Corte di Giustizia delle Comunità europee (Terza
Sezione), 8 ottobre 1986
C-234/85, Franz Keller
Nel
procedimento 234/85,
avente ad oggetto
la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell’art.
177 del Trattato CEE, dall’Amtsgericht di Breisach am Rhein
nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Pubblico
ministero di Friburgo
e
Franz Keller,
Oggetto della causa
Domanda vertente sulla validità di talune disposizioni del Regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 355, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve ( GU l 54, pag. 99 ), e del Regolamento della Commissione 26 marzo 1981, n. 997, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve ( GU l 106, pag. 1 ),
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 2 luglio 1985, pervenuta in cancelleria il 25 luglio successivo, l ' Amtsgericht di Breisach am Rhein ha sottoposto a questa Corte, a norma dell’art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sulla validità di talune disposizioni del Regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 355, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve ( GU l 54, pag. 99 ), e del Regolamento della Commissione 26 marzo 1981, n. 997, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve ( GU l 106 , pag. 1 ).
2 Il
Regolamento del Consiglio n. 355/79, modificato dal Regolamento del Consiglio
22 dicembre 1980, n. 3456 ( GU l 360, pag. 18 ) e dal
Regolamento del Consiglio 15 dicembre 1981, n. 3681 (GU l 369 , pag. 1 ), precisa, nell’art. 3, che '
le indicazioni di cui all’art. 2 sono le uniche ammesse per la designazione dei
vini da tavola sull’etichettatura '. L’art. 2 dello stesso regolamento, dopo
aver precisato le indicazioni che devono obbligatoriamente figurare
sull’etichettatura del vino da tavola, menziona, nel n. 2, varie indicazioni
che si possono aggiungere sull’etichetta di detto vino, fra cui, in
particolare, a tenore della lett. h):
' precisazioni
concernenti :
- il tipo del
prodotto,
- un colore
particolare del vino da tavola,
purchè tali indicazioni siano disciplinate da
modalità di applicazione o, mancando queste, da disposizioni dello stato membro
interessato (...) '.
' in
applicazione dell ' articolo
2 , paragrafo 2 , lettera h ), dell ' articolo 12 ,
paragrafo 2 , lettera k ), e dell ' articolo 28 ,
paragrafo 2 , lettera k ), del Regolamento ( CEE ) n. 355/79 , possono essere
indicate secondo i casi le locuzioni seguenti :
- ' demi-sec ' , ' halbtrocken ' ,
' abboccato ' (...),
- ' moelleux ' , ' lieblich ' , ' amabile ' (...),
- ' doux ' , ' suss
' , ' dolce ' (...).
le locuzioni '
sec ' , ' trocken ' , ' secco ' (...) possono essere
indicate soltanto a condizione che il vino in questione abbia un tenore di
zucchero residuo :
- fino a 4 g/l
come massimo
o
- fino a 9 g/l
come massimo quando il tenore di acidita totale ,
espresso in g/l
di acido tartatico , non e inferiore di piu di 2 g/l al tenore di zucchero residuo . '
4 La questione
pregiudiziale è stata sollevata nell’ambito di un procedimento penale promosso
dal pubblico ministero di Friburgo nei confronti del sig. Keller
per violazione del Regolamento della Commissione n. 997/81, in quanto aveva
apposto sull’etichetta delle bottiglie di vino da tavola
di sua produzione la dicitura ' durchgegoren ' (
completamente fermentato ), mentre la precitata normativa comunitaria autorizza
solo la dicitura ' trocken ' ( secco ) per indicare
il tenore di zucchero residuo del tipo di vino di cui trattasi.
5 Su domanda
dell’imputato, l’Amtsgericht di Breisach
am Rhein ha sospeso il
procedimento e ha sollevato la seguente questione pregiudiziale :
' se gli artt.
2 , n. 2 , lett. h ), del Regolamento del Consiglio n.
355/79 e 13, n. 6, del Regolamento della Commissione n. 997/81 siano validi a
norma del diritto comunitario. '
6 Si deve rilevare,
tenuto conto di quanto esposto nell’ordinanza di rinvio, che ad avviso del
giudice nazionale le precitate disposizioni, che consentono ai produttori
tedeschi di designare i vini da tavola solo con le diciture da esse prescritte,
compromettono il libero esercizio dell’attività professionale degli stessi garantito dall’art. 12 della Legge
Fondamentale.
