Corte di Giustizia delle Comunità europee (Grande
Sezione), 15 marzo 2005
C-160/03, Regno di Spagna – Eurojust
Nella causa
C-160/03,
avente ad oggetto un ricorso di annullamento
ai sensi dell'art. 230 CE, proposto l'8 aprile 2004,
Regno di Spagna,
rappresentato dalla sig.ra L. Fraguas Gadea, in qualità di agente,
con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
sostenuto da
Repubblica di Finlandia,
rappresentata dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità di agente,
con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente,
contro
Eurojust,
rappresentato dal sig. J. Rivas de Andrés, avvocato,
e dal sig. D. O'Keeffe,
solicitor,
convenuto,
composta dal sig. V. Skouris,
presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas
(relatore) e A. Borg Barthet, presidenti di
sezione, dal sig. R. Schintgen, dalla sig.ra
N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, E. Juhász, G. Arestis, M. Ilešič e J. Malenovský,
giudici,
avvocato generale : sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig. H. von Holstein,
cancelliere aggiunto
vista la fase scritta del procedimento e a
seguito dell'udienza del 6 ottobre 2004,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate
all'udienza del 16 dicembre 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il ricorso in oggetto il Regno di Spagna chiede l’annullamento di
sette inviti a presentare candidature per l’assunzione di agenti temporanei
emessi dall’Eurojust (in prosieguo: gli «inviti a
presentare candidature impugnati») nella parte
relativa alla trasmissione di documenti in inglese da parte di chi deposita il
proprio atto di candidatura in un’altra lingua, nonché nei vari punti in
ciascun invito a presentare candidature riguardanti i requisiti linguistici dei
candidati.
Contesto normativo
2 Il titolo VI del Trattato sull’Unione
europea contiene disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in
materia penale, segnatamente gli artt. 29 UE - 42 UE.
3 L’art. 31 UE descrive gli obiettivi dell’azione comune nel
settore della cooperazione giudiziaria in materia penale.
4 Ai sensi dell’art. 34, n. 2, UE:
«Il Consiglio adotta misure e promuove, nella
forma e secondo le procedure appropriate di cui al presente titolo, la
cooperazione finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell’Unione. A questo
scopo, deliberando all’unanimità, su iniziativa di uno Stato membro o della
Commissione, il Consiglio può:
(…)
c) adottare decisioni aventi qualsiasi altro
scopo coerente con gli obiettivi del presente titolo, escluso qualsiasi
ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri. Queste decisioni sono vincolanti e non hanno efficacia diretta. Il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta le misure necessarie
per l’attuazione di tali decisioni a livello dell’Unione;
(…)».
5 L’art. 35 UE riguarda le competenze della Corte relativamente
alle disposizioni del titolo VI del Trattato
sull’Unione europea. Ai nn. 6
e 7 tale articolo dispone quanto segue:
«6.
7.
6 L’art. 41, n. 1, UE prevede:
«Gli articoli 189, 190, 195, da
7 L’art. 46 UE, che fa parte delle disposizioni finali del
Trattato sull’Unione europea, recita così:
«Le disposizioni del trattato che istituisce
(…)
b)
le disposizioni del titolo VI,
alle condizioni previste dall’articolo 35;
(…)».
8 L’art. 12, primo comma, CE dispone:
«Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio
delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni
discriminazione effettuata in base alla nazionalità».
9 Ai termini dell’art. 230, primo comma, CE:
«
11 Il regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che
stabilisce il regime linguistico della Comunità economica
europea (GU 1958, n. 17, pag. 385), come modificato dai vari
Trattati di adesione, e più recentemente dall’Atto relativo alle condizioni di
adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno
di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea
(GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1), prevede
all’art. 1:
«Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni
dell’Unione sono la lingua danese, la lingua finlandese, la lingua francese, la
lingua greca, la lingua inglese, la lingua italiana, la lingua olandese, la
lingua portoghese, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca».
12 La decisione del Consiglio 28 febbraio 2002, 2002/187/JAI, che
istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro
le forme gravi di criminalità (GU L 63, pag. 1;
in prosieguo: la «decisione»), è fondata sul Trattato sull’Unione europea, in
particolare sugli artt. 31 UE e 34, n. 2, lett. c), UE. All’art. 1
essa dichiara che l’Eurojust è un organo dell’Unione
dotato di personalità giuridica.
14 Gli obiettivi dell’Eurojust, descritti
all’art. 3 della medesima decisione, sono stimolare e migliorare il
coordinamento, tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, delle
indagini e delle azioni penali tra gli stessi, migliorare la cooperazione fra
tali autorità, in particolare agevolando la prestazione dell’assistenza
giudiziaria internazionale e l’esecuzione delle richieste di estradizione,
nonché assistere altrimenti le autorità competenti degli Stati membri per
migliorare l’efficacia delle loro indagini e azioni penali. All’occorrenza, l’Eurojust può fornire sostegno anche qualora le indagini o
le azioni penali interessino unicamente uno Stato membro e un paese terzo
oppure uno Stato membro e
15 L’art. 30 della decisione, intitolato «Personale», prevede:
«1. Il
personale dell’Eurojust è soggetto, in particolare
per l’assunzione e lo statuto, ai regolamenti e alle regolamentazioni
applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.
