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Corte di Giustizia delle Comunità europee (Terza Sezione), 11 luglio 2008

 

C-195/08 PPU,  Inga Rinau

 

 

Nel procedimento C‑195/08 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) con decisione 30 aprile 2008, pervenuta in cancelleria il 14 maggio 2008, nella causa promossa da

 

Inga Rinau,

 

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), J. Klučka, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancellieri: sig.ra C. Strömholm, amministratore, e sig. M.A. Gaudissart, capo unità,

vista la domanda del giudice del rinvio 21 maggio 2008, pervenuta in cancelleria il 22 maggio seguente, di sottoporre il rinvio pregiudiziale ad un procedimento d’urgenza conformemente all’art. 104 ter del regolamento di procedura,

vista la decisione della Terza Sezione 23 maggio 2008 di accogliere la domanda,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 e del 27 giugno 2008,

considerate le osservazioni presentate:

        per la sig.ra Rinau, dagli avv.ti G. Balčiūnas e G. Kaminskas, advokatai;

        per il sig. Rinau, dall’avv. D. Foigt, advokatė;

        per il governo lituano, dal sig. D. Kriaučiūnas e dalla sig.ra R. Mackevičienė, in qualità di agenti;

        per il governo tedesco, dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di agente;

        per il governo francese, dalla sig.ra A.‑L. During, in qualità di agente;

        per il governo lettone, dalle sig.re E. Balode‑Buraka e EEihmane, in qualità di agenti;

        per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C. ten Dam, in qualità di agente;

        per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra E. Jenkinson, in qualità di agente, assistita dal sig. C. Howard QC;

        per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re A.‑M. Rouchaud‑Joët e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

sentito l’avvocato generale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia pendente tra la sig.ra Rinau ed il sig. Rinau in merito al ritorno in Germania della loro figlia Luisa, trattenuta in Lituania dalla sig.ra Rinau.

 Contesto normativo

 La Convenzione dell’Aia del 1980

3        L’art. 3 della Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (in prosieguo: la «convenzione dell’Aia del 1980») così recita:

«Il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito:

a)      quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e

b)      se tali diritti saranno effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.

Il diritto di custodia citato al capoverso a) di cui sopra può in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato».

4        Ai sensi dell’art. 12 della convenzione dell’Aia del 1980:

«Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell’articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell’istanza presso l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore, l’autorità adita ordina il suo ritorno immediato.

L’autorità giudiziaria o amministrativa, benché adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore sia integrato nel suo nuovo ambiente.

Se l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto ha motivo di ritenere che il minore è stato condotto in un altro Stato, essa può sospendere la procedura o respingere la domanda di ritorno del minore».

5        L’art. 13 della convenzione dell’Aia del 1980 dispone quanto segue:

«Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione od ente che si oppone al ritorno dimostri:

a)      che la persona, l’istituzione o l’ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o

b)      che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile.

L’autorità giudiziaria o amministrativa può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno e che ha raggiunto un’età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere.

Nel valutare le circostanze di cui al presente articolo, le autorità giudiziarie e amministrative devono tener conto delle informazioni fornite dall’autorità centrale o da ogni altra autorità competente dello Stato di residenza del minore, riguardo alla sua situazione sociale».

6        La convenzione dell’Aia del 1980 è entrata in vigore il 1° dicembre 1983. Tutti gli Stati membri dell’Unione europea sono parti contraenti.

 La normativa comunitaria

7        Il diciassettesimo ‘considerando’ del regolamento precisa quanto segue:

«In caso di trasferimento o mancato rientro illeciti del minore, si dovrebbe ottenerne immediatamente il ritorno e a tal fine dovrebbe continuare ad essere applicata la convenzione dell’Aia [del 1980], quale integrata dalle disposizioni del presente regolamento, in particolare l’articolo 11. I giudici dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente dovrebbero avere la possibilità di opporsi al suo rientro in casi precisi, debitamente motivati. Tuttavia, una simile decisione dovrebbe poter essere sostituita da una decisione successiva emessa dai giudici dello Stato membro di residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito o mancato rientro. Se la decisione implica il rientro del minore, esso dovrebbe avvenire senza che sia necessario ricorrere a procedimenti per il riconoscimento e l’esecuzione della decisione nello Stato membro in cui il minore è trattenuto».

8        Il ventunesimo ‘considerando’ del regolamento recita:

«Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo indispensabile».

9        L’art. 2 del regolamento prevede quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

(…)

4)      “decisione”: una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio emessa dal giudice di uno Stato membro, nonché una decisione relativa alla responsabilità genitoriale, a prescindere dalla denominazione usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza o ordinanza;

5)      “Stato membro d’origine”: lo Stato membro in cui è stata resa la decisione da eseguire;

6)      “Stato membro dell’esecuzione”: lo Stato membro in cui viene chiesta l’esecuzione della decisione;

7)      “responsabilità genitoriale”: i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita;

8)      “titolare della responsabilità genitoriale”: qualsiasi persona che eserciti la responsabilità di genitore su un minore;

(…)

11)      “trasferimento illecito o mancato ritorno del minore”: il trasferimento o il mancato rientro di un minore:

a)      quando avviene in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro

e

b)      se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi. L’affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quan[d]o uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente ad una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell’altro titolare della responsabilità genitoriale».

10      L’art. 8 del regolamento così recita:

«1.      Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi.

2.      Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12».

11      L’art. 10 del regolamento così dispone:

«In caso di trasferimento illecito o mancato rientro del minore, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro (…)».

12      Ai sensi dell’art. 11 del regolamento:

«1.      Quando una persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento adisce le autorità competenti di uno Stato membro affinché emanino un provvedimento in base alla convenzione [dell’Aia del 1980] per ottenere il ritorno di un minore che è stato illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, si applicano i paragrafi da 2 a 8.

2.      Nell’applicare gli articoli 12 e 13 della convenzione dell’Aia del 1980, si assicurerà che il minore possa essere ascoltato durante il procedimento se ciò non appaia inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità.

3.      Un’autorità giurisdizionale alla quale è stata presentata la domanda per il ritorno del minore di cui al paragrafo 1 procede al rapido trattamento della domanda stessa, utilizzando le procedure più rapide previste nella legislazione nazionale.

Fatto salvo il primo comma l’autorità giurisdizionale, salvo nel caso in cui circostanze eccezionali non lo consentano, emana il provvedimento al più tardi sei settimane dopo aver ricevuto la domanda.

