Corte di Giustizia delle Comunità europee (Grande
Sezione), 6 ottobre 2009
C-123/08, Procedimento penale a carico di Dominic Wolzenburg
Nel procedimento C‑123/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi degli artt. 35 UE e 234 CE, dal Rechtbank
Amsterdam (Paesi Bassi) con decisione 28 dicembre 2007, pervenuta in
cancelleria il 21 marzo 2008, nel procedimento relativo
all’esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso contro
Dominic Wolzenburg,
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai
sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, K. Lenaerts e M. Ilešič, presidenti di sezione, dai sigg. A. Tizzano, A. Borg Barthet, J. Malenovský, J. Klučka,
U. Lõhmus e L. Bay Larsen
(relatore), giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista
la domanda del giudice del rinvio del 17 marzo 2008, pervenuta in
cancelleria il 21 marzo 2008, di sottoporre il rinvio pregiudiziale
ad una procedura d’urgenza conformemente all’art. 104 ter
del regolamento di procedura,
vista
la decisione della Terza Sezione della Corte 2 aprile 2008 di non sottoporre
il rinvio pregiudiziale alla procedura d’urgenza,
vista
la fase scritta proseguita in forza dell’art. 104 ter,
n. 2, quinto comma, del regolamento di procedura e in seguito all’udienza
del 17 febbraio 2009,
considerate le osservazioni presentate:
– per
il sig. Wolzenburg, dagli avv.ti D. Wiersum e J. van der Putte, advocaten;
– per
il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re C. Wissels e M. Noort, in qualità di
agenti;
– per
il governo danese, dal sig. C. Pilgaard Zinglersen, in qualità di agente;
– per
il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra
J. Kemper, in qualità di agenti;
– per
il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e J.-C. Niollet, in qualità di
agenti;
– per
il governo austriaco, dal sig. E. Riedl e dalla
sig.ra T. Fülöp, in qualità di agenti;
– per
il governo polacco, dal sig. M. Dowgielewicz, in
qualità di agente;
– per
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del
24 marzo 2009,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione dell’art. 4, punto 6, della
decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI,
relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati
membri (GU L 190, pag. 1), e 12 CE.
2 Detta
domanda è stata presentata
nell’ambito di un procedimento relativo all’esecuzione, da parte dell’Internationale Rechtshulpkamer
del Rechtbank Amsterdam (sezione della cooperazione
internazionale del Tribunale di Amsterdam; in prosieguo: l’«autorità
giudiziaria di esecuzione olandese»), di un mandato di arresto europeo emesso
il 13 luglio 2006 dalla Staatsanwaltschaft Aachen (in prosieguo: l’«autorità giudiziaria di emissione
tedesca») contro il sig. Wolzenburg, cittadino
tedesco.
Contesto normativo
Il titolo VI del
Trattato UE
3 Dall’informazione relativa alla data di entrata in
vigore del Trattato di Amsterdam, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee del 1° maggio 1999 (GU L 114,
pag. 56), risulta che il Regno dei Paesi Bassi ha effettuato una
dichiarazione ai sensi dell’art. 35, n. 2, UE, con la quale ha
accettato la competenza della Corte a pronunciarsi in via pregiudiziale secondo
le modalità di cui all’art. 35, n. 3, lett. b), UE.
La decisione quadro 2002/584/GAI
4 Il quinto ‘considerando’ della decisione quadro
2002/584 recita:
«L’obiettivo
dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta
la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un
sistema di consegna tra autorità giudiziarie. (...) Le
classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri
dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle
decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore
alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia».
5 Il settimo ‘considerando’ della decisione quadro
precisa quanto segue:
«Poiché l’obiettivo di sostituire il sistema
multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di
estradizione del 13 dicembre 1957 non può essere sufficientemente
realizzato unilateralmente dagli Stati membri e può dunque, a causa della
dimensione e dell’effetto, essere realizzato meglio a livello dell’Unione, il
Consiglio può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà
menzionato all’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea e all’articolo
5 del Trattato che istituisce le Comunità europee (...)».
6 L’ottavo ‘considerando’ della medesima decisione
quadro è così formulato:
«Le decisioni relative all’esecuzione di un mandato
d’arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che
implica che l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona
ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua
consegna».
7 L’art. 1, nn. 1
e 2, della decisione quadro 2002/584 definisce il mandato di arresto europeo e
l’obbligo di esecuzione del medesimo nei seguenti termini:
«1. Il mandato d’arresto europeo è una decisione
giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna
da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini
dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura
di sicurezza privative della libertà.
2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato
d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e
conformemente alle disposizioni della presente decisione
quadro».
