Corte di Giustizia delle Comunità europee, 20
settembre 2001
C-184/99, Rudy Grzelczyk – Centre
public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve
avente ad
oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma
dell'art. 234 CE, dal Tribunal du travail
de Nivelles (Belgio) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Rudy Grzelczyk
e
Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve,
domanda vertente
sull'interpretazione degli artt. 6, 8 e
composta dai
sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann,
M. Wathelet e V. Skouris,
presidenti di sezione, D.A.O. Edward (relatore), P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen e sig.ra F. Macken,
giudici,
avvocato
generale: S. Alber
cancelliere: D. Louterman-Hubeau, capodivisione
viste le
osservazioni scritte presentate:
- per il Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, dall'avv. B.
Liétar;
- per il
governo belga, dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di
agente, assistita dagli avv.ti C. Doutrelepont e M. Uyttendaele;
- per il
governo danese, dal sig. J. Molde, in qualità di
agente;
- per il
governo francese, dalle sigg.re K. Rispal-Bellanger e C. Bergeot, in
qualità di agenti;
- per il
governo portoghese, dal sig. L. Fernandes e dalla
sig.ra A.C. Pedroso, in
qualità di agenti;
- per il
governo del Regno Unito, dalla sig.ra R. Magrill, in
qualità di agente, assistita dai sigg. P. Sales e J. Coppel, barristers;
- per il
Consiglio dell'Unione europea, dalla sig.ra E. Karlsson
e dal sig. F. Anton, in qualità di agenti;
- per
vista la
relazione d'udienza,
sentite le
osservazioni orali del governo belga, rappresentato dall'avv. C. Doutrelepont, del governo francese, rappresentato dalla
sig.ra C. Bergeot, del governo del Regno Unito,
rappresentato dal sig. K. Parker, QC, del Consiglio, rappresentato dalla sig.ra
E. Karlsson, nonché della Commissione, rappresentata
dalla sig.ra M. Wolfcarius e dal sig. D. Martin, in
qualità di agenti, all'udienza del 20 giugno 2000,
sentite le
conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 settembre
2000,
ha pronunciato
la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con
ordinanza 7 maggio 1999, pervenuta in cancelleria il 19 maggio successivo, il
Tribunal du travail de
Nivelles ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, due questioni
pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 6, 8 e
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia
tra il sig. Grzelczyk e il Centre
public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve
(in prosieguo: il «CPAS») in merito alla decisione con la quale quest'ultimo
revoca al primo il beneficio del pagamento del minimo dei mezzi di sussistenza
(in prosieguo: il «minimex»).
La normativa
comunitaria
«Nel campo di
applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni
particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in
base alla nazionalità».
«1. E'
istituita una cittadinanza dell'Unione.
E' cittadino
dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.
2. I cittadini
dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente
trattato».
«1. Ogni
cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni
previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione
dello stesso.
2. Il
Consiglio può adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti
di cui al paragrafo 1; salvo diversa disposizione del presente trattato, esso
delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previo parere conforme
del Parlamento europeo».
6 Il quarto
considerando delle direttive del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa
al diritto di soggiorno (GU L 180, pag. 26), e del Consiglio
28 giugno 1990, 90/365/CEE, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori
salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale
(GU L 180, pag. 28), come pure il sesto considerando della direttiva 93/96 -
che ha sostituito nella sostanza la direttiva del Consiglio 28 giugno 1990,
90/366/CEE, relativa al diritto di soggiorno degli studenti (GU L 180, pag. 30)
annullata dalla Corte (sentenza 7 luglio 1992, causa C-295/90,
Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I-4193) - confermano che i beneficiari di tali
direttive non devono diventare un onere irragionevole per le finanze pubbliche
dello Stato membro ospitante.
«Per precisare
le condizioni destinate a facilitare l'esercizio del diritto di soggiorno e per
garantire l'accesso alla formazione professionale in maniera non
discriminatoria ai cittadini di uno Stato membro ammessi a seguire una
formazione professionale in un altro Stato membro, gli Stati membri riconoscono
il diritto di soggiorno a qualsiasi studente cittadino di uno Stato membro,
nonché al coniuge ed ai figli a carico, il quale non
disponga di tale diritto in base ad un'altra disposizione di diritto
comunitario ed assicuri all'autorità nazionale interessata con una dichiarazione
oppure, a sua scelta, con qualsiasi altro mezzo almeno equivalente di disporre
di risorse onde evitare che, durante il soggiorno, lo studente e la sua
famiglia diventino un onere per l'assistenza sociale dello Stato membro
ospitante e a condizione che sia iscritto in un istituto riconosciuto per
seguirvi, a titolo principale, una formazione professionale e che lo studente e
la sua famiglia dispongano di un'assicurazione malattia che copra tutti i
rischi nello Stato membro ospitante».
