Corte di Giustizia delle Comunità europee (Quarta
Sezione), 29 gennaio 2009
C-19/08, Migrationsverket  – Famiglia Petrosian
Nel procedimento C‑19/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi dell’art. 68, n. 1, CE e dell’art. 234 CE, dal Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (Svezia), con decisione
17 gennaio 2008, pervenuta in cancelleria il
21 gennaio 2008, nella causa
Migrationsverket
contro
Edgar Petrosian,
Nelli Petrosian,
Svetlana Petrosian,
David Petrosian,
Maxime Petrosian,
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di
sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta,
dai sigg. E. Juhász, G. Arestis e J. Malenovský
(relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
vista
la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per
il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in
qualità di agente;
– per
il governo ellenico, dalla sig.ra M. Michelogiannaki,
in qualità di agente;
– per
il governo ungherese, dalle sig.re R. Somssich, J. Fazekas e
K. Borvölgyi, in qualità di agenti;
– per
il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C. Wissels,
in qualità di agente;
– per
il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in
qualità di agente;
– per
il governo polacco, dal sig. M. Dowgielewicz,
in qualità di agente;
– per
il governo finlandese, dalla sig.ra A. Guimaraes-Purokoski,
in qualità di agente;
– per
il governo norvegese, dal sig. M. Emberland
e dalla sig.ra S. Gudbrandsen, in qualitÃ
di agenti;
– per
vista
la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la
causa senza conclusioni,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda
l’interpretazione dell’art. 20, nn. 1,
lett. d), e 2, del regolamento (CE) del Consiglio
18 febbraio 2003, n. 343, che stabilisce i criteri e i
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una
domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un
paese terzo (GU L 50, pag. 1).
2 Detta
domanda è stata presentata nel
contesto di una controversia che vede il sig. e la sig.ra Petrosian, nonché i loro tre figli (in prosieguo, congiuntamente:
i «membri della famiglia Petrosian»), cittadini di
nazionalità armena (fatta eccezione per la sig.na Nelli
Petrosian, di nazionalità ucraina), contrapposti al Migrationsverket (Ufficio nazionale dell’immigrazione),
responsabile delle questioni relative all’immigrazione e incaricato di istruire
la domanda d’asilo degli interessati, in merito alla decisione di detta
autorità che dispone il loro trasferimento verso un altro Stato membro in cui
essi avevano già subìto il rigetto di una loro prima domanda d’asilo.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Il quarto ‘considerando’ del regolamento
n. 343/2003 enuncia quanto segue:
«[Il
meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente
per l’esame di una domanda di asilo] dovrebbe essere fondato su criteri
oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate.
Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro
competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al
riconoscimento dello status di rifugiato e non dovrebbe pregiudicare
l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande d’asilo».
4 Il quindicesimo ‘considerando’ di tale regolamento
così recita:
«Il
presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi che
sono riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea [proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000
(GU C 364, pag. 1)]. In particolare, il presente regolamento
intende assicurare il pieno rispetto del diritto d’asilo garantito
dall’articolo 18».
5 L’art. 1 del regolamento n. 343/2003 così
dispone:
«Il presente regolamento stabilisce i criteri e i
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una
domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un
paese terzo».
6 L’art. 3, n. 1, di detto regolamento così
prevede:
«Gli Stati membri esaminano la domanda di asilo di
un cittadino di un paese terzo presentata alla
frontiera o nel rispettivo territorio. Una domanda d’asilo è esaminata da un
solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai
criteri enunciati al capo III».
7 L’art. 4 di detto regolamento enuncia quanto
segue:
«1. Il
procedimento volto a determinare lo Stato membro competente ai sensi del
presente regolamento è avviato non appena una domanda d’asilo è presentata per
la prima volta in uno Stato membro.
(...)
