Corte di Giustizia delle Comunità europee, 16 giugno
1998
C-162/96, A. Racke GmbH & Co – Hauptzollamt Mainz
Nel
procedimento C-162/96,
avente ad oggetto
la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art.
177 del Trattato CE, dal Bundesfinanzhof nella causa dinanzi ad esso pendente
tra
A. Racke GmbH & Co.
e
Hauptzollamt Mainz,
"domanda
vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 11 novembre
1991, n. 3300, recante sospensione delle concessioni commerciali previste
dall'accordo di cooperazione tra
composta dai
signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, H. Ragnemalm e M.
Wathelet, presidenti di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn
(relatore), J.L. Murray, D.A.O. Edward, G. Hirsch, P. Jann e L. Sevón, giudici,
avvocato
generale: F.G. Jacobs
cancelliere:
signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le
osservazioni scritte presentate:
- per
- per il
Consiglio dell'Unione europea, dai signori Jürgen Huber e Micail Vitsentzatos,
consiglieri giuridici, e dal signor Antonio Tanca, membro del servizio
giuridico, in qualità di agenti;
- per
vista la
relazione d'udienza,
sentite le
osservazioni orali della A. Racke GmbH & Co., del Consiglio e della
Commissione all'udienza del 15 luglio 1997,
sentite le
conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 dicembre 1997,
ha pronunciato
la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con
ordinanza 7 marzo 1996, pervenuta in cancelleria il 13 maggio successivo, il Bundesfinanzhof
ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due
questioni pregiudiziali vertenti sulla validità del regolamento (CEE) del
Consiglio 11 novembre 1991, n. 3300, recante sospensione delle concessioni
commerciali previste dall'accordo di cooperazione tra
2 Tali
questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra
Contesto
normativo
«1. Per i vini
di uve fresche delle sottovoci 22.05 ex C I ed ex C II della tariffa doganale
comune presentati in recipienti contenenti due litri o meno, originari della
Iugoslavia, i dazi doganali all'importazione nella Comunità sono ridotti del
30% nell'ambito di un contingente tariffario comunitario annuo di 12 000
ettolitri. Per i quantitativi importati oltre detto contingente
(...)
3. Le
disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 restano in vigore fintantoché i livelli
dei dazi doganali previsti nel quadro della progressiva abolizione di cui al
paragrafo 4 per i vini di cui al paragrafo 1 non abbiano raggiunto il tasso di
riduzione del 30% di cui al paragrafo 1.
4. Per i vini
di uve fresche delle sottovoci
(...)».
5 Ai sensi
dell'art. 2, n. 1, del protocollo aggiuntivo, i dazi doganali all'importazione
nella Comunità applicabili in base all'accordo di cooperazione sono
gradualmente aboliti nel corso degli stessi periodi e agli stessi ritmi
previsti nell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e
della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU
6 Ai sensi
dell'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 novembre 1990, n. 3413,
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di
taluni prodotti originari della Iugoslavia (1991) (GU L 335, pag. 26), i dazi
doganali all'importazione nella Comunità dei vini di uve fresche corrispondenti
ai codici NC ex 2204 21 e 2204 29 originari della Iugoslavia sono sospesi dal
1_ gennaio al 31 dicembre 1991 ai livelli di 3,6, 4,4, 4,8 o 5,6 ecu/hl e nei
limiti di un contingente di 545 000 hl. Inoltre, gli artt. 2-4 del regolamento
n. 3413/90 determinano le modalità di accesso degli importatori dei prodotti in
questione al contingente.
7 Ai sensi
dell'art. 60 dell'accordo di cooperazione, questo ha una durata illimitata.
Ciascuna parte può tuttavia denunciarlo mediante notifica all'altra parte. In
tal caso la validità dell'accordo cesserà sei mesi dopo la data della notifica.
