Corte di Giustizia delle Comunità europee (Grande
Sezione), 1 aprile 2008
C-267/06, Tadao Maruko – Versorgungsanstalt der deutschen
Bühnen
Nel procedimento C‑267/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi dell’art. 234 CE, dal Bayerisches Verwaltungsgericht München
(Germania) con decisione 1° giugno 2006, pervenuta in cancelleria il 20 giugno
2006, nella causa tra
Tadao Maruko
e
Versorgungsanstalt der
deutschen Bühnen,
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai
sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts e L. Bay Larsen,
presidenti di sezione, dai sigg. K. Schiemann,
J. Makarczyk, P. Kūris,
J. Klučka (relatore), A. Ó Caoimh,
dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J.-C. Bonichot, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo
Colomer
cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore
vista
la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 19
giugno 2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per
il sig. Maruko, dagli avv.ti H. Graupner, R. Wintemute e M. Bruns, Rechtsanwälte;
– per
– per
il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C. Wissels,
in qualità di agente;
– per
il governo del Regno Unito, dalla sig.ra V. Jackson, in qualità di agente,
assistita dal sig. T. Ward, barrister;
– per
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6
settembre 2007,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione degli artt. 1, 2, n. 2, lett. a) e b), sub
i), nonché 3, nn. 1, lett. c), e 3, della
direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro
generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni
di lavoro (GU L 303, pag. 16).
2 Tale
domanda è stata presentata
nell’ambito di una controversia tra il sig. Maruko
e
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Il tredicesimo e il ventiduesimo ‘considerando’
della direttiva 2000/78 recitano:
«(13) La presente
direttiva non si applica ai regimi di sicurezza sociale e di protezione sociale
le cui prestazioni non sono assimilate ad una retribuzione, nell’accezione data
a tale termine ai fini dell’applicazione dall’articolo 141 del
trattato CE, e nemmeno ai pagamenti di qualsiasi genere, effettuati dallo
Stato allo scopo di dare accesso al lavoro o di salvaguardare posti di lavoro.
(…)
(22) La
presente direttiva lascia impregiudicate le legislazioni nazionali in materia
di stato civile e le prestazioni che ne derivano.
4 L’art. 1 della direttiva 2000/78 così dispone:
«La presente direttiva mira a stabilire un quadro
generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le
convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto
concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo
negli Stati membri il principio della parità di trattamento».
5 Ai sensi dell’art. 2 della detta direttiva:
«1. Ai
fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si
intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su
uno dei motivi di cui all’articolo 1.
2. Ai
fini del paragrafo 1:
a) sussiste
discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui
all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia
stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;
b) sussiste
discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi
apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare
svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di
altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di
una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre
persone, a meno che:
i) tale
disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da
una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano
appropriati e necessari; (...)
(…)».
6 L’art. 3 della stessa direttiva è formulato
come segue:
«1. Nei
limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica a
tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi
gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:
(…)
c) all’occupazione
e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la
retribuzione;
(…)
3. La
presente direttiva non si applica ai pagamenti di qualsiasi genere, effettuati
dai regimi statali o da regimi assimilabili, ivi inclusi i regimi statali di
sicurezza sociale o di protezione sociale.
(…)».
7 A norma dell’art. 18, primo comma, della
direttiva 2000/78, gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a
quest’ultima entro il 2 dicembre 2003 o potevano affidare alle parti sociali il
compito di mettere in atto tale direttiva per quanto riguarda le disposizioni
che rientravano nella sfera dei contratti collettivi. Tuttavia, in tal caso,
essi dovevano assicurarsi che, entro il 2 dicembre 2003, le parti sociali
avessero stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando
che gli Stati membri dovevano prendere le misure necessarie per permettere loro
di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti dalla direttiva. Inoltre,
essi dovevano informare immediatamente
La normativa nazionale
La legge relativa all’unione solidale registrata
8 L’art. 1 della legge relativa all’unione
solidale registrata (Gesetz über
die Eingetragene Lebenspartnerschaft) 16 febbraio 2001 (BGBl.
