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Corte di Giustizia delle Comunità europee (Quinta Sezione), 22 marzo 2007

 

C-15/06 P, Regione Siciliana     Commissione delle Comunità europee

                                                              

 

Nel procedimento C‑15/06 P,

avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, proposto, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, il 4 gennaio 2006,

 

Regione Siciliana,

rappresentata dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato,

con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

 

procedimento in cui l’altra parte è:

 

Commissione delle Comunità europee,

rappresentata dai sigg. E. de March e L. Flynn,

in qualità di agenti, assistiti dalla sig.ra G. Faedo, avvocato,

con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

 

 

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dal sig. R. Schintgen, presidente di sezione, e dai sigg. A. Borg Barthet e M. Ilešič (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 17 gennaio 2007,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, la Regione Siciliana chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 18 ottobre 2005, causa T‑60/03, Regione Siciliana/Commissione (Racc. pag. II‑4139; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 11 dicembre 2002, C(2002) 4905, relativa alla soppressione del contributo concesso alla Repubblica italiana con decisione della Commissione 17 dicembre 1987, C(87) 2090 026, concernente la concessione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale in favore di un investimento per infrastrutture, di importo uguale o superiore a 15 milioni di [euro] in Italia (regione: Sicilia), e al recupero dell’anticipo versato dalla Commissione a titolo di tale contributo (in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Contesto normativo

2        Al fine di rafforzare la coesione economica e sociale, ai sensi dell’art. 158 CE, sono stati adottati il regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2081 (GU L 193, pag. 5; in prosieguo: il «regolamento n. 2052/88»), e il regolamento (CEE) 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro (GU L 374, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082 (GU L 193, pag. 20; in prosieguo: il «regolamento n. 4253/88»).

3        L’art. 4, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2052/88 così recita:

«L’azione comunitaria è complementare alle azioni nazionali corrispondenti o vi contribuisce. Ciò è il risultato della stretta concertazione tra la Commissione, lo Stato membro interessato, le autorità e gli organismi competenti (...) designati dallo Stato membro a livello nazionale, regionale, locale o altro, i quali agiscono in qualità di partner che perseguono un obiettivo comune. Tale concertazione sarà in appresso denominata “partnership”. La partnership è operante in fatto di preparazione e finanziamento, nonché di valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post delle azioni».

4        L’art. 9, n. 1, del regolamento n. 4253/88, rubricato «Addizionalità», dispone che, «[a]llo scopo di garantire un impatto economico effettivo, le risorse dei Fondi strutturali (…) non possono sostituire le spese pubbliche o assimilabili, a finalità strutturale, che devono essere realizzate dallo Stato membro nell’insieme dei territori interessati da un obiettivo».

5        Ai termini dell’art. 24 del medesimo regolamento:

«1. Se la realizzazione di un’azione o di una misura sembra non giustificare né in parte né totalmente il contributo finanziario assegnato, la Commissione procede ad un esame appropriato del caso nel quadro della partnership, chiedendo in particolare allo Stato membro o alle autorità da esso designate per l’attuazione dell’azione di presentare le loro osservazioni entro una scadenza determinata.

2.      In seguito a questo esame la Commissione può ridurre o sospendere il contributo per l’azione o la misura in questione, se l’esame conferma l’esistenza di un’irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell’azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l’approvazione della Commissione.

3.      Qualsiasi somma che dia luogo a ripetizione di indebito deve essere restituita alla Commissione (...)».

 Fatti all’origine della controversia

6        Con domanda pervenuta alla Commissione il 23 settembre 1986, la Repubblica italiana ha chiesto la concessione di un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per un investimento in infrastrutture in Sicilia, relativo al terzo stralcio dei lavori di costruzione di uno sbarramento sul torrente Gibbesi. La domanda prevedeva la costruzione di opere accessorie al corpo dello sbarramento e indicava la duplice destinazione dello stesso, le cui acque dovevano servire ad un approvvigionamento idrico affidabile del polo industriale di Licata ancora da realizzare e all’irrigazione di circa 1 000 ettari di terreni agricoli.