8 L’art. 2, n. 1, della decisione quadro
prevede che, se è stata disposta una condanna ad una pena, un mandato di
arresto europeo può essere emesso per condanne pronunciate di durata non
inferiore a quattro mesi.
9 L’art. 3 della medesima decisione quadro elenca
tre «[m]otivi di non esecuzione obbligatoria del
mandato di arresto europeo».
10 L’art. 4 della decisione quadro 2002/584,
intitolato «Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto
europeo», elenca, in sette punti, tali motivi. Al riguardo il
punto 6 dispone quanto segue:
«L’autorità
giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto
europeo:
(…)
6) se
il mandato d’arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una
pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona
ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi
risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di
sicurezza conformemente al suo diritto interno».
11 L’art. 5 della detta decisione quadro,
intitolato «Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari»,
così dispone:
«L’esecuzione
del mandato di arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria
dell’esecuzione può essere subordinata dalla legge dello Stato membro di
esecuzione ad una delle seguenti condizioni:
(…)
3) Se
la persona oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale è
cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna può essere
subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia
rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di
sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti
nello Stato membro emittente».
12 L’art. 11 della medesima decisione quadro,
intitolato «Diritti del ricercato», dispone al n. 1:
«Quando il ricercato è arrestato l’autorità
giudiziaria dell’esecuzione competente lo informa, in conformità con il proprio
diritto interno, del mandato d’arresto europeo e del suo contenuto, nonché
della possibilità di acconsentire alla propria consegna all’autorità
giudiziaria emittente».
La decisione quadro 2008/909/GAI
13 La decisione quadro del Consiglio
27 novembre 2008, 2008/909/GAI, relativa all’applicazione del
principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene
detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro
esecuzione nell’Unione europea (GU L 327, pag. 27), che si
applica del pari, mutatis mutandis,
all’esecuzione delle condanne nei casi di cui all’art. 4, punto 6, della
decisione quadro 2002/584, dovrà, in forza del suo art. 29, essere attuata
dagli Stati membri prima del 5 dicembre 2011.
14 L’art. 3, n. 1, della decisione quadro
2008/909 precisa che il suo scopo è stabilire le norme secondo le quali uno
Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona
condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena.
15 L’art. 4, n. 7, lett. a), di detta
disposizione quadro contiene una disposizione facoltativa che consente
all’autorità competente di uno Stato membro di comunicare una sentenza allo
Stato membro di esecuzione se la persona condannata vi vive e vi soggiorna
legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni.
La direttiva 2004/38/CE
16 La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE)
n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE
(GU L 158, pag. 77, e – rettifiche – GU 2004, L 229,
pag. 35; GU 2005, L 197, pag. 34, e GU 2007,
L 204, pag. 28), enuncia al suo diciassettesimo ‘considerando’:
«Un
diritto di un soggiorno permanente per i cittadini dell’Unione che hanno scelto
di trasferirsi a tempo indeterminato nello Stato membro ospitante rafforzerebbe
il senso di appartenenza alla cittadinanza dell’Unione e costituisce un
essenziale elemento di promozione della coesione sociale, che è uno degli
obiettivi fondamentali dell’Unione. Occorre quindi istituire un diritto di
soggiorno permanente per tutti i cittadini dell’Unione ed i loro familiari che
abbiano soggiornato nello Stato membro ospitante per un periodo ininterrotto di
cinque anni conformemente alle condizioni previste dalla presente direttiva e
senza diventare oggetto di una misura di allontanamento».
17 L’art. 16, n. 1, di detta direttiva
dispone:
«Il cittadino dell’Unione che abbia soggiornato
legalmente ed in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante
ha diritto al soggiorno permanente in detto Stato (…)».
18 Ai sensi dell’art. 19, n. 1, della
medesima direttiva:
«Gli Stati membri, dopo aver verificato la durata
del soggiorno, su presentazione della domanda rilasciano al cittadino
dell’Unione titolare del diritto di soggiorno permanente un documento che
attesta tale soggiorno permanente».
Il diritto nazionale
19 L’art. 6 della legge sulla consegna di persone
(Overleveringswet) del 29 aprile 2004 (Staatsblad 2004, n. 195; in prosieguo:
l’«OLW»), attua gli artt. 4, punto 6, e 5, punto 3, della decisione quadro
2002/584 nell’ordinamento giuridico olandese.
20 L’art. 6, nn. 1-3,
dell’OLW riguarda i cittadini olandesi. Se il n. 1 di detto articolo attua
l’art. 5, punto 3, della suddetta decisione quadro,
i nn. 2 e 3 attuano l’art. 4, punto 6,
della stessa. Ai sensi di questi due ultimi paragrafi:
«2. La
consegna di un cittadino olandese non è consentita se è richiesta ai fini
dell’esecuzione di una pena limitativa della libertà a questi imposta con
sentenza irrevocabile.
