Corte di Giustizia delle ComunitĂ europee, 2 febbraio
1989
C-186/87, I.W.Cowan – Trésor
public
avente ad
oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma
dell' art . 177 del trattato CEE, dalla commission d' indemnisation des victimes d' infraction del tribunal de grande instance
di Parigi nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Ian William Cowan
e
Trésor public,
domanda vertente
sull' interpretazione segnatamente del principio di non discriminazione sancito
dall' art . 7 del trattato CEE,
composta dai sigg . O . Due, presidente, T . Koopmans, R . Joliet
e T.F . O'
Higgins, presidenti di sezione, Sir
Gordon Slynn, G.F . Mancini, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler, J.C . Moitinho
de Almeida, G.C . RodrĂguez Iglesias e Diez de Velasco, giudici,
avvocato
generale : C.O . Lenz
cancelliere : J.A . Pompe, cancelliere aggiunto
viste le
osservazioni presentate :
- per il sig . Ian
William Cowan, ricorrente nella causa principale,
dagli avvocati M . Renouf, P . Jenkinson e L
. Misson,
- per il Trésor public, convenuto nella causa principale, nella fase
scritta dal sig . G . Guillaume, agente del governo francese, direttore dell' ufficio legale del Ministero degli affari esteri,
assistito dal sig . M . Giacomini,
segretario per gli affari esteri nel Ministero predetto, in
qualitĂ di agente supplente, e nella fase orale dal sig
. M . Giacomini, assistito dal sig . Baconnin, in
qualitĂ di esperto,
- per
vista la
relazione di udienza completata in seguito alla trattazione orale del 13
ottobre 1988,
sentite le
conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 6 dicembre
1988,
ha pronunziato
la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con
ordinanza 5 giugno 1987, pervenuta alla Corte il 16 giugno seguente, la commission d' indemnisation
des victimes d' infraction del tribunal de grande instance
di Parigi ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE,
una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione
del principio di non discriminazione sancito in particolare dall' art . 7 del
trattato, al fine di poter valutare la conformitĂ col diritto comunitario di
una norma del codice di procedura penale francese .
2 Detta
questione è stata sollevata nell' ambito di una
controversia fra il Trésor public ed un cittadino britannico, il sig . Ian William Cowan, controversia
portante sull' indennizzo del danno cagionato da un'
aggressione di cui questi è stato vittima all' uscita di una stazione della
metropolitana durante un breve soggiorno a Parigi .
3 Poiché non
si sono potuti identificare gli autori dell' aggressione,
il Cowan ha chiesto alla commission
d' indemnisation des victimes d' infraction del
tribunal de grande instance di Parigi un indennizzo
ai sensi dell' art . 706-3 del codice di procedura penale .
Detta norma stabilisce che può ottenersi dallo Stato un indennizzo in
particolare qualora la vittima di un' aggressione, che
abbia cagionato una lesione personale con conseguenze di una certa gravitĂ , non
possa ottenere a nessun titolo un risarcimento congruo ed effettivo del danno
subito .
4 Dinanzi alla
commission d' indemnisation, il procuratore del Tesoro ha sostenuto che
il Cowan non soddisfa i requisiti cui l' art . 706-15
del codice di procedura penale subordina la concessione dell'
indennizzo suddetto . A norma di detto articolo possono fruire dell' indennizzo in questione
"solo le
persone di cittadinanza francese o quelle di cittadinanza straniera che dimostrino :
- di essere cittadine di uno Stato che ha concluso con
- oppure di essere titolari del documento denominato tessera di
residente ".
5 Il Cowan ha di conseguenza invocato il divieto di
discriminazioni sancito in particolare dall' art . 7
del trattato CEE . Egli ha sostenuto che i requisiti
predetti sono discriminatori ed impediscono ai turisti di recarsi liberamente
in un altro Stato membro per fruirvi di prestazioni di servizi . Il procuratore del Tesoro ed il pubblico ministero hanno
controbattuto che le norme controverse equiparano ai cittadini tutti gli
stranieri residenti e che la differenziazione fra questi ed il caso di un
turista è conforme al diritto comunitario, il quale
pure subordina il soggiorno dei cittadini di uno Stato membro in un altro Stato
membro a condizioni diverse a seconda della durata del soggiorno .
6 Stando così
le cose, la commission d' indemnisation, ritenendo che la valutazione intorno alla
compatibilitĂ della normativa controversa col trattato presupponga un' interpretazione delle norme comunitarie alla luce degli
imperativi e delle finalitĂ del diritto comunitario, ha sospeso il procedimento
e ha sottoposto alla Corte la questione pregiudiziale seguente :
"Se l' art . 706-15 del codice di procedura penale, che
stabilisce i casi in cui un cittadino straniero, vittima in Francia di un
reato, può fruire di un indennizzo da parte dello Stato francese, sia
compatibile con il principio della non discriminazione, sancito in particolare dall' art . 7 del trattato di Roma ".
7 Per una piĂą ampia illustrazione degli antefatti della causa
principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni presentate alla Corte si fa
rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono
richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento
della Corte .
