechtsanwalt;
– per
il governo greco, dalle sig.re O. Patsopoulou, S. Trekli e
V. Karra, in qualità di agenti;
– per
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9
luglio 2009,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione dell’art. 4, nn. 1 e
2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia
di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte
sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base
imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta
direttiva IVA»).
2 Tale
domanda è stata presentata nel
contesto di una controversia tra
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L’art. 4 della sesta direttiva IVA recita
quanto segue:
«1. Si
considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in
qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2,
indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.
2. Le
attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attività di produttore,
di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive,
agricole, nonché quelle delle professioni liberali o assimilate. Si considera
in particolare attività economica un’operazione che comporti lo sfruttamento di
un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo
carattere di stabilità.
(…)
5. Gli
Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto
pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni
che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali
attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o
retribuzioni.
Se però tali enti esercitano attività od operazioni
di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette
attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe
distorsioni di concorrenza di una certa importanza.
(...)».
La normativa nazionale
4 L’art. 1 del Parteiengesetz
(legge sui partiti), disposizione di rango costituzionale, così prevede:
«(1) L’esistenza e la
varietà dei partiti politici sono elementi essenziali dell’ordinamento
democratico della Repubblica d’Austria [art. 1 della Costituzione
austriaca].
(2)
Tra i compiti dei partiti politici si
annovera la collaborazione nella formazione della volontà politica.
(…)».
5 Ai sensi dell’art. 6 dell’Abgabenänderungsgesetz
1975 (legge di riforma tributaria del 1975), nell’ambito di applicazione delle
disposizioni tributarie fissate all’art. 3, n. 3, del Bundesabgabenordnung (codice federale delle imposte) i
partiti politici devono essere considerati enti di diritto pubblico qualora
abbiano personalità giuridica conformemente all’art. 1 della legge sui
partiti.
6 L’art. 2 dell’Umsatzsteuergesetz
(legge relativa all’imposta sulla cifra di affari) del 1994 definisce le
nozioni di imprenditore e di impresa. Il n. 3 di tale disposizione
disciplina lo status degli enti di diritto pubblico.
7 Ai sensi di detto n. 3, gli enti di diritto
pubblico esercitano, in linea di principio, attività commerciali o
professionali solo nell’ambito delle loro imprese commerciali ai sensi
dell’art. 2 della Körperschaftsteuergesetz 1988
(legge relativa all’imposta sugli enti pubblici del 1998), escluse alcune
eccezioni che non rilevano nel caso di specie.
8 L’art. 2 di detta legge definisce l’impresa
commerciale di un ente di diritto pubblico nei termini seguenti:
«(1) Per impresa
commerciale di un ente di diritto pubblico si intende qualsiasi organismo che
sia
– economicamente
autonomo e
– diretto
esclusivamente o prevalentemente ad un’attività economica privata permanente
rilevante da un punto di vista economico e
– alla
realizzazione di redditi o, nel caso in cui non vi sia partecipazione
all’attività economica generale, di altri vantaggi economici e
– non
svolga attività agricole o forestali [art. 21 dell’Einkommensteuergesetz
1998 (legge relativa all’imposta sul reddito del 1998)].
L’intento di realizzare un profitto non è
indispensabile. Le attività dell’ente sono da considerarsi comunque attività
produttive.
(…)
(4)
Un’impresa commerciale è parimenti soggetta
all’imposta senza limitazioni anche allorquando sia essa stessa un ente di
diritto pubblico.
(5)
Un’attività che serve prevalentemente i
pubblici poteri (impresa pubblica) non costituisce un’attività economica
privata ai sensi del n. 1. L’esercizio di un pubblico potere si deve
presumere, in particolare, qualora si tratti di prestazioni che il destinatario
della prestazione è tenuto ad accettare in forza di una disposizione di legge o
di una norma amministrativa».
