Corte di Giustizia delle Comunità europee (Grande
Sezione), 11 dicembre 2007
C-161/06, Skoma‑Lux sro – Celní ředitelství Olomouc
Nel procedimento C‑161/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi
dell’art. 234 CE, dal Krajský soud v Ostravě (Repubblica
ceca) con decisione 10 marzo 2006, pervenuta in cancelleria il 24 marzo 2006,
nella causa tra
Skoma‑Lux sro
e
Celní ředitelství
Olomouc,
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai
sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas,
K. Lenaerts, A. Tizzano,
presidenti di sezione, dal sig. R. Schintgen,
dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dal
sig. K. Schiemann, dalla
sig.ra P. Lindh, dai sigg. J.-C. Bonichot (relatore),
T. von Danwitz e A. Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore
vista
la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26
giugno 2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per
– per
il governo ceco, dal sig. T. Boček, in
qualità di agente;
– per
il governo estone, dal sig. L. Uibo, in
qualità di agente;
– per
il governo lettone, dalle sig.re K. Bārdiŋa e R. Kaskina,
in qualità di agenti;
– per
il governo polacco, dalle sig.re E. Ośniecka-Tamecka, M. Kapko
e M. Kamejsza, in qualità di agenti;
– per
il governo slovacco, dal sig. J. Čorba, in qualità di agente;
– per
il governo svedese, dal sig. A. Kruse e
dalla sig.ra A. Falk, in qualità di agenti;
– per
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18
settembre 2007,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 58
dell’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della
Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della
Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di
Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della
Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei
Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236,
pag. 33; in prosieguo: l’«Atto relativo alle condizioni di adesione»), in
forza del quale
2 Tale
domanda è stata presentata
nell’ambito di una controversia pendente tra la società Skoma-Lux
sro (in prosieguo: la «Skoma-Lux»)
e
Contesto normativo
La normativa comunitaria
L’Atto relativo alle condizioni di adesione
3 L’Atto
relativo alle condizioni di adesione è parte integrante del Trattato tra il
Regno del Belgio, il Regno di Danimarca,
4 Ai
sensi dell’art. 2 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione:
«Dalla data di adesione le disposizioni dei trattati
originari e gli atti adottati dalle istituzioni e dalla Banca centrale europea
prima dell’adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati
alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto».
5 L’art. 58
di tale Atto così dispone:
«I testi degli atti delle istituzioni, e della Banca
centrale europea, adottati anteriormente all’adesione e redatti dal Consiglio,
dalla Commissione o dalla Banca centrale europea in lingua ceca, estone,
lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena
e ungherese fanno fede, dalla data di adesione, alle stesse condizioni dei
testi redatti nelle undici lingue attuali. Essi sono pubblicati nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea qualora i testi nelle lingue attuali siano
stati oggetto di una tale pubblicazione».
Il regolamento n. 1
6 In
forza dell’art. 1 del regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1,
che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea
(GU 1958, n. 17, pag. 385), così come modificato dall’Atto
relativo alle condizioni di adesione, le lingue ufficiali dell’Unione sono:
«la lingua ceca, la lingua danese, la lingua estone,
la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese,
la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua
lituana, la lingua maltese, la lingua olandese, la lingua polacca, la lingua
portoghese, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la
lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese».
7 L’art. 4
di tale regolamento prevede che:
«I regolamenti e gli altri testi di portata generale
sono redatti nelle venti lingue ufficiali».
8 L’art. 5
del suddetto regolamento recita:
«
9 Ai
sensi dell’art. 8 del medesimo regolamento:
«Per quanto concerne gli Stati membri in cui
esistono più lingue ufficiali, l’uso della lingua sarà determinato, a richiesta
dello Stato interessato, secondo le regole generali risultanti dalla
legislazione di tale Stato».
10 Ai
sensi dell’art. 199 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993,
n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento
(CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale
comunitario (GU L 253, pag. 1):
«Fatta
salva l’eventuale applicazione di disposizioni repressive, la presentazione in
un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo
rappresentante è impegnativa, conformemente alle disposizioni vigenti, per
quanto riguarda:
– l’esattezza
delle indicazioni riportate nella dichiarazione,
– l’autenticità
dei documenti acclusi, e
– l’osservanza
di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci in causa al regime
considerato».