3. In
caso di rifiuto della consegna esclusivamente in forza del disposto del
n. 2, il pubblico ministero comunica all’autorità giudiziaria emittente la
disponibilità a prendersi carico dell’esecuzione della sentenza, secondo la
procedura prevista all’art. 11 della Convenzione sul trasferimento dei
condannati del 21 marzo 1983 o secondo una diversa convenzione applicabile».
21 L’art. 6, n. 5, dell’OLW, che riguarda le
persone diverse dai cittadini olandesi, che essi siano cittadini sia di uno
Stato membro sia di uno Stato terzo, così dispone:
«I nn. 1-4 si
applicano parimenti a uno straniero titolare di un permesso di soggiorno di
durata illimitata, sempre che questi possa essere perseguito nei Paesi Bassi
per i fatti all’origine del mandato di arresto europeo e sempre che si possa presumere
che questi non perderà il suo diritto di soggiorno nei Paesi Bassi in
conseguenza di una pena o di una misura inflittagli dopo la consegna».
22 Dall’art. 8, lett. e), della legge sugli
stranieri (Vreemdelingenwet) del
23 novembre 2000 (Staatsblad 2000,
n. 495; in prosieguo: la «Vw») risulta che uno
straniero soggiorna legalmente nei Paesi Bassi in quanto cittadino comunitario
unicamente fintantoché egli vi soggiorna in base ad una norma emanata in virtù
del Trattato ovvero dell’Accordo 2 maggio 1992 sullo Spazio economico
europeo (GU 1994, L 1, pag. 3).
23 L’art. 9, n. 2, della Vw
prevede che, quando uno straniero soggiorna legalmente ai sensi
dell’art. 8, lett. e), di quest’ultima ed è cittadino comunitario, il
Ministro della Giustizia olandese gli accorda un documento attestante la
regolarità di detto soggiorno se ha ottenuto il diritto di soggiorno permanente
ai sensi dell’art. 16 della direttiva 2004/38.
24 Dall’art. 20, n. 1, della Vw, intitolato «Autorizzazione di soggiorno a durata
indeterminata», risulta che il Ministro della Giustizia olandese è competente a
concedere un’autorizzazione di soggiorno a durata indeterminata.
25 L’art. 21, n. 1, lett. a), della Vw prevede che la domanda volta ad ottenere
un’autorizzazione di soggiorno a durata indeterminata ai sensi
dell’art. 20 di detta legge può essere respinta solo quando lo straniero
non ha soggiornato legalmente durante cinque anni ininterrottamente, ai sensi
dell’art. 8 della stessa legge, immediatamente prima della presentazione
della domanda.
Procedimento
principale e questioni pregiudiziali
26 Con sentenze emesse nel 2002, due organi
giurisdizionali tedeschi hanno inflitto al sig. Wolzenburg,
con beneficio della condizionale, due pene detentive per aver commesso, durante
il 2001, vari reati, in particolare per aver importato marijuana in Germania.
27 Con sentenza che pronunciava una pena combinata («Gesamtstrafenbeschluss»), emessa il 27 marzo 2003,
l’Amtsgericht Aachen
(Germania) ha commutato queste due pene in una pena detentiva condizionale di
un anno e nove mesi.
28 Il sig. Wolzenburg si
è recato nei Paesi Bassi all’inizio del mese di giugno 2005. Vi soggiorna in un
appartamento situato a Venlo, in forza di un
contratto di locazione stipulato in suo nome e in quello di sua moglie.
29 Con sentenza emessa il 5 luglio 2005, l’Amtsgericht Plettenberg
(Germania) ha revocato la sospensione condizionale della pena combinata accordata
nel
30 Il 13 luglio 2006 l’autorità giudiziaria
di emissione tedesca ha emesso un mandato di arresto europeo contro il
sig. Wolzenburg.
31 Il 17 luglio 2006 detta autorità ha
segnalato il sig. Wolzenburg nel Sistema di
Informazione Schengen (SIS) ai fini dell’esecuzione della sua pena detentiva
divenuta definitiva.
32 Il 1° 0agosto 2006 il sig. Wolzenburg è stato arrestato e posto in detenzione
provvisoria nei Paesi Bassi in base a tale segnalazione.
33 Il 3 agosto 2006 l’autorità giudiziaria di emissione
tedesca ha inviato all’autorità giudiziaria di esecuzione olandese il mandato
di arresto europeo, emesso il 13 luglio 2006, chiedendo la consegna
del sig. Wolzenburg ai fini dell’esecuzione
della pena di un anno e nove mesi cui quest’ultimo era stato condannato.
34 Il 20 settembre 2006 il sig. Wolzenburg si è presentato al servizio di immigrazione e di
naturalizzazione olandese per farsi iscrivere come cittadino dell’Unione nei
Paesi Bassi.