La normativa
nazionale
«1. Tutti i
cittadini belgi di maggiore età, effettivamente residenti in Belgio, privi di
risorse sufficienti e non in grado di procurarsele con i propri mezzi o
altrimenti, hanno diritto al minimo dei mezzi di sussistenza.
E' di
competenza del Re definire cosa debba intendersi per residenza effettiva.
Eguale diritto
viene riconosciuto ai minori emancipati per matrimonio, come pure, ai celibi e
nubili con uno o più figli a carico.
2. Il Re, con
decreto deliberato in Consiglio dei Ministri, può estendere ad altre categorie
di minori e a persone prive della cittadinanza belga, l'applicazione della
presente legge, alle condizioni da lui stabilite».
«L'ambito di
applicazione della legge 7 agosto 1974, che istituisce il diritto al minimo dei
mezzi di sussistenza è esteso alle seguenti persone:
1. coloro che
beneficiano dell'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità
europee 15 ottobre 1968, n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei
lavoratori all'interno della Comunità;
2. gli apolidi
rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione sullo stato degli
apolidi, firmata a New York il 28 settembre 1954 e approvata
con legge del 12 maggio 1960;
3. i rifugiati
ai sensi dell'art. 49 della legge 15 dicembre 1980, relativa all'ingresso nel
territorio, al soggiorno, allo stabilimento e all'allontanamento degli
stranieri».
La
controversia di cui alla causa a qua e le questioni pregiudiziali
10 Nel 1995 il
sig. Grzelczyk, cittadino francese, iniziava studi
universitari di educazione fisica presso l'Università cattolica di Louvain-la-Neuve e veniva pertanto
a soggiornare in Belgio. Durante i primi tre anni di studi provvedeva egli
stesso alle spese per il proprio mantenimento, alloggio e studi, svolgendo
piccoli lavori retribuiti e ottenendo agevolazioni di pagamento.
11 All'inizio
del quarto ed ultimo anno di studi, chiedeva al CPAS il pagamento del minimex. Tale ente nella sua relazione ha rilevato che il
sig. Grzelczyk ha lavorato molto per finanziare i
propri studi, e che l'ultimo anno accademico era più oneroso degli altri,
poiché doveva redigere una tesi e compiere un tirocinio (mémoire
e stage d'agrégation). Con tale motivazione il CAPS,
con decisione 16 ottobre 1998, concedeva al sig. Grzelczyk
il beneficio del minimex, calcolato nella misura
riconosciuta a chi vive da solo (cosiddetto «isolé»)
per il periodo dal 5 ottobre 1998 al 30 giugno 1999.
12 Il CPAS chiedeva
allo Stato belga il rimborso dell'importo del minimex
versato al sig. Grzelczyk. Il Ministero federale
competente rifiutava di procedere a tale rimborso perché non ricorrevano i
presupposti di legge richiesti per la concessione del minimex,
e cioè, più esattamente, quello della cittadinanza. Di conseguenza, con
decisione 29 gennaio 1999 il CPAS, a partire dal 1° gennaio 1999, revocava il
beneficio del minimex al sig. Grzelczyk
con la seguente motivazione: «L'interessato è cittadino CE iscritto come studente».
13 Il sig. Grzelczyk impugnava tale decisione dinanzi al Tribunal du travail de Nivelles. Tale
giudice rileva che secondo la giurisprudenza della Corte il minimex
costituisce un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento
(CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione
dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257,
pag. 2), e che, nel diritto belga il beneficio del minimex
è stato esteso alle persone rientranti nell'ambito di applicazione di tale
regolamento. Ricorda tuttavia che il CPAS ritiene che il sig. Grzelczyk non soddisfi le condizioni richieste per aver
diritto all'estensione dell'ambito di applicazione del minimex,
poiché la sua qualifica di studente non consente di considerarlo lavoratore e
il suo soggiorno in Belgio non deriva dall'attuazione del principio della
libera circolazione dei lavoratori. Inoltre, il detto giudice, facendo
riferimento alla sentenza 12 maggio 1998, causa C-85/96, Martínez
Sala (Racc. pag. I-2691), si chiede se i principi della cittadinanza europea e
di non discriminazione ostino all'applicazione della
normativa nazionale in discussione nella causa a qua.