2001 I, pag. 266), come modificata dalla legge 15
dicembre 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 3396;
in prosieguo: il «LPartG»), recita:
«1) Due
persone dello stesso sesso costituiscono un’unione solidale quando dichiarano
reciprocamente, personalmente e in presenza l’uno dell’altro che intendono
fondare insieme un’unione solidale (partner di unione solidale). Le
dichiarazioni non possono essere rese a condizione o a termine. Le
dichiarazioni producono i loro effetti quando sono rese dinanzi all’autorità
competente.
2) Un’unione
solidale non può essere validamente costituita:
1. con
una persona minore o coniugata o che ha già in atto un’unione solidale con una
terza persona;
2. tra
ascendenti e discendenti;
3. tra
fratelli o sorelle germani, uterini o consaguinei;
4. quando
al momento della costituzione dell’unione solidale i partner rifiutano di
contrarre obblighi ai sensi dell’art. 2.
(…)».
9 L’art. 2 del LPartG
dispone quanto segue:
«I
partner di unione solidale sono tenuti a prestarsi reciprocamente soccorso e
assistenza e si impegnano reciprocamente ad una comunione di vita. Essi
assumono responsabilità l’uno nei confronti dell’altro».
10 Ai sensi dell’art. 5 della detta legge:
«I partner
di unione solidale sono reciprocamente tenuti a contribuire adeguatamente ai
bisogni di tale comunione con il loro lavoro e il loro patrimonio. Gli
artt. 1360, seconda frase,
11 L’art. 11, n. 1, della stessa legge
recita:
«Salvo disposizione contraria, il partner di unione
solidale è considerato come un familiare dell’altro partner».
La normativa relativa alle pensioni di vedova
o di vedovo
12 Con il LPartG, il
legislatore tedesco ha apportato alcune modifiche al libro VI
del codice della previdenza sociale – Regime legale di assicurazione vecchiaia
(Sozialgesetzbuch VI – Gesetzliche Rentenversicherung).
13 L’art. 46, figurante nel libro VI del detto codice, nella sua versione vigente a partire
dal 1° gennaio 2005 (in prosieguo: il «codice della previdenza sociale»),
così dispone:
«1) Le
vedove o i vedovi non risposati hanno diritto, dopo il decesso del coniuge
assicurato, ad una piccola pensione di vedova o di vedovo, a condizione che il
coniuge assicurato abbia maturato la durata minima di assicurazione
generalmente richiesta. Tale diritto è limitato a un periodo massimo di 24 mesi
civili a decorrere dal mese successivo a quello del decesso dell’assicurato.
(…)
4) Resta
inteso, per la determinazione del diritto ad una pensione di vedova o di
vedovo, che la celebrazione di un’unione solidale è equiparata alla
celebrazione di un matrimonio, che l’unione solidale è equiparata ad un
matrimonio, che un partner superstite è equiparato ad una vedova ed a un vedovo
e che un partner di unione solidale è equiparato a un coniuge. Allo
scioglimento o alla dichiarazione di nullità di un nuovo matrimonio
corrispondono rispettivamente la risoluzione o lo scioglimento di una nuova
unione solidale».
14 Lo stesso libro VI
contiene altre disposizioni simili concernenti l’equiparazione dell’unione
solidale al matrimonio, in particolare gli artt. 47, n. 4, 90,
n. 3, 107, n. 3, e 120 d), n. 1.
Il contratto collettivo dei teatri tedeschi
15 L’art. 1 del contratto collettivo dei teatri
tedeschi (Tarifordnung für die deutschen Theater)
27 ottobre 1937 (Reichsarbeitsblatt 1937 VI, pag. 1080; in prosieguo: il «contratto
collettivo»), recita:
«1) Ogni
persona giuridica che esercisce nel Reich un teatro (impresario teatrale) è
tenuta a sottoscrivere per il personale artistico occupato nella sua impresa
teatrale un’assicurazione vecchiaia e superstiti, conformemente alle seguenti
disposizioni, e a comunicare per iscritto a ciascun lavoratore facente parte
del personale artistico l’assicurazione sottoscritta.
