Corte di Giustizia delle Comunità europee (Terza
Sezione), 11 luglio 2008
C-195/08 PPU, Inga Rinau
Nel procedimento C‑195/08 PPU,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi dell’art. 234 CE, dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
(Lituania) con decisione 30 aprile 2008, pervenuta in cancelleria il 14 maggio
2008, nella causa promossa da
Inga Rinau,
composta dal sig. A. Rosas, presidente di
sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), J. Klučka,
dalla sig.ra P. Lindh e dal
sig. A. Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancellieri: sig.ra C. Strömholm, amministratore,
e sig. M.A. Gaudissart,
capo unità,
vista
la domanda del giudice del rinvio 21 maggio 2008, pervenuta in cancelleria il
22 maggio seguente, di sottoporre il rinvio pregiudiziale ad un procedimento
d’urgenza conformemente all’art. 104 ter
del regolamento di procedura,
vista
la decisione della Terza Sezione 23 maggio 2008 di accogliere la domanda,
vista
la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 e del 27
giugno 2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per
la sig.ra Rinau, dagli avv.ti G. Balčiūnas e G. Kaminskas,
advokatai;
– per
il sig. Rinau, dall’avv. D. Foigt, advokatė;
– per
il governo lituano, dal sig. D. Kriaučiūnas
e dalla sig.ra R. Mackevičienė,
in qualità di agenti;
– per
il governo tedesco, dalla sig.ra J. Kemper,
in qualità di agente;
– per
il governo francese, dalla sig.ra A.‑L. During, in qualità di agente;
– per
il governo lettone, dalle sig.re E. Balode‑Buraka e E. Eihmane, in qualità di agenti;
– per
il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C. ten Dam, in qualità
di agente;
– per
il governo del Regno Unito, dalla sig.ra E. Jenkinson,
in qualità di agente, assistita dal sig. C. Howard QC;
– per
sentito l’avvocato generale,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003,
n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione
delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità
genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000
(GU L 338, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).
2 Tale
domanda è stata proposta
nell’ambito di una controversia pendente tra la sig.ra Rinau
ed il sig. Rinau in merito al ritorno in
Germania della loro figlia Luisa, trattenuta in Lituania dalla sig.ra Rinau.
Contesto normativo
3 L’art. 3 della Convenzione dell’Aia del 25
ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
(in prosieguo: la «convenzione dell’Aia del 1980») così recita:
«Il
trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito:
a) quando
avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona,
istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla
legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale
immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e
b) se
tali diritti saranno effettivamente esercitati, individualmente o
congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato
rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali
circostanze.
Il diritto di custodia citato al capoverso a) di cui
sopra può in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione
giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla
legislazione del predetto Stato».
4 Ai sensi dell’art. 12 della convenzione
dell’Aia del 1980:
«Qualora
un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi
dell’articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere
dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione
dell’istanza presso l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato
contraente dove si trova il minore, l’autorità adita ordina il suo ritorno
immediato.
L’autorità giudiziaria o amministrativa, benché
adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente,
deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il
minore sia integrato nel suo nuovo ambiente.
Se l’autorità giudiziaria o amministrativa dello
Stato richiesto ha motivo di ritenere che il minore è stato
condotto in un altro Stato, essa può sospendere la procedura o
respingere la domanda di ritorno del minore».
5 L’art. 13 della convenzione dell’Aia del 1980
dispone quanto segue:
«Nonostante
le disposizioni del precedente articolo, l’autorità giudiziaria o
amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del
minore qualora la persona, istituzione od ente che si oppone al ritorno
dimostri:
a) che
la persona, l’istituzione o l’ente cui era affidato il minore non esercitava
effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del
mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o
al mancato ritorno; o
b) che
sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del
suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una
situazione intollerabile.
L’autorità giudiziaria o amministrativa può altresì
rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore
si oppone al ritorno e che ha raggiunto un’età ed un grado di maturità tali che
sia opportuno tener conto del suo parere.
Nel valutare le circostanze di cui al presente
articolo, le autorità giudiziarie e amministrative devono tener conto delle
informazioni fornite dall’autorità centrale o da ogni altra autorità competente
dello Stato di residenza del minore, riguardo alla sua situazione sociale».
6 La convenzione dell’Aia del 1980 è entrata in vigore
il 1° dicembre 1983. Tutti gli Stati membri dell’Unione europea sono parti
contraenti.
La normativa comunitaria
7 Il diciassettesimo ‘considerando’ del regolamento
precisa quanto segue:
«In caso di trasferimento o mancato
rientro illeciti del minore, si dovrebbe ottenerne immediatamente il
ritorno e a tal fine dovrebbe continuare ad essere applicata la convenzione
dell’Aia [del 1980], quale integrata dalle disposizioni del presente
regolamento, in particolare l’articolo 11. I giudici dello Stato membro in cui
il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente dovrebbero avere la
possibilità di opporsi al suo rientro in casi precisi, debitamente motivati. Tuttavia,
una simile decisione dovrebbe poter essere sostituita da una decisione
successiva emessa dai giudici dello Stato membro di residenza abituale del
minore prima del suo trasferimento illecito o mancato rientro. Se la decisione
implica il rientro del minore, esso dovrebbe avvenire senza che sia necessario
ricorrere a procedimenti per il riconoscimento e l’esecuzione della decisione
nello Stato membro in cui il minore è trattenuto».
8 Il ventunesimo ‘considerando’ del regolamento
recita:
«Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni
rese in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia
reciproca e i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo
indispensabile».
9 L’art. 2 del regolamento prevede quanto segue:
«Ai
fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
(…)
4) “decisione”:
una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del
matrimonio emessa dal giudice di uno Stato membro, nonché una decisione
relativa alla responsabilità genitoriale, a prescindere dalla denominazione
usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza o ordinanza;
5) “Stato
membro d’origine”: lo Stato membro in cui è stata resa la decisione da
eseguire;
6) “Stato
membro dell’esecuzione”: lo Stato membro in cui viene chiesta l’esecuzione
della decisione;
7) “responsabilità
genitoriale”: i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o
giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in
vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in
particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita;
8) “titolare
della responsabilità genitoriale”: qualsiasi persona che eserciti la responsabilità
di genitore su un minore;
(…)
11) “trasferimento
illecito o mancato ritorno del minore”: il trasferimento o il mancato rientro
di un minore:
a) quando
avviene in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione,
dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato
membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima
del suo trasferimento o del suo mancato rientro
e
b) se
il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o
congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato
rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi.
L’affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quan[d]o uno dei titolari della responsabilità genitoriale
non può, conformemente ad una decisione o al diritto nazionale, decidere il
luogo di residenza del minore senza il consenso dell’altro titolare della
responsabilità genitoriale».
