Corte di Giustizia delle Comunità europee (Terza
Sezione), 25 giugno 2009
C-14/08, Roda Golf
& Beach Resort SL
Nel procedimento C‑14/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a
norma dell’art. 68 CE, dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 5 di San Javier (Spagna), con decisione
3 gennaio 2008, pervenuta in cancelleria il 14 gennaio 2008, nel procedimento
Roda Golf & Beach Resort SL,
composta dal sig. A. Rosas, presidente di
sezione, dai sigg. J. Klučka, U. Lõhmus, dalla
sig.ra P. Lindh e dal sig. A. Arabadjiev (relatore),
giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig. R. Grass
considerate le osservazioni presentate:
– per
– per
il governo spagnolo, dal sig. J. López-Medel Bascones, in qualità di agente;
– per
il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in
qualità di agente;
– per
il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e
dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di
agenti;
– per
il governo ellenico, dalla sig.ra S. Chala,
in qualità di agente;
– per
il governo italiano, dal sig. R. Adam, in
qualità di agente, assistito dalla sig.ra W. Ferrante, avvocato dello
Stato;
– per
il governo lettone, dalle sig.re E. Balode-Buraka e E. Eihmane, in qualità di agenti;
– per
il governo ungherese, dal sig. G. Iván, in
qualità di agente;
– per
il governo polacco, dal sig. M. Dowgielewicz,
in qualità di agente;
– per
il governo slovacco, dal sig. J. Čorba, in qualità di agente;
– per
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 marzo
2009,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione dell’art. 16 del regolamento (CE) del Consiglio del
29 maggio 2000, n. 1348, relativo alla notificazione e alla comunicazione
negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o
commerciale (GU L 160, pag. 37).
2 Tale
domanda è stata proposta
nell’ambito di un ricorso presentato dinanzi al Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción n. 5 di San Javier (giudice di primo grado
e d’istruzione n. 5 di San Javier) dalla società Roda Golf & Beach Resort SL (in prosieguo: la «Roda Golf») a fronte del
diniego del cancelliere di detta giurisdizione di procedere alla notificazione,
al di fuori di un procedimento giudiziario, a destinatari stabiliti nel Regno
Unito e in Irlanda, di un atto notarile di comunicazione e di diffida con cui
si intimava la risoluzione unilaterale, da parte della Roda Golf, di sedici
contratti di compravendita immobiliare conclusi tra la medesima ed i singoli
detti destinatari.
Contesto normativo
Il diritto comunitario e il diritto
internazionale
3 Con atto 26 maggio 1997, il Consiglio dell’Unione
europea ha emanato, sulla base dell’art. K.3 del Trattato sull’Unione
europea (gli artt. da K a K.9 del Trattato sull’Unione europea sono stati
sostituiti dagli artt. 29 UE‑42 UE), la convenzione
relativa alla notificazione negli Stati membri dell’Unione europea di atti
giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale
(GU C 261, pag. 1)).
4 Tale
convenzione non è entrata in
vigore. Considerato che il suo testo ha ispirato quello del regolamento
n. 1348/2000, la relazione esplicativa relativa alla convenzione medesima
(GU 1997, C 261, pag. 26) viene evocata nell’ambito del
preambolo del regolamento medesimo.
5 Il regolamento n. 1348/2000 disciplina la
notificazione e la comunicazione tra gli Stati membri di atti giudiziari ed
extragiudiziali in materia civile e commerciale.
6 Il secondo ‘considerando’ del detto regolamento così
recita:
«Il buon funzionamento del mercato interno
presuppone che fra gli Stati membri sia migliorata ed accelerata la
trasmissione, a fini di notificazione, degli atti giudiziari ed extragiudiziali
in materia civile o commerciale».
7 A termini del successivo sesto ‘considerando’:
«L’efficacia e la rapidità dei procedimenti
giudiziari in materia civile implicano che la trasmissione degli atti
giudiziari ed extragiudiziali avvenga in modo diretto e con mezzi rapidi tra
gli organi locali designati dagli Stati membri (...)».