2) Di
concerto con i Ministri del Reich interessati, il Ministro dell’Informazione e
della Propaganda designa l’ente previdenziale e stabilisce le condizioni di
assicurazione (statuto). Esso fissa anche la data a partire dalla quale
l’assicurazione deve essere sottoscritta conformemente al presente contratto.
3) Ai
sensi del presente contratto, si intende per personale artistico l’insieme
delle persone che, in forza della legge sulla Camera della cultura del Reich e
dei regolamenti di applicazione relativi a tale legge, sono obbligatoriamente
iscritte alla Camera teatrale del Reich (sezione palcoscenico), in particolare:
i registi, gli attori, i direttori d’orchestra, i direttori di scena, i
consulenti artistici, i direttori di coro, i responsabili delle prove, gli
ispettori, i suggeritori e le persone che occupano una posizione analoga, i
responsabili tecnici (quali i capomacchinisti, gli scenografi, i costumisti e
le persone che occupano una posizione analoga, nella misura in cui sono
responsabili del loro settore), nonché i consulenti, i coristi, i ballerini e i
parrucchieri».
16 Ai termini dell’art. 4 del contratto
collettivo:
«I
premi assicurativi sono per metà a carico dell’impresario teatrale e per metà a
carico del lavoratore facente parte del personale artistico. L’impresario
teatrale è tenuto a riversare i premi assicurativi all’ente assicuratore».
Lo statuto della VddB
17 Gli artt. 27, 32 e 34 dello statuto della VddB dispongono:
«Art. 27
– Natura della previdenza e condizioni generali
1) Gli
eventi che danno diritto alla prestazione sono il verificarsi di una incapacità
lavorativa o di un’invalidità, l’ammissione alla pensione anticipata, il
compimento della normale età pensionabile e il decesso.
2) Dietro
domanda, l’ente eroga (…) a titolo di prestazioni ai superstiti (…) una
pensione di vedova (artt. 32 e 33), una pensione di vedovo (art. 34)
(…) se, immediatamente prima del verificarsi dell’evento che dà diritto alla
prestazione, l’assicurato era assicurato a titolo obbligatorio, volontario, o
aveva continuato l’assicurazione, e se il periodo di attesa è rispettato (…).
(…)
Art. 32 – Pensione di vedova
1) Ha
diritto ad una pensione di vedova la moglie dell’assicurato o del pensionato,
se il matrimonio è continuato fino al giorno del decesso di quest’ultimo.
(…)
Art. 34 – Pensione di vedovo
1) Ha
diritto a una pensione di vedovo il marito dell’assicurata o della pensionata,
se il matrimonio è continuato fino al giorno del decesso di quest’ultima.
(…)».
18 L’art. 30, n. 5, dello stesso statuto
stabilisce le modalità per determinare l’importo della pensione di vecchiaia
sulla base della quale viene calcolata la prestazione ai superstiti.
Causa principale e questioni pregiudiziali
19 L’8 novembre 2001 il sig. Maruko
ha costituito, in forza dell’art. 1 del LPartG
nella sua versione iniziale, un’unione solidale con un costumista teatrale.
20 Quest’ultimo era iscritto alla VddB
dal 1° settembre 1959 e ha continuato a versare i contributi a tale ente
previdenziale a titolo volontario durante i periodi nel corso dei quali non vi
è stato iscritto a titolo obbligatorio.
