Corte di Giustizia delle Comunità europee (Seconda
Sezione), 29 aprile 1999
C-224/97, Erich Ciola –
Land Vorarlberg
avente ad oggetto
la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art.
177 del Trattato CEE, dal Verwaltungsgerichtshof
(Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Erich Ciola
e
Land Vorarlberg,
domanda vertente
sull'interpretazione del combinato disposto degli artt. da
composta dai
signori G. Hirsch (relatore), presidente di sezione,
R. Schintgen e K.M. Ioannou, giudici,
avvocato
generale: J. Mischo
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore
principale
viste le
osservazioni scritte presentate:
- per il
governo austriaco, dalla signora Christine Stix-Hackl,
Gesandte presso il ministero federale degli Affari
esteri, in qualità di agente,
- per
vista la
relazione d'udienza,
sentite le
osservazioni orali del signor Erich Ciola,
rappresentato dall'avv. Harald Bösch,
del foro di Bregenz, del Land
Vorarlberg, rappresentato dal signor Peter Bußjäger, giurista presso il dipartimento legislativo dei
servizi governativi del Land Vorarlberg,
nonché dalla signora Martina Büchel, responsabile ad
interim del dipartimento affari europei ed esteri dei servizi governativi del Land del Voralberg, in qualità di
agenti, del governo austriaco, rappresentato dalla signora Christine Stix-Hackl, e della Commissione, rappresentata dal signor
Viktor Kreuschitz, all'udienza del 12 novembre 1998,
sentite le
conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 dicembre
1998,
ha pronunciato
la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con
ordinanza 26 maggio 1997, pervenuta in cancelleria il 16 giugno successivo, il Verwaltungsgerichtshof ha sottoposto a questa Corte, in
forza dell'art. 177 del Trattato, due questioni pregiudiziali relative
all'interpretazione del combinato disposto degli artt. da
2 Tali
questioni sono state sollevate nell'ambito di un ricorso proposto dal signor Ciola contro ammende
irrogategli per aver superato il contingente previsto di posti barca riservati,
nella zona litoranea del lago di Costanza, alle imbarcazioni i cui proprietari
risiedono all'estero.
3 Il signor Ciola è amministratore della società ABC-Boots-Charter GmbH. Nel
1990, tale società prendeva in locazione taluni terreni siti nella zona litoranea
del lago di Costanza e otteneva l'autorizzazione di allestirvi 200 posti barca
per imbarcazioni da diporto.
4 Su sua
domanda,
«Dal 1_ gennaio 1996 nel porto possono trovare ricovero al
massimo 60 imbarcazioni i cui proprietari siano residenti all'estero. Entro
tale data si deve ridurre in maniera costante il numero di posti barca
riservati a proprietari residenti all'estero. Non è consentito concedere ex
novo posti barca a proprietari di imbarcazioni residenti all'estero né
prorogare contratti di locazione scaduti con tali proprietari finché non sia
stato raggiunto il quantitativo massimo riservato a stranieri (...)».
5 Ai sensi
dell'art. 4, n. 1, prima frase, del Landschaftsschutzgesetz
(legge sulla tutela del paesaggio) del Land del Voralberg, è vietata ogni alterazione del paesaggio
nell'area del lago e in una zona litoranea di
6 Nondimeno,
ai sensi del n. 2 di tale norma, l'autorità amministrativa può accordare
deroghe al detto divieto qualora sia garantito che tali alterazioni non violino
gli interessi della tutela del paesaggio e, in particolare, non rendano più
difficile la vista sul lago, o qualora esse si rendano necessarie per motivi di
pubblica sicurezza.
7 Con decisione
10 luglio
8 Pertanto,
poiché il signor Ciola non aveva osservato le
disposizioni del punto 2 della decisione amministrativa 9 agosto 1990, e aveva
quindi commesso una contravvenzione amministrativa ex art. 34, n. 1, lett. f),
del Landschaftsschutzgesetz, gli veniva inflitta
un'ammenda di 75 000 scellini austriaci (ÖS) per ciascuna delle due infrazioni.
9 Ritenendo
che il ricorso proposto dal signor Ciola contro le
suddette ammende sollevasse questioni di interpretazione del diritto
comunitario, il Verwaltungsgerichtshof ha sospeso il
giudizio e ha sottoposto alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se le norme
sulla libera prestazione dei servizi vadano interpretate nel senso che ostano a
che uno Stato membro vieti al gestore di un porto per imbarcazioni da diporto,
comminando sanzioni penali in caso di inosservanza, di limitare ad un certo
numero i posti barca da concedere in locazione a proprietari di imbarcazioni
residenti in un altro Stato membro.
2) Se il
diritto comunitario, in particolare il combinato disposto delle norme sulla
libera prestazione dei servizi, dell'art. 5 del Trattato CE e dell'art. 2
dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria,
della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei
Trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU
Sulla prima
questione
10 Con la
prima questione, il giudice a quo si chiede sostanzialmente se le norme del
Trattato in materia di libera prestazione dei servizi vadano interpretate nel
senso che ostano alla fissazione di un limite massimo di posti barca da
concedere in locazione a proprietari di imbarcazioni residenti in un altro
Stato membro.