10 L’art. 8 del regolamento così recita:
«1. Le
autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande
relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede
abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi.
2. Il
paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12».
11 L’art. 10 del regolamento così dispone:
«In caso di trasferimento illecito o mancato rientro
del minore, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore
aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del
mancato rientro conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non
abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro (…)».
12 Ai sensi dell’art. 11 del regolamento:
«1. Quando
una persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento
adisce le autorità competenti di uno Stato membro affinché emanino un
provvedimento in base alla convenzione [dell’Aia del 1980] per ottenere il ritorno
di un minore che è stato illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato
membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza
abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, si
applicano i paragrafi da
2. Nell’applicare
gli articoli 12 e 13 della convenzione dell’Aia del 1980, si assicurerà che il
minore possa essere ascoltato durante il procedimento se ciò non appaia
inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità.
3. Un’autorità
giurisdizionale alla quale è stata presentata la domanda per il ritorno del
minore di cui al paragrafo 1 procede al rapido trattamento della domanda
stessa, utilizzando le procedure più rapide previste nella legislazione
nazionale.
Fatto salvo il primo comma l’autorità
giurisdizionale, salvo nel caso in cui circostanze eccezionali non lo
consentano, emana il provvedimento al più tardi sei settimane dopo aver
ricevuto la domanda.
4. Un’autorità
giurisdizionale non può rifiutare di ordinare il ritorno di un minore in base
all’articolo 13, lettera b), della convenzione dell’Aia del 1980 qualora sia
dimostrato che sono previste misure adeguate per assicurare la protezione del
minore dopo il suo ritorno.
5. Un’autorità
giurisdizionale non può rifiutare di disporre il ritorno del minore se la
persona che lo ha chiesto non ha avuto la possibilità di essere ascoltata.
6. Se
un’autorità giurisdizionale ha emanato un provvedimento contro il ritorno di un
minore in base all’articolo 13 della convenzione dell’Aia del 1980, l’autorità
giurisdizionale deve immediatamente trasmettere direttamente ovvero tramite la
sua autorità centrale una copia del provvedimento giudiziario contro il ritorno
e dei pertinenti documenti, in particolare una trascrizione delle audizioni
dinanzi al giudice, all’autorità giurisdizionale competente o all’autorità
centrale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale
immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, come stabilito
dalla legislazione nazionale. L’autorità giurisdizionale riceve tutti i
documenti indicati entro un mese dall’emanazione del provvedimento contro il
ritorno.
7. A
meno che l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore
aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o
mancato ritorno non sia già stato adita da una delle parti, l’autorità
giurisdizionale o l’autorità centrale che riceve le informazioni di cui al paragrafo 6
deve informarne le parti e invitarle a presentare all’autorità giurisdizionale
le proprie conclusioni, conformemente alla legislazione nazionale, entro tre
mesi dalla data della notifica, affinché quest’ultima esamini la questione
dell’affidamento del minore.
Fatte salve le norme sulla competenza di cui al
presente regolamento, in caso di mancato ricevimento delle conclusioni entro il
termine stabilito, l’autorità giurisdizionale archivia il procedimento.
8. Nonostante
l’emanazione di un provvedimento contro il ritorno in base all’articolo 13
della convenzione dell’Aia del 1980, una successiva decisione che prescrive il
ritorno del minore emanata da un giudice competente ai sensi del presente
regolamento è esecutiva conformemente alla sezione 4 del capo III, allo scopo
di assicurare il ritorno del minore».
13 Il capo III del regolamento, intitolato
«Riconoscimento ed esecuzione», comprende gli artt. 21‑52. La
sezione 4 di detto capo III, intitolata «Esecuzione di talune
decisioni in materia di diritto di visita e di talune decisioni che prescrivono
il ritorno del minore», comprende gli artt. 40‑45 del regolamento.
14 L’art. 21, nn. 1
e 3, del regolamento dispone quanto segue:
«1. Le
decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati
membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
(…)
3. Fatta
salva la sezione 4 del presente capo, ogni parte interessata può far
dichiarare, secondo il procedimento di cui alla sezione 2, che la decisione
deve essere o non può essere riconosciuta».
15 Ai sensi dell’art. 23 del regolamento:
«Le
decisioni relative alla responsabilità genitoriale non sono riconosciute nei
casi seguenti:
a) se,
tenuto conto dell’interesse superiore del minore, il riconoscimento è
manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
(…)».
16 Conformemente all’art. 24 del regolamento:
«Non
si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello
Stato membro d’origine. Il criterio dell’ordine pubblico di cui agli
articoli 22, lettera a), e 23, lettera a), non può essere
applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da
17 L’art. 28, n. 1, del regolamento ha il
seguente tenore letterale:
«Le decisioni relative all’esercizio della
responsabilità genitoriale su un minore, emesse ed esecutive in un determinato
Stato membro, sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state
dichiarate esecutive su istanza della parte interessata, purché siano state
notificate».
18 L’art. 31 del regolamento prevede quanto segue:
«1. L’autorità
giurisdizionale adita [dell’istanza per la dichiarazione di esecutività] decide
senza indugio. In questa fase del procedimento, né la parte contro la quale
l’esecuzione viene chiesta né il minore possono presentare osservazioni.
2. L’istanza
può essere respinta solo per uno dei motivi di cui agli articoli 22, 23 e
24.
3. In
nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito».
19 L’art. 40 del regolamento prevede quanto segue:
«1. La
presente sezione si applica:
(…)
b) al
ritorno del minore ordinato in seguito a una decisione che prescrive il ritorno
del minore di cui all’articolo 11, paragrafo 8.
2. Le
disposizioni della presente sezione non ostano a che il titolare della
responsabilità genitoriale chieda il riconoscimento e l’esecuzione in forza
delle disposizioni contenute nelle sezioni 1 e 2 del presente capo».
20 Ai sensi dell’art. 42 del regolamento,
intitolato «Ritorno del minore»:
«1. Il
ritorno del minore di cui all’articolo 40, paragrafo 1, lettera b), ordinato
con una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro, è riconosciuto ed è
eseguibile in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione
di esecutività e senza che sia possibile opporsi al riconoscimento, se la
decisione è stata certificata nello Stato membro d’origine conformemente al
paragrafo 2.
Anche se la legislazione nazionale non prevede
l’esecutività di diritto, nonostante eventuali impugnazioni, di una decisione
che prescrive il ritorno del minore di cui all’articolo 11, paragrafo 8,
l’autorità giurisdizionale può dichiarare che la decisione in questione è
esecutiva.
