Corte di Giustizia delle Comunità europee (Prima
Sezione), 23 aprile 2009
C-167/08, Draka
NK Cables Ltd e a. – Omnipol Ltd
Nel procedimento C‑167/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi dell’art. 234 CE, dallo Hof van Cassatie (Belgio), con
decisione 10 aprile 2008, pervenuta in cancelleria il 21 aprile 2008,
nella causa
Draka NK Cables Ltd,
AB
Sandvik International,
VO Sembodja
BV,
Parc Healthcare
International Ltd
contro
Omnipol Ltd,
composta dal sig. P. Jann, presidente di
sezione, dai sigg. M. Ilešič, A. Borg Barthet, E. Levits (relatore) e J.-J. Kasel, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore
principale
vista
la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 febbraio 2009,
considerate le osservazioni presentate:
– per
– per
– per
il governo belga, dal sig. T. Materne, in qualità di agente;
– per
il governo slovacco, dal sig. J. Čorba, in
qualità di agente;
– per
vista
la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la
causa senza conclusioni,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione dell’art. 43, n. 1, del regolamento (CE) del
Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
2 Tale
domanda è stata presentata
nell’ambito di una controversia che oppone taluni creditori della Central Bank of Iraq (in
prosieguo: la «CBI»), ovvero
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L’art. 43,
n. 1, del regolamento n. 44/2001 dispone quanto segue:
«Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la
decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una
dichiarazione di esecutività».
4 Tale
regolamento sostituisce la convenzione 27 settembre 1968 concernente la
competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla
convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca,
dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(GU L 304, pag. 1, e – nel testo modificato – pag. 77),
dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica
ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla convenzione 26 maggio 1989,
relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese
(GU L 285, pag. 1) nonché dalla
convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria,
della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15,
pag. 1; in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»).
5 L’art. 36,
n. 1, della convenzione di Bruxelles prevedeva:
«Se l’esecuzione viene
accordata, la parte contro cui viene fatta valere può proporre opposizione nel
termine di un mese dalla notificazione della decisione».
6 L’art. 40
di questa convenzione disponeva:
«1. Se l’istanza viene
respinta, l’istante può proporre opposizione:
(…)
La parte contro cui
l’esecuzione viene fatta valere è chiamata a comparire davanti al giudice
dell’opposizione (…)».
La normativa nazionale
7 L’art. 1166
del codice civile belga enuncia:
«Tuttavia, i creditori possono esercitare tutti i diritti e tutte le azioni del loro debitore, ad
eccezione di quelli esclusivamente legati alla persona».
Procedimento
principale e questione pregiudiziale
8 Le
ricorrenti e
9 L’importo
del credito della Omnipol
corrisponde alla metà dell’importo totale dei crediti vantati nei confronti
della CBI.
10 Il
rechtbank van eerste aanleg te Brussel ha autorizzato l’esecuzione di tale sentenza in
virtù degli artt. 38 e segg. del regolamento
n. 44/2001.
11 Le
ricorrenti hanno proposto congiuntamente un ricorso avverso tale decisione di exequatur, a titolo dell’«azione
indiretta» ai sensi dell’art. 1166 del codice civile belga e
dell’art. 43, n. 1, del regolamento n. 44/2001, al fine di
impedire l’esecuzione della sentenza pronunciata dal Gerechtshof
te Amsterdam.
12 Il
14 novembre 2005, il rechtbank van
eerste aanleg te Brussel ha dichiarato irricevibile tale ricorso dichiarando
che, sebbene l’art. 1166 del codice civile belga accordi ai creditori il
diritto di esercitare tutti i diritti e tutte le azioni del loro debitore,
questi non possono essere considerati «parti» ai sensi dell’art. 43,
n. 1, del regolamento n. 44/2001. Infatti,
il procedimento di exequatur di tale regolamento
prevede un complesso completo ed indipendente di mezzi di impugnazione che non
spetta al legislatore nazionale completare.
13 Le
ricorrenti hanno proposto un ricorso in cassazione avverso
tale decisione. Esse sostengono che il creditore che esercita, a titolo
dell’azione indiretta, i diritti del debitore deve essere considerato come
«parte» ai sensi dell’art. 43, n. l, del regolamento n. 44/2001,
se il debitore era parte nell’ambito del procedimento straniero.