7 E’ opportuno
ricordare subito, dato il riferimento fatto dal giudice nazionale alla Legge
Fondamentale tedesca, che , secondo la costante
giurisprudenza della Corte, la validità degli atti emanati dalle istituzioni
della Comunità può essere giudicata unicamente alla luce del diritto
comunitario. Di conseguenza, il richiamo a violazioni dei diritti fondamentali
sanciti dalla Costituzione di uno Stato membro non può, di
per se , sminuire la validità di un atto della Comunità nè la sua efficacia nel territorio dello stesso Stato ( si
veda, in questo senso, la sentenza 17 dicembre 1970, causa 11/70, Internationale Handelsgesellschaft,
racc. 1970, pagg. 1125 e 1135 ).
8 Tuttavia,
come
10 Occorre poi
accertare, per giudicare la validità delle disposizioni cui fa riferimento il
giudice nazionale, se, come sostiene l’imputato nella causa principale, la
menomazione del libero esercizio dell’attività professionale non sia
giustificata dagli scopi di interesse generale perseguiti dalla Comunità.
11 Secondo
l’imputato nella causa principale, ogni normativa sulla denominazione del vino
mira essenzialmente a garantire una produzione competitiva ed a salvaguardare
il diritto dei consumatori ad un’informazione precisa e veritiera. Orbene, il
termine ' trocken ' non
consentirebbe tale informazione in quanto corrisponderebbe ad un tenore di
zucchero residuo nel vino che può variare secondo un’ampia gamma di valori,
stabilita dall’art. 13 , n. 6 , del Regolamento n. 997/81. Il termine ' durchgegoren ' aggiunto al termine
' trocken ' garantirebbe, invece, un’informazione
completa e chiara, la quale, favorendo la trasparenza dei rapporti commerciali,
risponderebbe maggiormente agli scopi della normativa di cui trattasi.
12 Si deve
sottolineare che il Regolamento del Consiglio n. 355/79 e il Regolamento della
Commissione n. 997/81 , relativi alla designazione e
alla presentazione dei vini e dei mosti di uve, rientrano, come emerge dai loro
preamboli, nell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo istituita con il
Regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337/79 ( GU l 54 , pag. 1 ).
14 Esse mirano
anche a conciliare detto scopo con quello di garantire l’informazione ottimale
' dei consumatori, cioè informazioni quanto più possibile
chiare e complete, nei limiti consentiti dalle dimensioni delle
etichette ', come è precisato nel terzo punto della motivazione del Regolamento
del Consiglio n. 355/79 e, rispettivamente, nel quarto punto della motivazione
del Regolamento della Commissione n. 997/81.
15 La
limitazione delle indicazioni consentite in materia di etichettatura è quindi
giustificata, in via di principio, dagli scopi generali perseguiti
dall’organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
16 Per quanto
riguarda la più specifica questione se l’esclusione del termine ' durchgegoren ' dall’elenco delle
indicazioni consentite ecceda quanto richiesto dall’informazione chiara e
necessaria cui mira la normativa di cui trattasi, occorre rilevare innanzitutto
che detto termine è comprensibile unicamente nella Repubblica federale di
Germania e che la sua traduzione non corrisponde a nessuna indicazione di uso
corrente negli altri Stati membri della Comunità.
17 Si deve
inoltre constatare che, come sostiene
18 Si deve
pertanto ammettere che l’esclusione della dicitura ' durchgegoren ' è giustificata da un interesse generale e non costituisce
quindi un limite, contrastante con il diritto comunitario, per il libero
esercizio dell’attività di produttore di vino.
19 Il fatto
che, con il Regolamento 10 aprile 1984, n. 1011, emanato successivamente all ' inizio del procedimento
penale a carico del Keller,
20 La
questione sollevata dal giudice nazionale dev’essere
pertanto risolta nel senso che l’esame della questione sottoposta alla Corte
non ha messo in luce elementi atti a inficiare la validità dell’art. 2 , n 2 , lett. h ),
del Regolamento del Consiglio n. 355/79 e dell’art. 13, n. 6, del Regolamento
della Commissione n. 997/81.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
21 Le spese
sostenute dalla Commissione delle Comunità europee e dal Consiglio delle
Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar
luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronunziandosi
sulla questione sottopostale dall’Amtsgericht di Breisach am Rhein,
con ordinanza 2 luglio 1985, dichiara :
l’esame della
questione non ha messo in luce elementi atti a inficiare la validità dell’art.
2, n. 2, lett. h), del Regolamento del Consiglio n. 355/79 e dell’art. 13, n.
6, del Regolamento della Commissione n. 997/81.
(Seguono le firme)