CONSULTA ONLINE 

 

Corte di Giustizia delle Comunità europee, 5 aprile 1979

 

C-148/78, Tullio Ratti  

 

 

Nel procedimento 148/78 ,

 

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell’art . 177 del Trattato CEE, dalla Pretura di Milano, nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente a carico di

 

Tullio Ratti , domiciliato in Milano ,

  

  Oggetto della causa

 

domanda vertente sull’interpretazione di due direttive del Consiglio concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative degli Stati membri relative, nel primo caso ( direttiva 4 giugno 1973 , n . 73/173/CEE , GU n . l 189 , pag . 7 ), alla classificazione , all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi ( solventi ) e , nel secondo caso ( direttiva 7 novembre 1977 , n . 77/728/CEE , GU n . l 303 , pag . 23 ), alla classificazione , all’imballaggio e all’etichettatura di pitture , vernici , inchiostri da stampa , adesivi ed affini ,

 

  Motivazione della sentenza

 

1 Con ordinanza 8 maggio 1978 , pervenuta in cancelleria il 21 giugno successivo , la Pretura penale di Milano ha sottoposto a questa Corte, in forza dell’art . 177 del Trattato CEE , varie questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione di due direttive del Consiglio concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative , nel primo caso ( direttiva 4 giugno 1973 , n . 73/173/CEE , GU n . l 189 , pag . 7 ), alla classificazione , all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi ( solventi ) e , nel secondo caso ( direttiva 7 novembre 1977 , 77/728/CEE , GU n . l 303 , pag . 23 ), alla classificazione , all’imballaggio e all ' etichettatura di pitture , vernici , inchiostri da stampa , adesivi ed affini ;

 

2 Le suddette questioni sono state sollevate nell’ambito di un procedimento penale a carico del responsabile di un’impresa produttrice di solventi e vernici, imputato di contravvenzione a talune disposizioni della legge italiana 5 marzo 1963 , n . 245 (GURI n . 77 , del 21 . 3 . 1963 , pag . 1451 ), le quali impongono , ai fabbricanti di prodotti contenenti benzolo , toluolo e xilolo , l’obbligo di apporre sui contenitori di tali prodotti un’etichetta che indichi , oltre alla presenza di dette sostanze, la loro percentuale complessiva e , separatamente , quella del solo benzolo ;

 

3 All’epoca dei fatti , questa normativa avrebbe dovuto esser stata adeguata , per quanto riguarda i solventi , a quanto disposto dalla direttiva 4 giugno 1973 , n . 73/173 , cui gli Stati membri dovevano dare attuazione nell’ordinamento interno al più tardi entro l ' 8 dicembre 1974 , obbligo che non era stato adempiuto dal Governo italiano ;

 

4 L ' adeguamento avrebbe dovuto avere l ' effetto di abrogare la disposizione legislativa italiana della cui violazione si fa carico all ' imputato nella causa principale ed avrebbe conseguentemente modificato i presupposti per l ' irrogazione delle sanzioni penali stabilite dalla legge in questione ;

 

5 Quanto all ' imballaggio e all’etichettatura delle vernici , il Consiglio aveva emanato , all’epoca dei fatti controversi , la direttiva 7 novembre 1977 , n . 77/728 , ma , a norma dell ' art . 12 di questo testo , gli stati membri dispongono di un termine che verrà a scadere solo il 9 novembre 1979 per adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi ;

 

6 Anche in questo caso , l’introduzione nell’ordinamento interno italiano delle disposizioni della direttiva avrà necessariamente l’effetto di abrogare le disposizioni legislative italiane sulla cui inosservanza si fonda il procedimento pendente a carico dell ' imputato ;

 

7 Sia nel caso dei solventi , sia in quello delle vernici di produzione della sua impresa , questi si è conformato , per quanto riguarda l’imballaggio e l’etichettatura , da un lato , alle disposizioni della direttiva n . 73/173 ( solventi ) che il Governo italiano aveva omesso di recepire nell’ordinamento interno e , dall’altro , alle disposizioni della direttiva n . 77/728 ( vernici ), cui gli Stati membri dovranno aver dato attuazione entro il 9 novembre 1979 ;

 

8 La soluzione delle questioni sottoposte a questa Corte , le prime quattro delle quali riguardano la direttiva n . 73/173 e la quinta la direttiva n . 77/728 , deve consentire al giudice nazionale di stabilire se le sanzioni penali comminate dalla legge italiana n . 245 per il caso di trasgressione delle sue disposizioni possano essere applicate nella fattispecie .