2. Il personale dell’Eurojust è composto da persone assunte in base ai
regolamenti e alle regolamentazioni di cui al paragrafo 1, tenendo conto di
tutti i criteri di cui all’articolo 27 dello statuto dei funzionari delle
Comunità europee fissato dal regolamento (CEE, Euratom,
CECA) n. 259/68 (…), compresa la ripartizione geografica. (…).
3. Sotto l’autorità del
collegio, il personale assolve i compiti affidatigli tenendo presenti gli
obiettivi e il mandato dell’Eurojust (…)».
16 L’art. 31 della medesima decisione, intitolato «Assistenza in
materia di interpretazione e traduzione», dispone:
«1. Ai
lavori dell’Eurojust si applica il regime linguistico
ufficiale dell’Unione [nella versione linguistica spagnola: «El régimen lingüístico
de las instituciones de
2. La relazione annuale al
Consiglio di cui all’articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, è redatta nelle
lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea».
17 Gli artt. 12-15 del Regime applicabile agli altri agenti delle
Comunità europee (in prosieguo: il «RAA») riguardano le condizioni d’impiego di
questi ultimi. Ai termini dell’art. 12:
«1.
L’assunzione degli agenti temporanei deve assicurare all’istituzione la
collaborazione di persone dotate delle più alte qualità di competenza,
rendimento e integrità, assunte secondo una base geografica quanto più ampia
possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità.
(…)
2. Per essere assunto come
agente temporaneo, occorre possedere i seguenti requisiti:
(…).
e) avere una conoscenza approfondita di una delle lingue delle Comunità
e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua delle Comunità nella misura
necessaria alle funzioni da svolgere».
18 L’art. 91 dello Statuto del personale delle Comunità europee
(in prosieguo: lo «Statuto»), applicabile agli agenti temporanei ai sensi
dell’art. 73 del RAA, il quale rinvia alle disposizioni del titolo VII
dello Statuto relative ai mezzi di ricorso, precisa le condizioni di
ricevibilità dei ricorsi di dipendenti dinanzi alla Corte. È giurisprudenza
costante che questo rimedio è offerto a tutti i candidati partecipanti a
concorsi generali o a procedure di selezione, siano essi o meno agenti della
Comunità (v., in tal senso, sentenza 31 marzo 1965, causa 23/64, Vandevyvere/Parlamento, Racc. pag.
- per il posto di delegato alla protezione dei dati
(GU C 34 A, pag. 1), un’«eccellente
conoscenza dell’inglese e del francese. Si terrà conto della capacità di
lavorare in altre lingue dell’Unione europea»;
- per il posto di contabile (GU C 34 A, pag. 4), una
«conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali comunitarie e una
conoscenza soddisfacente di un’altra lingua comunitaria, ivi compresa una
conoscenza soddisfacente dell’inglese»;
- per il posto di esperto in tecnologie dell’informazione‑Webmaster
della rete giudiziaria europea (GU C 34 A, pag. 6), «si
considera essenziale una buona conoscenza dell’inglese; sarà tenuto conto, in particolare, della capacità di esprimersi in almeno altre
due lingue ufficiali supplementari delle Comunità europee, incluso il
francese»;
- per il posto di consigliere giuridico (GU C 34 A, pag. 11),
un’«eccellente conoscenza dell’inglese e del francese.
Si terrà conto della capacità di lavorare in altre lingue dell’Unione europea»;
- per il posto di bibliotecario/archivista (GU C 34 A, pag.
13), niente in particolare;
- per il posto di addetto stampa (GU C 34 A, pag. 16), la «capacità di esprimersi almeno in inglese e [in] francese.
Si terrà conto della conoscenza di altre lingue ufficiali dell’Unione europea»;
- per il posto di segretaria/o presso l’amministrazione generale (GU
C 34 A, pag. 18), «sarà tenuto conto di una conoscenza
approfondita dell’inglese e del francese, nonché di una conoscenza
soddisfacente di altre lingue comunitarie».
Motivi del ricorso
21 Il Regno di Spagna deduce a sostegno del proprio ricorso tre motivi.
22 Il primo motivo verte su una violazione dell’art. 12,
n. 2, lett. e), del RAA, ai cui sensi si potrebbe esigere dai candidati
una conoscenza approfondita soltanto di una lingua, cioè in linea di principio
la madrelingua, e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua a loro
scelta.
