Corte di Giustizia delle Comunità europee, 16 luglio
1998
C-171/96, Rui Alberto Pereira Roque – His
Excellency the Lieutenant Governor of Jersey
avente ad
oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma
dell'art. 177 del Trattato CE, dalla Royal Court of Jersey nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Rui Alberto
Pereira Roque
e
His Excellency the Lieutenant Governor of Jersey,
domanda vertente
sull'interpretazione dell'art. 4 del Protocollo n. 3, concernente le Isole
Normanne e l'isola di Man (GU
composta dai
signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann,
H. Ragnemalm e M. Wathelet,
presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann e L. Sevón (relatore),
giudici,
avvocato
generale: A.
cancelliere: H.
von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le
osservazioni scritte presentate:
- per il
signor Pereira Roque, dal signor Nicholas Blake, QC,
mandatario del signor Pierre Landick, barrister;
- per His Excellency the
Lieutenant Governor of Jersey, dal signor Michael C.
St. J. Birt, QC;
- per il
governo del Regno Unito, dal signor John E. Collins, Assistant
Treasury Solicitor, in
qualità di agente, assistito dal signor Richard Plender,
QC;
- per il
governo francese, dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore
presso la direzione «Affari giuridici» del ministero
degli Affari esteri, e dal signor Claude Chavance,
segretario degli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di
agenti;
- per
vista la
relazione d'udienza,
sentite le
osservazioni orali del signor Pereira Roque, di His Excellency the Lieutenant Governor of Jersey, del governo del Regno Unito, del governo
francese e della Commissione all'udienza del 24 giugno 1997,
sentite le
conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 settembre
1997,
ha pronunciato
la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con
ordinanza 11 aprile 1996, pervenuta il 20 maggio successivo,
2 Dette
questioni sono insorte nell'ambito di una controversia tra il signor Pereira Roque e His Excellency
the Lieutenant Governor of Jersey (in prosieguo: il «Lieutenant
Governor») circa il decreto d'espulsione emesso da
quest'ultimo nei confronti del signor Pereira Roque.
3 Jersey
costituisce uno dei due baliati che fanno parte delle
Isole Normanne.
Il diritto
comunitario
«Le
disposizioni del presente trattato si applicano ai territori europei di cui uno
Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero».
5 Ai sensi n.
5 dello stesso articolo:
«In deroga ai
paragrafi precedenti:
(...)
c) le
disposizioni del presente trattato sono applicabili alle Isole Normanne ed
all'isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione
del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione di nuovi
Stati membri alla Comunità economica europea e alla
Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972;
(...)».
6 Il regime
previsto da detta disposizione è descritto nel protocollo n.
«I diritti di
cui beneficiano i cittadini di tali territori nel Regno Unito non sono
pregiudicati dall'atto di adesione. Detti cittadini non beneficiano tuttavia
delle disposizioni comunitarie relative alla libera circolazione delle persone
e dei servizi».
«Le autorità
di tali territori applicano lo stesso regime a tutte le persone fisiche o
giuridiche della Comunità».
9 Infine
l'art. 6 stabilisce:
«Ai sensi del
presente protocollo è considerato cittadino delle Isole Normanne o dell'isola
di Man ogni cittadino del Regno Unito e delle sue colonie che possieda tale
cittadinanza in virtù del fatto che esso stesso, uno dei suoi genitori o uno
dei nonni sia nato o sia stato adottato, naturalizzato o iscritto all'anagrafe nell'isola
in questione; tuttavia esso non è considerato cittadino di questi territori se
esso stesso, uno dei suoi genitori o uno dei suoi nonni sia nato o sia stato
adottato, naturalizzato o iscritto all'anagrafe nel Regno Unito. Inoltre non è
considerato cittadino di dette isole chi ad una qualsiasi epoca ha normalmente
risieduto nel Regno Unito per un periodo di cinque anni.
Le
disposizioni amministrative necessarie per identificare le persone in questione
saranno comunicate alla Commissione».