4.      Un’autorità giurisdizionale non può rifiutare di ordinare il ritorno di un minore in base all’articolo 13, lettera b), della convenzione dell’Aia del 1980 qualora sia dimostrato che sono previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno.

5.      Un’autorità giurisdizionale non può rifiutare di disporre il ritorno del minore se la persona che lo ha chiesto non ha avuto la possibilità di essere ascoltata.

6.      Se un’autorità giurisdizionale ha emanato un provvedimento contro il ritorno di un minore in base all’articolo 13 della convenzione dell’Aia del 1980, l’autorità giurisdizionale deve immediatamente trasmettere direttamente ovvero tramite la sua autorità centrale una copia del provvedimento giudiziario contro il ritorno e dei pertinenti documenti, in particolare una trascrizione delle audizioni dinanzi al giudice, all’autorità giurisdizionale competente o all’autorità centrale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, come stabilito dalla legislazione nazionale. L’autorità giurisdizionale riceve tutti i documenti indicati entro un mese dall’emanazione del provvedimento contro il ritorno.

7.      A meno che l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno non sia già stato adita da una delle parti, l’autorità giurisdizionale o l’autorità centrale che riceve le informazioni di cui al paragrafo 6 deve informarne le parti e invitarle a presentare all’autorità giurisdizionale le proprie conclusioni, conformemente alla legislazione nazionale, entro tre mesi dalla data della notifica, affinché quest’ultima esamini la questione dell’affidamento del minore.

Fatte salve le norme sulla competenza di cui al presente regolamento, in caso di mancato ricevimento delle conclusioni entro il termine stabilito, l’autorità giurisdizionale archivia il procedimento.

8.      Nonostante l’emanazione di un provvedimento contro il ritorno in base all’articolo 13 della convenzione dell’Aia del 1980, una successiva decisione che prescrive il ritorno del minore emanata da un giudice competente ai sensi del presente regolamento è esecutiva conformemente alla sezione 4 del capo III, allo scopo di assicurare il ritorno del minore».

13      Il capo III del regolamento, intitolato «Riconoscimento ed esecuzione», comprende gli artt. 21‑52. La sezione 4 di detto capo III, intitolata «Esecuzione di talune decisioni in materia di diritto di visita e di talune decisioni che prescrivono il ritorno del minore», comprende gli artt. 40‑45 del regolamento.

14      L’art. 21, nn. 1 e 3, del regolamento dispone quanto segue:

«1.      Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

(…)

3.      Fatta salva la sezione 4 del presente capo, ogni parte interessata può far dichiarare, secondo il procedimento di cui alla sezione 2, che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta».

15      Ai sensi dell’art. 23 del regolamento:

«Le decisioni relative alla responsabilità genitoriale non sono riconosciute nei casi seguenti:

a)      se, tenuto conto dell’interesse superiore del minore, il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

(…)».

16      Conformemente all’art. 24 del regolamento:

«Non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d’origine. Il criterio dell’ordine pubblico di cui agli articoli 22, lettera a), e 23, lettera a), non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 14».

17      L’art. 28, n. 1, del regolamento ha il seguente tenore letterale:

«Le decisioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale su un minore, emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata, purché siano state notificate».

18      L’art. 31 del regolamento prevede quanto segue:

«1.      L’autorità giurisdizionale adita [dell’istanza per la dichiarazione di esecutività] decide senza indugio. In questa fase del procedimento, né la parte contro la quale l’esecuzione viene chiesta né il minore possono presentare osservazioni.

2.      L’istanza può essere respinta solo per uno dei motivi di cui agli articoli 22, 23 e 24.

3.      In nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito».

19      L’art. 40 del regolamento prevede quanto segue:

«1.      La presente sezione si applica:

(…)

b)      al ritorno del minore ordinato in seguito a una decisione che prescrive il ritorno del minore di cui all’articolo 11, paragrafo 8.

2.      Le disposizioni della presente sezione non ostano a che il titolare della responsabilità genitoriale chieda il riconoscimento e l’esecuzione in forza delle disposizioni contenute nelle sezioni 1 e 2 del presente capo».

20      Ai sensi dell’art. 42 del regolamento, intitolato «Ritorno del minore»:

«1.      Il ritorno del minore di cui all’articolo 40, paragrafo 1, lettera b), ordinato con una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro, è riconosciuto ed è eseguibile in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al riconoscimento, se la decisione è stata certificata nello Stato membro d’origine conformemente al paragrafo 2.

Anche se la legislazione nazionale non prevede l’esecutività di diritto, nonostante eventuali impugnazioni, di una decisione che prescrive il ritorno del minore di cui all’articolo 11, paragrafo 8, l’autorità giurisdizionale può dichiarare che la decisione in questione è esecutiva.

2.      Il giudice di origine che ha emanato la decisione di cui all’articolo 40, paragrafo 1, lettera b), rilascia il certificato di cui al paragrafo 1 solo se:

a)      il minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l’audizione sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità;

b)      le parti hanno avuto la possibilità di essere ascoltate; e

c)      l’autorità giurisdizionale ha tenuto conto, nel rendere la sua decisione, dei motivi e degli elementi di prova alla base del provvedimento emesso conformemente all’articolo 13 della convenzione dell’Aia del 1980.

Nel caso in cui l’autorità giurisdizionale o qualsiasi altra autorità adotti misure per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno nello Stato della residenza abituale, il certificato contiene i dettagli di tali misure.

Il giudice d’origine rilascia detto certificato di sua iniziativa e utilizzando il modello standard di cui all’allegato IV (certificato sul ritorno del minore).

Il certificato è compilato nella lingua della decisione».

21      Conformemente all’art. 43 del regolamento:

«1.      Il diritto dello Stato membro di origine è applicabile a qualsiasi rettifica del certificato.

2.      Il rilascio di un certificato a norma dell’articolo 41, paragrafo 1, o dell’articolo 42, paragrafo 1, non è inoltre soggetto ad alcun mezzo di impugnazione».

22      Ai sensi dell’art. 44 del regolamento, «[i]l certificato ha effetto soltanto nei limiti del carattere esecutivo della sentenza».

23      L’art. 60 del regolamento così dispone:

«Nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti, il presente regolamento prevale sulle convenzioni seguenti, nella misura in cui queste riguardino materie da esso disciplinate:

(…)

e)      convenzione [dell’Aia del 1980]».

