Corte di Giustizia delle Comunità europee (Prima
Sezione), 14 maggio 2009
C-180/06, Renate Ilsinger – Martin
Dreschers
Nel procedimento C‑180/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dall’Oberlandesgericht
Wien (Austria), con decisione 29 marzo 2006,
pervenuta in cancelleria il 7 aprile 2006, nella causa
Renate Ilsinger
contro
Martin Dreschers,
operante in veste di amministratore giudiziario della Schlank
& Schick GmbH,
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione,
dai sigg. M. Ilešič, A. Tizzano,
E. Levits e J.-J. Kasel (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista
la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 luglio 2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per
il sig. Dreschers, operante in veste di
amministratore giudiziario della Schlank & Schick GmbH, dall’avv. A.
Matt, Rechtsanwalt;
– per
il governo austriaco, dal sig. E. Riedl nonché
dalle sig.re S. Zeichen
e M. Rüffenstein, in qualità di agenti;
– per
il governo ceco, dai sigg. T. Boček e M. Smolek, in qualità di agenti;
– per
il governo spagnolo, dal sig. M. Sampol Pucurull e dalla sig.ra B. Plaza
Cruz, in qualità di agenti;
– per
il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra W.
Ferrante, avvocato dello Stato;
– per
il governo sloveno, dalla sig.ra T. Mihelič,
in qualità di agente;
– per
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11
settembre 2008,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione dell’art. 15, n. 1, lett. c), del
regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente
la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
2 Tale
domanda è stata proposta nell’ambito
di una controversia insorta tra la sig.ra Ilsinger,
cittadina austriaca domiciliata in St. Pölten
(Austria), ed il sig. Dreschers, operante in
veste di amministratore giudiziario della Schlank
& Schick GmbH (in
prosieguo: la «Schlank & Schick»),
società di vendite per corrispondenza di diritto tedesco con sede in Aquisgrana
(Germania), dichiarata in stato di fallimento. Tale controversia ha ad oggetto
la domanda della sig.ra Ilsinger intesa ad
ottenere la condanna della detta società al pagamento di un premio.
Contesto normativo
Il regolamento n. 44/2001
3 Le regole di competenza dettate dal regolamento
n. 44/2001 sono contenute nel suo capo II, composto dagli
artt. 2‑31.
4 L’art. 2, n. 1, del regolamento
n. 44/2001, inserito nella sezione 1 del capo II suddetto,
intitolata «Disposizioni generali», dispone quanto segue:
«Salve le disposizioni del presente regolamento, le
persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono
convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale
Stato membro».
5 L’art. 3, n. 1, del detto regolamento,
collocato nella medesima sezione 1, così dispone:
«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato
membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro
solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da
6 Negli artt. 5-22 del
regolamento n. 44/2001, che compongono le sezioni 2‑6 del
capo II di quest’ultimo, sono stabilite regole di competenza a carattere
speciale, imperativo od esclusivo.
7 In particolare, l’art. 5 del detto regolamento,
contenuto nel capo II di quest’ultimo, e più precisamente nella
sezione 2, intitolata «Competenze speciali», dispone quanto segue:
«La
persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in
un altro Stato membro:
1) a) in
materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione
dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;
b) ai
fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione,
il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:
– nel
caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui
i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,
– nel
caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in
cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al
contratto;
c) la
lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);
(...)».
8 Il tredicesimo ‘considerando’ del regolamento
n. 44/2001 enuncia quanto segue:
«Nei contratti (...) di consumo (...) è opportuno
tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli
ai suoi interessi rispetto alle regole generali».
9 Sulla scorta di tale enunciato, nell’ambito del
medesimo capo II del regolamento n. 44/2001 trovano posto gli
artt. 15‑17, che compongono la sezione 4, intitolata
«Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori».
