Corte di Giustizia delle Comunità europee (Grande
Sezione), 21 ottobre 2008
C-200/07 e C-201/07, Alfonso
Luigi Marra – Eduardo De Gregorio e Antonio
Clemente
Nei procedimenti riuniti C‑200/07 e C‑201/07,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai
sensi dell’art. 234 CE, dalla Corte suprema di cassazione, con
ordinanze 20 febbraio 2007, pervenute in cancelleria rispettivamente il 12 e il
13 aprile 2007, nelle cause
Alfonso Luigi Marra
contro
Eduardo De Gregorio (C‑200/07),
Antonio Clemente (C‑201/07),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai
sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas,
K. Lenaerts, J.‑C. Bonichot e T. von Danwitz,
presidenti di sezione, dai sigg. J. Makarczyk,
P. Kūris, E. Juhász,
L. Bay Larsen, dalle sig.re P. Lindh e C. Toader
(relatore), giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore
principale
vista
la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’ 8 aprile 2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per
il sig. Marra, da lui stesso nonché dall’avv. L.A. Cucinella;
– per
il sig. De Gregorio, dall’avv. G. Siporso;
– per
il sig. Clemente, dagli avv.ti R. Capocasale
e E. Chiusolo;
– per
il governo italiano, dal sig. R. Adam, in
qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello
Stato;
– per
il Parlamento europeo, dai sigg. H. Krück, C. Karamarcos e A. Caiola, in
qualità di agenti;
– per
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26
giugno 2008,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono
sull’interpretazione delle norme comunitarie in materia di immunità dei membri
del Parlamento europeo, in particolare degli artt. 9 e 10 del Protocollo
sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee 8 aprile 1965 (GU 1967,
n. 152, pag. 13; in prosieguo: il «Protocollo»), nonché dell’art. 6, nn. 2 e 3, del regolamento interno del Parlamento
europeo (GU 2005, L 44, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento
interno»).
2 Le questioni sono sorte nell’ambito di due
controversie tra il sig. Marra, ex membro del Parlamento europeo, e i
sigg. De Gregorio e Clemente, i quali hanno promosso nei confronti
del primo un’azione per il risarcimento dei danni che questi avrebbe loro
cagionato distribuendo un volantino contenente affermazioni ingiuriose nei loro
confronti.
Contesto normativo
Il diritto comunitario
Il Protocollo
3 L’art. 9 del Protocollo così recita:
«I membri del Parlamento europeo non possono essere
ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi
nell’esercizio delle loro funzioni».
4 L’art. 10 del Protocollo dispone quanto segue:
«Per la
durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:
a) sul
territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del
loro paese,
b) sul
territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione [da] ogni provvedimento
di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.
L’immunità li copre anche quando essi si recano al
luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.
L’immunità non può essere invocata nel caso di
flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento
europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri».
5 Ai sensi dell’art. 19 del Protocollo:
«Ai fini dell’applicazione del presente Protocollo,
le istituzioni delle Comunità agiranno d’intesa con le autorità responsabili
degli Stati membri interessati».
Il regolamento interno
6 L’art. 5, n. 1, del regolamento interno,
intitolato «Privilegi e immunità», dispone quanto segue:
«I deputati beneficiano dei privilegi e delle
immunità previsti dal Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità
europee».
7 L’art. 6 del regolamento interno, intitolato
«Revoca dell’immunità», ha il seguente tenore:
«1. Nell’esercizio dei suoi poteri in materia di
privilegi e immunità, il Parlamento cerca principalmente di mantenere la
propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire
l’indipendenza dei suoi membri nell’esercizio delle loro funzioni.
2. Ogni richiesta diretta al Presidente da
un’autorità competente di uno Stato membro e volta a revocare l’immunità a un
deputato è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla
commissione competente.
3. Ogni richiesta diretta al Presidente da un
deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità è
comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla commissione
competente.
Il deputato o ex deputato può essere rappresentato
da un altro deputato. La richiesta non può essere presentata da un altro
deputato senza l’accordo del deputato interessato.
(...)».