La normativa nazionale
11 L’art. 293,
n. 1, lett. d), della legge n. 13/1993 (in prosieguo: il «codice
doganale») così dispone:
«Viola le disposizioni doganali chi ottenga lo
svincolo delle merci sulla base di documenti falsi, modificati o contraffatti,
ovvero di dati non corretti o non veridici».
Causa principale e
questioni pregiudiziali
12
13 Alla
Skoma‑Lux è addebitata una violazione doganale
consistente nell’indicazione di dati inesatti relativi alla classificazione
tariffaria del vino rosso Kagor VK. La direzione doganale
ritiene non solo che tale società abbia violato talune disposizioni del codice
doganale, nella versione in vigore prima dell’adesione della Repubblica ceca
all’Unione, ma anche che essa sia incorsa in una violazione doganale ai sensi
dell’art. 293, n. 1, lett. d), del codice medesimo,
contravvenendo all’art. 199, n. 1, del regolamento n. 2454/93.
14 Il
ricorso di annullamento della Skoma-Lux si fonda, in
parte, sull’inapplicabilità del regolamento comunitario alle violazioni che le
sono addebitate, ivi comprese quelle posteriori all’adesione della Repubblica
ceca all’Unione, in assenza della pubblicazione in lingua ceca delle
disposizioni del diritto comunitario applicate dalle autorità doganali, al
momento in cui i comportamenti contestati sono stati realizzati.
15 La
direzione doganale sostiene che il Ministero delle Finanze ceco ha pubblicato
la versione ceca delle disposizioni doganali pertinenti in formato elettronico,
che
16 Stanti
tali premesse, il Krajský soud
v Ostravě ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1) Se
l’art. 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione (...), sulla cui
base
2) In
caso di risposta negativa alla prima questione: se l’inapplicabilità al singolo
del regolamento di cui si tratta rappresenti un problema di interpretazione o
un problema di validità del diritto comunitario ai sensi
dell’art. 234 CE (...).
3) Qualora
Sulle questioni
pregiudiziali
Sulla prima questione
17 Con
la prima questione il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’art. 58
dell’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione consenta di far
valere, nei confronti dei singoli in uno Stato membro, le disposizioni di un
regolamento comunitario che non è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea nella lingua di tale Stato membro, allorquando
quest’ultima è una lingua ufficiale dell’Unione.
18 Il
giudice del rinvio rileva che
19 Per
quanto riguarda la causa principale, il giudice del rinvio ritiene che la
maggioranza degli interessati prenda conoscenza delle norme giuridiche per via
elettronica e che, di conseguenza, la mancata pubblicazione di una normativa
comunitaria nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non renda
inaccessibile tale normativa. L’Unione ha infatti
pubblicato su Internet versioni linguistiche provvisorie o provvisoriamente
riviste ed è usuale ricercare il diritto comunitario in banche dati quali il
Servizio interistituzionale per la consultazione on line
del diritto dell’Unione europea (EUR-Lex).
20 In
tale contesto potrebbe apparire legittimo ammettere che l’applicabilità di una
normativa comunitaria non pubblicata nella lingua in questione venga stabilita
caso per caso, in seguito alla valutazione della possibilità del singolo di
prendere effettivamente conoscenza del contenuto del documento di cui trattasi.
In una causa come quella oggetto del procedimento
principale, la società ricorrente doveva essere senz’altro informata, dal
momento che essa opera in un contesto internazionale e che l’obbligo di
dichiarare con esattezza le merci importate corrisponde ad una regola di
diritto doganale nota in tutti gli Stati membri.
21 Tuttavia,
il giudice del rinvio riconosce che il principio della certezza del diritto
nonché il principio dell’uguaglianza dei cittadini sono garantiti, in
particolare, dall’obbligo formale di una regolare pubblicazione della normativa
nella lingua ufficiale del destinatario (v. sentenze 1° ottobre 1998, causa C‑209/96,
Regno Unito/Commissione, Racc. pag. I‑5655, punto 35, e 20
maggio 2003, causa C‑108/01, Consorzio del Prosciutto di Parma e
Salumificio S. Rita, Racc. pag. I‑5121, punto 89).