10 Il tenore dell’art. 15, n. 1, del
regolamento è il seguente:
«Salve
le disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5, la
competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per
un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è
regolata dalla presente sezione:
a) qualora
si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;
b) qualora
si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di
credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni;
c) in
tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona
le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in
cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso
tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato
membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività».
11 A norma dell’art. 15, n. 3, del
regolamento n. 44/2001, «[l]a presente sezione non si applica ai contratti
di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio
per un prezzo globale».
12 In forza del successivo art. 16, n. 1, del
regolamento, «[l]’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può
essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è
domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il
consumatore».
13 Può derogarsi a tale regola di competenza solo nel
rispetto delle condizioni enunciate all’art. 17 del medesimo regolamento.
14 Come risulta dai suoi ‘considerando’, il regolamento
n. 44/2001 è succeduto alla convenzione 27 settembre 1968, concernente la
competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla
convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca,
dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(GU L 304, pag. 1 e – per il testo modificato – pag. 77),
dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica
ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla convenzione 26 maggio 1989,
relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese
(GU L 285, pag. 1), e dalla convenzione 29 novembre 1996,
relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia
e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1; in prosieguo: la
«convenzione di Bruxelles»). A partire dalla data della sua entrata in vigore,
ossia il 1° marzo 2002, il regolamento sopra citato ha sostituito la
convenzione di Bruxelles nei rapporti tra gli Stati membri, fatta eccezione per
il Regno di Danimarca.
15 Al diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento
n. 44/2001, il Consiglio dell’Unione europea ha sottolineato la necessità
di garantire la continuità tra la convenzione di Bruxelles e il regolamento
stesso, anche per quanto riguarda l’interpretazione già fornita dalla Corte in
merito alle corrispondenti disposizioni della convenzione suddetta.
La convenzione di Bruxelles
16 Le regole di competenza stabilite dalla convenzione
di Bruxelles figurano nel titolo II di questa, che è composto dagli
artt. 2‑24.
17 L’art. 2, primo comma, della convenzione di
Bruxelles, inserito nel titolo II della stessa e, più in particolare,
nella sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», enuncia la seguente norma
di principio:
«Salve le disposizioni della presente convenzione,
le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono
convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi
giurisdizionali di tale Stato».
18 L’art. 3, primo comma, della detta convenzione,
collocato nella medesima sezione, dispone quanto segue:
«Le persone aventi il domicilio nel territorio di
uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi
giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtù delle norme
enunciate alle sezioni da
19 Gli artt. 5-18 della convenzione di Bruxelles,
che costituiscono le sezioni 2-6 del suo titolo II, stabiliscono regole di
competenza a carattere speciale, imperativo o esclusivo.
20 In particolare, l’art. 5 della convenzione, che
è inserito nella sezione 2 del titolo II, intitolata «Competenze speciali», è
così formulato:
«Il
convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato
in un altro Stato contraente:
1) in
materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione
dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; (...)
(…)».
21 All’interno del medesimo titolo II della convenzione
di Bruxelles, gli artt. 13‑15 costituiscono la sezione 4,
intitolata «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori».
22 L’art. 13, primo comma, della convenzione è
così formulato:
«In
materia di contratti conclusi da una persona per un uso che possa essere
considerato estraneo alla sua attività professionale, in appresso denominata
“consumatore”, la competenza è regolata dalla presente sezione, salve le
disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5:
1) qualora
si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali,
2) qualora
si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di
credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni,
3) qualora
si tratti di un altro contratto che abbia per oggetto una fornitura di servizio
o di beni mobili materiali se:
a) la
conclusione del contratto è stata preceduta da una proposta specifica o da una
pubblicità nello Stato in cui il consumatore ha il proprio domicilio
e se
b) il
consumatore ha compiuto in tale Stato gli atti necessari per la conclusione del
contratto».
23 L’art. 13, terzo comma, della convenzione di
Bruxelles dispone che «[l]a presente sezione non si applica ai contratti di
trasporto».
