Corte di Giustizia delle Comunità europee (Quarta
Sezione), 11 novembre 2010
C-164/09, Commissione europea – Repubblica italiana
Nella causa C‑164/09,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi
dell’art. 226 CE, proposto l’8 maggio 2009,
Commissione europea,
rappresentata dal sig. C. Zadra e dalla sig.ra D. Recchia, in qualità di agenti,
con domicilio
eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana,
rappresentata dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di
agente,
assistita dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato,
con
domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
composta dal sig. J.‑C. Bonichot,
presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, L. Bay Larsen (relatore),
dalle sig.re C. Toader
e A. Prechal, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
vista
la fase scritta del procedimento,
vista
la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la
causa senza conclusioni,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con
il suo ricorso
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
2 L’art. 5,
lett. a), della direttiva vieta in maniera generale di uccidere o di
catturare tutte le specie di uccelli viventi
naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri cui
si applica il Trattato CE.
3 L’art. 7
della direttiva recita:
«1. In funzione
del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di
riproduzione in tutta
2. Le specie
dell’allegato II, parte 1, possono essere cacciate nella zona geografica
marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.
3. Le specie
dell’allegato II, parte 2, possono essere cacciate soltanto negli Stati membri
per i quali esse sono menzionate.
4. Gli Stati
membri si accertano che l’attività venatoria, compresa eventualmente la caccia
col falco, quale risulta dall’applicazione delle
disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia
utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di
uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle
medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti
dall’articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie cui si applica
la legislazione della caccia non siano cacciate
durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della
riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi
provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della
caccia non vengano cacciate durante il periodo della
riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri
trasmettono alla Commissione tutte le informazioni
utili sull’applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia».
4 L’art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva
autorizza, tuttavia, deroghe alle seguenti condizioni:
«1. Sempre che
non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati
membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti
ragioni:
a) – nell’interesse
della salute e della sicurezza pubblica,
– nell’interesse
della sicurezza aerea,
– per
prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle
acque,
– per
la protezione della flora e della fauna;
b) ai fini della
ricerca e dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni;
c) per consentire
in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la
detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole
quantità.
2. Le deroghe
dovranno menzionare:
– le
specie che formano oggetto delle medesime,
– i
mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione
autorizzati,
– le
condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono
esser fatte,
– l’autorità
abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere
quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti,
da quali persone,
– i
controlli che saranno effettuati».
La normativa nazionale
5 Il
prelievo venatorio in deroga nella Regione Veneto era disciplinato, alla
scadenza del termine fissato nel parere motivato, dalla legge della Regione
Veneto 12 agosto 2005, n. 13, che disciplina il
regime di deroga previsto dall’art. 9 della direttiva, in applicazione
della legge 3 ottobre 2002, n. 221, che integra la legge 11 febbraio 1992,
n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo
venatorio, in attuazione dell’art. 9 della direttiva (BUR Veneto 16 agosto
2005, n. 77; in prosieguo: la «legge n. 13/2005»).
Fase precontenziosa del
procedimento
6 In
seguito all’esame della legge n. 13/2005
7 Non
avendo quest’ultima risposto a tale lettera,
8 Il
12 giugno 2006
9 Successivamente le autorità italiane hanno trasmesso alla
Commissione una serie di testi di modifica della legge n. 13/2005.
10 Ritenendo
che non si fosse posto rimedio all’inadempimento
dedotto,
Sul ricorso
Argomenti delle parti
11
12 Detta
legge, inoltre, non prevedrebbe la previa verifica della mancanza di altre soluzioni soddisfacenti né l’obbligo per i singoli
provvedimenti di deroga di indicare le condizioni di rischio e le circostanze
di luogo nelle quali le deroghe medesime possono essere adottate nonché i
soggetti autorizzati a dar loro applicazione.
13 Il
limite massimo di soggetti abbattibili nella Regione Veneto in forza
dell’allegato A alla legge n. 13/2005, poi, non
sarebbe conforme alla nozione di «piccole quantità» di cui all’art. 9,
n. 1, lett. c), della direttiva.
