Corte di Giustizia delle Comunità europee (Seconda
Sezione), 4 giugno 2009
C-241/07, JK Otsa Talu OÜ – Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
Nel procedimento C‑241/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi dell’art. 234 CE, dal Riigikohus
(Estonia), con decisione 14 maggio 2007, pervenuta in cancelleria il 21 maggio
2007, nella causa
JK Otsa
Talu OÜ
contro
Põllumajanduse Registrite
ja Informatsiooni Amet (PRIA),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans,
presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann,
J. Makarczyk (relatore), L. Bay Larsen e dalla sig.ra C. Toader,
giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista
la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 aprile 2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per
– per
il governo estone, dal sig. L. Uibo, in
qualità di agente,
– per
il governo greco, dalla sig.ra S. Charitaki
e dal sig. V. Kontolaimos, in qualità di
agenti,
– per
il governo polacco, dal sig. T. Nowakowski,
in qualità di agente,
– per
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23
ottobre 2008,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999,
n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni
regolamenti (GU L 160, pag. 80), come modificato dal regolamento
(CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 2223 (GU L 379,
pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1257/1999»).
2 Tale
domanda è stata presentata
nell’ambito di una controversia pendente tra
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Il regolamento n. 1257/1999 definisce il quadro
del sostegno comunitario per uno sviluppo rurale sostenibile.
4 Secondo il ventinovesimo ‘considerando’ del
regolamento n. 1257/1999, gli strumenti agroambientali
dovrebbero assumere un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo
sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda della
società di servizi nel settore ambientale.
5 Conformemente al trentunesimo ‘considerando’ di tale
regolamento, il regime di aiuti agroambientali
dovrebbe continuare a incoraggiare gli agricoltori ad operare nell’interesse
dell’intera società, introducendo o mantenendo metodi di produzione compatibili
con le crescenti esigenze di tutela e miglioramento dell’ambiente, delle
risorse naturali, del suolo e della diversità genetica, nonché con la necessità
di salvaguardare lo spazio naturale e il paesaggio.
6 L’art. 22 di detto regolamento ha il seguente
tenore letterale:
«Il
sostegno a metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell’ambiente
e alla conservazione dello spazio naturale (misure agroambientali)
contribuisce alla realizzazione degli obiettivi delle politiche comunitarie in
materia di agricoltura, ambiente e benessere degli animali da allevamento.
Tale sostegno è inteso a promuovere:
a) forme
di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela e con il
miglioramento dell’ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle
risorse naturali, del suolo e della diversità genetica,
b) l’estensivizzazione, favorevole all’ambiente, della
produzione agricola e la gestione dei sistemi di pascolo a scarsa intensità,
c) la
tutela di ambienti agricoli ad alto valore naturale esposti a rischi,
d) la
salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni
agricoli,
e) il
ricorso alla pianificazione ambientale nell’ambito della produzione agricola,
f) il
miglioramento del benessere degli animali».
7 L’art. 23 del regolamento n. 1257/1999
dispone quanto segue:
«1. Gli agricoltori ricevono un aiuto in compenso di
impegni della durata minima di cinque anni a favore dell’agroambiente
o del benessere degli animali. Ove necessario, può essere fissato un periodo
più lungo per particolari tipi di impegni, a causa degli effetti di questi
ultimi sull’ambiente o sul benessere degli animali.
2. Gli impegni a favore dell’agroambiente
e del benessere degli animali oltrepassano l’applicazione delle normali buone
pratiche agricole, comprese le buone pratiche inerenti al settore zootecnico.
Essi procurano servizi non forniti da altre misure
di sostegno, quali il sostegno dei mercati o le indennità compensative».
8 Conformemente all’art. 24, n. 1, di tale
regolamento:
«Il
sostegno agli impegni a favore dell’agroambiente o
del benessere degli animali viene concesso annualmente ed è calcolato in base
ai seguenti criteri:
a) il mancato guadagno,
b) i costi aggiuntivi derivanti dall’impegno assunto
e
c) la necessità di fornire un incentivo.
I costi relativi agli investimenti non sono presi in
considerazione nel calcolo dell’importo annuo dell’aiuto. I costi degli
investimenti non rimunerativi necessari all’adempimento di un impegno possono
essere presi in considerazione nel calcolo dell’importo annuo dell’aiuto.
(...)».
9 L’art. 37, nn. 1
e 4, di detto regolamento recita:
«1. Il
sostegno allo sviluppo rurale è concesso soltanto per misure conformi alla
normativa comunitaria.