12 Pertanto,
rientra nella disciplina dettata dagli artt. da
13 Di conseguenza,
una limitazione dei posti barca quale quella
controversa nella causa principale viola il divieto, posto dall'art. 59, n. 1,
del Trattato, di ogni discriminazione, anche indiretta, nei confronti del
destinatario della prestazione.
14 Se la limitazione
del numero dei posti barca attribuibili a proprietari di imbarcazioni non
residenti non si basa sulla cittadinanza di questi ultimi - e non può quindi
considerarsi una discriminazione diretta -, essa si basa però, come criterio di
distinzione, sul luogo della loro residenza. Ora, secondo una giurisprudenza
costante, una normativa nazionale la quale preveda una distinzione basata sul
criterio della residenza rischia di operare principalmente a danno dei
cittadini di altri Stati membri. Infatti, il più delle volte i
non residenti sono cittadini di altri Stati membri (v. sentenza 7 maggio
1998, causa C-350/96, Clean Car
Autoservice, Racc. pag. I-2521, punto 29).
15 Per
giustificare il contingentamento dei posti barca riservati ai cittadini di
altri Stati membri in base a motivi imperativi di interesse generale, il Land del Voralberg, in sede di
udienza, ha fatto valere la necessità di riservare a proprietari locali di
imbarcazioni l'accesso a tali posti barca, in quanto questi ultimi
rischierebbero di essere accaparrati da persone residenti in un altro Stato
membro e disposte a pagare canoni locativi più elevati. A causa della
limitazione del totale dei posti disponibili per motivi riguardanti la tutela
dell'ambiente, un'eliminazione del detto contingentamento aumenterebbe la
pressione sulle autorità del Land del
Vorarlberg perché seguano l'andamento della
situazione.
16 Normative
nazionali che non si applicano indistintamente alle prestazioni di servizi,
indipendentemente dal luogo di residenza del loro beneficiario, e che pertanto
sono discriminatorie, sono compatibili con il diritto comunitario solo se
possono rientrare in una deroga espressamente contemplata, come quella di cui
all'art. 56 del Trattato CE (v. sentenza 26 aprile 1988, causa 352/85, Bond van Adverteerders, Racc. pag.
I-2085, punto 32); tuttavia, scopi di natura economica non possono costituire
motivi di ordine pubblico ai sensi dello stesso articolo (sentenza 25 luglio
1991, causa C-288/89, Collectieve Antennevoorziening
Gouda, Racc. pag. I-4007, punto 11).
17 Poiché il Land del Vorarlberg
ha giustificato il contingentamento dei posti barca per i proprietari non
residenti, adducendo non già motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o
di sanità pubblica, bensì motivi di ordine economico a favore dei proprietari
locali, non può applicarsi l'art. 56 del Trattato CE; pertanto occorre
verificare se l'esistenza di una eccezione, menzionata nell'atto di adesione,
autorizzasse il Land del Vorarlberg
ad adottare provvedimenti quali il contingentamento di cui trattasi al fine di
limitare l'afflusso di proprietari di imbarcazioni da altri Stati membri.
19 Pertanto,
la fissazione, da parte di uno Stato membro, di un contingente volto a limitare
i posti barca da concedere in locazione a proprietari di imbarcazioni residenti
in un altro Stato membro contrasta con il principio della libera prestazione
dei servizi.
20 Di
conseguenza, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l'art. 59 del
Trattato va interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro vieti al
gestore di un porto per imbarcazioni da diporto - comminando, in caso di
inosservanza, sanzioni penali - di concedere in locazione posti barca, oltre un
determinato contingente, a proprietari di imbarcazioni residenti in un altro
Stato membro.
Sulla seconda
questione
21 Con la
seconda questione, il Verwaltungsgerichtshof chiede
sostanzialmente se un divieto posto anteriormente all'adesione di uno Stato
membro all'Unione europea non attraverso una norma generale ed astratta, ma
attraverso un provvedimento amministrativo individuale e concreto divenuto
definitivo, che sia in contrasto con la libera prestazione dei servizi, vada
disapplicato nella valutazione della legittimità di un'ammenda irrogata per
inosservanza di tale divieto dopo la data di adesione.
22 Dalla
motivazione dell'ordinanza di rinvio risulta che, nell'ipotesi di
un'inosservanza di norme generali ed astratte, contrastanti con un principio
fondamentale del Trattato, il Verwaltungsgerichtshof
avrebbe disapplicato tali norme a vantaggio del diritto comunitario basandosi
sulla sentenza della Corte 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal
(Racc. pag. 629).