21 Il partner di unione solidale del sig. Maruko è deceduto il 12 gennaio 2005.
22 Con lettera datata 17 febbraio 2005 il sig. Maruko chiedeva il beneficio di una pensione di vedovo
presso
23 Il sig. Maruko ha
proposto ricorso dinanzi al giudice a quo. A suo avviso, il diniego opposto
dalla VddB viola il principio della parità di
trattamento, in quanto il legislatore tedesco, a partire dal 1° gennaio
24 Chiedendosi, in primo luogo, se il regime
previdenziale gestito dalla VddB sia assimilabile ad
un regime statale di sicurezza sociale ai sensi dell’art. 3, n. 3,
della direttiva 2000/78 e se il detto regime si trovi al di fuori dell’ambito
di applicazione della detta direttiva, il giudice a quo rileva che il fatto che
l’iscrizione presso
25 Tenuto
conto della struttura della VddB e dell’influenza decisiva esercitata dalle imprese
teatrali e dagli assicurati sul suo funzionamento, il giudice a quo asserisce
di essere incline a ritenere che detto ente previdenziale non gestisca un
regime assimilabile a un regime statale di sicurezza sociale, ai sensi
dell’art. 3, n. 3, della direttiva 2000/78.
26 Il giudice a quo si chiede, in secondo luogo, se la
prestazione ai superstiti controversa nella causa principale possa essere
considerata come una «retribuzione», ai sensi dell’art. 3, n. 1,
lett. c), della direttiva 2000/78, il che giustificherebbe un’applicazione
di quest’ultima. Il giudice a quo asserisce che, in via di principio, alla luce
della giurisprudenza della Corte le prestazioni ai superstiti rientrano nella
sfera di applicazione di detta nozione di «retribuzione». A suo avviso, tale
interpretazione non è inficiata dal fatto che la prestazione ai superstiti
controversa nella causa principale è versata non al lavoratore, bensì al suo
coniuge superstite, poiché il diritto a tale prestazione costituisce un
beneficio che trova la sua origine nell’iscrizione del lavoratore al regime
previdenziale gestito dalla VddB, di modo che la
detta prestazione è ottenuta dal coniuge superstite di quest’ultimo nel
contesto del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro e il detto lavoratore.
27 Il giudice a quo mira, in terzo luogo, a stabilire
se il combinato disposto degli artt. 1 e 2, n. 2, lett. a),
della direttiva 2000/78 osti alle disposizioni di uno statuto come quello della
VddB in base alle quali, dopo il decesso del
suo partner di unione solidale, una persona non percepisce prestazioni ai
superstiti equivalenti a quelle offerte al coniuge superstite, mentre, così
come le persone coniugate, i partner di unione solidale hanno vissuto in seno
ad una comunione fondata sull’assistenza e sull’aiuto reciproco, formalmente
costituita per tutta la durata della vita.
28 Secondo il giudice a quo, qualora la presente causa
rientri nella sfera di applicazione della direttiva 2000/78 e sussista una
discriminazione, il sig. Maruko potrebbe
invocare le disposizioni di tale direttiva.
29 Il giudice a quo aggiunge che, contrariamente alle
coppie eterosessuali che possono contrarre matrimonio ed eventualmente
beneficiare di una prestazione ai superstiti, l’assicurato e il ricorrente
nella causa principale non potevano in nessun caso, dato il loro orientamento
sessuale, soddisfare la condizione di matrimonio cui il regime previdenziale
gestito dalla VddB subordina detta prestazione.
Orbene, secondo il giudice a quo, il combinato disposto degli artt. 1 e 2,
n. 2, lett. a), della direttiva 2000/78 può ostare a che
disposizioni, come quelle dello statuto della VddB,
limitino il beneficio della detta prestazione ai coniugi superstiti.
30 Qualora il combinato disposto degli artt. 1 e
2, n. 2, lett. a), della direttiva 2000/78 osti alle disposizioni di
uno statuto come quello della VddB, il giudice a quo
si chiede, in quarto luogo, se una discriminazione fondata sull’orientamento
sessuale sia autorizzata, alla luce del ventiduesimo ‘considerando’ di tale
direttiva.
31 Esso rileva che questo ‘considerando’ non è stato
riprodotto nel testo della detta direttiva. Esso si chiede se il ‘considerando’ in questione sia tale da restringere la
sfera di applicazione della direttiva 2000/78. Il giudice a quo considera che,
alla luce dell’importanza del principio comunitario della parità di
trattamento, occorre non interpretare estensivamente i
‘considerando’ di tale direttiva. Esso chiede a questo proposito se, nella
causa principale, il diniego della VddB di concedere
una prestazione ai superstiti ad una persona il cui partner di unione solidale
è deceduto costituisca una discriminazione autorizzata benché fondata
sull’orientamento sessuale.
