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Corte di Giustizia delle Comunità europee (Sesta Sezione), 22 marzo 1990

 

C-201/89, J.M.Le Pen, Front national  Detlef Puhl e a.

 

 

Nel procedimento C-201/89,

 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dalla cour d' appel di Colmar, nella causa dinanzi ad essa pendente fra

 

Jean-Marie Le Pen,

 

Front national,

 

e

 

Detlef Puhl,

Andrew Bell,

Rudi Arndt,

Thoma Druck,

Printéclair,

Sozial Demokratische Partei Deutschlands,

Labour Party,

Parti socialiste belge,

Socialdemokratiet,

Partido Socialista Obrero Español,

Parti socialiste,

Panellinio Socialistiko Kinima,

Partij van de Arbeid,

Social Democratic and Labour Party,

Partito socialista democratico italiano,

Partito socialista italiano,

Parti ouvrier socialiste luxembourgeois,

Partido Socialista,

 

domanda vertente sull' interpretazione del protocollo sui privilegi e sulle immunità allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

 

LA CORTE ( sesta sezione ),

 

composta dai signori C.N . Kakouris, presidente di sezione, T . Koopmans, G.F . Mancini, T.F . O' Higgins e M . Díez de Velasco, giudici,

 

avvocato generale : F.G . Jacobs

 

cancelliere : D . Louterman, amministratore principale

 

viste le osservazioni scritte e le risposte scritte ai quesiti posti dalla Corte presentate :

 

- per i ricorrenti della causa principale, dagli avv.ti J.P . Claudon e W . de Saint-Just, del foro di Parigi,

- per i convenuti della causa principale, dall' avv . Y . Baudelot, del foro di Parigi,

- per la Commissione, dal sig . H . van Lier, membro del suo servizio giuridico, in qualità d' agente,

- per il Parlamento europeo, dal sig . Francesco Pasetti Bombardella, in qualità d' agente,

 

vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali del Parlamento europeo, rappresentato dal sig . J . Campinos, in qualità d' agente, degli attori, dei convenuti e della Commissione all' udienza dell' 11 gennaio 1990,

 

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza dell' 8 febbraio 1990,

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

 

Motivazione della sentenza

 

1 Con sentenza 2 giugno 1989, pervenuta alla Corte il successivo giorno 26, la cour d' appel di Colmar ha sollevato, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' ordinamento comunitario per quel che riguarda la giurisdizione rispettivamente di questa Corte e del giudice nazionale .

 

2 La questione è sorta nell' ambito di un' azione promossa dal sig . Jean-Marie Le Pen e dal partito politico "Front National" nei confronti delle persone, delle società e dei partiti politici ritenuti responsabili della redazione, traduzione, edizione, stampa e diffusione di un opuscolo vertente sulla crescita del razzismo e del fascismo in Europa . Tale opuscolo, realizzato su iniziativa del gruppo socialista del Parlamento europeo a seguito dell' adozione da parte del Parlamento stesso di una dichiarazione di condanna del razzismo e della xenofobia, è stato diffuso in varie lingue nei locali di detta istituzione a Strasburgo .

 

3 Gli attori, ritenendo che l' opuscolo di cui trattasi contenesse affermazioni diffamatorie nei loro confronti, convenivano dinanzi al tribunal de grande instance di Strasburgo ai fini del risarcimento del danno i signori Detlef Puhl e Andrew Bell, in qualità di autori del testo dell' opuscolo, il signor Rudi Arndt, in quanto presidente del gruppo socialista del Parlamento europeo, le società Thoma Druck e Printéclair, che avevano eseguito la stampa degli opuscoli, con sede rispettivamente, nella RF di Germania ed in Belgio, nonché i vari partiti socialisti europei appartenenti al gruppo socialista .

 

4 Il tribunal di Strasburgo dichiarava il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda diretta contro l' Arndt, rilevando che questi aveva agito nell' ambito delle proprie funzioni di deputato del Parlamento europeo e godeva, pertanto, dell' immunità di cui all' art . 10 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee ( in prosieguo : il "protocollo "). Il tribunal respingeva, poi, le domande nei confronti degli altri convenuti, rilevando che, ai sensi dell' ordinamento francese, la loro responsabilità era subordinata rispetto a quella dell' editore responsabile che, nella specie, era perfettamente noto, essendo, cioè, il gruppo socialista del Parlamento europeo . Questi non era tuttavia provvisto, secondo l' ordinamento francese, di personalità giuridica .

 

5 La cour d' appel di Colmar, adita in appello, analizzava, in particolare, la tesi degli appellati, Puhl e altri, secondo cui solo la Corte di giustizia sarebbe competente a conoscere dell' azione, la quale rappresenterebbe un' azione per responsabilità extracontrattuale ex art . 215, secondo comma, del trattato CEE . A tal riguardo gli appellati hanno dedotto due argomenti . Innanzitutto, gli opuscoli sarebbero stati diffusi soltanto nei locali del Parlamento europeo, ragion per cui l' asserita diffamazione non sarebbe stata commessa su territorio francese . In secondo luogo, le azioni di responsabilità nei confronti delle istituzioni comunitarie e dei loro agenti rientrerebbero esclusivamente nella giurisdizione della Corte di giustizia .

 

6 Alla luce di tali argomenti, la cour d' appel ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale :

"Se la Corte di giustizia delle Comunità europee sia competente a conoscere dei fatti sopra illustrati dal momento che sono stati commessi nei locali del Parlamento europeo a Strasburgo ".