7        Con decisione C(87) 2090 026 (in prosieguo: la «decisione di concessione»), la Commissione ha concesso alla Repubblica italiana un contributo del FESR fino ad un importo massimo di ITL 94 490 620 056 (circa EUR 48,8 milioni). La Repubblica italiana ha ricevuto un anticipo globale di ITL 75 592 496 044 (circa EUR 39 milioni) a titolo di tale contributo.

8        Con lettera del 23 maggio 2000 le autorità italiane hanno segnalato alla Commissione che i lavori del corpo dello sbarramento erano stati completati in data 11 novembre 1992, ma che lo sbarramento non era funzionante. Con la stessa lettera, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione una nota della Regione Siciliana del 17 gennaio 2000, con la quale quest’ultima assumeva il formale impegno di far eseguire i lavori necessari per giungere alla completa funzionalità e fruibilità dello sbarramento.

9        Con lettera del 29 marzo 2001 le autorità italiane hanno presentato alla Commissione la loro richiesta di saldo finale e trasmesso una nota della Regione Siciliana datata 5 marzo 2001. Da tale nota emergeva che l’Ente minerario siciliano, soggetto attuatore dell’opera, era stato sciolto, che il polo industriale di Licata non aveva potuto essere realizzato e che, quindi, la destinazione iniziale delle acque dello sbarramento avrebbe dovuto essere modificata. Era stato così commissionato uno studio per definire i possibili usi delle acque del serbatoio.

10      Sulla base di tali elementi, la Commissione ha deciso di avviare la procedura di esame prevista dall’art. 24 del regolamento n. 4253/88 e dalla decisione di concessione. Con lettera del 26 settembre 2001 ha comunicato alla Repubblica italiana gli elementi che avrebbero potuto costituire un’irregolarità e giustificare un’eventuale decisione di soppressione del contributo. La Commissione invitava le autorità italiane, la presidenza della Regione Siciliana e il beneficiario finale a formulare le loro osservazioni entro il termine di due mesi.

11      Con lettera del 29 novembre 2001 la Repubblica italiana ha trasmesso alla Commissione le osservazioni della Regione Siciliana. Da tali osservazioni emergeva che nessuna data, neppure presunta, era stata fissata per l’entrata in funzione dell’opera.

12      Con lettera del 21 febbraio 2002 la Regione Siciliana ha comunicato ulteriori informazioni sullo stato di avanzamento del progetto nonché uno scadenzario che prevedeva il termine dei lavori entro il 2 febbraio 2003.

13      La Commissione ha considerato che queste ultime informazioni confermavano l’esistenza di diverse irregolarità ai sensi dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88 e ha adottato, l’11 dicembre 2002, la decisione controversa. Con tale decisione la Commissione ha soppresso il contributo, ha disimpegnato l’importo accantonato a titolo di pagamento del saldo e ha chiesto la restituzione dell’importo versato a titolo di anticipo.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

14      Il 20 febbraio 2003 la Regione Siciliana ha proposto un ricorso di annullamento contro la decisione controversa. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto infondato.

15      Prima di pronunciarsi sul merito, il Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità che la Commissione aveva sollevato, sostenendo che la ricorrente era priva della legittimazione ad agire. La Commissione non contestava che la ricorrente fosse individualmente interessata dalla decisione controversa ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, ma affermava che non era direttamente interessata da tale decisione.

16      La parte essenziale della motivazione della sentenza impugnata, per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso, è la seguente:

«47      Sopprimendo integralmente il contributo, la decisione [controversa] ha principalmente (…) revocato l’obbligo per la Commissione di versare il saldo del contributo (EUR 9,8 milioni) e imposto il rimborso degli anticipi pagati alla Repubblica italiana e riversati alla ricorrente (circa EUR 39 milioni).

48      Il Tribunale ritiene che una tale decisione abbia necessariamente prodotto direttamente effetti sulla situazione giuridica della ricorrente, e questo sotto diversi aspetti. Inoltre, la decisione [controversa] non lascia alcun potere discrezionale alle autorità italiane, in quanto la sua attuazione ha un carattere puramente automatico e deriva dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie.

