Corte di Giustizia delle Comunità europee (Seduta
plenaria), 30 marzo 2004
C-167/02 P, Willi Rothley e a. – Parlamento europeo e a.
Nel procedimento C-167/02 P,
Willi Rothley, residente
in Rockenhausen (
Marco Pannella, residente in Roma,
Marco Cappato, residente in Milano,
Gianfranco Dell'Alba, residente in Roma,
Benedetto Della Vedova, residente in Milano,
Olivier Dupuis, residente in Roma,
Klaus-Heiner Lehne, residente in Düsseldorf (Germania),
Johannes Voggenhuber, residente in Vienna (Austria),
Christian von Boetticher, residente in Pinneberg (Germania),
Emma Bonino, residente in Roma,
Elmar Brok, residente in Bielefeld (Germania),
Renato Brunetta, residente in Roma,
Udo Bullmann, residente in Gießen (Germania),
Michl Ebner, residente in Bolzano (Italia),
Raina A. Mercedes Echerer, residente in Vienna,
Markus Ferber, residente in Bobingen (Germania),
Francesco Fiori, residente in Voghera,
Evelyne Gebhardt, residente in Mulfingen (Germania),
Norbert Glante, residente in Werder/Havel (Germania),
Alfred Gomolka, residente in Greifswald (Germania),
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, residente in Spenge (Germania), Lissy Gröner, residente in Neustadt (Germania),
Ruth Hieronymi, residente in Bonn (Germania),
Magdalene Hoff, residente in Hagen (Germania),
Georg Jarzembowski, residente in Amburgo (Germania),
Karin Jöns, residente in Brema (Germania),
Karin Junker, residente in Düsseldorf,
Othmar Karas, residente in Vienna,
Margot Keßler, residente in Kehmstedt (Germania),
Heinz Kindermann, residente in Strasburg (Germania),
Karsten Knolle, residente in Quedlinburg (Germania),
Dieter-Lebrecht Koch, residente in Weimar (Germania),
Christoph Konrad, residente in Bochum (Germania),
Constanze Krehl, residente in Lipsia (Germania),
Wilfried Kuckelkorn, residente in Bergheim (Germania),
Helmut Kuhne, residente in Soest (Germania),
Bernd Lange, residente in Hannover (Germania),
Kurt Lechner, residente in Kaiserslautern (Germania),
Jo Leinen, residente in Saarbrücken (Germania),
Rolf Linkohr, residente in Stoccarda (Germania),
Giorgio Lisi, residente in Rimini,
Erika Mann, residente in Bad Gandersheim (Germania),
Thomas Mann, residente in Schwalbach/Taunus (Germania),
Mario Mauro, residente in Milano,
Hans-Peter Mayer, residente in Vechta (Germania),
Winfried Menrad, residente in Schwäbisch Hall (Germania),
Peter-Michael Mombaur, residente in Düsseldorf,
Rosemarie Müller, residente in Nieder-Olm (Germania),
Hartmut Nassauer, residente in Wolfhagen (Germania),
Giuseppe Nistico, residente in Roma,
Willi Piecyk, residente in Reinfeld (Germania),
Hubert Pirker, residente in Klagenfurt (Austria),
Christa Randzio-Plath, residente in Amburgo,
Bernhard Rapkay, residente in Dortmund (Germania),
Mechtild Rothe, residente in Bad Lippspringe (Germania),
Dagmar Roth-Behrendt, residente in Berlino (Germania),
Paul Rübig, residente in Wels (Austria),
Umberto Scapagnini, residente in Catania,
Jannis Sakellariou, residente in Monaco di Baviera (Germania),
Horst Schnellhardt, residente in Langenstein (Germania),
Jürgen Schröder, residente in Dresda (Germania),
Martin Schulz, residente in Würselen (Germania),
Renate Sommer, residente in Herne (Germania),
Ulrich Stockmann, residente in Bad Kösen (Germania),
Maurizio Turco, residente in Pulsano,
Guido Viceconte, residente in Bari,
Ralf Walter, residente in Cochem (Germania),
Brigitte Wenzel-Perillo, residente in Lipsia,
Rainer Wieland, residente in Stoccarda,
Stefano Zappala, residente in Latina, e
Jürgen Zimmerling, residente in Essen (Germania), rappresentati dal sig. H.-J. Rabe, Rechtsanwalt,
ricorrenti,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 26 febbraio 2002 nella causa T-17/00, Rothley e a./Parlamento (Racc. pag. II-579),
procedimento in cui le altre parti sono:
Parlamento europeo,
rappresentato dai sigg. J. Schoo e H. Krück, in qualità di agenti,
con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto in primo grado,
Regno dei Paesi Bassi,
rappresentato dalla sig.ra H.G. Sevenster, in qualità di agente,
Repubblica francese,
Consiglio dell'Unione europea,
rappresentato dai sigg. M. Bauer e I. Díez Parra, in qualità di agenti,e
Commissione delle Comunità europee,
rappresentata dai sigg. H.-P. Hartvig e U. Wölker, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
intervenienti in primo grado,
composta dai sigg. V. Skouris,
presidente, P. Jann (relatore), C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, presidenti di sezione, dai sigg. A.