23 Poiché
però, sino a quel momento, a parere del giudice a quo, la giurisprudenza si era
occupata unicamente del principio della preminenza del diritto comunitario
rispetto alle norme nazionali a carattere generale, il Verwaltungsgerichtshof
chiede se la stessa soluzione si applichi nei confronti di un provvedimento
amministrativo individuale e concreto, non conforme al diritto comunitario,
quale il «Bescheid» del 9 agosto 1990, di cui
trattasi nel giudizio a quo.
24 Il governo
austriaco sostiene che non vi è alcuna ragione di applicare, senza alcun vaglio
e senza limiti, la giurisprudenza sulla preminenza del diritto comunitario ad
atti amministrativi individuali e concreti. A sostegno della sua tesi, esso fa
valere l'esecutorietà degli atti amministrativi e rinvia al riguardo alla
giurisprudenza in materia di quella che si è convenuto di chiamare «autonomia
procedurale degli Stati membri». A parere di tale governo, affermare la
preminenza del diritto comunitario nei confronti di un atto amministrativo
esecutivo potrebbe rimettere in questione i principi della certezza del
diritto, della tutela del legittimo affidamento o dei diritti legittimamente
acquisiti.
26 Occorre poi
ricordare che, poiché le norme del Trattato CE sono direttamente efficaci
nell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro e il diritto comunitario
prevale sul diritto nazionale, queste disposizioni attribuiscono agli
interessati dei diritti che le autorità nazionali devono rispettare e tutelare
e che, quindi, ogni disposizione contraria di diritto interno diviene
inapplicabile nei loro confronti (v. sentenza 4 aprile 1974, causa 177/73,
Commissione/Francia, Racc. pag. 359, punto 35).
27 Poiché gli
imperativi dell'art. 59 del Trattato hanno acquistato efficacia diretta e
incondizionata alla scadenza del periodo transitorio (v. sentenza 17 dicembre
1981, causa 279/80, Webb, Racc. pag. 3305, punto 13),
tale norma preclude di conseguenza l'applicazione di ogni atto di diritto
interno con essa in contrasto.
28 Per quanto
riguarda
29 Se
30 Risulta,
infatti, da quest'ultima che, da un lato, sono soggetti a tale principio di
preminenza tutti gli organi dell'amministrazione, compresi quelli degli enti
territoriali, nei confronti dei quali i singoli sono pertanto legittimati a far
valere tale disposizione comunitaria (sentenza 22 giugno 1989, causa 103/88,
Fratelli Costanzo, Racc. pag. 1839, punto 32).
31 D'altro
lato, tra le disposizioni di diritto interno in contrasto con la detta
disposizione comunitaria possono figurare disposizioni vuoi legislative, vuoi
amministrative (v., in tal senso, sentenza 7 luglio 1981, causa 158/80, Rewe, Racc. pag. 1805, punto 43).
32 E' nella
logica di tale giurisprudenza che le disposizioni amministrative di diritto
interno di cui sopra non includano unicamente norme generali ed astratte, ma
anche provvedimenti amministrativi individuali e concreti.
33 Infatti, non è in alcun modo possibile sostenere che la tutela
giurisdizionale spettante ai singoli in forza delle norme di diritto
comunitario aventi efficacia diretta e che è compito dei giudici nazionali
garantire (v. sentenza 19 giugno 1990, causa C-213/89, Factortame,
Racc. pag. I-2433, punto 19) debba negarsi agli stessi singoli nel caso in cui
la controversia abbia ad oggetto la validità di un atto amministrativo.
L'esistenza di una siffatta tutela non può dipendere dalla natura della
disposizione di diritto interno contrastante col diritto comunitario.
34 Emerge
dalle considerazioni che precedono che un divieto emanato anteriormente
all'adesione di uno Stato membro all'Unione europea non attraverso una norma
generale ed astratta, bensì attraverso un provvedimento amministrativo
individuale e concreto divenuto definitivo, che sia in contrasto con la libera
prestazione dei servizi, va disapplicato nella valutazione della legittimità di
un'ammenda irrogata per l'inosservanza di tale divieto dopo la data
dell'adesione.
Decisione relativa alle
spese
Sulle spese
35 Le spese
sostenute dal governo austriaco e dalla Commissione delle Comunità europee, che
hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronunciandosi
sulle questioni sottopostele dal Verwaltungsgerichtshof,
con ordinanza 26 maggio 1997, dichiara:
1) L'art. 59
del Trattato CE va interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro vieti
al gestore di un porto per imbarcazioni da diporto - comminando, in caso di
inosservanza, sanzioni penali - di concedere in locazione posti barca, oltre un
determinato contingente, a proprietari di imbarcazioni residenti in un altro
Stato membro.
2) Un divieto
emanato anteriormente all'adesione di uno Stato membro all'Unione europea non
attraverso una norma generale ed astratta, bensì attraverso una decisione
amministrativa individuale e concreta divenuta definitiva, che sia in contrasto
con la libera prestazione dei servizi, va disapplicato nella valutazione della
legittimità di un'ammenda irrogata per l'inosservanza di tale divieto dopo la
data di adesione.
(Seguono le firme)