(…)
4. Gli
Stati membri possono stabilire condizioni ulteriori o più restrittive per la
concessione del sostegno comunitario allo sviluppo rurale, purché tali
condizioni siano coerenti con gli obiettivi e con i requisiti previsti dal
presente regolamento».
10 Ai sensi dell’art. 39 dello stesso regolamento:
«1. Gli
Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire la
compatibilità e la coerenza tra le misure di sviluppo rurale ai sensi delle
disposizioni di cui al presente capitolo.
2. I
piani di sviluppo rurale presentati dagli Stati membri devono comprendere una
valutazione della compatibilità della coerenza delle misure di sostegno
previste e un’indicazione dei provvedimenti adottati per garantire
compatibilità e coerenza.
3. Le
misure di sostegno sono, ove necessario, riesaminate successivamente per
garantire compatibilità e coerenza».
11 L’art. 41 del regolamento n. 1257/1999
dispone quanto segue:
«1. I
piani di sviluppo rurale sono redatti al livello geografico ritenuto più
opportuno. Essi sono elaborati dalle autorità competenti designate dallo Stato
membro e presentati dallo Stato membro alla Commissione, previa consultazione
delle autorità e delle organizzazioni competenti, all’adeguato livello
territoriale.
2. Le
misure di sostegno allo sviluppo rurale da applicare in una determinata zona
sono comprese, ove possibile, in un unico piano. Qualora sia necessario
redigere diversi piani, viene indicata la relazione tra le misure previste da
tali piani e viene garantita la loro compatibilità e coerenza».
La normativa nazionale
12 La legge per l’attuazione della politica agricola
comune dell’Unione europea (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika
rakendamise seadus),
adottata il 24 marzo 2004 ed entrata in vigore il 1° maggio 2004 (RT I
2004, 24, 163), disciplina le questioni relative al procedimento di
assegnazione dei sostegni allo sviluppo rurale che accompagnano la politica
agricola comune.
13 Ai sensi dell’art. 42 di tale legge:
«1. I sostegni allo sviluppo rurale che accompagnano la politica
agricola comune (...) sono assegnati conformemente alle disposizioni del
programma “piano di sviluppo rurale dell’Estonia per gli anni 2004‑2006”
(“Eesti maaelu arengukava 2004‑2006”) (…) (in prosieguo: il “piano
di sviluppo”). Le autorità previste da detto programma organizzano
l’assegnazione degli aiuti e verificano la regolarità delle domande presentate
al fine di ottenere il sostegno.
2. Il
ministro dell’Agricoltura stabilisce il tipo di sostegno allo sviluppo rurale
concesso in un esercizio di bilancio, il tipo di attività finanziato in un
esercizio di bilancio e le modalità di ripartizione delle risorse previste per
il sostegno allo sviluppo rurale.
3. Il
diritto di domandare e ottenere il sostegno per lo sviluppo rurale non sussiste
qualora la concessione di tale sostegno o il sostegno alle corrispondenti
attività nei rispettivi esercizi di bilancio non siano previsti sulla base del
n. 2 del presente articolo».
14 L’art. 43 di detta legge, relativo ai
presupposti per ottenere il sostegno allo sviluppo rurale, ha il seguente
tenore letterale:
«1. Ha
diritto di chiedere il sostegno allo sviluppo rurale chi integra i presupposti
fissati nella presente legge e nel programma menzionato all’art. 42,
n. 1, della presente legge.
2. Il
ministro per l’Agricoltura può fissare ulteriori presupposti per l’ottenimento
del sostegno allo sviluppo rurale in relazione al richiedente e alle attività
programmate nonché un elenco di quei territori per i quali accordare sostegni
allo sviluppo rurale. Tali presupposti possono essere fissati specificatamente
per ciascun tipo di sostegno».
15 Conformemente all’art. 44, n. 2, della
stessa legge, intitolato «Domanda di sostegno allo sviluppo rurale e
trattamento della domanda»:
«Il
ministro dell’Agricoltura stabilisce i dettagli della domanda per ottenere il
sostegno allo sviluppo rurale nonché il trattamento e la forma della stessa, i
motivi per una riduzione dell’aiuto, e le aliquote separate per ciascun tipo di
sostegno nonché i motivi del rigetto della domanda. Le regole per presentare la
domanda di sostegno e il trattamento della stessa possono essere disciplinati
separatamente per ciascun tipo di sostegno».