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet,
amministratore principale
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 23 settembre 2003,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 novembre 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il
3 maggio 2002 il sig. Rothley e altri 70 membri del
Parlamento europeo (in prosieguo: i «ricorrenti»), ai sensi dell’art. 49
dello Statuto CE della Corte di Giustizia, hanno proposto ricorso avverso la
sentenza del Tribunale di primo grado 26 febbraio 2002, causa T‑17/00, Rothley e a./Parlamento (Racc. pag. II‑579; in prosieguo:
la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo giudice ha dichiarato
irricevibile il loro ricorso diretto all’annullamento della decisione del
Parlamento 18 novembre 1999, recante modifiche del suo regolamento (in
prosieguo: l’«atto controverso»), in seguito all’adozione dell’accordo
interistituzionale 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio
dell’Unione europea e
Contesto normativo
2 Il 28 aprile 1999
3 L’art. 1, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, n. 1073, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136, pag. 1), dispone quanto segue:
«All’interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati o sulla base di questi ultimi (...), l’[OLAF] svolge le indagini amministrative volte a:
–
lottare contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea;
–
ricercare a tal fine i fatti gravi, connessi all’esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento agli obblighi dei funzionari e agenti delle Comunità, perseguibile in sede disciplinare o penale o un inadempimento agli obblighi analoghi dei membri delle istituzioni e degli organi, dei dirigenti degli organismi o del personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi cui non si applica lo statuto».
4 L’art. 4 del regolamento n. 1073/1999 così prevede:
«1. Nei settori di cui all’articolo 1, l’[OLAF] svolge le indagini amministrative all’interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi (...) denominate [dal presente regolamento] “le indagini interne”.
Tali indagini interne sono condotte nel rispetto delle norme dei trattati, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nonché dello statuto, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento nonché dalle decisioni adottate da ciascuna istituzione, organo od organismo. Le istituzioni si concertano sulla disciplina da istituire con tali decisioni.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al primo paragrafo:
– l’[OLAF] ha accesso senza preavviso e senza ritardo a qualsiasi informazione in possesso delle istituzioni, degli organi o degli organismi nonché ai locali dei medesimi. L’[OLAF] ha la facoltà di controllare la contabilità delle istituzioni, degli organi e degli organismi. L’[OLAF] può riprodurre e ottenere estratti di qualsiasi documento e del contenuto di qualsiasi supporto di dati in possesso delle istituzioni, degli organi e degli organismi ed all’occorrenza prendere possesso di questi documenti o informazioni per evitare qualsiasi rischio di sottrazione,
– l’[OLAF] può chiedere informazioni orali ai membri delle istituzioni e degli organi, ai dirigenti degli organismi, nonché al personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi.
(...).
6. Fatte salve le norme dei trattati, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nonché le disposizioni dello statuto, la decisione adottata da ogni istituzione, organo o organismo, di cui al primo paragrafo, contiene norme riguardanti in particolare:
a) l’obbligo per i membri, funzionari ed agenti delle istituzioni e degli organi, nonché per i dirigenti, funzionari e agenti degli organismi, di cooperare con gli agenti dell’[OLAF] e di informarli;
b) le procedure che gli agenti dell’[OLAF] devono osservare nell’esecuzione delle indagini interne nonché le garanzie dei diritti delle persone interessate da un’indagine interna».