35 Prima di dedicarsi, a partire dal settembre 2008, ad
un tirocinio, il sig. Wolzenburg ha svolto
un’attività subordinata nei Paesi Bassi a partire dall’ultimo trimestre del
2005.
36 Dal fascicolo presentato alla Corte risulta che il
sig. Wolzenburg non ha acconsentito alla sua
consegna da parte dell’autorità giudiziaria di esecuzione olandese all’autorità
giudiziaria di emissione tedesca secondo la procedura abbreviata prevista
dall’OLW.
37 Il giudice del rinvio dichiara che i fatti che sono
all’origine dell’emissione di un mandato di arresto europeo contro il
sig. Wolzenburg sono punibili in diritto
olandese e che questi non può perdere il suo diritto di soggiorno nei Paesi
Bassi a causa delle infrazioni per le quali è stato condannato in Germania.
38 Detto
organo giurisdizionale osserva
del pari che il sig. Wolzenburg non soddisfa i
requisiti per ottenere un’autorizzazione di soggiorno a durata indeterminata
sul territorio olandese, in quanto non ha ancora soggiornato ininterrottamente
per un periodo di cinque anni nei Paesi Bassi, ma che i cittadini dell’Unione
che soggiornano legalmente in uno Stato membro in forza del diritto comunitario
non scelgono sempre di chiedere tale autorizzazione.
39 In tal circostanze, il Rechtbank
Amsterdam ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se
per persone che dimorano o che sono residenti dello Stato membro di esecuzione,
ai sensi dell’art. 4, punto 6, della decisione quadro [2002/584], si
debbano intendere persone che non possiedono la cittadinanza dello Stato membro
di esecuzione, ma quella di un altro Stato membro, e che, in forza dell’art. 18,
n. 1, CE, soggiornano legalmente nello Stato membro di esecuzione, senza
riguardo alla durata di detto soggiorno legale.
2) a) In
caso di soluzione negativa della prima questione: se le nozioni di cui alla
prima questione debbano essere interpretate nel senso che esse si riferiscono a
persone che non possiedono la cittadinanza dello Stato membro di esecuzione, ma
quella di un altro Stato membro, e che, prima del loro arresto in forza di un
mandato di arresto europeo, hanno soggiornato legalmente nello Stato membro di
esecuzione per almeno un periodo determinato, in forza dell’art. 18, n. 1,
CE.
b) In
caso di soluzione affermativa della seconda questione, lett. a), quali
siano le condizioni che possono essere poste alla durata del soggiorno legale.
3) In
caso di soluzione affermativa della seconda questione, lett. a), se lo
Stato membro di esecuzione possa porre, oltre al requisito relativo alla durata
del soggiorno legale, ulteriori requisiti amministrativi, come il possesso di
un permesso di soggiorno a durata illimitata.
4) Se
una misura nazionale che ponga condizioni, in presenza delle quali l’autorità
giudiziaria dello Stato membro di esecuzione respinge un mandato di arresto
europeo ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, rientri
nell’ambito di applicazione (ratione materiae) del Trattato CE.
5) Tenendo
presente che
– l’art. 6,
nn. 2 e 5, dell’OLW prevede un regime che
equipara ai cittadini olandesi le persone che non possiedono la cittadinanza
olandese, ma dispongono di un permesso di soggiorno olandese a durata
illimitata,
e
– siffatto
regime comporta che per questo gruppo di persone la consegna deve essere
negata, se il mandato di arresto europeo riguarda l’esecuzione di una pena
limitativa della libertà divenuta definitiva,
se
l’art. 6, nn. 2 e 5, dell’OLW configuri una
discriminazione vietata ai sensi dell’art. 12 CE, in quanto siffatta
equiparazione non è prevista anche nei confronti dei cittadini di altri Stati
membri aventi un diritto di soggiorno in forza dell’art. 18, n. 1,
CE, che non perderanno siffatto diritto di soggiorno in conseguenza della pena
limitativa della libertà che viene loro irrogata in via definitiva, ma che non
dispongono di un permesso di soggiorno olandese a durata illimitata».
Sulle questioni
pregiudiziali
40 In via preliminare, occorre, in primo luogo,
ricordare che, come risulta dal punto 3 della presente sentenza,
41 In secondo luogo, occorre precisare che, ai sensi
dall’art. 32 della decisione quadro, questa si applica alle richieste
relative a fatti che, come quelli nella causa principale, sono stati commessi
prima del 1° gennaio 2004, a condizione che lo Stato membro di
esecuzione non abbia fatto una dichiarazione secondo cui continuerà a trattare
queste richieste conformemente al sistema di estradizione applicabile prima di
tale data. È pacifico che il Regno dei Paesi Bassi non ha
fatto una tale dichiarazione.