16 Le modalità relative alla concessione del sostegno
allo sviluppo rurale sono disciplinate dal regolamento del ministro
dell’Agricoltura 20 aprile 2004, n. 51 (RT I 2004, 51, 879), entrato in
vigore il 1° maggio 2004.
17 L’art. 3, n. 1, di tale regolamento,
intitolato «Presupposti per la concessione del sostegno», ha il seguente tenore
letterale:
«Il
sostegno (...) può essere chiesto da una persona fisica, da una persona
giuridica, da una società o da un’altra associazione di persone priva di
personalità giuridica, che eserciti un’attività agricola, (...), che operi
nelle zone menzionate al punto 9.2 del capitolo 9 del piano di sviluppo e che
soddisfi le condizioni fissate al punto 9.2 del capitolo 9 del piano di
sviluppo e che:
1) utilizzi
terreni di almeno un ettaro, iscritti nel registro degli aiuti agricoli e dei
lotti agricoli e formanti oggetto di una coltivazione agricola, messi a
maggese, utilizzati per la produzione di foraggio o pascolo (...) ovvero
temporaneamente non oggetto di produzione agricola;
2) integri
i presupposti ambientali generali in materia agricola elencati alla tabella 39
del capitolo 9 del piano di sviluppo in tutta l’impresa;
3) si
impegni a soddisfare gli obblighi di cui ai nn. 1
e 2, nonché i presupposti per la concessione del sostegno agroambientale
per un periodo di cinque anni a decorrere dal termine fissato per la domanda
del sostegno».
18 Il 21 aprile 2005, tale regolamento è stato
modificato dal regolamento n. 43 del ministro dell’Agricoltura, in vigore
dal 1° maggio 2005 (in prosieguo: il «regolamento n. 51 modificato»).
19 Ai sensi dell’art. 82, n. 7, del
regolamento n. 51 modificato:
«Nel 2005 un soggetto può presentare domanda di
sostegno per produzioni a basso impatto ambientale se nel 2004 al richiedente è
stato accordato, tramite decisione, il sostegno a produzioni a basso impatto
ambientale e il richiedente ha assunto l’impegno menzionato nell’art. 3,
n. 1, sub 3».
20 Secondo il capitolo 9.2, punto 1), del piano di
sviluppo, è previsto il sostegno alla produzione a basso impatto ambientale.
21 Ai sensi del punto 12.6.2. del piano di sviluppo,
intitolato «Sostegno agroambientale»:
«L’esame
della domanda e la decisione avvengono sulla base dei criteri per la
concessione del sostegno e delle risorse finanziarie stanziate nel
corrispondente anno per ciascuna misura. Se necessario, viene fissata una
graduatoria delle domande per ordine di merito.
Se le risorse stanziate in bilancio non sono
sufficienti per accogliere tutte le domande che soddisfano i detti requisiti,
il ministro dell’Agricoltura può stabilire una procedura di riduzione dei
sostegni agroambientali in base alla quale il
sostegno viene ridotto proporzionalmente per tutti i richiedenti che integrano
i presupposti per ottenere il pagamento del sostegno agroambientale,
in base alla superficie rurale cui si riferisce la domanda o l’attività da
finanziare ovvero su altra base».
Causa principale e
questioni pregiudiziali
22 Il 26 maggio 2005,
23 Con decisione 19 dicembre 2005, n. 1-3134/74,
il direttore generale del PRIA ha respinto la domanda della Agrofarm,
in quanto detto sostegno non poteva essere accordato per i lotti agricoli che
non formavano oggetto di un valido impegno diretto ad una produzione a basso
impatto ambientale.
24 Il 1° febbraio 2006,
25
26
27 Il PRIA, invece, ha sostenuto dinanzi al giudice del
rinvio che, per quanto riguarda l’interpretazione della natura del sostegno a
favore dello sviluppo rurale di cui trattasi, tale sostegno non costituisce un
aiuto sociale, che occorre ripartire su base generale, bensì un aiuto le cui
condizioni di erogazione derivano dalle esigenze e dalle priorità della
politica agricola dello Stato.
28 Secondo il giudice del rinvio, il problema che si
pone nella causa principale consiste nel sapere se sia legittimo modificare,
durante il periodo di sostegno, i presupposti per l’assegnazione degli aiuti in
materia agroambientale in modo da restringere la
categoria dei richiedenti aventi diritto. Esso rileva che la normativa
comunitaria vigente non contiene disposizioni di dettaglio circa l’assegnazione
di detti aiuti.