L’incertezza del diritto sarebbe accentuata dalla coesistenza di molteplici
traduzioni ufficiose recanti differenze.
Osservazioni presentate alla Corte
22
23
24 I
governi ceco, lettone e svedese ritengono che, in forza del combinato disposto
dell’art 254 CE e degli artt. 2 e 58 dell’Atto relativo alle
condizioni di adesione, una delle condizioni di opponibilità
del diritto comunitario ai singoli nello Stato membro in questione sia la
regolare pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
nella lingua di tale Stato.
25 Essi
invocano, in particolare, il rispetto del divieto di discriminazione in base
alla cittadinanza e dei principi di uguaglianza e di certezza del diritto.
26 Tali
governi osservano inoltre che le versioni elettroniche delle traduzioni,
precedenti alla pubblicazione in forma elettronica della Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, non offrono un grado sufficiente di certezza del
diritto.
27 Secondo
il governo estone, dall’art. 254 CE si evince che la pubblicazione
della legislazione comunitaria derivata nelle lingue ufficiali dei nuovi Stati
membri nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea costituisce, al
momento dell’adesione di tali Stati all’Unione, un obbligo per quest’ultima, e
che l’assenza di una simile pubblicazione configura una violazione di tale
obbligo.
28 Tuttavia,
poiché il principio di certezza del diritto impone soltanto che i cittadini di
uno Stato membro possano conoscere con esattezza la portata degli obblighi loro
incombenti in forza di una normativa, occorrerebbe tenere conto della
possibilità di prendere conoscenza degli atti giuridici tramite Internet. Ciò
varrebbe per coloro che ne fanno uso e che sono al corrente delle modifiche
apportate all’ordinamento giuridico in conseguenza dell’adesione del loro Stato
all’Unione. In tale categoria rientrerebbero i «cittadini informati», coloro
che, come
29 A
parere del governo polacco, in base ad un’analisi simile, un singolo in uno
Stato membro potrebbe sottrarsi alle conseguenze negative dell’applicazione
delle disposizioni di un atto giuridico che non è stato oggetto di
pubblicazione ufficiale nella lingua nazionale soltanto se risulta accertato
che egli non poteva pervenire per altre vie alla conoscenza del contenuto di
tale atto.
30 Secondo
31 Essa
suggerisce, tuttavia, di tenere conto della possibilità di prendere conoscenza
del testo in un’altra versione linguistica o per via elettronica. Essa rammenta
che, nella controversia principale, il regolamento doganale di cui trattasi è
stato pubblicato in lingua ceca sul sito Internet EUR-Lex
in data 23 novembre 2003, e successivamente in forma stampata il 30 aprile 2004,
nonché affisso nella sede dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee (OPOCE). Infine, il 27 agosto 2004, esso è stato pubblicato,
negli stessi termini, in un’edizione speciale della Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.
Risposta della Corte
32 Dall’art. 2
dell’Atto relativo alle condizioni di adesione risulta che gli atti adottati
dalle istituzioni anteriormente all’adesione vincolano gli Stati membri e sono
applicabili in tali Stati dalla data di adesione. Tuttavia, l’opponibilità degli atti suddetti alle persone fisiche e
giuridiche di tali Stati è subordinata alle condizioni generali di attuazione
del diritto comunitario negli Stati membri così come previste dai trattati
originari e, per i nuovi Stati membri, dallo stesso Atto relativo alle
condizioni di adesione.
33 Dal
tenore letterale stesso dell’art. 254, n. 2, CE, emerge che un
regolamento può produrre effetti giuridici soltanto se è stato pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
34 Peraltro,
dal combinato disposto dell’art. 58 dell’Atto relativo alle condizioni di
adesione e degli artt. 4, 5 e 8 del regolamento n. 1 si evince che,
per uno Stato membro la cui lingua è una lingua ufficiale dell’Unione, la
pubblicazione regolare di un regolamento comunitario deve essere intesa come la
pubblicazione di tale atto, in tale lingua, nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.
35 È
quindi in tale contesto che le disposizioni dei trattati originari e gli atti
adottati prima dell’adesione dalle istituzioni e dalla Banca centrale europea
devono essere attuati nei nuovi Stati membri, in applicazione dell’art. 2
dell’Atto relativo alle condizioni di adesione.