14 Ciò
considerato, il Tribunal du travail
de Nivelles, tenuto conto della pressante situazione nella quale si trovava il
sig. Grzelczyk ha, da un lato, riconosciuto a
quest'ultimo il diritto a un aiuto sociale sotto forma di un aiuto materiale
forfettariamente fissato nella somma di BEF 20 000 al mese, per il periodo dal
1° gennaio al 30 giugno 1999, e, dall'altro, ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se il
diritto comunitario - più precisamente i principi della cittadinanza europea e
di non discriminazione sanciti dagli artt. 6 e 8 del Trattato che istituisce
2) In
subordine, se gli artt. 6 e
Osservazioni
preliminari
15 Le parti
nella causa a qua, gli Stati membri che hanno presentato osservazioni e
16
Dall'ordinanza di rinvio risulta tuttavia che il giudice a quo ha fatto proprio
il punto di vista del CPAS secondo cui il sig. Grzelczyk
non integra le condizioni richieste per essere qualificato lavoratore ai sensi
del diritto comunitario. Il giudice a quo sulla base di tali presupposti
giuridici e di merito si interroga circa la compatibilità della normativa belga
applicabile in materia con il diritto comunitario e, in particolare, con gli
artt. 6, 8 e
17 Ciò
considerato, è compito della Corte risolvere le questioni sollevate dal giudice
nazionale nei termini in cui sono state formulate e nei limiti da esso
definiti.
18 Spetta
pertanto al giudice a quo valutare alla luce, in particolare, delle conclusioni
dell'avvocato generale se i fatti e le circostanze relativi alla causa a qua
consentano di considerare che il sig. Grzelczyk debba
essere qualificato lavoratore ai sensi del diritto comunitario o no.
Sulla prima
questione
19 Con la
prima questione, il giudice a quo vuole in sostanza sapere se gli artt. 6 e 8
del Trattato ostino a che il beneficio di una
prestazione sociale di un regime non contributivo, quale il minimex,
sia subordinato nei confronti dei cittadini di uno Stato membro diverso da
quello ospitante nel cui territorio legittimamente soggiornano, alla condizione
che i detti cittadini rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento n.
1612/68, mentre nessuna condizione di siffatta natura si applica ai cittadini
dello Stato membro ospitante.
Osservazioni
presentate alla Corte
20 Il CPAS
sostiene che non si può considerare, allo stato attuale del diritto comunitario,
che tutti i cittadini dell'Unione europea possano aver diritto al beneficio di
prestazioni sociali di un regime non contributivo come il minimex.
Infatti, dall'art.
21 I governi belga e danese sostengono che l'entrata in vigore
dei Trattati sull'Unione europea e di Amsterdam non è tale da modificare questa
interpretazione. A loro avviso la cittadinanza dell'Unione non implica che i
suoi cittadini ottengano diritti nuovi e più ampi di quelli che già derivano
dal Trattato CE e dalla normativa derivata. Il principio della cittadinanza
dell'Unione non avrebbe pertanto contenuto autonomo ma si riallaccerebbe
unicamente alle altre disposizioni del detto Trattato.
22 Il governo
francese ritiene che l'idea di estendere a tutti i cittadini dell'Unione il
principio della parità di trattamento in materia di vantaggi sociali, mentre il
beneficio di un tale principio è allo stato riservato ai soli lavoratori e ai
membri della loro famiglia, verrebbe a instaurare una parità globale fra i
cittadini dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e i cittadini di tale
Stato, cosa che apparirebbe difficilmente conciliabile con i diritti collegati
con la cittadinanza.
