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Corte di Giustizia delle Comunità europee (Prima Sezione), 23 aprile 2009

C-167/08, Draka NK Cables Ltd e a.Omnipol Ltd

 

Nel procedimento C‑167/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hof van Cassatie (Belgio), con decisione 10 aprile 2008, pervenuta in cancelleria il 21 aprile 2008, nella causa

Draka NK Cables Ltd,

AB Sandvik International,

VO Sembodja BV,

Parc Healthcare International Ltd

 

contro

 

Omnipol Ltd,

 

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič, A. Borg Barthet, E. Levits (relatore) e J.-JKasel, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 febbraio 2009,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Draka NK Cables Ltd, la AB Sandvik International, la VO Sembodja BV e la Parc Healthcare International Ltd, dal sig. P. Lefèbvre, advocaat, dal sig. A. Hansebout, consulente, e dal sig. C. Ronse, avocat;

–        per la Omnipol Ltd, dai sigg. H. Geinger, H. Verhulst e R. Portocarero, advocaten;

–        per il governo belga, dal sig. T. Materne, in qualità di agente;

–        per il governo slovacco, dal sig. J. Čorba, in qualità di agente;

–        per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra A‑M. Rouchaud‑Joët e dal sig. R. Troosters, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 43, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone taluni creditori della Central Bank of Iraq (in prosieguo: la «CBI»), ovvero la Draka NK Cables Ltd, con sede in Finlandia, la AB Sandvik International, con sede in Svezia, la VO Sembodja BV, con sede nei Paesi Bassi e la Parc Healthcare International Ltd, con sede in Irlanda (in prosieguo: le «ricorrenti»), ad un altro creditore della CBI, ovvero la Omnipol Ltd, con sede nella Repubblica ceca (in prosieguo: la «Omnipol»), avente ad oggetto una decisione di exequatur del rechtbank van eerste aanleg te Brussel (tribunale di primo grado di Bruxelles), che autorizza l’esecuzione di una sentenza del Gerechtshof te Amsterdam dell’11 dicembre 2003 relativa a taluni crediti vantati dalla Omnipol nei confronti della CBI.

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

3        L’art. 43, n. 1, del regolamento n. 44/2001 dispone quanto segue:

«Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività».

4        Tale regolamento sostituisce la convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e – nel testo modificato – pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1) nonché dalla convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»).

5        L’art. 36, n. 1, della convenzione di Bruxelles prevedeva:

«Se l’esecuzione viene accordata, la parte contro cui viene fatta valere può proporre opposizione nel termine di un mese dalla notificazione della decisione».

6        L’art. 40 di questa convenzione disponeva:

«1. Se l’istanza viene respinta, l’istante può proporre opposizione:

(…)

La parte contro cui l’esecuzione viene fatta valere è chiamata a comparire davanti al giudice dell’opposizione (…)».

 La normativa nazionale

7        L’art. 1166 del codice civile belga enuncia:

«Tuttavia, i creditori possono esercitare tutti i diritti e tutte le azioni del loro debitore, ad eccezione di quelli esclusivamente legati alla persona».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

8        Le ricorrenti e la Omnipol sono interessate dalla ripartizione proporzionale dei fondi appartenenti alla CBI.

9        L’importo del credito della Omnipol corrisponde alla metà dell’importo totale dei crediti vantati nei confronti della CBI. La Omnipol fonda il suo credito su una sentenza del Gerechtshof te Amsterdam dell’11 dicembre 2003.

10      Il rechtbank van eerste aanleg te Brussel ha autorizzato l’esecuzione di tale sentenza in virtù degli artt. 38 e segg. del regolamento n. 44/2001.

11      Le ricorrenti hanno proposto congiuntamente un ricorso avverso tale decisione di exequatur, a titolo dell’«azione indiretta» ai sensi dell’art. 1166 del codice civile belga e dell’art. 43, n. 1, del regolamento n. 44/2001, al fine di impedire l’esecuzione della sentenza pronunciata dal Gerechtshof te Amsterdam.

12      Il 14 novembre 2005, il rechtbank van eerste aanleg te Brussel ha dichiarato irricevibile tale ricorso dichiarando che, sebbene l’art. 1166 del codice civile belga accordi ai creditori il diritto di esercitare tutti i diritti e tutte le azioni del loro debitore, questi non possono essere considerati «parti» ai sensi dell’art. 43, n. 1, del regolamento n. 44/2001. Infatti, il procedimento di exequatur di tale regolamento prevede un complesso completo ed indipendente di mezzi di impugnazione che non spetta al legislatore nazionale completare.

