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Corte di Giustizia delle Comunità europee (Grande Sezione), 15 marzo 2005

 

C-160/03, Regno di SpagnaEurojust  

 

 

Nella causa C-160/03,

 

avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE, proposto l'8 aprile 2004,

 

Regno di Spagna,

 

rappresentato dalla sig.ra L. Fraguas Gadea, in qualità di agente,

con domicilio eletto in Lussemburgo,

 

ricorrente,

 

sostenuto da

 

Repubblica di Finlandia,

rappresentata dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità di agente,

con domicilio eletto in Lussemburgo,

 

interveniente,

 

contro

 

 

Eurojust,

rappresentato dal sig. J. Rivas de Andrés, avvocato,

e dal sig. D. O'Keeffe, solicitor,

 

convenuto,

 

 

LA CORTE (Grande Sezione),

 

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas (relatore) e A. Borg Barthet, presidenti di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, E. Juhász, G. Arestis, M. Ilešič e J. Malenovský, giudici,

 

avvocato generale : sig. M. Poiares Maduro

 

cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto

 

vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell'udienza del 6 ottobre 2004,

 

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 dicembre 2004,

 

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

 

 

1 Con il ricorso in oggetto il Regno di Spagna chiede l’annullamento di sette inviti a presentare candidature per l’assunzione di agenti temporanei emessi dall’Eurojust (in prosieguo: gli «inviti a presentare candidature impugnati») nella parte relativa alla trasmissione di documenti in inglese da parte di chi deposita il proprio atto di candidatura in un’altra lingua, nonché nei vari punti in ciascun invito a presentare candidature riguardanti i requisiti linguistici dei candidati.

 

Contesto normativo

 

2 Il titolo VI del Trattato sull’Unione europea contiene disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, segnatamente gli artt. 29 UE - 42 UE.

 

3 L’art. 31 UE descrive gli obiettivi dell’azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale.

 

4 Ai sensi dell’art. 34, n. 2, UE:

«Il Consiglio adotta misure e promuove, nella forma e secondo le procedure appropriate di cui al presente titolo, la cooperazione finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell’Unione. A questo scopo, deliberando all’unanimità, su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, il Consiglio può:

(…)

 

c) adottare decisioni aventi qualsiasi altro scopo coerente con gli obiettivi del presente titolo, escluso qualsiasi ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Queste decisioni sono vincolanti e non hanno efficacia diretta. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta le misure necessarie per l’attuazione di tali decisioni a livello dell’Unione;

(…)».

 

5 L’art. 35 UE riguarda le competenze della Corte relativamente alle disposizioni del titolo VI del Trattato sull’Unione europea. Ai nn. 6 e 7 tale articolo dispone quanto segue:

«6. La Corte di giustizia è competente a riesaminare la legittimità delle decisioni-quadro e delle decisioni nei ricorsi proposti da uno Stato membro o dalla Commissione per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere. I ricorsi di cui al presente paragrafo devono essere promossi entro due mesi dalla pubblicazione dell’atto.

7.   La Corte di giustizia è competente a statuire su ogni controversia tra Stati membri concernente l’interpretazione o l’applicazione di atti adottati a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, ogniqualvolta detta controversia non possa essere risolta dal Consiglio entro sei mesi dalla data nella quale esso è stato adito da uno dei suoi membri. La Corte è inoltre competente a statuire su ogni controversia tra Stati membri e Commissione concernente l’interpretazione o l’applicazione delle convenzioni stabilite a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera d)».

 

6 L’art. 41, n. 1, UE prevede:

«Gli articoli 189, 190, 195, da 196 a 199, 203, 204, 205, paragrafo 3, da 206 a 209, da 213 a 219, 255 e 290 del trattato che istituisce la Comunità europea si applicano alle disposizioni concernenti i settori di cui al presente titolo».

 

7 L’art. 46 UE, che fa parte delle disposizioni finali del Trattato sull’Unione europea, recita così:

«Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica relative alle competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee ed all’esercizio di tali competenze si applicano soltanto alle disposizioni seguenti del presente trattato:

(…)

b)

le disposizioni del titolo VI, alle condizioni previste dall’articolo 35;

(…)».

 

8 L’art. 12, primo comma, CE dispone:

«Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità».

 

9 Ai termini dell’art. 230, primo comma, CE:

«La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della BCE che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi».

 

10 In forza dell’art. 236 CE, la Corte di giustizia «è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi».

 

11 Il regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, n. 17, pag. 385), come modificato dai vari Trattati di adesione, e più recentemente dall’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1), prevede all’art. 1:

«Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione sono la lingua danese, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua italiana, la lingua olandese, la lingua portoghese, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca».