14 Infine,
15
16 Per
quanto concerne l’asserita inosservanza della condizione posta all’art. 9,
n. 1, lett. c), della direttiva, in base alla quale il prelievo degli
uccelli può essere effettuato solo in piccole
quantità,
17
18 Infine,
detto Stato membro rileva che, sulla base degli addebiti formulati dalla
Commissione nella lettera di diffida e nel parere motivato nei confronti della
legge n. 13/2005,
Giudizio della Corte
19 In
via preliminare, si deve ricordare che la sussistenza di un inadempimento deve
essere valutata alla luce della situazione esistente nello Stato membro
interessato alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che
20 Di
conseguenza, nella fattispecie, occorre esaminare il ricorso per inadempimento
solo alla luce della legge n. 13/2005.
21 È
pacifico che l’art. 2, n. 1, della legge n. 13/2005 autorizza
prelievi venatori di specie di uccelli che non
rientrano nell’art. 7 della direttiva.
22 Orbene,
23 Quanto
alla possibilità, prevista all’art. 9 della direttiva, di derogare al
regime restrittivo della caccia di cui all’art. 7 della medesima
direttiva,
24 Come
ripetutamente dichiarato dalla Corte, tra le condizioni da soddisfare affinché
la caccia che deroga all’art. 7 della direttiva possa essere autorizzata
ai sensi dell’art. 9, n. 1, lett. c), della medesima direttiva
figura quella relativa all’assenza di un’altra
soluzione soddisfacente (v., in tal senso, sentenze Ligue
pour la protection des oiseaux e a., cit., punto 8,
nonché 9 giugno 2005, causa C‑135/04, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑5261, punto 18).
25 Trattandosi
di un regime eccezionale, che deve essere di stretta interpretazione e far
gravare l’onere di provare la sussistenza dei requisiti prescritti, per
ciascuna deroga, sull’autorità che ne prende la decisione, gli Stati membri
sono tenuti a garantire che qualsiasi intervento riguardante le specie protette
sia autorizzato solo in base a decisioni contenenti
una motivazione precisa e adeguata riferentesi ai
motivi, alle condizioni e alle prescrizioni di cui all’art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva (v. sentenza 8 giugno 2006,
causa C‑60/05, WWF Italia e a., Racc. pag. I‑5083,
punto 34).
26 Nella
fattispecie, è pacifico che nessun provvedimento di diritto nazionale
pertinente verte sulla condizione relativa all’assenza
di un’altra soluzione soddisfacente.
27 Pertanto,
il ricorso della Commissione è fondato sotto questo aspetto.
28 Occorre,
peraltro, ricordare che l’art. 9 della direttiva, pur autorizzando
un’ampia deroga al regime generale di protezione, si prefigge solo
un’applicazione concreta e puntuale per soddisfare precise esigenze e
situazioni specifiche (citata sentenza Associazione Italiana per il WWF
e a., punto 21).
29 Pertanto,
non soddisfa i requisiti previsti dall’art. 9 della direttiva una disposizione
di diritto interno, quale l’art. 2 della legge n. 13/2005, che
menziona le specie di uccelli, citate al punto 11
della presente sentenza, che possono costituire indifferentemente oggetto di
una deroga a norma di detto art. 9, n. 1, lett. a) oppure lett. c),
e il cui numero di esemplari prelevabili è fissato per un periodo di cinque
anni.
30 Il
ricorso deve pertanto essere accolto anche su tale punto.
31 Poiché
l’art. 9, n. 2, della direttiva prescrive che i provvedimenti di
deroga indichino obbligatoriamente, in particolare, le condizioni di rischio e
le circostanze di luogo nelle quali le deroghe medesime possono essere
adottate, la legge n. 13/2005, che nulla nel fascicolo indica soddisfare
tali requisiti, non è conforme a detta disposizione.
32 Pertanto,
occorre accogliere il ricorso al riguardo.
33 Per
quanto concerne l’addebito relativo al fatto che la
legge n. 13/2005 non prevede che i provvedimenti di deroga menzionino
necessariamente i soggetti autorizzati ad applicare le deroghe, esso è da
ritenere in ogni caso infondato. Infatti, dal fascicolo risulta
che la stessa Regione Veneto ha autorizzato, tramite detta legge, per una
durata predefinita, l’applicazione di talune deroghe senza la necessità di
adottare nuove misure.