24      L’art. 68 del regolamento prevede quanto segue:

«Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elenchi dei giudici e dei mezzi d’impugnazione di cui agli articoli 21, 29, 33 e 34 e le modifiche apportate.

La Commissione aggiorna tali informazioni e le rende accessibili a tutti mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e con ogni altro mezzo appropriato».

25      Dalle informazioni relative ai giudici e ai mezzi di impugnazione trasmesse conformemente all’art. 68 del regolamento n. 2201/2003 (GU 2005, C 40, pag. 2) emerge che, in applicazione dell’art. 68, primo comma, di quest’ultimo, la Repubblica di Lituania ha comunicato alla Commissione che le istanze di cui agli artt. 21 e 29 nonché l’opposizione prevista dall’art. 33 del regolamento sono presentate dinanzi al Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello) e che la decisione adottata sull’opposizione di cui all’art. 34 del medesimo regolamento può formare oggetto solo di un ricorso per cassazione dinanzi al Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema).

26      Da tali informazioni emerge altresì che l’istanza diretta a ottenere la dichiarazione di esecutività, in applicazione dell’art. 28, n. 1, del regolamento, di una decisione emessa da un giudice di uno Stato membro diverso dalla Repubblica di Lituania, dev’essere presentata dinanzi al Lietuvos apeliacinis teismas.

27      Ai sensi del suo art. 72, il regolamento trova applicazione sostanzialmente a partire dal 1° marzo 2005. Esso non si applica per quanto riguarda il Regno di Danimarca.

 Causa principale e questioni pregiudiziali

28      La sig.ra Rinau, cittadina lituana, e il sig. Rinau, cittadino tedesco, hanno contratto matrimonio il 27 luglio 2003 e sono stati residenti in Bergfelde (Germania). La loro figlia, Luisa, è nata l’11 gennaio 2005. Nel marzo 2005 i coniugi Rinau hanno iniziato a vivere separatamente. La loro figlia Luisa è rimasta con sua madre. Risale a quel periodo, secondo la decisione di rinvio, l’avvio di un procedimento di divorzio dinanzi all’Amtsgericht Oranienburg (Pretura di Oranienburg, Germania).

29      Il 21 luglio 2006, dopo aver ricevuto dal sig. Rinau il permesso di lasciare il territorio tedesco con la loro figlia per un periodo di vacanze di due settimane, la sig.ra Rinau è entrata, con quest’ultima ed un figlio avuto da una precedente unione, in Lituania, dove è rimasta fino ad oggi.

30      Il 14 agosto 2006 l’Amtsgericht Oranienburg ha provvisoriamente affidato la custodia di Luisa a suo padre. L’11 ottobre 2006 il Brandenburgisches Oberlandesgericht (Tribunale regionale superiore di Brandeburgo, Germania) ha respinto l’appello interposto dalla sig.ra Rinau ed ha confermato la decisione dell’Amtsgericht Oranienburg.

31      Il 30 ottobre 2006 il sig. Rinau si è rivolto al Klaipėdos apygardos teismas (Tribunale regionale di Klaipėda, Lituania) al fine di ottenere il ritorno in Germania di sua figlia, facendo valere la convenzione dell’Aia del 1980 ed il regolamento. Tale tribunale ha respinto la domanda con decisione 22 dicembre 2006.

32      Secondo informazioni fornite alla Corte in udienza, detta decisione 22 dicembre 2006 è stata trasmessa dall’avvocato del sig. Rinau all’autorità centrale tedesca, che l’ha comunicata all’Amtsgericht Oranienburg. Successivamente a tale trasmissione l’autorità centrale lituana ha inviato una traduzione tedesca di detta decisione.

33      Con decisione 15 marzo 2007 il Lietuvos apeliacinis teismas ha riformato la decisione del Klaipėdos apygardos teismas ed ha ordinato il ritorno della minore in Germania.

34      Nell’aprile 2007 il Klaipėdos apygardos teismas ha pronunciato un’ordinanza di sospensione dell’esecuzione della decisione del Lietuvos apeliacinis teismas 15 marzo 2007. Quest’ultimo giudice ha annullato detta ordinanza con decisione 4 giugno 2007. Come è stato precisato in udienza, l’esecuzione della decisione 15 marzo 2007 è stata sospesa a più riprese.

35      La sig.ra Rinau, il 4 giugno 2007, ed il procuratore generale della Repubblica di Lituania, il 13 giugno 2007, hanno chiesto al Klaipėdos apygardos teismas la riapertura del procedimento, facendo valere circostanze nuove e l’interesse della minore ai sensi dell’art. 13, primo comma, della convenzione dell’Aia del 1980. Il 19 giugno 2007 detto Tribunale ha respinto tali istanze in quanto non era competente a pronunciarsi su queste ultime, essendolo invece i giudici tedeschi. Appellata dalla sig.ra Rinau, tale decisione è stata confermata dal Lietuvos apeliacinis teismas con decisione 27 agosto 2007. Tali ultime due decisioni sono state cassate dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas con sentenza 7 gennaio 2008, che ha rinviato le dette istanze al Klaipėdos apygardos teismas.

36      Con decisione 21 marzo 2008 il Klaipėdos apygardos teismas ha nuovamente respinto tali istanze. Detta decisione è stata confermata dal Lietuvos apeliacinis teismas con una decisione 30 aprile 2008. Dietro domanda della sig.ra Rinau, il 26 maggio 2008 il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ha deciso di statuire in cassazione su tali decisioni ed ha sospeso fino alla propria pronuncia nel merito l’esecuzione della decisione del Lietuvos apeliacinis teismas 15 marzo 2007, che ordinava il ritorno di Luisa in Germania.

37      Intanto, con sentenza 20 giugno 2007, l’Amtsgericht Oranienburg ha pronunciato il divorzio dei coniugi Rinau. Esso ha affidato la custodia definitiva di Luisa al sig. Rinau. In considerazione segnatamente della decisione del Klaipėdos apygardos teismas 22 dicembre 2006 che negava il ritorno della minore, l’Amtsgericht ha tenuto conto di tale decisione, nonché degli argomenti dedotti e ha ordinato alla sig.ra Rinau di far rientrare la minore in Germania e di affidarla alla custodia del sig. Rinau. La sig.ra Rinau non era presente all’udienza dinanzi a tale giudice, ma vi era rappresentata e ha presentato osservazioni. Lo stesso giorno l’Amtsgericht Oranienburg ha allegato alla sua decisione un certificato rilasciato ai sensi dell’art. 42 del regolamento.