 

a – Sull’interpretazione della direttiva n . 73/173

 

9 Questa direttiva è stata adottata in forza dell’art . 100 del Trattato , nonchè della direttiva del Consiglio 27 giugno 1967 ( GU n . 196 , del 16 . 8 . 1967 , pag . 1 ), modificata con la direttiva 21 maggio 1973 ( GU n . l 167 , del 25 . 6 . 1973 , pag . 1 ), relative alle sostanze pericolose , al fine di garantire il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative degli stati membri in materia di classificazione , imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi ( solventi );

 

10 La sua adozione e apparsa necessaria in quanto le sostanze e i preparati pericolosi costituiscono oggetto, nei vari stati membri, di normative che presentano notevoli differenze, soprattutto relativamente all’etichettatura , all’imballaggio e alla classificazione secondo il grado di pericolosità dei suddetti prodotti;

 

11 Tali divergenze costituivano un ostacolo per gli scambi e per la libera circolazione dei prodotti ed avevano diretta incidenza sull’instaurazione e sul funzionamento del mercato comune dei preparati pericolosi come i solventi, prodotti frequentemente usati tanto nelle attività industriali , agricole ed artigianali quanto nel governo della casa ;

 

12 Per giungere all’eliminazione di tali divergenze , la direttiva contiene un certo numero di disposizioni riguardanti espressamente la classificazione , l’imballaggio , l’etichettatura dei prodotti in questione ( art . 2 , nn . 1 , 2 e 3 , artt . 4 , 5 e 6 );

 

13 Quanto all’art.8, specialmente preso in considerazione dal giudice nazionale e secondo cui gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare, per motivi di classificazione , d’imballaggio o di etichettatura , il commercio dei preparati pericolosi che soddisfino le condizioni poste dalla direttiva , esso non ha valore autonomo , non essendo altro che il necessario complemento delle disposizioni sostanziali contenute negli articoli sopra richiamati, quanto alla libera circolazione dei prodotti di cui trattasi.

 

14 Gli Stati membri dovevano dare attuazione alla direttiva n . 73/173 , secondo l’art . 11 della stessa , entro un termine di 18 mesi a decorrere dalla sua notifica;

 

15 La notifica è stata fatta a tutti gli Stati membri l’8 giugno 1973;

 

16 Il termine di 18 mesi è venuto a scadere l’8 dicembre 1974 e , al momento dei fatti di cui è causa, le disposizioni della direttiva non erano state recepite nell’ordinamento interno italiano;

 

17 Stando così le cose, il giudice nazionale, constatando un’evidente contrasto tra la normativa comunitaria e il diritto interno italiano , si e chiesto quale dei due debba avere , per il caso di specie , la prevalenza ed ha sottoposto a questa Corte una prima questione del seguente tenore :

' se la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n . 173/73 del 4 giugno 1973 , ed in particolare l ' art . 8 della medesima , rappresenti una norma direttamente applicabile con l ' attribuzione ai singoli di diritti soggettivi tutelabili dinanzi ai giudici nazionali.

 

18 Detta questione solleva il problema generale della natura giuridica delle disposizioni di una direttiva adottata in forza dell’art . 189 del Trattato;

 

19 In proposito questa Corte ha già affermato , in una costante giurisprudenza , e da ultimo nella sentenza 1 febbraio 1977 ( causa 51/76 , Nederlandse Ondernemingen , racc . pag . 126 ), che se è vero che i regolamenti , in forza dell’art . 189 , sono direttamente applicabili e quindi atti , per natura , a produrre effetti diretti , da ciò non si può inferire che le altre categorie di atti contemplate dal suddetto articolo non possano mai produrre effetti analoghi;

 

20 Sarebbe incompatibile con l’efficacia vincolante che l’art . 189 riconosce alla direttiva l’escludere , in linea di principio, che l’obbligo da essa imposto possa esser fatto valere dalle persone interessate;

 

21 Particolarmente nei casi in cui le autorità comunitarie abbiano, mediante direttiva, imposto agli Stati membri di adottare un determinato comportamento, l’effetto utile dell ' atto sarebbe attenuato se agli amministrati fosse precluso di valersene in giudizio ed ai giudici nazionali di prenderlo in considerazione in quanto elemento del diritto comunitario ;

 

22 Di conseguenza lo Stato membro che non abbia adottato, entro i termini, i provvedimenti d’attuazione imposti dalla direttiva non può opporre ai singoli l ' inadempimento , da parte sua , degli obblighi derivanti dalla direttiva stessa ;

 

23 Ne consegue che il giudice nazionale cui il singolo amministrato che si sia conformato alle disposizioni di una direttiva chieda di disapplicare una norma interna incompatibile con detta direttiva non recepita nell’ordinamento interno dello Stato inadempiente deve accogliere tale richiesta , se l’obbligo di cui trattasi è incondizionato e sufficientemente preciso;

 

24 La prima questione va quindi risolta nel senso che, dopo la scadenza del termine stabilito per l’attuazione di una direttiva , gli Stati membri non possono applicare la propria normativa nazionale non ancora adeguata a quest’ultima - neppure se vengano contemplate sanzioni penali - a chi si sia conformato alle disposizioni della direttiva stessa.