32 In quinto luogo, il giudice a quo mira ad appurare
se, in forza della sentenza 17 maggio 1990, causa C‑262/88, Barber (Racc. pag. I‑1889), il beneficio
delle prestazioni ai superstiti sia limitato ai periodi successivi al 17 maggio
1990. Esso asserisce che le disposizioni nazionali controverse nella causa
principale rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 141 CE e
che l’effetto diretto di tale articolo può essere invocato soltanto per le prestazioni
dovute in base ai periodi lavorativi successivi al 17 maggio
33 In questo contesto, il Bayerisches
Verwaltungsgericht München
ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se
un regime previdenziale obbligatorio di categoria – come nella fattispecie
quello gestito dalla VddB – costituisca un regime assimilabile
ad un regime statale ai sensi dell’art. 3, n. 3, della direttiva
2000/78 (…).
2) Se
costituiscano una retribuzione ai sensi dell’art. 3, n. 1,
lett. c), della direttiva 2000/78 (...) le prestazioni ai superstiti in
forma di assegno vedovile erogate da un ente previdenziale obbligatorio.
3) Se
il combinato disposto degli artt. 1 e 2, n. 2, lett. a), della
direttiva 2000/78 (...) osti alle disposizioni dello statuto di un regime
previdenziale integrativo del tipo di cui alla presente fattispecie, ai sensi
delle quali il partner di unione solidale registrata non ha diritto a ricevere,
alla morte del suo partner, alcuna prestazione ai superstiti analoga a quelle
previste per i coniugi, malgrado il fatto che, come i coniugi, anche il partner
di unione solidale viva in una comunione fondata sull’assistenza e sull’aiuto
reciproco, formalmente costituita per tutta la durata della vita.
4) In
caso di soluzione affermativa della questione precedente, se sia lecita una
discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, alla luce del ventiduesimo
‘considerando’ della direttiva 2000/78 (...).
5) Se
il beneficio delle prestazioni ai superstiti sia limitato ai periodi successivi
al 17 maggio
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima, sulla seconda e sulla quarta
questione
34 Con la prima, la seconda e la quarta questione, che
vanno risolte congiuntamente, il giudice a quo chiede, in sostanza, se una
prestazione ai superstiti concessa nell’ambito di un regime previdenziale di
categoria come quello gestito dalla VddB rientri
nella sfera di applicazione della direttiva 2000/78.
Osservazioni presentate alla Corte
35 Per quanto riguarda la prima e la seconda delle
questioni sollevate,
36 A sostegno di tale tesi,
37
38 Per quanto riguarda la quarta questione sollevata,
tanto il sig. Maruko quanto
39
Risposta della Corte
40 Dall’art. 3, nn. 1,
lett. c), e 3, della direttiva 2000/78 risulta che quest’ultima si applica
a tutte le persone, sia del settore pubblico sia del settore privato, compresi
gli enti pubblici, per quanto concerne, in particolare, le condizioni di
retribuzione e che essa non si applica ai pagamenti di qualsiasi genere
effettuati dai regimi statali o da regimi assimilabili, ivi inclusi i regimi
statali di sicurezza sociale o di protezione sociale.
41 La sfera di applicazione della direttiva 2000/78
deve intendersi, alla luce di dette disposizioni in combinato disposto con il
tredicesimo ‘considerando’ della stessa direttiva, nel senso che non si estende
ai regimi di sicurezza sociale e di protezione sociale le cui prestazioni non
siano assimilate ad una retribuzione, nell’accezione data a tale termine ai
fini dell’applicazione dell’art. 141 CE, e nemmeno ai pagamenti di
qualsiasi genere, effettuati dallo Stato allo scopo di dare accesso al lavoro o
di salvaguardare posti di lavoro.
42 Occorre pertanto stabilire se una prestazione ai
superstiti concessa in base a un regime previdenziale di categoria come quello
gestito dalla VddB possa essere assimilata ad una
«retribuzione» ai sensi dell’art. 141 CE.