23 Da parte
sua, il governo portoghese rileva che, dall'entrata in vigore del Trattato
sull'Unione europea, i cittadini degli Stati membri non sono più considerati
nel diritto comunitario essenzialmente come fattori economici in una Comunità a
carattere essenzialmente economico. Secondo tale governo l'introduzione della
cittadinanza dell'Unione ha avuto la conseguenza che le limitazioni e le
condizioni previste dal diritto comunitario alle quali
è subordinato l'esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati membri non possano continuare ad essere interpretate
come relative ad un diritto di natura puramente economica derivante dal
Trattato, ma che esse riguardano soltanto le eccezioni fondate su motivi di
ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di salute pubblica. Inoltre, se è vero
che a partire dall'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea i
cittadini degli Stati membri hanno acquisito la qualifica di cittadini di
quest'ultima e hanno cessato di essere considerati agenti puramente economici,
ne conseguirebbe che l'applicazione del regolamento n. 1612/68 dovrebbe essere
pure estesa a tutti i cittadini dell'Unione, abbiano essi o no la qualifica di
lavoratori ai sensi di tale regolamento.
24 Facendo
riferimento alla citata sentenza Martínez Sala, il
governo del Regno Unito sostiene che, per quanto il sig. Grzelczyk
costituisca l'oggetto di una discriminazione fondata sulla cittadinanza, l'art.
6 del Trattato CE non si applica alla sua situazione perché ogni eventuale
discriminazione nei confronti di quest'ultimo esula dall'ambito di applicazione
del detto Trattato. La detta disposizione non potrebbe produrre l'effetto di
far venir meno i limiti all'ambito di applicazione del regolamento n. 1612/68,
sia esso considerato isolatamente o letto congiuntamente con l'art. 8 del
Trattato.
25 Il governo
belga aggiunge che, nella causa a qua, il ricorrente rivendica il beneficio del
minimex, mentre tale tipo di finanziamento si colloca
al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 6 del Trattato, nonché di
quello dell'art. 126 del Trattato CE (divenuto art. 149 CE) e dell'art. 127 del
Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 150 CE). Infatti, un
siffatto finanziamento sarebbe uno strumento di politica sociale che non
implica legami specifici con l'insegnamento professionale e che, allo stato
attuale del diritto comunitario, non rientra nella competenza della Comunità.
26
Giudizio della
Corte
27 Per collocare
il problema giuridico sollevato nella causa a qua nel suo contesto, va
ricordato che
28 All'epoca
dei fatti di cui alla menzionata sentenza Hoeckx,
beneficiavano del diritto al minimex tutti i
cittadini comunitari, ma i cittadini degli Stati membri diversi dal Regno del
Belgio dovevano soddisfare l'ulteriore condizione di essere stati
effettivamente residenti nel territorio di tale Stato membro nei cinque anni
che precedono la data di concessione del minimex (v.
art. 1 del regio decreto 8 gennaio 1976, Moniteur belge 13 gennaio 1976, pag. 311). Con regio decreto 27
marzo 1987, che abroga il regio decreto 8 gennaio 1976, il diritto al minimex per i cittadini degli altri Stati membri è stato
limitato ai soli beneficiari del regolamento n. 1612/68. La condizione di
residenza, nel frattempo modificata, veniva infine soppressa a seguito di un
ricorso per inadempimento promosso dalla Commissione contro il Regno del Belgio
(v. sentenza 10 novembre 1992, causa C-326/90, Commissione/Belgio, Racc. pag.
I-5517).
29 Dagli atti
risulta che uno studente di cittadinanza belga, ma che non sia in possesso
della qualifica di lavoratore ai sensi del regolamento n. 1612/68, il quale si
fosse trovato in condizioni identiche a quelle del sig. Grzelczyk,
avrebbe soddisfatto le condizioni necessarie per ottenere il beneficio del minimex. Il fatto che il sig. Grzelczyk
non sia in possesso della cittadinanza belga costituisce l'unico ostacolo a che
gli sia concesso il minimex ed è pertanto pacifico
che si tratta di una discriminazione operata sulla
sola base della cittadinanza.
30 Nell'ambito
di applicazione del Trattato una siffatta discriminazione è in linea di
principio vietata dall'art. 6 dello stesso. Nella specie, per valutare l'ambito
di applicazione di tale articolo, questo deve essere letto in combinazione con
le disposizioni del Trattato sulla cittadinanza dell'Unione.
31 Infatti, lo status di cittadino dell'Unione è destinato ad
essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri che consente a
chi tra di loro si trovi nella medesima situazione di ottenere,
indipendentemente dalla cittadinanza e fatte salve le eccezioni espressamente
previste a tale riguardo, il medesimo trattamento giuridico.