(…)

53      Per quanto riguarda, innanzi tutto, la modifica della situazione giuridica della ricorrente, la decisione [controversa] ha avuto come primo effetto diretto ed immediato quello di modificare la sua situazione patrimoniale privandola del saldo del contributo (circa EUR 9,8 milioni) che doveva essere ancora versato dalla Commissione. Il saldo non pagato del contributo non sarà versato alla Repubblica italiana dalla Commissione, perché il contributo è soppresso. Le autorità italiane non potranno quindi riversarlo alla ricorrente. (…)

54      La decisione [controversa] modifica direttamente la situazione giuridica della ricorrente anche per quanto riguarda l’obbligo di restituire gli importi versati a titolo di anticipo (circa EUR 39 milioni). Infatti, la decisione [controversa] ha per effetto di trasformare direttamente la posizione giuridica della ricorrente da creditore incontestato in quella di debitore, quanto meno potenziale, dei detti importi. (…)

(…)

56      Per quanto riguarda poi il criterio dell’applicabilità automatica della decisione [controversa], occorre rilevare che quest’ultima, di per sé, produce meccanicamente nei confronti della ricorrente il duplice effetto indicato supra ai punti 53 e 54.

57      Questo duplice effetto della decisione [controversa] deriva unicamente dalla normativa comunitaria, ossia dal combinato disposto dell’art. 211, terzo [trattino], CE e dell’art. 249, quarto comma, CE. A tal riguardo, le autorità nazionali non dispongono di alcun potere discrezionale relativamente al loro obbligo di dare esecuzione a questa decisione.

58      Le conclusioni di cui supra ai punti 56 e 57 non sono rimesse in discussione dall’argomento della Commissione secondo cui le autorità nazionali possono teoricamente decidere di liberare la ricorrente dalle conseguenze finanziarie che la decisione [controversa] fa gravare direttamente su di essa, finanziando mediante risorse statali, da un lato, il saldo del contributo comunitario non corrisposto e, dall’altro, il rimborso degli anticipi comunitari ricevuti dalla ricorrente, o solo uno dei due.

59      Infatti, un’eventuale decisione nazionale di finanziamento di tale tipo non priverebbe della sua applicabilità automatica la decisione della Commissione. Essa rimarrebbe giuridicamente estranea all’applicazione, in diritto comunitario, della decisione [controversa]. Questa decisione nazionale avrebbe per effetto di ricollocare la ricorrente nella situazione in cui si trovava prima dell’adozione della decisione [controversa], determinando a sua volta una seconda modifica della situazione giuridica della ricorrente modificata in primo luogo, e automaticamente, dalla decisione [controversa]. Questa seconda modifica della situazione giuridica della ricorrente deriverebbe unicamente dalla decisione nazionale, e non dall’esecuzione della decisione [controversa]».

 Impugnazione principale e impugnazione incidentale

17      Con il suo ricorso, la ricorrente chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di pronunciare l’annullamento della decisione controversa. A tal fine invoca vari motivi relativi a errori di diritto e a incoerenze della motivazione della sentenza impugnata per quanto riguarda la valutazione del Tribunale sul merito della causa.

18      La Commissione chiede il rigetto del ricorso, ma altresì l’annullamento della sentenza impugnata. A tal riguardo propone un’impugnazione incidentale in cui sostiene che il Tribunale ha commesso una violazione dell’art. 230, quarto comma, CE ed errori di motivazione nel respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione dinanzi al Tribunale.

19      L’impugnazione incidentale dev’essere esaminata in primo luogo, giacché verte sulla ricevibilità del ricorso presentato dalla Regione Siciliana dinanzi al Tribunale, problema questo che precede le questioni di merito sollevate nel ricorso principale.