38      Il 20 febbraio 2008 il Brandenburgisches Oberlandesgericht ha respinto l’appello interposto dalla sig.ra Rinau nei confronti di detta sentenza, confermandola quanto alla custodia di Luisa, e ha constatato che la sig.ra Rinau era già tenuta a ricondurre la minore. La sig.ra Rinau era presente all’udienza e vi ha presentato osservazioni.

39      La sig.ra Rinau ha presentato al Lietuvos apeliacinis teismas un’istanza diretta ad ottenere il non riconoscimento della sentenza dell’Amtsgericht Oranienburg 20 giugno 2007, nella parte in cui essa affidava la custodia di Luisa al sig. Rinau e obbligava la madre di quest’ultima a ricondurla a suo padre, affidandogliene la custodia.

40      Il 14 settembre 2007 il Lietuvos apeliacinis teismas ha adottato un’ordinanza che dichiarava irricevibile tale istanza della sig.ra Rinau. Ad avviso di tale giudice, il certificato rilasciato dall’Amtsgericht Oranienburg ai sensi dell’art. 42 del regolamento indicava che erano soddisfatte tutte le condizioni, definite al n. 2 di tale articolo, necessarie al rilascio di un certificato siffatto. Avendo ritenuto che detta sentenza, nella parte in cui ordinava il ritorno della minore in Germania, dovesse essere direttamente eseguita ai sensi delle disposizioni del capo III, sezione 4, dello stesso regolamento, senza che fosse necessario ricorrere allo speciale procedimento di exequatur del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni giudiziarie, il Lietuvos apeliacinis teismas ha deciso che doveva essere dichiarata irricevibile l’istanza della sig.ra Rinau diretta al non riconoscimento della parte di detta sentenza che la obbligava a ricondurre la minore a suo padre, affidandogliene la custodia.

41      La sig.ra Rinau ha quindi proposto dinanzi al Lietuvos Aukščiausiasis Teismas un ricorso per cassazione diretto all’annullamento di detta ordinanza e all’adozione di una nuova decisione di accoglimento della sua istanza di non riconoscimento della sentenza dell’Amtsgericht Oranienburg 20 giugno 2007 nella parte in cui essa affidava la custodia di Luisa al sig. Rinau e obbligava la sig.ra Rinau a ricondurre la minore a suo padre, affidandogliene la custodia.

42      Pertanto, il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se una parte interessata, ai sensi dell’art. 21 del regolamento (...), possa domandare il non riconoscimento di una decisione giudiziaria, senza che sia stata proposta un’istanza di riconoscimento della decisione.

2)      In caso di soluzione affermativa alla prima questione, in che modo il giudice nazionale, nel momento in cui esamina l’istanza di non riconoscimento della decisione presentata dalla persona nei confronti della quale la decisione è esecutiva, debba dunque applicare l’art. 31, n. 1, del regolamento (...), che dispone che “[i]n questa fase del procedimento, né la parte contro la quale l’esecuzione viene chiesta né il minore possono presentare osservazioni”.

3)      Se il giudice nazionale dinanzi al quale il titolare della responsabilità genitoriale ha presentato l’istanza di non riconoscimento della decisione del giudice dello Stato membro d’origine che prescrive il ritorno del minore, con lui residente, nello Stato d’origine, per la quale è stato rilasciato un certificato ai sensi dell’art. 42 del regolamento (...), la debba esaminare ai sensi delle disposizioni del capo III, sezioni 1 e 2, del regolamento (...), come previsto dall’art. 40, n. 2, del suddetto regolamento.

4)      Chiarire il significato della condizione stabilita all’art. 21, n. 3, del regolamento (...) “fatta salva la sezione 4 del presente capo”.

5)      Se l’adozione di una decisione che prescrive il ritorno del minore e il rilascio del certificato di cui all’art. 42 del regolamento (...) da parte del giudice dello Stato membro d’origine, dopo che il giudice dello Stato membro nel quale il minore è trattenuto illecitamente abbia emanato una decisione che prescrive il ritorno del minore nello Stato d’origine, sia conforme agli obbiettivi e alle procedure di cui al regolamento (...).

6)      Se il divieto di riesame della competenza del giudice d’origine di cui all’art. 24 del regolamento (...) significhi che il giudice nazionale dinanzi al quale è stata presentata istanza di riconoscimento o di non riconoscimento della decisione emanata da un giudice straniero, che non può riesaminare la competenza del giudice dello Stato membro d’origine e che non ha individuato altri motivi di non riconoscimento delle decisioni stabiliti all’art. 23 del regolamento (...), debba riconoscere la decisione del giudice dello Stato membro d’origine che prescrive il ritorno del minore se il giudice dello Stato membro d’origine non ha rispettato il procedimento stabilito dal regolamento ai fini di risolvere la questione del ritorno del minore».

 Sul procedimento d’urgenza

43      Con ordinanza 21 maggio 2008, depositata nella cancelleria della Corte il 22 maggio 2008, il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ha chiesto che il rinvio pregiudiziale fosse sottoposto al procedimento d’urgenza previsto all’art. 104 ter del regolamento di procedura.

44      Il giudice del rinvio ha motivato tale domanda facendo riferimento al diciassettesimo ‘considerando’ del regolamento, che concerne il ritorno immediato di un minore sottratto, ed all’art. 11, n. 3, dello stesso regolamento, che fissa al giudice, al quale è stata presentata una domanda per il ritorno del minore, un termine di sei settimane per emanare la sua decisione. Il giudice nazionale rileva la necessità di agire con urgenza, in quanto qualsiasi indugio sarebbe molto pregiudizievole ai rapporti tra la minore ed il genitore dal quale è separata. Il degradarsi di tali rapporti potrebbe essere irreparabile.

45      Il giudice del rinvio si basa altresì sull’esigenza di proteggere la minore da un eventuale danno e sulla necessità di garantire un giusto equilibrio tra gli interessi della minore e quelli dei genitori, il che esigerebbe parimenti il ricorso al procedimento d’urgenza.