Causa principale e
questioni pregiudiziali
9 Il ricorso principale è stato introdotto dalla Landesorganisation. Detta sezione, dotata di personalità
giuridica, ha svolto attività per le sezioni distrettuali e locali ad essa
subordinate nell’ambito delle pubbliche relazioni, della pubblicità e delle
attività di informazione, attività qualificate come «pubblicità esterna». In
particolare, ha acquistato materiale pubblicitario precedentemente alle
elezioni, che ha poi ceduto, dietro corrispettivo, alle relative organizzazioni
distrettuali e locali, a seconda delle esigenze di queste ultime ed ha
organizzato ogni anno il ballo dello SPÖ.
10 Le parti nel procedimento principale dissentono
sulla questione se
11 Secondo quanto accertato dal giudice del rinvio, gli
introiti ricavati dalla Landesorganisation tra il
1998 e il 2004 provenivano principalmente dall’addebito di prestazioni alle
organizzazioni distrettuali e locali nonché dalla vendita dei biglietti in
occasione dell’organizzazione del ballo annuale dello SPÖ. Per contro, solo una
quota ridotta delle spese della Landesorganisation è
stata addebitata alle organizzazioni subordinate, le quali partecipano alle
spese della Landesorganisation in funzione delle loro
possibilità – in assenza di regole prestabilite da rispettare – il che si
risolve nell’imporre alla Landesorganisation di
sopportare essa stessa la maggior parte dei costi sostenuti nel contesto
dell’attività pubblicitaria in questione. Le perdite in tal modo occorse
potevano essere compensate con fondi di finanziamenti pubblici, con contributi
dei membri del partito, con pagamenti erogati dai soggetti interni al partito e
con varie donazioni al partito stesso.
12 Solo a partire dal 2004 le prestazioni che non
potevano essere addebitate ai loro singoli destinatari sono state addebitate
alle organizzazioni distrettuali in forma di contributo definito «contributo
per le pubbliche relazioni». L’importo di tale contributo veniva determinato,
da un lato, secondo il numero dei membri del partito dei rispettivi distretti,
dall’altro, secondo il numero dei deputati eletti da ogni distretto.
13 Ciò premesso, l’Unabhängiger
Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt decideva di sospendere il procedimento e di
sollevare dinanzi alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se
l’art. 4, n. 1, della sesta direttiva [IVA] debba essere interpretato
nel senso che la “pubblicità esterna” (Außenstelle)
ad opera dell’organizzazione regionale di un partito politico (organizzata al livello
del Land), dotata di personalità giuridica, sotto
forma di azioni pubblicitarie, attività informativa, organizzazione di
manifestazioni di partito, fornitura di materiale pubblicitario alle
organizzazioni distrettuali nonché allestimento e organizzazione di un ballo
annuale («SPÖ-Ball») debba considerarsi un’attività
economica, qualora in tal modo si realizzino entrate provenienti dal (parziale)
addebito delle spese per la “pubblicità esterna” alle organizzazioni
subordinate del partito, anch’esse dotate di personalità giuridica
(organizzazioni distrettuali, ecc.), nonché proventi derivanti dalla vendita
dei biglietti per la partecipazione al ballo.
2) Se,
nell’ambito della valutazione di un’“attività economica” ai sensi
dell’art. 4, nn. 1 e 2, della sesta
direttiva [IVA], abbia conseguenze negative il fatto che le attività menzionate
nella questione sub 1) “si riflettano” sull’organizzazione regionale e in
questo senso siano utili anche a quest’ultima. È in re ipsa
il fatto che, nell’ambito di tali attività, anche il partito in quanto tale
nonché i suoi obiettivi e i suoi orientamenti politici vengano costantemente
pubblicizzati, sebbene non in via principale, ma come inevitabile conseguenza
secondaria.
3) Se
si possa ancora parlare di “attività economica” nel senso citato supra, qualora le spese per la “pubblicità esterna”
superino in modo permanente e di gran lunga gli introiti ottenuti da tale
attività derivanti dall’addebito delle spese e dall’organizzazione del ballo.
