Corte di Giustizia delle Comunità europee, 5 febbraio
1963
C-26/62, Van Gend en Loos – Amministrazione
olandese delle imposte
avente ad oggetto
la richiesta rivolta alla Corte, ai sensi dell’articolo 177, 1° comma, lettera
a) e 3° comma del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, dalla Tariefcommissie, supremo foro olandese in materia fiscale,
e diretta ad ottenere, nella causa davanti ad essa vertente fra
con sede in Utrecht,
rappresentata
dagli avvocati H.G. Stibbe
e L.F.D. Ter Kuile,
ambedue del foro
di Amsterdam,
con domicilio
eletto a Lussemburgo,
presso il Consolato
Generale dei Paesi Bassi
e
l' Amministrazione
olandese delle imposte,
rappresentata
dall’Ispettorato dei dazi d’importazione e delle imposte di consumo di Zaandam,
con domicilio
eletto a Lussemburgo,
presso l’Ambasciata
dei Paesi Bassi,
Oggetto della causa
Che siano
risolte in via pregiudiziale le seguenti questioni :
1. se l’articolo
12 del Trattato CEE abbia effetto interno, in altre parole, se i cittadini
degli Stati membri possano trarre direttamente da detto articolo dei diritti
che il giudice è tenuto a tutelare,
Motivazione della sentenza
I - Il
procedimento
Sotto l’aspetto
processuale, la domanda di decisione pregiudiziale rivolta alla Corte, a norma
dell’articolo 177 del Trattato CEE, dalla Tariefcommissie,
supremo foro in materia fiscale a ciò legittimato dallo stesso articolo, non ha
costituito oggetto di eccezioni, nè da luogo a
rilievi d’ufficio.
II - La prima
questione
a - Sulla
competenza della Corte
Il Governo
olandese e il Governo belga contestano che
Il Governo
belga eccepisce ancora l’incompetenza della Corte, sostenendo che la soluzione
della prima questione sollevata sarebbe senza rilievo sulla definizione della
lite pendente davanti alla Tariefcommissie.
Il tenore delle
questioni sottoposte alla Corte indica che esse riguardano l’interpretazione
del Trattato e rientrano perciò nella competenza di questo collegio.
Pertanto
questa eccezione è del pari infondata.
b - Nel merito
La prima
questione deferita alla Corte dalla Tariefcommissie
consiste nello stabilire se l' articolo 12 del Trattato
abbia efficacia immediata negli ordinamenti interni degli Stati membri,
attribuendo ai singoli dei diritti soggettivi che il giudice nazionale ha il
dovere di tutelare.
Per accertare
se le disposizioni di un trattato internazionale abbiano tale valore, si deve
aver riguardo allo spirito, alla struttura ed al tenore di esso.
Lo scopo del
Trattato CEE, cioè l’instaurazione di un mercato comune il cui funzionamento
incide direttamente sui soggetti della Comunità, implica che esso va al di là
di un accordo che si limitasse a creare degli obblighi reciproci fra gli Stati
contraenti.
Ciò è
confermato dal Preambolo del Trattato il quale, oltre a menzionare i governi,
fa richiamo ai popoli e, più concretamente ancora, dalla instaurazione
di organi investiti istituzionalmente di poteri sovrani da esercitarsi nei
confronti sia degli Stati membri sia dei loro cittadini. Va poi rilevato che i
cittadini degli Stati membri della Comunità collaborano, attraverso il Parlamento
europeo e il Comitato economico e sociale, alle attività della Comunità stessa.
Oltracciò, la funzione attribuita alla Corte di giustizia dall’articolo 177,
funzione il cui scopo è di garantire l’uniforme interpretazione del Trattato da
parte dei giudici nazionali, costituisce la riprova del fatto che gli Stati
hanno riconosciuto al diritto comunitario un’autorità tale da poter esser fatto
valere dai loro cittadini davanti a detti giudici. In considerazione di tutte
queste circostanze si deve concludere che
Pertanto il
diritto comunitario, indipendentemente dalle norme emananti dagli Stati membri,
nello stesso modo in cui impone ai singoli degli obblighi, attribuisce loro dei
diritti soggettivi. Si deve ritenere che questi sussistano, non soltanto nei
casi in cui il Trattato espressamente li menziona, ma anche come contropartita
di precisi obblighi imposti dal Trattato ai singoli, agli Stati membri o alle
istituzioni comunitarie.