2. Il
giudice di origine che ha emanato la decisione di cui all’articolo 40,
paragrafo 1, lettera b), rilascia il certificato di cui al paragrafo
1 solo se:
a) il
minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l’audizione sia
stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di
maturità;
b) le
parti hanno avuto la possibilità di essere ascoltate; e
c) l’autorità
giurisdizionale ha tenuto conto, nel rendere la sua decisione, dei motivi e
degli elementi di prova alla base del provvedimento emesso conformemente
all’articolo 13 della convenzione dell’Aia del 1980.
Nel caso in cui l’autorità giurisdizionale o
qualsiasi altra autorità adotti misure per assicurare la protezione del minore
dopo il suo ritorno nello Stato della residenza abituale, il certificato
contiene i dettagli di tali misure.
Il giudice d’origine rilascia detto certificato di
sua iniziativa e utilizzando il modello standard di cui all’allegato IV
(certificato sul ritorno del minore).
Il certificato è compilato nella lingua della
decisione».
21 Conformemente all’art. 43 del regolamento:
«1. Il
diritto dello Stato membro di origine è applicabile a qualsiasi rettifica del
certificato.
2. Il
rilascio di un certificato a norma dell’articolo 41, paragrafo 1, o
dell’articolo 42, paragrafo 1, non è inoltre soggetto ad alcun mezzo di
impugnazione».
22 Ai sensi dell’art. 44 del regolamento, «[i]l
certificato ha effetto soltanto nei limiti del carattere esecutivo della
sentenza».
23 L’art. 60 del regolamento così dispone:
«Nei
rapporti tra gli Stati che ne sono parti, il presente regolamento prevale sulle
convenzioni seguenti, nella misura in cui queste riguardino materie da esso
disciplinate:
(…)
e) convenzione
[dell’Aia del 1980]».
24 L’art. 68 del regolamento prevede quanto segue:
«Gli
Stati membri comunicano alla Commissione gli elenchi dei giudici e dei mezzi
d’impugnazione di cui agli articoli 21, 29, 33 e 34 e le modifiche apportate.
25 Dalle informazioni relative ai giudici e ai mezzi di
impugnazione trasmesse conformemente all’art. 68 del regolamento
n. 2201/2003 (GU 2005, C 40, pag. 2) emerge che, in
applicazione dell’art. 68, primo comma, di quest’ultimo,
26 Da tali informazioni emerge altresì che l’istanza
diretta a ottenere la dichiarazione di esecutività, in applicazione
dell’art. 28, n. 1, del regolamento, di una decisione emessa da un
giudice di uno Stato membro diverso dalla Repubblica di Lituania, dev’essere presentata dinanzi al Lietuvos
apeliacinis teismas.
27 Ai sensi del suo art. 72, il regolamento trova
applicazione sostanzialmente a partire dal 1° marzo 2005. Esso non si
applica per quanto riguarda il Regno di Danimarca.
Causa principale e
questioni pregiudiziali
28 La sig.ra Rinau,
cittadina lituana, e il sig. Rinau, cittadino
tedesco, hanno contratto matrimonio il 27 luglio 2003 e sono stati residenti in
Bergfelde (Germania). La loro figlia, Luisa, è nata
l’11 gennaio 2005. Nel marzo 2005 i coniugi Rinau
hanno iniziato a vivere separatamente. La loro figlia Luisa è rimasta con sua
madre. Risale a quel periodo, secondo la decisione di rinvio, l’avvio di un
procedimento di divorzio dinanzi all’Amtsgericht Oranienburg (Pretura di Oranienburg,
Germania).
29 Il 21 luglio 2006, dopo aver ricevuto dal sig. Rinau il permesso di lasciare il territorio tedesco con la
loro figlia per un periodo di vacanze di due settimane, la sig.ra Rinau è entrata, con quest’ultima ed un figlio avuto da una
precedente unione, in Lituania, dove è rimasta fino ad oggi.
30 Il 14 agosto 2006 l’Amtsgericht
Oranienburg ha provvisoriamente affidato la custodia
di Luisa a suo padre. L’11 ottobre 2006 il Brandenburgisches
Oberlandesgericht (Tribunale regionale superiore di
Brandeburgo, Germania) ha respinto l’appello interposto dalla sig.ra Rinau ed ha confermato la decisione dell’Amtsgericht Oranienburg.
31 Il 30 ottobre 2006 il sig. Rinau
si è rivolto al Klaipėdos apygardos
teismas (Tribunale regionale di Klaipėda,
Lituania) al fine di ottenere il ritorno in Germania di sua figlia, facendo
valere la convenzione dell’Aia del 1980 ed il regolamento. Tale tribunale ha
respinto la domanda con decisione 22 dicembre 2006.
32 Secondo informazioni fornite alla Corte in udienza,
detta decisione 22 dicembre 2006 è stata trasmessa dall’avvocato del sig. Rinau all’autorità centrale tedesca, che l’ha comunicata
all’Amtsgericht Oranienburg.
Successivamente a tale trasmissione l’autorità centrale lituana ha inviato una
traduzione tedesca di detta decisione.
33 Con decisione 15 marzo 2007 il Lietuvos
apeliacinis teismas ha
riformato la decisione del Klaipėdos apygardos teismas ed ha ordinato
il ritorno della minore in Germania.
34 Nell’aprile 2007 il Klaipėdos
apygardos teismas ha
pronunciato un’ordinanza di sospensione dell’esecuzione della decisione del Lietuvos apeliacinis teismas 15 marzo 2007. Quest’ultimo giudice ha
annullato detta ordinanza con decisione 4 giugno 2007. Come è stato
precisato in udienza, l’esecuzione della decisione 15 marzo 2007 è stata
sospesa a più riprese.
35 La sig.ra Rinau, il 4
giugno 2007, ed il procuratore generale della Repubblica di Lituania, il 13 giugno
2007, hanno chiesto al Klaipėdos apygardos teismas la riapertura
del procedimento, facendo valere circostanze nuove e l’interesse della minore
ai sensi dell’art. 13, primo comma, della convenzione dell’Aia del 1980.
Il 19 giugno 2007 detto Tribunale ha respinto tali istanze in quanto non era
competente a pronunciarsi su queste ultime, essendolo invece i giudici
tedeschi. Appellata dalla sig.ra Rinau, tale
decisione è stata confermata dal Lietuvos apeliacinis teismas con decisione
27 agosto 2007. Tali ultime due decisioni sono state cassate dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas con sentenza 7 gennaio 2008, che ha rinviato le
dette istanze al Klaipėdos apygardos
teismas.