14 Lo Hof van
Cassatie ha constatato che, benché il regolamento
n. 44/2001 abbia, nel campo dei mezzi di impugnazione, lo stesso obiettivo
della convenzione di Bruxelles, la formulazione dell’art. 43, n. l,
di tale regolamento diverge dalla formulazione della disposizione analoga
contenuta in detta convenzione.
15 Infatti,
l’art. 36 della convenzione di Bruxelles prevedeva che la parte contro cui l’esecuzione della sentenza nel giudizio principale era
stata richiesta poteva proporre opposizione contro la decisione con cui
l’esecuzione era stata accordata, mentre l’art. 43, n. 1, del regolamento
n. 44/2001 consente a «ciascuna delle parti» di proporre ricorso contro la
decisione relativa all’istanza intesa ad ottenere una dichiarazione di
esecutività di tale sentenza.
16 Tenuto
conto di tale evoluzione nella formulazione dei testi
comunitari, il giudice del rinvio ha ritenuto che non fosse più manifesta
l’interpretazione dell’art. 36 della convenzione di Bruxelles data dalla
Corte (v. sentenza 2 luglio 1985, causa 148/84, Deutsche
Genossenschaftsbank, Racc. pag. 1981),
secondo cui una dichiarazione di esecutività può essere impugnata solo dalle
parti di una causa o di una sentenza straniera, circostanza che esclude per i
terzi interessati qualsiasi possibilità di impugnazione della decisione con cui
è stato concesso l’exequatur.
17 Ciò
premesso, lo Hof van Cassatie ha deciso di
sospendere il procedimento e di proporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«Se il creditore che intenta un’azione in nome e per
conto del suo debitore, sia una “parte” ai sensi dell’art. 43, n. 1,
del regolamento n. 44/2001, ossia una parte che può proporre un ricorso
contro una decisione relativa all’istanza intesa a
ottenere una dichiarazione di esecutività, anche se esso non è formalmente
comparso come parte processuale nel giudizio in cui un altro creditore del
medesimo debitore ha chiesto tale dichiarazione».
Sulla questione pregiudiziale
18 Con
la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se
l’art. 43, n. 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere
interpretato nel senso che un creditore di un debitore possa proporre un
ricorso contro una decisione relativa all’istanza
intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività, anche se esso non è
formalmente comparso come parte processuale nel giudizio in cui un altro creditore
del medesimo debitore ha chiesto tale dichiarazione.
19 Per
risolvere detta questione occorre ricordare che, da un lato, secondo una
costante giurisprudenza, le disposizioni del regolamento n. 44/2001 vanno
interpretate in modo autonomo, alla luce del loro sistema e delle loro finalità (v., inter alia, sentenza 13 luglio 2006, causa C‑103/05, Reisch Montage, Racc. pag. I‑6827, punto 29 nonché 2
ottobre 2008, causa C‑372/07, Hassett e Doherty, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 17).
20 Dall’altro
poiché il regolamento n. 44/2001 sostituisce ormai, nei rapporti tra Stati
membri, la convenzione di Bruxelles, l’interpretazione fornita dalla Corte per
quanto riguarda le prime disposizioni vale anche per le seconde, quando le
disposizioni della convenzione di Bruxelles e quelle del regolamento
n. 44/2001 possono essere qualificate come equivalenti. Emerge inoltre dal
diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001 che deve essere
garantita la continuità tra la convenzione di Bruxelles e detto regolamento.
21 A
tal riguardo, il giudice del rinvio constata che la formulazione
dell’art. 43, n. l, del regolamento n. 44/2001 diverge da quella
dell’art. 36 della convenzione di Bruxelles.
22 L’esame
del regime istituito dalla convenzione di Bruxelles rispetto a quello
introdotto dal regolamento n. 44/2001 fa emergere tuttavia che la
formulazione dell’art. 43, n. l, di tale regolamento deve essere
paragonata non a quella dell’art. 36, n. 1, di tale convenzione ma a
quella del combinato disposto degli artt. 36 e
40 di detta convenzione.