13      Le ricorrenti hanno proposto un ricorso in cassazione avverso tale decisione. Esse sostengono che il creditore che esercita, a titolo dell’azione indiretta, i diritti del debitore deve essere considerato come «parte» ai sensi dell’art. 43, n. l, del regolamento n. 44/2001, se il debitore era parte nell’ambito del procedimento straniero.

14      Lo Hof van Cassatie ha constatato che, benché il regolamento n. 44/2001 abbia, nel campo dei mezzi di impugnazione, lo stesso obiettivo della convenzione di Bruxelles, la formulazione dell’art. 43, n. l, di tale regolamento diverge dalla formulazione della disposizione analoga contenuta in detta convenzione.

15      Infatti, l’art. 36 della convenzione di Bruxelles prevedeva che la parte contro cui l’esecuzione della sentenza nel giudizio principale era stata richiesta poteva proporre opposizione contro la decisione con cui l’esecuzione era stata accordata, mentre l’art. 43, n. 1, del regolamento n. 44/2001 consente a «ciascuna delle parti» di proporre ricorso contro la decisione relativa all’istanza intesa ad ottenere una dichiarazione di esecutività di tale sentenza.

16      Tenuto conto di tale evoluzione nella formulazione dei testi comunitari, il giudice del rinvio ha ritenuto che non fosse più manifesta l’interpretazione dell’art. 36 della convenzione di Bruxelles data dalla Corte (v. sentenza 2 luglio 1985, causa 148/84, Deutsche Genossenschaftsbank, Racc. pag. 1981), secondo cui una dichiarazione di esecutività può essere impugnata solo dalle parti di una causa o di una sentenza straniera, circostanza che esclude per i terzi interessati qualsiasi possibilità di impugnazione della decisione con cui è stato concesso l’exequatur.

17      Ciò premesso, lo Hof van Cassatie ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il creditore che intenta un’azione in nome e per conto del suo debitore, sia una “parte” ai sensi dell’art. 43, n. 1, del regolamento n. 44/2001, ossia una parte che può proporre un ricorso contro una decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività, anche se esso non è formalmente comparso come parte processuale nel giudizio in cui un altro creditore del medesimo debitore ha chiesto tale dichiarazione».

 Sulla questione pregiudiziale

18      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’art. 43, n. 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che un creditore di un debitore possa proporre un ricorso contro una decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività, anche se esso non è formalmente comparso come parte processuale nel giudizio in cui un altro creditore del medesimo debitore ha chiesto tale dichiarazione.

19      Per risolvere detta questione occorre ricordare che, da un lato, secondo una costante giurisprudenza, le disposizioni del regolamento n. 44/2001 vanno interpretate in modo autonomo, alla luce del loro sistema e delle loro finalità (v., inter alia, sentenza 13 luglio 2006, causa C‑103/05, Reisch Montage, Racc. pag. I‑6827, punto 29 nonché 2 ottobre 2008, causa C‑372/07, Hassett e Doherty, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 17).

20      Dall’altro poiché il regolamento n. 44/2001 sostituisce ormai, nei rapporti tra Stati membri, la convenzione di Bruxelles, l’interpretazione fornita dalla Corte per quanto riguarda le prime disposizioni vale anche per le seconde, quando le disposizioni della convenzione di Bruxelles e quelle del regolamento n. 44/2001 possono essere qualificate come equivalenti. Emerge inoltre dal diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001 che deve essere garantita la continuità tra la convenzione di Bruxelles e detto regolamento.

21      A tal riguardo, il giudice del rinvio constata che la formulazione dell’art. 43, n. l, del regolamento n. 44/2001 diverge da quella dell’art. 36 della convenzione di Bruxelles.

22      L’esame del regime istituito dalla convenzione di Bruxelles rispetto a quello introdotto dal regolamento n. 44/2001 fa emergere tuttavia che la formulazione dell’art. 43, n. l, di tale regolamento deve essere paragonata non a quella dell’art. 36, n. 1, di tale convenzione ma a quella del combinato disposto degli artt. 36 e 40 di detta convenzione.

23      Emerge, infatti, dall’art. 36, n. 1, della convenzione di Bruxelles, da una parte, e dall’art. 40, n. 1, di questa convenzione dall’altra, che sia la parte contro cui viene fatta valere l’esecuzione sia l’istante, ove l’istanza di quest’ultimo venga respinta, possono proporre opposizione. Così, la lettura di tali due disposizioni fa emergere che ciascuna delle parti del procedimento di autorizzazione dell’esecuzione ha la possibilità di proporre opposizione contro la decisione che dichiara l’esecutività e ciò equivale al contenuto dell’art. 43, n. 1, del regolamento n. 44/2001, che raggruppa così le due disposizioni distinte della convenzione di Bruxelles.