24 Ai sensi dell’art. 14, primo comma, della detta
convenzione, «[l]’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può
essere proposta sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui
territorio tale parte ha il proprio domicilio, sia davanti ai giudici dello Stato
contraente nel cui territorio è domiciliato il consumatore».
25 Può derogarsi a tale regola di competenza solo nel
rispetto delle condizioni enunciate all’art. 15 della medesima
convenzione.
La normativa nazionale
26 L’art. 5j della legge in materia di tutela dei
consumatori (Konsumentenschutzgesetz), nel testo
introdotto dalla legge sui contratti conclusi a distanza (Fernabsatz‑Gesetz,
BGBl. I, 185/1999; in prosieguo: il «KSchG»), destinata a trasporre nell’ordinamento giuridico
austriaco la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997,
97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a
distanza (GU L 144, pag. 19), ed entrata in vigore il
1° ottobre 1999, così dispone:
«Gli imprenditori che inviano a determinati
consumatori promesse di vincita o altre analoghe comunicazioni e che,
per il modo in cui tali messaggi sono formulati, suscitano l’impressione che il
consumatore abbia vinto un determinato premio, devono consegnare a costui tale
premio; questo può essere richiesto anche in via giudiziaria».
27 Risulta dal fascicolo trasmesso alla Corte dal
giudice del rinvio che l’obiettivo perseguito dal citato art. 5j è di
conferire al consumatore un diritto di azione al fine di ottenere giudizialmente
l’adempimento di una «promessa di vincita», qualora questi sia stato indotto in
errore per il fatto che un professionista lo ha contattato personalmente
facendo nascere in lui l’impressione di aver vinto un premio, mentre invece il
reale scopo dell’operazione era di incitarlo ad effettuare un ordinativo di
prodotti o di servizi offerti dal detto professionista. Nell’interesse
di un’efficace tutela contro pratiche di questo tipo, il consumatore
gode così del diritto di reclamare l’adempimento di tale promessa secondo le
norme civilistiche come se il professionista gli avesse offerto tale premio in
forma giuridicamente vincolante. A tal fine, si considera esistente tra il
professionista ed il consumatore interessato un rapporto giuridico.
Causa principale e
questioni pregiudiziali
28 Risulta dal fascicolo della causa principale che il
19 agosto 2002 la sig.ra Ilsinger ha ricevuto,
al proprio indirizzo privato e in busta chiusa, una comunicazione a lei
personalmente indirizzata, proveniente dalla Schlank
& Schick. La busta, sulla quale comparivano le
diciture «Documenti importanti!», «Si prega di aprire immediatamente» e
«Personale», conteneva in particolare un messaggio nominativamente destinato
alla sig.ra Ilsinger e che poteva far credere a
quest’ultima di aver vinto un premio di EUR 20 000.
29 Il giorno dopo, al fine di ottenere il pagamento
della vincita promessa, la sig.ra Ilsinger ha
staccato da una busta acclusa al plico inviatole un tagliando recante un numero
identificativo e, seguendo l’invito a tal fine rivoltole nella lettera, ha
incollato tale tagliando sul «certificato di richiesta della vincita»
spedendolo di ritorno alla Schlank & Schick.
30 La sig.ra Ilsinger
afferma di avere contemporaneamente trasmesso un ordinativo di prodotti in
prova. Tale affermazione viene contestata dalla Schlank
& Schick, la quale sostiene invece che nessuna
merce è stata ordinata dall’interessata. Per contro, è pacifico che
l’attribuzione del premio asseritamente vinto da
quest’ultima non era subordinata ad un ordinativo di
questo tipo.
31 Il 23 dicembre 2002, non avendo ancora ottenuto il
pagamento della vincita richiesta, la sig.ra Ilsinger
ha a tale scopo adito il Landesgericht St. Pölten, essendo il suo domicilio ubicato nella
circoscrizione di tale giudice. L’azione da lei proposta nei confronti della Schlank & Schick era fondata
sull’art. 5j del KSchG, in combinato disposto
con l’art. 16, n. 1, del regolamento n. 44/2001.