5. Lo
Stato membro nel quale è stata presentata la domanda d’asilo è tenuto, alle
condizioni di cui all’articolo 20 e al fine di portare a termine il
procedimento di determinazione dello Stato membro competente per l’esame della
domanda, a riprendere in carico il richiedente asilo che si trova in un altro
Stato membro e ha presentato colà una nuova domanda d’asilo dopo aver ritirato
la domanda di asilo durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro
competente.
(...)».
8 Nel contesto del capo V del regolamento
n. 343/2003, che è dedicato all’obbligo di prendere o riprendere in carico
il richiedente asilo, l’art. 16 di detto regolamento è così formulato:
«1. Lo
Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo in forza del
presente regolamento è tenuto a:
(…)
e) riprendere
in carico, alle condizioni di cui all’articolo 20, il cittadino di un paese
terzo del quale ha respinto la domanda e che si trova nel territorio di un
altro Stato membro senza esserne stato autorizzato.
(...)».
9 L’art. 20 del regolamento n. 343/2003 così
prevede:
«1. La
ripresa in carico di un richiedente asilo in conformità dell’articolo 4,
paragrafo 5, e dell’articolo 16, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), è
effettuata con le seguenti modalità :
a) la
richiesta in tal senso deve contenere indicazioni che permettano allo Stato
membro richiesto di verificare se è competente;
b) lo
Stato membro richiesto è tenuto a procedere alle verifiche necessarie e
rispondere a tale richiesta quanto prima e senza comunque superare il termine di
un mese dalla data in cui è investito della questione. Quando la richiesta è
basata su dati ottenuti dal sistema Eurodac, tale
termine è ridotto a due settimane;
c) se
lo Stato membro richiesto non comunica la propria decisione entro il termine di
un mese o di due settimane di cui alla lettera b), si ritiene che abbia
accettato di riprendere in carico il richiedente asilo;
d) lo
Stato membro che accetta di riprendere in carico il richiedente asilo è tenuto
a riammetterlo nel suo territorio. Il trasferimento avviene conformemente al
diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli
Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e, al più
tardi, entro sei mesi dall’accettazione della richiesta di presa in carico da
parte di un altro Stato membro o della decisione su un ricorso o una revisione
in caso di effetto sospensivo;
e) lo
Stato membro richiedente notifica al richiedente asilo la decisione relativa
alla richiesta allo Stato membro competente di riprenderlo in carico. Detta
decisione è motivata. Essa è corredata dei termini relativi all’esecuzione del
trasferimento e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e
alla data in cui il richiedente deve presentarsi, nel caso si rechi nello Stato
membro competente con i propri mezzi. La decisione può formare oggetto di
ricorso o revisione. Il ricorso o la revisione della decisione non ha effetto
sospensivo ai fini dell’esecuzione del trasferimento eccetto quando il giudice
o l’organo giurisdizionale competente decida in tal senso caso per caso se la
legislazione nazionale lo consente.
Se necessario, lo Stato membro richiedente rilascia
al richiedente asilo un lasciapassare conforme al modello adottato con la
procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.
Lo Stato membro competente informa lo Stato membro
richiedente dell’arrivo a destinazione del richiedente asilo o, eventualmente,
del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.
2. Se
il trasferimento non avviene entro sei mesi, la competenza ricade sullo Stato
membro nel quale è stata presentata la domanda d’asilo. Questo termine può
essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile
effettuare il trasferimento o l’esame della domanda a causa della detenzione
del richiedente asilo, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora il
richiedente asilo si sia reso irreperibile.
(...)».
La normativa nazionale
10 L’art. 9, capo 1, della legge 2005:716 in
materia di immigrazione [utlänningslagen (2005:716)]
enuncia che le disposizioni riguardanti l’allontanamento dei richiedenti asilo
previste da detta legge si applicano anche mutatis mutandis alle decisioni di trasferimento adottate ai sensi
del regolamento n. 343/2003.