34 Di
conseguenza, il ricorso dev’essere respinto su questo
punto.
35 Quanto
all’addebito relativo all’errata valutazione del
criterio delle «piccole quantità» stabilito all’art. 9, n. 1,
lett. c), della direttiva, si deve rammentare che il documento della
Commissione del 24 novembre 1993, intitolato «Seconda relazione sull’esecuzione
della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli
selvatici» [COM(93) 572 def.], indica che, in
conformità dei lavori del comitato ORNIS, occorre considerare come «piccola
quantità» qualsiasi prelievo inferiore all’1% della mortalità annua totale
della popolazione interessata (valore medio) per le specie che non possono
essere cacciate e dell’ordine dell’1% per le specie che possono essere oggetto di azioni di caccia, intendendo per «popolazione
interessata», in relazione alle specie migratrici, la popolazione delle regioni
che forniscono i principali contingenti che frequentano la regione in cui si
esercita la deroga durante il periodo della sua applicazione (v., segnatamente,
sentenza 15 dicembre 2005, causa C‑344/03, Commissione/Finlandia, Racc. pag. I‑11033, punto 53).
36 Se
è vero che il criterio delle «piccole quantità» nella forma elaborata dal
comitato ORNIS non è giuridicamente vincolante, esso può, eventualmente, in
ragione dell’autorità scientifica di cui godono i pareri di tale comitato e
dell’omessa produzione di qualsiasi elemento di prova
scientifica contraria, essere utilizzato dalla Corte come base di riferimento
per valutare se la deroga concessa dallo Stato membro convenuto ai sensi
dell’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva rispetti la
condizione che la cattura degli uccelli di cui trattasi avvenga in piccole
quantità (v., in particolare, citata sentenza Commissione/Finlandia, punto 54).
37 Peraltro,
secondo il punto 3.5.42 del documento intitolato «Guida alla disciplina della
caccia nell’ambito della direttiva [79/409/CEE]», quale aggiornato dalla
Commissione nel 2008 ed invocato dalla medesima nel presente procedimento,
punto dedicato alla nozione di «piccole quantità» ricordata al
punto 35 della presente sentenza, è possibile ipotizzare un prelievo
superiore alla soglia dell’1% – vale a dire fino al 5% della mortalità annua –
per le specie abbondanti con uno stato di conservazione soddisfacente, previa
approfondita analisi scientifica dell’autorità competente a rilasciare la
deroga.
38 Orbene,
è pacifico che, nel caso del fringuello, la legge n. 13/2005 consente
l’abbattimento di 6 059 000 esemplari, mentre l’Istituto Nazionale
per
39 Ne
consegue che le quantità di uccelli di dette specie
che possono essere cacciate in forza della legge n. 13/2005 sono comunque
nettamente superiori al limite risultante dalla nozione di «piccole quantità»
di cui all’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva.
40 Di
conseguenza,
41 Tale
constatazione non può essere inficiata dalla circostanza che, a causa del contesto regionale caratterizzato da una forte stabilità del
rapporto tra le diverse forme di caccia specialistica, le quantità di uccelli
cacciabili in teoria non vengano mai cacciate anche in pratica.
42 Infatti,
come rilevato giustamente dalla Commissione, la determinazione delle piccole quantità
prelevabili effettuata nella fattispecie, basandosi su un dato aleatorio, vale
a dire sul fatto che non tutti i cacciatori cacceranno le
specie oggetto della deroga, non risponde alle esigenze scientifiche che
tale criterio è volto a tutelare e non rispetta il principio di certezza del
diritto.
43 Alla
luce di tutto quanto sopra considerato, si deve accogliere il ricorso della
Commissione, salvo quanto rilevato ai punti 33 e 34 della presente sentenza.
44 Occorre
pertanto constatare che, poiché
Sulle spese
45 Ai
sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata
fatta domanda. Poiché
Per questi motivi,
1) Poiché
2)
(Seguono le firme)