 

12 La decisione del Consiglio 28 febbraio 2002, 2002/187/JAI, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63, pag. 1; in prosieguo: la «decisione»), è fondata sul Trattato sull’Unione europea, in particolare sugli artt. 31 UE e 34, n. 2, lett. c), UE. All’art. 1 essa dichiara che l’Eurojust è un organo dell’Unione dotato di personalità giuridica.

 

13 A norma dell’art. 2 di tale decisione, l’Eurojust è composto di un membro nazionale, distaccato da ciascuno Stato membro in conformità del proprio ordinamento giuridico, avente titolo di magistrato del Pubblico Ministero, di giudice o funzionario di polizia con pari prerogative.

 

14 Gli obiettivi dell’Eurojust, descritti all’art. 3 della medesima decisione, sono stimolare e migliorare il coordinamento, tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, delle indagini e delle azioni penali tra gli stessi, migliorare la cooperazione fra tali autorità, in particolare agevolando la prestazione dell’assistenza giudiziaria internazionale e l’esecuzione delle richieste di estradizione, nonché assistere altrimenti le autorità competenti degli Stati membri per migliorare l’efficacia delle loro indagini e azioni penali. All’occorrenza, l’Eurojust può fornire sostegno anche qualora le indagini o le azioni penali interessino unicamente uno Stato membro e un paese terzo oppure uno Stato membro e la Comunità.

 

15 L’art. 30 della decisione, intitolato «Personale», prevede:

«1. Il personale dell’Eurojust è soggetto, in particolare per l’assunzione e lo statuto, ai regolamenti e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.

2.   Il personale dell’Eurojust è composto da persone assunte in base ai regolamenti e alle regolamentazioni di cui al paragrafo 1, tenendo conto di tutti i criteri di cui all’articolo 27 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee fissato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (…), compresa la ripartizione geografica. (…).

3.   Sotto l’autorità del collegio, il personale assolve i compiti affidatigli tenendo presenti gli obiettivi e il mandato dell’Eurojust (…)».

 

16 L’art. 31 della medesima decisione, intitolato «Assistenza in materia di interpretazione e traduzione», dispone:

«1. Ai lavori dell’Eurojust si applica il regime linguistico ufficiale dell’Unione [nella versione linguistica spagnola: «El régimen lingüístico de las instituciones de la Comunidad Europea será aplicabile a Eurojust»].

2.   La relazione annuale al Consiglio di cui all’articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, è redatta nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea».

 

17 Gli artt. 12-15 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA») riguardano le condizioni d’impiego di questi ultimi. Ai termini dell’art. 12:

«1. L’assunzione degli agenti temporanei deve assicurare all’istituzione la collaborazione di persone dotate delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunte secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità.

(…)

2.   Per essere assunto come agente temporaneo, occorre possedere i seguenti requisiti:

(…).

 

e) avere una conoscenza approfondita di una delle lingue delle Comunità e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua delle Comunità nella misura necessaria alle funzioni da svolgere».

 

18 L’art. 91 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), applicabile agli agenti temporanei ai sensi dell’art. 73 del RAA, il quale rinvia alle disposizioni del titolo VII dello Statuto relative ai mezzi di ricorso, precisa le condizioni di ricevibilità dei ricorsi di dipendenti dinanzi alla Corte. È giurisprudenza costante che questo rimedio è offerto a tutti i candidati partecipanti a concorsi generali o a procedure di selezione, siano essi o meno agenti della Comunità (v., in tal senso, sentenza 31 marzo 1965, causa 23/64, Vandevyvere/Parlamento, Racc. pag. 189, in particolare pag. 208).

 

19 In data 13 febbraio 2003 venivano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea gli inviti a presentare candidature impugnati. In tali inviti a presentare candidature i requisiti da soddisfare in termini di conoscenze linguistiche [erano] i seguenti:

 

- per il posto di delegato alla protezione dei dati (GU C 34 A, pag. 1), un’«eccellente conoscenza dell’inglese e del francese. Si terrà conto della capacità di lavorare in altre lingue dell’Unione europea»;

 

- per il posto di contabile (GU C 34 A, pag. 4), una «conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali comunitarie e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua comunitaria, ivi compresa una conoscenza soddisfacente dell’inglese»;

 