8 L’art. 2, n. 1, del regolamento
n. 1348/2000 dispone che «[c]iascuno Stato
membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o le altre persone, di seguito
denominati “organi mittenti”, competenti per trasmettere gli atti giudiziari o
extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato
membro». In forza del successivo art. 23, n. 1, gli Stati membri
comunicano tale informazione alla Commissione delle Comunità europee, che
provvede alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
9 Dalle comunicazioni effettuate dal Regno di Spagna
ai sensi dell’art. 23 (GU 2001 C 151, pag. 4, e C 202,
pag. 10) risulta che, in Spagna, gli organi mittenti sono i Secretarios Judiciales
(cancellerie) dei singoli Juzgados (giurisdizioni
monocratiche) e Tribunales (giurisdizioni
collegiali).
10 L’art. 16 del regolamento n. 1348/2000,
collocato nel capo III del medesimo, intitolato «Atti extragiudiziali»,
così dispone:
«Gli atti extragiudiziali possono essere trasmessi
ai fini della notificazione o della comunicazione in un altro Stato membro, ai
sensi delle disposizioni del presente regolamento».
11 Il successivo art. 17, lett. b), prevede
l’elaborazione di un repertorio degli atti che possono essere notificati o
comunicati ai sensi del regolamento medesimo.
12 Tale
repertorio costituisce l’allegato II
della decisione della Commissione 25 settembre 2001, 2001/781/CE, che
istituisce un manuale degli organi riceventi e un repertorio degli atti che
possono essere notificati o comunicati, in applicazione del regolamento
n. 1348/2000 (GU L 298, pag. 1, e – successive rettifiche –
GU 2002, L 31, pag. 88, e GU 2003, L 60, pag. 3),
come modificata dalla decisione della Commissione 16 luglio 2007, 2007/500/CE
(GU L 185, pag. 24). Tale allegato comprende le informazioni
comunicate dagli Stati membri ai sensi dell’art. 17, lett. b), del
regolamento n. 1348/2000. Per quanto attiene alla Spagna, viene ivi
indicato, segnatamente, che «[g]li atti
extragiudiziali da notificare o comunicare sono i documenti non giudiziali,
emanati da autorità pubbliche che secondo la legge spagnola hanno la competenza
di effettuare notificazioni o comunicazioni».
13 Il regolamento n. 1348/2000 è stato sostituito
dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre
2007, n. 1393, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli
Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o
commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1348/2000 (GU L 324, pag. 79),
integralmente applicabile a decorrere dal 13 novembre 2008.
14
15 Il regolamento n. 1348/2000 prevale, a termini
dell’art. 20, n. 1, del medesimo, sulle disposizioni contenute nella
Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965.
Il diritto nazionale
16 La legge 7 gennaio 2000, n. 1, sul procedimento
civile (Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil) (BOE n. 7, 8 gennaio 2000, pag. 575;
in prosieguo: la «LEC»), stabilisce, agli artt. 223 e 224, il regime delle
decisioni emanate dalla cancelleria di un organo giurisdizionale civile nei
termini seguenti:
«Articolo
223. Misure di organizzazione del procedimento
1. Spetta
al cancelliere dettare le misure di organizzazione del procedimento, che
determinano lo svolgimento del processo secondo le disposizioni di legge.
2. Le
misure di organizzazione del procedimento si limitano all’enunciazione di
quanto in esse disposto, al nome del cancelliere che ne è l’autore, alla data e
alla firma di quest’ultimo.
Articolo 224. Riesame delle misure di organizzazione
del procedimento
1. Sono
nulle di pieno diritto le misure di organizzazione del procedimento dirette a
disciplinare questioni che, secondo la legge, devono essere definite mediante
provvedimento ordinatorio, ordinanza o sentenza.
2. Al
di fuori dei casi cui si riferisce il n. 1, le misure di organizzazione del
procedimento possono essere annullate, su istanza della parte lesa, allorché
violano una disposizione di legge, o disciplinano questioni che, conformemente
alla presente legge, debbono essere decise con provvedimento ordinatorio.
3. L’impugnazione
di cui al n. 2 è proposta e decisa secondo le norme che disciplinano il
ricorso in opposizione».
17 Per quanto attiene alla procedura di opposizione cui
fa riferimento l’art. 224 della LEC, l’art. 454 della medesima così
dispone:
«Inappellabilità
dell’ordinanza decisoria del ricorso in opposizione
Salvo nei casi in cui sia ammesso reclamo,
l’ordinanza che decide il ricorso in opposizione è inappellabile, fatta salva
la possibilità di riproporre la questione oggetto dell’opposizione,
eventualmente, nell’ambito di un’impugnazione avverso la decisione definitiva».
