Corte di Giustizia delle Comunità europee, 26 ottobre
1971
C-18/71, Eunomia
di Porro e c. – Ministero della pubblica istruzione della
Repubblica italiana
Nel
procedimento 18-71
avente ad
oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma
dell’art. 177 del Trattato CEE, dal Presidente del Tribunale di Torino, nella
causa dinanzi ad esso pendente fra
Eunomia di Porro
e c.
e
Ministero
della pubblica istruzione della Repubblica italiana,
Oggetto della causa
Domanda vertente sull’interpretazione dell’art. 16 del Trattato CEE,
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 6 aprile 1971, pervenuta in questa cancelleria il 15 aprile 1971, il Presidente del Tribunale di Torino ha sottoposto alla Corte, a norma dell’art. 177 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, due questioni relative all’interpretazione dell’art. 16 dello stesso Trattato.
2 Dal
provvedimento di rinvio si desume che il giudice proponente deve statuire su
una domanda di ripetizione della tassa sull’esportazione degli oggetti aventi
valore artistico, storico, archeologico od etnologico istituita con legge 1°
giugno 1939 n. 1089, tassa riscossa in occasione dell’esportazione in un altro
Stato membro di un’opera d’arte.
3 Detta tassa,
com’è stato affermato da questa Corte con sentenza 10 dicembre 1968 (causa
7-68), è una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all’esportazione
e ricade sotto l’art. 16 del Trattato.
4 Con la prima
questione si chiede alla Corte se l’art. 16 abbia il carattere di norma
immediatamente applicabile e direttamente efficace nello Stato italiano, a
partire dal 1° gennaio 1962. Per il caso in cui la prima questione venga
risolta in senso affermativo, si chiede alla Corte se - a partire da detta data
- tale norma abbia attribuito ai singoli, nei confronti dello Stato italiano,
dei diritti soggettivi che i giudici devono tutelare. Essendo le due questioni
strettamente connesse, è opportuno esaminarle congiuntamente.
6 Gli artt. 9
e 16, congiuntamente considerati, contengono, per quanto riguarda il complesso
delle tasse d’effetto equivalente ai dazi doganali d’esportazione e al più
tardi a partire dalla fine della prima tappa, un divieto chiaro e preciso di
riscuotere dette tasse, divieto non subordinato per la sua attuazione ad alcun
provvedimento di diritto interno nè ad alcun
intervento delle istituzioni della Comunità. Per sua natura, detto divieto è
perfettamente atto a produrre direttamente degli effetti nei rapporti giuridici
fra gli Stati membri e i loro amministrati.
7 Di
conseguenza, a partire dalla fine della prima tappa ( cioè dal 1° gennaio 1962
) detti articoli hanno attribuito ai singoli dei diritti che i giudici
nazionali devono tutelare e che devono prevalere sulle contrarie disposizioni
di diritto interno, anche se lo Stato membro non ha provveduto tempestivamente
ad abrogarle.
Decisione relativa alle
spese
8 Le spese esposte dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
statuendo sulle
questioni sottopostele dal Presidente del Tribunale
di Torino, con ordinanza 6 aprile 1971, afferma per diritto :
a partire dal
1° gennaio 1962, data in cui ha avuto termine la prima tappa del periodo
transitorio, l’art. 16 del Trattato produce effetti diretti nei rapporti fra
gli Stati membri ed i loro amministrati e attribuisce a questi dei diritti che
i giudici nazionali devono tutelare.
(Seguono le firme)