46      Su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, la Terza Sezione della Corte ha deciso di accogliere la domanda del giudice del rinvio diretta a sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Osservazioni preliminari

47      La Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), successivamente modificata a più riprese, mirava a facilitare tra gli Stati contraenti il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. A tal fine, essa ha introdotto regole di competenza e procedure di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni in detta materia. Tali regole erano fondate sul principio della reciproca fiducia da parte di giudici di uno Stato contraente nei confronti delle decisioni adottate da giudici di un altro Stato contraente. Ai sensi del suo art. 1, tale convenzione non si applica allo stato e alla capacità delle persone fisiche, né al regime patrimoniale fra coniugi.

48      Considerato che l’interesse del minore riveste importanza primaria in qualsiasi questione attinente alla custodia di quest’ultimo e che occorre proteggerlo, sul piano internazionale, dagli effetti pregiudizievoli di un trasferimento o di un mancato rientro illeciti e prevedere procedimenti idonei a garantire il ritorno immediato del minore nel suo Stato di residenza abituale, nonché garantire la tutela del diritto di visita, è stata adottata la convenzione dell’Aia del 1980.

49      L’orientamento delle convenzioni menzionate ai due punti precedenti è stato ripreso dal regolamento in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Detto regolamento è applicabile alle materie civili relative, da un lato, al divorzio, alla separazione personale ed all’annullamento del matrimonio e, dall’altro, all’attribuzione, all’esercizio, alla delega e alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

50      Conformemente al ventunesimo ‘considerando’ del regolamento, quest’ultimo è fondato sul concetto secondo cui il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo indispensabile.

51      Secondo il dodicesimo e il tredicesimo ‘considerando’ del regolamento, quest’ultimo si basa sul concetto secondo cui l’interesse superiore del minore deve prevalere e, conformemente al suo trentatreesimo ‘considerando’, il regolamento mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

52      Il regolamento mira, in particolare, a impedire le sottrazioni di minori tra Stati membri e, in caso di sottrazione, ad ottenere che il ritorno del minore sia effettuato immediatamente.

53      Conformemente al diciassettesimo ‘considerando’ dello stesso regolamento, quest’ultimo integra le disposizioni della convenzione dell’Aia del 1980, che tuttavia resta applicabile.

54      Ai sensi del suo art. 60, il regolamento prevale sulla convenzione dell’Aia del 1980.

55      È alla luce delle osservazioni e dei principi rammentati ai punti 47‑54 della presente sentenza che occorre risolvere le questioni pregiudiziali proposte.

 Sulle questioni dalla quarta alla sesta

56      Con le sue questioni dalla quarta alla sesta, che occorre esaminare congiuntamente e in primo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’adozione da parte di un giudice dello Stato membro d’origine di un provvedimento di ritorno del minore e il rilascio del certificato di cui all’art. 42 del regolamento siano conformi agli obiettivi ed alle procedure di quest’ultimo nel caso in cui un giudice dello Stato membro in cui il minore è illecitamente trattenuto abbia adottato un provvedimento di ritorno del minore verso lo Stato membro d’origine. Il giudice nazionale chiede anche di sapere se l’art. 24 del regolamento debba essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro in cui il minore è illecitamente trattenuto deve riconoscere il provvedimento, pronunciato dal giudice dello Stato membro d’origine, che dispone il ritorno di quest’ultimo qualora tale giudice non abbia rispettato il procedimento previsto dal regolamento.

57      L’art. 11, n. 8, del regolamento dispone che, «[n]onostante l’emanazione di un provvedimento contro il ritorno in base all’articolo 13 della convenzione dell’Aia del 1980, una successiva decisione che prescrive il ritorno del minore emanata da un giudice competente ai sensi del presente regolamento è esecutiva conformemente alla sezione 4 del capo III, allo scopo di assicurare il ritorno del minore».

58      Secondo talune delle osservazioni presentate alla Corte, tale disposizione ha per effetto che un certificato può essere rilasciato ai sensi dell’art. 42 del regolamento solo qualora sia stato precedentemente emanato un provvedimento contro il ritorno in applicazione dell’art. 13 della convenzione dell’Aia del 1980. Ne conseguirebbe, nella causa principale, che il fatto che il Lietuvos apeliacinis teismas abbia ordinato con la sua decisione 15 marzo 2007 il ritorno della minore avrebbe impedito ai giudici dello Stato membro d’origine di rilasciare un certificato in applicazione di detto art. 42, come deciso dall’Amtsgericht Oranienburg con la sua sentenza 20 giugno 2007, confermata dalla sentenza del Brandenburgisches Oberlandesgericht 20 febbraio 2008.

59      Dev’essere accolta l’interpretazione in base alla quale un certificato non può essere rilasciato ai sensi dell’art. 42 del regolamento senza che sia stato precedentemente emanato un provvedimento contro il ritorno.

60      È, infatti, l’interpretazione che risulta dal regolamento nel suo insieme e, segnatamente, dal suo art. 11, n. 8.

61      Dopo aver previsto che le decisioni adottate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri, senza che sia necessario ricorrere ad alcun procedimento, il regolamento disciplina il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività delle decisioni sulla base di due modelli (artt. 21, nn. 1 e 3, 11, n. 8, 40, n. 1, e 42, n. 1). Secondo il primo modello, l’adozione di una decisione di riconoscimento e la dichiarazione di esecutività possono essere richieste secondo le procedure previste al capo III, sezione 2, del regolamento. Con il secondo modello, l’esecutività di talune decisioni relative al diritto di visita o che ordinano il ritorno del minore è soggetta alle disposizioni della sezione 4 dello stesso capo.

62      Quest’ultimo modello è strettamente articolato sulle disposizioni della convenzione dell’Aia del 1980 e mira, in presenza di talune condizioni, al ritorno immediato del minore.

63      Benché intrinsecamente connessa ad altre materie disciplinate dal regolamento, in particolare al diritto di custodia, l’esecutività di una decisione che prescrive il ritorno di un minore successiva ad un provvedimento contro il ritorno beneficia dell’autonomia procedurale al fine di non ritardare il ritorno di un minore illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso da quello in cui tale minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno illeciti.

64      L’autonomia procedurale delle disposizioni riportate agli artt. 11, n. 8, 40 e 42 del regolamento e la precedenza riconosciuta alla competenza del giudice di origine nell’ambito del capo III, sezione 4, del regolamento sono tradotte negli artt. 43 e 44 del regolamento, le cui norme prevedono che il diritto dello Stato membro d’origine è applicabile a qualsiasi rettifica del certificato, che il rilascio di quest’ultimo non è soggetto ad alcun mezzo di impugnazione e che tale certificato ha effetto soltanto nei limiti del carattere esecutivo della sentenza.