5 L’art. 6, n. 6, del detto regolamento dispone quanto segue:
«(…) Le istituzioni e gli organi provvedono affinché i loro membri e il loro personale (...) forniscano agli agenti dell’[OLAF] il contributo necessario all’assolvimento dei loro compiti».
6 L’art. 9 dello stesso regolamento è formulato come segue:
«1. Al termine di un’indagine, l’[OLAF] redige sotto l’autorità del direttore una relazione che contiene in particolare i fatti accertati, l’eventuale indicazione del danno finanziario e le conclusioni dell’indagine, incluse le raccomandazioni del direttore dell’[OLAF] sui provvedimenti da prendere.
(...).
4. La relazione redatta in seguito a un’indagine interna ed ogni documento utile ad essa pertinente sono trasmessi all’istituzione, all’organo o all’organismo interessato. Le istituzioni, gli organi e gli organismi danno alle indagini interne il seguito richiesto dalle risultanze ottenute, in particolare sul piano disciplinare e giudiziario, e ne informano il direttore dell’[OLAF] entro la scadenza fissata da quest’ultimo nelle conclusioni della sua relazione».
7 Ai sensi dell’art. 10, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1073/1999:
«2. Fatti salvi gli articoli 8, 9 e 11 del presente regolamento, il direttore dell’[OLAF] trasmette alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato le informazioni raccolte dall’[OLAF] in occasione di indagini interne su fatti penalmente perseguibili. Fatte salve le esigenze di indagine, ne informa simultaneamente lo Stato membro interessato.
3. Fatti salvi gli articoli 8 e 9 del presente regolamento, l’[OLAF] può trasmettere in qualsiasi momento all’istituzione, all’organo o all’organismo interessato le informazioni ottenute nel corso delle indagini interne».
8 Con l’accordo interistituzionale, il Parlamento, il Consiglio e
9 L’atto controverso reca approvazione della decisione del Parlamento riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità (in prosieguo: la «decisione del Parlamento riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne») e modifica, conseguentemente, il regolamento del Parlamento. La detta decisione, che figura all’allegato XI di tale regolamento, ricalca il modello di decisione allegato all’accordo interistituzionale, apportandovi alcuni adeguamenti.
10 L’art. 1, secondo comma, della decisione del Parlamento riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne dispone quanto segue:
«Fatte salve le pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nonché dei testi adottati per la loro applicazione, i deputati cooperano pienamente con l’[OLAF]».
11 Ai sensi dell’art. 2, quarto e quinto comma, della detta decisione:
«I deputati che vengono a conoscenza di fatti di cui al primo comma [conoscenza di elementi di fatto che facciano presumere l’esistenza di eventuali fatti di frode, di corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità, oppure di fatti gravi, connessi all’esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli agenti delle Comunità o del personale cui non si applica lo statuto, perseguibile in sede disciplinare e, se del caso, penale], ne informano il Presidente del Parlamento europeo oppure, se lo ritengono utile, direttamente l’[OLAF].
Il presente articolo si applica fatti salvi i requisiti di riservatezza stabiliti per legge o dal regolamento del Parlamento europeo».
12 L’art. 3 della stessa decisione enuncia che, «[p]revia richiesta del direttore dell’[OLAF], il servizio responsabile della sicurezza del Parlamento europeo assiste gli agenti dell’[OLAF] nell’esecuzione materiale delle indagini».
13 L’art. 4 della decisione del Parlamento riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne prevede che «[l]e norme relative all’immunità parlamentare e al diritto del deputato di non deporre restano immutate».
14 L’art. 5 è del seguente tenore:
«Qualora si manifesti la possibilità di coinvolgimento personale di un deputato (...), l’interessato viene prontamente informato, se ciò non rischia di pregiudicare l’indagine. In ogni caso non si può trarre alcuna conclusione, al termine dell’indagine, riguardante personalmente un deputato (...) senza aver dato modo all’interessato di esprimersi su tutti i fatti che lo concernono.
Nei casi in cui ai fini dell’indagine sia necessaria la massima segretezza e si debba ricorrere ai mezzi investigativi di competenza dell’autorità giudiziaria nazionale, l’esecuzione dell’obbligo di invitare il deputato (...) ad esprimersi, può essere differita con il consenso del Presidente (...)».
Sentenza impugnata
15 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 2000, i ricorrenti hanno presentato, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto all’annullamento dell’atto controverso.