8 La questione
pregiudiziale è sostanzialmente volta a stabilire se il principio della non
discriminazione, sancito in particolare dall' art . 7
del trattato, osti a che uno Stato membro, per quanto riguarda soggetti che si
trovino in una situazione disciplinata dal diritto comunitario, subordini la
concessione di un indennizzo statale, inteso a risarcire il danno subito in
detto Stato dalla vittima di un' aggressione che le
abbia provocato una lesione personale, al requisito della titolaritĂ di una
tessera di residente od al requisito della cittadinanza di un paese che ha
concluso con lo Stato membro stesso un accordo di reciprocitĂ .
Sul contenuto
del principio di non discriminazione
10 Vietando
"ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalitĂ ", l' art . 7 del trattato impone la completa paritĂ di
trattamento per soggetti che si trovino in una
situazione disciplinata dal diritto comunitario, rispetto ai cittadini dello
Stato membro . Laddove ne è fatta applicazione, detto
principio osta a che uno Stato membro subordini la concessione di un diritto,
ad uno dei soggetti menzionati, al requisito della residenza sul suo
territorio, mentre detto requisito non vige per i suoi cittadini .
11 Si deve poi sottolineare che il diritto alla paritĂ di
trattamento sorge direttamente dal diritto comunitario e non può pertanto
essere assoggettato al rilascio di un documento a tal fine da parte dell'
amministrazione dello Stato membro interessato ( vedasi, a tal proposito, la sentenza 3 luglio 1980, causa 157/79, Pieck,
Racc . pag . 2171 ).
12 Infine
occorre ricordare che, come
13 Ne discende
che, laddove ne è fatta applicazione, il principio di
non discriminazione osta a che uno Stato membro
subordini la concessione di un diritto ad un soggetto che si trovi in una
situazione disciplinata dal diritto comunitario al requisito del possesso di
una tessera di residente od al fatto che sia cittadino di un paese che ha
concluso con lo Stato membro un accordo di reciprocitĂ .
Sulla sfera di applicazione del principio di non discriminazione
15 Quanto all' ultimo punto, nella sentenza 31 gennaio 1984 ( cause
riunite 286/82 e 26/83, Luisi e Carbone, Racc . 1984,
pag . 377 ),
16 Dinanzi
alla Corte il governo francese ha sostenuto che, allo stato attuale, il diritto
comunitario non consente al destinatario di servizi di far ricorso al principio
della non discriminazione laddove la disciplina nazionale di cui trattasi non
frapponga ostacoli alla sua libertĂ di circolazione .
Una norma analoga a quella di cui è causa nel procedimento principale non imporrebbe nessuna restrizione di tal fatta . Inoltre,
essa riguarderebbe un diritto che è espressione del principio della solidarietĂ
nazionale . Un diritto del genere presupporrebbe un
vincolo piĂą stretto con lo Stato di quanto non sia quello di un destinatario di
servizi e potrebbe pertanto essere riservato ai cittadini o agli stranieri
residenti sul territorio nazionale .
17 La tesi
prospettata non può essere accolta . Allorché il
diritto comunitario garantisce la libertĂ per le persone fisiche di recarsi in
un altro Stato membro, la tutela dell' integritĂ
personale in detto Stato membro costituisce, alla stessa stregua dei cittadini
e dei soggetti che vi risiedano, il corollario della libertĂ di circolazione .
Ne discende che il principio di non discriminazione va applicato ai destinatari
di servizi ai sensi del trattato quanto alla protezione contro i rischi di aggressione ed il diritto di ottenere una riparazione
pecuniaria contemplata dal diritto nazionale allorché un' aggressione si sia
verificata . La circostanza che l' indennizzo di cui è
causa sia finanziato dal pubblico erario non può modificare il regime di tutela
dei diritti garantiti dal trattato .
18 Il governo
francese ha poi sostenuto che un indennizzo paragonabile a quello di cui è
causa nel procedimento principale sfugge al divieto di discriminazioni in
quanto appartenente all' ordinamento processuale
penale che non rientra nella sfera di applicazione del trattato .
20 Da quanto
esposto si evince che la questione pregiudiziale va
risolta dichiarando che il principio di non discriminazione, sancito in
particolare dall' art . 7 del trattato di Roma, deve essere interpretato nel
senso che uno Stato membro, per quanto riguarda i soggetti cui il diritto
comunitario garantisce la libertĂ di recarsi in detto Stato, in particolare
quali destinatari di servizi, non può subordinare la concessione di un
indennizzo statale, volto alla riparazione del danno subito sul suo territorio
dalla vittima di un' aggressione che le abbia
cagionato una lesione personale, al requisito della titolaritĂ di una tessera
di residente o della cittadinanza di un paese che abbia concluso un accordo di
reciprocitĂ con questo Stato membro .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
21 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione,
che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione
. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha
il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi
motivi,
pronunciando
sulla questione sottopostale dalla commission d' indemnisation des victimes d' infraction del
tribunal de grande instance di Parigi con ordinanza 5
giugno 1987, dichiara :
Il principio
di non discriminazione, sancito in particolare dall' art
. 7 del trattato CEE, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro,
per quanto riguarda i soggetti cui il diritto comunitario garantisce la libertĂ
di recarsi in detto Stato, non può subordinare la concessione di un indennizzo
statale, volto alla riparazione del danno subito sul suo territorio dalla
vittima di un' aggressione che le abbia cagionato una
lesione personale, al requisito della titolaritĂ di una tessera di residente o
della cittadinanza di un paese che abbia concluso un accordo di reciprocitĂ con
questo Stato membro .