36 Oltre
a fondare la propria legittimità sul testo stesso dei Trattati, tale interpretazione
è l’unica compatibile con il principio di certezza del diritto e con il divieto
di discriminazione.
37 Dal
punto 15 della sentenza 25 gennaio 1979, causa 98/78, Racke
(Racc. pag. 69), si desume infatti che un atto proveniente da
un’istituzione comunitaria, quale il regolamento oggetto della causa
principale, non può essere opposto alle persone fisiche e giuridiche in uno
Stato membro prima che queste ultime abbiano la possibilità di prenderne
conoscenza tramite regolare pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.
38
39 Sarebbe
inoltre contrario al principio di parità di trattamento applicare gli obblighi
imposti da una normativa comunitaria in modo identico nei vecchi Stati membri,
dove i singoli hanno la possibilità di prendere conoscenza dei suddetti
obblighi nella lingua del proprio Stato consultando
40 Il
rispetto di tali principi fondamentali non contraddice il principio
dell’effettività del diritto comunitario, poiché quest’ultimo non può
riguardare norme non ancora opponibili ai singoli.
41 Da
un lato, sembrerebbe infatti conforme al principio di leale collaborazione,
stabilito dall’art. 10 CE, che gli Stati membri aderenti adottino
tutte le misure idonee a garantire l’effettività del diritto comunitario
all’interno del loro ordinamento giuridico nazionale, ma dall’altro, alla luce
dell’analisi precedente, sarebbe contra legem esigere
da loro che impongano ai singoli obblighi contenuti in testi di portata
generale non pubblicati nella loro lingua ufficiale nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.
42 La
posizione consistente nell’ammettere, in nome del principio di effettività, l’opponibilità di un atto che non è stato regolarmente
pubblicato farebbe ricadere sui singoli, nello Stato membro interessato, le
conseguenze negative della mancata osservanza dell’obbligo, che incombeva
all’amministrazione comunitaria, di mettere a loro disposizione, alla data
dell’adesione, l’insieme del diritto comunitario vigente in tutte le lingue
ufficiali dell’Unione (v., in tal senso, sentenza Racke,
cit., punto 16).
43 Vero è che in alcune osservazioni presentate alla Corte
si sostiene che quest’ultima, ai punti 11-21 della citata sentenza Oryzomyli Kavallas e a., si
è chiesta se una pubblicazione insufficiente del diritto comunitario nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea dovesse rappresentare sempre e comunque un
motivo di inopponibilità ai singoli della normativa in discussione.
44 Tale sentenza deve però essere letta nel suo contesto, e tenendo
presente la questione sottoposta alla Corte. Quest’ultima ha semplicemente
valutato l’impossibilità, per una società ellenica, di prendere conoscenza
della normativa comunitaria alla data d’adesione della Repubblica ellenica alle
Comunità europee. La questione della regolare pubblicazione della detta
normativa in quanto tale non era stata sollevata.
45 Il
giudice del rinvio, alcuni degli Stati membri che hanno presentato osservazioni
e
46 Una
tale circostanza non è tuttavia sufficiente a rendere opponibile a un singolo
una normativa comunitaria che non sia stata oggetto di regolare pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
47 Parimenti,
sia il giudice del rinvio, sia alcuni degli Stati membri che hanno presentato
osservazioni e
48 Occorre
tuttavia rilevare che, se è vero che la legislazione comunitaria è
effettivamente disponibile su Internet e che i singoli ne prendono conoscenza
sempre più frequentemente tramite tale strumento, mettere a disposizione tale
legislazione in siffatta maniera non può equivalere, in mancanza di una
normativa comunitaria al riguardo, ad una pubblicazione, nelle forme di legge,
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
49 Del
resto, è necessario sottolineare che, benché diversi Stati membri abbiano
adottato una pubblicazione elettronica qualificandola come forma valida,
quest’ultima è oggetto di testi legislativi o regolamentari che la disciplinano
con precisione, determinando con esattezza i casi nei quali siffatta
pubblicazione è ritenuta valida. In tale contesto, allo stato attuale del
diritto comunitario,
50 Allo
stato attuale del diritto comunitario, l’unica versione di un regolamento
comunitario che fa fede è quella pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, con la conseguenza che una versione elettronica
anteriore a tale pubblicazione non può essere opposta ai singoli, quand’anche
essa si riveli, in seguito, conforme alla versione pubblicata.