8 L’art. 7 del regolamento interno, che contiene
le norme sui procedimenti relativi all’immunità dei deputati europei, ai nn. 6 e 7 dispone quanto segue:
«6. Nei casi
concernenti la difesa dei privilegi o delle immunità, la commissione indica se
le circostanze costituiscono un ostacolo di ordine amministrativo o di altra
natura alla libertà di circolazione dei deputati da e verso il luogo di
riunione del Parlamento o all’espressione di un’opinione o di un voto nell’esercizio
del loro mandato, oppure se sono assimilabili agli aspetti
dell’articolo 10 del Protocollo sui privilegi e le immunità che non
rientrano nell’ambito del diritto nazionale, e formula una proposta per
invitare l’autorità interessata a trarre le debite conclusioni.
7. La
commissione può emettere un parere motivato sulla competenza dell’autorità
interessata e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si
pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull’opportunità o
l’inopportunità di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono
attribuiti, anche qualora l’esame della richiesta abbia fornito alla
commissione una conoscenza approfondita del merito della questione».
Il diritto nazionale
9 Ai sensi dell’art. 68 della Costituzione
italiana:
«I
membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale
appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della
libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una
sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere
un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i
membri del Parlamento [italiano] ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di
conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».
Cause principali e
questioni pregiudiziali
10 Dalle due ordinanze di rinvio risulta che il
sig. Marra, ex deputato europeo, è stato condannato dal Tribunale di
Napoli a risarcire il danno che avrebbe cagionato ai sigg. De Gregorio
e Clemente distribuendo, nel periodo in cui era deputato europeo, un volantino
contenente affermazioni ingiuriose nei loro confronti.
11 Con due sentenze pronunciate il 23 gennaio 2001 e il
25 gennaio 2002,
12 Con lettera 26 marzo 2001 indirizzata alla
Presidente del Parlamento, il sig. Marra ha affermato di essere convenuto
dinanzi a diversi tribunali italiani, facendo riferimento, tra gli altri, ai
procedimenti promossi dai sigg. De Gregorio e Clemente. Egli ha
denunciato la violazione, da parte delle autorità giudiziarie italiane,
dell’art. 6 del regolamento interno in quanto tali autorità non avevano
chiesto alcuna «autorizzazione» a procedere nei suoi confronti.
13 A seguito di tale richiesta, l’11 giugno 2002 il
Parlamento ha adottato una risoluzione sull’immunità dei deputati al Parlamento
europeo eletti in Italia e le prassi delle autorità italiane in materia
(GU 2003, C 261 E, pag. 102), avente il seguente dispositivo:
«1. [Il Parlamento] decide che i casi degli Onorevoli (...) e
Alfonso Marra configurano “prima facie” un caso di
insindacabilità e che i giudici competenti devono essere invitati a trasmettere
al Parlamento la documentazione necessaria a stabilire se i casi in questione
rientrino nell’ipotesi di insindacabilità prevista dall’articolo 9 del
Protocollo per le opinioni o i voti espressi dai membri in questione
nell’esercizio delle loro funzioni; decide inoltre che i giudici competenti
devono essere invitati a sospendere il procedimento in attesa di una decisione
definitiva del Parlamento;
2. incarica
il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la relazione della sua
commissione al Rappresentante permanente italiano affinché la comunichi
all’autorità competente della Repubblica italiana».
14 Dalle ordinanze di rinvio risulta che tale
risoluzione non è pervenuta né ai giudici di merito né alla Corte suprema di
cassazione.
15 Dinanzi a quest’ultimo giudice, il sig. Marra
ha invocato l’immunità sostenendo che, conformemente all’art. 6 del
regolamento interno, i giudici di primo grado e d’appello, prima di pronunciare
sentenze di condanna nei suoi confronti, avrebbero dovuto chiedere al
Parlamento la revoca della sua immunità.
16 Il giudice remittente sottolinea che l’art. 68
della Costituzione italiana esenta i parlamentari italiani da ogni
responsabilità civile, penale e amministrativa scaturente da un’opinione
espressa o da un voto dato nell’esercizio delle loro funzioni al fine di garantire
loro libertà di decisione e di valutazione nell’esercizio del mandato.
