Corte di Giustizia delle Comunità europee (Sesta
Sezione), 22 marzo 1990
C-201/89, J.M.Le Pen, Front national – Detlef Puhl e a.
Nel
procedimento C-201/89,
avente ad
oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma
dell' art . 177 del trattato CEE, dalla cour d' appel di Colmar, nella causa
dinanzi ad essa pendente fra
Jean-Marie Le Pen,
Front national,
e
Detlef Puhl,
Andrew Bell,
Rudi Arndt,
Thoma Druck,
Printéclair,
Sozial Demokratische Partei Deutschlands,
Labour Party,
Parti socialiste belge,
Socialdemokratiet,
Partido
Socialista Obrero Español,
Parti
socialiste,
Panellinio Socialistiko Kinima,
Partij van de Arbeid,
Social Democratic and Labour Party,
Partito
socialista democratico italiano,
Partito
socialista italiano,
Parti ouvrier socialiste luxembourgeois,
Partido Socialista,
domanda vertente
sull' interpretazione del protocollo sui privilegi e sulle immunità allegato al
trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle
Comunità europee,
composta dai
signori C.N . Kakouris, presidente
di sezione, T . Koopmans, G.F . Mancini, T.F . O' Higgins e M . Díez
de Velasco, giudici,
avvocato
generale : F.G . Jacobs
cancelliere : D
. Louterman, amministratore principale
viste le
osservazioni scritte e le risposte scritte ai quesiti posti dalla Corte
presentate :
- per i
ricorrenti della causa principale, dagli avv.ti J.P . Claudon e W . de
Saint-Just, del foro di Parigi,
- per i
convenuti della causa principale, dall' avv . Y . Baudelot, del foro di
Parigi,
- per
- per il
Parlamento europeo, dal sig .
Francesco Pasetti Bombardella,
in qualità d' agente,
vista la
relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali del Parlamento europeo,
rappresentato dal sig . J . Campinos,
in qualità d' agente, degli attori, dei convenuti e
della Commissione all' udienza dell' 11 gennaio 1990,
sentite le
conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza dell' 8 febbraio
1990,
ha pronunciato
la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza
2 giugno 1989, pervenuta alla Corte il successivo giorno 26, la cour d' appel
di Colmar ha sollevato, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, una questione
pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell'
ordinamento comunitario per quel che riguarda la giurisdizione rispettivamente
di questa Corte e del giudice nazionale .
2 La questione
è sorta nell' ambito di un' azione promossa dal sig . Jean-Marie Le Pen e dal partito politico "Front National"
nei confronti delle persone, delle società e dei partiti politici ritenuti
responsabili della redazione, traduzione, edizione, stampa e diffusione di un
opuscolo vertente sulla crescita del razzismo e del fascismo in Europa . Tale opuscolo, realizzato su iniziativa del gruppo
socialista del Parlamento europeo a seguito dell' adozione
da parte del Parlamento stesso di una dichiarazione di condanna del razzismo e
della xenofobia, è stato diffuso in varie lingue nei locali di detta
istituzione a Strasburgo .
3 Gli attori,
ritenendo che l' opuscolo di cui trattasi contenesse
affermazioni diffamatorie nei loro confronti, convenivano dinanzi al tribunal
de grande instance di Strasburgo ai fini del
risarcimento del danno i signori Detlef Puhl e Andrew Bell,
in qualità di autori del testo dell' opuscolo, il signor Rudi Arndt, in quanto presidente del gruppo socialista del
Parlamento europeo, le società Thoma Druck e Printéclair, che avevano
eseguito la stampa degli opuscoli, con sede rispettivamente, nella RF di
Germania ed in Belgio, nonché i vari partiti socialisti europei appartenenti al
gruppo socialista .
4 Il tribunal
di Strasburgo dichiarava il difetto di giurisdizione in
relazione alla domanda diretta contro l' Arndt,
rilevando che questi aveva agito nell' ambito delle proprie funzioni di
deputato del Parlamento europeo e godeva, pertanto, dell' immunità di cui all'
art . 10 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (
in prosieguo : il "protocollo "). Il
tribunal respingeva, poi, le domande nei confronti degli altri convenuti,
rilevando che, ai sensi dell' ordinamento francese, la
loro responsabilità era subordinata rispetto a quella dell' editore
responsabile che, nella specie, era perfettamente noto, essendo, cioè, il
gruppo socialista del Parlamento europeo . Questi non era tuttavia provvisto,
secondo l' ordinamento francese, di personalità
giuridica .