36 Con decisione 21 marzo 2008 il Klaipėdos
apygardos teismas ha
nuovamente respinto tali istanze. Detta decisione è stata confermata dal Lietuvos apeliacinis teismas con una decisione 30 aprile 2008. Dietro domanda
della sig.ra Rinau, il 26 maggio 2008 il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ha deciso di statuire in cassazione su tali decisioni
ed ha sospeso fino alla propria pronuncia nel merito l’esecuzione della
decisione del Lietuvos apeliacinis
teismas 15 marzo 2007, che ordinava il ritorno di
Luisa in Germania.
37 Intanto, con sentenza 20 giugno 2007, l’Amtsgericht Oranienburg ha
pronunciato il divorzio dei coniugi Rinau. Esso ha
affidato la custodia definitiva di Luisa al sig. Rinau.
In considerazione segnatamente della decisione del Klaipėdos
apygardos teismas 22
dicembre 2006 che negava il ritorno della minore, l’Amtsgericht
ha tenuto conto di tale decisione, nonché degli argomenti dedotti e ha ordinato
alla sig.ra Rinau di far rientrare la minore in
Germania e di affidarla alla custodia del sig. Rinau.
La sig.ra Rinau non era presente all’udienza
dinanzi a tale giudice, ma vi era rappresentata e ha presentato osservazioni.
Lo stesso giorno l’Amtsgericht Oranienburg
ha allegato alla sua decisione un certificato rilasciato ai sensi
dell’art. 42 del regolamento.
38 Il 20 febbraio 2008 il Brandenburgisches
Oberlandesgericht ha respinto l’appello interposto
dalla sig.ra Rinau nei confronti di detta
sentenza, confermandola quanto alla custodia di Luisa, e ha constatato che la
sig.ra Rinau era già tenuta a ricondurre la
minore. La sig.ra Rinau era presente all’udienza
e vi ha presentato osservazioni.
39 La sig.ra Rinau ha
presentato al Lietuvos apeliacinis
teismas un’istanza diretta ad ottenere il non
riconoscimento della sentenza dell’Amtsgericht Oranienburg 20 giugno 2007, nella parte in cui essa
affidava la custodia di Luisa al sig. Rinau e
obbligava la madre di quest’ultima a ricondurla a suo padre, affidandogliene la
custodia.
40 Il 14 settembre 2007 il Lietuvos
apeliacinis teismas ha
adottato un’ordinanza che dichiarava irricevibile tale istanza della
sig.ra Rinau. Ad avviso di tale giudice, il
certificato rilasciato dall’Amtsgericht Oranienburg ai sensi dell’art. 42 del regolamento
indicava che erano soddisfatte tutte le condizioni, definite al n. 2 di
tale articolo, necessarie al rilascio di un certificato siffatto. Avendo
ritenuto che detta sentenza, nella parte in cui ordinava il ritorno della
minore in Germania, dovesse essere direttamente eseguita ai sensi delle
disposizioni del capo III, sezione 4, dello stesso regolamento, senza che fosse
necessario ricorrere allo speciale procedimento di exequatur del riconoscimento
e dell’esecuzione delle decisioni giudiziarie, il Lietuvos
apeliacinis teismas ha
deciso che doveva essere dichiarata irricevibile l’istanza della sig.ra Rinau diretta al non riconoscimento della parte di detta
sentenza che la obbligava a ricondurre la minore a suo padre, affidandogliene
la custodia.
41 La sig.ra Rinau ha
quindi proposto dinanzi al Lietuvos Aukščiausiasis Teismas un
ricorso per cassazione diretto all’annullamento di detta ordinanza e
all’adozione di una nuova decisione di accoglimento della sua istanza di non
riconoscimento della sentenza dell’Amtsgericht Oranienburg 20 giugno 2007 nella parte in cui essa affidava
la custodia di Luisa al sig. Rinau e obbligava
la sig.ra Rinau a ricondurre la minore a suo
padre, affidandogliene la custodia.
42 Pertanto, il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ha
deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se
una parte interessata, ai sensi dell’art. 21 del regolamento (...), possa
domandare il non riconoscimento di una decisione giudiziaria, senza che sia
stata proposta un’istanza di riconoscimento della decisione.
2) In
caso di soluzione affermativa alla prima questione, in che modo il giudice
nazionale, nel momento in cui esamina l’istanza di non riconoscimento della
decisione presentata dalla persona nei confronti della quale la decisione è
esecutiva, debba dunque applicare l’art. 31, n. 1, del regolamento (...),
che dispone che “[i]n questa fase del procedimento, né la parte contro la quale
l’esecuzione viene chiesta né il minore possono presentare osservazioni”.
3) Se
il giudice nazionale dinanzi al quale il titolare della responsabilità
genitoriale ha presentato l’istanza di non riconoscimento della decisione del
giudice dello Stato membro d’origine che prescrive il ritorno del minore, con
lui residente, nello Stato d’origine, per la quale è stato rilasciato un
certificato ai sensi dell’art. 42 del regolamento (...), la debba
esaminare ai sensi delle disposizioni del capo III, sezioni 1 e 2, del
regolamento (...), come previsto dall’art. 40, n. 2, del suddetto
regolamento.
4) Chiarire
il significato della condizione stabilita all’art. 21, n. 3, del
regolamento (...) “fatta salva la sezione 4 del presente capo”.
5) Se
l’adozione di una decisione che prescrive il ritorno del minore e il rilascio
del certificato di cui all’art. 42 del regolamento (...) da parte del
giudice dello Stato membro d’origine, dopo che il giudice dello Stato membro
nel quale il minore è trattenuto illecitamente abbia emanato una decisione che
prescrive il ritorno del minore nello Stato d’origine, sia conforme agli
obbiettivi e alle procedure di cui al regolamento (...).
6) Se
il divieto di riesame della competenza del giudice d’origine di cui
all’art. 24 del regolamento (...) significhi che il giudice nazionale
dinanzi al quale è stata presentata istanza di riconoscimento o di non
riconoscimento della decisione emanata da un giudice straniero, che non può
riesaminare la competenza del giudice dello Stato membro d’origine e che non ha
individuato altri motivi di non riconoscimento delle decisioni stabiliti
all’art. 23 del regolamento (...), debba riconoscere la decisione del giudice
dello Stato membro d’origine che prescrive il ritorno del minore se il giudice
dello Stato membro d’origine non ha rispettato il procedimento stabilito dal
regolamento ai fini di risolvere la questione del ritorno del minore».
Sul procedimento
d’urgenza
43 Con ordinanza 21 maggio 2008, depositata nella
cancelleria della Corte il 22 maggio 2008, il Lietuvos
Aukščiausiasis Teismas
ha chiesto che il rinvio pregiudiziale fosse sottoposto al procedimento
d’urgenza previsto all’art. 104 ter del regolamento
di procedura.
