Corte di Giustizia delle ComunitĂ europee (Seconda
Sezione), 6 ottobre 2009
C-267/08, SPĂ Landesorganisation
KĂ€rnten â Finanzamt Klagenfurt
Nel procedimento C‑267/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi dellâart. 234 CE, dallo UnabhĂ€ngiger Finanzsenat, AuĂenstelle Klagenfurt (Austria), con decisione 16 giugno 2008,
pervenuta in cancelleria il 20 giugno 2008, nella causa
SPĂ Landesorganisation
KĂ€rnten
contro
Finanzamt Klagenfurt,
composta dal sig. C.W.A. Timmermans,
presidente di sezione, dai sigg. J.‑C. Bonichot, J. Makarczyk
(relatore), L. Bay Larsen e dalla
sig.ra C. Toader, giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares
Maduro
cancelliere: sig. K. Malaĉek, amministratore
vista
la fase scritta del procedimento e in seguito allâudienza del 23 aprile 2009,
considerate le osservazioni presentate:
â per
il Finanzamt Klagenfurt,
dal sig. J. Wogrin, in qualitĂ di agente,
assistito dallâavv. G. Lackner, Rechtsanwalt;
â per
il governo greco, dalle sig.re O. Patsopoulou, S. Trekli e
V. Karra, in qualitĂ di agenti;
â per
sentite le conclusioni dellâavvocato generale, presentate allâudienza del 9
luglio 2009,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sullâinterpretazione dellâart. 4, nn. 1 e
2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia
di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte
sulla cifra di affari â Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base
imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta
direttiva IVA»).
2 Tale
domanda Ăš stata presentata nel
contesto di una controversia tra
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Lâart. 4 della sesta direttiva IVA recita
quanto segue:
«1. Si
considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in
qualsiasi luogo una delle attivitĂ economiche di cui al paragrafo 2,
indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attivitĂ .
2. Le
attivitĂ economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attivitĂ di produttore,
di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attivitĂ estrattive,
agricole, nonché quelle delle professioni liberali o assimilate. Si considera
in particolare attivitĂ economica unâoperazione che comporti lo sfruttamento di
un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo
carattere di stabilitĂ .
(âŠ)
5. Gli
Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto
pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attivitĂ od operazioni
che esercitano in quanto pubbliche autoritĂ , anche quando, in relazione a tali
attivitĂ od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o
retribuzioni.
Se perĂČ tali enti esercitano attivitĂ od operazioni
di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette
attivitĂ od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe
distorsioni di concorrenza di una certa importanza.
(...)».
La normativa nazionale
4 Lâart. 1 del Parteiengesetz
(legge sui partiti), disposizione di rango costituzionale, cosĂŹ prevede:
«(1) Lâesistenza e la
varietĂ dei partiti politici sono elementi essenziali dellâordinamento
democratico della Repubblica dâAustria [art. 1 della Costituzione
austriaca].
(2)
Tra i compiti dei partiti politici si
annovera la collaborazione nella formazione della volontĂ politica.
(âŠ)».
5 Ai sensi dellâart. 6 dellâAbgabenĂ€nderungsgesetz
1975 (legge di riforma tributaria del 1975), nellâambito di applicazione delle
disposizioni tributarie fissate allâart. 3, n. 3, del Bundesabgabenordnung (codice federale delle imposte) i
partiti politici devono essere considerati enti di diritto pubblico qualora
abbiano personalitĂ giuridica conformemente allâart. 1 della legge sui
partiti.
6 Lâart. 2 dellâUmsatzsteuergesetz
(legge relativa allâimposta sulla cifra di affari) del 1994 definisce le
nozioni di imprenditore e di impresa. Il n. 3 di tale disposizione
disciplina lo status degli enti di diritto pubblico.
7 Ai sensi di detto n. 3, gli enti di diritto
pubblico esercitano, in linea di principio, attivitĂ commerciali o
professionali solo nellâambito delle loro imprese commerciali ai sensi
dellâart. 2 della Körperschaftsteuergesetz 1988
(legge relativa allâimposta sugli enti pubblici del 1998), escluse alcune
eccezioni che non rilevano nel caso di specie.
8 Lâart. 2 di detta legge definisce lâimpresa
commerciale di un ente di diritto pubblico nei termini seguenti:
«(1) Per impresa
commerciale di un ente di diritto pubblico si intende qualsiasi organismo che
sia
â economicamente
autonomo e
â diretto
esclusivamente o prevalentemente ad unâattivitĂ economica privata permanente
rilevante da un punto di vista economico e
â alla
realizzazione di redditi o, nel caso in cui non vi sia partecipazione
allâattivitĂ economica generale, di altri vantaggi economici e
â non
svolga attivitĂ agricole o forestali [art. 21 dellâEinkommensteuergesetz
1998 (legge relativa allâimposta sul reddito del 1998)].