Sulla quarta questione
42 Con la quarta questione, che occorre esaminare in
primo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un cittadino di uno
Stato membro che risiede legittimamente in un altro Stato membro abbia il
diritto di avvalersi dell’art. 12, primo comma, CE nei confronti di una
normativa nazionale, quale l’OLW, che stabilisce le condizioni secondo le quali
l’autorità giudiziaria competente può rifiutare di eseguire un mandato di
arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva.
43 Al riguardo va constatato che, anche se
l’art. 12, primo comma, CE vieta, nella sfera di applicazione del Trattato
CE, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dello stesso previste,
ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità, la decisione quadro
2002/584 è stata adottata in base al Trattato UE e non al Trattato CE.
44 Tuttavia, da tale constatazione non si può dedurre
che le disposizioni nazionali adottate da uno Stato membro al fine di attuare
un atto rientrante nel Trattato UE esulerebbero da qualsiasi controllo della
loro legittimità con riguardo al diritto comunitario.
45 Infatti, gli Stati membri non possono, nell’ambito
dell’attuazione di una decisione quadro, recare pregiudizio al diritto
comunitario, in particolare alle disposizioni del Trattato CE relative alla
libertà riconosciuta a qualsiasi cittadino dell’Unione di circolare e di
soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri.
46 Nella fattispecie occorre constatare che la
situazione di una persona come il sig. Wolzenburg
rientra nel diritto alla libera circolazione e al libero soggiorno dei
cittadini dell’Unione negli Stati membri e rientra quindi nella sfera di
applicazione del Trattato CE. Stabilendo la sua residenza nei Paesi Bassi,
l’interessato ha esercitato il diritto, riconosciuto ad ogni cittadino
dell’Unione dall’art. 18, n. 1, CE, di circolare e soggiornare
liberamente nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di cui è
cittadino.
47 Si deve pertanto risolvere la quarta questione nel
senso che un cittadino di uno Stato membro che risieda legittimamente in un
altro Stato membro ha diritto di avvalersi dell’art. 12, primo comma, CE
nei confronti di una normativa nazionale, quale l’OLW, che stabilisce le
condizioni secondo le quali l’autorità giudiziaria competente può rifiutare di
eseguire un mandato di arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una
pena detentiva.
Sulla terza questione
48 Con la terza questione, che va esaminata in secondo
luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 4, punto 6,
della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che lo
Stato membro di esecuzione può, in aggiunta ad una condizione relativa alla
durata di soggiorno in detto Stato, subordinare l’applicazione del motivo di
non esecuzione facoltativa di un mandato di arresto europeo previsto da tale
disposizione a requisiti amministrativi supplementari, quali il possesso di un
permesso di soggiorno a durata indeterminata.
49 Al riguardo, l’art. 16, n. 1, della
direttiva 2004/38 prevede espressamente che il cittadino dell’Unione che abbia
soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro
ospitante ha diritto al soggiorno permanente in detto Stato.
50 L’art. 19 di detta direttiva non impone ai
cittadini dell’Unione che abbiano acquisito detto diritto di soggiorno
permanente in un altro Stato membro ai sensi dell’art. 16 della stessa
direttiva di essere titolari di un permesso di soggiorno a durata
indeterminata.
51 Dette disposizioni prevedono nei confronti dei
cittadini dell’Unione che abbiano soggiornato legalmente in un altro Stato
membro in via continuativa per cinque anni soltanto il rilascio, dietro loro
richiesta, di un documento attestante la permanenza del loro soggiorno, senza
imporre tale formalità. Il valore di tale documento è dichiarativo e
probatorio, ma questo non può avere un valore costitutivo (v., in tal senso,
sentenza 12 maggio 1998, causa C-85/96, Martínez
Sala, Racc. pag. I‑2691, punto 53).
52 Ne consegue che un requisito amministrativo
supplementare, quale un permesso di soggiorno a durata indeterminata ai sensi
dell’art. 21 della Vw, non può, quando si tratta
di un cittadino dell’Unione, costituire una condizione preliminare
all’applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa di un mandato di
arresto europeo di cui all’art. 4, punto 6, della decisione quadro
2002/584.
53 Occorre pertanto risolvere la terza questione nel
senso che l’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 dev’essere interpretato nel senso che, quando si tratta di
un cittadino dell’Unione, lo Stato membro di esecuzione non può, in aggiunta ad
una condizione relativa alla durata di soggiorno in detto Stato, subordinare
l’applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa di un mandato di
arresto europeo previsto da tale disposizione ad ulteriori requisiti
amministrativi, quali il possesso di un permesso di soggiorno a durata
indeterminata.