16 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato tale ricorso irricevibile in quanto l’atto controverso non riguarda individualmente i ricorrenti ai sensi della detta disposizione del Trattato CE.
17 Innanzi tutto, il Tribunale ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto che l’atto controverso costituisca un provvedimento di portata generale. A tale proposito, al punto 61 della sentenza impugnata, esso ha in particolare rilevato quanto segue:
«(…) la decisione controversa ha come oggetto generale quello di precisare le condizioni in cui il Parlamento coopera con l’OLAF per agevolare il regolare svolgimento delle indagini all’interno di tale istituzione. Conformemente a tale oggetto, essa prevede la situazione dei membri del Parlamento in quanto titolari di diritti e soggetti di doveri e comporta nei loro confronti disposizioni particolari nel caso, segnatamente, in cui venissero ad essere implicati in un’indagine svolta dall’OLAF o venissero a conoscenza di elementi di fatto che facciano presumere l’esistenza di eventuali fatti di frode, di corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità, oppure di fatti gravi, connessi all’esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento perseguibile in sede disciplinare o penale. La decisione controversa riguarda indistintamente i membri del Parlamento in funzione al momento della sua entrata in vigore nonché qualsiasi altra persona che dovesse trovarsi successivamente ad esercitare le stesse funzioni. Così, essa si applica, senza limiti di tempo, a situazioni determinate oggettivamente e produce i suoi effetti giuridici nei confronti di categorie di persone configurate in modo generale ed astratto».
«63 Tuttavia, nella giurisprudenza della Corte è stato precisato che, in determinate circostanze, una disposizione di un atto di portata generale può riguardare individualmente taluni particolari interessati (sentenze della Corte 16 maggio 1991, causa C‑358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I‑2501, punto 13, e 18 maggio 1994, causa C‑309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I‑1853, punto 19). In tale ipotesi, un atto comunitario può presentare, nel contempo, carattere normativo e, nei confronti di taluni particolari interessati, carattere decisionale (sentenza del Tribunale 13 dicembre 1995, cause riunite T‑481/93 e T‑484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II‑2941, punto 50). Ciò avviene se l’atto di cui trattasi riguarda una persona fisica o giuridica a causa di determinate qualità personali ovvero di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità (sentenza Codorniu/Consiglio, citata, punto 20).
64 Alla luce di tale giurisprudenza, occorre accertare se siffatte circostanze sussistano nel caso di specie e consentano di individuare i ricorrenti in modo analogo a quello in cui lo sarebbe il destinatario di una decisione.
66 Ora, come è stato in precedenza illustrato, la decisione controversa riguarda i ricorrenti solo a causa della loro appartenenza ad una categoria di destinatari definita in modo generale ed astratto. La decisione controversa non deriva dalla volontà del Parlamento di disciplinare una situazione specifica che sia propria dei ricorrenti. Questi ultimi non hanno d’altra parte sostenuto né fornito elementi che consentano di ritenere che l’adozione della decisione controversa modifichi la loro situazione giuridica e li riguardi in modo specifico rispetto agli altri membri del Parlamento.
67 Analogamente, il fatto di appartenere ad una delle due categorie di destinatari cui si rivolge la decisione controversa – e cioè, da una parte, l’insieme del personale statutario o meno del Parlamento e, dall’altra, i suoi membri – non è sufficiente per individuare i ricorrenti, giacché queste due categorie sono definite in modo generale e astratto (...).
(...)
71 Inoltre, occorre accertare se si applichi nel caso di specie la giurisprudenza in forza della quale sono ricevibili ricorsi di annullamento proposti contro un atto di natura normativa quando esisteva una disposizione di rango superiore che imponeva all’autore dell’atto di tener conto della situazione specifica della parte ricorrente (v., in tal senso, sentenze della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punti 11‑32; 26 giugno 1990, causa C‑152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I‑2477, punti 11‑13; 11 febbraio 1999, causa C‑390/95 P, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. I‑769, punti 25‑30, e Tribunale 17 giugno 1998, causa T‑135/96, UEAPME/Consiglio, Racc. pag. II‑2335, punto 90).
72 Nel caso di specie, i ricorrenti hanno sostenuto, nel merito, che la decisione controversa pregiudica l’indipendenza e l’immunità loro conferite dal citato protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Cionondimeno, tale protocollo riguarda i membri del Parlamento solo in modo generale e non contiene alcuna disposizione che disciplini espressamente le indagini interne al Parlamento. (...)