44 Il giudice del rinvio ha motivato tale domanda
facendo riferimento al diciassettesimo ‘considerando’ del regolamento, che
concerne il ritorno immediato di un minore sottratto, ed all’art. 11,
n. 3, dello stesso regolamento, che fissa al giudice, al quale è stata
presentata una domanda per il ritorno del minore, un termine di sei settimane
per emanare la sua decisione. Il giudice nazionale rileva la necessità di agire
con urgenza, in quanto qualsiasi indugio sarebbe molto pregiudizievole ai
rapporti tra la minore ed il genitore dal quale è separata. Il degradarsi di
tali rapporti potrebbe essere irreparabile.
45 Il giudice del rinvio si basa altresì sull’esigenza
di proteggere la minore da un eventuale danno e sulla necessità di garantire un
giusto equilibrio tra gli interessi della minore e quelli dei genitori, il che
esigerebbe parimenti il ricorso al procedimento d’urgenza.
46 Su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato
generale,
Sulle questioni
pregiudiziali
Osservazioni preliminari
47
48 Considerato che l’interesse del minore riveste
importanza primaria in qualsiasi questione attinente alla custodia di
quest’ultimo e che occorre proteggerlo, sul piano internazionale, dagli effetti
pregiudizievoli di un trasferimento o di un mancato rientro illeciti e
prevedere procedimenti idonei a garantire il ritorno immediato del minore nel
suo Stato di residenza abituale, nonché garantire la tutela del diritto di
visita, è stata adottata la convenzione dell’Aia del 1980.
49 L’orientamento delle convenzioni menzionate ai due
punti precedenti è stato ripreso dal regolamento in materia matrimoniale e in
materia di responsabilità genitoriale. Detto regolamento è applicabile alle
materie civili relative, da un lato, al divorzio, alla separazione personale ed
all’annullamento del matrimonio e, dall’altro, all’attribuzione, all’esercizio,
alla delega e alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.
50 Conformemente al ventunesimo ‘considerando’ del
regolamento, quest’ultimo è fondato sul concetto secondo cui il riconoscimento
e l’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul
principio della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento dovrebbero
essere limitati al minimo indispensabile.
51 Secondo il dodicesimo e il tredicesimo
‘considerando’ del regolamento, quest’ultimo si basa sul concetto secondo cui
l’interesse superiore del minore deve prevalere e, conformemente al suo
trentatreesimo ‘considerando’, il regolamento mira a garantire il pieno
rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti
dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
52 Il regolamento mira, in particolare, a impedire le
sottrazioni di minori tra Stati membri e, in caso di sottrazione, ad ottenere
che il ritorno del minore sia effettuato immediatamente.
53 Conformemente al diciassettesimo ‘considerando’
dello stesso regolamento, quest’ultimo integra le disposizioni della
convenzione dell’Aia del 1980, che tuttavia resta applicabile.
54 Ai sensi del suo art. 60, il regolamento
prevale sulla convenzione dell’Aia del 1980.
55 È alla luce delle osservazioni e dei principi
rammentati ai punti 47‑54 della presente sentenza che occorre
risolvere le questioni pregiudiziali proposte.
Sulle questioni dalla quarta alla sesta
56 Con le sue questioni dalla quarta alla sesta, che
occorre esaminare congiuntamente e in primo luogo, il giudice del rinvio
chiede, in sostanza, se l’adozione da parte di un giudice dello Stato membro
d’origine di un provvedimento di ritorno del minore e il rilascio del
certificato di cui all’art. 42 del regolamento siano conformi agli
obiettivi ed alle procedure di quest’ultimo nel caso in cui un giudice dello
Stato membro in cui il minore è illecitamente trattenuto abbia adottato un
provvedimento di ritorno del minore verso lo Stato membro d’origine. Il giudice
nazionale chiede anche di sapere se l’art. 24 del regolamento debba essere
interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro in cui il minore è
illecitamente trattenuto deve riconoscere il provvedimento, pronunciato dal
giudice dello Stato membro d’origine, che dispone il ritorno di quest’ultimo
qualora tale giudice non abbia rispettato il procedimento previsto dal
regolamento.
57 L’art. 11, n. 8, del regolamento dispone
che, «[n]onostante l’emanazione di un provvedimento
contro il ritorno in base all’articolo 13 della convenzione dell’Aia del 1980,
una successiva decisione che prescrive il ritorno del minore emanata da un
giudice competente ai sensi del presente regolamento è esecutiva conformemente
alla sezione 4 del capo III, allo scopo di assicurare il ritorno del minore».
58 Secondo talune delle osservazioni presentate alla
Corte, tale disposizione ha per effetto che un certificato può essere
rilasciato ai sensi dell’art. 42 del regolamento solo qualora sia stato
precedentemente emanato un provvedimento contro il ritorno in applicazione
dell’art. 13 della convenzione dell’Aia del 1980. Ne conseguirebbe, nella
causa principale, che il fatto che il Lietuvos apeliacinis teismas abbia
ordinato con la sua decisione 15 marzo 2007 il ritorno della minore avrebbe
impedito ai giudici dello Stato membro d’origine di rilasciare un certificato
in applicazione di detto art. 42, come deciso dall’Amtsgericht
Oranienburg con la sua sentenza 20 giugno 2007,
confermata dalla sentenza del Brandenburgisches Oberlandesgericht 20 febbraio 2008.
59 Dev’essere accolta l’interpretazione in base alla quale
un certificato non può essere rilasciato ai sensi dell’art. 42 del
regolamento senza che sia stato precedentemente emanato un provvedimento contro
il ritorno.
60 È, infatti, l’interpretazione che risulta dal
regolamento nel suo insieme e, segnatamente, dal suo art. 11, n. 8.
61 Dopo aver previsto che le decisioni adottate in uno
Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri, senza che sia
necessario ricorrere ad alcun procedimento, il regolamento disciplina il
riconoscimento e la dichiarazione di esecutività delle decisioni sulla base di
due modelli (artt. 21, nn. 1 e 3, 11,
n. 8, 40, n. 1, e 42, n. 1). Secondo il primo modello,
l’adozione di una decisione di riconoscimento e la dichiarazione di esecutività
possono essere richieste secondo le procedure previste al capo III, sezione 2,
del regolamento. Con il secondo modello, l’esecutività di talune decisioni
relative al diritto di visita o che ordinano il ritorno del minore è soggetta
alle disposizioni della sezione 4 dello stesso capo.
62 Quest’ultimo modello è strettamente articolato sulle
disposizioni della convenzione dell’Aia del 1980 e mira, in presenza di talune
condizioni, al ritorno immediato del minore.
63 Benché intrinsecamente connessa ad altre materie
disciplinate dal regolamento, in particolare al diritto di custodia,
l’esecutività di una decisione che prescrive il ritorno di un minore successiva
ad un provvedimento contro il ritorno beneficia dell’autonomia procedurale al
fine di non ritardare il ritorno di un minore illecitamente trasferito o
trattenuto in uno Stato membro diverso da quello in cui tale minore aveva la
sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo
mancato ritorno illeciti.
