Corte di Giustizia delle Comunità europee, 10 dicembre
1991
C-179/90, Merci Convenzionali Porto di Genova SpA – Siderurgica
Gabrielli SpA
Nel
procedimento C-179/90,
avente ad oggetto
la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art.
177 del Trattato CEE, dal Tribunale di Genova nella causa dinanzi ad esso
pendente fra
Merci
Convenzionali Porto di Genova SpA
e
Siderurgica Gabrielli SpA,
domanda
vertente sull' interpretazione degli artt. 7, 30, 85, 86 e 90 del Trattato CEE,
composta dai
signori O. Due, presidente, Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F.A. Schockweiler,
F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F.
Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Díez
de Velasco, giudici,
avvocato
generale: W. Van Gerven,
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore
principale,
viste le
osservazioni scritte presentate:
- per
- per
- per
vista la
relazione d' udienza,
sentite le
osservazioni orali della Merci Convenzionali Porto di Genova SpA, della
Siderurgica Gabrielli SpA e della Commissione all'
udienza del 30 maggio 1991,
sentite le
conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 19 settembre
1991,
ha pronunciato
la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 6 aprile 1990, pervenuta alla Corte il 7 giugno seguente, il Tribunale di Genova ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali sull' interpretazione degli artt. 7, 30, 85, 86 e 90 del Trattato.
2 Le questioni
sono sorte nell' ambito di una controversia fra le ditte Merci Convenzionali
Porto di Genova SpA (in prosieguo: la "Merci") e Siderurgica Gabrielli SpA (in prosieguo: la "Siderurgica") in
merito all' esecuzione di operazioni di sbarco di merci nel porto di Genova.
3 Dal
fascicolo trasmesso alla Corte risulta che in Italia le operazioni di imbarco,
sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro
materiale nel porto sono riservate, a norma dell' art. 110 del codice della
navigazione, a compagnie portuali i cui lavoratori, che ne sono altresì i soci,
devono possedere, a norma degli artt. 152 e 156 del regolamento per la
navigazione marittima, la cittadinanza italiana. L' inosservanza dei diritti
esclusivi attribuiti alle compagnie portuali viene punita con sanzioni penali
comminate dall' art. 1172 del codice della navigazione.
6 Il ritardo
nello sbarco delle merci, dovuto in particolare a scioperi dei lavoratori della
Compagnia portuale, è all' origine della lite fra
"1) Se
allo stato attuale del diritto comunitario, nel caso di importazione, via mare,
nel territorio di uno Stato membro della CEE, di merci provenienti da altro
Stato membro della stessa Comunità, le disposizioni dell' art. 90 del Trattato
istitutivo della CEE e i divieti sanciti dagli artt. 7, 30, 85 e 86 del Trattato
medesimo attribuiscono ai soggetti dell' ordinamento comunitario diritti che
gli Stati membri sono tenuti a rispettare, nell' ipotesi in cui ad un' impresa
e/o compagnia portuale, costituita da sole maestranze di cittadinanza
nazionale, sia riservata, in esclusiva ed a tariffe obbligatoriamente
determinate, l' esecuzione delle operazioni di carico e scarico delle merci nei
porti nazionali, anche in presenza della possibilità di effettuare tali
operazioni con i mezzi ed il personale di bordo;
2) oppure se
un' impresa e/o compagnia portuale, formata da sole maestranze di cittadinanza
nazionale, alla quale sia riservata, in esclusiva ed a tariffe
obbligatoriamente determinate, l' esecuzione delle operazioni di carico e
scarico delle merci nei porti nazionali, costituisca un' impresa incaricata
della gestione di servizi di interesse economico generale, ai sensi dell' art.
90, secondo comma, del Trattato istitutivo della CEE, nei cui confronti l'
applicazione delle disposizioni del primo comma dello stesso articolo 90 e dei
divieti imposti dagli artt. 7, 30, 85 e 86 del citato Trattato possa ostare
all' adempimento, da parte delle medesime, della specifica missione loro
affidata".
7 Per una più
ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento, nonché
delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione
d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura
necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima
questione
8 Con la prima
questione il giudice nazionale intende in sostanza accertare se il combinato
disposto dell' art. 90, n. 1, e degli artt. 7, 30 e 86 del Trattato osti alla
normativa di uno Stato membro che attribuisca ad un' impresa stabilita in
questo Stato il diritto esclusivo di esercizio delle operazioni portuali e le
imponga, per l' espletamento di dette operazioni, di servirsi di una compagnia
portuale composta esclusivamente da maestranze nazionali, e se queste
disposizioni conferiscano ai singoli dei diritti che i giudici nazionali devono
tutelare.