73 Come il giudice del procedimento sommario ha potuto rilevare al punto 107 [dell’ordinanza 2 maggio 2000, causa T‑17/00 R,] Rothley e a./Parlamento [Racc. pag. II‑2085], non può escludersi a priori il rischio che l’OLAF compia, nell’ambito di un’indagine, un atto che violi l’immunità di cui godono i membri del Parlamento. Cionondimeno, anche ammettendo che si verifichi una circostanza del genere, ogni membro del Parlamento messo di fronte ad un atto di tal natura, che gli rechi pregiudizio, disporrebbe allora della tutela giurisdizionale e dei rimedi giuridici istituiti dal Trattato.
74 Comunque, l’esistenza di un siffatto rischio non può giustificare una modifica del sistema dei rimedi giuridici e dei procedimenti istituito dagli artt. 230 CE, 234 CE e 235 CE e diretto ad affidare [ai giudici comunitari] il controllo sulla legittimità degli atti delle istituzioni. Una circostanza del genere non consente in nessun caso di dichiarare ricevibile un ricorso d’annullamento proposto da una persona fisica o giuridica sprovvista dei requisiti stabiliti dall’art. 230, quarto comma, CE (ordinanze Asocarne/Consiglio, citata, punto 26, e CNPAAP/Consiglio, citata, punto 38)».
Sul ricorso avverso la sentenza del
Tribunale di primo grado
19 I ricorrenti chiedono alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di accogliere le loro conclusioni presentate in primo grado o, in alternativa, di rinviare la causa al Tribunale e di condannare il Parlamento alle spese dei due gradi di giudizio.
21 Il Parlamento, il Regno dei Paesi Bassi, il Consiglio e
Sul primo motivo
22 Il primo motivo dedotto dai ricorrenti è suddiviso in tre parti.
23 Con la prima parte di tale motivo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la ricevibilità del loro ricorso fosse subordinata al requisito che l’atto controverso li riguardasse individualmente.
24 Secondo loro, si deduce infatti dai punti 67‑69 dell’ordinanza del presidente del Tribunale 25 novembre 1999, causa T‑222/99 R, Martinez e de Gaulle/Parlamento (Racc. pag. II‑3397), che, nel caso di una decisione del Parlamento la quale, così come l’atto controverso, superi l’ambito della mera organizzazione interna di tale istituzione e produca effetti diretti nei confronti dei suoi membri, questi ultimi sarebbero legittimati ad agire senza che occorra interrogarsi sulla questione se l’atto di cui trattasi li riguardi individualmente.
26 Con la seconda parte del loro primo motivo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto giudicando, ai punti 66 e 67 della sentenza impugnata, che la circostanza che essi appartengano ad un insieme ristretto ed esclusivo di persone nominativamente identificabili nella loro qualità di membri del Parlamento in funzione al momento dell’adozione dell’atto controverso non permette di concludere che questo li riguardi individualmente ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.
28 Per poter ritenere che il detto atto riguardi tali soggetti
individualmente, occorre che essi siano colpiti nella loro posizione giuridica
in ragione di determinate loro peculiari qualità, o di una circostanza di fatto
che li distingue da chiunque altro e pertanto li identifica in modo analogo a
quello di un destinatario (v., in particolare, citate sentenze Deutz e Geldermann/Consiglio,
punto 9, e Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, punto 36).
29 Orbene, il Tribunale ha rilevato, al punto 61 della sentenza impugnata, che l’atto controverso ha come oggetto generale quello di precisare le condizioni in cui il Parlamento coopera con l’OLAF e che, conformemente a tale oggetto, esso fa riferimento alla situazione dei membri del Parlamento in quanto titolari di diritti e soggetti di doveri, riguardando a tale proposito indistintamente i membri del Parlamento in funzione al momento dell’entrata in vigore di tale atto, nonché qualsiasi altra persona che dovesse trovarsi successivamente ad esercitare le stesse funzioni. Esso ne ha dedotto a ragione che il detto atto si applica, senza limiti di tempo, a situazioni determinate oggettivamente e che produce i suoi effetti giuridici nei confronti di categorie di persone configurate in modo generale ed astratto.