23 Il secondo motivo verte su una violazione del regime linguistico
dell’Eurojust quale previsto all’art. 31 della
decisione. Tale regime sarebbe definito dal regolamento n. 1/58, il cui
art. 1 precisa quali siano le lingue ufficiali e quelle di lavoro delle
istituzioni. Atteso che nessuna disposizione della detta decisione prevede che
le lingue di lavoro dell’Eurojust siano l’inglese e
il francese, tutte le lingue dell’Unione potrebbero essere utilizzate dai
membri dell’Eurojust e dal suo personale di
segreteria. Di conseguenza, gli inviti a presentare candidature violerebbero il
regime linguistico dell’Eurojust.
24 Il terzo motivo verte su una violazione del divieto di
discriminazione sancito all’art. 12 CE e dell’obbligo di motivazione.
Il Regno di Spagna fa valere al riguardo che, imponendo ai candidati di
redigere alcuni documenti in inglese e prevedendo negli inviti a presentare
candidature condizioni relative alla conoscenza dell’inglese e del francese, si
opera una discriminazione manifesta in base alla cittadinanza, poiché in tal
modo si favoriscono i candidati che possiedono l’inglese o il francese quale
lingua materna. Il trattamento di maggior favore riservato a queste due lingue
non sarebbe né giustificato né motivato, ciò che integrerebbe una violazione
dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 253 CE.
Sulla ricevibilità del ricorso
Argomenti delle parti
25 Prima di presentare i suoi argomenti sostanziali, l’Eurojust solleva un’eccezione di irricevibilità
che occorre esaminare.
26 L’Eurojust sostiene che il ricorso è
irricevibile per difetto di fondamento giuridico.
31 Infine, il ricorso non potrebbe fondarsi sull’art. 35,
n. 7, UE, poiché non si tratterebbe di un ricorso relativo
all’interpretazione dell’art. 31, n. 1, della decisione proposto
conformemente alla procedura descritta all’art. 35, n. 7, UE.
32 Il Regno di Spagna ricorda che
33 Riconosce che, ai sensi degli artt. 35 UE e 46 UE, la
competenza della Corte nel settore del terzo pilastro è limitata. Pure gli
inviti a presentare candidature impugnati non si possono considerare atti
adottati nell’ambito di tale settore, né il sindacato della Corte sugli stessi
può essere subordinato a condizioni.
34 Il Regno di Spagna rimette nondimeno alla Corte la scelta del
fondamento giuridico più appropriato per il suo ricorso, chiedendo ad ogni buon
conto che l’eventuale errore in cui esso sia incorso nell’operare tale scelta
non comporti una dichiarazione di irricevibilità o un
non luogo a decidere la presente causa.
Giudizio della Corte
36 Come si legge all’art. 230 CE,
37 Ebbene, gli atti impugnati nel presente ricorso non rientrano tra
quelli su cui
38 Peraltro l’art. 41 UE non prevede che
l’art. 230 CE si applichi alle disposizioni relative alla
cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale di cui al titolo VI del Trattato sull’Unione europea; la competenza della
Corte in questa materia è infatti precisata
all’art. 35 UE, cui rinvia l’art. 46, lett. b), UE.
39 Comunque sia, il Regno di Spagna ha contestato che gli inviti a
presentare candidature impugnati siano considerati
atti presi nell’ambito del titolo VI del Trattato
sull’Unione europea.
40 Ne consegue che il ricorso introdotto sulla base dell’art. 230
CE non può essere dichiarato ricevibile.
41 Quanto al diritto a una tutela giurisdizionale in seno alla comunità
di diritto sopra definita, in forza del quale, secondo il Regno di Spagna,
tutte le decisioni di un organo dotato di personalità giuridica soggetto al
diritto comunitario sono suscettibili di un sindacato giurisdizionale, si deve
osservare che gli atti impugnati nella fattispecie non sono sottratti ad ogni
controllo giurisdizionale.
42 Come risulta dall’art. 30 della decisione, il personale dell’Eurojust è soggetto ai regolamenti e alle regolamentazioni
applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee. Ne
consegue che, secondo una giurisprudenza costante, i principali interessati,
cioè i candidati ai vari posti figuranti negli inviti a presentare candidature impugnati, potevano adire il giudice comunitario
alle condizioni previste all’art. 91 dello Statuto (v., in tal senso,
sentenza Vandevyvere/Parlamento, cit., pag. 214).
43 Nell’ipotesi di un tale ricorso, gli Stati membri potrebbero fare
istanza di intervento in conformità dell’art. 40 dello Statuto della Corte
di giustizia e potrebbero, eventualmente, come risulta dall’art. 56,
secondo e terzo comma, del medesimo Statuto, proporre un ricorso contro la
sentenza del Tribunale.
44 Da tutto quanto precede discende che il ricorso è irricevibile.
Sulle spese
45 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura,
la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
Poiché l’Eurojust ne ha fatto domanda, il Regno di
Spagna, rimasto soccombente, dev’essere condannato
alle spese. In applicazione dell’art. 69, n. 4, primo comma, del
medesimo regolamento,
Per questi motivi,
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Il Regno di Spagna è
condannato alle spese.
3)
(Seguono
le firme)