29 Secondo il giudice del rinvio, è conforme
all’obiettivo del sostegno allo sviluppo rurale, come previsto dal regolamento
n. 1257/1999, sostenere ogni anno i nuovi richiedenti che sono pronti a
sottoscrivere un impegno di produzione a basso impatto ambientale. Tale
approccio sarebbe conforme al principio di parità di trattamento, nonché
all’obiettivo di garantire una migliore protezione dell’ambiente. Inoltre, il
giudice del rinvio sostiene che il termine «annualmente», menzionato
all’art. 24 di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che è
possibile aderire ogni anno al regime di sostegno allo sviluppo rurale.
30 Di conseguenza, il giudice del rinvio dubita del fatto
che sia conforme al regolamento n. 1257/1999 il presupposto secondo cui il
richiedente deve già essere stato destinatario di una decisione di concessione
di un sostegno a favore dello sviluppo rurale durante l’esercizio precedente
per poter aspirare ad un sostegno siffatto per l’esercizio successivo.
31 Esso rileva inoltre che, ai sensi del piano di
sviluppo, in caso di mancanza delle risorse di bilancio, è prevista l’adozione
di un procedimento di riduzione proporzionale per tutti i richiedenti che
integrano i presupposti per la concessione del sostegno a favore dello sviluppo
rurale.
32 Secondo il giudice del rinvio, il fatto di
restringere la categoria dei beneficiari non costituisce una soluzione
proporzionata per risolvere le difficoltà derivanti dall’insufficienza delle
risorse di bilancio e, piuttosto, si sarebbe dovuto ridurre proporzionalmente
il sostegno allo sviluppo rurale accordato a tutti i richiedenti che
inizialmente integravano i presupposti per beneficiarne, come era previsto dal
piano di sviluppo.
33 In tale contesto, il Riigikohus
ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali::
«1)
Se sia conforme alla finalità di un
sostegno a misure agroambientali ai sensi degli
artt. 22-24 del [regolamento n. 1257/1999] il fatto che
a) continui
ad essere concesso un sostegno solo a quei richiedenti che sono già stati
beneficiari, nel quadro del corrispondente programma, di una decisione di
concessione di un sostegno a misure agroambientali
nel corso del precedente esercizio di bilancio e che sono soggetti ad un
impegno correlato con misure agroambientali, ovvero
b) in
ogni esercizio di bilancio vengano concessi sostegni anche ai nuovi richiedenti
che siano disposti ad assumere impegni agroambientali
e che orientano corrispondentemente i loro metodi di produzione secondo i detti
presupposti.
2)
Qualora la soluzione della questione
1 dovesse andare nel senso dell’ipotesi b), se il combinato disposto di cui agli
artt. 24, n. 1, 37, n. 4, e 39 del [regolamento
n. 1257/1999] – qualora risultasse che, nel quadro del
programma, non fossero più disponibili stanziamenti a bilancio sufficienti per
l’assegnazione del primo sostegno – consenta a uno Stato membro di:
a) modificare
la normativa e i presupposti originari per la domanda e per la concessione del
sostegno a misure agroambientali e prevedere che il
sostegno possa essere domandato solo qualora, nel precedente esercizio di
bilancio, il richiedente abbia beneficiato di una decisione di concessione del
sostegno e sia pertanto assoggettato ad un impegno agroambientale
in vigore, ovvero
b) ridurre
in pari proporzione il sostegno a tutti i richiedenti che integrano i
presupposti per un sostegno a misure agroambientali».
Sulle questioni pregiudiziali
34 Con le sue due questioni, che è opportuno esaminare
congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se le disposizioni
dell’art. 24, n. 1, del regolamento n. 1257/1999, in combinato
disposto con gli artt. 37, n. 4, e 39 di tale regolamento, ostino a
che uno Stato membro modifichi, a causa dell’insufficienza delle risorse di
bilancio, i presupposti per l’assegnazione del sostegno a favore dello sviluppo
rurale in modo da restringere la categoria dei richiedenti aventi diritto ai
soli agricoltori che abbiano già fruito di una decisione di concessione di un
sostegno siffatto ai sensi del precedente esercizio di bilancio.