32 Come
giudicato dalla Corte nel punto 63 della citata sentenza Martínez
Sala, un cittadino dell'Unione europea che risiede legalmente nel territorio
dello Stato membro ospitante può avvalersi dell'art. 6 del Trattato in tutte le
situazioni che rientrano nel campo di applicazione ratione
materiae del diritto comunitario.
33 Tali
situazioni comprendono in particolare quelle rientranti nell'esercizio delle
libertà fondamentali garantite dal Trattato e quelle rientranti nell'esercizio
della libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri
quale conferita dall'art.
34 E' vero che
35 Tuttavia,
dopo la menzionata sentenza Brown, il Trattato
sull'Unione europea ha introdotto la cittadinanza dell'Unione nel Trattato CE e
ha aggiunto nella terza parte di questo, titolo VIII, un capo 3 dedicato in
particolare all'istruzione e alla formazione professionale. Nulla nel testo del
Trattato così modificato consente di considerare che gli studenti che sono
cittadini dell'Unione, allorché si spostano in un altro Stato membro per
seguire ivi degli studi, siano privati dei diritti conferiti dal Trattato ai
cittadini dell'Unione. Inoltre, dopo la citata sentenza Brown,
il Consiglio ha altresì emanato la direttiva 93/96, la quale prevede che gli
Stati membri riconoscono il diritto di soggiorno agli studenti cittadini di uno
Stato membro che soddisfano alune condizioni.
36 Il fatto che
un cittadino dell'Unione compia studi universitari in uno Stato membro diverso
da quello di cui è cittadino non può, pertanto, di per sé, privarlo della
possibilità di avvalersi del divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla
cittadinanza, sancito dall'art. 6 del Trattato.
37 Nella
specie, tale divieto, come sopra rilevato al punto 30, dev'essere
letto in combinazione con l'art.
38 Per quanto
riguarda tali limiti e condizioni, nell'art. 1 della direttiva 93/96 si legge
che gli Stati membri possono esigere dagli studenti cittadini di uno Stato
membro che vogliono fruire del diritto soggiorno nel loro territorio
innanzitutto che essi assicurino all'autorità nazionale interessata di disporre
dei mezzi necessari per evitare che, durante il loro soggiorno, divengano un
onere per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante, che siano inoltre
iscritti presso un istituto riconosciuto per seguirvi, a titolo principale, una
formazione professionale e che dispongano infine di un'assicurazione malattia
che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante.
40 Per quanto
riguarda più specificamente la questione delle risorse, l'art. 1 della direttiva
93/96 non esige il possesso di risorse economiche di un determinato importo né
che la loro esistenza debba essere comprovata da documenti specifici. La norma
parla semplicemente di una dichiarazione o di qualsiasi altro mezzo almeno
equivalente che consenta allo studente di assicurare alla competente autorità
nazionale di disporre, per se stesso e, eventualmente, per il coniuge e i figli
a carico, di risorse tali da evitare di divenire, nel
corso del soggiorno, un onere per l'assistenza sociale dello Stato membro
ospitante (sentenza 25 maggio 2000, causa C-424/98, Commissione/Italia, Racc.
pag. I-4001, punto 44).
41 Limitandosi
a richiedere una siffatta dichiarazione, la direttiva 93/96 si distingue dalle
direttive 90/364 e 90/365, le quali contengono
indicazioni relative all'importo minimo dei redditi di cui debbono disporre i
beneficiari di tali due ultime direttive. Tali differenze si spiegano con le
peculiarità del soggiorno degli studenti rispetto a quello dei beneficiari
delle direttive 90/364 e 90/365 (v. menzionata sentenza Commissione/Italia,
punto 45).
42 Tale interpretazione non esclude tuttavia che lo Stato membro ospitante consideri che uno
studente che ha fatto ricorso all'assistenza sociale non soddisfi più i
requisiti ai quali è subordinato il suo diritto di soggiorno e, nel rispetto
dei limiti a tal riguardo imposti dal diritto comunitario, adotti misure
affinché sia posta fine all'autorizzazione di soggiorno di tale cittadino,
ovvero affinché tale autorizzazione non venga più rinnovata.
43 Tuttavia,
siffatte misure non possono in alcun caso diventare la conseguenza automatica
del ricorso all'assistenza sociale dello Stato membro ospitante da parte di uno
studente cittadino di un altro Stato membro.