32
33 Dopo l’avvio della procedura di liquidazione dei
beni della Schank & Schick,
il sig. Dreschers, operante in veste di
amministratore giudiziario di tale società, ha riproposto nell’interesse di
quest’ultima gli argomenti sopra illustrati ed ha chiesto la prosecuzione del
procedimento.
34 Con ordinanza in data 15 giugno 2004 il Landesgericht St. Pölten ha
respinto l’eccezione di incompetenza sollevata dalla Schlank
& Schick e, con sentenza in pari data, ha
rigettato nel merito la domanda proposta dalla sig.ra Ilsinger,
giudicando che l’attribuzione della vincita o la partecipazione alla
distribuzione del premio promesso dalla Schlank &
Schick non erano subordinate ad un ordinativo di
merci a carattere vincolante e che, di conseguenza, la questione se
l’interessata avesse o no effettuato un ordinativo di prodotti in prova era
irrilevante.
35 Le due parti hanno proposto appello contro tali
provvedimenti dinanzi al giudice del rinvio.
36 Dopo aver rilevato che, nel caso di specie, risulta
soddisfatta la condizione enunciata all’art. 68, n. 1, CE, l’Oberlandesgericht Wien ritiene
che un’interpretazione dell’art. 15, n. 1, lett. c), del
regolamento n. 44/2001 sia necessaria per consentirgli di emettere la
propria decisione.
37 A suo avviso, infatti, è importante stabilire se
un’azione quale quella oggetto della causa principale possa ricadere sotto la
previsione della citata disposizione del regolamento, qualora la promessa
ingannevole di vincita miri ad incitare alla conclusione di un contratto di
vendita di beni mobili e dunque a preparare un contratto di consumo, ma tra le
parti non esista ancora alcun contratto sinallagmatico.
38 Secondo il giudice del rinvio, l’art. 15 del
regolamento n. 44/2001 non fa espresso riferimento a un contratto di
questo tipo, sicché sembrerebbe possibile ammettere l’esistenza di una
competenza del foro stabilito per i contratti conclusi da consumatori ai sensi
della norma suddetta, e ciò anche quando il consumatore si sia limitato a
trasmettere un ordinativo di prodotti in prova, senza però esservi stato
obbligato dal professionista, o addirittura non abbia effettuato alcun
ordinativo, così come sostiene
39 Alla luce di tali fatti, l’Oberlandesgericht
Wien ha deciso di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se
il diritto riconosciuto ai consumatori dall’art. 5j del (...) KSchG (...) di poter chiedere in via giudiziaria agli
imprenditori il premio apparentemente vinto, qualora questi ultimi inviino
(abbiano inviato) promesse di vincita o altre analoghe comunicazioni a
determinati consumatori e, per il modo in cui tali messaggi sono formulati,
suscitino (abbiano suscitato) l’impressione che il consumatore abbia vinto un
determinato premio, senza che la riscossione della vincita fosse subordinata ad
un’ordinazione di merce od anche ad una semplice ordinazione in prova e senza
che sia stata ordinata della merce, ma ciononostante il destinatario della
comunicazione abbia richiesto il premio, costituisca, ai sensi del regolamento
(...) n. 44/2001 (...), un diritto di natura contrattuale oppure un
diritto a questo assimilabile a norma dell’art. 15, n. 1,
lett. c), del detto regolamento.
2) In
caso di soluzione negativa della questione sub 1):
Se
sussista un diritto ai sensi dell’art. 15, n. 1, lett. c), del
regolamento n. 44/2001 nel caso in cui il diritto al pagamento del premio
non sia stato subordinato ad un’ordinazione di merce, ma ciononostante il
destinatario della comunicazione abbia ordinato dei prodotti».
