CONSULTA ONLINE 

 

Corte di Giustizia delle Comunità europee, 17 dicembre 1970

 

C-11/70, Internationale Handelsgesellschaft MBHEinfuhr - und vorratsstelle fuer getreide und futtermittel

 

 

Nel procedimento 11-70

 

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell’articolo 177 del Trattato CEE, dal Verwaltungsgericht ( Tribunale amministrativo ) di Francoforte sul Meno, nella causa dinanzi ad esso pendente

tra

 

Internationale Handelsgesellschaft MBH,

con sede in Francoforte sul Meno

 

e

 

Einfuhr - und vorratsstelle fuer getreide und futtermittel

( ufficio per l' importazione e l' immagazzinamento di cereali e foraggi )

di Francoforte sul Meno,

 

Oggetto della causa

 

domanda vertente sull' interpretazione dell' articolo 12, n . 1, 3 ) comma, del Regolamento del Consiglio CEE 13 giugno 1967, n. 120, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, e dell' articolo 9 del Regolamento della Commissione 21 agosto 1967, n. 473/67/CEE, relativo ai titoli d' importazione e d' esportazione per i cereali, i prodotti trasformati a base di cereali, il riso, le rotture di riso ed i prodotti trasformati a base di riso,

 

Motivazione della sentenza

 

1 Con ordinanza 18 marzo 1970, pervenuta in cancelleria il 26 marzo 1970, il Verwaltungsgericht ( tribunale amministrativo ) di Francoforte sul Meno ha deferito a questa Corte, a norma dell' articolo 177 del Trattato CEE, due questioni relative alla validità della disciplina delle licenze d' esportazione e delle cauzioni ad esse connesse - designata in prosieguo " disciplina delle cauzioni " - contenuta nel Regolamento del Consiglio CEE 13 giugno 1967 n. 120, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( GU 1967, pag. 2269 ) e nel Regolamento della Commissione CEE 21 agosto 1967 n. 473, relativo alle licenze d' importazione e d' esportazione ( GU 1967, n. 204, pag. 16 ).

 

2 Dalla motivazione dell' ordinanza di rinvio si desume che sinora il giudice proponente si è rifiutato di ammettere la validità delle disposizioni di cui trattasi e che esso considera quindi indispensabile il porre termine all' incertezza giuridica derivante da questo fatto. Secondo il giudice proponente, la disciplina delle cauzioni sarebbe in contrasto con determinati principi fondamentali del diritto costituzionale nazionale che dovrebbero essere fatti salvi nell' ordinamento comunitario, di guisa che la preminenza del diritto sopranazionale verrebbe meno dinanzi ai principi della legge fondamentale.

Più precisamente, la disciplina delle cauzioni lederebbe i principi di libertà d' azione e di disposizione, di libertà economica e di proporzionalità sanciti, fra l' altro, dagli articoli 2, 1°  comma, e 14 della Legge fondamentale. L’ impegno d' importare o d' esportare derivante dal rilascio delle licenze, unitamente alla cauzione ivi connessa, costituirebbe una intrusione nella libertà di disposizione dei commercianti, dato che lo scopo perseguito avrebbe potuto essere raggiunto mediante interventi meno gravidi di conseguenze.

 

Sulla tutela dei diritti fondamentali nell' ordinamento giuridico comunitario

 

3 Il richiamo a norme o nozioni di diritto nazionale nel valutare la legittimità di atti emananti dalle istituzioni della Comunità menomerebbe l' unità e l' efficacia del diritto comunitario. La validità di detti atti può essere stabilita unicamente alla luce del diritto comunitario. Il diritto nato dal Trattato, che ha una fonte autonoma, per sua natura non può infatti trovare un limite in qualsivoglia norma di diritto nazionale senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che sia posto in discussione il fondamento giuridico della stessa Comunità.

Di conseguenza, il fatto che siano menomati vuoi i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione di uno Stato membro, vuoi i principi di una costituzione nazionale, non può sminuire la validità di un atto della Comunità la sua efficacia nel territorio dello stesso Stato.