24      Ne deriva che la modifica nella redazione dell’art. 43, n. 1, del regolamento n. 44/2001, rispetto alla convenzione di Bruxelles, non ha comportato alcun cambiamento di fondo e non può implicare che l’interpretazione, fornita dalla Corte, degli articoli della convenzione di Bruxelles riguardanti l’esecuzione di una decisione, non possa essere applicata gli articoli corrispondenti del regolamento n. 44/2001.

25      A tal proposito, la Corte ha innanzitutto affermato che il principio della certezza del diritto nell’ordinamento comunitario e gli obiettivi perseguiti dalla convenzione di Bruxelles in virtù dell’art. 220 CE, su cui essa si fonda, richiedono un’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri di nozioni e qualificazioni giuridiche elaborate dalla Corte nell’ambito di tale convenzione (v. sentenze 14 luglio 1977, cause riunite 9/77 e 10/77, Bavaria Fluggesellschaft, Racc. pag. 1517, punto 4, nonché 11 agosto 1995, causa C‑432/93, SISRO, Racc. pag. I‑2269, punto 39).

26      Essa ha precisato poi che l’obiettivo principale della convenzione di Bruxelles è quello di semplificare le procedure nello Stato in cui l’esecuzione viene richiesta prevedendo un procedimento di exequatur molto sommario, semplice e rapido, pur concedendo alla parte contro cui l’esecuzione viene fatta valere la possibilità di proporre un’impugnazione (v., in tal senso, sentenze 2 giugno 1994, causa C‑414/92, Solo Kleinmotoren, Racc. pag. I‑2237, punto 20, e 17 giugno 1999, causa C‑260/97, Unibank, Racc. pag. I‑3715, punto 14).

27      Tale procedimento costituisce un complesso autonomo e completo, indipendente dagli ordinamenti giuridici degli Stati contraenti, ivi compreso nel campo dei mezzi di impugnazione (v. sentenza Deutsche Genossenschaftsbank, cit., punti 16 e 17). Le disposizioni che vi si riferiscono devono essere interpretate in modo restrittivo (v. sentenza SISRO, cit., punti 35 e 39). Ne consegue che l’art. 36 della convenzione di Bruxelles esclude le impugnazioni che il diritto nazionale consente ai terzi interessati avverso il provvedimento d’exequatur (v. sentenze Deutsche Genossenschaftsbank, cit., punto 17, e 21 aprile 1993, causa C‑172/91, Sonntag, Racc. pag. I‑1963, punto 33).

28      È pertanto irrilevante la portata del diritto conferito dall’art. 1166 del codice civile belga alle ricorrenti, in relazione alle quali il governo belga ha precisato in udienza che non potrebbero essere assimilate al debitore.

29      Infine, la Corte ha ricordato che, con riferimento al fatto che la convenzione di Bruxelles si limita a disciplinare il procedimento di exequatur per i titoli esecutivi stranieri e che non si occupa dell’esecuzione propriamente detta la quale rimane soggetta al diritto nazionale del giudice adito (v. sentenza 4 febbraio 1988, causa 145/86, Hoffmann, Racc. pag. 645, punto 27), i terzi interessati potranno esperire avverso i provvedimenti d’esecuzione forzata le azioni loro consentite dal diritto dello Stato in cui l’esecuzione forzata ha luogo (v. sentenza Deutsche Genossenschaftsbank, cit., punto 18).

30      Tali constatazioni possono applicarsi allo stesso modo con riferimento al regolamento n. 44/2001. Esse sono corroborate dal diciottesimo ‘considerando’ di tale regolamento che si riferisce ai mezzi di impugnazione concessi avverso la dichiarazione di esecutività. Infatti, secondo detto ‘considerando’, tale facoltà è accordata esplicitamente solo al richiedente e al convenuto.

31      Dalle considerazioni che precedono deriva che l’art. 43, n. 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che un creditore di un debitore non può proporre un ricorso contro una decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività se esso non è formalmente comparso come parte processuale nel giudizio in cui un altro creditore del medesimo debitore ha chiesto tale dichiarazione di esecutività.

 Sulle spese

32      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’art. 43, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un creditore di un debitore non può proporre un ricorso contro una decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività se esso non è formalmente comparso come parte processuale nel giudizio in cui un altro creditore del medesimo debitore ha chiesto tale dichiarazione di esecutività.

        (Seguono le firme)