Sulla quinta questione
54 Alla luce della soluzione data alla terza questione,
si deve considerare che il giudice del rinvio chiede se l’art. 12, primo
comma, CE debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa
dello Stato membro di esecuzione che, attuando l’art. 4, punto 6, della
decisione quadro 2002/584, obbliga l’autorità giudiziaria competente di detto
Stato a rifiutare di eseguire un mandato di arresto europeo emesso nei
confronti dei suoi cittadini, mentre tale rifiuto, quando si tratta di un
cittadino di un altro Stato membro che abbia un diritto di soggiorno basato
sull’art. 18, n. 1, CE, è subordinato alla condizione che la persona
ricercata abbia soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni in
detto Stato membro di esecuzione.
55 Per risolvere tale questione occorre, anzitutto,
formulare talune osservazioni relative al sistema di consegna istituito dalla
decisione quadro 2002/584 e, in particolare, all’art. 4, punto 6, di
quest’ultima.
56 Risulta in particolare dall’art. 1, nn. 1 e 2, di detta decisione quadro nonché dai
suoi ‘considerando’ quinto e settimo che essa è intesa a sostituire il sistema
multilaterale di estradizione tra gli Stati membri con un sistema di consegna
tra autorità giudiziarie di persone condannate o sospettate, al fine
dell’esecuzione di sentenze o dell’instaurazione di azioni penali, fondato sul
principio del reciproco riconoscimento (v. sentenza 17 luglio 2008,
causa C-66/08, Kozłowski,
Racc. pag. I-6041, punto 31).
57 Il principio del riconoscimento reciproco, cui è
improntata l’economia generale della decisione quadro 2002/584, implica, a
norma dell’art. 1, n. 2, di quest’ultima, che gli Stati membri siano
in linea di principio tenuti a dar corso ad un mandato di arresto europeo.
Infatti, eccettuati i casi di non esecuzione obbligatoria previsti
dall’art. 3 della stessa decisione quadro, gli Stati membri possono rifiutare
l’esecuzione di un mandato siffatto soltanto nei casi elencati all’art. 4
di questa (v. sentenza 1° dicembre 2008, causa C-388/08 PPU, Leymann e Pustovarov, non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 51).
58 Ne consegue che un legislatore nazionale il quale,
in base alle possibilità accordategli dall’art. 4 di detta decisione
quadro, opera la scelta di limitare le situazioni nelle quali la sua autorità
giudiziaria di esecuzione può rifiutare di consegnare una persona ricercata non
fa che rafforzare il sistema di consegna istituito da detta decisione quadro a
favore di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia.
59 Infatti, limitando le situazioni nelle quali
l’autorità giudiziaria di esecuzione può rifiutare di eseguire un mandato di
arresto europeo, tale legislazione non fa che agevolare la consegna delle
persone ricercate, conformemente al principio del reciproco riconoscimento
sancito dall’art. 1, n. 2, della decisione quadro 2002/584, il quale
costituisce il principio fondamentale istituito da quest’ultima.
60 Con riguardo a tale principio fondamentale,
l’art. 4 della detta decisione quadro enuncia motivi di non esecuzione
facoltativa del mandato di arresto europeo in base ai quali si può giustificare
che, nello Stato membro di esecuzione, l’autorità competente rifiuta di
eseguire tale mandato.
61 Gli Stati membri dispongono necessariamente,
nell’attuazione dell’art. 4 della decisione quadro 2002/584 e, in
particolare, del suo punto 6, considerato dall’ordinanza di rinvio, di un
potere discrezionale certo.
62 A questo proposito occorre sottolineare che, anche
se il motivo di non esecuzione facoltativa stabilito all’art. 4,
punto 6, della decisione quadro 2002/584, al pari dell’art. 5, punto
3, della stessa, mira segnatamente a permettere di accordare una particolare
importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento
sociale della persona ricercata una volta scontata la pena cui essa è stata
condannata (v. sentenza Kozłowski, cit., punto
45), tale scopo, anche se importante, non può escludere che gli Stati membri,
nell’attuazione di detta decisione quadro, limitino, nel senso indicato dal
principio fondamentale enunciato al suo art. 1, n. 2, le situazioni
in cui dovrebbe essere possibile rifiutare di consegnare una persona rientrante
nella sfera di applicazione di detto art. 4, punto 6.
63 Per quanto attiene inoltre alla questione se una
condizione di soggiorno in via continuativa per cinque anni, quale quella
prevista dalla normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale, sia
in contrasto con il principio di non discriminazione basato sulla cittadinanza,
va ricordato che questo principio impone che situazioni analoghe non siano
trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in
maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato
(v., in particolare, sentenza 3 maggio 2007, causa C-303/05, Advocaten voor de Wereld, Racc. pag. I-3633, punto 56).