65      La riserva prevista all’art. 21, n. 3, del regolamento, con l’impiego dell’espressione «[f]atta salva la sezione 4», che forma oggetto della quarta questione sottoposta dal giudice del rinvio, ha la finalità di precisare che la facoltà accordata da tale disposizione a qualsiasi parte interessata a chiedere l’adozione di una decisione di riconoscimento o di non riconoscimento della decisione pronunciata in uno Stato membro non esclude la possibilità, in presenza delle condizioni necessarie, di ricorrere al regime previsto agli artt. 11, n. 8, 40 e 42 del regolamento per il caso di un ritorno di un minore successivo ad un provvedimento contro il ritorno, dato che tale regime prevale su quello previsto alle sezioni 1 e 2 di detto capo III.

66      Occorre sottolineare che il procedimento previsto per il caso di un ritorno di un minore successivo ad un provvedimento contro il ritorno riprende e rafforza le disposizioni contenute agli artt. 12 e 13 della convenzione dell’Aia del 1980. In particolare, il termine per pronunciarsi su un’istanza contraria al ritorno è molto breve. Inoltre, una decisione definitiva che ordina il ritorno può essere adottata da un giudice competente ai sensi del regolamento. Infine, il procedimento culmina con la certificazione della decisione che le conferisce una speciale esecutività; le condizioni per il rilascio e gli effetti del certificato sono espressamente definiti nel regolamento.

67      Quindi, per quanto riguarda le condizioni per il rilascio, emerge dall’art. 42, n. 2, del regolamento che il giudice d’origine che ha pronunciato la decisione prevista all’art. 40, n. 1, lett. b), del regolamento rilascia il certificato solo se:

«a)      il minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l’audizione sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità;

b)      le parti hanno avuto la possibilità di essere ascoltate; e

c)      l’autorità giurisdizionale ha tenuto conto, nel rendere la sua decisione, dei motivi e degli elementi di prova alla base del provvedimento emesso conformemente all’articolo 13 della convenzione dell’Aia del 1980».

68      Quanto agli effetti della certificazione, dal momento del rilascio del certificato, la decisione di ritorno del minore menzionata al detto art. 40, n. 1, lett. b), è riconosciuta e beneficia dell’esecutività in un altro Stato membro, senza che sia richiesta alcuna dichiarazione che le riconosca esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

69      Occorre rammentare che tale regime trova applicazione solo in caso di ritorno di un minore successivo ad un provvedimento che vieta il ritorno di cui all’art. 11, n. 8, del regolamento.

70      Depone in tal senso detto art. 11, n. 8, del regolamento, il quale stabilisce che, «[n]onostante l’emanazione di un provvedimento contro il ritorno in base all’articolo 13 della convenzione dell’Aia del 1980, una successiva decisione che prescrive il ritorno del minore emanata da un giudice competente ai sensi del presente regolamento è esecutiva conformemente alla sezione 4 del capo III, allo scopo di assicurare il ritorno del minore».

71      Se è vero che l’espressione «[n]onostante l’emanazione di un provvedimento contro il ritorno» contiene una certa ambiguità, la sua articolazione con l’espressione «una successiva decisione» indica un rapporto cronologico tra un provvedimento, quello contro il ritorno, e la decisione successiva; una formulazione del genere non lascia spazio ad alcun dubbio per quanto riguarda il carattere precedente della prima decisione. 

72      Il diciassettesimo ‘considerando’ del regolamento conferma tale interpretazione, precisando che una decisione contro il ritorno «dovrebbe poter essere sostituita da una decisione successiva emessa dai giudici dello Stato membro di residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito o mancato rientro».

73      Emerge altresì dall’art. 42, n. 2, lett. c), del regolamento, che impone al giudice di tener conto dei motivi e degli elementi di prova alla base del provvedimento emesso conformemente all’art. 13 della convenzione dell’Aia del 1980, che tale giudice può statuire solo dopo l’emanazione di un provvedimento contro il ritorno nello Stato membro dell’esecuzione.

74      Ne discende che l’art. 40, n. 1, lett. b), del regolamento costituisce una disposizione che trova applicazione solo qualora nello Stato membro dell’esecuzione sia stato precedentemente emanato un provvedimento contro il ritorno.

75      Le conseguenze che le osservazioni citate al punto 58 della presente sentenza traggono da tale interpretazione non possono peraltro essere accolte.

76      Infatti, l’art. 11, n. 3, del regolamento esige che i giudici ai quali è stata presentata la domanda per il ritorno procedano rapidamente, utilizzando le procedure più rapide previste dalla normativa nazionale. Il secondo comma della stessa disposizione stabilisce, inoltre, che, fatto salvo tale obiettivo di celerità, il provvedimento deve essere emanato al più tardi sei settimane dopo la ricezione della domanda, salvo nel caso in cui circostanze eccezionali non lo consentano.

77      Più precisamente, il n. 6 di detto art. 11 prevede che, qualora un giudice abbia emanato un provvedimento contro il ritorno, tale giudice deve immediatamente trasmettere direttamente, o tramite la sua autorità centrale, una copia del provvedimento giudiziario e dei pertinenti documenti, in particolare una trascrizione delle audizioni dinanzi al giudice, all’autorità giurisdizionale competente o all’autorità centrale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno. Il carattere urgente di tali procedure viene rivelato altresì dall’ultima frase dello stesso n. 6, il quale dispone che il giudice d’origine «riceve tutti i documenti indicati entro un mese dall’emanazione del provvedimento contro il ritorno».

78      Tali disposizione mirano non solo a garantire il rientro immediato del minore nello Stato membro in cui aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro illeciti, bensì anche a consentire al giudice d’origine di valutare i motivi e gli elementi di prova alla base dell’emanazione del provvedimento contro il ritorno.

79      In particolare, il giudice d’origine è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni elencate al punto 67 della presente sentenza.

80      Poiché tale valutazione spetta, in ultima analisi, al giudice d’origine, in applicazione degli artt. 10 e 40, n. 1, lett. b), del regolamento, gli incidenti procedurali che si producono o si riproducono nello Stato membro dell’esecuzione dopo l’emanazione di un provvedimento contro il ritorno non sono determinanti e possono essere considerati irrilevanti ai fini dell’applicazione del regolamento.

