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Corte di Giustizia delle Comunità europee, 26 ottobre 1971

 

 

C-18/71, Eunomia di Porro e c.    Ministero della pubblica istruzione della Repubblica italiana

 

 

 

Nel procedimento 18-71

 

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell’art. 177 del Trattato CEE, dal Presidente del Tribunale di Torino, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

 

Eunomia di Porro e c.

 

e

 

Ministero della pubblica istruzione della Repubblica italiana,

 

 

 

Oggetto della causa

 

Domanda vertente sull’interpretazione dell’art. 16 del Trattato CEE,

 

 

Motivazione della sentenza

 

1 Con ordinanza 6 aprile 1971, pervenuta in questa cancelleria il 15 aprile 1971, il Presidente del Tribunale di Torino ha sottoposto alla Corte, a norma dell’art. 177 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, due questioni relative all’interpretazione dell’art. 16 dello stesso Trattato.

 

2 Dal provvedimento di rinvio si desume che il giudice proponente deve statuire su una domanda di ripetizione della tassa sull’esportazione degli oggetti aventi valore artistico, storico, archeologico od etnologico istituita con legge 1° giugno 1939 n. 1089, tassa riscossa in occasione dell’esportazione in un altro Stato membro di un’opera d’arte.

 

3 Detta tassa, com’è stato affermato da questa Corte con sentenza 10 dicembre 1968 (causa 7-68), è una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all’esportazione e ricade sotto l’art. 16 del Trattato.

 

4 Con la prima questione si chiede alla Corte se l’art. 16 abbia il carattere di norma immediatamente applicabile e direttamente efficace nello Stato italiano, a partire dal 1° gennaio 1962. Per il caso in cui la prima questione venga risolta in senso affermativo, si chiede alla Corte se - a partire da detta data - tale norma abbia attribuito ai singoli, nei confronti dello Stato italiano, dei diritti soggettivi che i giudici devono tutelare. Essendo le due questioni strettamente connesse, è opportuno esaminarle congiuntamente.

 

5 A norma dell’art. 9 del Trattato CEE, la Comunità è fondata sopra un’unione doganale che implica fra l’altro il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali e di qualsiasi tassa d' effetto equivalente. A norma dell’art. 16 del Trattato, gli Stati membri aboliscono tra loro, al più tardi alla fine della prima tappa, i dazi doganali all’esportazione e le tasse di effetto equivalente.

 

6 Gli artt. 9 e 16, congiuntamente considerati, contengono, per quanto riguarda il complesso delle tasse d’effetto equivalente ai dazi doganali d’esportazione e al più tardi a partire dalla fine della prima tappa, un divieto chiaro e preciso di riscuotere dette tasse, divieto non subordinato per la sua attuazione ad alcun provvedimento di diritto interno ad alcun intervento delle istituzioni della Comunità. Per sua natura, detto divieto è perfettamente atto a produrre direttamente degli effetti nei rapporti giuridici fra gli Stati membri e i loro amministrati.

 

7 Di conseguenza, a partire dalla fine della prima tappa ( cioè dal 1° gennaio 1962 ) detti articoli hanno attribuito ai singoli dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare e che devono prevalere sulle contrarie disposizioni di diritto interno, anche se lo Stato membro non ha provveduto tempestivamente ad abrogarle.

 

Decisione relativa alle spese

 

8 Le spese esposte dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

 

Dispositivo

 

La Corte,

 

statuendo sulle questioni sottopostele dal Presidente del Tribunale di Torino, con ordinanza 6 aprile 1971, afferma per diritto :

 

a partire dal 1° gennaio 1962, data in cui ha avuto termine la prima tappa del periodo transitorio, l’art. 16 del Trattato produce effetti diretti nei rapporti fra gli Stati membri ed i loro amministrati e attribuisce a questi dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare.

 

                   (Seguono le firme)