8 Con
decisione 11 novembre 1991, 91/586/CECA,CEE, recante sospensione
dell'applicazione degli accordi tra
«(...)
considerando che nelle loro dichiarazioni del 5 e del 28 ottobre 1991
considerando
che il proseguimento delle ostilità e le loro conseguenze per i rapporti
economici e commerciali, tanto tra le Repubbliche della Iugoslavia quanto con
considerando
che l'appello fatto il 6 ottobre
considerando
che nella dichiarazione del 6 ottobre 1991
9 Il
regolamento controverso dispone, all'art. 1, che le concessioni commerciali
fatte con l'accordo di cooperazione o a norma di esso sono sospese. Ai sensi
dell'art. 3, questo regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, cioè il 15 novembre 1991.
10 Il primo,
secondo, terzo e quarto `considerando' di tale regolamento riproducono i motivi
elencati nel preambolo della decisione 91/586, sopra citata.
11 Ai sensi
dell'art. 60 dell'accordo di cooperazione, il Consiglio adottava la decisione
25 novembre 1991, 91/602/CEE, relativa alla denuncia dell'accordo di
cooperazione tra
12 Per taluni
prodotti, tra i quali comunque non figurano i vini, il Consiglio, con
regolamento (CEE) 2 dicembre 1991, n. 3567, relativo al regime applicabile alle
importazioni di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina,
Croazia, Macedonia e Slovenia (GU L 342, pag. 1), concedeva a queste
Repubbliche il beneficio di disposizioni commerciali essenzialmente equivalenti
a quelle dell'accordo di cooperazione sospeso dalla Comunità.
13 Il
regolamento (CEE) del Consiglio 3 febbraio 1992, n. 545, relativo al regime
applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle
Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di
Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro (GU L 63, pag. 1), manteneva tali
misure per l'anno 1992 e le estendeva a taluni prodotti agricoli tra cui i vini
di uve fresche corrispondenti ai codici NC ex 2204 21 e 2204 29, originari
delle Repubbliche suddette. Così, l'art. 6 del regolamento n. 545/92 dispone
che, per tali vini, i dazi doganali all'importazione sono ridotti all'aliquota
di 3,2 ecu/hl o di 3,7 ecu/hl nei limiti di un contingente annuo di 545 000 hl.
14 Ai sensi
dell'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 3 febbraio 1992, n. 547,
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per
taluni prodotti originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle
Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro (GU L 63,
pag. 41), i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità dei vini di
uve fresche corrispondenti ai codici NC ex 2204 21 e 2204 29, originari di
queste Repubbliche, venivano sospesi dal 1_ gennaio al 31 dicembre 1992 ai
livelli di 2,4, 2,9, 3,2 o 3,7 ecu/hl ed entro un contingente di 545 000 hl.
Gli artt. 2-4 di questo regolamento determinano le modalità di accesso al
contingente da parte degli importatori dei prodotti considerati.
La causa
principale
15 Tra il 6
novembre 1990 e il 27 aprile 1992
16 Con
decisione 27 maggio 1992, lo Hauptzollamt di Magonza esigeva però la differenza
tra il dazio applicabile ai paesi terzi e il dazio preferenziale, in quanto i
vini erano stati importati dalla Serbia.
17 Contro tale
decisione
18
«1. Un
fondamentale mutamento delle circostanze che si sia prodotto in relazione a
quelle che esistevano al momento della conclusione di un trattato e che non era
stato previsto dalle parti non può essere invocato come motivo per porre
termine al trattato o per ritirarsi da esso a meno che:
a) l'esistenza
di tali circostanze non abbia costituito una base essenziale per il consenso
delle parti ad essere vincolate dal trattato; e che
b) tale
cambiamento non abbia l'effetto di trasformare radicalmente il peso degli
obblighi che restano da eseguire in base al trattato.
(...)
3. Se una
parte può, in base ai paragrafi precedenti, invocare un fondamentale mutamento
delle circostanze quale motivo per porre termine ad un trattato o per recedere
da questo, essa può anche invocarlo soltanto come motivo di sospensione
dell'applicazione del trattato».