35 A tale riguardo, va rammentato che, per quanto
riguarda gli obiettivi del regolamento n. 1257/1999 relativi alle misure agroambientali, emerge dal ventinovesimo e dal trentunesimo
‘considerando’ di detto regolamento che gli strumenti agroambientali
contribuiscono allo sviluppo sostenibile delle zone rurali e che il regime di
aiuti agroambientali dovrebbe continuare a
incoraggiare gli agricoltori ad operare nell’interesse dell’intera società,
introducendo o mantenendo metodi di produzione compatibili con le crescenti
esigenze di tutela dell’ambiente.
36 I presupposti generali per l’assegnazione del
sostegno accordato ai metodi di produzione agricola finalizzati, in
particolare, alla conservazione dello spazio naturale sono definiti agli
artt. 22‑24 del regolamento n. 1257/1999, dai quali risulta che
le misure agroambientali sono caratterizzate
dall’impegno quinquennale, sottoscritto dagli agricoltori interessati, a
praticare un’agricoltura rispettosa dell’ambiente. In cambio degli impegni agroambientali, l’aiuto è assegnato annualmente dagli Stati
in base al mancato guadagno o ai costi aggiuntivi derivanti dall’impegno
assunto.
37 Al fine di garantire la trasparenza delle misure
previste, gli Stati membri, conformemente all’art. 41 del regolamento
n. 1257/1999, redigono i piani di sviluppo rurale, che comprendono,
segnatamente, la descrizione delle misure di sostegno a favore dello sviluppo
rurale, come le misure agroambientali, nonché una
tabella finanziaria generale indicativa che rechi una sintesi delle risorse
finanziarie nazionali e comunitarie. Detti programmi sono presentati alla
Commissione, che li valuta sulla base della loro coerenza rispetto a tale
regolamento, senza che per questo tale valutazione conferisca loro la natura di
misura di diritto comunitario (v., in tal senso, sentenza 19 settembre 2002,
causa C‑336/00, Huber, Racc. pag. I‑7699,
punti 39 e 40).
38 Alla luce dell’obiettivo del regolamento
n. 1257/1999, che mira a promuovere lo sviluppo agroambientale
e rurale in generale, gli Stati membri devono sforzarsi di procedere ad una
gestione adeguata delle loro risorse finanziarie, tale da consentire a ciascun
richiedente avente diritto ai sensi dello stesso regolamento di poter
beneficiare del sostegno a favore dello sviluppo rurale.
39 Occorre tuttavia osservare che, ai sensi degli
artt. 37, n. 4, e 39, n. 3, del regolamento n. 1257/1999,
gli Stati membri possono stabilire condizioni ulteriori o più restrittive per
la concessione del sostegno comunitario allo sviluppo rurale, purché esse siano
coerenti con gli obiettivi e con i requisiti previsti da detto regolamento e
purché, ove necessario, le misure di sostegno possano essere riesaminate
successivamente per garantire compatibilità e coerenza.
40 Pertanto, la programmazione del regime di aiuti agroambientale può evolvere, e l’adeguamento di detto
regime dev’essere svolto nel rispetto degli obiettivi
del regolamento n. 1257/1999.
41 Nella causa principale, secondo il rapporto del
comitato di controllo istituito conformemente all’art. 48, n. 3, del
regolamento n. 1257/1999, le domande di aiuto a favore dello sviluppo
rurale per il 2004 sono state il doppio di quelle previste dal piano di
sviluppo.
42 Alla luce del numero di domande evase nel 2004, si è
constatato che le risorse previste per il finanziamento del sostegno
finalizzato ad una produzione a basso impatto ambientale non erano sufficienti
per accettare nuove domande nel 2005 e nel 2006.
43 È vero che il piano di sviluppo redatto dal ministro
dell’Agricoltura estone prevedeva, al suo punto 12.6.2, una risposta alla
situazione di insufficienza di bilancio sotto forma di riduzione proporzionale
di detto sostegno per tutti i richiedenti che integravano i presupposti per
beneficiarne.
44 Tuttavia, una riduzione siffatta rappresentava una
mera facoltà, come peraltro risulta espressamente da detto piano.
45 D’altra parte, come fatto valere sostanzialmente in
udienza dal governo estone, se tale Stato avesse deciso di ridurre
proporzionalmente l’importo del sostegno a favore dello sviluppo rurale tanto
per i beneficiari di detto sostegno per il 2004 quanto per i nuovi richiedenti
il sostegno per il 2005, sarebbe stato impossibile compensare i costi
aggiuntivi ed il mancato guadagno dei primi.
