Corte di Giustizia delle Comunità europee, 5 marzo
1980
C-265/78, H. Ferwerda BV – Produktschap voor
vee en Vlees
Nel
procedimento 265/78,
avente ad
oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma
dell’art. 177 del Trattato CEE, dal Collège van Beroep voor het
Bedrijfsleven dell’Aia nella causa dinanzi ad esso
pendente tra
H. Ferwerda BV,
con sede in
Rotterdam,
e
Produktschap voor vee en Vlees,
con sede in Rijswijk,
Oggetto della causa
Domanda vertente sull’interpretazione del regolamento della Commissione 30 settembre 1969, n. 1957, relativo alle modalità complementari di applicazione concernenti la concessione delle restituzioni all’esportazione nel settore dei prodotti soggetti ad un regime di prezzo unico ( GU 1969, n. l 250, pag. 1 ),
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza del 15 dicembre 1978, pervenuta alla Corte il 21 dello stesso mese, il Collège van Beroep voor het Bedrijfsleven ha posto, ai sensi dell’art. 177 del Trattato, tre questioni relative all’interpretazione dell’art. 6, n. 5, del regolamento della Commissione 30 settembre 1969, n. 1957 ( GU 1969, n. l 250, pag. 1 ), relativo alle modalità complementari di applicazione concernenti la concessione delle restituzioni all’esportazione nel settore dei prodotti soggetti ad un regime di prezzo unico.
2 Le questioni
hanno il seguente tenore :
' 1 . se la
corretta interpretazione dell '
art. 6 , n. 5 , del regolamento ( CEE ) n. 1957/69 implichi che non è lecito
invocare il principio della certezza del diritto, sancito da una legge
nazionale o applicato in conformità ad una legge nazionale, per opporsi
all’ingiunzione del rimborso di restituzioni.
2 . se dalla
corretta interpretazione dell’art. 6 , n. 5, del
regolamento n. 1957/69 risulti che la validità di un provvedimento col quale si
ingiunge il rimborso di restituzioni non può essere valutata alla stregua di un
principio della certezza del diritto tratto dal diritto comunitario.
3 . qualora la
prima e la seconda questione debbano essere risolte nel senso che nel caso ivi
prospettato non è lecito invocare un principio giuridico nazionale o
comunitario della certezza del diritto, se l ' art. 6
, n. 5 , del regolamento ( CEE ) n. 1957/69 osti del pari a che l’esportatore
esperisca, contro l’amministrazione che ha ingiunto il rimborso della
restituzione, un’azione di risarcimento fondata sugli stessi fatti e sulle
stesse circostanze che avrebbero giustificato il richiamo al principio della
certezza del diritto se ciò non fosse escluso dal suddetto art. 6 , n. 5 '.
3 Esse sono
poste nell’ambito di una controversia che oppone un esportatore olandese di
carni, la società Ferwerda, all’amministrazione
competente dei Paesi Bassi, che pretende il rimborso di restituzioni
all’esportazione, di cui le parti ammettono la concessione ed il versamento
indebiti, in seguito ad errore nell’applicazione dell’art. 3 del regolamento
della Commissione 17 gennaio 1975, n. 192 ( GU 1975, n. l
25, pag. 1 ), che stabilisce le modalità d’applicazione delle restituzioni
all’esportazione per i prodotti agricoli. Secondo detto articolo 3, la consegna
per l’approvvigionamento nella Comunità delle imbarcazioni destinate alla
navigazione marittima o degli aeromobili destinati a servizi internazionali di
linea, compresi i servizi di linea all’interno della Comunità, è assimilata ad una esportazione dalla Comunità e dà diritto ad una
restituzione all’esportazione. Dal fascicolo trasmesso dal giudice nazionale
risulta che le carni esportate erano destinate a rifornire navi battenti
bandiera dei Paesi Bassi, che si trovavano però nelle acque delle Bermude : non era quindi
soddisfatta la condizione secondo la quale l’approvvigionamento, per poter
essere assimilato ad una esportazione beneficiante di restituzione, deve aver
luogo nella Comunità; d’altra parte le Bermude non
figurano nell’elenco dei Paesi terzi nei quali si esporti fruendo di
restituzione. Tale errata applicazione è avvenuta in circostanze che portano il
giudice nazionale a doversi pronunciare sul punto se di essa siano responsabili
l’amministrazione olandese o l’operatore economico interessato e se, ed a quali
condizioni, gli importi in questione possano essere reclamati nei confronti
dell’operatore cui la restituzione è stata concessa.
4 Il giudice
nazionale si chiede se l’obbligo di rimborso di cui all’art. 6 , n. 5 , del regolamento n. 1957/69 - obbligo che ha
efficacia diretta nell’ordinamento giuridico degli Stati membri - possa essere
neutralizzato o limitato nei suoi effetti da una norma nazionale tratta da un
principio generale di diritto. La ditta Ferwerda ha in effetti sostenuto che l ' intimazione ad essa rivolta di
rimborsare le restituzioni all’esportazione indebitamente percepite era
contraria al principio della certezza del diritto. Secondo il giudice nazionale
tale principio è riconosciuto dall’ordinamento giuridico dei
Paesi Bassi quale valido mezzo di difesa nell’ambito di un’azione di
ripetizione intentata dall’amministrazione : ciò risulterebbe in particolare da
una disposizione della ' in- en uitvoerwet ' olandese
del 5 luglio 1962 e dalle spiegazioni fornite dal Governo olandese nella
motivazione di detta legge.