20 Secondo il
giudice a quo, lo smembramento della Iugoslavia in diversi nuovi Stati e le
ostilità al suo interno che sarebbero analoghi ad una svolta politica,
implicherebbero una modifica fondamentale delle circostanze essenziali alla
base del consenso delle parti contraenti vincolate dall'accordo di
cooperazione. Per contro, il cambiamento verificatosi non sembrerebbe trasformare
radicalmente la portata degli obblighi derivanti dall'accordo di cooperazione,
che sarebbe soprattutto un trattato di natura commerciale.
21 Il
Bundesfinanzhof si chiede poi se, tenuto conto dell'art. 65 della convenzione
di Vienna, fosse lecito procedere alla sospensione dell'accordo di cooperazione
senza previa notifica né preavviso, se vi fosse una particolare urgenza e se il
tempo trascorso prima del momento del pagamento dei dazi di cui trattasi
potesse sanare eventuali irregolarità procedurali.
23 Tenuto
conto di tali dubbi, il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il procedimento
e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se sia
valido il regolamento (CEE) del Consiglio 11 novembre 1991, n. 3300, recante
sospensione delle concessioni commerciali previste dall'accordo di cooperazione
tra
2) In caso di
soluzione negativa della questione sub 1):
Quali
conseguenze debbano trarsi dall'invalidità in relazione ad un'operazione di
sdoganamento, effettuata all'inizio del maggio 1992 e avente ad oggetto vini di
provenienza serba, importati nel periodo compreso tra la metà del novembre 1991
e l'aprile 1992 e posti in deposito doganale.
Se siano al
riguardo applicabili le agevolazioni doganali connesse ai contingenti aperti
nel 1992 per vini provenienti dalla ex Iugoslavia, ad eccezione della Serbia».
Sulla prima
questione
24 Occorre
osservare, in via preliminare, che, sebbene non vincolanti per
Sulla
competenza della Corte
25 Dal momento
che la prima questione verte sulla validità del regolamento controverso con
riguardo alle regole del diritto consuetudinario internazionale,
26 Occorre
ricordare che, come ha già deciso
27 Poiché
questa competenza si estende a tutti i motivi d'invalidità che possono
infirmare tali atti,
28 Di
conseguenza, si deve rilevare che
Sulla validità
del regolamento controverso
29 Si deve
osservare che la questione della validità del regolamento controverso con
riguardo al diritto internazionale consuetudinario si pone, incidentalmente, in
occasione di una lite nella quale
30 Di
conseguenza occorre innanzitutto esaminare se l'art. 22, n. 4, che trova
applicazione nella causa principale, come indicato dall'oggetto dei regolamenti
sui contingenti menzionati nell'ordinanza di rinvio, sia idoneo a conferire
direttamente agli amministrati dei diritti ad un trattamento doganale
preferenziale.
31 Secondo la
costante giurisprudenza della Corte, una disposizione di un accordo stipulato
dalla Comunità con paesi terzi va considerata direttamente efficace qualora,
tenuto conto del suo tenore letterale, nonché dell'oggetto e della natura
dell'accordo, implichi un obbligo chiaro e preciso la cui esecuzione e i cui
effetti non siano subordinati all'adozione di alcun atto ulteriore (v., in particolare,
sentenza 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel, Racc. pag. 3719, punto 14).
32 Per
determinare se l'art. 22, n. 4, dell'accordo di cooperazione risponda a tali
criteri, occorre procedere anzitutto all'esame del suo testo.
33 Tale
disposizione, secondo il suo stesso dettato, deve essere attuata attraverso
atti comunitari affinché sia aperto, secondo le modalità fissate all'art. 2,
nn. 1 e 2, del protocollo aggiuntivo, il contingente tariffario comunitario
annuo, non disponendo
34 Ne deriva
che l'art. 22, n. 4, dell'accordo di cooperazione è idoneo a conferire, per
quanto riguarda il trattamento doganale preferenziale da esso previsto, diritti
che gli amministrati possono far valere dinanzi ai giudici nazionali.