 Sull’impugnazione incidentale

 Argomenti delle parti

20      Nell’impugnazione incidentale la Commissione ritiene che il ragionamento del Tribunale sulla ricevibilità del ricorso parta da una premessa errata, vale a dire che la decisione di concessione avrebbe direttamente posto la Regione Siciliana nella posizione di creditrice del contributo concesso. Secondo la Commissione, la possibilità per la Regione Siciliana di percepire il contributo del FESR per lo sbarramento sul torrente Gibbesi è dipesa dalle scelte autonome della Repubblica italiana.

21      Peraltro, anche ammettendo che la Regione Siciliana sia stata effettivamente creditrice del contributo comunitario, una tale posizione sarebbe derivata da disposizioni o da decisioni di diritto nazionale.

22      Secondo la Commissione, qualora la Corte dovesse confermare l’interpretazione accolta dal Tribunale nella sentenza impugnata, verrebbero a prodursi conseguenze inaccettabili dal punto di vista della tutela giurisdizionale dei beneficiari dei fondi strutturali. Infatti, ogni soggetto di diritto beneficiario finale dei fondi strutturali risulterebbe direttamente interessato dalle decisioni della Commissione relative ai fondi erogati.

23      La sentenza impugnata sarebbe inoltre contraddittoria. Infatti, il Tribunale avrebbe sostenuto che le modifiche della situazione giuridica della ricorrente risultano direttamente e automaticamente dalla decisione controversa, pur riconoscendo il ruolo imprescindibile svolto dalle autorità italiane. Peraltro, utilizzando, al punto 54 della sentenza impugnata, l’espressione «debitore, quanto meno potenziale», il Tribunale avrebbe ammesso la discrezionalità della Repubblica italiana nel ripercuotere sulla ricorrente gli effetti della decisione controversa.

24      Secondo la ricorrente, la decisione ha avuto una ripercussione immediata sulla sua situazione giuridica, dato che da una posizione di percezione del contributo è passata ad una posizione di restituzione degli anticipi ricevuti a titolo di tale contributo.

25      Infatti, le autorità italiane non avrebbero disposto di alcuna discrezionalità sull’esecuzione della decisione controversa. Il Tribunale avrebbe, in proposito, correttamente rilevato che l’eventuale ripianamento finanziario da parte della Repubblica italiana sarebbe la conseguenza di una decisione nazionale estranea all’obbligo di esecuzione della decisione controversa.

26      La ricorrente afferma poi che il progetto di sbarramento lungo il torrente Gibbesi rientra nelle sue competenze e che, nell’allegato della decisione di concessione, la Regione Siciliana è menzionata come autorità responsabile della domanda di contributo finanziario.

27      Essa osserva altresì che la decisione controversa le ha impedito di esercitare le sue competenze secondo le sue intenzioni. La predetta decisione l’avrebbe obbligata, in particolare, a cessare l’applicazione della regolamentazione relativa al progetto e ad avviare il procedimento di recupero degli aiuti dai beneficiari.

28      All’udienza la ricorrente ha inoltre sottolineato che una dichiarazione di irricevibilità del suo ricorso costituirebbe un diniego di giustizia, dato che, nella sua qualità di ente infrastatale, non potrebbe presentare ricorso contro la Repubblica italiana dinanzi ai giudici nazionali.

 Giudizio della Corte

29      In base all’art. 230, quarto comma, CE, un ente regionale o locale, qualora goda – come la Regione Siciliana – della personalità giuridica ai sensi del diritto nazionale, può proporre un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente (sentenze 22 novembre 2001, causa C‑452/98, Nederlandse Antillen/Consiglio, Racc. pag. I‑8973, punto 51; 10 aprile 2003, causa C‑142/00 P, Commissione/Nederlandse Antillen, Racc. pag. I‑3483, punto 59, e 2 maggio 2006, causa C‑417/04 P, Regione Siciliana/Commissione, Racc. pag. I‑3881, punto 24).

30      Nella fattispecie, il Tribunale si è limitato a verificare se la ricorrente fosse direttamente interessata dalla decisione controversa, in quanto la Commissione non ha contestato che tale decisione riguardasse individualmente la ricorrente.