5 Così stando
le cose il giudice nazionale desidera, in sostanza, sapere se il diritto
comunitario in generale e l’art. 6 , n. 5 , del
regolamento n. 1957/69 in particolare, siano di ostacolo all’applicazione di un
tale principio di diritto nazionale. Nel caso in cui cosi fosse, il giudice a
quo desidera sapere se in diritto comunitario si trovi una norma della stessa
natura, che egli dovrebbe quindi applicare.
7 Le norme
relative alla determinazione ed alle condizioni di riscossione degli oneri
finanziari che
8 Ne risulta
che i tributi che alimentano il bilancio comunitario ed i benefici finanziari a
carico di tale bilancio debbono essere disciplinati ed applicati in modo da
gravare uniformemente o da avvantaggiare in modo uniforme tutti coloro che si
trovano nella situazione stabilita dalla normativa comunitaria per esserne
colpiti o per fruirne. Tale esigenza dovrebbe implicare l’esclusione di
discriminazioni per quanto riguarda i presupposti di forma e di sostanza cui e
subordinata, da un lato, la possibilità per gli operatori economici di
contestare le imposizioni comunitarie poste a loro carico, di chiederne la
restituzione nel caso di pagamento indebito, o di pretendere la fruizione dei
benefici finanziari di natura comunitaria cui essi hanno diritto, nonchè, d’altro lato, la possibilità per le amministrazioni
nazionali, che agiscono per conto della Comunità, di riscuotere tali
imposizioni e, se del caso, ottenere la restituzione dei benefici finanziari
concessi irregolarmente.
9 Il Consiglio
si è avviato in questa direzione col regolamento n. 1697 del 24 luglio 1979,
relativo al ricupero a posteriori dei dazi all’importazione o dei dazi
all’esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci
dichiarate per un regime doganale comportante l’obbligo di effettuarne il
pagamento ( GU n. l 197, pag. 1 ) e col regolamento n.
1430 del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti
all’importazione o all’esportazione ( GU n. l 175, pag. 1 ), i quali entreranno
in vigore tuttavia soltanto il 1° luglio 1980. La normativa già esistente è
quella di cui si è trattato qui sopra, risolvono tuttavia soltanto in parte i
problemi relativi all’uguaglianza dei soggetti giuridici nel settore in
questione ed il carattere necessariamente tecnico e dettagliato di tal tipo di
normativa consente di porre rimedio soltanto parzialmente alla sua mancanza per
via di interpretazione giurisprudenziale.
10 Ne
consegue, come
11 Le
considerazioni espresse qui sopra hanno trovato espressione, fra l’altro, nel
già citato regolamento del Consiglio n. 729/70, il cui art. 8 prevede
espressamente l’obbligo per gli Stati membri, che agiscono per conto della Comunità,
di recuperare i benefici finanziari concessi irregolarmente, ma aggiunge che il
recupero va fatto ' in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative nazionali '.
12 Risulta
tuttavia da queste considerazioni che il rinvio espresso alle legislazioni
nazionali è soggetto agli stessi limiti posti al rinvio implicito riconosciuto
necessario in mancanza di normativa comunitaria, nel senso che la legislazione
nazionale deve essere applicata in modo non discriminatorio rispetto ai
procedimenti di risoluzione delle controversie dello stesso genere, ma
puramente nazionali, e che le modalità di procedura non possono avere l’effetto
di rendere praticamente impossibile l’esercizio dei diritti attribuiti dalle norme
comunitarie.
13 Applicando
questi principi
14 E’
necessario quindi verificare se un principio generale di diritto comunitario o
una disposizione specifica di esso siano di ostacolo alla norma nazionale cui
si riferisce il giudice a quo. Dall’esame di tale questione risulta che tale
non è il caso.
16 Dalle
considerazioni del giudice nazionale risulta che il principio della certezza
del diritto, cui esso si riferisce, trova espressione, per quanto riguarda il recupero
da parte dell ' autorità
pubblica di restituzioni all’esportazione concesse indebitamente, nell ' art. 9 , n. 1, della in- en uitvoerwet
secondo il quale ' la concessione della restituzione può essere revocata solo
qualora le informazioni fornite per ottenerla risultino talmente inesatte o
incomplete che la domanda di restituzione avrebbe avuto un esito diverso se la
situazione fosse stata esattamente ed interamente nota al momento del suo esame
'.