17 Il giudice del rinvio rammenta inoltre che il
godimento di una siffatta immunità non è soggetto, in linea di principio, ad
alcuna «pregiudizialità» rispetto al Parlamento italiano. Tuttavia, come
risulta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, se quest’ultimo si
pronuncia su tale immunità, una decisione del genere produce effetti vincolanti
nei confronti dell’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è stata promossa
l’azione contro il parlamentare di cui trattasi. In caso di non concorde avviso
tra il Parlamento e l’autorità giudiziaria, il sistema prevede la possibilità
che venga sollevato un conflitto di poteri dinanzi alla Corte costituzionale.
18 Il giudice del rinvio rileva infine che, nel sistema
delineato dal legislatore comunitario, che differisce da quello previsto dal
diritto italiano, l’art. 6 del regolamento interno prevede che la
richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità possa essere presentata al
presidente del Parlamento sia da un’autorità competente di uno Stato membro,
sia direttamente da un deputato europeo.
19 Alla luce di tali considerazioni,
«1) Se
nell’ipotesi di inerzia del parlamentare europeo, che non si avvalga dei poteri
attribuitigli dall’art. 6, comma 2, del Regolamento del Parlamento di
richiedere direttamente al Presidente la difesa dei privilegi e delle immunità,
il giudice avanti al quale pende la causa civile sia comunque tenuto a
richiedere al Presidente la revoca dell’immunità, ai fini della prosecuzione
del procedimento e della adozione della decisione;
ovvero
2) se
in assenza della comunicazione da parte del Parlamento europeo di voler
difendere le immunità e i privilegi del parlamentare, il giudice avanti al
quale pende la causa civile possa decidere sull’esistenza o meno della
prerogativa, avuto riguardo alle condizioni concrete del caso di specie».
20 Con ordinanza del presidente della Corte 18 giugno
2007, i procedimenti C‑200/07 e C‑202/07 sono stati riuniti ai fini
della fase scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.
Sulla ricevibilità
delle osservazioni presentate dal Parlamento
21 L’art. 23, primo e secondo comma, dello Statuto
della Corte di giustizia conferisce al Parlamento il diritto di presentare
osservazioni sulle domande di pronuncia pregiudiziale vertenti su atti che
siano stati emanati «congiuntamente» da quest’ultimo e dal Consiglio
dell’Unione europea. Questa disposizione non riconosce quindi espressamente al
Parlamento il diritto di presentare osservazioni in cause che, come nella
fattispecie, riguardano il Protocollo nonché il regolamento interno.
22 Tuttavia, atteso che detto art. 23 riconosce al
Parlamento il diritto di presentare osservazioni scritte nelle cause vertenti
sulla validità o sull’interpretazione di un atto del quale esso sia colegislatore, un tale diritto dev’essergli
a fortiori riconosciuto allorché si tratta di una domanda di pronuncia
pregiudiziale vertente sull’interpretazione di un atto, come il regolamento
interno, adottato da tale istituzione in veste di unico autore.
23 Ne consegue che al Parlamento dev’essere
riconosciuto il diritto di presentare osservazioni nell’ambito del presente
procedimento.
Sulle questioni
pregiudiziali
24 Occorre preliminarmente rilevare che l’immunità
parlamentare dei deputati europei, quale prevista agli artt. 9 e 10 del
Protocollo, ricomprende le due forme di tutela generalmente riconosciute ai
parlamentari nazionali degli Stati membri, vale a dire l’immunità per le
opinioni e i voti espressi nell’esercizio delle funzioni parlamentari e
l’inviolabilità parlamentare, che comporta, in via di principio, una tutela
contro i procedimenti giudiziari.
25 L’art. 10 del Protocollo dispone che, per la
durata delle sessioni del Parlamento, i membri di esso beneficiano, sul
rispettivo territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del
Parlamento del loro paese e, sul territorio di ogni altro Stato membro,
dell’esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento
giudiziario. L’ultimo comma di tale articolo prevede altresì che il Parlamento
possa decidere di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri.