43 Tale
articolo stabilisce che per
retribuzione debbono intendersi il salario o trattamento normale di base o
minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in
contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione
dell’impiego di quest’ultimo.
44 Come
45
46 Peraltro, per valutare se una pensione di vecchiaia,
in base alla quale è calcolata se del caso la prestazione ai superstiti come
nella causa principale, rientri nella sfera di applicazione
dell’art. 141 CE,
47 È vero che a tale criterio non si può attribuire
carattere esclusivo, dato che le pensioni corrisposte dai regimi legali
previdenziali possono, in tutto o in parte, tener conto della retribuzione
dell’attività lavorativa (citate sentenze Beune,
punto 44; Evrenopoulos, punto 20; Griesmar,
punto 29; Niemi, punto 46, nonché Schönheit
e Becker, punto 57).
48 Tuttavia, le considerazioni di politica sociale, di
organizzazione dello Stato, di etica, o anche le preoccupazioni di bilancio che
hanno avuto o hanno potuto avere un ruolo nella determinazione di un regime da
parte del legislatore nazionale, non possono considerarsi prevalenti se la
pensione interessa soltanto una categoria particolare di lavoratori, se è
direttamente proporzionale agli anni di servizio prestati e se il suo importo è
calcolato in base all’ultima retribuzione (citate sentenze Beune,
punto 45; Evrenopoulos, punto 21; Griesmar,
punto 30; Niemi, punto 47, nonché Schönheit
e Becker, punto 58).
49 Per quanto attiene al regime obbligatorio
previdenziale di categoria gestito dalla VddB, si
deve rilevare, in primo luogo, che esso trova la sua fonte in un contratto
collettivo di lavoro, mirante, secondo gli elementi forniti dal giudice a quo,
a costituire un supplemento alle prestazioni previdenziali dovute in forza
della normativa nazionale di applicazione generale.
50 In secondo luogo, è pacifico che il detto regime è
finanziato esclusivamente dai lavoratori e dai datori di lavoro del settore
considerato, con esclusione di qualsiasi intervento finanziario pubblico.
51 In terzo luogo, dal fascicolo risulta che lo stesso
regime è destinato, ai sensi dell’art. 1 del contratto collettivo, al
personale artistico occupato in uno dei teatri eserciti in Germania.
52 Come l’avvocato generale ha rilevato al paragrafo 70
delle sue conclusioni, perché il diritto alla prestazione ai superstiti sia
riconosciuto, si richiede che il coniuge del beneficiario di tale prestazione
sia stato iscritto alla VddB prima del suo decesso.
Tale iscrizione concerne obbligatoriamente il personale artistico dipendente
dai teatri tedeschi. Essa riguarda anche un certo numero di persone che
decidono di iscriversi volontariamente al VddB,
iscrizione possibile qualora le persone di cui trattasi possano provare di essere state in precedenza, per un certo numero di mesi,
dipendenti da un teatro tedesco.
53 I detti iscritti a titolo obbligatorio e a titolo
volontario formano quindi una categoria particolare di lavoratori.
54 Peraltro, quanto al criterio secondo il quale la
pensione deve essere direttamente proporzionale agli anni di servizio prestati,
occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 30, n. 5, dello statuto
della VddB, l’importo della pensione di vecchiaia
sulla base della quale è calcolata la prestazione ai superstiti è determinato
in relazione alla durata dell’iscrizione del lavoratore, soluzione questa che è
una logica conseguenza della struttura del regime previdenziale di categoria di
cui trattasi che comprende due tipi di iscrizione, come è stato sottolineato ai
punti 52 e 53 della presente sentenza.
55 Per quanto concerne del pari l’importo della stessa
pensione di vecchiaia, esso non è fissato dalla legge, ma, in applicazione
dell’art. 30, n. 5, dello statuto della VddB,
è calcolato sulla base dell’importo di tutti i contributi versati durante tutto
il periodo di iscrizione dal lavoratore e ai quali si applica un fattore di
rivalutazione.