Dalla sentenza di rinvio si evince che per "fatti sopra illustrati" debba intendersi la diffusione di una pubblicazione che si asserisce essere diffamatoria .

 

7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti e del procedimento nonché per una sintesi delle osservazioni scritte presentate alla Corte e delle risposte del Parlamento ai quesiti postigli dalla medesima, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria per la comprensione del ragionamento della Corte .

 

8 Dall' esame del fascicolo emerge, come esattamente rilevato dalle parti della causa principale e dalla Commissione, che il giudice nazionale ha posto, in realtà, due differenti questioni . In primo luogo, se, ai sensi degli artt . 178 e 183 del trattato, la Corte sia l' unico giudice competente a conoscere di un' azione per responsabilità extracontrattuale derivante da una pubblicazione diffamatoria nei locali del Parlamento europeo . In secondo luogo, se il Parlamento europeo possa essere ritenuto responsabile della diffusione di una pubblicazione operata da un gruppo politico ad esso appartenente .

 

9 Per quanto attiene alla prima questione, le parti Puhl e altri, appellati nella causa principale, hanno invocato l' art . 1 del protocollo, relativo all' inviolabilità dei locali e degli edifici della Comunità, a sostegno della tesi che i giudici nazionali sarebbero del tutto incompetenti a conoscere dei fatti commessi all' interno di tali locali ed edifici, i quali rientrerebbero nella giurisdizione esclusiva della Corte di giustizia .

 

10 Tale tesi non può essere accolta . L' art . 1 del protocollo riguarda, come risulta dal suo stesso tenore, l' immunità dei locali e degli edifici nonché degli altri beni della Comunità nei confronti di provvedimenti coercitivi . Detta disposizione non attiene alla ripartizione delle competenze tra la Corte e i giudici nazionali in materia di responsabilità extracontrattuale .

 

11 Nessuna altra norma di diritto comunitario attribuisce, peraltro, alla giurisdizione della Corte di giustizia le azioni per responsabilità extracontrattuale che non siano promosse contro le Comunità o le sue istituzioni, anche qualora tali azioni censurino la diffusione di una pubblicazione diffamatoria nei locali di una di tali istituzioni .

 

12 Per quanto riguarda il secondo problema, relativo all' eventuale responsabilità del Parlamento europeo per le azioni compiute da un gruppo politico, si deve, innanzitutto, ricordare che, ai sensi dell' art . 26 del regolamento del Parlamento europeo, i deputati possono organizzarsi in gruppi secondo le affinità politiche . Tali gruppi si costituiscono previa trasmissione al presidente del Parlamento di una dichiarazione contenente la denominazione del gruppo, la firma dei suoi membri e la composizione del suo ufficio di presidenza .

 

13 Il regolamento del Parlamento europeo attribuisce ai gruppi politici determinati poteri ai fini della preparazione delle decisioni e delle posizioni da adottare, ad esempio, quello di presentare una mozione di censura ( art . 30 ) o quello di richiedere la discussione ( artt . da 32 a 35 ). Gli stessi poteri sono attribuiti ad un numero minimo di deputati, che varia a seconda dei casi .

 

14 Nessuna disposizione del regolamento del Parlamento europeo autorizza, invece, un gruppo politico ad agire in nome del Parlamento nei confronti di altre istituzioni o di terzi . Nessuna norma di diritto comunitario prevede che gli atti di un gruppo politico possano essere imputati al Parlamento europeo in quanto istituzione delle Comunità .

 

15 Ne consegue che la diffusione, da parte di un gruppo politico, di una pubblicazione reputata diffamatoria non fa sorgere la responsabilità extracontrattuale delle Comunità .

 

16 La questione sollevata va, pertanto, risolta dichiarando che gli artt . 178 e 183 del trattato CEE e 1 del protocollo sui privilegi e sulle immunità devono essere interpretati nel senso che :

 

a ) La Corte non è competente a conoscere di un' azione per responsabilità extracontrattuale semplicemente per il fatto che l' atto censurato sia stato compiuto nei locali del Parlamento europeo;

 

b ) non sorge responsabilità extracontrattuale delle Comunità in seguito alla diffusione, ad opera di un gruppo politico ai sensi dell' art . 26 del regolamento del Parlamento europeo, di una pubblicazione reputata diffamatoria .

 

Decisione relativa alle spese

 

Sulle spese

 

17 Le spese sostenute dal Parlamento europeo e dalla Commissione delle Comunità europee non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta, quindi, pronunciarsi sulle spese .

 

Dispositivo

 

Per questi motivi, la Corte ( sesta sezione ),

 

pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla cour d' appel di Colmar con ordinanza 2 giugno 1989, dichiara :

 

Gli artt . 178 e 183 del trattato CEE e 1 del protocollo sui privilegi e sulle immunità devono essere interpretati nel senso che :

 

a ) La Corte non è competente a conoscere di un' azione per responsabilità extracontrattuale semplicemente per il fatto che l' atto censurato sia stato compiuto nei locali del Parlamento europeo;

 

b ) non sorge responsabilità extracontrattuale delle Comunità in seguito alla diffusione, ad opera di un gruppo politico ai sensi dell' art . 26 del regolamento del Parlamento europeo, di una pubblicazione reputata diffamatoria .

 

(Seguono le firme)