26 L’art. 9 del Protocollo enuncia il principio
dell’immunità dei deputati europei per le opinioni o i voti espressi
nell’esercizio delle loro funzioni. Atteso che tale articolo non fa alcun
rinvio ai diritti nazionali, la portata di tale immunità dev’essere
determinata quindi unicamente sulla scorta del diritto comunitario (v., per analogia,
sentenza 10 luglio 1986, causa 149/85, Wybot,
Racc. pag. 2391, punto 12).
27 Orbene, una siffatta immunità, quale invocata dal
sig. Marra nelle cause principali, dev’essere
considerata, in quanto intesa a tutelare la libertà di espressione e
l’indipendenza dei deputati europei, come un’immunità assoluta che osta a
qualunque procedimento giudiziario che sia fondato su un’opinione espressa o un
voto emesso nell’esercizio delle funzioni parlamentari.
28 È d’uopo precisare che, con le domande di pronuncia
pregiudiziale in esame, non si chiede alla Corte di accertare se un atto come
quello oggetto delle cause principali costituisca un’opinione espressa
nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 9 del
Protocollo, bensì unicamente di chiarire le modalità di attuazione di tale
articolo da parte dei giudici nazionali nonché del Parlamento.
29 Con le sue due questioni, infatti, il giudice del
rinvio chiede in sostanza se, qualora un deputato europeo non richieda al
Parlamento la difesa della propria immunità o qualora una decisione di
quest’ultimo in merito all’immunità non sia stata comunicata alle autorità
giudiziarie nazionali dinanzi alle quali sia pendente un’azione come quelle di
cui alle cause principali, tali autorità siano tenute a chiedere al Parlamento
di revocare l’immunità del deputato e, prima di pronunciarsi sull’esistenza
dell’immunità, ad attendere la decisione dell’istituzione.
30 Il giudice del rinvio muove dalla premessa secondo
la quale, nelle cause principali, il ricorrente non si è rivolto al Parlamento
per la difesa della propria immunità e, di conseguenza, tale istituzione non ha
adottato alcuna decisione in proposito. Tuttavia, come risulta dagli atti
prodotti dal Parlamento, il sig. Marra ha presentato una domanda di difesa
della propria immunità e il Parlamento ha adottato una risoluzione, che è stata
trasmessa alla Rappresentanza permanente della Repubblica
italiana. È pacifico che i giudici di merito e
31 Alla luce di quanto sopra, e al fine di fornire al
giudice del rinvio una soluzione utile a dirimere le cause principali, occorre
intendere le questioni pregiudiziali nel senso che con esse si chiede in primo
luogo se, qualora il giudice nazionale chiamato a giudicare un’azione di
risarcimento danni promossa nei confronti di un deputato europeo a causa delle
opinioni da costui espresse non abbia ricevuto alcuna informazione in ordine a
una richiesta presentata da quest’ultimo al Parlamento per ottenere tutela
della propria immunità, tale giudice possa pronunciarsi sull’esistenza
dell’immunità prevista dall’art. 9 del Protocollo alla luce delle
circostanze del caso di specie, in secondo luogo se il giudice nazionale,
qualora sia informato del fatto che il deputato ha presentato dinanzi al
Parlamento una siffatta richiesta, debba attendere la decisione del Parlamento
prima di proseguire il procedimento nei confronti di tale deputato e, in terzo
luogo, se il giudice nazionale, ove constati l’esistenza di detta immunità, sia
tenuto a chiederne la revoca al fine di proseguire il procedimento giudiziario.
Atteso che la soluzione di tali questioni si fonda sulle medesime considerazioni,
è opportuno trattarle congiuntamente.
32 Per stabilire se ricorrano i presupposti
dell’immunità assoluta prevista dall’art. 9 del Protocollo, il giudice
nazionale non è obbligato a sottoporre la questione al Parlamento. Il
Protocollo non prevede infatti la competenza del
Parlamento a verificare, in caso di procedimenti giudiziari nei confronti di un
deputato europeo a causa delle opinioni e dei voti da costui espressi, se
ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’immunità.