51 Occorre
quindi risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 58 dell’Atto
relativo alle condizioni di adesione osta a che gli obblighi contenuti in una
normativa comunitaria che non è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea nella lingua di un nuovo Stato membro, allorquando
quest’ultima è una lingua ufficiale dell’Unione, possano essere imposti ai
singoli in tale Stato, anche nel caso in cui tali soggetti avrebbero potuto
prendere conoscenza della normativa suddetta con altri mezzi.
Sulla seconda questione
52 Con
la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, essenzialmente, se
l’inopponibilità ai singoli in uno Stato membro di un regolamento comunitario
non pubblicato nella lingua di tale Stato sia una questione che investe
l’interpretazione ovvero la validità di tale regolamento.
Osservazioni presentate alla Corte
53 Il
governo ceco, facendo appello alla giurisprudenza della Corte, ritiene che
l’assenza di pubblicazione di un regolamento comunitario nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea non influisca sulla sua validità e che, di
conseguenza, la valutazione degli effetti di tale assenza di pubblicazione
riguardi esclusivamente l’interpretazione del diritto comunitario.
54 Il
governo lettone osserva che l’inapplicabilità ai singoli di un regolamento
comunitario che non è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea rappresenta una questione di validità, dato che gli effetti di tale
inapplicabilità coincidono, in concreto, con quelli dell’inesistenza di tale
regolamento. Pertanto, un giudice nazionale, al fine di risolvere una
controversia dinanzi ad esso pendente, dovrebbe considerare che il detto
regolamento non sia mai esistito.
55 A
parere della Commissione, che si richiama alla giurisprudenza della Corte, la
disponibilità della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nei diversi
Stati membri non influisce né sulla data in cui un regolamento è considerato
come pubblicato, né sulla data in cui esso entra in vigore (v., in tal senso,
sentenze Racke, cit., e 25 gennaio 1979, causa 99/78,
Decker, Racc. pag. 101). Pertanto,
l’indisponibilità di una versione linguistica della Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea non potrebbe di per se stessa
compromettere né la validità né la data di entrata in vigore di tale
regolamento.
56
Risposta della Corte
57 Il
giudice del rinvio si chiede se un regolamento che non è stato pubblicato nella
lingua di uno Stato membro sia invalido con riferimento agli artt. 254,
n. 2, prima frase, CE, 2 e 58 dell’Atto relativo alle condizioni di
adesione, nonché 4 e 5 del regolamento n. 1.
58 È
pacifico che tali disposizioni non condizionano la validità di un regolamento
applicabile negli Stati membri nei quali è stato regolarmente pubblicato.
59 Inoltre,
la circostanza che tale regolamento non sia opponibile ai singoli nello Stato
membro nella cui lingua non è stato pubblicato non ha alcuna incidenza sul
fatto che, essendo parte del diritto comunitario vigente, le sue disposizioni
vincolano lo Stato membro considerato sin dalla data di adesione.
60 L’interpretazione
del combinato disposto delle norme citate al punto 57 della presente
sentenza, così come emerge dalla risposta fornita alla prima questione, ha
l’oggetto e l’effetto di ritardare l’opponibilità
degli obblighi che un regolamento comunitario impone ai singoli in uno Stato
membro, fino al momento in cui questi ultimi possano prenderne conoscenza in
maniera ufficiale, scevra da qualsiasi ambiguità.
61 Pertanto,
occorre risolvere la seconda questione dichiarando che, nel giudicare che un
regolamento comunitario, che non è stato pubblicato nella lingua di uno Stato
membro, è inopponibile ai singoli in tale Stato,
Sulla terza questione
62 Alla
luce della risposta fornita alla seconda questione, non occorre pronunciarsi
sulla validità di un siffatto regolamento comunitario.