64 L’autonomia procedurale delle disposizioni riportate
agli artt. 11, n. 8, 40 e 42 del regolamento e la precedenza
riconosciuta alla competenza del giudice di origine nell’ambito del capo III,
sezione 4, del regolamento sono tradotte negli artt. 43 e 44 del regolamento,
le cui norme prevedono che il diritto dello Stato membro d’origine è
applicabile a qualsiasi rettifica del certificato, che il rilascio di
quest’ultimo non è soggetto ad alcun mezzo di impugnazione e che tale
certificato ha effetto soltanto nei limiti del carattere esecutivo della
sentenza.
65 La riserva prevista all’art. 21, n. 3, del
regolamento, con l’impiego dell’espressione «[f]atta salva la sezione 4», che
forma oggetto della quarta questione sottoposta dal giudice del rinvio, ha la
finalità di precisare che la facoltà accordata da tale disposizione a qualsiasi
parte interessata a chiedere l’adozione di una decisione di riconoscimento o di
non riconoscimento della decisione pronunciata in uno Stato membro non esclude
la possibilità, in presenza delle condizioni necessarie, di ricorrere al regime
previsto agli artt. 11, n. 8, 40 e 42 del regolamento per il caso di
un ritorno di un minore successivo ad un provvedimento contro il ritorno, dato
che tale regime prevale su quello previsto alle sezioni 1 e 2 di detto capo
III.
66 Occorre sottolineare che il procedimento previsto
per il caso di un ritorno di un minore successivo ad un provvedimento contro il
ritorno riprende e rafforza le disposizioni contenute agli artt. 12 e 13
della convenzione dell’Aia del
67 Quindi, per quanto riguarda le condizioni per il
rilascio, emerge dall’art. 42, n. 2, del regolamento che il giudice
d’origine che ha pronunciato la decisione prevista all’art. 40, n. 1,
lett. b), del regolamento rilascia il certificato solo se:
«a) il
minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l’audizione sia
stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di
maturità;
b) le
parti hanno avuto la possibilità di essere ascoltate; e
c) l’autorità
giurisdizionale ha tenuto conto, nel rendere la sua decisione, dei motivi e
degli elementi di prova alla base del provvedimento emesso conformemente
all’articolo 13 della convenzione dell’Aia del 1980».
68 Quanto agli effetti della certificazione, dal
momento del rilascio del certificato, la decisione di ritorno del minore
menzionata al detto art. 40, n. 1, lett. b), è riconosciuta e
beneficia dell’esecutività in un altro Stato membro, senza che sia richiesta
alcuna dichiarazione che le riconosca esecutività e senza che sia possibile
opporsi al suo riconoscimento.
69 Occorre rammentare che tale regime trova
applicazione solo in caso di ritorno di un minore successivo ad un
provvedimento che vieta il ritorno di cui all’art. 11, n. 8, del
regolamento.
70 Depone in tal senso detto art. 11, n. 8,
del regolamento, il quale stabilisce che, «[n]onostante
l’emanazione di un provvedimento contro il ritorno in base all’articolo 13
della convenzione dell’Aia del 1980, una successiva decisione che prescrive il
ritorno del minore emanata da un giudice competente ai sensi del presente
regolamento è esecutiva conformemente alla sezione 4 del capo III, allo scopo
di assicurare il ritorno del minore».
71 Se è vero che l’espressione «[n]onostante
l’emanazione di un provvedimento contro il ritorno» contiene una certa
ambiguità, la sua articolazione con l’espressione «una successiva decisione»
indica un rapporto cronologico tra un provvedimento, quello contro il ritorno,
e la decisione successiva; una formulazione del genere non lascia spazio ad
alcun dubbio per quanto riguarda il carattere precedente della prima
decisione.
72 Il diciassettesimo ‘considerando’ del regolamento
conferma tale interpretazione, precisando che una decisione contro il ritorno
«dovrebbe poter essere sostituita da una decisione successiva emessa dai
giudici dello Stato membro di residenza abituale del minore prima del suo
trasferimento illecito o mancato rientro».
73 Emerge altresì dall’art. 42, n. 2,
lett. c), del regolamento, che impone al giudice di tener conto dei motivi
e degli elementi di prova alla base del provvedimento emesso conformemente
all’art. 13 della convenzione dell’Aia del 1980, che tale giudice può
statuire solo dopo l’emanazione di un provvedimento contro il ritorno nello
Stato membro dell’esecuzione.
74 Ne discende che l’art. 40, n. 1,
lett. b), del regolamento costituisce una disposizione che trova
applicazione solo qualora nello Stato membro dell’esecuzione sia stato
precedentemente emanato un provvedimento contro il ritorno.
75 Le conseguenze che le osservazioni citate al punto
58 della presente sentenza traggono da tale interpretazione non possono
peraltro essere accolte.
76 Infatti, l’art. 11, n. 3, del regolamento
esige che i giudici ai quali è stata presentata la domanda per il ritorno procedano
rapidamente, utilizzando le procedure più rapide previste dalla normativa
nazionale. Il secondo comma della stessa disposizione stabilisce, inoltre, che,
fatto salvo tale obiettivo di celerità, il provvedimento deve essere emanato al
più tardi sei settimane dopo la ricezione della domanda, salvo nel caso in cui
circostanze eccezionali non lo consentano.
77 Più precisamente, il n. 6 di detto art. 11
prevede che, qualora un giudice abbia emanato un provvedimento contro il
ritorno, tale giudice deve immediatamente trasmettere direttamente, o tramite
la sua autorità centrale, una copia del provvedimento giudiziario e dei
pertinenti documenti, in particolare una trascrizione delle audizioni dinanzi
al giudice, all’autorità giurisdizionale competente o all’autorità centrale
dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale
immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno. Il
carattere urgente di tali procedure viene rivelato altresì dall’ultima frase
dello stesso n. 6, il quale dispone che il giudice d’origine «riceve tutti
i documenti indicati entro un mese dall’emanazione del provvedimento contro il
ritorno».
78 Tali
disposizione mirano non solo a
garantire il rientro immediato del minore nello Stato membro in cui aveva la
sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo
mancato rientro illeciti, bensì anche a consentire al giudice d’origine di
valutare i motivi e gli elementi di prova alla base dell’emanazione del
provvedimento contro il ritorno.
79 In particolare, il giudice d’origine è tenuto a
valutare la sussistenza delle condizioni elencate al punto 67 della presente
sentenza.