11 L’art. 6 del capo 4 nonché gli artt. 4 e 7
del capo 8 di detta legge prevedono che le decisioni relative al riconoscimento
della qualità di rifugiato politico e all’allontanamento dei richiedenti asilo
vengano adottate dal Migrationsverket.
12 Secondo l’art. 3 del capo 14 di detta legge, la
decisione del Migrationsverket può essere oggetto di
ricorso in primo grado dinanzi al migrationsdomstol
(tribunale amministrativo dipartimentale che statuisce in materia di
immigrazione), in particolare, se tale decisione prevede l’allontanamento del
richiedente asilo.
13 L’art. 9, nn. 1
e 3, del capo 16 della medesima legge prevede che le sentenze del migrationsdomstol possono costituire oggetto di ricorso in
appello dinanzi al Migrationsöverdomstol (corte
amministrativa d’appello competente a statuire in materia di immigrazione), le
cui sentenze non possono a loro volta essere impugnate.
14 L’art. 28 della legge 1971:291 sul procedimento
amministrativo [förvaltningsprocesslagen (1971:291)]
prevede che il giudice adito per il ricorso possa, da un lato, disporre che la
decisione impugnata, se è immediatamente esecutiva, non si applichi fino a
nuovo ordine e, dall’altro, adottare altri provvedimenti provvisori relativi
alla controversia.
Causa principale e
questione pregiudiziale
15 I membri della famiglia Petrosian
hanno proposto il 22 marzo 2006 determinate domande di asilo in
Svezia, in cui si trovavano all’epoca.
16 L’esame di dette domande ha rivelato che gli
interessati avevano già presentato altre domande, in particolare in Francia. Il
Migrationsverket ha quindi chiesto alle autoritÃ
francesi di riprendere in carico i membri della famiglia Petrosian,
ai sensi dell’art. 16, n. 1, lett. e), del regolamento
n. 343/2003.
17 Dette autorità non hanno risposto al Migrationsverket nel termine previsto all’art. 20,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 343/2003. Il Migrationsverket ha quindi indicato loro che, in conformitÃ
dell’art. 20, n. 1, lett. c), di detto regolamento, si poteva
ritenere che
18 In un secondo momento, le autorità francesi hanno
confermato al Migrationsverket che esse accettavano
di riprendere in carico gli interessati. In tali circostanze, il Migrationsverket ha deciso, il 1º
agosto 2006, il trasferimento dei membri della famiglia Petrosian
verso
19 I membri della famiglia Petrosian
hanno proposto, contro la decisione 1º agosto 2006 che ordina detto
trasferimento, ricorso dinanzi al länsrätten i Skåne län, migrationsdomstolen
(Tribunale amministrativo dipartimentale della Scania
competente a statuire in materia di immigrazione), e hanno chiesto che le loro
domande d’asilo fossero esaminate in Svezia.