81      Se così non fosse, il regolamento rischierebbe di essere privato del suo effetto utile, poiché l’obiettivo del rientro immediato del minore resterebbe subordinato alla condizione dell’esaurimento dei mezzi procedurali consentiti dall’ordinamento nazionale dello Stato membro in cui il minore è illecitamente trattenuto. Detto rischio deve essere preso tanto più in considerazione in quanto, trattandosi di minori in tenera età, il tempo biologico non può essere misurato secondo criteri generali, data la struttura intellettuale e psicologica di tali minori e la rapidità con cui essa evolve.

82      Anche se il regolamento non ha per oggetto di unificare le norme di diritto sostanziale e processuale dei diversi Stati membri, occorre tuttavia che l’applicazione di tali norme nazionali non comprometta il suo effetto utile (v., per analogia, per quanto riguarda la Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sentenze 15 maggio 1990, causa C‑365/88, Hagen, Racc. pag. I‑1845, punti 19 e 20; 7 marzo 1995, causa C‑68/93, Shevill, Racc. pag. I‑415, punto 36, e 27 aprile 2004, causa C‑159/02, Turner, Racc. pag. I‑3565, punto 29).

83      Si deve aggiungere che tale interpretazione del regolamento è conforme alle sue esigenze e alla sua finalità e che essa è la sola che garantisce al meglio l’effettività del diritto comunitario.

84      Essa è inoltre confermata da due elementi. Il primo si fonda sull’espressione «una successiva decisione che prescrive il ritorno del minore», riportata all’art. 11, n. 8, del regolamento, espressione che manifesta l’idea secondo cui il giudice d’origine, dal momento dell’emanazione del provvedimento contro il ritorno, può essere tenuto ad adottare una o più decisioni al fine di ottenere il ritorno del minore, compreso il caso di situazioni d’impasse procedurali o di fatto. Il secondo elemento è di ordine sistemico ed è basato sul fatto che, contrariamente al procedimento previsto agli artt. 33‑35 del regolamento per l’istanza per la dichiarazione di esecutività, decisioni emesse conformemente al capo III, sezione 4, di quest’ultimo (diritto di visita e ritorno del minore) possono essere dichiarate esecutive dal giudice d’origine indipendentemente da qualsiasi possibilità di impugnazione, tanto nello Stato membro d’origine quanto in quello dell’esecuzione.

85      Escludendo qualsiasi impugnazione del rilascio del certificato a norma dell’art. 42, n. 1, diversa da una domanda di rettifica ai sensi dell’art. 43, n. 1, del regolamento, quest’ultimo mira ad evitare che l’efficacia delle sue disposizioni sia pregiudicata da un impiego abusivo della procedura. Inoltre, l’art. 68 non menziona, tra le impugnazioni, quelle proposte contro decisioni adottate in applicazione del capo III, sezione 4, del regolamento.

86      Tali considerazioni rispondono alle peculiarità della controversia principale.

87      Da un lato, la sequenza delle decisioni adottate dai giudici lituani in merito tanto alla domanda per il ritorno quanto a quella diretta contro il riconoscimento della decisione certificata conformemente all’art. 42 del regolamento non sembra aver rispettato l’autonomia della procedura prevista da tale ultima disposizione. D’altro lato, il numero di decisioni e la loro eterogeneità (annullamenti, riforme, riaperture, sospensioni) provano che, pur essendo state eventualmente adottate le procedure interne più rapide, i termini trascorsi erano già, alla data del rilascio del certificato, in manifesta contraddizione con le esigenze del regolamento.

88      Resta da precisare che, non essendo stato sollevato alcun dubbio in merito all’autenticità del certificato rilasciato dall’Amtsgericht Oranienburg e contenendo tale certificato tutti gli elementi richiesti dall’art. 42 del regolamento, un’impugnazione del rilascio del certificato o un’opposizione al suo riconoscimento avrebbero potuto solo essere respinte, conformemente all’art. 43, n. 2, del regolamento, il quanto il giudice adito avrebbe solo potuto constatare l’esecutività della decisione certificata.

89      Alla luce di quanto precede, le questioni dalla quarta alla sesta devono essere risolte dichiarando che, una volta che un provvedimento contro il ritorno sia stato emanato e portato a conoscenza del giudice d’origine, è irrilevante, ai fini del rilascio del certificato previsto all’art. 42 del regolamento, che tale provvedimento sia stato sospeso, riformato, annullato o comunque non sia passato in giudicato o sia stato sostituito da un provvedimento di ritorno, quando il ritorno del minore non ha effettivamente avuto luogo. Non essendo stato sollevato alcun dubbio in merito all’autenticità di tale certificato ed essendo quest’ultimo stato redatto conformemente al formulario il cui modello è riportato all’allegato IV del regolamento, l’opposizione al riconoscimento del provvedimento di ritorno è vietata ed al giudice adito spetta solo constatare l’esecutività del provvedimento certificato e pronunciare il ritorno immediato del minore.

 Sulla prima questione

90      Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una parte interessata ai sensi dell’art. 21 del regolamento possa chiedere il non riconoscimento di una decisione giudiziaria senza che sia stata presentata un’istanza di riconoscimento della stessa decisione.

91      La soluzione fornita alle questioni dalla quarta alla sesta esclude la possibilità di un’istanza di non riconoscimento nel caso in cui un provvedimento di ritorno del minore sia stato adottato e certificato conformemente alle disposizioni degli artt. 11, n. 8, e 42 del regolamento.

92      Tuttavia, tale possibilità non può essere esclusa in generale.

93      Infatti, l’art. 21, n. 3, del regolamento dispone che «[f]atta salva la sezione 4 del presente capo, ogni parte interessata può far dichiarare, secondo il procedimento di cui alla sezione 2, che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta». Il secondo comma dello stesso numero fissa a tal fine le regole di competenza territoriale.

94      Non è escluso neanche che un’istanza di non riconoscimento di una decisione conduca incidentalmente al riconoscimento di quest’ultima, ipotesi in cui troverebbe applicazione il n. 4 di detto art. 21.

95      La possibilità di presentare un’istanza di non riconoscimento senza che sia stata precedentemente proposta un’istanza di riconoscimento è idonea a soddisfare esigenze diverse, tanto di ordine sostanziale, segnatamente quelle attinenti all’interesse superiore del minore o alla stabilità e alla tranquillità della famiglia, quanto di natura procedurale, permettendo di anticipare la produzione di mezzi di prova che potrebbero non essere più disponibili in seguito.

