Corte di Giustizia delle Comunità europee (Quinta
Sezione), 22 marzo 2007
C-15/06 P, Regione
Siciliana – Commissione delle Comunità europee
Nel procedimento C‑15/06 P,
avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado,
proposto, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, il
4 gennaio 2006,
Regione Siciliana,
rappresentata dal sig. G. Aiello, avvocato dello
Stato,
con
domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione delle Comunità
europee,
rappresentata dai sigg. E. de March e L. Flynn,
in qualità di agenti, assistiti dalla
sig.ra G. Faedo, avvocato,
con
domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
composta dal sig. R. Schintgen, presidente di
sezione, e dai sigg. A. Borg Barthet e
M. Ilešič (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore
principale
vista
la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del
17 gennaio 2007,
vista
la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la
causa senza conclusioni,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con la sua impugnazione,
Contesto normativo
2 Al fine di rafforzare la coesione economica e
sociale, ai sensi dell’art. 158 CE, sono stati adottati il
regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052,
relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e
al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli
investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185,
pag. 9), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio
20 luglio 1993, n. 2081 (GU L 193, pag. 5; in prosieguo:
il «regolamento n. 2052/88»), e il regolamento (CEE) 19 dicembre 1988,
n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento
n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei
vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca
europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti,
dall’altro (GU L 374, pag. 1), come modificato dal regolamento
(CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082 (GU L 193,
pag. 20; in prosieguo: il «regolamento n. 4253/88»).
3 L’art. 4, n. 1, primo comma, del
regolamento n. 2052/88 così recita:
«L’azione
comunitaria è complementare alle azioni nazionali corrispondenti o vi
contribuisce. Ciò è il risultato della stretta concertazione tra
4 L’art. 9, n. 1, del regolamento
n. 4253/88, rubricato «Addizionalità», dispone
che, «[a]llo scopo di garantire un impatto economico
effettivo, le risorse dei Fondi strutturali (…) non possono sostituire le spese
pubbliche o assimilabili, a finalità strutturale, che devono essere realizzate
dallo Stato membro nell’insieme dei territori interessati da un obiettivo».
5 Ai termini dell’art. 24 del medesimo
regolamento:
«1. Se la realizzazione di un’azione o di una misura
sembra non giustificare né in parte né totalmente il contributo finanziario
assegnato,
2. In seguito a
questo esame
3. Qualsiasi
somma che dia luogo a ripetizione di indebito deve essere restituita alla
Commissione (...)».
Fatti all’origine
della controversia
6 Con domanda pervenuta alla Commissione il 23
settembre 1986,
7 Con decisione C(87) 2090 026 (in
prosieguo: la «decisione di concessione»),
8 Con lettera del 23 maggio 2000 le autorità italiane
hanno segnalato alla Commissione che i lavori del corpo dello sbarramento erano
stati completati in data 11 novembre 1992, ma che lo sbarramento non era
funzionante. Con la stessa lettera, le autorità italiane hanno trasmesso alla
Commissione una nota della Regione Siciliana del 17 gennaio 2000, con la quale
quest’ultima assumeva il formale impegno di far eseguire i lavori necessari per
giungere alla completa funzionalità e fruibilità dello sbarramento.
9 Con lettera del 29 marzo 2001 le autorità italiane
hanno presentato alla Commissione la loro richiesta di saldo finale e trasmesso
una nota della Regione Siciliana datata 5 marzo 2001. Da tale nota emergeva che
l’Ente minerario siciliano, soggetto attuatore dell’opera, era stato sciolto,
che il polo industriale di Licata non aveva potuto
essere realizzato e che, quindi, la destinazione iniziale delle acque dello
sbarramento avrebbe dovuto essere modificata. Era stato così commissionato uno
studio per definire i possibili usi delle acque del serbatoio.