64 Dall’ordinanza di rinvio risulta che, ai fini
dell’esecuzione di una pena detentiva inflitta con una pronuncia giudiziaria
divenuta irrevocabile, la consegna dei cittadini olandesi all’autorità
giudiziaria di emissione è rifiutata, mentre per i cittadini di Stati membri
diversi dal Regno dei Paesi Bassi tale rifiuto è subordinato alla condizione
che questi abbiano soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni
nei Paesi Bassi. Si deve quindi esaminare se il trattamento differenziato dei
cittadini degli altri Stati membri sia oggettivamente giustificato.
65 A questo proposito, il governo dei Paesi Bassi
osserva che, avendo constatato, nella prassi della consegna di persone che non
sono cittadine del Regno dei Paesi Bassi, una grande inventiva quanto agli
argomenti dedotti da questi ultimi al fine di provare l’esistenza di un
collegamento con la società olandese, il legislatore nazionale ha voluto, con
l’art. 6, nn. 2 e 5, dell’OLW, esprimere
concretamente, mediante criteri oggettivi, il requisito secondo il quale il soggiorno
di dette persone deve rivestire carattere duraturo.
66 Secondo lo stesso governo, è legittimo che uno Stato
membro si assicuri, mediante il requisito di una durata di soggiorno continuo
di almeno cinque anni, che si rifiuti soltanto l’esecuzione di mandati di
arresto europei emessi contro persone ricercate che abbiano un’effettiva
prospettiva futura nei Paesi Bassi. Sarebbe quindi legittimo esigere tale
collegamento effettivo fra la persona ricercata e la società nella quale essa
vuole essere reinserita dopo avervi scontato la pena.
67 Occorre sottolineare, come si è già rilevato al
punto 62 della presente sentenza, che il motivo di non esecuzione facoltativa
enunciato all’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 mira in
particolare a consentire di accordare una particolare importanza alla
possibilità di aumentare le opportunità del reinserimento sociale della persona
ricercata alla scadenza della pena cui quest’ultima è stata condannata. È
quindi legittimo per lo Stato membro di esecuzione perseguire siffatto
obiettivo soltanto nei confronti delle persone che abbiano dimostrato un sicuro
grado di inserimento nella società di detto Stato membro.
68 Nella fattispecie, la mera condizione di
cittadinanza per i propri cittadini, da un lato, e la condizione di soggiorno
in via continuativa per cinque anni per i cittadini degli altri Stati membri,
dall’altro, possono essere considerate tali da garantire che la persona ricercata
sia sufficientemente integrata nello Stato membro di esecuzione. Per contro, un
cittadino comunitario che non ha la cittadinanza dello Stato membro di
esecuzione e non è risieduto ininterrottamente in detto Stato per un
determinato periodo di tempo presenta, in genere, più collegamenti con il
proprio Stato membro di origine che con la società dello Stato membro di
esecuzione.
69 La giustificazione rispetto al diritto comunitario
della differenza di trattamento prevista dalla normativa olandese esige inoltre
che essa sia proporzionata all’obiettivo legittimamente perseguito dal diritto
nazionale. Essa non può andare oltre quanto è necessario per raggiungere tale
obiettivo (v., in particolare, sentenza 18 novembre 2008, causa C‑158/07,
Förster, non ancora pubblicata nella raccolta, punto
53).
70 A questo proposito è lecito considerare che il
principio secondo cui un mandato di arresto europeo non è eseguito contro un
cittadino nazionale non risulta eccessivo. Infatti, tale cittadino presenta con
il proprio Stato membro di origine un collegamento tale da garantire il suo
reinserimento sociale dopo che la pena cui è stato condannato vi sarà stata
scontata. Peraltro, una condizione di soggiorno in via continuativa per cinque
anni per i cittadini degli altri Stati membri non può neanche essere
considerata eccessiva tenuto conto, in particolare,
dei requisiti richiesti per rispondere all’esigenza dell’inserimento dei non
cittadini nello Stato membro di esecuzione.
71 A questo proposito va rilevato, come hanno fatto in
particolare i governi dei Paesi Bassi e austriaco, che tale condizione di un
soggiorno ininterrotto per una durata di cinque anni, come risulta dal
diciassettesimo ‘considerando’ e dall’art. 16 della direttiva 2004/38, è
stata appunto fissata come la durata oltre la quale i cittadini dell’Unione
acquistano un diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante.
72 Inoltre, va ricordato che, benché la decisione
quadro 2008/909 non si applichi nella causa principale, essa consente agli
Stati membri, nel contesto del suo art. 4, n. 7, lett. a), di
facilitare maggiormente la comunicazione di una sentenza quando la persona
condannata vive e risiede legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni
nello Stato membro di esecuzione e vi conserverà un diritto di residenza
permanente.