33 Una valutazione del genere rientra pertanto nella
competenza esclusiva dei giudici nazionali chiamati ad applicare tale
disposizione, i quali non possono che trarre le conseguenze di tale immunità,
ove constatino che le opinioni e i voti di cui trattasi sono stati espressi
nell’esercizio delle funzioni parlamentari.
34 Qualora, in sede di applicazione dell’art. 9
del Protocollo, detti giudici nutrano dubbi sull’interpretazione da darne, gli
stessi possono adire
35 Inoltre, dagli artt. 6 e 7 del regolamento
interno, che contengono le norme interne relative alla procedura di revoca
dell’immunità parlamentare, non può dedursi, nemmeno implicitamente, un obbligo
per i giudici nazionali di deferire al Parlamento la decisione sulla
sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’immunità prima di pronunciarsi
sulle opinioni e sui voti dei deputati europei.
36 L’art. 6, n. 2, del regolamento interno si
limita infatti a stabilire le norme che disciplinano la procedura di revoca
dell’immunità parlamentare prevista dall’art. 10 del Protocollo.
37 L’art. 6, n. 3, dello stesso regolamento
interno istituisce una procedura di difesa dell’immunità e dei privilegi che
può essere avviata dal deputato europeo, procedura che riguarda altresì
l’immunità per le opinioni e i voti espressi nell’esercizio delle funzioni
parlamentari. L’art. 7, n. 6, del citato regolamento dispone infatti che il Parlamento «indica» se un procedimento
giudiziario promosso nei confronti di un deputato europeo costituisca un
ostacolo all’espressione di un’opinione o di un voto e «formula una proposta
per invitare l’autorità interessata a trarre le debite conclusioni».
38 Come sottolineano il Parlamento e
39 Ne consegue che, anche ove il Parlamento, a seguito
della domanda del deputato europeo di cui trattasi, adotti, sul fondamento del
regolamento interno, una decisione di difesa dell’immunità, tale decisione
costituisce un parere sprovvisto di effetti vincolanti nei confronti delle
autorità giudiziarie nazionali.
40 Peraltro, la circostanza che il diritto di uno Stato
membro preveda una procedura di difesa dei membri del parlamento nazionale che
permette a quest’ultimo di intervenire allorché il giudice nazionale non
riconosce tale immunità non implica il riconoscimento dei medesimi poteri al
Parlamento europeo nei confronti dei deputati europei provenienti da tale
Stato, poiché, come rilevato al punto 32 della presente sentenza,
l’art. 9 del Protocollo non prevede espressamente in capo al Parlamento
una competenza del genere, né rinvia alle norme di diritto nazionale.
41 Tuttavia, per giurisprudenza costante, l’obbligo di
leale cooperazione tra le istituzioni europee e le autorità nazionali, quale
sancito dall’art. 10 CE e ribadito dall’art. 19 del Protocollo,
che si impone tanto alle autorità giudiziarie degli Stati membri allorché
agiscono nell’ambito delle loro competenze quanto alle istituzioni comunitarie,
assume una particolare importanza ove tale collaborazione riguardi le autorità
giudiziarie degli Stati membri incaricate di vigilare sull’applicazione e sul
rispetto del diritto comunitario nell’ordinamento giuridico nazionale (v.,
segnatamente, ordinanza 13 luglio 1990, causa C‑2/88 IMM, Zwartveld e a., Racc. pag. I‑3365,
punto 17, e sentenza 22 ottobre 2002, causa C‑94/00, Roquette Frères, Racc. pag. I‑9011,
punto 93).
42 Occorre considerare che tale dovere di cooperazione
trova applicazione nell’ambito di una controversia come quelle di cui alle
cause principali. Il Parlamento europeo e le autorità giudiziarie nazionali
devono quindi collaborare al fine di evitare qualunque conflitto
nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni del Protocollo.