10 Sulla base di tali elementi,
11 Con lettera del 29 novembre 2001
12 Con lettera del 21 febbraio 2002
13
Procedimento dinanzi
al Tribunale e sentenza impugnata
14 Il 20 febbraio 2003
15 Prima di pronunciarsi sul merito, il Tribunale ha
respinto l’eccezione di irricevibilità che
16 La parte essenziale della motivazione della sentenza
impugnata, per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso, è la seguente:
«47 Sopprimendo
integralmente il contributo, la decisione [controversa] ha principalmente (…)
revocato l’obbligo per
48 Il
Tribunale ritiene che una tale decisione abbia necessariamente prodotto
direttamente effetti sulla situazione giuridica della ricorrente, e questo
sotto diversi aspetti. Inoltre, la decisione [controversa] non lascia alcun
potere discrezionale alle autorità italiane, in quanto la sua attuazione ha un
carattere puramente automatico e deriva dalla sola normativa comunitaria senza
intervento di altre norme intermedie.
(…)
53 Per
quanto riguarda, innanzi tutto, la modifica della situazione giuridica della
ricorrente, la decisione [controversa] ha avuto come primo effetto diretto ed
immediato quello di modificare la sua situazione patrimoniale privandola del
saldo del contributo (circa EUR 9,8 milioni) che doveva essere ancora
versato dalla Commissione. Il saldo non pagato del contributo non sarà versato
alla Repubblica italiana dalla Commissione, perché il
contributo è soppresso. Le autorità italiane non potranno quindi riversarlo
alla ricorrente. (…)
54 La
decisione [controversa] modifica direttamente la situazione giuridica della
ricorrente anche per quanto riguarda l’obbligo di restituire gli importi
versati a titolo di anticipo (circa EUR 39 milioni). Infatti, la
decisione [controversa] ha per effetto di trasformare direttamente la posizione
giuridica della ricorrente da creditore incontestato in quella di debitore,
quanto meno potenziale, dei detti importi. (…)
(…)
56 Per
quanto riguarda poi il criterio dell’applicabilità automatica della decisione
[controversa], occorre rilevare che quest’ultima, di per sé, produce
meccanicamente nei confronti della ricorrente il duplice effetto indicato supra ai punti 53 e 54.
57 Questo duplice effetto della decisione [controversa]
deriva unicamente dalla normativa comunitaria, ossia dal combinato disposto
dell’art. 211, terzo [trattino], CE e dell’art. 249, quarto comma,
CE. A tal riguardo, le autorità nazionali non dispongono di alcun potere
discrezionale relativamente al loro obbligo di dare esecuzione a questa
decisione.
58 Le
conclusioni di cui supra ai punti 56 e 57
non sono rimesse in discussione dall’argomento della Commissione secondo cui le
autorità nazionali possono teoricamente decidere di liberare la ricorrente
dalle conseguenze finanziarie che la decisione [controversa] fa gravare
direttamente su di essa, finanziando mediante risorse statali, da un lato, il
saldo del contributo comunitario non corrisposto e, dall’altro, il rimborso
degli anticipi comunitari ricevuti dalla ricorrente, o solo uno dei due.
59 Infatti,
un’eventuale decisione nazionale di finanziamento di tale tipo non priverebbe
della sua applicabilità automatica la decisione della Commissione. Essa
rimarrebbe giuridicamente estranea all’applicazione, in diritto comunitario,
della decisione [controversa]. Questa decisione nazionale avrebbe per effetto
di ricollocare la ricorrente nella situazione in cui si trovava prima
dell’adozione della decisione [controversa], determinando a sua volta una
seconda modifica della situazione giuridica della ricorrente modificata in
primo luogo, e automaticamente, dalla decisione [controversa]. Questa seconda
modifica della situazione giuridica della ricorrente deriverebbe unicamente
dalla decisione nazionale, e non dall’esecuzione della decisione
[controversa]».
Impugnazione
principale e impugnazione incidentale
17 Con il suo ricorso, la ricorrente chiede alla Corte
di annullare la sentenza impugnata e di pronunciare l’annullamento della decisione
controversa. A tal fine invoca vari motivi relativi a errori di diritto e a
incoerenze della motivazione della sentenza impugnata per quanto riguarda la
valutazione del Tribunale sul merito della causa.