30 Da quanto precede risulta che il Tribunale, giudicando, al punto 66 della sentenza impugnata – da leggersi in particolare alla luce del punto 61 della stessa –, che l’atto controverso riguarda i ricorrenti solo a causa della loro appartenenza ad una categoria di destinatari definita in modo generale ed astratto, senza incidere su di loro in modo specifico rispetto agli altri membri del Parlamento, non ha commesso alcun errore di diritto.
31 Con la terza parte del loro primo motivo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, ai punti 72‑74 della sentenza impugnata, che non occorreva, nel caso specifico, applicare la giurisprudenza, menzionata al punto 71 della detta sentenza, secondo cui un ricorso avverso un atto di natura generale sarebbe ricevibile qualora una disposizione di rango superiore imponga al suo autore di tenere conto della situazione specifica di un ricorrente.
32 Secondo i ricorrenti, l’indipendenza dei membri del Parlamento nell’esercizio del loro mandato, l’immunità e l’obbligo del segreto d’ufficio che si impongono a questi ultimi nella loro qualità di membri di una commissione d’inchiesta costituirebbero altrettanti diritti di cui essi si trovano investiti in forza di disposizioni di rango costituzionale. Orbene, nei limiti in cui tali diritti di rango superiore siano violati sotto diversi aspetti dall’atto impugnato, i ricorrenti ritengono che essi sarebbero legittimati a contestare la legittimità di tale atto.
35 Parimenti, avendo accertato che la legislazione comunitaria imponeva
alla Commissione di tener conto, al momento dell’adozione del provvedimento
controverso, della situazione specifica dei prodotti in corso di spedizione
verso
36 Infine, al punto 28 della citata sentenza Antillean
Rice Mills e a./Commissione,
37 Orbene, a tale proposito, è giocoforza rilevare che, alla luce in particolare delle considerazioni svolte ai punti 29 e 30 della presente sentenza, i ricorrenti, anche sotto l’aspetto dei diritti e dei doveri che caratterizzano il loro status e cui essi si richiamano, non si trovano in una situazione particolare che permetta di distinguerli dalle altre persone interessate dall’atto controverso, in quanto questo li riguarda e li colpisce solo in ragione della loro appartenenza ad una categoria di persone definita in modo generale ed astratto, ossia i membri, attuali o futuri, del Parlamento. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dai detti ricorrenti e come correttamente affermato dal Tribunale al punto 67 della sentenza impugnata, una tale conclusione non è in alcun modo inficiata dalla circostanza che, nella fattispecie, l’atto contestato si applichi anche ad altre categorie di persone definite in modo generale ed astratto, quale l’insieme del personale statutario o meno del Parlamento.
38 Ne consegue che, dichiarando che non occorreva, nella fattispecie, applicare la giurisprudenza menzionata al punto 71 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto.
39 Non essendo fondato in alcuna delle sue tre parti, il primo motivo dev’essere respinto.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
40 Con il loro secondo motivo, i ricorrenti sostengono che, dichiarando il loro ricorso irricevibile, il Tribunale ha violato il principio del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. In particolare, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, al punto 73 della sentenza impugnata, che, in caso di pregiudizio arrecato da un atto dell’OLAF all’immunità individuale di un membro del Parlamento, questi disporrebbe della tutela giurisdizionale e dei rimedi giuridici istituiti dal Trattato.
44 Secondo i ricorrenti, la circostanza che essi si trovino così sprovvisti di qualsiasi possibilità di far valere l’invalidità dell’atto controverso, vuoi in via incidentale dinanzi al giudice comunitario, in forza dell’art. 241 CE, vuoi dinanzi ai giudici nazionali, inducendo questi ultimi a rivolgersi al riguardo alla Corte in via pregiudiziale, avrebbe dovuto condurre il Tribunale a dichiarare il loro ricorso ricevibile. Facendo ciò, quest’ultimo, contrariamente a quanto affermato al punto 74 della sentenza impugnata, non avrebbe operato una modifica dei rimedi giuridisdizionali previsti dal Trattato, ma avrebbe semplicemente interpretato correttamente l’art. 230, quarto comma, CE, alla luce del principio della tutela giurisdizionale effettiva (v. sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punti 40 e 44).