Lâintento di realizzare un profitto non Ăš
indispensabile. Le attivitĂ dellâente sono da considerarsi comunque attivitĂ
produttive.
(âŠ)
(4)
Unâimpresa commerciale Ăš parimenti soggetta
allâimposta senza limitazioni anche allorquando sia essa stessa un ente di
diritto pubblico.
(5)
UnâattivitĂ che serve prevalentemente i
pubblici poteri (impresa pubblica) non costituisce unâattivitĂ economica
privata ai sensi del n. 1. Lâesercizio di un pubblico potere si deve
presumere, in particolare, qualora si tratti di prestazioni che il destinatario
della prestazione Ăš tenuto ad accettare in forza di una disposizione di legge o
di una norma amministrativa».
Causa principale e
questioni pregiudiziali
9 Il ricorso principale Ăš stato introdotto dalla Landesorganisation. Detta sezione, dotata di personalitĂ
giuridica, ha svolto attivitĂ per le sezioni distrettuali e locali ad essa
subordinate nellâambito delle pubbliche relazioni, della pubblicitĂ e delle
attività di informazione, attività qualificate come «pubblicità esterna». In
particolare, ha acquistato materiale pubblicitario precedentemente alle
elezioni, che ha poi ceduto, dietro corrispettivo, alle relative organizzazioni
distrettuali e locali, a seconda delle esigenze di queste ultime ed ha
organizzato ogni anno il ballo dello SPĂ.
10 Le parti nel procedimento principale dissentono
sulla questione se
11 Secondo quanto accertato dal giudice del rinvio, gli
introiti ricavati dalla Landesorganisation tra il
1998 e il 2004 provenivano principalmente dallâaddebito di prestazioni alle
organizzazioni distrettuali e locali nonché dalla vendita dei biglietti in
occasione dellâorganizzazione del ballo annuale dello SPĂ. Per contro, solo una
quota ridotta delle spese della Landesorganisation Ăš
stata addebitata alle organizzazioni subordinate, le quali partecipano alle
spese della Landesorganisation in funzione delle loro
possibilitĂ â in assenza di regole prestabilite da rispettare â il che si
risolve nellâimporre alla Landesorganisation di
sopportare essa stessa la maggior parte dei costi sostenuti nel contesto
dellâattivitĂ pubblicitaria in questione. Le perdite in tal modo occorse
potevano essere compensate con fondi di finanziamenti pubblici, con contributi
dei membri del partito, con pagamenti erogati dai soggetti interni al partito e
con varie donazioni al partito stesso.
12 Solo a partire dal 2004 le prestazioni che non
potevano essere addebitate ai loro singoli destinatari sono state addebitate
alle organizzazioni distrettuali in forma di contributo definito «contributo
per le pubbliche relazioni». Lâimporto di tale contributo veniva determinato,
da un lato, secondo il numero dei membri del partito dei rispettivi distretti,
dallâaltro, secondo il numero dei deputati eletti da ogni distretto.
13 CiĂČ premesso, lâUnabhĂ€ngiger
Finanzsenat, AuĂenstelle Klagenfurt decideva di sospendere il procedimento e di
sollevare dinanzi alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se
lâart. 4, n. 1, della sesta direttiva [IVA] debba essere interpretato
nel senso che la âpubblicitĂ esternaâ (AuĂenstelle)
ad opera dellâorganizzazione regionale di un partito politico (organizzata al livello
del Land), dotata di personalitĂ giuridica, sotto
forma di azioni pubblicitarie, attivitĂ informativa, organizzazione di
manifestazioni di partito, fornitura di materiale pubblicitario alle
organizzazioni distrettuali nonché allestimento e organizzazione di un ballo
annuale («SPĂ-Ball») debba considerarsi unâattivitĂ
economica, qualora in tal modo si realizzino entrate provenienti dal (parziale)
addebito delle spese per la âpubblicitĂ esternaâ alle organizzazioni
subordinate del partito, anchâesse dotate di personalitĂ giuridica
(organizzazioni distrettuali, ecc.), nonché proventi derivanti dalla vendita
dei biglietti per la partecipazione al ballo.