10 Nella nuova
dichiarazione del governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
relativa alla definizione del termine «cittadini» (GU
Il diritto
nazionale
11 Emerge
dall'ordinanza di rinvio che Jersey è una dipendenza semiautonoma della Corona
britannica la quale è rappresentata, a Jersey, dal Lieutenant
Governor. Il governo del Regno Unito, in
rappresentanza della Corona, è responsabile della difesa e delle relazioni
internazionali.
12 Ai fini del
British Nationality Act 1981, il Regno Unito si considera comprensivo delle
Isole Normanne. Pertanto una persona nata a Jersey nonché il figlio di siffatta
persona acquisiscono la cittadinanza britannica alle stesse condizioni di una
persona nata in Gran Bretagna e del figlio di questa.
13 Le Isole
Normanne, unitamente al Regno Unito, all'isola di Man e all'Irlanda
costituiscono, ai fini dell'Immigration Act 1971 (legge del 1971 sull'immigrazione) del Regno
Unito, la «common travel area» (zona di circolazione
comune), all'interno della quale non è necessario procedere ad un controllo
sistematico dell'immigrazione.
14 Con un Order of the Queen in Council, intitolato «Immigration
(Jersey) Order 1993» (in prosieguo: l'«Order del 1993»), le principali disposizioni dell'Immigration Act del 1971 sono
state estese e rese applicabili a Jersey. L'Order del
15 Gli artt.
1, n. 1, e 2, n. 1, dell'Immigration Act 1971 (nella versione applicabile a Jersey) recitano:
«1.(1) Tutti i soggetti ai quali la presente legge conferisce
espressamente il diritto di residenza [nel baliato di
Jersey] possono soggiornare, entrare [nel baliato di
Jersey] ed uscirne senza altri ostacoli o impedimenti oltre a quelli
eventualmente necessari ai sensi della presente legge per maturare tale diritto
o quelli che possono essere altrimenti imposti per legge in via generale».
«2.(1) Ai sensi della presente legge una persona ha diritto di
risiedere nel [baliato di Jersey] se
(a) ha la
cittadinanza britannica (...)».
16 Quanto
all'ingresso e al soggiorno delle persone non in possesso della cittadinanza
britannica, l'art. 7, n. 1, dell'Immigration Act 1988 stabilisce:
«Ad una
persona non può esser vietato ai sensi dell'[Immigration
Act 1971] l'ingresso e il soggiorno nel baliato di Jersey nei casi in cui essa avrebbe diritto
all'ingresso e al soggiorno nel Regno Unito in forza di un diritto derivato
dall'ordinamento comunitario che essa possa far valere (...)».
«Una persona
che non sia in possesso della cittadinanza britannica può essere espulsa dal baliato di Jersey (...) se il Lieutenant
Governor ritiene che la sua espulsione contribuisca
al bene pubblico».
«(1) Qualora una persona ai sensi dell'art. 3, n. 5 (...)
possa essere espulsa, il Lieutenant Governor, conformandosi alle seguenti disposizioni della
presente legge, può emettere nei suoi confronti un provvedimento di espulsione
imponendole di lasciare il baliato di Jersey e
vietandole di entrarvi (...)».
19 Sempre
dall'ordinanza di rinvio emerge che un provvedimento di espulsione adottato a
Jersey può avere un'efficacia limitata a quest'isola (cioè all'interessato non
verrebbe vietato l'ingresso nel Regno Unito, a Guernesey
e nell'isola di Man). Il n. 3, sub 2), dell'allegato 4 all'Immigration
Act 1971, quale vigente nel Regno Unito, autorizza il
Secretary of State a
disporre che un provvedimento di espulsione emesso a Jersey, a Guernesey o nell'isola di Man non abbia l'effetto di
vietare il soggiorno nel Regno Unito della persona espulsa. Disposizioni
analoghe sono contenute nel n. 3, sub 2), dell'allegato 4 dell'Immigration Act 1971, quale
applicabile a Guernesey e all'isola di Man.