Sulle questioni pregiudiziali
40 Con le sue due questioni, che vanno esaminate
congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le regole di
competenza stabilite dal regolamento n. 44/2001 debbano essere
interpretate nel senso che l’azione giudiziale con la quale un consumatore mira
ad ottenere la condanna di una società di vendite per corrispondenza alla
consegna di un premio da lui apparentemente vinto, senza che l’attribuzione di
tale premio fosse subordinata ad un ordinativo di prodotti offerti in vendita
dalla detta società, abbia natura contrattuale ai sensi dell’art. 15,
n. 1, lett. c), del regolamento sopra citato, eventualmente a
condizione che il consumatore abbia comunque trasmesso un simile ordinativo.
41 Al fine di statuire su tali questioni, occorre
anzitutto rilevare che, nella misura in cui il regolamento n. 44/2001 ha
ormai sostituito la convenzione di Bruxelles nei rapporti tra gli Stati membri,
fatta eccezione per il Regno di Danimarca, l’interpretazione fornita dalla
Corte in riferimento a tale convenzione vale anche per il regolamento di cui
sopra, qualora le disposizioni dell’uno e dell’altra possano essere qualificate
come equivalenti. Occorre aggiungere che, nel sistema istituito dal detto
regolamento, l’art. 15, n. 1, lett. c), di quest’ultimo occupa,
come risulta dal suo tredicesimo ‘considerando’, il medesimo posto e assolve la
medesima funzione di tutela della parte più debole che l’art. 13, primo
comma, punto 3, della convenzione di Bruxelles.
42 Riguardo a quest’ultima, è importante ricordare come
43 Infatti, da un lato, ai punti 48‑52 della
citata sentenza Gabriel,
44 Dall’altro lato, ai punti 38 e 54‑58 della
medesima sentenza Gabriel,
45 Occorre altresì ricordare che, ai punti 37, 38 e 44
della sentenza 20 gennaio 2005, causa C‑27/02, Engler
(Racc. pag. I‑481),
46
47 Secondo
48 Tuttavia, è importante constatare che il testo
dell’art. 15, n. 1, del regolamento n. 44/2001, di cui il
giudice del rinvio sollecita l’interpretazione nell’ambito della presente
domanda di pronuncia pregiudiziale, non coincide integralmente con quello
dell’art. 13, primo comma, della convenzione di Bruxelles.
49 Più precisamente, mentre tale art. 13, primo
comma, limitava l’ambito di applicazione del proprio punto 3 ai contratti
«[aventi] per oggetto una fornitura di servizio o di beni mobili materiali»,
l’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001 è
formulato in termini più generali e più ampi.
50 Infatti, tranne alcuni contratti di trasporto che
l’art. 15, n. 3, del detto regolamento esclude dall’ambito di
applicazione delle regole di competenza in materia di contratti di consumo, il
n. 1, lett. c), del medesimo art. 15 contempla la totalità dei
contratti, indipendentemente dal loro oggetto, se ed in quanto siano stati
conclusi da un consumatore con un professionista e rientrino nell’ambito delle
attività commerciali o professionali di quest’ultimo. Inoltre, gli specifici
presupposti di applicazione che tali contratti devono soddisfare, i quali
venivano enunciati in maniera dettagliata all’art. 13, primo comma, punto 3,
lett. a) e b), della convenzione di Bruxelles, risultano attualmente
formulati in termini più generali all’art. 15, n. 1, lett. c),
del regolamento n. 44/2001, affinché sia assicurata una migliore tutela
dei consumatori in considerazione dei nuovi mezzi di comunicazione e dello
sviluppo del commercio elettronico.
51 Ne consegue che, da un lato,
52 È tuttavia giocoforza constatare che il detto
art. 15 trova applicazione soltanto nei limiti in cui l’azione giudiziale
in questione si ricolleghi ad un contratto concluso tra un consumatore e un
professionista.