80 Poiché tale valutazione spetta, in ultima analisi,
al giudice d’origine, in applicazione degli artt. 10 e 40, n. 1,
lett. b), del regolamento, gli incidenti procedurali che si producono o si
riproducono nello Stato membro dell’esecuzione dopo l’emanazione di un
provvedimento contro il ritorno non sono determinanti e possono essere
considerati irrilevanti ai fini dell’applicazione del regolamento.
81 Se così non fosse, il regolamento rischierebbe di
essere privato del suo effetto utile, poiché l’obiettivo del rientro immediato
del minore resterebbe subordinato alla condizione dell’esaurimento dei mezzi
procedurali consentiti dall’ordinamento nazionale dello Stato membro in cui il
minore è illecitamente trattenuto. Detto rischio deve essere preso tanto più in
considerazione in quanto, trattandosi di minori in tenera età, il tempo
biologico non può essere misurato secondo criteri generali, data la struttura
intellettuale e psicologica di tali minori e la rapidità con cui essa evolve.
82 Anche se il regolamento non ha per oggetto di
unificare le norme di diritto sostanziale e processuale dei diversi Stati
membri, occorre tuttavia che l’applicazione di tali norme nazionali non
comprometta il suo effetto utile (v., per analogia, per quanto riguarda
83 Si deve aggiungere che tale interpretazione del
regolamento è conforme alle sue esigenze e alla sua finalità e che essa è la
sola che garantisce al meglio l’effettività del diritto comunitario.
84 Essa è inoltre confermata da due elementi. Il primo
si fonda sull’espressione «una successiva decisione che prescrive il ritorno
del minore», riportata all’art. 11, n. 8, del regolamento,
espressione che manifesta l’idea secondo cui il giudice d’origine, dal momento
dell’emanazione del provvedimento contro il ritorno, può essere tenuto ad
adottare una o più decisioni al fine di ottenere il ritorno del minore,
compreso il caso di situazioni d’impasse procedurali o di fatto. Il secondo
elemento è di ordine sistemico ed è basato sul fatto che, contrariamente al
procedimento previsto agli artt. 33‑35 del regolamento per l’istanza
per la dichiarazione di esecutività, decisioni emesse conformemente al capo
III, sezione 4, di quest’ultimo (diritto di visita e ritorno del minore)
possono essere dichiarate esecutive dal giudice d’origine indipendentemente da
qualsiasi possibilità di impugnazione, tanto nello Stato membro d’origine
quanto in quello dell’esecuzione.
85 Escludendo qualsiasi impugnazione del rilascio del
certificato a norma dell’art. 42, n. 1, diversa da una domanda di
rettifica ai sensi dell’art. 43, n. 1, del regolamento, quest’ultimo
mira ad evitare che l’efficacia delle sue disposizioni sia pregiudicata da un
impiego abusivo della procedura. Inoltre, l’art. 68 non menziona, tra le
impugnazioni, quelle proposte contro decisioni adottate in applicazione del
capo III, sezione 4, del regolamento.
86 Tali considerazioni rispondono alle peculiarità
della controversia principale.
87 Da un lato, la sequenza delle decisioni adottate dai
giudici lituani in merito tanto alla domanda per il ritorno quanto a quella
diretta contro il riconoscimento della decisione certificata conformemente
all’art. 42 del regolamento non sembra aver rispettato l’autonomia della
procedura prevista da tale ultima disposizione. D’altro lato, il numero di
decisioni e la loro eterogeneità (annullamenti, riforme, riaperture,
sospensioni) provano che, pur essendo state eventualmente adottate le procedure
interne più rapide, i termini trascorsi erano già, alla data del rilascio del
certificato, in manifesta contraddizione con le esigenze del regolamento.
88 Resta da precisare che, non essendo stato sollevato
alcun dubbio in merito all’autenticità del certificato rilasciato dall’Amtsgericht Oranienburg e
contenendo tale certificato tutti gli elementi richiesti dall’art. 42 del
regolamento, un’impugnazione del rilascio del certificato o un’opposizione al
suo riconoscimento avrebbero potuto solo essere respinte, conformemente
all’art. 43, n. 2, del regolamento, il quanto il giudice adito
avrebbe solo potuto constatare l’esecutività della decisione certificata.
89 Alla luce di quanto precede, le questioni dalla
quarta alla sesta devono essere risolte dichiarando che, una volta che un
provvedimento contro il ritorno sia stato emanato e portato a conoscenza del
giudice d’origine, è irrilevante, ai fini del rilascio del certificato previsto
all’art. 42 del regolamento, che tale provvedimento sia stato sospeso,
riformato, annullato o comunque non sia passato in giudicato o sia stato
sostituito da un provvedimento di ritorno, quando il ritorno del minore non ha
effettivamente avuto luogo. Non essendo stato sollevato alcun dubbio in merito
all’autenticità di tale certificato ed essendo quest’ultimo stato redatto
conformemente al formulario il cui modello è riportato all’allegato IV del
regolamento, l’opposizione al riconoscimento del provvedimento di ritorno è
vietata ed al giudice adito spetta solo constatare l’esecutività del
provvedimento certificato e pronunciare il ritorno immediato del minore.
Sulla prima questione
90 Con la sua prima questione il giudice del rinvio
chiede, in sostanza, se una parte interessata ai sensi dell’art. 21 del
regolamento possa chiedere il non riconoscimento di una decisione giudiziaria
senza che sia stata presentata un’istanza di riconoscimento della stessa
decisione.
91 La soluzione fornita alle questioni dalla quarta
alla sesta esclude la possibilità di un’istanza di non riconoscimento nel caso
in cui un provvedimento di ritorno del minore sia stato adottato e certificato
conformemente alle disposizioni degli artt. 11, n. 8, e 42 del
regolamento.
92 Tuttavia, tale possibilità non può essere esclusa in
generale.
93 Infatti, l’art. 21, n. 3, del regolamento
dispone che «[f]atta salva la sezione 4 del presente capo, ogni parte
interessata può far dichiarare, secondo il procedimento di cui alla sezione 2,
che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta». Il secondo comma
dello stesso numero fissa a tal fine le regole di competenza territoriale.
94 Non è escluso neanche che un’istanza di non
riconoscimento di una decisione conduca incidentalmente al riconoscimento di
quest’ultima, ipotesi in cui troverebbe applicazione il n. 4 di detto
art. 21.
95 La possibilità di presentare un’istanza di non
riconoscimento senza che sia stata precedentemente proposta un’istanza di
riconoscimento è idonea a soddisfare esigenze diverse, tanto di ordine
sostanziale, segnatamente quelle attinenti all’interesse superiore del minore o
alla stabilità e alla tranquillità della famiglia, quanto di natura
procedurale, permettendo di anticipare la produzione di mezzi di prova che
potrebbero non essere più disponibili in seguito.