46 Inoltre, fermi restando la compatibilità e la
coerenza con gli obiettivi e le disposizioni del regolamento n. 1257/1999,
nonché il rispetto dei principi generali del diritto comunitario, che gli Stati
membri sono tenuti ad osservare in sede di attuazione delle regolamentazioni
comunitarie (v., in tal senso, sentenza 14 settembre 2006, cause riunite da C‑181/04
a C‑183/04, Elmeka, Racc. pag. I‑8167,
punto 31 e giurisprudenza ivi citata), come i principi di parità di
trattamento, di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità, le
autorità nazionali avevano la possibilità di ricorrere ad una misura diversa da
quella prevista dal piano di sviluppo.
47 A tale riguardo, va rilevato che il sistema di
concessione del sostegno a favore dello sviluppo rurale previsto dal regolamento
n. 51 modificato mira a sostenere gli agricoltori che hanno sottoscritto
impegni agroambientali, contribuendo alla continuità
del sostegno accordato durante tutto il periodo di programmazione.
48 Considerato il contesto derivante dall’insufficienza
delle risorse di bilancio constatate in Estonia nel corso del 2005, la scelta
operata dal legislatore, diretta a limitare la categoria degli agricoltori che
potevano beneficiare del sostegno a favore dello sviluppo rurale ai soli
agricoltori che avevano già sottoscritto impegni agroambientali
durante l’esercizio precedente, rientra nel margine discrezionale di cui
dispongono gli Stati membri in forza del regolamento n. 1257/1999.
49 Inoltre, per quanto riguarda il principio di parità
di trattamento, occorre rilevare che un agricoltore che presenta una domanda di
sostegno a favore dello sviluppo rurale per la prima volta non si trova nella
medesima situazione di un agricoltore che, in forza di una decisione di
assegnazione già adottata, è tenuto a rispettare un certo numero di obblighi
nell’ambito del suo impegno diretto a praticare un’agricoltura a basso impatto
ambientale, impegno che, come emerge dagli artt. 23 e 24 del regolamento
n. 1257/1999, oltrepassa la mera applicazione delle normali buone pratiche
agricole e può effettivamente generare costi aggiuntivi ed un mancato guadagno
che lo Stato si impegna a compensare.
50 Pertanto il principio della parità di trattamento,
il quale esige che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera
diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo
che ciò non risulti obiettivamente giustificato, non osta a che uno Stato
membro adotti una misura come il regolamento n. 51 modificato (sentenza 6
dicembre 2005, cause riunite C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 e C‑194/04,
ABNA e a., Racc. pag. I‑10423, punto 63).
51 Per quanto riguarda il principio del legittimo
affidamento, che gli Stati membri devono rispettare in sede di attuazione delle
regolamentazioni comunitarie (v. giurisprudenza citata al punto 46 della
presente sentenza), occorre ricordare che, nel settore della politica agricola
comune, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento
sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata
nell’ambito del potere discrezionale delle autorità competenti (v. in tal
senso, in materia di organizzazione comune dei mercati, sentenza 7 settembre
2006, causa C‑310/04, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I‑7285,
punto 81).
52 Analogamente,
53 Occorre infine rilevare che il principio di
proporzionalità non osta ad una misura come il regolamento n. 51
modificato. Infatti,
54 Alla luce di quanto precede, le questioni sollevate
devono essere risolte dichiarando che le disposizioni dell’art. 24,
n. 1, del regolamento n. 1257/1999, in combinato disposto con gli
artt. 37, n. 4, e 39 di tale regolamento, non ostano a che uno Stato
membro restringa, per insufficienza delle risorse di bilancio, la categoria dei
beneficiari del sostegno a favore dello sviluppo rurale ai soli agricoltori che
abbiano già fruito di una decisione di concessione di un sostegno siffatto ai
sensi dell’ esercizio di bilancio precedente.
Sulle spese
55 Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a
rifusione.
Per questi motivi,
Le disposizioni
dell’art. 24, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio
1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga
taluni regolamenti, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22
dicembre 2004, n. 2223, in combinato disposto con gli artt. 37,
n. 4, e 39 di detto regolamento, non ostano a che uno Stato membro
restringa, per insufficienza delle risorse di bilancio, la categoria dei
beneficiari del sostegno a favore dello sviluppo rurale ai soli agricoltori che
abbiano già fruito di una decisione di concessione di un sostegno siffatto ai
sensi dell’esercizio di bilancio precedente.
(Seguono le firme)