5 La cour d' appel
di Colmar, adita in appello, analizzava, in particolare, la tesi degli
appellati, Puhl e altri, secondo cui solo
6 Alla luce di
tali argomenti, la cour d' appel ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre
alla Corte la seguente questione pregiudiziale :
"Se
Dalla sentenza
di rinvio si evince che per "fatti sopra illustrati" debba intendersi
la diffusione di una pubblicazione che si asserisce essere diffamatoria .
7 Per una più
ampia illustrazione degli antefatti e del procedimento nonché
per una sintesi delle osservazioni scritte presentate alla Corte e delle
risposte del Parlamento ai quesiti postigli dalla medesima, si fa rinvio alla
relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella
misura necessaria per la comprensione del ragionamento della Corte .
8 Dall' esame del fascicolo emerge, come esattamente rilevato
dalle parti della causa principale e dalla Commissione, che il giudice
nazionale ha posto, in realtà, due differenti questioni . In primo luogo, se,
ai sensi degli artt . 178 e
183 del trattato,
9 Per quanto
attiene alla prima questione, le parti Puhl e altri,
appellati nella causa principale, hanno invocato l' art
. 1 del protocollo, relativo all' inviolabilità dei
locali e degli edifici della Comunità, a sostegno della tesi che i giudici
nazionali sarebbero del tutto incompetenti a conoscere dei fatti commessi all'
interno di tali locali ed edifici, i quali rientrerebbero nella giurisdizione
esclusiva della Corte di giustizia .
10 Tale tesi
non può essere accolta . L' art .
1 del protocollo riguarda, come risulta dal suo stesso
tenore, l' immunità dei locali e degli edifici nonché degli altri beni della
Comunità nei confronti di provvedimenti coercitivi . Detta disposizione non
attiene alla ripartizione delle competenze tra
11 Nessuna altra norma di diritto comunitario attribuisce,
peraltro, alla giurisdizione della Corte di giustizia le azioni per
responsabilità extracontrattuale che non siano promosse contro le Comunità o le
sue istituzioni, anche qualora tali azioni censurino la diffusione di una
pubblicazione diffamatoria nei locali di una di tali istituzioni .
12 Per quanto
riguarda il secondo problema, relativo all' eventuale
responsabilità del Parlamento europeo per le azioni compiute da un gruppo
politico, si deve, innanzitutto, ricordare che, ai sensi dell' art . 26 del
regolamento del Parlamento europeo, i deputati possono organizzarsi in gruppi
secondo le affinità politiche . Tali gruppi si
costituiscono previa trasmissione al presidente del Parlamento di una
dichiarazione contenente la denominazione del gruppo, la firma dei suoi membri
e la composizione del suo ufficio di presidenza .
13 Il
regolamento del Parlamento europeo attribuisce ai gruppi politici determinati
poteri ai fini della preparazione delle decisioni e delle posizioni da
adottare, ad esempio, quello di presentare una mozione di censura ( art . 30 ) o quello di richiedere la discussione ( artt . da
14 Nessuna
disposizione del regolamento del Parlamento europeo autorizza, invece, un
gruppo politico ad agire in nome del Parlamento nei confronti di altre istituzioni o di terzi . Nessuna norma di diritto
comunitario prevede che gli atti di un gruppo politico possano essere imputati
al Parlamento europeo in quanto istituzione delle Comunità .
15 Ne consegue
che la diffusione, da parte di un gruppo politico, di una pubblicazione
reputata diffamatoria non fa sorgere la responsabilità extracontrattuale delle
Comunità .
16 La
questione sollevata va, pertanto, risolta dichiarando che gli artt . 178 e 183 del trattato CEE
e 1 del protocollo sui privilegi e sulle immunità devono essere interpretati
nel senso che :
a )
b ) non sorge
responsabilità extracontrattuale delle Comunità in seguito alla diffusione, ad
opera di un gruppo politico ai sensi dell' art . 26 del regolamento del
Parlamento europeo, di una pubblicazione reputata diffamatoria .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 Le spese sostenute dal Parlamento europeo e dalla Commissione
delle Comunità europee non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti
nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta, quindi, pronunciarsi sulle
spese .
Dispositivo
Per questi
motivi,
pronunciandosi
sulla questione sottopostale dalla cour d' appel di Colmar con ordinanza 2 giugno 1989, dichiara :
Gli artt . 178 e 183 del trattato CEE
e 1 del protocollo sui privilegi e sulle immunità devono essere interpretati
nel senso che :
a )
b ) non sorge
responsabilità extracontrattuale delle Comunità in seguito alla diffusione, ad
opera di un gruppo politico ai sensi dell' art . 26 del regolamento del
Parlamento europeo, di una pubblicazione reputata diffamatoria .
(Seguono le firme)