Tenuto conto
della struttura del Trattato in materia di dazi doganali e di tasse di effetto equivalente,
va rilevato che l’articolo 9 - secondo il quale
Il disposto
dell’articolo 12 pone un divieto chiaro e incondizionato che si concreta in un
obbligo non già di fare, bensì di non fare. A questo obbligo non fa riscontro
alcuna facoltà degli Stati di subordinarne l’efficacia all’emanazione di un provvedimento
di diritto interno. Il divieto dell’articolo 12 è per sua
natura perfettamente atto a produrre direttamente degli effetti sui
rapporti giuridici intercorrenti fra gli Stati membri ed i loro amministrati.
Per la sua
attuazione, quindi, l’articolo 12 non richiede interventi legislativi degli Stati.
Il fatto, poi, che questo stesso articolo designi gli Stati membri come
soggetti dell’obbligo di non fare non significa affatto che gli amministrati
non se ne possano avvalere. L’argomento che i tre governi che han depositato
osservazioni scritte traggono dagli articoli 169 e 170 del Trattato è del resto
infondato. La circostanza che gli or citati articoli consentano alla Commissione e agli Stati membri di convenire davanti
alla Corte lo Stato che sia venuto meno ai suoi obblighi non implica infatti
che ai singoli sia precluso di far valere gli obblighi stessi davanti al
giudice nazionale, precisamente come quando il Trattato fornisce alla Commissione
i mezzi per imporre agli amministrati l’osservanza dei loro obblighi, non
esclude con ciò la possibilità che, nelle controversie fra singoli davanti ad
un giudice nazionale, questi possano far valere la violazione di tali obblighi.
Ove le garanzie
contro la violazione dell’articolo 12 da parte degli Stati membri venissero
limitate a quelle offerte dagli articoli 169 e 170, i diritti individuali degli
amministrati rimarrebbero privi di tutela giurisdizionale diretta. Inoltre, il
ricorso a detti articoli rischierebbe di essere inefficace qualora dovesse
intervenire solo dopo l’esecuzione di un provvedimento interno adottato in
violazione delle norme del Trattato. La vigilanza dei singoli, interessati alla
salvaguardia dei loro diritti, costituisce d’altronde un efficace controllo che
si aggiunge a quello che gli articoli 169 e 170 affidano alla diligenza della Commissione e degli Stati membri.
Dalle
considerazioni che precedono emerge che, secondo lo spirito, la struttura ed il
tenore del Trattato, l’articolo
III - La seconda
questione
a - Sulla
competenza della Corte
I governi belga
e olandese sostengono che il modo in cui la questione è formulata richiederebbe
che
Sotto questo
aspetto, la questione verte sull’interpretazione di detto articolo e più
precisamente sulla portata della nozione di dazi applicati anteriormente all’entrata
in vigore del Trattato.
b - Nel merito
Dalla lettera
e dallo spirito dell’articolo 12 del Trattato emerge che, per stabilire se un
dazio doganale, o una tassa di effetto equivalente, siano stati aumentati in ispregio al divieto ivi sancito, si deve aver riguardo al
dazio, o alla tassa, effettivamente applicati alla data dell’entrata in vigore
del Trattato.
D’altro lato,
l’aumento illecito può dipendere tanto da una rielaborazione della tariffa che
abbia come effetto la classificazione della merce sotto una voce colpita da un
dazio più elevato, quanto da una vera e propria maggiorazione del dazio
doganale.
Qualora, in
uno Stato membro, la stessa merce sia stata colpita, successivamente all' entrata in vigore del Trattato, da un dazio più
elevato, ha scarso rilievo il modo in cui l' aumento è avvenuto.
L’applicazione
al caso concreto dell’articolo
Decisione relativa alle
spese
Le spese sostenute
dalla Commissione della CEE e dai governi degli Stati membri che hanno
depositato osservazioni non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle
parti in causa, l’attuale giudizio ha il carattere di un incidente sollevato nella
lite pendente davanti alla Tariefcommissie : a questa spetta quindi provvedere sulle spese.
Dispositivo
statuendo sulla
domanda sottopostale in via pregiudiziale dalla Tariefcommissie,
con ordinanza del 16 agosto 1962, dichiara :
1 ) l’articolo
12 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea
ha valore precettivo ed attribuisce ai singoli dei
diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare.
2 ) per
stabilire se un dazio doganale, o una tassa di effetto equivalente, siano stati
aumentati in ispregio al divieto sancito dall’articolo
12 del Trattato, si deve aver riguardo al dazio, o alla tassa, effettivamente
applicati dallo Stato membro di cui trattasi all’atto dell’entrata in vigore
del Trattato. L’aumento può essere stato causato tanto da una rielaborazione
della tariffa cui consegua la classificazione della merce sotto una voce
colpita da un dazio più elevato, quanto dalla maggiorazione del dazio doganale.
3 ) spetta
alla Tariefcommissie provvedere sulle spese del
presente giudizio.
(Seguono le firme)