44 E' vero che
l'art. 4 della direttiva 93/96 dispone che il diritto di soggiorno sussiste
finché i beneficiari di tale diritto soddisfino le condizioni di cui all'art. 1
della medesima direttiva. Tuttavia dal sesto considerando di tale direttiva
risulta che i beneficiari del diritto di soggiorno non debbono diventare un
onere «eccessivo» per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante.
D'altronde la direttiva 93/96 alla stregua delle direttive 90/364 e 90/365
consente pertanto una certa solidarietà finanziaria dei cittadini di tale Stato
con quelli degli altri Stati membri, specie quando le difficoltà cui va
incontro il beneficiario del diritto di soggiorno sono di carattere temporaneo.
45 Inoltre, la
situazione finanziaria di uno studente può cambiare nel corso del tempo per
ragioni che prescindono dalla sua volontà. La veridicità della sua
dichiarazione può pertanto essere valutata soltanto al momento in cui essa è
stata fatta.
46 Orbene, da
tutto quando sopra precede risulta che gli artt. 6 e 8 del Trattato ostano a
che il beneficio di una prestazione sociale di un regime non contributivo, come
il minimex, sia subordinato, per quanto riguarda i
cittadini di uno Stato membro diverso da quello ospitante nel cui territorio
questi legalmente soggiornano, alla condizione che i detti cittadini rientrino
nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1612/68, mentre nessuna
condizione di tale natura si applica ai cittadini dello Stato membro ospitante.
Sulla seconda
questione
47 Considerata
la soluzione data alla prima questione e considerato che la seconda questione è
stata posta a titolo subordinato, non si rende necessario risolvere
quest'ultima questione.
Sugli effetti
nel tempo della presente sentenza
48 Nelle
osservazioni scritte il governo belga chiede che, qualora
50 Va
ricordato che l'interpretazione di una norma di diritto comunitario fornita
dalla Corte si limita a chiarire e precisare il significato e la portata della
norma stessa, quale avrebbe dovuto essere intesa e
applicata dal momento della sua entrata in vigore (v. sentenze 12 agosto 1995,
cause riunite da C-367/93 a C-377/93, Roders e a.,
Racc. pag. I-2229, punto 42, e 24 settembre 1998, causa C-35/97,
Commissione/Francia, Racc. pag. I-5325, punto 46).
51 Solo in via
eccezionale
52 Inoltre,
secondo la costante giurisprudenza della Corte, le conseguenze finanziarie che
potrebbero derivare per uno Stato membro da una sentenza pronunciata in via
pregiudiziale non giustificano, di per sé, la limitazione dell'efficacia nel
tempo di tale sentenza (v., in particolare, sentenza Buchner
e a., citata, punto 41).
53 Infatti,
54 Nella
specie, il governo belga non ha invocato, a sostegno della sua domanda di
limitazione nel tempo degli effetti della presente sentenza, alcun elemento
idoneo a dimostrare che un'incertezza obiettiva e determinante circa la portata
delle disposizioni del Trattato sulla cittadinanza dell'Unione entrate in
vigore il 1° novembre 1993 aveva indotto le autorità nazionali a un
comportamento non conforme a tali disposizioni.
55 Di
conseguenza, gli effetti della presente sentenza non vanno limitati nel tempo.
Decisione relativa alle
spese
Sulle spese
56 Le spese
sostenute dai governi belga, danese, francese,
portoghese e del Regno Unito, nonché dal Consiglio e dalla Commissione che
hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi
motivi,
pronunciandosi
sulle questioni sottopostele dal Tribunal du travail de Nivelles con
ordinanza 7 maggio 1999, dichiara:
Gli artt. 6 e
8 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12 CE e 17 CE) ostano
a che il beneficio di una prestazione sociale di un regime non contributivo,
come un minimo di mezzi di sussistenza, previsto all'art. 1 della
legge belga 7 agosto 1974, sia subordinato, per quanto riguarda i
cittadini di uno Stato membro diverso da quello ospitante nel cui territorio
legalmente soggiornano, alla condizione che tali cittadini rientrino
nell'ambito di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre
1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno
della Comunità, mentre nessuna condizione di tale natura si applica ai
cittadini dello Stato membro ospitante.
(Seguono le firme)