9 Per
risolvere la questione nei termini in cui è stata riformulata occorre rilevare
anzitutto che un' impresa portuale la quale fruisce dell' esclusiva d'
esercizio delle operazioni portuali per conto terzi e una compagnia portuale
che ha l' esclusiva per l' esecuzione delle operazioni portuali vanno
considerate imprese cui lo Stato riconosce diritti esclusivi ai sensi dell'
art. 90, n. 1, del Trattato.
10 Questa
disposizione stabilisce che nei confronti di tali imprese gli Stati membri non
emanano né mantengono alcuna misura contraria alle norme del Trattato,
specialmente a quelle che figurano nell' art. 7 e a quelle in materia di
concorrenza.
11 Per quel
che riguarda in primo luogo il requisito di cittadinanza imposto alle
maestranze della Compagnia portuale, va ricordato anzitutto che, conformemente
alla giurisprudenza, l' art. 7 del Trattato, che sancisce il principio generale
del divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità, tende ad applicarsi
autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto comunitario per le
quali il Trattato non stabilisce norme specifiche di non discriminazione (v. ad
es. sentenza 30 maggio 1989, Commissione / Grecia, punti 12 e 13 della
motivazione, causa 305/87, Racc. pag. 1461; sentenza 7 marzo 1991, Masgio, punto 12 della motivazione, causa C-10/90, Racc.
pag. I-1119).
12 Ora, per
quel che riguarda i lavoratori subordinati, questo principio è stato attuato in
concreto dall' art. 48 del Trattato.
13 Si deve
ricordare in proposito che l' art. 48 del Trattato osta anzitutto alla
normativa di uno Stato membro che riservi ai cittadini di quest' ultimo il
diritto di lavorare per un' impresa di questo Stato com' è
15 Quanto alla
delimitazione del mercato di cui è causa, dal provvedimento di rinvio risulta
che detto mercato è quello dell' organizzazione per conto terzi e dell'
esecuzione delle operazioni portuali relative all' ordinario trasporto merci
nel porto di Genova. Tenuto conto in particolare del volume del traffico in
tale porto e della sua rilevanza rispetto al complesso delle attività d'
importazione ed esportazione marittime nello Stato membro interessato, si deve
ravvisare in questo mercato una parte sostanziale del mercato comune.
16 Va poi
precisato che il semplice fatto di creare una posizione dominante mediante la
concessione di diritti esclusivi, ai sensi dell' art. 90, n. 1, del Trattato,
non è di per sé incompatibile con l' art. 86.
17 Tuttavia
18 Ai sensi
dell' art. 86, secondo comma, lett. a), b) e c), del Trattato, tali pratiche
abusive possono consistere in particolare nell' imporre, a chi richiede i
servizi di cui è causa, prezzi d' acquisto o altre condizioni di transazione
non eque, nel limitare lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori e nell'
applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni
dissimili per prestazioni equivalenti.
20 Stando così
le cose, si deve dichiarare che uno Stato membro crea una situazione contraria
all' art. 86 del Trattato quando emana una normativa, come quella di cui
trattasi dinanzi al giudice di rinvio, atta ad incidere sul commercio fra Stati
membri come si verifica nella fattispecie di cui alla causa principale, alla
luce degli elementi menzionati al punto 15 della motivazione della presente
sentenza in merito alla rilevanza del traffico nel porto di Genova.
21 Per quanto
riguarda l' interpretazione dell' art. 30 del Trattato richiesta dal giudice
nazionale, è sufficiente rammentare che una normativa nazionale che finisca col
facilitare uno sfruttamento abusivo di posizione dominante atto a pregiudicare
il commercio intracomunitario è di regola incompatibile con questo articolo,
che vieta le restrizioni quantitative all' importazione, nonché qualsiasi
misura di effetto equivalente (v. sentenza 16 novembre 1977, Inno, punto 35
della motivazione, causa 13/77, Racc. pag. 2115), in quanto tale normativa
renda più onerose e pertanto ostacoli le importazioni di merci in provenienza
da altri Stati membri.
22 Nella causa
principale risulta dagli accertamenti effettuati dal giudice nazionale che lo
sbarco delle merci avrebbe potuto essere effettuato dall' equipaggio della nave
a costi inferiori e che il ricorso obbligatorio ai servizi delle due imprese
titolari di diritti esclusivi ha comportato costi supplementari ed era quindi,
a causa delle conseguenze sui prezzi delle merci, atto ad incidere sulle
importazioni.