17 Benchè non spetti alla Corte di giustizia interpretare nell’ambito
di un procedimento pregiudiziale la disposizione nazionale in questione, nè determinarne la portata esatta, è tuttavia d’uopo
constatare che l’applicazione di un principio di certezza del diritto, tratto
dall’ordinamento nazionale, in base al quale benefici finanziari indebitamente
concessi ad un’operatore
economico non possono essere recuperati a suo carico quando l’errore commesso
non è dovuto ad informazioni inesatte fornite dal beneficiario, o quando, anche
se le informazioni erano inesatte, ma fornite in buona fede, l’errore poteva
essere facilmente evitato, non contrasta, allo stato attuale del diritto
comunitario, con un principio generale di questo diritto.
18 Resta
tuttavia da esaminare se l’art. 6 del regolamento n. 1957/69, ed in particolare
il suo paragrafo 5, di cui si chiede l’interpretazione, rappresenti un testo
speciale, costituente un’eccezione al rinvio al diritto nazionale, cui
sostituisca una norma comunitaria implicante l’obbligo incondizionato per l’operatore
economico interessato di rimborsare la restituzione concessa per errore.
19 Il
regolamento n. 1957/69 stabilisce modalità complementari di quelle già previste
da altri regolamenti del Consiglio e della Commissione, ed in particolare dal
regolamento del Consiglio 4 marzo 1969, n. 441 ( GU n. l
59 , pag. 1 ), per quanto riguarda la concessione delle restituzioni all’esportazione.
Esso concerne un certo numero di situazioni particolari, come il caso di
prodotti la cui esportazione fruisce di restituzioni, ma che subiscono una
trasformazione prima di essere esportati, ed autorizza in tal caso - in
collegamento con le disposizioni del regolamento del Consiglio n. 441/69 e del
regolamento della Commissione n. 1041 del 21 dicembre 1967 ( GU n. 314 , pag. 9 ), in seguito sostituito dal regolamento della Commissione
17 gennaio 1975, n. 192 ( GU n. l 25, pag. 1 ), sostituito dal regolamento 29
novembre 1979, n. 2730 ( GU 1979, n. l 317, pag. 1 ) - la concessione anticipata
, in tutto o in parte, della restituzione. Secondo l’art. 6, n. 1, del regolamento
n. 1957/69, il beneficio di uno dei regimi indicati agli artt. 2 e 3 del
regolamento n. 441/69 - cioè il beneficio della concessione anticipata della
restituzione - è subordinato alla costituzione di una cauzione, come è stato
indicato sopra. Detta cauzione è destinata a garantire che, entro determinati
termini, si apporti la prova che i prodotti o le merci hanno raggiunto la
destinazione per la quale è stata concessa la restituzione. Il paragrafo 5
dello stesso articolo dispone che ' l ' importo della
restituzione pagato ed eventualmente maggiorato e rimborsato ai sensi del
presente articolo, quando le prove di cui al paragrafo 1 non siano apportate
nei termini richiesti. In tal caso, se l’importo non viene rimborsato
nonostante esplicita richiesta, la cauzione già prestata viene incamerata '.
20 Senza che sia
necessario decidere se il n. 5 dell
' art.
21 Dalle
considerazioni precedenti consegue che alla prima questione si deve rispondere
nel senso che, allo stato attuale del diritto comunitario, esso, ed in
particolare l ' art. 6 , n. 5, del regolamento n.
1957/69 della Commissione, non è di ostacolo, nelle controversie tendenti al recupero
da parte delle autorità degli Stati membri di importi versati indebitamente ad
operatori economici a titolo di restituzione all’esportazione, all ' applicazione di un principio di certezza del diritto,
tratto dall’ordinamento nazionale, in base al quale benefici finanziari
concessi per errore dall’autorità pubblica non possono essere recuperati se l’errore
commesso non è dovuto ad informazioni inesatte fornite dal beneficiario o se
tale errore, sebbene le informazioni fornite fossero inesatte, ma fornite in
buona fede, poteva essere facilmente evitato.
22 Dal tenore
della seconda e della terza questione risulta che, in
seguito alla risposta data alla prima questione, esse sono divenute prive di
oggetto.
Decisione relativa alle
spese
Sulle spese
23 Le spese
sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato
osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle
parti nella causa principale, il presente procedimento riveste il carattere di
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta statuire sulle
spese.
Dispositivo
Per questi
motivi,
pronunziandosi
sulle questioni ad essa sottoposte dal College van Beroep voor het
Bedrijfsleven, con sentenza del 15 dicembre 1978,
registrata nella cancelleria della Corte il 21 dello stesso mese, dichiara :
il diritto
comunitario, al suo stato attuale, ed in particolare l’art. 6, n. 5, del
regolamento della Commissione 30 settembre 1969, n. 1957 ( GU n. l 250, pag. 1
), non è di ostacolo, nelle controversie tendenti al recupero da parte delle
autorità degli Stati membri di importi versati indebitamente ad operatori
economici a titolo di restituzione all’esportazione, all
' applicazione di un principio di certezza del diritto, tratto dall’ordinamento
nazionale, in base al quale benefici finanziari concessi per errore dall’autorità
pubblica non possono essere recuperati se l’errore commesso non è dovuto ad
informazioni inesatte fornite dal beneficiario o se tale errore, sebbene le
informazioni fornite fossero inesatte, ma fornite in buona fede, poteva essere
facilmente evitato.
(Seguono le firme)