20 Il giudice
a quo mette in rilievo che, nel caso di accertamento della colpevolezza di una
persona per un'infrazione, i giudici penali di Jersey possono chiedere alla
persona stessa, qualora non vengano irrogate altre sanzioni, di impegnarsi a
lasciare Jersey e a non ritornarvi per un determinato periodo, di solito due o
tre anni. Se il condannato rifiuta di accettare tale impegno, il giudice può irrogare
una sanzione penale per l'infrazione. Il condannato che abbia assunto tale
impegno e ritorni nell'isola trasgredendo il provvedimento può essere
nuovamente tradotto dinanzi al giudice che ha emesso il provvedimento di cui
trattasi ed essere punito per l'infrazione che aveva originato il suo
l'impegno.
La causa
principale
21 Il signor
Pereira Roque, cittadino portoghese, è giunto a
Jersey il 18 febbraio 1992. Egli vi è stato ammesso senza alcuna restrizione,
conformemente all'art. 7, n. 1, dell'Immigration Act 1988.
22 Nell'agosto
1993 il signor Pereira Roque è stato assunto come
guardiano notturno in un albergo di Jersey. Nell'ottobre dello stesso anno egli
ha commesso un furto nello stesso albergo, motivo per cui veniva posto in prova
per un anno e condannato ad effettuare 80 ore di lavoro per attività
socialmente utili.
23 Licenziato
dall'albergo nel quale lavorava, il signor Pereira Roque
non è riuscito a trovare un impiego stabile fino all'aprile 1994, data alla
quale è stato assunto come portiere in un altro albergo di Jersey. Il 20
ottobre 1994 il signor Pereira Roque è stato
riconosciuto colpevole di tre furti commessi in tale albergo nel giugno
precedente e di violazione degli obblighi della messa in prova. L'interessato è
stato condannato complessivamente ad una pena detentiva di 14 settimane e la
messa in prova è stata annullata.
24 Il 22
dicembre 1994 il Lieutenant Governor
ha adottato un decreto d'espulsione nei confronti del signor Pereira Roque conformemente all'art. 3, n. 5, lett. b), dell'Immigration Act 1971. Il decreto
è stato notificato al signor Pereira Roque il 29
dicembre 1994.
25 Il 3
gennaio 1995 il signor Pereira Roque ha adito
26 Ritenendo
che la soluzione della controversia principale richiedesse l'interpretazione
del diritto comunitario,
«1) Atteso che i
cittadini britannici non sono sottoposti a controlli di immigrazione nell'isola
di Jersey né possono esserne espulsi, se l'art. 4 del Protocollo n. 3 dell'Atto
di adesione del Regno Unito alle Comunità europee comporti che anche i
cittadini di un altro Stato membro non possono essere espulsi da Jersey.
2) In caso di
soluzione negativa della prima questione, se il detto art. 4
vieti alle competenti autorità dell'isola di Jersey di espellere un
cittadino di un altro Stato membro salvo qualora l'espulsione sia giustificata
da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.
3) In caso di
soluzione affermativa della seconda questione, se il detto
art. 4 vieti alle competenti autorità dell'isola di Jersey di espellere
un cittadino di un altro Stato membro in un caso in cui le considerazioni di
ordine pubblico su cui si fondano tali autorità non comporterebbero, in
pratica, l'espulsione di tale persona dal Regno Unito».
Sulla prima
questione
27 Con la
prima questione il giudice a quo chiede in sostanza se la regola della parità
di trattamento sancita dall'art. 4 del protocollo n. 3 abbia l'effetto di
vietare l'espulsione da Jersey dei cittadini di uno Stato membro diverso dal
Regno Unito dato che i cittadini britannici, ivi compresi quelli che non sono
cittadini delle Isole Normanne ai sensi dell'art. 6 del protocollo n. 3, non
possono esserne espulsi.
28 Secondo il
signor Pereira Roque, risulta anzitutto dalla
sentenza 3 luglio 1991, causa C-355/89, Barr e Montrose Holdings (Racc. pag.