23 Occorre
sottolineare in terzo luogo che, anche nell' ambito dell' art. 90, le
disposizioni degli artt. 30, 48 e 86 del Trattato hanno efficacia diretta ed
attribuiscono ai singoli dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare
(v. in particolare, per l' art. 86 del Trattato, la sentenza 30 aprile 1974,
Sacchi, punto 18 della motivazione, causa 155/73, Racc. pag. 409).
24 La prima questione,
nei termini in cui è stata riformulata, va quindi risolta nel senso che
- il combinato
disposto dell' art. 90, n. 1, e degli artt. 30, 48 e 86 del Trattato CEE osta
alla normativa di uno Stato membro che conferisca ad un' impresa stabilita in questo
Stato il diritto esclusivo d' esercizio delle operazioni portuali e le imponga
di servirsi, per l' esecuzione di dette operazioni, di una compagnia portuale
composta esclusivamente di maestranze nazionali;
- il combinato
disposto degli artt. 30, 48 e 86, e dell' art. 90 del Trattato, attribuisce ai
singoli dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare.
Sulla seconda
questione
25 Con la
seconda questione il giudice nazionale domanda in sostanza se l' art. 90, n. 2,
del Trattato debba essere interpretato nel senso che un' impresa o una
compagnia portuale che si trovi nella situazione descritta nella prima
questione vada considerata incaricata della gestione di servizi d' interesse
economico generale, ai sensi di questa disposizione.
26 Per risolvere
detta questione occorre ricordare che la deroga all' applicazione delle norme
del Trattato prevista dall' art. 90, n. 2, del Trattato stesso è subordinata
non solo al fatto che i pubblici poteri abbiano affidato all' impresa di cui
trattasi la gestione di un servizio economico d' interesse generale, ma anche
al fatto che l' applicazione delle norme del Trattato osti all' adempimento
della specifica missione affidatale e che non venga compromesso l' interesse
della Comunità (v. sentenza 3 ottobre 1985, CBEM, punto 17 della motivazione,
causa 311/84, Racc. pag. 3261; sentenza 23 aprile 1991, Hoefner,
già citata, punto 24 della motivazione).
27 Si deve
rilevare in proposito che non risulta dagli atti di causa trasmessi dal giudice
nazionale né dalle osservazioni presentate alla Corte che l' interesse
economico generale legato alle operazioni portuali abbia un carattere specifico
rispetto a quello di altre attività della vita economica e nemmeno che, se così
fosse, l' applicazione delle norme del Trattato, in particolare di quelle in
materia di concorrenza e in materia di libera circolazione, osterebbe all'
adempimento di siffatta missione.
28 La seconda
questione va pertanto risolta dichiarando che l' art. 90, n. 2, del Trattato
deve essere interpretato nel senso che un' impresa o compagnia portuale che si
trovi nella situazione descritta nella prima questione non può essere
considerata, unicamente in base agli elementi risultanti da tale descrizione,
incaricata della gestione di servizi d' interesse economico generale ai sensi
di detta disposizione.
Decisione relativa alle
spese
Sulle spese
29 Le spese
sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato
osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle
parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, a cui spetta quindi pronunciarsi sulle
spese.
Dispositivo
Per questi
motivi,
pronunciandosi
sulle questioni sottopostele dal Tribunale di Genova
con ordinanza 6 aprile 1990, dichiara:
1) Il
combinato disposto dell' art. 90, n. 1, e degli artt. 30, 48 e 86 del Trattato
CEE osta alla normativa di uno Stato membro che conferisca ad un' impresa
stabilita in questo Stato il diritto esclusivo d' esercizio delle operazioni
portuali e le imponga di servirsi, per l' esecuzione di dette operazioni, di
una compagnia portuale composta esclusivamente di maestranze nazionali.
2) Il
combinato disposto degli artt. 30, 48 e 86, e dell' art. 90 del Trattato,
attribuisce ai singoli dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare.
3) L' art. 90,
n. 2, del Trattato deve essere interpretato nel senso che un' impresa o
compagnia portuale che si trovi nella situazione descritta nella prima
questione non può essere considerata, unicamente in base agli elementi
risultanti da tale descrizione, incaricata della gestione di servizi d'
interesse economico generale ai sensi di detta disposizione.
(Seguono le firme)