31      Secondo una giurisprudenza costante, la condizione di cui all’art. 230, quarto comma, CE, secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata dalla decisione che costituisce oggetto del ricorso, richiede che il provvedimento comunitario contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento incaricati della sua applicazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie (sentenze 5 maggio 1998, causa C‑404/96 P, Glencore Grain/Commissione, Racc. pag. I‑2435, punto 41; 29 giugno 2004, causa C‑486/01 P, Front National/Parlamento, Racc. pag. I‑6289, punto 34, e Regione Siciliana/Commissione, cit., punto 28).

32      Come già dichiarato dalla Corte ai punti 29 e 30 della citata sentenza Regione Siciliana/Commissione, la designazione di un ente regionale o locale quale la Regione Siciliana come autorità responsabile della realizzazione di un progetto FESR non implica che tale ente sia esso stesso titolare del diritto al contributo. Secondo la Corte, nessun elemento del fascicolo relativo alla causa definita dalla detta sentenza consentiva di concludere che l’ente fosse direttamente interessato, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, in tale qualità di autorità responsabile della realizzazione del progetto.

33      La Corte ha aggiunto che tale analisi non è inficiata dagli artt. 4, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2052/88 e 9, n. 1, del regolamento n. 4253/88. Infatti, tali articoli, che enunciano il principio di complementarietà dei contributi finanziari comunitari rispetto ai finanziamenti nazionali, non sono pertinenti nel caso in cui la Commissione abbia chiuso un intervento finanziario (sentenza Regione Siciliana/Commissione, cit., punto 31).

34      Ebbene, tali considerazioni possono applicarsi anche al caso di specie.

35      Esse non sono affatto rimesse in discussione dall’argomento della Regione Siciliana secondo cui, nell’ordinamento giuridico italiano, essa gode, nelle materie in cui rientra il progetto di sbarramento sul torrente Gibbesi, di competenze più estese che nel settore delle reti autostradali, in cui rientra il progetto considerato nella citata sentenza Regione Siciliana/Commissione. Infatti, tale distinzione derivata dal diritto interno non ha alcuna influenza sulla condizione dell’incidenza diretta sulla ricorrente.

36      È parimenti privo di pertinenza il fatto che, nell’allegato della decisione di concessione, la Regione Siciliana sia menzionata come autorità responsabile della domanda di contributo finanziario, mentre, nel caso definito dalla citata sentenza Regione Siciliana/Commissione, era menzionata come autorità responsabile della realizzazione del progetto. Infatti, la posizione di «autorità responsabile della domanda» a cui fa riferimento l’allegato della decisione di concessione non comporta come conseguenza che la ricorrente si trovi in un rapporto diretto con il contributo comunitario, che – come precisa del resto la stessa decisione – è stato richiesto dal governo italiano ed è stato concesso alla Repubblica italiana.

37      In mancanza di qualsiasi altro elemento che, per quanto riguarda la condizione dell’incidenza diretta, consenta di tenere distinta in maniera significativa la presente controversia da quella esaminata nella citata sentenza Regione Siciliana/Commissione, si deve concludere che la valutazione effettuata sotto questo profilo dalla Corte in tale sentenza è integralmente trasponibile al caso di specie.

38      Conseguentemente, il Tribunale è incorso in un errore di diritto considerando la Regione Siciliana direttamente interessata dalla decisione controversa. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata.