- per il posto di esperto in tecnologie dell’informazione‑Webmaster della rete giudiziaria europea (GU C 34 A, pag. 6), «si considera essenziale una buona conoscenza dell’inglese; sarà tenuto conto, in particolare, della capacità di esprimersi in almeno altre due lingue ufficiali supplementari delle Comunità europee, incluso il francese»;

 

- per il posto di consigliere giuridico (GU C 34 A, pag. 11), un’«eccellente conoscenza dell’inglese e del francese. Si terrà conto della capacità di lavorare in altre lingue dell’Unione europea»;

 

- per il posto di bibliotecario/archivista (GU C 34 A, pag. 13), niente in particolare;

 

- per il posto di addetto stampa (GU C 34 A, pag. 16), la «capacità di esprimersi almeno in inglese e [in] francese. Si terrà conto della conoscenza di altre lingue ufficiali dell’Unione europea»;

 

- per il posto di segretaria/o presso l’amministrazione generale (GU C 34 A, pag. 18), «sarà tenuto conto di una conoscenza approfondita dell’inglese e del francese, nonché di una conoscenza soddisfacente di altre lingue comunitarie».

 

20 In ciascun invito a presentare candidature è precisato che l’atto di candidatura va redatto, oltre che nella lingua del candidato, in inglese e va inoltre accompagnato da una lettera di motivazione e da un curriculum vitae redatti sempre e solo in inglese.


Motivi del ricorso

 

21 Il Regno di Spagna deduce a sostegno del proprio ricorso tre motivi.

 

22 Il primo motivo verte su una violazione dell’art. 12, n. 2, lett. e), del RAA, ai cui sensi si potrebbe esigere dai candidati una conoscenza approfondita soltanto di una lingua, cioè in linea di principio la madrelingua, e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua a loro scelta.

 

23 Il secondo motivo verte su una violazione del regime linguistico dell’Eurojust quale previsto all’art. 31 della decisione. Tale regime sarebbe definito dal regolamento n. 1/58, il cui art. 1 precisa quali siano le lingue ufficiali e quelle di lavoro delle istituzioni. Atteso che nessuna disposizione della detta decisione prevede che le lingue di lavoro dell’Eurojust siano l’inglese e il francese, tutte le lingue dell’Unione potrebbero essere utilizzate dai membri dell’Eurojust e dal suo personale di segreteria. Di conseguenza, gli inviti a presentare candidature violerebbero il regime linguistico dell’Eurojust.

 

24 Il terzo motivo verte su una violazione del divieto di discriminazione sancito all’art. 12 CE e dell’obbligo di motivazione. Il Regno di Spagna fa valere al riguardo che, imponendo ai candidati di redigere alcuni documenti in inglese e prevedendo negli inviti a presentare candidature condizioni relative alla conoscenza dell’inglese e del francese, si opera una discriminazione manifesta in base alla cittadinanza, poiché in tal modo si favoriscono i candidati che possiedono l’inglese o il francese quale lingua materna. Il trattamento di maggior favore riservato a queste due lingue non sarebbe né giustificato né motivato, ciò che integrerebbe una violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 253 CE.


Sulla ricevibilità del ricorso

Argomenti delle parti

 

25 Prima di presentare i suoi argomenti sostanziali, l’Eurojust solleva un’eccezione di irricevibilità che occorre esaminare.

 

26 L’Eurojust sostiene che il ricorso è irricevibile per difetto di fondamento giuridico.

 

27 In primo luogo, il ricorso non potrebbe fondarsi sull’art. 230 CE, poiché l’elenco degli atti la cui legittimità può essere verificata dalla Corte non comprenderebbe quelli adottati dall’Eurojust, che è un organo dell’Unione dotato di propria personalità giuridica.

 

28 In secondo luogo, il ricorso non potrebbe fondarsi sull’art. 35, n. 6, UE, poiché gli atti impugnati non costituirebbero né una decisione-quadro, né una delle decisioni considerate da tale disposizione.

 

29 In terzo luogo, il ricorso non potrebbe fondarsi sull’art. 91 dello Statuto, poiché questa disposizione, se è vero che permette ad un candidato di proporre un ricorso contro l’invito a presentare candidature, non permetterebbe ad uno Stato membro di proporre un ricorso contro gli atti presumibilmente pregiudizievoli per le persone alle quali si applica lo Statuto medesimo.

 

30 In quarto luogo, il ricorso non potrebbe fondarsi sulla decisione, poiché quest’ultima non legittima la Corte a pronunciarsi sugli atti dell’Eurojust.