18
19 L’impugnazione incidentale dev’essere
esaminata in primo luogo, giacché verte sulla ricevibilità del ricorso
presentato dalla Regione Siciliana dinanzi al Tribunale, problema questo che
precede le questioni di merito sollevate nel ricorso principale.
Sull’impugnazione
incidentale
Argomenti delle parti
20 Nell’impugnazione incidentale
21 Peraltro, anche ammettendo che
22 Secondo
23 La sentenza impugnata sarebbe inoltre
contraddittoria. Infatti, il Tribunale avrebbe sostenuto che le modifiche della
situazione giuridica della ricorrente risultano direttamente e automaticamente
dalla decisione controversa, pur riconoscendo il ruolo imprescindibile svolto
dalle autorità italiane. Peraltro, utilizzando, al punto 54 della sentenza
impugnata, l’espressione «debitore, quanto meno potenziale», il Tribunale
avrebbe ammesso la discrezionalità della Repubblica italiana
nel ripercuotere sulla ricorrente gli effetti della decisione controversa.
24 Secondo la ricorrente, la decisione ha avuto una
ripercussione immediata sulla sua situazione giuridica, dato che da una
posizione di percezione del contributo è passata ad una posizione di
restituzione degli anticipi ricevuti a titolo di tale contributo.
25 Infatti, le autorità italiane non avrebbero disposto
di alcuna discrezionalità sull’esecuzione della decisione controversa. Il
Tribunale avrebbe, in proposito, correttamente rilevato che l’eventuale
ripianamento finanziario da parte della Repubblica italiana
sarebbe la conseguenza di una decisione nazionale estranea all’obbligo di
esecuzione della decisione controversa.
26 La ricorrente afferma poi che il progetto di sbarramento
lungo il torrente Gibbesi rientra nelle sue
competenze e che, nell’allegato della decisione di concessione,
27 Essa osserva altresì che la decisione controversa le
ha impedito di esercitare le sue competenze secondo le sue intenzioni. La
predetta decisione l’avrebbe obbligata, in particolare, a cessare
l’applicazione della regolamentazione relativa al progetto e ad avviare il
procedimento di recupero degli aiuti dai beneficiari.
28 All’udienza la ricorrente ha inoltre sottolineato
che una dichiarazione di irricevibilità del suo
ricorso costituirebbe un diniego di giustizia, dato che, nella sua qualità di
ente infrastatale, non potrebbe presentare ricorso
contro
Giudizio della Corte
29 In base all’art. 230, quarto comma, CE, un
ente regionale o locale, qualora goda – come
30 Nella fattispecie, il Tribunale si è limitato a
verificare se la ricorrente fosse direttamente interessata dalla decisione
controversa, in quanto
31 Secondo una giurisprudenza costante, la condizione
di cui all’art. 230, quarto comma, CE, secondo cui una persona fisica o
giuridica dev’essere direttamente interessata dalla
decisione che costituisce oggetto del ricorso, richiede che il provvedimento
comunitario contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica
del singolo e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del
provvedimento incaricati della sua applicazione, la quale ha carattere
meramente automatico e deriva dalla sola normativa comunitaria senza intervento
di altre norme intermedie (sentenze 5 maggio 1998, causa C‑404/96 P,
Glencore Grain/Commissione,
Racc. pag. I‑2435, punto 41; 29 giugno 2004, causa C‑486/01 P,
Front National/Parlamento, Racc. pag. I‑6289,
punto 34, e Regione Siciliana/Commissione, cit., punto 28).
32 Come già dichiarato dalla Corte ai punti 29 e 30
della citata sentenza Regione Siciliana/Commissione, la designazione di un ente
regionale o locale quale
33
34 Ebbene, tali considerazioni possono applicarsi anche
al caso di specie.