20 Il 23 agosto 2006, detto giudice ha deciso
di sospendere l’esecuzione del trasferimento in Francia dei membri della
famiglia Petrosian, in attesa di una decisione finale
nel merito o fino a diversa decisione. L’8 maggio 2007, detto giudice
ha emesso una sentenza di merito, con cui ha respinto il ricorso dei membri
della famiglia Petrosian e ha, in tal modo, posto
fine alla sospensione del trasferimento di questi ultimi verso
21 I membri della famiglia Petrosian
hanno proposto ricorso in appello contro la sentenza del länsrätten
i Skåne län, migrationsdomstolen,
dinanzi al Kammarrätten i Stockholm,
Migrationsöverdomstolen (Corte amministrativa
d’appello di Stoccolma competente a statuire in materia di immigrazione), per
vizio procedurale, chiedendo l’annullamento della decisione che dispone il loro
trasferimento verso
22 Il 10 maggio 2007, il Kammarrätten
i Stockholm, Migrationsöverdomstolen,
ha deciso la sospensione del trasferimento dei membri della famiglia Petrosian verso
23 Il 16 maggio 2007, tale giudice ha emesso
una sentenza definitiva che ha annullato la sentenza del länsrätten
i Skåne län, migrationsdomstolen,
e ha rinviato la causa dinanzi a quest’ultimo, accogliendo un motivo di natura
procedurale vertente sull’irregolarità della composizione del collegio
giudicante che aveva statuito sulla controversia. Il Kammarrätten
i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, ha del pari ordinato la
sospensione dell’esecuzione della decisione che dispone il trasferimento della
famiglia Petrosian verso
24 Quest’ultimo giudice ha giudicato di nuovo la causa il 29
giugno 2007 ed ha annullato la decisione del Migrationsverket
che dispone il trasferimento dei membri della famiglia Petrosian
verso
25 Poiché il länsrätten i Skåne län, migrationsdomstolen,
ha disposto detta sospensione il 23 agosto 2006, il termine di
esecuzione del trasferimento era pertanto, a suo avviso, scaduto il
24 febbraio 2007, data a partire dalla quale, da una parte, la
competenza ad esaminare le domande di asilo dei membri della famiglia Petrosian spettava al Regno di Svezia in forza
dell’art. 20, n. 2, del regolamento n. 343/2003 e, dall’altra,
gli interessati non potevano più essere trasferiti in Francia.
26 Il Migrationsverket ha
proposto ricorso in appello contro la sentenza del länsrätten
i Skåne län, migrationsdomstolen,
dinanzi al Kammarrätten i Stockholm,
Migrationsöverdomstolen, il 9 luglio 2007.
Esso ha sostenuto dinanzi a tale giudice che, in seguito all’adozione di una
decisione sospensiva, il termine di esecuzione del trasferimento era sospeso
cosicché esso decorre per un periodo di sei mesi a partire dal giorno in cui la
decisione sospesa sia nuovamente esecutiva.
27 In tale contesto, il Kammarrätten
i Stockholm, Migrationsöverdomstolen,
ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se l’art. 20, nn. 1,
lett. d), e 2, del regolamento (…)
n. 343/2003 (…) debba essere interpretato nel senso che la competenza ad
esaminare la domanda di asilo spetta allo Stato membro in cui la domanda è
stata presentata se il trasferimento non è stato eseguito entro sei mesi a
decorrere da una decisione provvisoria che sospenda l’esecuzione del
trasferimento e indipendentemente dalla data in cui viene emessa la decisione
definitiva riguardante la questione se occorra procedere al trasferimento».
Sulla questione pregiudiziale
28 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede,
sostanzialmente, se l’art. 20, nn. 1,
lett. d), e 2, del regolamento n. 343/2003 debba essere interpretato nel
senso che, qualora, nel contesto della procedura di trasferimento del
richiedente asilo, la normativa dello Stato membro richiedente preveda
l’effetto sospensivo del ricorso, il termine di esecuzione del trasferimento
decorra già a partire dalla decisione giurisdizionale provvisoria che sospende
l’esecuzione del procedimento di trasferimento, oppure soltanto a partire dalla
decisione giurisdizionale che statuisce sulla fondatezza del procedimento e che
non può più ostacolare tale esecuzione.
Osservazioni presentate alla Corte
29 Gli otto governi che hanno presentato le loro
osservazioni scritte nella presente controversia, nonché
30 Secondo tali governi e
31 Alcuni di questi governi fanno, inoltre, valere che,
dal punto di vista pratico, imporre ai giudici nazionali di statuire nel
termine di sei mesi favorirebbe la proposizione abusiva di ricorsi da parte dei
richiedenti asilo, in quanto, negli Stati membri in cui tali giudici sono
sovraccarichi di lavoro, detto termine verrebbe frequentemente superato e, per
questa ragione, lo Stato membro richiedente diverrebbe sistematicamente lo
Stato competente per la domanda d’asilo.