45 Precisamente, i ricorrenti sostengono che, al fine di tener conto delle implicazioni del detto principio, il Tribunale avrebbe dovuto estendere l’interpretazione vigente del requisito prescritto dall’art. 230, quarto comma, CE, e dichiarare che una misura comunitaria generale riguarda individualmente un soggetto, vuoi allorché, in ragione della sua situazione, tale misura lede o è suscettibile di ledere i suoi interessi in maniera sostanziale, vuoi allorché tale misura lo pregiudica incontestabilmente ed attualmente, limitando i suoi diritti o imponendogli obblighi.
Giudizio della Corte
46 Occorre ricordare, in via preliminare, che, con i suoi artt. 230 CE e 241 CE, da un lato, e con il suo art. 234 CE, dall’altro, il Trattato ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedure inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice comunitario. Nell’ambito di tale sistema, le persone fisiche o giuridiche, non potendo, a causa dei requisiti di ricevibilità di cui all’art. 230, quarto comma, CE, impugnare direttamente atti comunitari di portata generale, hanno la possibilità, a seconda dei casi, di far valere l’invalidità di tali atti, vuoi in via incidentale in forza dell’art. 241 CE, dinanzi al giudice comunitario, vuoi dinanzi ai giudici nazionali, inducendo questi ultimi, che non sono competenti ad accertare direttamente l’invalidità di tali atti, a rivolgersi al riguardo alla Corte in via pregiudiziale (sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 40, e giurisprudenza ivi cit.).
47 Come ricordato al punto 25 della presente sentenza,
48 Nella fattispecie, occorre rilevare che nulla permette di ritenere che i ricorrenti sarebbero privi di tutela giurisdizionale effettiva ove non fosse loro consentito di adire il giudice comunitario con un ricorso diretto all’annullamento dell’atto impugnato.
49 Infatti, da un lato, occorre rilevare che, come hanno fatto valere
il Parlamento e
50 Per quanto riguarda, dall’altro lato, le diverse misure che l’OLAF potrebbe essere indotto ad adottare nell’esercizio dei suoi poteri d’indagine, nulla permette di ritenere, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, che, nel caso tali misure riguardino, in particolare, l’uno o l’altro dei membri del Parlamento, questi ultimi siano privi di qualsiasi tutela giurisdizionale effettiva contro le dette misure. A tale proposito non appare né possibile né necessario, nell’ambito della presente causa, procedere all’esame di tutti i casi che potrebbero verificarsi. Tuttavia, occorre ricordare che, come giustamente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni, le norme che determinano la competenza dei giudici comunitari, sia che si tratti della presentazione di un ricorso diretto dinanzi ad essi o di un rinvio pregiudiziale alla Corte da parte di un giudice nazionale, vanno interpretate in particolare alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva (sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punti 41, 42 e 44).
51 Ad ogni modo, la circostanza che un tale controllo giurisdizionale intervenga a posteriori non è tale da rimettere in discussione le constatazioni svolte dal Tribunale ai punti 73 e 74 della sentenza impugnata. Infatti, come constatato da quest’ultimo, il rischio che l’OLAF compia, nell’ambito di un’indagine, un atto che violi l’immunità di cui godono tutti i membri del Parlamento, non può giustificare una modifica del sistema dei rimedi giurisdizionali e delle procedure istituito dal Trattato e diretto ad affidare ai giudici comunitari il controllo sulla legittimità degli atti delle istituzioni.
52 Dall’insieme delle considerazioni sin qui svolte risulta che legittimamente il Tribunale, senza violare il principio della tutela giurisdizionale effettiva, ha dichiarato il ricorso irricevibile poiché l’atto impugnato non riguarda i ricorrenti individualmente ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.
53 Ne consegue che il secondo motivo non può essere accolto.
54 Poiché i due motivi dedotti dai ricorrenti a sostegno del loro ricorso non sono fondati, quest’ultimo dev’essere integralmente respinto.
Sulle spese
55 L’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura prevede
che, quando l’impugnazione è respinta,
56 Poiché il ricorso è stato respinto, occorre condannare i ricorrenti
a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Parlamento,
conformemente alle conclusioni in tal senso di quest’ultimo. Occorre d’altronde
disporre che il Regno dei Paesi Bassi, il Consiglio e
Per questi
motivi,
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) I ricorrenti sopportano le
proprie spese, nonché quelle esposte dal Parlamento europeo.
3) Il Regno dei Paesi Bassi, il
Consiglio dell’Unione europea e
(Seguono le firme)