35 Tale
considerazione non è, peraltro, contraddetta dall'esame dello scopo e della
natura dell'accordo di cui l'art. 22, n. 4, fa parte.
37 Occorre poi
esaminare se, nel far valere in giudizio il trattamento doganale preferenziale
che gli concede l'art. 22, n. 4, dell'accordo di cooperazione, modificato, un
amministrato possa mettere in discussione la validità, con riguardo alle norme
del diritto internazionale consuetudinario, del regolamento controverso, che
sospende, a partire dal 15 novembre 1991, le concessioni commerciali conferite
da tale accordo.
39 Orbene,
secondo il Consiglio, visto che il diritto internazionale non determina in modo
vincolante le sanatorie da attuare in caso di violazione delle sue norme,
l'eventuale loro violazione da parte della decisione 91/586 non porterebbe
necessariamente alla riviviscenza dell'accordo di cooperazione e,
conseguentemente, a livello comunitario, all'invalidità del regolamento
controverso a causa del contrasto con l'accordo tornato applicabile. Così, la
violazione del diritto internazionale potrebbe ugualmente essere sanzionata
attraverso l'indennizzo, di modo che l'accordo di cooperazione resterebbe
sospeso. Pertanto, al fine di valutare la validità del regolamento controverso,
40 Occorre
anzitutto rilevare che la questione posta dal giudice a quo verte unicamente
sulla validità del regolamento controverso con riguardo alle norme del diritto
consuetudinario internazionale.
41 Si deve
anche sottolineare che un accordo con un paese terzo, stipulato dal Consiglio
in conformità alle disposizioni del Trattato CE, costituisce, per quanto
riguarda
42 Orbene, se
il regolamento controverso dovesse essere dichiarato invalido, le concessioni
commerciali conferite dalle disposizioni dell'accordo di cooperazione
resterebbero applicabili nell'ordinamento giuridico comunitario fintantoché
43 Ne consegue
che una dichiarazione d'invalidità del regolamento controverso a motivo del
contrasto con norme di diritto internazionale consuetudinario permetterebbe
agli amministrati d'invocare direttamente i diritti al trattamento
preferenziale che conferisce loro l'accordo di cooperazione.
44
46 Ne deriva
che le norme del diritto consuetudinario internazionale relative alla
cessazione e alla sospensione delle relazioni convenzionali a motivo di un
cambiamento fondamentale di circostanze vincolano le istituzioni della Comunità
e fanno parte dell'ordinamento giuridico comunitario.
47 Occorre poi
rilevare che nel caso di specie l'amministrato mette in discussione, in via
incidentale, la validità di un regolamento comunitario con riguardo a dette
norme per avvalersi dei diritti derivantigli direttamente da un accordo
stipulato dalla Comunità con un paese terzo. La presente causa non riguarda
dunque l'effetto diretto di tali norme.
49 Le norme
invocate dall'amministrato costituiscono un'eccezione al principio «pacta sunt
servanda», che costituisce un principio fondamentale di ogni ordinamento
giuridico e, in particolare, dell'ordinamento giuridico internazionale.
Applicato al diritto internazionale, tale principio vuole che ogni trattato
vincoli le parti e che queste lo attuino in buona fede (v. art. 26 della
convenzione di Vienna).
51 Ciò
considerato, non può negarsi a un amministrato, allorché si avvalga
giudizialmente dei diritti conferitigli direttamente da un accordo con un paese
terzo, la facoltà di mettere in discussione la validità di un regolamento che,
sospendendo le concessioni commerciali conferite da tale accordo, gli impedisca
di avvalersene, né gli si può negare la facoltà d'invocare, al fine di
contestarne la validità, gli obblighi derivanti dalle norme del diritto
consuetudinario internazionale che disciplinano la cessazione e la sospensione
delle relazioni convenzionali.