I-3479), che l'art. 4 del protocollo n. 3 si applica a tutte le situazioni che
coinvolgono cittadini comunitari e sono disciplinate dal diritto comunitario, e
non solo ai settori considerati dall'art. 1 dello stesso protocollo. A questo
proposito, l'interessato sostiene che, durante il periodo pertinente, egli
godeva di un diritto d'ingresso e di soggiorno nel Regno Unito ai sensi del
diritto comunitario come lavoratore e/o persona dipendente da un lavoratore, sicché
la sua situazione rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 4 del
protocollo n. 3.
29 Il signor
Pereira Roque sostiene poi che il divieto sancito
dall'art. 4 del protocollo n. 3 si applica qualora un cittadino di uno Stato
membro diverso dal Regno Unito possa venir espulso da Jersey, mentre un
cittadino britannico, anche se non è cittadino delle Isole Normanne ai sensi
dell'art. 6 del protocollo n. 3, non può esserne espulso. A suo parere, la
valutazione dell'osservanza della parità di trattamento dovrebbe quindi
operarsi rispetto ad un siffatto cittadino britannico.
30 Invece, le
altre parti che hanno presentato osservazioni alla Corte ritengono che il fatto
che un cittadino britannico non possa venir espulso da Jersey non pregiudichi
il diritto di espellere cittadini degli altri Stati membri.
31 Su questo
punto il Lieutenant Governor
e il governo del Regno Unito sostengono, in via principale, che l'art. 4 del
protocollo n. 3 non si estende alla materia dell'espulsione, che è strettamente
connessa alla nozione di cittadinanza.
33 Infine, il
governo del Regno Unito, così come il Lieutenant Governor, chiede alla Corte di riconsiderare la citata
sentenza Barr e Montrose Holdings qualora l'art. 4 del protocollo n. 3, interpretato
alla luce di detta sentenza, in particolare del suo punto 17, portasse ad una
soluzione contraria a quella da esso proposta.
34 Si deve
anzitutto ricordare che dalla citata sentenza Barr e Montrose Holdings (punto 16)
risulta che la norma di cui all'art. 4 del protocollo n. 3 non può essere
interpretata in modo da ricavarne un mezzo indiretto per applicare nel
territorio dell'isola Man norme comunitarie che non possono essere ivi
applicate in forza dell'art. 227, n. 5, lett. c), del Trattato CE e dell'art. 1
del protocollo n. 3, come le norme sulla libera circolazione dei lavoratori.
35 Come
36 Ne consegue
che, nei limiti in cui la situazione del signor Pereira Roque
rientrerebbe in particolare nell'ambito di applicazione delle norme sulla
libera circolazione dei lavoratori nei territori in cui il Trattato si applica
integralmente, la regola sancita dall'art. 4 del protocollo n. 3 varrebbe nei
suoi confronti, anche se i cittadini comunitari non possono ottenere, in questo
modo, nelle Isole Normanne, la possibilità di fruire delle norme relative alla
libera circolazione dei lavoratori (v., a questo proposito, citata sentenza Barr e Montrose Holdings, punto 18). Tale regola dell'art. 4 del protocollo
n. 3 varrebbe in particolare nell'ipotesi di un provvedimento di espulsione
adottato dalle autorità di Jersey nei suoi confronti.
37 Per
valutare le implicazioni del principio della parità di trattamento sancito
dall'art. 4 del protocollo n.
38 Questa disparità
di trattamento tra cittadini nazionali e cittadini degli altri Stati membri
scaturisce da un principio di diritto internazionale che impedisce ai singoli
Stati di negare ai propri cittadini l'ingresso e il soggiorno nel proprio
territorio, principio che non può ritenersi che il Trattato CE ignori nei
rapporti tra gli Stati membri (v. causa Van Duyn, già
ricordata, punto 22).
39 Ora, detto
principio va del pari rispettato nell'applicazione dell'art. 4 del protocollo
n. 3.
40 Quanto
infine all'argomento del signor Pereira Roque secondo
il quale l'obbligo della parità di trattamento dovrebbe comunque valere tra i
cittadini del Regno Unito, che non siano cittadini delle Isole Normanne, e i
cittadini degli altri Stati membri, è indubbiamente vero che il protocollo n. 3
distingue i cittadini del Regno Unito che hanno taluni vincoli con le Isole
Normanne dagli altri cittadini del Regno Unito.