18 Ai sensi dell’art. 455 della LEC, avverso le
ordinanze dei Juzgados de Primera
Instancia è ammesso appello, sempreché diventino
«definitive» o nei casi in cui «la legge [lo] preveda espressamente».
La causa principale e le questioni pregiudiziali
19 Il 2 novembre 2007, la società di diritto spagnolo
Roda Golf chiedeva alla cancelleria del giudice del rinvio di procedere alla
trasmissione, a norma del regolamento n. 1348/2000, ai competenti organi
riceventi del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e dell’Irlanda
di sedici lettere indirizzate a destinatari stabiliti nei due detti Stati
membri. Tali lettere riguardavano la risoluzione unilaterale di contratti di
compravendita immobiliare conclusi tra la società medesima e i detti
destinatari. Dal loro contenuto non emerge alcun nesso con un procedimento
giudiziario pendente.
20 Come emerge dagli atti trasmessi alla Corte dal
giudice del rinvio e come sostenuto dalla ricorrente nella causa principale
nelle proprie osservazioni,
21 La cancelleria del giudice del rinvio rifiutava di
procedere alla trasmissione dell’atto oggetto della causa principale sulla base
del rilievo che la notificazione non avverrebbe nell’ambito di un procedimento
giudiziario e non ricadrebbe, quindi, nella sfera di applicazione del
regolamento n. 1348/2000.
22 Avverso tale decisione
23 Ciò premesso, il Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción n. 5 di San Javier decideva di sospendere
il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se
rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1348/2000 (...) la
comunicazione di atti strettamente extragiudiziali fra persone private
utilizzando i mezzi materiali e personali dei tribunali e delle corti
dell’Unione europea e la relativa normativa europea senza che sia stato avviato
alcun procedimento giudiziario.
2) se
il regolamento n. 1348/2000 si applichi esclusivamente nell’ambito della
cooperazione giudiziaria fra Stati membri e di un procedimento giudiziario in
corso [artt. 61, lett. c), CE, 67, n. 1, CE e 65 CE nonché
sesto ‘considerando’ del regolamento n. 1348/2000]».
Sulla competenza della Corte
24
25 Si deve rammentare, a tal riguardo, che, a termini
dell’art. 68 CE, qualora venga sollevata, in un giudizio pendente
dinanzi ad un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi
ricorso giurisdizionale di diritto interno, una questione concernente
l’interpretazione degli atti emanati dalle istituzioni della Comunità europea
sulla base del medesimo titolo IV, tale giudice, ove reputi necessaria una
decisione su tale punto ai fini dell’emanazione della sua sentenza, può
chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.
26 Le questioni sollevate nel presente procedimento
vertono sull’interpretazione del regolamento n. 1348/2000. Atteso che tale
regolamento è stato adottato dal Consiglio sulla base degli artt. 61,
lett. c), CE e 67, n. 1, CE, che figurano nella parte terza, titolo IV,
del Trattato CE, l’art. 68 CE trova quindi applicazione nella
specie.
27 Ciò premesso, unicamente un giudice nazionale le cui
decisioni non possano essere impugnate con ricorso giurisdizionale di diritto
interno può chiedere alla Corte di pronunciarsi su una questione di
interpretazione di tale regolamento.
28 A tal riguardo, l’avvocato generale ha rilevato, al
paragrafo 41 delle proprie conclusioni, una certa eterogeneità nella
giurisprudenza spagnola quanto alla possibilità di proporre ricorso avverso una
decisione come quella che il giudice del rinvio sarà chiamato a pronunciare
nella causa principale. Se
29 Orbene, non spetta alla Corte risolvere tale
controversia. Nella specie, il giudice del rinvio ha indicato nella propria
domanda di pronuncia pregiudiziale che l’emananda
decisione nella causa principale sarà in ultimo grado.
30 La prima eccezione di incompetenza sollevata dalla
Commissione dev’essere pertanto respinta.
31 In secondo luogo,
32 Dagli atti sottoposti alla Corte emerge che le
questioni pregiudiziali sono state sollevate nell’ambito di un ricorso in
opposizione proposto avverso il diniego della cancelleria di notificare l’atto
oggetto della causa principale. Nell’ambito di tale ricorso, l’unica parte del
procedimento è la ricorrente nella causa principale.