96 L’istanza di non riconoscimento deve tuttavia
rispettare la procedura prevista al capo III, sezione 2, del regolamento e, in
particolare, può essere proposta secondo le disposizioni del diritto interno
solo se queste ultime non limitano la portata e gli effetti del regolamento.
97 La prima questione dev’essere
quindi risolta dichiarando che, salvo i casi in cui il procedimento riguardi
una decisione certificata in applicazione degli artt. 11, n. 8, e 40‑42
del regolamento, qualsiasi parte interessata può chiedere il non riconoscimento
di una decisione giudiziaria, anche qualora non sia stata precedentemente
presentata un’istanza di riconoscimento di tale decisione.
Sulla seconda questione
98 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio
chiede, nel caso in cui occorra esaminare l’istanza di non riconoscimento della
decisione presentata dalla persona nei confronti della quale detta decisione è
esecutiva e sebbene non sia stata precedentemente proposta alcuna istanza di
riconoscimento, in che modo debba essere applicato l’art. 31, n. 1,
del regolamento, in particolare il periodo ai sensi del quale «[i]n questa fase
del procedimento, né la parte contro la quale l’esecuzione viene chiesta né il
minore possono presentare osservazioni».
99 La riserva formulata al punto 91 della presente
sentenza si applica parimenti nell’ambito della questione in esame.
100 Con tale riserva, si deve constatare che, qualora
un’istanza di non riconoscimento sia stata presentata senza che sia stata
precedentemente proposta un’istanza di riconoscimento di tale decisione,
l’art. 31, n. 1, del regolamento dev’essere
interpretato alla luce della specifica economia del capo III, sezione 2, del
regolamento. Pertanto, tale disposizione deve restare inapplicata.
101 Infatti, l’art. 31 del regolamento riguarda la
dichiarazione di esecutività. Esso dispone che, in tal caso, la parte contro la
quale è chiesta l’esecuzione non può presentare osservazioni. Un procedimento
del genere dev’essere compreso in funzione del fatto
che, avendo un carattere esecutivo ed unilaterale, esso non può ammettere
osservazioni dalla detta parte senza acquisire natura dichiarativa e
contraddittoria, il che sarebbe in contrasto con la sua stessa logica in base
alla quale i diritti della difesa sono garantiti mediante l’opposizione
prevista all’art. 33 del regolamento.
102 La situazione prospettata nel caso di un’istanza di
non riconoscimento è diversa.
103 La ragione di tale differenza risiede nel fatto che
il richiedente, in una situazione del genere, è la persona contro la quale
avrebbe potuto essere presentata l’istanza per la dichiarazione di esecutività.
104 Non essendo più giustificate le esigenze menzionate
al punto 101 della presente sentenza, la parte contro la quale viene proposta
l’istanza di non riconoscimento non può essere privata della possibilità di
presentare osservazioni.
105 Qualsiasi altra soluzione tenderebbe a limitare l’efficacia
dell’azione del richiedente, dato che l’oggetto del procedimento di non
riconoscimento mira ad un giudizio negativo, che, per sua natura, esige il
contraddittorio.
106 Ne discende che, come fatto valere dalla
Commissione, la convenuta, che chiede il riconoscimento, può presentare
osservazioni.
107 Pertanto, la seconda questione dev’essere
risolta dichiarando che l’art. 31, n. 1, del regolamento, nella parte
in cui prevede che, in questa fase del procedimento, né la parte contro la
quale l’esecuzione viene chiesta né il minore possono presentare osservazioni,
non è applicabile ad un procedimento di non riconoscimento di una decisione
giudiziaria avviato senza che sia stata precedentemente proposta un’istanza di
riconoscimento nei confronti della stessa decisione. In una situazione del
genere, la convenuta, che chiede il riconoscimento, può presentare
osservazioni.
Sulla terza questione
108 Con la sua terza questione il giudice del rinvio
chiede se il giudice nazionale dinanzi al quale il titolare della
responsabilità genitoriale ha presentato l’istanza di non riconoscimento della
decisione del giudice dello Stato membro d’origine che ordina il ritorno del
minore verso lo Stato d’origine, decisione per la quale è stato rilasciato un
certificato ai sensi dell’art. 42 del regolamento, debba esaminare tale
istanza sulla base delle disposizioni del capo III, sezioni 1 e 2, del
regolamento, come previsto dall’art. 40, n. 2, di quest’ultimo.
109 Come risulta dalle soluzioni fornite alle questioni
precedenti, un’istanza di non riconoscimento di una decisione giudiziaria non è
ammessa se è stato rilasciato un certificato ai sensi dell’art. 42 del
regolamento. In una situazione siffatta, la decisione certificata beneficia
dell’esecutività, dato che non può essere proposta alcuna opposizione al suo
riconoscimento.
110 Non occorre quindi risolvere la terza questione.
Sulle spese
111 Nei confronti delle parti della causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a
rifusione.
Per questi motivi,
1) Una
volta che un provvedimento contro il ritorno sia stato emanato e portato a
conoscenza del giudice d’origine, è irrilevante, ai fini del rilascio del
certificato previsto all’art. 42 del regolamento (CE) del Consiglio 27
novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e
all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di
responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000,
che tale provvedimento sia stato sospeso, riformato, annullato o comunque non
sia passato in giudicato o sia stato sostituito da un provvedimento di ritorno,
quando il ritorno del minore non ha effettivamente avuto luogo. Non essendo
stato sollevato alcun dubbio in merito all’autenticità di tale certificato ed
essendo quest’ultimo stato redatto conformemente al formulario il cui modello è
riportato all’allegato IV di detto regolamento, l’opposizione al riconoscimento
del provvedimento di ritorno è vietata ed al giudice adito spetta solo
constatare l’esecutività del provvedimento certificato e pronunciare il ritorno
immediato del minore.
2) Salvo
i casi in cui il procedimento riguardi una decisione certificata in
applicazione degli artt. 11, n. 8, e 40‑42 del regolamento
n. 2201/2003, qualsiasi parte interessata può chiedere il non
riconoscimento di una decisione giudiziaria, anche qualora non sia stata
precedentemente presentata un’istanza di riconoscimento di tale decisione.
3) L’art. 31,
n. 1, del regolamento n. 2201/2003, nella parte in cui prevede che,
in questa fase del procedimento, né la parte contro la quale l’esecuzione viene
chiesta né il minore possono presentare osservazioni, non è applicabile ad un
procedimento di non riconoscimento di una decisione giudiziaria avviato senza
che sia stata precedentemente proposta un’istanza di riconoscimento nei
confronti della stessa decisione. In una situazione del genere, la convenuta,
che chiede il riconoscimento, può presentare osservazioni.
(Seguono le firme)