39      Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, questa conclusione non si risolve in un diniego di giustizia. A questo proposito è sufficiente ricordare che i singoli devono poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti loro riconosciuti dall’ordinamento giuridico comunitario (sentenza 1° aprile 2004, causa C‑263/02 P, Commissione/Jégo-Quéré, Racc. pag. I‑3425, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). La tutela giurisdizionale delle persone fisiche o giuridiche che non possono impugnare direttamente, a causa dei requisiti di ricevibilità di cui all’art. 230, quarto comma, CE, gli atti comunitari del tipo della decisione controversa deve essere garantita efficacemente mediante rimedi giurisdizionali dinanzi ai giudici nazionali. Questi, in conformità al principio di leale collaborazione sancito dall’art. 10 CE, sono tenuti, per quanto possibile, ad interpretare e applicare le norme procedurali nazionali che disciplinano l’esercizio delle azioni in maniera da consentire alle dette persone di contestare in sede giudiziale la legittimità di ogni decisione o di qualsiasi altro provvedimento nazionale relativo all’applicazione nei loro confronti di un atto comunitario quale quello su cui verte la presente controversia, eccependone l’invalidità e inducendo così i giudici a interpellare a tale proposito la Corte mediante questioni pregiudiziali (sentenza Commissione/Jégo-Quéré, cit., punti 30‑32 e giurisprudenza ivi citata).

 Sulla ricevibilità del ricorso della Regione Siciliana

40      Ai sensi dell’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

41      Nel caso di specie, la Corte ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire direttamente sulla ricevibilità del ricorso presentato dalla Regione Siciliana dinanzi al Tribunale. Infatti, gli argomenti da essa dedotti a tale riguardo corrispondono a quelli sviluppati nell’ambito delle osservazioni sull’impugnazione incidentale della Commissione e poggiano sostanzialmente sulla tesi, già avanzata, secondo cui la ricorrente sarebbe direttamente interessata dalla decisione controversa in quanto questa l’avrebbe fatta passare da una posizione di percezione del contributo ad una posizione di restituzione degli anticipi ricevuti a titolo di tale contributo.

42      Per le ragioni esposte ai precedenti punti 31‑38, la Regione Siciliana non può essere considerata direttamente interessata dalla decisione controversa.

43      Occorre pertanto dichiarare irrricevibile il ricorso presentato dalla Regione Siciliana dinanzi al Tribunale.

 Sull’impugnazione principale

44      Stante l’irricevibilità del ricorso presentato dinanzi al Tribunale dalla Regione Siciliana, l’impugnazione da questa proposta avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui statuiva sulla fondatezza del ricorso è divenuta priva di oggetto, cosicché non occorre esaminarla.

 Sulle spese

45      Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, reso applicabile al procedimento di impugnazione a norma dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’art. 69, n. 6, di tale regolamento, parimenti applicabile al procedimento di impugnazione in virtù del detto art. 118, in caso di non luogo a provvedere la Corte decide sulle spese in via equitativa.

46      Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Regione Siciliana, rimasta soccombente nell’ambito dell’impugnazione incidentale, va condannata alle spese relative a tale procedimento.

47      Poiché la mancanza di oggetto dell’impugnazione principale consegue alla fondatezza dell’impugnazione incidentale della Commissione, la Regione Siciliana deve essere condannata anche alle spese dell’impugnazione principale.

48      Poiché la Commissione ha chiesto altresì la condanna della Regione Siciliana alle spese processuali di primo grado e il ricorso presentato dinanzi al Tribunale è stato dichiarato irricevibile, la Regione Siciliana deve essere condannata alle spese relative al primo grado di giudizio.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 18 ottobre 2005, causa T‑60/03, Regione Siciliana/Commissione, è annullata.

2)      Il ricorso della Regione Siciliana diretto all’annullamento della decisione della Commissione 11 dicembre 2002, C(2002) 4905, relativa alla soppressione del contributo concesso alla Repubblica italiana con decisione della Commissione 17 dicembre 1987, C(87) 2090 026, concernente la concessione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale in favore di un investimento per infrastrutture, di importo uguale o superiore a 15 milioni di [euro] in Italia (regione: Sicilia), e al recupero dell’anticipo versato dalla Commissione a titolo di tale contributo, è dichiarato irricevibile.

3)      Non vi è luogo a statuire sull’impugnazione presentata dalla Regione Siciliana avverso la sentenza menzionata al punto 1 del presente dispositivo.

4)      La Regione Siciliana è condannata alle spese del presente grado di giudizio e alle spese connesse al procedimento di primo grado.

 

                             (Seguono le firme)