41 Tuttavia si
deve osservare che, poiché i cittadini delle Isole Normanne hanno la
cittadinanza britannica, la distinzione tra questi cittadini e gli altri
cittadini del Regno Unito non può essere equiparata alla diversità di
cittadinanza tra i cittadini di due Stati membri.
42 Gli altri
elementi dello status delle Isole Normanne non consentono nemmeno di
considerare le relazioni tra queste isole e il Regno Unito
analoghe a quelle che esistono tra due Stati membri.
43 Da quanto
precede risulta che l'art. 4 del protocollo n. 3 non vieta una disparità di
trattamento che risulti dal fatto che un cittadino di un altro Stato membro può
essere espulso da Jersey in forza della normativa nazionale mentre i cittadini
del Regno Unito, compresi quelli che non sono cittadini delle Isole Normanne ai
sensi dell'art. 6 del protocollo n. 3, non sono soggetti ad espulsione.
44 Si deve
quindi risolvere la prima questione dichiarando che la regola della parità di
trattamento sancita dall'art. 4 del protocollo n. 3 non ha l'effetto di vietare
l'espulsione da Jersey dei cittadini di uno Stato membro diverso dal Regno Unito anche se i cittadini britannici, compresi quelli che
non sono cittadini delle Isole Normanne ai sensi dell'art. 6 del protocollo n.
3, non possono esserne espulsi.
Sulla seconda
questione
45 Con la
seconda questione il giudice a quo chiede in sostanza se l'art. 4 del
protocollo n. 3 vada interpretato nel senso che limita i motivi per i quali un
cittadino di uno Stato membro diverso dal Regno Unito può venir espulso da
Jersey a quelli di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.
46 La riserva
che l'art. 48, n. 3, del Trattato prevede per quanto riguarda in particolare il
diritto di soggiorno sul territorio degli Stati membri comprende le limitazioni
giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità
pubblica. La direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il
coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il
soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di
pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU 1964, n. 56, pag. 850), fornisce
precisazioni sul ricorso a tali motivi.
48 Ne consegue
che né l'art. 48, n. 3, del Trattato né le disposizioni della direttiva 64/221
determinano i motivi per i quali le autorità di Jersey possono adottare un
provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino di un altro Stato
membro.
49 Ciò non
toglie però che la regola della parità di trattamento sancita dall'art. 4 del protocollo n. 3 vieti alle autorità di Jersey, anche se
si deve ammettere la disparità di trattamento tra i cittadini del Regno Unito
ed i cittadini degli altri Stati membri, di basare l'esercizio dei loro poteri
su elementi da cui conseguano discriminazioni arbitrarie nei confronti di
cittadini di altri Stati membri (v., a questo proposito, citata sentenza Adoui e Cornuaille, punto 7).
50 Siffatta discriminazione arbitraria sarebbe operata se un provvedimento
d'espulsione venisse adottato nei confronti di un cittadino di un altro Stato
membro in base alla valutazione di un comportamento che, ove tenuto da
cittadini del primo Stato, non dia luogo a misure repressive o ad altri
provvedimenti concreti ed effettivi volti a reprimerlo (v., a questo proposito,
citata sentenza Adoui e Cornuaille).
51 Nel caso di
Jersey, detto confronto va effettuato tra il provvedimento d'espulsione
controverso nella causa principale e i provvedimenti ai quali dà luogo lo
stesso genere di comportamento da parte di un cittadino del Regno Unito.
52 Occorre
quindi risolvere la seconda questione pregiudiziale dichiarando che l'art. 4
del protocollo n. 3 dev'essere interpretato nel senso
che non limita i motivi per i quali un cittadino di uno Stato membro diverso
dal Regno Unito può essere espulso da Jersey a quelli di ordine pubblico, di
pubblica sicurezza e di sanità pubblica, contemplati dall'art. 48, n. 3, del
Trattato e precisati dalla direttiva 64/221. L'art. 4 del
protocollo n. 3 vieta tuttavia alle autorità di Jersey di adottare un
provvedimento d'espulsione nei confronti di un cittadino di un altro Stato
membro a seguito di un comportamento che, ove tenuto da cittadini del Regno
Unito, non dia luogo, da parte delle autorità di Jersey, a misure repressive o
ad altri provvedimenti concreti ed effettivi volti a reprimerlo.