56 Ne consegue – come l’avvocato generale ha rilevato
al paragrafo 72 delle sue conclusioni – che la prestazione ai superstiti
controversa nella causa principale dipende dal rapporto di lavoro del partner
di unione solidale del sig. Maruko e che essa,
di conseguenza, deve essere qualificata come «retribuzione» ai sensi
dell’art. 141 CE.
57 Tale
conclusione non è rimessa in
discussione dalla qualità di ente pubblico della VddB
(v., in tal senso, sentenza Evrenopoulos, cit., punti
16 e 23), né dal carattere obbligatorio dell’iscrizione al regime che dà
diritto alla prestazione ai superstiti controversa nella causa principale (v.,
in tal senso, sentenza 25 maggio 2000, causa C‑50/99, Podesta,
Racc. pag. I‑4039, punto 32).
58 Per quanto concerne la portata del ventiduesimo
‘considerando’ della direttiva 2000/78, in esso si afferma che la detta
direttiva lascia impregiudicate le legislazioni nazionali in materia di stato
civile e le prestazioni che ne derivano.
59 È vero che lo stato civile e le prestazioni che ne
derivano costituiscono materie che rientrano nella competenza degli Stati
membri e il diritto comunitario non pregiudica tale competenza. Tuttavia,
occorre ricordare che gli Stati membri, nell’esercizio di detta competenza,
devono rispettare il diritto comunitario, in particolare le disposizioni
relative al principio di non discriminazione (v., per analogia, sentenze 16
maggio 2006, causa C‑372/04, Watts,
Racc. pag. I‑4325, punto 92, e 19 aprile 2007, causa C‑444/05,
Stamatelaki, Racc. pag. I‑3185, punto
23).
60 Poiché una prestazione ai superstiti come quella
controversa nella causa principale è stata qualificata come «retribuzione» ai
sensi dell’art. 141 CE e rientra nella sfera di applicazione della
direttiva 2000/78, per i motivi esposti ai punti 49‑57 della presente
sentenza il ventiduesimo ‘considerando’ della direttiva 2000/78 non può essere
tale da rimettere in discussione l’applicazione di detta direttiva.
61 Di conseguenza, la prima, la seconda e la quarta
questione devono essere risolte nel senso che una prestazione ai superstiti
concessa nell’ambito di un regime previdenziale di categoria come quello
gestito dalla VddB rientra nella sfera d’applicazione
della direttiva 2000/78.
Sulla terza questione
62 Con la terza questione, il giudice a quo chiede se
il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della direttiva 2000/78 osti ad
una normativa come quella controversa nella causa principale in base alla
quale, dopo il decesso del suo partner di unione solidale, il partner
superstite non percepisce una prestazione ai superstiti equivalente a quella
concessa ad un coniuge superstite, mentre, al pari dei coniugi, i partner di
unione solidale sono vissuti in seno ad una comunione fondata sull’assistenza e
sull’aiuto reciproco, formalmente costituita per tutta la durata della vita.
Osservazioni presentate alla Corte
63 Il sig. Maruko e
64 Secondo
Risposta della Corte
65 Ai sensi del suo art. 1, la direttiva 2000/78
mira a contrastare, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di
lavoro, alcuni tipi di discriminazioni, tra le quali figura quella fondata
sull’orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il
principio della parità di trattamento.
66 Ai termini dell’art. 2 della detta direttiva,
si intende per «principio della parità di trattamento» l’assenza di qualsiasi
discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui
all’art. 1 della stessa direttiva. Ai sensi dell’art. 2, n. 2,
lett. a), della direttiva 2000/78 sussiste discriminazione diretta quando,
sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’art. 1 di tale
direttiva, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata
o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga. Il n. 2,
lett. b), sub i), dello stesso art. 2 dispone che sussiste
discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi
apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare
svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di
altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di
una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre
persone, a meno che tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano
oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per
il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
67 Dalle informazioni contenute nella decisione di rinvio
risulta che, a partire dal 2001, anno di entrata in vigore del LPartG, nella sua versione iniziale,
68 Il giudice a quo rileva al riguardo che la legge 15
dicembre
69 Il giudice a quo ritiene che, tenuto conto di tale
ravvicinamento tra matrimonio e unione solidale, che esso considera come
un’equiparazione progressiva e che risulta, a suo avviso, dal regime stabilito
dal LPartG, in particolare dalle modifiche
intervenute con la legge 15 dicembre 2004, l’unione solidale, senza essere
identica al matrimonio, ponga le persone dello stesso sesso in una posizione
analoga a quella dei coniugi per quanto concerne la prestazione ai superstiti
controversa nella causa principale.