53 Infatti, l’art. 15, n. 1, del regolamento
n. 44/2001 – come risulta dal testo stesso sia della sua parte
introduttiva sia della lettera c) in esso contenuta – esige che un «contratto»
sia stato «concluso» dal consumatore con una persona che svolge attività
commerciali o professionali. Tale constatazione è inoltre suffragata dal titolo
della sezione 4 inserita nel capo II del detto regolamento, la quale ospita l’art. 15 in questione e disciplina la
«[c]ompetenza in materia di contratti conclusi da
consumatori». È importante altresì sottolineare che, per quanto riguarda la
condizione relativa alla conclusione di un contratto, il detto art. 15 è
formulato in termini sostanzialmente identici a quelli dell’art. 13 della
convenzione di Bruxelles.
54 Relativamente a tale condizione, è certo
concepibile, nell’ambito dell’art. 15, n. 1, lett. c), del
regolamento n. 44/2001, che una delle parti si limiti a manifestare la
propria accettazione, senza assumere essa stessa un qualsivoglia obbligo
giuridico nei confronti dell’altra parte del contratto (v. punto 51 della
presente sentenza). È tuttavia indispensabile, ai fini dell’esistenza di un
contratto ai sensi della disposizione sopra citata, che l’altra parte suddetta
assuma un tale obbligo giuridico, sottoponendo un’offerta vincolante, sufficientemente
chiara e precisa riguardo al suo oggetto ed alla sua portata, per dar vita ad
un rapporto di natura contrattuale quale contemplato da questa medesima
disposizione.
55 Orbene, quest’ultimo requisito può ritenersi
soddisfatto soltanto nel caso in cui, nell’ambito di una promessa di vincita
quale quella in questione nella causa principale, sia esistito un impegno
giuridicamente vincolante assunto dalla società di vendite per corrispondenza.
In altri termini, quest’ultima deve aver chiaramente espresso la propria
volontà di essere vincolata da tale impegno, in caso di accettazione della
controparte al riguardo, dichiarandosi incondizionatamente disposta a pagare il
premio in questione ai consumatori che ne abbiano fatto richiesta. Spetta al giudice
del rinvio valutare se tale requisito sia soddisfatto nella controversia
sottoposta alla sua cognizione.
56 Se tale situazione non dovesse essersi verificata
nel caso di specie, un’operazione commerciale del tipo di quella che ha dato
origine alla detta controversia non potrebbe essere considerata come avente di
per sé natura contrattuale o come collegata ad un contratto nel senso di cui
all’art. 15 del regolamento n. 44/2001 nella sua formulazione
attuale.
57 In quest’ultima ipotesi, una situazione siffatta
sarebbe tutt’al più idonea ad essere qualificata come di natura precontrattuale
o quasi‑contrattuale e potrebbe allora, se del
caso, ricadere unicamente sotto l’art. 5, punto 1, del detto
regolamento, disposizione alla quale va riconosciuto, in virtù tanto del suo
tenore letterale quanto della sua collocazione nel sistema di tale regolamento,
un ambito di applicazione più esteso di quello dell’art. 15 del medesimo
(v. per analogia, riguardo alla convenzione di Bruxelles, sentenza Engler, cit., punti 44 e 49).
58 Pertanto, alla luce di tali elementi e in assenza di
diversità di redazione sostanziali tra l’art. 15 del regolamento
n. 44/2001 e l’art. 13 della convenzione di Bruxelles riguardo al
requisito della conclusione di un contratto tra le parti, occorre concludere
che la giurisprudenza risultante dalle citate sentenze Gabriel e Engler, concernente la seconda delle due disposizioni sopra
citate, deve essere trasposta nel contesto del detto art. 15 ai fini della
valutazione di una fattispecie quale quella in questione nella causa
principale. Infatti, ove sussista una siffatta somiglianza di redazione tra una
disposizione della convenzione di Bruxelles e una disposizione del regolamento
n. 44/2001, è importante garantire, conformemente al diciannovesimo
‘considerando’ di quest’ultimo, la continuità dell’interpretazione di tali due
testi normativi, la quale costituisce altresì il mezzo per assicurare il
rispetto del principio di certezza del diritto che costituisce uno dei loro fondamenti.