Soluzione della Corte
32 In forza dell’art. 20, n. 1,
lett. d), del regolamento n. 343/2003, il trasferimento di un
richiedente asilo verso lo Stato membro che è tenuto a riammetterlo viene
effettuato a partire da quando ciò è materialmente possibile e, al più tardi,
entro sei mesi dall’accettazione della richiesta di presa in carico da parte di
un altro Stato membro o della decisione su un ricorso o una revisione in caso
di effetto sospensivo. Secondo il n. 2 dello stesso articolo, se il
trasferimento non avviene entro tale termine di sei mesi, la competenza ricade
sullo Stato membro nel quale è stata presentata la domanda d’asilo.
33 La formulazione di tali disposizioni non consente di
per sé di determinare se il termine di esecuzione del trasferimento decorra giÃ
a partire da una decisione giurisdizionale provvisoria che sospende
l’esecuzione di un procedimento di trasferimento oppure esclusivamente a
partire da una decisione giurisdizionale che statuisce sulla fondatezza di
detto procedimento.
34 Occorre ricordare, tuttavia, che, secondo una
giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto
comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma
anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa
parte (v., in particolare, sentenze 18 maggio 2000, causa C‑301/98,
KVS International, Racc. pag. I‑3583, punto 21, nonché
23 novembre 2006, causa C‑300/05, ZVK, Racc. pag. I‑11169,
punto 15).
35 Ai sensi dell’art. 20, n. 1,
lett. d), del regolamento n. 343/2003, in combinato disposto con il
n. 1, lett. c), dello stesso articolo, tre eventi sono idonei,
secondo le circostanze, a far scattare il termine di sei mesi di cui lo Stato
membro richiedente dispone per effettuare il trasferimento del richiedente
asilo. Si può trattare, in primo luogo, della decisione dello Stato membro
richiesto di accettare la ripresa in carico del richiedente asilo, in secondo
luogo, della scadenza infruttuosa del termine di un mese assegnato allo Stato
membro richiesto per pronunciarsi sulla domanda dello Stato membro richiedente
ai fini della ripresa in carico del richiedente asilo e, in terzo luogo, della
decisione sul ricorso ovvero della revisione in caso di effetto sospensivo
nello Stato membro richiedente.
36 Questi tre eventi devono essere analizzati in funzione
dell’esistenza o meno, nella normativa dello Stato membro richiedente, di un
ricorso che può avere effetto sospensivo, tenendo conto dell’obiettivo per il
quale il regolamento n. 343/2003 prevede un termine di esecuzione del
trasferimento.
37 Al riguardo, occorre distinguere due ipotesi.
38 Come deriva dalla formulazione dell’art. 20,
n. 1, lett. d), del regolamento n. 343/2003, in una prima
ipotesi, qualora non sia previsto alcun ricorso idoneo ad avere effetto
sospensivo, il termine di esecuzione del trasferimento decorre a partire dalla
decisione, esplicita o presunta, mediante la quale lo Stato membro richiesto ha
accettato la ripresa in carico dell’interessato, indipendentemente dall’alea
cui è soggetto il ricorso che il richiedente asilo ha, eventualmente, proposto
contro la decisione che ha disposto il suo trasferimento dinanzi ai giudici
dello Stato membro richiedente.
39 Rimane, quindi, soltanto da disciplinare le modalitÃ
della realizzazione del trasferimento e, in particolare, da fissare la data di
quest’ultimo.
40 È in tale contesto che l’art. 20, n. 1,
lett. d), del regolamento n. 343/2003 concede allo Stato membro
richiedente un termine di sei mesi per effettuare il trasferimento. Detto
termine ha quindi lo scopo, in considerazione della complessità pratica e delle
difficoltà organizzative che si ricollegano all’esecuzione del trasferimento,
di consentire ai due Stati membri interessati di accordarsi ai fini della
realizzazione di quest’ultimo e, più in particolare, di consentire allo Stato
membro richiedente di disciplinare le modalità di realizzazione del
trasferimento, che viene effettuato secondo la legislazione nazionale di
quest’ultimo Stato.