 

4 E’ tuttavia opportuno accertare se non sia stata violata alcuna garanzia analoga, inerente al diritto comunitario. La tutela dei diritti fondamentali costituisce infatti parte integrante dei principi giuridici generali di cui la Corte di giustizia garantisce l' osservanza. La salvaguardia di questi diritti, pur essendo informata alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, va garantita entro l' ambito della struttura e delle finalità della Comunità.

Si deve quindi accertare, alla luce dei dubbi manifestati dal giudice proponente, se la disciplina delle cauzioni abbia leso dei diritti fondamentali la cui osservanza va garantita nell' ordinamento giuridico comunitario.

 

Sulla prima questione ( legittimità della disciplina delle cauzioni )

 

5 La prima questione deferita verte sul se siano conformi al diritto l' impegno d' esportare, fondato sull' articolo 12, n. 1, 3 ) comma del Regolamento n. 120/67, il deposito della cauzione connesso a tale impegno e l' incameramento della cauzione qualora l' esportazione non sia stata effettuata entro il termine di validità della licenza.

 

6 Il 13° considerando della motivazione del Regolamento n. 120/67 recita: " considerando che le autorità competenti devono essere poste in grado di seguire in permanenza il movimento degli scambi per poter valutare l' evoluzione del mercato e applicare eventualmente le misure necessarie previste nel presente regolamento; che a tal fine è opportuno prevedere il rilascio di titoli d' importazione o di esportazione abbinati alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca il compimento delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti ".

Da queste considerazioni, come pure dal Regolamento nel suo complesso, si desume che la disciplina delle cauzioni e destinata a garantire la realizzazione delle importazioni ed esportazioni per le quali vengono chieste le licenze, onde consentire alla Comunità ed agli Stati membri l' esatta conoscenza dei negozi progettati.

 

7 Questa conoscenza, unitamente agli altri dati disponibili sulla situazione del mercato, è indispensabile se si vuole che le autorità competenti possano valersi in modo adeguato degli strumenti d' intervento, ordinari ed eccezionali, posti a loro disposizione onde garantire l' efficacia della disciplina dei prezzi istituita dal Regolamento, quali gli acquisti d' intervento, la costituzione e la liquidazione delle scorte, la fissazione di premi di denaturazione, la fissazione di restituzioni all' esportazione, l' applicazione di provvedimenti di salvaguardia e la scelta di provvedimenti destinati ad evitare sviamenti di traffico.

Questa esigenza è tanto più sentita in quanto la realizzazione della politica agricola comune impone alla Comunità e agli Stati membri gravi oneri finanziari.

 

8 E’ quindi necessario che le autorità competenti dispongano, non solo di dati statistici sulla situazione di mercato, ma anche di previsioni esatte sulle importazioni ed esportazioni future.

Di fronte all' obbligo, imposto agli Stati membri dall' articolo 12 del Regolamento n . 120/67, di rilasciare delle licenze d' importazione o d' esportazione ad ogni interessato, le previsioni non avrebbero alcun senso se le licenze non implicassero per il loro titolare l' impegno ad agire in conformità. A sua volta, questo impegno sarebbe inefficace se la sua osservanza non fosse garantita con mezzi appropriati.

 

9 La scelta della cauzione, effettuata a tale scopo dal legislatore comunitario, non offre il fianco a critiche, tenuto conto del fatto che questo strumento e adatto al carattere volontario delle domande di licenza e ch' esso possiede, rispetto agli altri possibili strumenti, il duplice vantaggio d' essere semplice ed efficace.

 

10 La semplice dichiarazione delle esportazioni effettuate e delle licenze non utilizzate, preconizzata dall' attrice nella causa di merito, non potrebbe fornire alle autorità competenti - dato il suo carattere retrospettivo e l' assenza di qualsiasi garanzia di effettiva realizzazione - dei dati sicuri circa l' andamento dei movimenti di merci.

 

11 Così pure, delle ammende inflitte " a posteriori " implicherebbero notevoli complicazioni amministrative e giudiziarie sia allo stadio dell' irrogazione sia a quello dell' esecuzione, complicazioni aggravate dal fatto che gli operatori possono sfuggire all' autorità degli organismi d' intervento qualora risiedano in un altro Stato membro, giacchè l' articolo 12 del Regolamento impone agli Stati membri l' obbligo di rilasciare le licenze a chiunque ne faccia domanda " a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità ".