Sulla terza
questione
53 Con la
terza questione il giudice a quo chiede se l'art. 4 del
protocollo n. 3 vieti alle autorità di Jersey di espellere un cittadino
di un altro Stato membro allorché le considerazioni di ordine pubblico fatte
valere da dette autorità non comporterebbero, in pratica, l'espulsione di detta
persona dal Regno Unito.
54 Benché il
giudice a quo sollevi la questione solo nell'ipotesi in cui la soluzione della
seconda questione fosse affermativa, per fornirgli una soluzione utile occorre
esaminare uno dei suoi aspetti.
55 E'
importante infatti osservare che, come emerge
dall'ordinanza di rinvio, l'allegato 4 dell'Immigration
Act 1971 stabilisce che un provvedimento d'espulsione
adottato dalle autorità delle Isole Normanne produce effetti anche sul
territorio del Regno Unito, a meno che il Secretary of State non limiti espressamente, in un caso specifico, i
suoi effetti al territorio di dette isole. Il governo del Regno Unito ha
precisato che, in pratica, siffatte decisioni di limitazione non venivano mai
adottate.
57 Ora, risulta
chiaramente dall'art. 227, n. 5, lett. c), del Trattato e dal protocollo n. 3
che dette disposizioni non intendono pregiudicare le disposizioni comunitarie relative,
in particolare, alla libera circolazione dei cittadini degli altri Stati membri
nel territorio del Regno Unito. Esse non possono quindi essere interpretate in
modo tale che, tramite il regime da esse stabilito, i diritti dei cittadini
degli altri Stati membri, relativamente all'ingresso e al soggiorno nel
territorio del Regno Unito, vengano attenuati.
58 Di
conseguenza si deve risolvere la terza questione dichiarando che le
disposizioni del protocollo n. 3 non possono essere interpretate in modo che un
provvedimento d'espulsione adottato dalle autorità di Jersey nei confronti di
un cittadino di uno Stato membro diverso dal Regno Unito abbia l'effetto di
vietare l'accesso e il soggiorno nel territorio del Regno Unito di tale persona
per motivi e considerazioni diversi da quelli per i
quali le autorità del Regno Unito potrebbero altrimenti limitare la libera
circolazione delle persone in forza del diritto comunitario.
Decisione relativa alle
spese
Sulle spese
59 Le spese
sostenute dai governi francese e del Regno Unito,
nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non
possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale
il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi
motivi,
pronunciandosi
sulle questioni sottopostele dalla Royal Court of Jersey con
ordinanza 11 aprile 1996, dichiara:
60 La regola
della parità di trattamento sancita dall'art. 4 del protocollo n. 3 concernente
le Isole Normanne e l'isola di Man, allegato all'Atto relativo alle condizioni
di adesione alla Comunità economica europea e alla
Comunità europea dell'energia atomica del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei
Trattati, non ha l'effetto di vietare l'espulsione da Jersey dei cittadini di
uno Stato membro diverso dal Regno Unito anche se i cittadini britannici,
compresi quelli che non sono cittadini delle Isole Normanne ai sensi dell'art.
6 del protocollo n. 3, non possono esserne espulsi.
62 Le
disposizioni del protocollo n. 3 non possono essere interpretate in modo che un
provvedimento di espulsione adottato dalle autorità di Jersey nei confronti di
un cittadino di uno Stato membro diverso dal Regno Unito abbia l'effetto di
vietare l'accesso e il soggiorno nel territorio del Regno Unito di tale persona
per motivi e considerazioni diversi da quelli per i
quali le autorità del Regno Unito potrebbero altrimenti limitare la libera circolazione
delle persone in forza del diritto comunitario.
(Seguono le firme)