41 Risulta, peraltro, dall’esposizione dei motivi
allegati alla proposta di regolamento del Consiglio che fissa i criteri e i
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una
domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da parte del cittadino di
un paese terzo, depositata dalla Commissione il 26 luglio 2001
[COM(2001) 447 def., pagg. 5, 19 e 20]
che è proprio per tenere conto delle difficoltà pratiche incontrate dagli Stati
membri nella realizzazione del trasferimento che
42 In una seconda ipotesi, qualora lo Stato membro
ricorrente preveda un ricorso idoneo ad avere effetto sospensivo e il giudice
di detto Stato membro accordi tale effetto alla sua decisione, l’art. 20,
n. 1, lett. d), del regolamento n. 343/2003 stabilisce che il
termine di esecuzione del trasferimento decorre a partire dalla «decisione su
un ricorso o una revisione».
43 In questa seconda situazione, anche se il dies a quo del termine di esecuzione del trasferimento è
diverso da quello che è fissato nella prima situazione ipotizzata, è nondimeno
vero che ciascuno dei due Stati membri interessati, per poter organizzare il
trasferimento, deve affrontare le stesse difficoltà pratiche e,
conseguentemente, deve disporre dello stesso termine di sei mesi per
realizzarlo. Nulla, infatti, nella formulazione dell’art. 20, n. 1,
lett. d), del regolamento n. 343/2003 indica che il legislatore
comunitario abbia avuto l’intenzione di disciplinare in modo diverso le due
ipotesi.
44 Ne deriva che, nella seconda ipotesi, alla luce
dell’obiettivo perseguito mediante la fissazione di un termine per gli Stati
membri, il dies a quo di quest’ultimo deve essere determinato
in modo tale che gli Stati membri dispongano, come nella prima ipotesi, di un
termine di sei mesi che si presume essi sfruttino a pieno per disciplinare le
modalità tecniche della realizzazione del trasferimento.
45 Pertanto, il termine di esecuzione del trasferimento
può cominciare a decorrere soltanto quando la realizzazione futura del
trasferimento è in linea di principio concertata e garantita e ne rimangono da
disciplinare soltanto le modalità . Orbene, detta realizzazione non può essere
considerata garantita se il giudice di uno Stato membro richiedente, adito con
un ricorso, non ha statuito nel merito della questione, ma si è limitato a
pronunciarsi su una domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione
impugnata.
46 Ne deriva che, nella seconda ipotesi prospettata,
per garantire l’effetto utile delle disposizioni dell’art. 20, n. 1, lett d), del regolamento n. 343/2003, che fissa
il termine di esecuzione del trasferimento, tale termine deve decorrere non giÃ
a partire dalla decisione giurisdizionale provvisoria che sospende l’esecuzione
del procedimento di trasferimento, bensì soltanto a partire dalla decisione
giurisdizionale che statuisce sulla fondatezza del procedimento e che non può
più ostacolare detta esecuzione.
47 Una tale conclusione è corroborata da due altre
serie di considerazioni vertenti, la prima, sul rispetto della tutela
giurisdizionale garantita da uno Stato membro e, la seconda, sul rispetto del
principio di autonomia procedurale degli Stati membri.
48 In primo luogo, è giocoforza constatare che il
legislatore comunitario non ha inteso sacrificare all’esigenza di celerità nel
trattamento delle domande d’asilo la tutela giurisdizionale garantita dagli
Stati membri, i cui giudici possono sospendere l’esecuzione di una decisione di
trasferimento, permettendo così al richiedente asilo di contestare utilmente le
decisioni di cui è oggetto.
49 Infatti, gli Stati membri che hanno voluto istituire
mezzi di impugnazione idonei a concludersi con decisioni dotate di effetto
sospensivo nel contesto della procedura di trasferimento non possono, in nome
del rispetto dell’esigenza di celerità , essere posti in una situazione meno
favorevole di quella in cui si trovano quegli Stati membri che non lo hanno considerato
necessario.