2) Se,
nellâambito della valutazione di unââattivitĂ economicaâ ai sensi
dellâart. 4, nn. 1 e 2, della sesta
direttiva [IVA], abbia conseguenze negative il fatto che le attivitĂ menzionate
nella questione sub 1) âsi riflettanoâ sullâorganizzazione regionale e in
questo senso siano utili anche a questâultima. Ă in re ipsa
il fatto che, nellâambito di tali attivitĂ , anche il partito in quanto tale
nonché i suoi obiettivi e i suoi orientamenti politici vengano costantemente
pubblicizzati, sebbene non in via principale, ma come inevitabile conseguenza
secondaria.
3) Se
si possa ancora parlare di âattivitĂ economicaâ nel senso citato supra, qualora le spese per la âpubblicitĂ esternaâ
superino in modo permanente e di gran lunga gli introiti ottenuti da tale
attivitĂ derivanti dallâaddebito delle spese e dallâorganizzazione del ballo.
4) Se
ricorra unââattivitĂ economicaâ anche qualora lâaddebito delle spese non
avvenga in base a criteri economici immediatamente individuabili (ad esempio,
il principio dellâimputazione dei costi al soggetto che li provoca o che ne
beneficia) e le organizzazioni locali siano lasciate sostanzialmente libere di
decidere se e in qual misura partecipare alle spese dellâorganizzazione
regionale.
5) Se
ricorra unââattivitĂ economicaâ anche qualora lâaddebito delle prestazioni
pubblicitarie alle organizzazioni locali avvenga nella forma di un contributo,
il cui importo dipende, da un lato, dal numero dei membri delle organizzazioni
locali in questione e, dallâaltro, dal numero dei deputati da esse eletti.
6) Nel
contesto della questione relativa alla sussistenza di unâattivitĂ economica, se
sussidi pubblici (come, ad esempio, il regime dei finanziamenti ai partiti del Land della Carinzia) che non rientrano nella retribuzione
imponibile debbano essere considerati vantaggi economici.
7) Nel
caso in cui la âpubblicitĂ esternaâ, di per sĂ©, dovesse rappresentare
unâattivitĂ economica ai sensi dellâart. 4, nn. 1
e 2, della sesta direttiva [IVA], se la circostanza che le attivitĂ di
pubbliche relazioni e la pubblicitĂ elettorale appartengono al nucleo centrale
dellâattivitĂ dei partiti politici e rappresentano una conditio
sine qua non per la realizzazione degli obiettivi e
dei contenuti politici osti alla qualificazione di tale attivitĂ come âattivitĂ
economicaâ.
8) Se
le attivitĂ prestate dalla ricorrente, definite come âpubblicitĂ esternaâ,
siano di natura tale da essere paragonabili alle attivitĂ svolte dagli uffici
di pubblicitĂ commerciale ai sensi dellâallegato D, n. 10, della sesta
direttiva [IVA] e/o se corrispondano ad esse nel contenuto. Nel caso in cui la
questione sia risolta in senso affermativo, se lâentitĂ delle attivitĂ
effettuate, alla luce della struttura delle entrate e delle uscite nel periodo
relativo al presente procedimento, possa essere qualificata come ânon
trascurabileâ».
Sulle questioni
pregiudiziali
14 Con le sue questioni, che occorre esaminare
congiuntamente, il giudice del rinvio intende chiarire, in sostanza, se
lâart. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva
IVA debba essere interpretato nel senso che attivitĂ di pubblicitĂ esterna
svolte dalla sezione di un partito politico di uno Stato membro debbano essere
considerate come unâattivitĂ economica.
15 A termini dellâart. 4, n. 1, della sesta
direttiva IVA, si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo
indipendente e in qualsiasi luogo una delle attivitĂ economiche di cui al
n. 2 dello stesso articolo, indipendentemente dallo scopo o dai risultati
di detta attività . Tale nozione di «attività economica» Ú definita, al detto
n. 2, come comprensiva di tutte le attivitĂ di
produttore, di commerciante o di prestatore di servizi e, in particolare, delle
operazioni che comportino lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale
per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilitĂ .
16 Al riguardo, occorre precisare che, benché
lâart. 4 della sesta direttiva IVA assegni una sfera di applicazione molto
ampia allâIVA, la detta disposizione si applica solo alle attivitĂ aventi
carattere economico (v. sentenze 26 giugno 2007, causa C‑284/04, causa T‑Mobile
Austria e a., Racc. pag. I‑5189, punto 34, nonchĂ© causa C‑369/04,
Hutchison 3G e a., Racc. pag. I‑5247,
punto 28).