4) Se
ricorra un’“attività economica” anche qualora l’addebito delle spese non
avvenga in base a criteri economici immediatamente individuabili (ad esempio,
il principio dell’imputazione dei costi al soggetto che li provoca o che ne
beneficia) e le organizzazioni locali siano lasciate sostanzialmente libere di
decidere se e in qual misura partecipare alle spese dell’organizzazione
regionale.
5) Se
ricorra un’“attività economica” anche qualora l’addebito delle prestazioni
pubblicitarie alle organizzazioni locali avvenga nella forma di un contributo,
il cui importo dipende, da un lato, dal numero dei membri delle organizzazioni
locali in questione e, dall’altro, dal numero dei deputati da esse eletti.
6) Nel
contesto della questione relativa alla sussistenza di un’attività economica, se
sussidi pubblici (come, ad esempio, il regime dei finanziamenti ai partiti del Land della Carinzia) che non rientrano nella retribuzione
imponibile debbano essere considerati vantaggi economici.
7) Nel
caso in cui la “pubblicità esterna”, di per sé, dovesse rappresentare
un’attività economica ai sensi dell’art. 4, nn. 1
e 2, della sesta direttiva [IVA], se la circostanza che le attività di
pubbliche relazioni e la pubblicità elettorale appartengono al nucleo centrale
dell’attività dei partiti politici e rappresentano una conditio
sine qua non per la realizzazione degli obiettivi e
dei contenuti politici osti alla qualificazione di tale attività come “attività
economica”.
8) Se
le attività prestate dalla ricorrente, definite come “pubblicità esterna”,
siano di natura tale da essere paragonabili alle attività svolte dagli uffici
di pubblicità commerciale ai sensi dell’allegato D, n. 10, della sesta
direttiva [IVA] e/o se corrispondano ad esse nel contenuto. Nel caso in cui la
questione sia risolta in senso affermativo, se l’entità delle attività
effettuate, alla luce della struttura delle entrate e delle uscite nel periodo
relativo al presente procedimento, possa essere qualificata come “non
trascurabile”».
Sulle questioni
pregiudiziali
14 Con le sue questioni, che occorre esaminare
congiuntamente, il giudice del rinvio intende chiarire, in sostanza, se
l’art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva
IVA debba essere interpretato nel senso che attività di pubblicità esterna
svolte dalla sezione di un partito politico di uno Stato membro debbano essere
considerate come un’attività economica.
15 A termini dell’art. 4, n. 1, della sesta
direttiva IVA, si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo
indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al
n. 2 dello stesso articolo, indipendentemente dallo scopo o dai risultati
di detta attività. Tale nozione di «attività economica» è definita, al detto
n. 2, come comprensiva di tutte le attività di
produttore, di commerciante o di prestatore di servizi e, in particolare, delle
operazioni che comportino lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale
per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.
16 Al riguardo, occorre precisare che, benché
l’art. 4 della sesta direttiva IVA assegni una sfera di applicazione molto
ampia all’IVA, la detta disposizione si applica solo alle attività aventi
carattere economico (v. sentenze 26 giugno 2007, causa C‑284/04, causa T‑Mobile
Austria e a., Racc. pag. I‑5189, punto 34, nonché causa C‑369/04,
Hutchison 3G e a., Racc. pag. I‑5247,
punto 28).
17 Secondo giurisprudenza consolidata, risulta
parimenti che l’analisi delle definizioni delle nozioni di soggetto passivo e
di attività economica pone in evidenza la portata della sfera di applicazione
della nozione di attività economica nonché il carattere obiettivo di tale
nozione, nel senso che l’attività è considerata di per se stessa,
indipendentemente dai suoi scopi o dai suoi risultati (v., segnatamente,
sentenze 21 febbraio 2006, causa C‑223/03, University
of Huddersfield,
Racc. pag. I‑1751, punto 47; T‑Mobile Austria e a.,
cit., punto 35, nonché Hutchison 3G e a., cit.,
punto 29).