50 Pertanto, lo Stato membro che, nel contesto della
procedura di trasferimento, abbia deciso di istituire mezzi di impugnazione
eventualmente accompagnati da effetto sospensivo e che, per questo motivo,
vedrebbe il termine di cui dispone per procedere all’allontanamento del
richiedente asilo ridotto del tempo necessario ai giudici nazionali per
statuire sul merito della controversia sarebbe posto in una situazione scomoda,
in quanto, a meno che non riesca ad organizzare il trasferimento del
richiedente asilo nel brevissimo periodo che separa la decisione del giudice di
merito dalla scadenza del termine di esecuzione del trasferimento, detto Stato
correrebbe – in applicazione dell’art. 20, n. 2, del regolamento n. 343/2003,
in forza del quale, una volta scaduto il termine di esecuzione del
trasferimento, l’accettazione della competenza emessa dallo Stato membro
richiesto perde efficacia – il rischio di essere da ultimo designato come
competente a trattare la domanda d’asilo.
51 Ne consegue che l’interpretazione delle disposizioni
di cui all’art. 20, n. 1, lett. d), del regolamento
n. 343/2003, che stabilisce il dies a quo del
termine assegnato allo Stato membro richiedente per procedere al trasferimento
del richiedente asilo, non può portare alla conclusione che, in nome del
rispetto del diritto comunitario, lo Stato richiedente debba ignorare l’effetto
sospensivo della decisione giurisdizionale provvisoria adottata nell’ambito di
un ricorso che si presta a tale effetto, che esso aveva tuttavia inteso
istituire nel suo diritto interno.
52 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il rispetto
del principio di autonomia procedurale degli Stati membri, va osservato che,
qualora fosse accolta l’interpretazione dell’art. 20, n. 1,
lett. d), del regolamento n. 343/2003 secondo cui il termine di
esecuzione del trasferimento decorre già a partire dalla decisione provvisoria
dotata di effetto sospensivo, il giudice nazionale che volesse conciliare
l’osservanza di tale termine con quello di una decisione giurisdizionale
provvisoria dotata di effetto sospensivo sarebbe indotto a dover statuire sulla
fondatezza del procedimento di trasferimento anteriormente alla scadenza di
tale termine, mediante una decisione che, per mancanza del tempo necessario
concesso ai giudici, potrebbe non aver preso in considerazione in modo
soddisfacente la complessità della controversia. Come giustamente sottolineano
taluni governi e
53 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono,
occorre risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che l’art. 20, nn. 1, lett. d), e 2, del regolamento
n. 343/2003 deve essere interpretato nel senso che, qualora la normativa
dello Stato membro ricorrente preveda l’effetto sospensivo di un ricorso, il
termine di esecuzione del trasferimento decorre non già a partire dalla
decisione giurisdizionale provvisoria che sospende l’esecuzione del
procedimento di trasferimento, bensì soltanto a partire dalla decisione
giurisdizionale che statuisce sulla fondatezza del procedimento e che non può
più ostacolare detta esecuzione.
Sulle spese
54 Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a
rifusione.
Per questi motivi,
L’art. 20, nn. 1, lett. d), e 2,
del regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343, che
stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro
competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati
membri da un cittadino di un paese terzo, deve essere interpretato nel senso
che, qualora la normativa dello Stato membro ricorrente preveda l’effetto
sospensivo di un ricorso, il termine di esecuzione del trasferimento decorre
non già a partire dalla decisione giurisdizionale provvisoria che sospende
l’esecuzione del procedimento di trasferimento, bensì soltanto a partire dalla
decisione giurisdizionale che statuisce sulla fondatezza del procedimento e che
non può più ostacolare detta esecuzione.
                       (Seguono
le firme)