17 Secondo giurisprudenza consolidata, risulta
parimenti che lâanalisi delle definizioni delle nozioni di soggetto passivo e
di attivitĂ economica pone in evidenza la portata della sfera di applicazione
della nozione di attività economica nonché il carattere obiettivo di tale
nozione, nel senso che lâattivitĂ Ăš considerata di per se stessa,
indipendentemente dai suoi scopi o dai suoi risultati (v., segnatamente,
sentenze 21 febbraio 2006, causa C‑223/03, University
of Huddersfield,
Racc. pag. I‑1751, punto 47; T‑Mobile Austria e a.,
cit., punto 35, nonché Hutchison 3G e a., cit.,
punto 29).
18 Dalla decisione di rinvio risulta che, nella causa
principale, lâattivitĂ svolta dalla Landesorganisation
Ăš consistita nello svolgimento di attivitĂ nellâambito delle pubbliche
relazioni, di informazione, di organizzazione di eventi, di consegna di
materiale pubblicitario ad altre sezioni dello SPĂ e nellâorganizzazione di un
ballo annuale.
19 Al riguardo occorre osservare, in primo luogo, che
la base imponibile di una prestazione di servizi Ăš costituita da tutto ciĂČ che
Ăš ricevuto quale corrispettivo del servizio prestato e che una prestazione di servizi
Ăš, pertanto, imponibile solo quando esista un nesso diretto fra il servizio
prestato e il controvalore ricevuto. Ne consegue che una prestazione di servizi
viene effettuata «a titolo oneroso» ai sensi dellâart. 2, n. 1, della
sesta direttiva IVA, e configura pertanto unâoperazione imponibile, soltanto
quando tra il prestatore e lâutente intercorra un rapporto giuridico
nellâambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, nel quale
il compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controvalore effettivo del
servizio prestato allâutente (sentenza 3 marzo 1994, causa C‑16/93, Tolsma, Racc. pag. I‑743, punti 13 e 14
nonché la giurisprudenza citata).
20 In secondo luogo, occorre precisare che, nel
contesto dellâart. 4, n. 2, della sesta direttiva IVA, la nozione di
«sfruttamento» si riferisce, conformemente ai presupposti che implica il
principio della neutralitĂ del sistema comune dellâIVA, a qualsiasi operazione,
indipendentemente dalla sua forma giuridica, intesa a ricavare dal bene di cui
trattasi introiti aventi un certo carattere di stabilitĂ (v., in tal senso,
sentenze 29 aprile 2004, causa C‑77/01, EDM, Racc. pag. I‑4295,
punto 48, e 21 ottobre 2004, causa C‑8/03, BBL, Racc. pag. I‑10157,
punto 36).
21 Al riguardo, occorre rilevare che lâattivitĂ oggetto
della causa principale, quale descritta al precedente punto 18, consiste in
operazioni di pubblicitĂ . Orbene, nel caso di specie, tale sfruttamento non
consente di produrre entrate aventi un certo carattere di stabilitĂ .
22 Occorre infatti rilevare che lo SPĂ, al fine di
consentire la continuitĂ delle sue attivitĂ , Ăš finanziato mediante sussidi
pubblici, conformemente alla legge nazionale austriaca sul finanziamento dei
partiti politici, con varie donazioni e con contributi erogati dai membri del
partito stesso.
23 Pertanto, le sole entrate dotate di un carattere di
permanenza provengono dal finanziamento pubblico e dai contributi dei membri di
tale partito, ove dette entrate compensano, in particolare, le perdite causate
dallâattivitĂ oggetto della causa principale.
24 In tal modo, con siffatte attivitĂ , lo SPĂ svolge
unâattivitĂ di comunicazione nel contesto della realizzazione dei suoi
obiettivi politici al fine di diffondere le proprie idee in quanto organizzazione
politica. PiĂč in particolare, lâattivitĂ dello SPĂ, mediante, segnatamente,
25 Conseguentemente, lâattivitĂ oggetto della causa
principale non puĂČ costituire unâattivitĂ economica ai sensi dellâart. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva IVA.
26 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre
dichiarare che lâart. 4, nn. 1 e 2, della
sesta direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che lâattivitĂ di
pubblicitĂ esterna svolta dalla sezione di un partito politico di uno Stato
membro non deve essere considerata come unâattivitĂ economica.
Sulle spese
27 Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a
rifusione.
Per questi motivi,
Lâart. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17
maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari â Sistema comune di
imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato
nel senso che lâattivitĂ di pubblicitĂ esterna svolta dalla sezione di un
partito politico di uno Stato membro non deve essere considerata come
unâattivitĂ economica.
                     (Seguono le firme)