52 Tuttavia, a
motivo della complessità delle norme di cui trattasi e dell'imprecisione di
talune nozioni alle quali esse si riferiscono, il controllo giurisdizionale
deve necessariamente limitarsi, in particolare nell'ambito di un rinvio
pregiudiziale in materia di validità di un atto, a determinare se il Consiglio,
adottando il regolamento di sospensione, abbia commesso manifesti errori di
valutazione quanto alle condizioni per l'applicazione di tali norme.
53 Affinché si
possa prendere in considerazione la necessità della cessazione o della
sospensione di un accordo a motivo di un mutamento fondamentale delle
circostanze, il diritto consuetudinario internazionale, come codificato
nell'art. 62, n. 1, della convenzione di Vienna, impone due condizioni. In
primo luogo, l'esistenza di tali circostanze deve avere costituito una base
essenziale per il consenso delle parti ad essere vincolate dall'accordo; in
secondo luogo, tale cambiamento deve avere l'effetto di trasformare
radicalmente la portata degli obblighi che restano da adempiere in base
all'accordo.
54 Riguardo
alla prima condizione, occorre rilevare che, secondo il preambolo dell'accordo
di cooperazione, le parti contraenti sono determinate «a promuovere lo sviluppo
e la diversificazione della cooperazione economica, finanziaria e commerciale
al fine di favorire un migliore equilibrio nonché il miglioramento della
struttura e lo sviluppo del volume dei loro scambi commerciali e l'incremento
del benessere delle loro popolazioni» e sono consapevoli «della necessità di
tener conto della nuova situazione creatasi in seguito all'ampliamento della
Comunità e di rafforzare gli esistenti vincoli di vicinato per organizzare
rapporti economici e commerciali più armoniosi fra
55 Data la
portata di tale obiettivo, la conservazione di una situazione di pace in
Iugoslavia, indispensabile per i rapporti di buon vicinato, e l'esistenza di
istituzioni capaci di provvedere alla realizzazione della cooperazione
perseguita dall'accordo in tutto il territorio della Iugoslavia costituivano
una condizione essenziale per iniziare e proseguire la cooperazione prevista
dall'accordo medesimo.
56 Per quanto
riguarda la seconda condizione, non risulta che il Consiglio abbia commesso un
manifesto errore di valutazione nel rilevare, nel secondo `considerando' del
regolamento controverso, che «il proseguimento delle ostilità e le loro
conseguenze per i rapporti economici e commerciali, tanto tra le Repubbliche
della Iugoslavia quanto con
57 Anche se è
vero che, come afferma
58 Per quanto
riguarda poi la questione, sollevata nell'ordinanza di rinvio, se, alla luce
dell'art. 65 della convenzione di Vienna, fosse lecito procedere alla
sospensione dell'accordo di cooperazione senza notifica né preavviso, occorre
rilevare che, nelle dichiarazioni comuni del 5, 6 e 28 ottobre 1991,
59 Anche se
dichiarazioni come queste non soddisfano i requisiti formali prescritti da
detta norma, si deve ricordare che le specifiche disposizioni di natura
procedurale in essa contenute non fanno parte del diritto internazionale
consuetudinario.
60 Pertanto,
occorre concludere che l'esame della prima questione non ha messo in luce alcun
elemento idoneo ad inficiare la validità del regolamento di sospensione.
61 Data la
soluzione fornita alla prima questione pregiudiziale, non occorre pronunciarsi
sulla seconda.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
62 Le spese
sostenute dal Consiglio e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni
alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella
causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi
motivi,
pronunciandosi
sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof con ordinanza 7 marzo 1996,
dichiara:
L'esame delle questioni
sollevate non ha messo in luce alcun elemento idoneo ad inficiare la validità
del regolamento (CEE) del Consiglio 11 novembre 1991, n. 3300, recante
sospensione delle concessioni commerciali previste dall'accordo di cooperazione
tra
(Seguono le firme)