Sulla domanda di limitazione nel tempo degli effetti
della presente sentenza
63 Il
governo ceco suggerisce alla Corte di limitare nel tempo gli effetti della sua
sentenza alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea delle questioni pregiudiziali ad essa proposte, senza che tale
limitazione sia opponibile ai ricorrenti che hanno già impugnato l’applicazione
delle disposizioni non pubblicate o che hanno chiesto il risarcimento del danno
in tal modo provocato.
64 Esso
sostiene che i due criteri fondamentali determinanti riguardo alla possibilità
di pronunciarsi sulla limitazione nel tempo degli effetti di una sentenza sono
soddisfatti nella fattispecie, ossia il fatto che le persone interessate hanno
agito in buona fede e che esiste un rischio di problemi gravi, non soltanto di
carattere economico.
65 Il
governo lettone avanza la medesima proposta, ma alla data della presente
sentenza, in modo che le decisioni adottate in buona fede sulla base di
normative comunitarie non ancora pubblicate nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, e non ancora impugnate dai loro destinatari, non
possano più essere rimesse in discussione.
66 Esso
ritiene che tutti gli Stati membri che hanno aderito all’Unione il 1° maggio
2004 abbiano agito in buona fede nell’attuare disposizioni comunitarie che, a
quel tempo, non erano state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. E, tenuto conto del significato della presente sentenza, se fosse
necessario annullare, in quanto infondate, le decisioni amministrative che ne
sono risultate, ciò comporterebbe un elevato numero di domande di annullamento
nonché conseguenze finanziarie rilevanti, non soltanto per i bilanci degli
Stati membri, ma anche per quello dell’Unione.
67 A
tale proposito si rammenta che, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale avente
ad oggetto l’interpretazione di una disposizione di diritto comunitario, in via
eccezionale
68 Tuttavia,
la citata giurisprudenza concerne circostanze diverse rispetto a quelle del
caso di specie. Non si tratta infatti, nella presente
causa, della questione della limitazione nel tempo degli effetti di una
sentenza della Corte riguardante l’interpretazione di una disposizione di
diritto comunitario, ma della limitazione degli effetti di una sentenza avente
ad oggetto l’opponibilità stessa di un atto
comunitario sul territorio di uno Stato membro. Tale giurisprudenza non può di
conseguenza essere applicata al caso di specie.
69 Occorre
inoltre rammentare che, in forza dell’art. 231 CE, nell’annullare un
regolamento
70 Da
ciò risulta che, anche in presenza di un atto illegittimo considerato come mai
venuto ad esistenza,
71 Le
medesime esigenze di certezza del diritto impongono che lo stesso valga per le
decisioni nazionali adottate in applicazione di disposizioni di diritto comunitario,
che non siano divenute opponibili sul territorio di taluni Stati membri a causa
della mancata regolare pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea nella lingua ufficiale degli Stati in questione, ad eccezione delle
decisioni che erano state oggetto di ricorsi amministrativi o giurisdizionali
alla data della presente sentenza.
72 Pertanto,
secondo il diritto comunitario, gli Stati membri interessati non hanno
l’obbligo di rimettere in discussione le decisioni amministrative o giurisdizionali
adottate sulla base di tali norme, una volta che esse siano divenute definitive
in forza delle norme nazionali applicabili.
73 In
base al diritto comunitario, la situazione sarebbe diversa solo nei casi
eccezionali in cui, in virtù delle norme richiamate al punto 71 della
presente sentenza, siano state adottate misure amministrative ovvero decisioni
giurisdizionali, segnatamente a carattere repressivo, che pregiudichino diritti
fondamentali, situazione il cui accertamento rientra, entro tali limiti, nella
competenza delle autorità nazionali.
Sulle spese
74 Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
1) L’art. 58
dell’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica
ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica
di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della
Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia
e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda
l’Unione europea osta a che gli obblighi contenuti in una normativa comunitaria
che non è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
nella lingua di un nuovo Stato membro, allorquando quest’ultima è una lingua
ufficiale dell’Unione europea, possano essere imposti ai singoli in tale Stato,
anche nel caso in cui tali soggetti avrebbero potuto prendere conoscenza della
normativa suddetta con altri mezzi.
2) Nel
giudicare che un regolamento comunitario, che non è stato pubblicato nella
lingua di uno Stato membro, è inopponibile ai singoli
in tale Stato,
(Seguono le firme)