 

12/13 Ne consegue che le licenze d' importazione e d' esportazione implicanti per il titolare l' obbligo - garantito da una cauzione - di effettuare le relative operazioni, costituiscono uno strumento necessario e opportuno se si vuole che le autorità competenti siano in grado di intervenire nel modo più efficace sul mercato dei cereali. In linea di principio, la validità delle disposizioni di cui trattasi del regolamento 120/67 non può quindi essere messa in dubbio.

 

14 Appare cionondimeno opportuno accertare se talune particolarità della disciplina delle cauzioni non prestino il fianco alla critica alla luce dei principi esposti dal giudice proponente, tanto più che l' attrice nella causa di merito sostiene che l' onere della cauzione è eccessivo per i commercianti e lede quindi i diritti fondamentali.

 

15 Per stabilire quale sia l' onere effettivo della cauzione per i commercianti, si deve prendere in considerazione non tanto l' ammontare della cauzione che viene rimborsata - cioè 0,5 unità di conto la tonnellata - quanto le spese inerenti alla sua costituzione. Non si può invece tener conto dell' incameramento della cauzione stessa, posto che gli operatori sono adeguatamente tutelati dalle disposizioni del regolamento relative alle circostanze riconosciute come casi di forza maggiore.

Le spese per la cauzione non appaiono sproporzionate rispetto al valore complessivo delle merci ed alle altre spese commerciali.

 

16 Ne consegue che le spese inerenti alla disciplina della cauzione non sono eccessive e sono la conseguenza logica di un' organizzazione dei mercati rispondente all' interesse generale ( definito dall' articolo 39 del Trattato ), la quale è intesa a garantire un equo tenore di vita alla popolazione agricola, ed al tempo stesso dei prezzi ragionevoli al consumo.

 

17 L’attrice nella causa di merito sostiene inoltre che l' incameramento della cauzione, conseguente al mancato adempimento dell' obbligo d' importare o d' esportare, costituisce in realtà un' ammenda o una pena che il Consiglio ne la Commissione potevano istituire, non essendovi stati autorizzati dal Trattato.

 

18 Questo argomento è fondato su un' errata interpretazione della disciplina delle cauzioni, che non può essere assimilata al diritto penale giacchè costituisce unicamente la garanzia dell' adempimento di un obbligo volontariamente assunto.

 

19 Infine, sono inconferenti gli argomenti dell' attrice nella causa di merito relativi, in primo luogo, alla circostanza che gli uffici della Commissione non sarebbero tecnicamente in grado di valersi dei dati ottenuti col sistema criticato, il quale sarebbe quindi privo di qualsiasi utilità pratica, e, in secondo luogo, alla circostanza che le merci di cui e causa si trovano sotto il regime di perfezionamento attivo. Queste critiche non valgono ad inficiare il principio stesso della disciplina delle cauzioni.

 

20 Dal complesso delle considerazioni che precedono emerge che il regime delle licenze implicanti - per chi le ha richieste - l' impegno d' importare od esportare garantito da una cauzione, non lede alcun diritto fondamentale.

Il sistema delle cauzioni costituisce uno strumento adeguato, ai sensi dell' articolo 40, n . 3 del trattato, dell' organizzazione comune dei mercati agricoli, e del resto conforme alle esigenze dell' articolo 43.

 

Sulla seconda questione ( nozione di forza maggiore )

 

21 La seconda questione deferita verte sul se, nel caso che questa Corte affermi la validità della disposizione di cui trattasi del Regolamento n. 120/67, l' articolo 9 del Regolamento della Commissione n. 473/67, adottato a norma del primo regolamento, sia conforme al diritto in quanto esclude l' incameramento della cauzione solo in caso di forza maggiore.

 

22 Dalla motivazione dell' ordinanza di rinvio si desume che il giudice proponente considera iniquo e in contrasto coi principi sopra esposti l' articolo 1 del Regolamento 473/67, il quale limita alle " circostanze da considerarsi come casi di forza maggiore " l' annullamento dell' obbligo d' importare od esportare e la restituzione della cauzione.