 

31 Infine, il ricorso non potrebbe fondarsi sull’art. 35, n. 7, UE, poiché non si tratterebbe di un ricorso relativo all’interpretazione dell’art. 31, n. 1, della decisione proposto conformemente alla procedura descritta all’art. 35, n. 7, UE.

 

32 Il Regno di Spagna ricorda che la Comunità è una comunità di diritto nella quale le relative istituzioni sono soggette al controllo giurisdizionale (sentenza 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I‑6677, punto 38) e sostiene che nessun atto che promani da un organo dotato di personalità giuridica soggetto al diritto comunitario possa sottrarsi a tale controllo.

 

33 Riconosce che, ai sensi degli artt. 35 UE e 46 UE, la competenza della Corte nel settore del terzo pilastro è limitata. Pure gli inviti a presentare candidature impugnati non si possono considerare atti adottati nell’ambito di tale settore, né il sindacato della Corte sugli stessi può essere subordinato a condizioni.

 

34 Il Regno di Spagna rimette nondimeno alla Corte la scelta del fondamento giuridico più appropriato per il suo ricorso, chiedendo ad ogni buon conto che l’eventuale errore in cui esso sia incorso nell’operare tale scelta non comporti una dichiarazione di irricevibilità o un non luogo a decidere la presente causa.

 

Giudizio della Corte

 

35 In via preliminare si deve osservare che è il ricorrente a dover scegliere il fondamento giuridico del proprio ricorso e non il giudice comunitario a individuare personalmente il fondamento normativo più appropriato (v., in tal senso, sentenza della Corte 8 ottobre 1974, causa 175/73, Union syndicale e a./Consiglio, Racc. pag. 917, e ordinanza del Tribunale 8 giugno 1998, causa T‑148/97, Keeling/UAMI, Racc. pag. II-2217). Dall’esame del ricorso emerge che il ricorrente si è fondato sull’art. 230 CE; è dunque alla luce di questa disposizione che occorre esaminare la ricevibilità del ricorso.

 

36 Come si legge all’art. 230 CE, la Corte «esercita un controllo di legittimità sugli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della BCE che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei paesi terzi».

 

37 Ebbene, gli atti impugnati nel presente ricorso non rientrano tra quelli su cui la Corte conformemente al suddetto articolo esercita il suo controllo di legittimità.

 

38 Peraltro l’art. 41 UE non prevede che l’art. 230 CE si applichi alle disposizioni relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale di cui al titolo VI del Trattato sull’Unione europea; la competenza della Corte in questa materia è infatti precisata all’art. 35 UE, cui rinvia l’art. 46, lett. b), UE.

 

39 Comunque sia, il Regno di Spagna ha contestato che gli inviti a presentare candidature impugnati siano considerati atti presi nell’ambito del titolo VI del Trattato sull’Unione europea.

 

40 Ne consegue che il ricorso introdotto sulla base dell’art. 230 CE non può essere dichiarato ricevibile.

 

41 Quanto al diritto a una tutela giurisdizionale in seno alla comunità di diritto sopra definita, in forza del quale, secondo il Regno di Spagna, tutte le decisioni di un organo dotato di personalità giuridica soggetto al diritto comunitario sono suscettibili di un sindacato giurisdizionale, si deve osservare che gli atti impugnati nella fattispecie non sono sottratti ad ogni controllo giurisdizionale.

 

42 Come risulta dall’art. 30 della decisione, il personale dell’Eurojust è soggetto ai regolamenti e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee. Ne consegue che, secondo una giurisprudenza costante, i principali interessati, cioè i candidati ai vari posti figuranti negli inviti a presentare candidature impugnati, potevano adire il giudice comunitario alle condizioni previste all’art. 91 dello Statuto (v., in tal senso, sentenza Vandevyvere/Parlamento, cit., pag. 214).

 

43 Nell’ipotesi di un tale ricorso, gli Stati membri potrebbero fare istanza di intervento in conformità dell’art. 40 dello Statuto della Corte di giustizia e potrebbero, eventualmente, come risulta dall’art. 56, secondo e terzo comma, del medesimo Statuto, proporre un ricorso contro la sentenza del Tribunale.

 

44 Da tutto quanto precede discende che il ricorso è irricevibile.


Sulle spese

 

45 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’Eurojust ne ha fatto domanda, il Regno di Spagna, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese. In applicazione dell’art. 69, n. 4, primo comma, del medesimo regolamento, la Repubblica di Finlandia, in qualità di interveniente, sopporterà le proprie spese.

 

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

 

 

1) Il ricorso è irricevibile.

 

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

 

3) La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.

 

                           (Seguono le firme)