33 Si deve rammentare a tal riguardo che
l’art. 234 CE, applicabile al titolo IV della parte terza del
Trattato CE per effetto dell’art. 68 CE, non subordina la
possibilità di adire
34 Tuttavia, dal detto art. 234 CE emerge che
i giudici nazionali possono adire
35 In tal senso, laddove svolga funzioni di autorità
amministrativa senza dovere, al tempo stesso, decidere una controversia,
l’organo remittente non può essere considerato come un organo che eserciti una
funzione giurisdizionale. Ciò accade, per esempio, quando esso statuisce su una
domanda diretta ad ottenere l’iscrizione di una società nel registro,
nell’ambito di un procedimento non avente ad oggetto l’annullamento di un atto
lesivo di un diritto del richiedente (v. citate sentenze Job Centre, punto 11, e Salzmann,
punto 15, nonché 15 gennaio 2002, causa C‑182/00, Lutz e a., Racc. pag. I‑547,
punto 14; v. parimenti, in tal senso, sentenza 16 dicembre 2008, causa C‑210/06,
Cartesio, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 57).
36 Per contro, un giudice adito in sede di appello
avverso una decisione di un organo giurisdizionale di grado inferiore
incaricato della tenuta di un registro che rifiuti di accogliere una siffatta
domanda di iscrizione, dal momento che l’impugnazione ha ad oggetto
l’annullamento di un atto asseritamente lesivo di un
diritto del richiedente, è investito di una controversia ed esercita una
funzione giurisdizionale (v. sentenza Cartesio, cit., punto 58). Pertanto,
in un tal caso, il giudice d’appello può essere considerato, in linea di
principio, quale giudice legittimato a sottoporre una questione pregiudiziale
alla Corte a norma dell’art. 234 CE (v., in proposito, segnatamente,
sentenze 15 maggio 2003, causa C‑300/01, Salzmann,
Racc. pag. I‑4899; 13 dicembre 2005, causa C‑411/03,
SEVIC Systems, Racc. pag. I‑10805; 11
ottobre 2007, causa C‑117/06, Möllendorf et Möllendorf-Niehuus,
Racc. pag. I‑8361, nonché Cartesio, cit.).
37 Tale
giurisprudenza può essere
trasposta nella specie. Se è pur vero che la cancelleria cui venga presentata
una richiesta di comunicazione o notificazione di atti giudiziari o
extragiudiziali a norma del regolamento n. 1348/2000 può essere
considerata come svolgente funzioni di autorità amministrativa senza dover, al
tempo stesso, risolvere una controversia, ciò non vale con riguardo al giudice
chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto avverso il diniego della detta
cancelleria di procedere alla notificazione o alla comunicazione richiesta.
38 Infatti, l’oggetto di un siffatto ricorso è
costituito dall’annullamento del diniego, che si afferma essere lesivo di un
diritto del richiedente, vale a dire il diritto di far notificare o comunicare
taluni atti mediante gli strumenti previsti dal regolamento n. 1348/2000.
39 Conseguentemente, al giudice del rinvio è stata
sottoposta una controversia e questi esercita, quindi, funzioni
giurisdizionali.
40 La circostanza che la cancelleria faccia parte della
struttura organizzativa del giudice del rinvio non può rimettere in discussione
tale conclusione. Infatti, tale circostanza resta irrilevante quanto alla
natura giurisdizionale delle funzioni svolte dal giudice del rinvio nell’ambito
del procedimento principale, atteso che tale procedimento ha ad oggetto
l’annullamento di un atto asseritamente lesivo di un
diritto del richiedente.
41 Ne consegue che la seconda eccezione di incompetenza
sollevata dalla Commissione dev’essere parimenti
respinta.
42
Sulle questioni
pregiudiziali
43 Con le due questioni pregiudiziali, che appare
opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede,
sostanzialmente, se la notificazione e la comunicazione di atti extragiudiziali
al di fuori di un procedimento giudiziario, laddove vengano effettuate tra
soggetti privati, ricadano nella sfera di applicazione del detto regolamento.
Osservazioni preliminari
44 In limine, occorre determinare se la nozione di
«atto extragiudiziale» ai sensi dell’art. 16 del regolamento
n. 1348/2000 costituisca una nozione di diritto comunitario ovvero,
inversamente, una nozione di diritto nazionale.