59 Occorre di conseguenza affermare che, stante la
formulazione attuale dell’art. 15 del regolamento n. 44/2001, il
n. 1, lett. c), di tale articolo non può applicarsi ad un’azione
giudiziale quale quella intentata nella causa principale, qualora il
professionista non si sia contrattualmente impegnato a pagare il premio
promesso al consumatore che ne rivendichi il versamento. In tale ipotesi, il
citato art. 15, n. 1, lett. c), è applicabile ad un’azione
giudiziale siffatta soltanto a condizione che la promessa ingannevole di
vincita sia stata seguita dalla conclusione di un contratto da parte del
consumatore con la società di vendite per corrispondenza, concretizzatasi in un
ordinativo trasmesso a quest’ultima.
60 Occorre dunque risolvere le questioni sollevate
dichiarando che, in una situazione quale quella oggetto della causa principale,
nella quale un consumatore mira ad ottenere, a norma della legislazione dello
Stato membro nel cui territorio egli ha il proprio domicilio e dinanzi al tribunale
del luogo di tale domicilio, la condanna di una società di vendite per
corrispondenza, stabilita in un altro Stato membro, alla consegna di un premio
da lui apparentemente vinto, e
– qualora
la detta società, allo scopo di incitare tale consumatore a concludere un
contratto, gli abbia inviato, come destinatario nominativamente designato, una
comunicazione idonea a destare in lui l’impressione che gli verrà attribuito un
premio qualora ne solleciti il pagamento restituendo il «certificato di
richiesta di vincita» allegato alla comunicazione suddetta,
– ma
senza che l’attribuzione del premio sia subordinata ad un ordinativo di
prodotti offerti in vendita da tale società o ad un ordinativo in prova,
le
regole di competenza enunciate dal regolamento n. 44/2001 devono essere
così interpretate:
– un’azione
giudiziale siffatta proposta dal consumatore ricade sotto l’art. 15,
n. 1, lett. c), del detto regolamento a condizione che il venditore
professionista si sia giuridicamente impegnato a pagare tale premio al
consumatore medesimo;
– qualora
tale condizione non sia soddisfatta, un’azione di questo tipo ricade sotto la
citata disposizione del regolamento n. 44/2001 soltanto nel caso in cui il
consumatore abbia effettivamente trasmesso un ordinativo al suddetto venditore
professionista.
Sulle spese
61 Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a
rifusione.
Per questi motivi,
In una situazione quale quella oggetto della causa principale, nella quale un consumatore
mira ad ottenere, a norma della legislazione dello Stato membro nel cui
territorio egli ha il proprio domicilio e dinanzi al tribunale del luogo di
tale domicilio, la condanna di una società di vendite per corrispondenza,
stabilita in un altro Stato membro, alla consegna di un premio da lui
apparentemente vinto, e
– qualora
la detta società, allo scopo di incitare tale consumatore a concludere un
contratto, gli abbia inviato, come destinatario nominativamente designato, una
comunicazione idonea a destare in lui l’impressione che gli verrà attribuito un
premio qualora ne solleciti il pagamento restituendo il «certificato di
richiesta di vincita» allegato alla comunicazione suddetta,
– ma
senza che l’attribuzione del premio sia subordinata ad un ordinativo di
prodotti offerti in vendita da tale società o ad un ordinativo in prova,
le regole di competenza
enunciate dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001,
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere così
interpretate:
– un’azione
giudiziale siffatta proposta dal consumatore ricade sotto l’art. 15,
n. 1, lett. c), del detto regolamento a condizione che il venditore
professionista si sia giuridicamente impegnato a pagare tale premio al
consumatore medesimo;
– qualora
tale condizione non sia soddisfatta, un’azione di questo tipo ricade sotto la
citata disposizione del regolamento n. 44/2001 soltanto nel caso in cui il
consumatore abbia effettivamente trasmesso un ordinativo al suddetto venditore
professionista.
(Seguono le firme)