70 Orbene, esso constata che il beneficio di tale
prestazione ai superstiti è limitato, in base alle disposizioni dello statuto
della VddB, ai soli coniugi superstiti ed è negato ai
partner di unione solidale superstiti.
71 In questo caso, tali partner di unione solidale si
vedono quindi trattati in modo meno favorevole rispetto ai coniugi superstiti
per quanto riguarda il beneficio della detta prestazione ai superstiti.
72 Ammesso che il giudice a quo decida che i coniugi
superstiti e i partner di unione solidale superstiti siano in una posizione
analoga per quanto concerne questa stessa prestazione ai superstiti, una
normativa come quella controversa nella causa principale deve di conseguenza
essere considerata costitutiva di una discriminazione diretta fondata
sull’orientamento sessuale, ai sensi degli artt. 1 e 2, n. 2,
lett. a), della direttiva 2000/78.
73 Da quanto precede risulta che la terza questione dev’essere risolta nel senso che il combinato disposto
degli artt. 1 e 2 della direttiva 2000/78 osta ad una normativa come
quella controversa nella causa principale in base alla quale, dopo il decesso
del suo partner con il quale ha contratto un’unione solidale, il partner
superstite non percepisce una prestazione ai superstiti equivalente a quella
concessa ad un coniuge superstite, mentre, nel diritto nazionale, l’unione
solidale porrebbe le persone dello stesso sesso in una posizione analoga a quella
dei coniugi per quanto riguarda la detta prestazione ai superstiti. È compito
del giudice a quo verificare se il partner di unione solidale superstite sia in
una posizione analoga a quella di un coniuge beneficiario della prestazione ai
superstiti prevista dal regime previdenziale di categoria gestito dalla VddB.
Sulla quinta questione
74 Con la quinta questione il giudice a quo chiede, nel
caso in cui
Osservazioni presentate alla Corte
75
76
Risposta della Corte
77 Risulta dalla giurisprudenza che
78 Non risulta dal fascicolo che l’equilibrio
finanziario di un regime come quello gestito dalla VddB
rischi di essere retroattivamente perturbato dalla mancanza di limitazione nel
tempo degli effetti della presente sentenza.
79 Da quanto precede discende che la quinta questione dev’essere risolta nel senso che non si devono limitare nel
tempo gli effetti della presente sentenza.
Sulle spese
80 Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a
rifusione.
Per questi motivi,
1) Una
prestazione ai superstiti concessa nell’ambito di un regime previdenziale di
categoria come quello gestito dalla Versorgungsanstalt
der deutschen Bühnen rientra nella sfera di applicazione della direttiva
del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale
per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di
lavoro.
2) Il
combinato disposto degli artt. 1 e 2 della direttiva 2000/78 osta ad una
normativa come quella controversa nella causa principale in base alla quale,
dopo il decesso del partner con il quale ha contratto un’unione solidale, il
partner superstite non percepisce una prestazione ai superstiti equivalente a
quella concessa ad un coniuge superstite, mentre, nel diritto nazionale,
l’unione solidale porrebbe le persone dello stesso sesso in una posizione
analoga a quella dei coniugi per quanto riguarda la detta prestazione ai
superstiti. È compito del giudice a quo verificare se, nell’ambito di un’unione
solidale, il partner superstite sia in una posizione analoga a quella di un
coniuge beneficiario della prestazione ai superstiti prevista dal regime
previdenziale di categoria gestito dalla Versorgungsanstalt
der deutschen Bühnen.
(Seguono le firme)