45 I governi spagnolo, ceco, tedesco, ellenico,
lettone, ungherese e polacco sostengono che il contenuto della nozione di atto
extragiudiziale debba essere determinato alla luce del diritto di ogni singolo
Stato membro. Essi deducono che il regolamento n. 1348/2000 lascia agli
Stati membri il compito di decidere se e, in caso affermativo, quali atti
extragiudiziali possano essere notificati o comunicati. I detti governi si
richiamano, a tal riguardo, all’art. 17, lett. b), del detto
regolamento il quale prevede, quali modalità di applicazione del medesimo,
l’elaborazione di un repertorio degli atti che possono essere notificati o
comunicati, sottolineando che tale repertorio fissa degli elenchi di tali atti
il cui contenuto varia a seconda degli Stati membri.
46 Si deve rammentare che il regolamento
n. 1348/2000 ha ad oggetto il miglioramento e l’accelerazione della
trasmissione tra gli Stati membri, ai fini di notificazione e comunicazione, di
atti giudiziari e extragiudiziali in materia civile e commerciale. Tale
regolamento non si spinge, tuttavia, sino al punto di definire in termini
precisi ed uniformi la nozione di atto extragiudiziale.
47 Il detto regolamento affida, a termini
dell’art. 17, lett. b), del medesimo, alla Commissione il compito di
elaborare, di concerto con gli Stati membri, un repertorio che indichi gli atti
che possono essere notificati o comunicati. In tale repertorio viene
dichiarato, nella sua parte introduttiva, che le informazioni comunicate in tal
senso dagli Stati membri possiedono unicamente valore indicativo. Il suo
contenuto dimostra, tuttavia, che gli Stati membri, sotto il controllo della
Commissione, hanno definito in modo differente gli atti che, a loro avviso,
possono essere notificati o comunicati in applicazione del regolamento
medesimo. Tuttavia, malgrado l’esistenza di tale repertorio,
resta il fatto che la nozione di «atto extragiudiziale», ai sensi
dell’art. 16 del regolamento n. 1348/2000, dev’essere
considerata quale nozione di diritto comunitario.
48 Infatti, l’obiettivo del Trattato di Amsterdam di
creare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, attribuendo così
alla Comunità una dimensione nuova, e il trasferimento, dal Trattato UE
verso il Trattato CE, del regime che consente l’adozione di misure
rientranti nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili
aventi incidenza transfrontaliera attestano la volontà degli Stati membri di
ancorare misure siffatte nell’ordinamento giuridico comunitario e di sancire,
in tal modo, il principio della loro interpretazione autonoma (sentenza 8
novembre 2005, causa C‑443/03, Leffler,
Racc. pag. I‑9611, punto 45).
49 Inoltre, la scelta della forma del regolamento,
anziché della direttiva, come inizialmente proposto dalla Commissione (v.
GU 1999, C 247 E, pag. 11), dimostra l’importanza che il
legislatore comunitario riconnette alla diretta applicabilità delle
disposizioni di tale regolamento e alla loro applicazione uniforme (sentenza Leffler, cit., punto 46).
50 Ne consegue che la nozione di «atto extragiudiziale»
di cui all’art. 16 del regolamento n. 1348/2000 costituisce una
nozione di diritto comunitario.
Sulla sfera di applicazione del regolamento
n. 1348/2000
51 Per quanto attiene alla questione se la
notificazione e la comunicazione di atti extragiudiziali al di fuori di un
procedimento giudiziario ricadano nella sfera di applicazione del regolamento
n. 1348/2000, i governi spagnolo e slovacco deducono che, affinché un
documento possa essere considerato quale atto extragiudiziale, dovrebbe
presentare un nesso concreto con un procedimento giudiziario pendente ovvero
con l’introduzione di un procedimento siffatto.
52
53 Si deve rilevare, a tal riguardo, che
l’art. 61, lett. c), CE costituisce il fondamento normativo del
regolamento n. 1348/2000. Tale disposizione consente di adottare, ai fini
della progressiva attuazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
le misure menzionate all’art. 65 CE. Tali misure, che rientrano nel
settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili aventi incidenza
transfrontaliera, mirano, inter
alia, secondo quanto affermato al detto
art. 65 CE, al miglioramento e alla semplificazione del sistema per
la notificazione e comunicazione transnazionale degli atti giudiziari ed
extragiudiziali per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato
interno.
54 Parimenti, il secondo ‘considerando’ del regolamento
n. 1348/2000 afferma che il buon funzionamento del mercato interno
presuppone che fra gli Stati membri sia migliorata ed accelerata la
trasmissione a fini di notificazione, degli atti giudiziari ed extragiudiziali,
in materia civile e commerciale.