73 Occorre quindi constatare che una condizione di
soggiorno per un periodo ininterrotto di cinque anni, quale quella prevista
dalla normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale, non va oltre
quanto è necessario per conseguire l’obiettivo volto a garantire un sicuro
grado di inserimento nello Stato membro di esecuzione delle persone ricercate
che sono cittadini di altri Stati membri.
74 Alla luce di quanto precede, si deve risolvere la
quinta questione come segue: l’art. 12, primo comma, CE deve essere
interpretato nel senso che esso non osta alla normativa dello Stato membro di
esecuzione in forza della quale l’autorità giudiziaria competente di detto
Stato rifiuta di eseguire un mandato di arresto europeo emesso contro uno dei
suoi cittadini ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva, mentre tale
rifiuto, quando si tratta di un cittadino di un altro Stato membro avente un
diritto di soggiorno basato sull’art. 18, n. 1, CE, è subordinato
alla condizione che tale cittadino abbia soggiornato legalmente in via
continuativa per cinque anni in detto Stato membro di esecuzione.
Sulla prima e sulla seconda questione
75 Con la prima e la seconda questione, che occorre
esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quale
debba essere la durata del soggiorno nello Stato membro di esecuzione dei
cittadini di un altro Stato membro e oggetto di un mandato di arresto europeo
perché questi possano rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 4,
punto 6, della decisione quadro 2002/584.
76 Va ricordato che, quando uno Stato membro ha attuato
detto art. 4, punto 6, senza per questo stabilire le condizioni
particolari relative all’applicazione di tale disposizione, spetta all’autorità
giudiziaria dell’esecuzione procedere ad una valutazione complessiva al fine di
stabilire, in un primo momento, se la persona interessata ricada in detta
disposizione. Una singola circostanza caratterizzante la persona ricercata,
quale la durata del soggiorno di quest’ultima nello Stato membro considerato,
non può, in linea di principio, avere di per sé sola un’importanza decisiva
(v., in tal senso, sentenza Kozłowski, cit.,
punto 49).
77 Quanto alla causa principale, in cui è pacifico che
il mandato di arresto europeo non sarà eseguito soltanto quando la persona
ricercata cittadina di un altro Stato membro avrà soggiornato da almeno cinque
anni nel territorio dello Stato membro di esecuzione, una soluzione di dette
questioni pregiudiziali non è più giustificata in quanto tale condizione di
durata di soggiorno si basa sull’esercizio da parte dello Stato membro
interessato del potere discrezionale conferitogli dall’art. 4, punto 6,
della decisione quadro 2002/584 e deve essere considerata compatibile con
l’art. 12 CE.
78 A questo proposito, dalla soluzione della quinta
questione discende che l’art. 12 CE non osta ad una condizione
imposta dal diritto nazionale dello Stato membro di esecuzione in base alla
quale le persone ricercate cittadine di un altro Stato membro devono aver
soggiornato per un periodo di cinque anni nel territorio del primo Stato membro
perché l’autorità giudiziaria di esecuzione di questo rifiuti di consegnare
queste ultime in base all’art. 4, punto 6, di detta decisione quadro.
79 Pertanto, non si devono risolvere le prime due
questioni pregiudiziali.
Sulle spese
80 Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a
rifusione.
Per questi motivi,
1) Un
cittadino di uno Stato membro che risieda legittimamente in un altro Stato
membro ha diritto di avvalersi dell’art. 12, primo comma, CE nei confronti
di una normativa nazionale, quale la legge sulla consegna di persone (Overleveringswet) del 29 aprile 2004, che
stabilisce le condizioni secondo le quali l’autorità giudiziaria competente può
rifiutare di eseguire un mandato di arresto europeo emesso ai fini
dell’esecuzione di una pena detentiva.
2) L’art. 4,
punto 6, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI,
relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna fra Stati
membri, dev’essere interpretato nel senso che, quando
si tratta di un cittadino dell’Unione, lo Stato membro di esecuzione non può,
in aggiunta ad una condizione relativa alla durata di soggiorno in detto Stato,
subordinare l’applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa di un
mandato di arresto europeo previsto da tale disposizione ad ulteriori requisiti
amministrativi, quali il possesso di un permesso di soggiorno a durata
indeterminata.
3) L’art. 12,
primo comma, CE dev’essere interpretato nel senso che
esso non osta alla normativa dello Stato membro di esecuzione in forza della
quale l’autorità giudiziaria competente di detto Stato rifiuta di eseguire un
mandato di arresto europeo emesso contro uno dei suoi cittadini ai fini
dell’esecuzione di una pena detentiva, mentre tale rifiuto, quando si tratta di
un cittadino di un altro Stato membro avente un diritto di soggiorno basato
sull’art. 18, n. 1, CE, è subordinato alla condizione che tale
cittadino abbia soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni in
detto Stato membro di esecuzione.
(Seguono le firme)