 

25 Con la seconda questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se lo Stato destinatario della direttiva sui solventi, dando attuazione alle disposizioni di questa nel proprio ordinamento interno, possa stabilire vincoli e limiti più precisi e dettagliati, o comunque diversi, in particolare imponendo l’obbligo di apporre sui contenitori indicazioni non richieste dalla direttiva.

 

26 Dal combinato disposto degli artt . 3 e 8 della direttiva n . 73/173 risulta che possono esser messi in commercio soltanto solventi conformi alle disposizioni della presente direttiva e del suo allegato e che gli Stati membri non hanno la facoltà di mantenere in vigore, parallelamente alla disciplina contemplata dalla suddetta direttiva per le importazioni, una disciplina diversa per il mercato interno;

 

27 Perciò, dal sistema della direttiva n . 73/173 si desume che gli Stati membri non possono stabilire, nella propria legislazione nazionale, per quanto riguarda la classificazione , l’imballaggio e l’etichettatura dei solventi, condizioni più restrittive, più precise di quelle della direttiva di cui trattasi, o comunque da queste diverse, e che tale divieto d ' imporre restrizioni non contemplate dalla direttiva si applica tanto ai prodotti posti direttamente in commercio sul mercato nazionale quanto ai prodotti importati;

 

28 E’ in tal senso che va risolta la seconda questione formulata dal giudice proponente .

 

29 Con la terza questione, il giudice nazionale chiede se l’obbligo di indicare, sul recipiente posto in vendita, la presenza di benzolo, toluolo e xilolo nel solvente, con la specificazione della percentuale complessiva di tali sostanze e, separatamente, di quella del solo benzolo, obbligo imposto dall’art . 8 della legge 5 marzo 1963 , n . 245, possa rivelarsi incompatibile con la direttiva di cui trattasi.

 

30 L’art . 8 della legge italiana 5 marzo 1963 , n . 245 impone l’obbligo , quando ( i ) solventi . . . contengano benzolo, toluolo o xilolo, di apporre sui recipienti posti in vendita una etichetta, la quale indichi la presenza di dette sostanze nel solvente . . ., la percentuale complessiva di esse e , separatamente , la percentuale del benzolo . . . '

 

31 D’altra parte , l’art . 5 della direttiva n . 73/173 impone, in tutti i casi, l’indicazione sull’imballaggio - in modo leggibile e indelebile - della presenza di sostanze considerate tossiche ai sensi dell’art . 2, come il benzolo, nonchè l’indicazione, ma solo in determinati casi, delle sostanze considerate nocive, come il toluolo e lo xilolo in concentrazione superiore al 5 % ;

 

32 Non è invece prescritta alcuna indicazione per quanto riguarda la percentuale, separata o complessiva, di dette sostanze;

 

33 La questione formulata dal giudice nazionale va quindi risolta dichiarando che la direttiva n . 73/173 deve interpretarsi nel senso ch’essa non consente che disposizioni nazionali impongano l’indicazione, sui contenitori, della presenza di componenti dei prodotti in questione in termini che vadano oltre quelli stabiliti dalla direttiva di cui trattasi.

 

34 La quarta questione e redatta nei seguenti termini :

' se le disposizioni nazionali richiamate, applicabili indistintamente a tutti i prodotti presenti sul mercato interno rappresentino comunque un ostacolo, un divieto o un limitazione allo scambio ed alla libera circolazione degli stessi, anche se dettate al fine di assicurare una maggiore tutela per la incolumità fisica degli utilizzatori dei prodotti in questione;

 

35 Essa si riferisce all’art . 36 del Trattato, che ammette deroghe al principio della libera circolazione delle merci , in quanto esse siano giustificate da motivi di pubblica sicurezza o di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali.

 

36 Allorchè, in applicazione dell’art . 100 del Trattato , direttive comunitarie dispongono l’armonizzazione dei provvedimenti necessari per garantire la tutela della salute animale ed umana e approntano procedure comunitarie di controllo della loro osservanza , il ricorso all ' art. 36 perde la sua giustificazione e i controlli appropriati vanno allora effettuati ed i provvedimenti di tutela adottati secondo lo schema tracciato dalla direttiva d’ armonizzazione.

 

37 La direttiva n. 73/173 ha stabilito che, se uno Stato membro constata che un preparato pericoloso, quantunque conforme alle disposizioni della direttiva stessa, può mettere in pericolo la sicurezza o la salute, detto Stato potrà applicare, in via provvisoria e sotto il controllo della Commissione, la clausola di salvaguardia di cui all’art . 9 della direttiva, secondo il procedimento e nelle forme di cui allo stesso articolo.