Il giudice proponente, in base alla propria esperienza, considera questa disposizione troppo rigida, in quanto lascia a carico degli esportatori la perdita della cauzione in circostanze in cui l' esportazione non ha potuto aver luogo per ragioni valide ma non che rientrano nella nozione di forza maggiore in senso stretto. Dal canto suo, l' attrice nella causa di merito considera questa disposizione come troppo severa, in quanto prevede la restituzione della cauzione solo in caso di forza maggiore, senza tener conto delle considerazioni di carattere commerciale che possono aver motivato il comportamento degli importatori o esportatori.

 

23 La nozione di forza maggiore fatta propria dai regolamenti agricoli tiene conto della natura particolare dei rapporti di diritto pubblico intercorrenti fra gli operatori economici e l' amministrazione nazionale, come pure delle finalità dei regolamenti stessi. Da queste finalità, come pure dalle disposizioni dei regolamenti di cui trattasi, si desume che la nozione di forza maggiore non si limita all' impossibilita assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali, indipendenti dall' importatore o dall' esportatore, le cui conseguenze avrebbero potuto essere evitate solo a costo di sacrifici sproporzionati, malgrado la miglior buona volontà.

Questa nozione è sufficientemente ampia per quanto riguarda, non solo la natura dell' evento, ma anche il grado di diligenza che l' esportatore avrebbe dovuto spiegare per ovviarvi e le perdite che avrebbe dovuto accollarsi a tale scopo.

 

24 I casi d' incameramento citati dal giudice a quo, come esempi di onere ingiustificato ed eccessivo per l' importatore, paiono riguardare delle fattispecie nelle quali l' esportazione non è stata effettuata, vuoi per colpa dell' esportatore o a causa di un suo errore, vuoi per considerazioni puramente commerciali.

Le critiche formulate contro l' articolo 9 del Regolamento n. 473/67 tendono quindi in realtà a sostituire delle considerazioni, relative unicamente all' interesse ed al comportamento di taluni operatori economici, ad una disciplina introdotta nell' interesse generale della Comunità. Il sistema istituito, in base ai principi posti dal Regolamento n. 120/67, dal Regolamento d' attuazione n. 473/67, è inteso ad assolvere gli operatori economici dai loro impegni unicamente nei casi in cui l' importazione o l' esportazione non ha potuto essere effettuata entro il termine di validità della licenza a causa di eventi contemplati nei testi sopra menzionati.

Al di fuori di questi eventi, dei quali non possono essere considerati responsabili, gli importatori e gli esportatori devono uniformarsi a quanto prescrivono i regolamenti agricoli, senza potervi sostituire considerazioni relative ai loro interessi privati.

 

25 Ne consegue che, limitando ai casi di forza maggiore l' annullamento dell' impegno d' esportare e la restituzione della cauzione, il legislatore comunitario ha adottato un provvedimento il quale, senza imporre un onere iniquo agli operatori, è idoneo a garantire il buon funzionamento dell' organizzazione del mercato dei cereali, nell' interesse generale quale e definito dall' articolo 39 del Trattato.

Nessun argomento contro la validità della disciplina delle cauzioni si può pertanto trarre dalle disposizioni che limitano la restituzione della cauzione ai casi di forza maggiore.

 

Decisione relativa alle spese

 

26/27 Le spese sostenute dal Governo del Regno dei Paesi Bassi, dal Governo della Repubblica Federale di Germania e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della controversia pendente dinanzi al Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, al quale spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

 

Dispositivo

 

la Corte,

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, con ordinanza 18 marzo 1970, afferma per diritto :

 

l’esame delle questioni deferite non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità

 

1 ) dell’articolo 12, n . 1, 3 ) comma, del Regolamento del Consiglio CEE 13 giugno 1967 n. 120, il quale subordina il rilascio delle licenze d’importazione o d’esportazione al deposito di una cauzione, destinata a garantire l’impegno di importare od esportare entro il termine di validità della licenza;

 

2 ) dell’articolo 9 del Regolamento della Commissione CEE 21 agosto 1967 n. 473, il quale limita l' annullamento dell' impegno suddetto e la restituzione della cauzione alle ipotesi da considerarsi come casi di forza maggiore.

 

                    (Seguono le firme)