18 Dalla decisione di rinvio risulta che, nella causa
principale, l’attività svolta dalla Landesorganisation
è consistita nello svolgimento di attività nell’ambito delle pubbliche
relazioni, di informazione, di organizzazione di eventi, di consegna di
materiale pubblicitario ad altre sezioni dello SPÖ e nell’organizzazione di un
ballo annuale.
19 Al riguardo occorre osservare, in primo luogo, che
la base imponibile di una prestazione di servizi è costituita da tutto ciò che
è ricevuto quale corrispettivo del servizio prestato e che una prestazione di servizi
è, pertanto, imponibile solo quando esista un nesso diretto fra il servizio
prestato e il controvalore ricevuto. Ne consegue che una prestazione di servizi
viene effettuata «a titolo oneroso» ai sensi dell’art. 2, n. 1, della
sesta direttiva IVA, e configura pertanto un’operazione imponibile, soltanto
quando tra il prestatore e l’utente intercorra un rapporto giuridico
nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, nel quale
il compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controvalore effettivo del
servizio prestato all’utente (sentenza 3 marzo 1994, causa C‑16/93, Tolsma, Racc. pag. I‑743, punti 13 e 14
nonché la giurisprudenza citata).
20 In secondo luogo, occorre precisare che, nel
contesto dell’art. 4, n. 2, della sesta direttiva IVA, la nozione di
«sfruttamento» si riferisce, conformemente ai presupposti che implica il
principio della neutralità del sistema comune dell’IVA, a qualsiasi operazione,
indipendentemente dalla sua forma giuridica, intesa a ricavare dal bene di cui
trattasi introiti aventi un certo carattere di stabilità (v., in tal senso,
sentenze 29 aprile 2004, causa C‑77/01, EDM, Racc. pag. I‑4295,
punto 48, e 21 ottobre 2004, causa C‑8/03, BBL, Racc. pag. I‑10157,
punto 36).
21 Al riguardo, occorre rilevare che l’attività oggetto
della causa principale, quale descritta al precedente punto 18, consiste in
operazioni di pubblicità. Orbene, nel caso di specie, tale sfruttamento non
consente di produrre entrate aventi un certo carattere di stabilità.
22 Occorre infatti rilevare che lo SPÖ, al fine di
consentire la continuità delle sue attività, è finanziato mediante sussidi
pubblici, conformemente alla legge nazionale austriaca sul finanziamento dei
partiti politici, con varie donazioni e con contributi erogati dai membri del
partito stesso.
23 Pertanto, le sole entrate dotate di un carattere di
permanenza provengono dal finanziamento pubblico e dai contributi dei membri di
tale partito, ove dette entrate compensano, in particolare, le perdite causate
dall’attività oggetto della causa principale.
24 In tal modo, con siffatte attività, lo SPÖ svolge
un’attività di comunicazione nel contesto della realizzazione dei suoi
obiettivi politici al fine di diffondere le proprie idee in quanto organizzazione
politica. Più in particolare, l’attività dello SPÖ, mediante, segnatamente,
25 Conseguentemente, l’attività oggetto della causa
principale non può costituire un’attività economica ai sensi dell’art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva IVA.
26 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre
dichiarare che l’art. 4, nn. 1 e 2, della
sesta direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che l’attività di
pubblicità esterna svolta dalla sezione di un partito politico di uno Stato
membro non deve essere considerata come un’attività economica.
Sulle spese
27 Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a
rifusione.
Per questi motivi,
L’art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17
maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di
imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato
nel senso che l’attività di pubblicità esterna svolta dalla sezione di un
partito politico di uno Stato membro non deve essere considerata come
un’attività economica.
(Seguono le firme)