43 Pertanto, qualora nei confronti di un deputato
europeo sia promossa un’azione dinanzi a un giudice nazionale e quest’ultimo
sia informato del fatto che è stata avviata una procedura di difesa dei
privilegi e delle immunità dello stesso deputato ai sensi dell’art. 6,
n. 3, del regolamento interno, detto giudice deve sospendere il
procedimento giudiziario e chiedere al Parlamento che emetta al più presto un
parere.
44 Una volta che il giudice nazionale abbia constatato
la sussistenza dei presupposti per riconoscere l’immunità assoluta prevista
dall’art. 9 del Protocollo, il rispetto della stessa si impone a tale
giudice nonché al Parlamento. Ne consegue che tale immunità non può essere
revocata da quest’ultimo e che, di conseguenza, detto giudice è tenuto a non
dar seguito all’azione promossa contro il deputato europeo di cui trattasi.
45 Da un lato, infatti, l’art. 9 del Protocollo
non conferisce un tale potere al Parlamento. D’altro lato, poiché tale articolo
costituisce una disposizione speciale applicabile a qualunque procedimento
giudiziario per il quale il deputato gode dell’immunità in ragione delle
opinioni e dei voti espressi nell’esercizio delle funzioni parlamentari, la
revoca di quest’ultima non può essere disposta in forza dell’art. 10,
terzo comma, del Protocollo, che riguarda l’immunità nei procedimenti
giudiziari aventi ad oggetto atti diversi da quelli cui fa riferimento il
citato art. 9. Ne consegue che soltanto quest’ultima immunità può essere
revocata al fine di dar seguito al procedimento giudiziario contro un deputato
europeo.
46 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che
precedono, le questioni sollevate devono essere risolte dichiarando che le
norme comunitarie relative alle immunità dei membri del Parlamento devono
essere interpretate nel senso che, nell’ambito di un’azione per risarcimento
danni promossa nei confronti di un deputato europeo a causa delle opinioni che
egli ha espresso,
– il
giudice nazionale chiamato a pronunciarsi su tale azione, qualora non abbia
ricevuto alcuna informazione in merito a una richiesta presentata al Parlamento
dal deputato di cui trattasi per ottenere la difesa dell’immunità prevista
dall’art. 9 del Protocollo, non è tenuto a domandare al Parlamento di
pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti dell’immunità;
– il
giudice nazionale, qualora sia informato del fatto che lo stesso deputato ha
presentato al Parlamento una richiesta di difesa della propria immunità, ai
sensi dell’art. 6, n. 3, del regolamento interno, deve sospendere il
procedimento giudiziario e chiedere al Parlamento che emetta al più presto un
parere;
– il
giudice nazionale, qualora ritenga che lo stesso deputato goda dell’immunità
prevista dall’art. 9 del Protocollo, è tenuto a non dar seguito all’azione
promossa nei confronti del deputato europeo di cui trattasi.
Sulle spese
47 Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a
rifusione.
Per questi motivi,
Le norme comunitarie
relative alle immunità dei membri del Parlamento europeo devono essere
interpretate nel senso che, nell’ambito di un’azione per risarcimento danni
promossa nei confronti di un deputato europeo a causa delle opinioni che egli
ha espresso,
– il
giudice nazionale chiamato a pronunciarsi su tale azione, qualora non abbia
ricevuto alcuna informazione in merito a una richiesta presentata al Parlamento
europeo dal deputato di cui trattasi per ottenere la difesa dell’immunità
prevista dall’art. 9 del Protocollo 8 aprile 1965 sui privilegi e sulle
immunità delle Comunità europee, non è tenuto a domandare al Parlamento europeo
di pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti dell’immunità;
– il
giudice nazionale, qualora sia informato del fatto che lo stesso deputato ha
presentato al Parlamento una richiesta di difesa della propria immunità, ai
sensi dell’art. 6, n. 3, del regolamento interno del Parlamento
europeo, deve sospendere il procedimento giudiziario e chiedere al Parlamento
europeo che emetta al più presto un parere;
– il
giudice nazionale, qualora ritenga che il deputato europeo goda dell’immunità
prevista dall’art. 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle
Comunità europee, è tenuto a non dar seguito all’azione promossa nei confronti
del deputato europeo di cui trattasi.
(Seguono le firme)