 

38 Ne consegue che le disposizioni nazionali che vanno oltre quelle contenute nella direttiva n. 73/173 sono compatibili col diritto comunitario soltanto qualora siano state adottate secondo il procedimento e nelle forme di cui all’art . 9 della suddetta direttiva .

 

b – Sull’interpretazione della direttiva n. 77/728

 

39 Con la quinta questione , il giudice nazionale chiede  se la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n . 728/77 del 7 novembre 1977 , ed in particolare l’art. 9 di essa, sia immediatamente e direttamente applicabile, in riferimento agli obblighi negativi imposti fin dalla data di notifica della direttiva medesima agli Stati membri ed alla ipotesi che il singolo , fondandosi su un legittimo affidamento, si sia conformato alle disposizioni della direttiva stessa prima della scadenza del termine di adeguamento previsto per lo stato membro.

 

40 Questa direttiva ha oggetto analogo a quello della direttiva n. 73/173 , in quanto contempla una disciplina simile a quella dei solventi per i preparati che contengono sostanze pericolose destinati ad essere usati sotto forma di pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi e affini .

 

41 A norma del suo art. 12 , gli Stati membri devono darle attuazione entro un termine di 24 mesi a decorrere dalla notifica, che è stata fatta il 9 novembre 1977 ;

 

42 Detto termine, quindi, non è ancora scaduto e gli Stati destinatari dispongono di un periodo di tempo che va fino al 9 novembre 1979 per recepire le disposizioni della direttiva n . 77/728 nel proprio ordinamento interno;

 

43 Ne consegue che, per le ragioni esposte nel motivare la soluzione data alla prima questione del giudice nazionale, soltanto alla scadenza del periodo stabilito e in caso d ' inadempimento da parte dello Stato membro la direttiva - in particolare in suo art. 9 - potrà produrre gli effetti indicati relativamente alla prima questione;

 

44 Fino a quel momento, gli Stati membri restano liberi nel disciplinare la materia;

 

45 Qualora uno Stato membro abbia introdotto le disposizioni di una direttiva nel proprio ordinamento interno prima della fine del periodo stabilito dalla direttiva stessa , tale circostanza non può produrre effetti nei confronti di altri Stati membri.

 

46 Infine, poichè le direttive, per natura, impongono obblighi soltanto agli Stati membri , il singolo non può far valere il principio del  legittimo affidamento prima della scadenza del termine stabilito per la loro attuazione;

 

47 La quinta questione va quindi risolta nel senso che la direttiva del Consiglio delle Comunità europee 7 novembre 1977 , n. 77/728, in particolare l’art. 9, non può produrre, nei confronti del singolo che si sia conformato alle disposizioni della direttiva stessa prima della scadenza del termine di adeguamento impartito allo stato membro, alcun effetto che possa essere preso in considerazione dai giudici nazionali.

 

  Decisione relativa alle spese

 

Sulle spese

 

48 Le spese sostenute dal Consiglio e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;

 

49 Nei confronti dell’imputato nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

 

Dispositivo

 

per questi motivi, la Corte,

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalla Pretura penale di Milano con ordinanza 8 maggio 1978 , dichiara :

 

1) dopo la scadenza del termine stabilito per l’attuazione di una direttiva, gli Stati membri non possono applicare la propria normativa nazionale non ancora adeguata a quest ' ultima - neppure se vengano contemplate sanzioni penali - a chi si sia conformato alle disposizioni della direttiva stessa.

 

2) dal sistema della direttiva n . 73/173 si desume che gli Stati membri non possono stabilire, nella propria legislazione nazionale, per quanto riguarda la classificazione , l ' imballaggio e l’etichettatura dei solventi, condizioni più restrittive, ne più precise di quelle della direttiva di cui trattasi, o comunque da queste diverse, e che tale divieto d’imporre restrizioni non contemplate dalla direttiva si applica tanto ai prodotti posti direttamente in commercio sul mercato nazionale quanto ai prodotti importati.

 

3) la direttiva n. 73/173 deve interpretarsi nel senso ch’essa non consente che disposizioni nazionali impongano l’indicazione, sui contenitori, della presenza di componenti dei prodotti di questione in termine che vadano oltre quelli stabiliti dalla direttiva di cui trattasi.

 

4) le disposizioni nazionali che vanno oltre quelle contenute nella direttiva n. 73/173 sono compatibili col diritto comunitario soltanto qualora siano state adottate secondo il procedimento e nelle forme di cui all’art . 9 della suddetta direttiva.

 

5) la direttiva del Consiglio delle Comunità europee 7 novembre 1977, n. 77/728, in particolare l’art. 9, non può produrre, nei confronti del singolo che si sia conformato alle disposizioni della direttiva stessa prima della scadenza del termine di adeguamento impartito allo Stato membro, alcun effetto che possa essere preso in considerazione dai giudici nazionali.

          (Seguono le firme)