35 Esse non sono affatto rimesse in discussione
dall’argomento della Regione Siciliana secondo cui, nell’ordinamento giuridico
italiano, essa gode, nelle materie in cui rientra il progetto di sbarramento
sul torrente Gibbesi, di competenze più estese che
nel settore delle reti autostradali, in cui rientra il progetto considerato
nella citata sentenza Regione Siciliana/Commissione. Infatti, tale distinzione
derivata dal diritto interno non ha alcuna influenza sulla condizione
dell’incidenza diretta sulla ricorrente.
36 È parimenti privo di pertinenza il fatto che,
nell’allegato della decisione di concessione,
37 In mancanza di qualsiasi altro elemento che, per
quanto riguarda la condizione dell’incidenza diretta, consenta di tenere
distinta in maniera significativa la presente controversia da quella esaminata
nella citata sentenza Regione Siciliana/Commissione, si deve concludere che la
valutazione effettuata sotto questo profilo dalla Corte in tale sentenza è
integralmente trasponibile al caso di specie.
38 Conseguentemente, il Tribunale è incorso in un
errore di diritto considerando
39 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente,
questa conclusione non si risolve in un diniego di giustizia. A questo
proposito è sufficiente ricordare che i singoli devono poter beneficiare di una
tutela giurisdizionale effettiva dei diritti loro riconosciuti dall’ordinamento
giuridico comunitario (sentenza 1° aprile 2004, causa C‑263/02 P,
Commissione/Jégo-Quéré, Racc. pag. I‑3425,
punto 29 e giurisprudenza ivi citata). La tutela giurisdizionale delle
persone fisiche o giuridiche che non possono impugnare direttamente, a causa
dei requisiti di ricevibilità di cui all’art. 230, quarto comma, CE, gli
atti comunitari del tipo della decisione controversa deve essere garantita
efficacemente mediante rimedi giurisdizionali dinanzi ai giudici nazionali.
Questi, in conformità al principio di leale collaborazione sancito dall’art. 10
CE, sono tenuti, per quanto possibile, ad interpretare e applicare le norme
procedurali nazionali che disciplinano l’esercizio delle azioni in maniera da
consentire alle dette persone di contestare in sede giudiziale la legittimità
di ogni decisione o di qualsiasi altro provvedimento nazionale relativo
all’applicazione nei loro confronti di un atto comunitario quale
quello su cui verte la presente controversia, eccependone l’invalidità e
inducendo così i giudici a interpellare a tale proposito
Sulla ricevibilità del ricorso della Regione
Siciliana
40 Ai sensi dell’art. 61, primo comma, dello
Statuto della Corte di giustizia, quest’ultima, in caso di annullamento della
decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia,
qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale
affinché sia decisa da quest’ultimo.
41 Nel caso di specie,
42 Per le ragioni esposte ai precedenti punti 31‑38,
43 Occorre pertanto dichiarare irrricevibile
il ricorso presentato dalla Regione Siciliana dinanzi al Tribunale.
Sull’impugnazione
principale
44 Stante l’irricevibilità del
ricorso presentato dinanzi al Tribunale dalla Regione Siciliana, l’impugnazione
da questa proposta avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui
statuiva sulla fondatezza del ricorso è divenuta priva di oggetto, cosicché non
occorre esaminarla.
Sulle spese
45 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del
regolamento di procedura della Corte, reso applicabile al procedimento di
impugnazione a norma dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi
dell’art. 69, n. 6, di tale regolamento, parimenti applicabile al procedimento
di impugnazione in virtù del detto art. 118, in caso di non luogo a
provvedere
46 Poiché
47 Poiché la mancanza di oggetto dell’impugnazione
principale consegue alla fondatezza dell’impugnazione incidentale della
Commissione,
48 Poiché
Per questi motivi,
1) La
sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 18 ottobre
2005, causa T‑60/03, Regione Siciliana/Commissione, è annullata.
2) Il
ricorso della Regione Siciliana diretto all’annullamento della decisione della
Commissione 11 dicembre
3) Non
vi è luogo a statuire sull’impugnazione presentata dalla Regione Siciliana
avverso la sentenza menzionata al punto 1 del presente dispositivo.
4)
(Seguono le firme)