23 Emerge,
infatti, dall’art. 36, n. 1, della convenzione di Bruxelles, da una
parte, e dall’art. 40, n. 1, di questa convenzione dall’altra, che
sia la parte contro cui viene fatta valere
l’esecuzione sia l’istante, ove l’istanza di quest’ultimo
venga respinta, possono proporre opposizione. Così, la lettura di tali due
disposizioni fa emergere che ciascuna delle parti del procedimento di autorizzazione dell’esecuzione ha la possibilità di
proporre opposizione contro la decisione che dichiara l’esecutività e ciò
equivale al contenuto dell’art. 43, n. 1, del regolamento
n. 44/2001, che raggruppa così le due disposizioni distinte della
convenzione di Bruxelles.
24 Ne
deriva che la modifica nella redazione dell’art. 43, n. 1, del
regolamento n. 44/2001, rispetto alla convenzione di Bruxelles, non ha
comportato alcun cambiamento di fondo e non può
implicare che l’interpretazione, fornita dalla Corte, degli articoli della
convenzione di Bruxelles riguardanti l’esecuzione di una decisione, non possa
essere applicata gli articoli corrispondenti del regolamento n. 44/2001.
25 A
tal proposito,
26 Essa
ha precisato poi che l’obiettivo principale della convenzione di Bruxelles è
quello di semplificare le procedure nello Stato in cui l’esecuzione viene richiesta prevedendo un procedimento di exequatur molto sommario, semplice e rapido, pur concedendo
alla parte contro cui l’esecuzione viene fatta valere la possibilità di
proporre un’impugnazione (v., in tal senso, sentenze 2 giugno 1994, causa C‑414/92,
Solo Kleinmotoren, Racc. pag. I‑2237,
punto 20, e 17 giugno 1999, causa C‑260/97, Unibank,
Racc. pag. I‑3715, punto 14).
27 Tale
procedimento costituisce un complesso autonomo e completo, indipendente dagli
ordinamenti giuridici degli Stati contraenti, ivi compreso nel campo dei mezzi di impugnazione (v. sentenza Deutsche
Genossenschaftsbank, cit.,
punti 16 e 17). Le disposizioni che vi si riferiscono devono essere
interpretate in modo restrittivo (v. sentenza SISRO, cit., punti 35 e 39). Ne consegue che l’art. 36 della
convenzione di Bruxelles esclude le impugnazioni che il diritto nazionale
consente ai terzi interessati avverso il provvedimento
d’exequatur (v. sentenze Deutsche
Genossenschaftsbank, cit.,
punto 17, e 21 aprile 1993, causa C‑172/91, Sonntag,
Racc. pag. I‑1963, punto 33).
28 È
pertanto irrilevante la portata del diritto conferito dall’art. 1166 del
codice civile belga alle ricorrenti, in relazione alle
quali il governo belga ha precisato in udienza che non potrebbero essere
assimilate al debitore.
29 Infine,
30 Tali
constatazioni possono applicarsi allo stesso modo con riferimento al
regolamento n. 44/2001. Esse sono corroborate dal diciottesimo
‘considerando’ di tale regolamento che si riferisce ai mezzi di
impugnazione concessi avverso la dichiarazione di esecutività. Infatti, secondo detto ‘considerando’, tale facoltà è
accordata esplicitamente solo al richiedente e al convenuto.
31 Dalle
considerazioni che precedono deriva che l’art. 43, n. 1, del
regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato
nel senso che un creditore di un debitore non può proporre un ricorso contro
una decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di
esecutività se esso non è formalmente comparso come parte processuale nel
giudizio in cui un altro creditore del medesimo debitore ha chiesto tale
dichiarazione di esecutività.
Sulle spese
32 Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
L’art. 43, n. 1,
del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001,
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato
nel senso che un creditore di un debitore non può proporre un ricorso contro
una decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di
esecutività se esso non è formalmente comparso come parte processuale nel
giudizio in cui un altro creditore del medesimo debitore ha chiesto tale
dichiarazione di esecutività.
(Seguono le firme)