96      L’istanza di non riconoscimento deve tuttavia rispettare la procedura prevista al capo III, sezione 2, del regolamento e, in particolare, può essere proposta secondo le disposizioni del diritto interno solo se queste ultime non limitano la portata e gli effetti del regolamento.

97      La prima questione dev’essere quindi risolta dichiarando che, salvo i casi in cui il procedimento riguardi una decisione certificata in applicazione degli artt. 11, n. 8, e 40‑42 del regolamento, qualsiasi parte interessata può chiedere il non riconoscimento di una decisione giudiziaria, anche qualora non sia stata precedentemente presentata un’istanza di riconoscimento di tale decisione.

 Sulla seconda questione

98      Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, nel caso in cui occorra esaminare l’istanza di non riconoscimento della decisione presentata dalla persona nei confronti della quale detta decisione è esecutiva e sebbene non sia stata precedentemente proposta alcuna istanza di riconoscimento, in che modo debba essere applicato l’art. 31, n. 1, del regolamento, in particolare il periodo ai sensi del quale «[i]n questa fase del procedimento, né la parte contro la quale l’esecuzione viene chiesta né il minore possono presentare osservazioni».

99      La riserva formulata al punto 91 della presente sentenza si applica parimenti nell’ambito della questione in esame. 

100    Con tale riserva, si deve constatare che, qualora un’istanza di non riconoscimento sia stata presentata senza che sia stata precedentemente proposta un’istanza di riconoscimento di tale decisione, l’art. 31, n. 1, del regolamento dev’essere interpretato alla luce della specifica economia del capo III, sezione 2, del regolamento. Pertanto, tale disposizione deve restare inapplicata.

101    Infatti, l’art. 31 del regolamento riguarda la dichiarazione di esecutività. Esso dispone che, in tal caso, la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione non può presentare osservazioni. Un procedimento del genere dev’essere compreso in funzione del fatto che, avendo un carattere esecutivo ed unilaterale, esso non può ammettere osservazioni dalla detta parte senza acquisire natura dichiarativa e contraddittoria, il che sarebbe in contrasto con la sua stessa logica in base alla quale i diritti della difesa sono garantiti mediante l’opposizione prevista all’art. 33 del regolamento.

102    La situazione prospettata nel caso di un’istanza di non riconoscimento è diversa.

103    La ragione di tale differenza risiede nel fatto che il richiedente, in una situazione del genere, è la persona contro la quale avrebbe potuto essere presentata l’istanza per la dichiarazione di esecutività.

104    Non essendo più giustificate le esigenze menzionate al punto 101 della presente sentenza, la parte contro la quale viene proposta l’istanza di non riconoscimento non può essere privata della possibilità di presentare osservazioni.

105    Qualsiasi altra soluzione tenderebbe a limitare l’efficacia dell’azione del richiedente, dato che l’oggetto del procedimento di non riconoscimento mira ad un giudizio negativo, che, per sua natura, esige il contraddittorio.

106    Ne discende che, come fatto valere dalla Commissione, la convenuta, che chiede il riconoscimento, può presentare osservazioni.

107    Pertanto, la seconda questione dev’essere risolta dichiarando che l’art. 31, n. 1, del regolamento, nella parte in cui prevede che, in questa fase del procedimento, né la parte contro la quale l’esecuzione viene chiesta né il minore possono presentare osservazioni, non è applicabile ad un procedimento di non riconoscimento di una decisione giudiziaria avviato senza che sia stata precedentemente proposta un’istanza di riconoscimento nei confronti della stessa decisione. In una situazione del genere, la convenuta, che chiede il riconoscimento, può presentare osservazioni.

 Sulla terza questione

108    Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede se il giudice nazionale dinanzi al quale il titolare della responsabilità genitoriale ha presentato l’istanza di non riconoscimento della decisione del giudice dello Stato membro d’origine che ordina il ritorno del minore verso lo Stato d’origine, decisione per la quale è stato rilasciato un certificato ai sensi dell’art. 42 del regolamento, debba esaminare tale istanza sulla base delle disposizioni del capo III, sezioni 1 e 2, del regolamento, come previsto dall’art. 40, n. 2, di quest’ultimo.

109    Come risulta dalle soluzioni fornite alle questioni precedenti, un’istanza di non riconoscimento di una decisione giudiziaria non è ammessa se è stato rilasciato un certificato ai sensi dell’art. 42 del regolamento. In una situazione siffatta, la decisione certificata beneficia dell’esecutività, dato che non può essere proposta alcuna opposizione al suo riconoscimento.

110    Non occorre quindi risolvere la terza questione.

 Sulle spese

111    Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      Una volta che un provvedimento contro il ritorno sia stato emanato e portato a conoscenza del giudice d’origine, è irrilevante, ai fini del rilascio del certificato previsto all’art. 42 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, che tale provvedimento sia stato sospeso, riformato, annullato o comunque non sia passato in giudicato o sia stato sostituito da un provvedimento di ritorno, quando il ritorno del minore non ha effettivamente avuto luogo. Non essendo stato sollevato alcun dubbio in merito all’autenticità di tale certificato ed essendo quest’ultimo stato redatto conformemente al formulario il cui modello è riportato all’allegato IV di detto regolamento, l’opposizione al riconoscimento del provvedimento di ritorno è vietata ed al giudice adito spetta solo constatare l’esecutività del provvedimento certificato e pronunciare il ritorno immediato del minore.

2)      Salvo i casi in cui il procedimento riguardi una decisione certificata in applicazione degli artt. 11, n. 8, e 40‑42 del regolamento n. 2201/2003, qualsiasi parte interessata può chiedere il non riconoscimento di una decisione giudiziaria, anche qualora non sia stata precedentemente presentata un’istanza di riconoscimento di tale decisione.

3)      L’art. 31, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, nella parte in cui prevede che, in questa fase del procedimento, né la parte contro la quale l’esecuzione viene chiesta né il minore possono presentare osservazioni, non è applicabile ad un procedimento di non riconoscimento di una decisione giudiziaria avviato senza che sia stata precedentemente proposta un’istanza di riconoscimento nei confronti della stessa decisione. In una situazione del genere, la convenuta, che chiede il riconoscimento, può presentare osservazioni.

 

                    (Seguono le firme)