55 L’art. 65 CE e il regolamento
n. 1348/2000 mirano, quindi, ad istituire un sistema di notificazione e
comunicazione intracomunitaria finalizzato al buon funzionamento del mercato
interno.
56 Alla luce di tale finalità, la cooperazione
giudiziaria contemplata da tale articolo e dal menzionato regolamento non può
essere circoscritta ai soli procedimenti giudiziari. Infatti, tale cooperazione
può manifestarsi tanto nell’ambito di un procedimento giudiziario quanto al di
fuori di un procedimento siffatto laddove tale cooperazione presenti un’incidenza
transfrontaliera e risulti necessaria al buon funzionamento del mercato
interno.
57 Contrariamente a quanto sostenuto dai governi
spagnolo, polacco e slovacco, il fatto che il sesto ‘considerando’ del
regolamento n. 1348/2000 menzioni l’efficacia e la rapidità unicamente dei
procedimenti giudiziari non è sufficiente a sottrarre alla sfera di
applicazione del regolamento medesimo qualsiasi atto che non si collochi
nell’ambito di un procedimento giudiziario. Infatti, il detto ‘considerando’ si
riferisce unicamente ad uno dei corollari dell’obiettivo principale del
regolamento di cui trattasi. La menzione, nel detto ‘considerando’, degli atti
extragiudiziali nel contesto dei procedimenti giudiziari dev’essere
conseguentemente inteso nel senso che la notificazione o la comunicazione di un
atto di tal genere può essere richiesto nell’ambito di un procedimento
giudiziario.
58 Inoltre, l’atto oggetto del procedimento principale,
trasmesso alla cancelleria del giudice del rinvio ai fini della sua
notificazione, è stato redatto da un notaio, come emerge dal punto 20 supra, e costituisce, quindi, un atto extragiudiziale ai
sensi dell’art. 16 del regolamento n. 1348/2000.
59 Quanto alle preoccupazioni espresse dai governi
spagnolo e polacco, vale a dire che un’accezione ampia della nozione di atto
extragiudiziale imporrebbe un onere eccessivo a fronte delle risorse delle
giurisdizioni nazionali, si deve sottolineare che gli obblighi in materia di
notificazione e di comunicazione risultanti dal regolamento n. 1348/2000
non incombono necessariamente ai giudici nazionali. Infatti, la designazione di
organi mittenti e di organi riceventi che, a termini dell’art. 2, nn. 1 e 2, del regolamento medesimo, possono essere
«pubblici ufficiali, [...] autorità o [...]altre persone», compete agli Stati
membri. Questi ultimi sono conseguentemente liberi di designare,
quali organi mittenti o organi riceventi ai fini della notificazione e
comunicazione di atti giudiziari o extragiudiziali, organi diversi dai giudici
nazionali.
60 Peraltro, la notificazione o comunicazione per il
tramite degli organi mittenti e degli organi riceventi non rappresenta l’unico
strumento di notificazione o comunicazione previsto dal regolamento
n. 1348/2000. In tal senso, l’art. 14 del medesimo autorizza gli
Stati membri a prevedere la facoltà di procedere direttamente per posta alla
notificazione o comunicazione ai soggetti residenti in un altro Stato membro.
In effetti, la maggior parte degli Stati membri accetta tali modalità di
notificazione o comunicazione. Peraltro, a termini del successivo art. 15,
il detto regolamento non osta alla notificazione o comunicazione diretta a cura
di pubblici ufficiali, funzionari o altre persone competenti dello Stato membro
richiesto. Conformemente all’art. 16 del detto regolamento, tali due
disposizioni sono applicabili alla notificazione o alla comunicazione di atti
extragiudiziali.
61 Le questioni pregiudiziali devono essere pertanto
risolte nel senso che la notificazione e la comunicazione, al di fuori di un
procedimento giudiziario, di un atto notarile, come quello oggetto del
procedimento principale, ricadono nella sfera di applicazione del regolamento
n. 1348/2000.
Sulle spese
62 Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a
rifusione.
Per questi motivi,
La notificazione e la
comunicazione, al di fuori di un procedimento giudiziario, di un atto notarile,
come quello oggetto del procedimento principale, ricadono nella sfera di
applicazione del regolamento (CE) del Consiglio del 29 maggio 2000,
n. 1348, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati
membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.
(Seguono le firme)