Corte di Giustizia delle Comunità europee, 24 maggio
1977
C-107/76, Hoffmann-La Roche AG – Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer
Erzeugnisse MBH
avente ad
oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma
dell’art. 177 del Trattato CEE, dall’Oberlandesgericht
di Karlsruhe nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Hoffmann-La Roche AG,
Grensach-Wyhlen ( Germania )
e
Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse MBH,
Bentheim ( Germania
),
Oggetto della causa
Domanda
vertente sull’interpretazione degli artt. 30 , 36 , 86
e 177 del Trattato stesso,
Motivazione della sentenza
1 L’Oberlandesgericht di Karlsruhe,
con ordinanza 7 ottobre 1976, pervenuta in cancelleria il 17 novembre 1976 , ha sottoposto a questa Corte, a norma dell’art. 177 del Trattato
CEE, tre questioni interpretative vertenti sul 3° comma dello stesso art. 177, nonchè su alcuni altri articoli del Trattato, in ispecie sugli artt. 36 e 86, sotto il profilo dei loro
effetti sulla tutela del diritto al marchio. Le questioni sono state sollevate
nell’ambito di un procedimento pendente dinanzi ai giudici tedeschi, da un’impresa
la quale, allegando che i diritti al marchio di cui era titolare relativamente
ad un determinato prodotto farmaceutico erano stati lesi dal comportamento di
un’altra impresa, chiedeva un provvedimento urgente ( einstweilige
verfugung ) che vietasse alla seconda impresa l’uso
dei marchi in questione.
La sentenza
del Landgericht di Friburgo, con cui la richiesta
veniva accolta, veniva impugnata dinanzi all’Oberlandesgericht
di Karlsruhe; questo ha sospeso il procedimento ed ha
sottoposto alla Corte i tre quesiti di cui sopra.
2 Con la prima
questione si chiede se un giudice nazionale sia tenuto, a norma dell’art. 177 , 3° comma del Trattato
' a sottoporre
alla Corte di giustizia delle Comunità europee, in forza dell’art. 177 , 3° comma, del Trattato CEE, una questione vertente sull’interpretazione
del diritto comunitario qualora :
- tale questione
venga sollevata nell’ambito di un procedimento mirante a ottenere un
provvedimento urgente ;
- non sussista
più alcun rimedio giurisdizionale avverso la decisione emanata nell’ambito di
detto procedimento ;
- le parti
possano tuttavia promuovere un procedimento ordinario avente lo stesso oggetto
del procedimento sommario e nel corso del quale si manifesti eventualmente la
necessità di interpellare in via pregiudiziale
3 Il codice
tedesco di procedura civile contempla la possibilità per il giudice competente
di adottare, in un procedimento sommario, provvedimenti cautelativi diretti, in
caso d ' urgenza, a salvaguardare determinati diritti
minacciati.
Se il
provvedimento viene adottato mediante ordinanza, senza trattazione orale, la
parte soccombente può far opposizione dinanzi allo stesso giudice, contro la
cui decisione può essere interposto appello dinanzi al giudice superiore, il
quale si pronunzia in via definitiva sulla domanda di provvedimento urgente,
senza che le parti possano esperire un’ulteriore impugnazione nell’ambito dello
stesso procedimento.
Il resistente
nel procedimento sommario che sia rimasto soccombente, può esigere pero, con
domanda da proporre al giudice di primo grado, che il richiedente nello stesso
procedimento promuova un giudizio di merito il quale sarà retto dalle norme
processuali civili ordinarie. Benchè accada sovente -
specie nel settore della tutela dei diritti di proprietà industriale e
commerciale - che la decisione emanata in sede d '
urgenza venga considerata dalle parti come pronuncia definitiva, la possibilità
di promuovere il giudizio di merito o di costringere la controparte ad esperire
l’azione non e affatto priva d ' importanza pratica. D’altro canto, a quanto
risulta dalle dichiarazioni rese in giudizio dalle parti nella fattispecie, il
giudizio di merito è stato promosso.
4 L’art. 177
del Trattato, in forza del quale
' quando una
questione del genere e sollevata in un giudizio pendente davanti ad una
giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa pronunciarsi un
ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a
rivolgersi alla Corte di giustizia. '
La prima
questione del giudice a quo riguarda unicamente questa disposizione e non il 2°
comma, a norma del quale gli altri giudici nazionali possono sottoporre domande
pregiudiziali alla Corte, senza pero esservi obbligati. Benchè
quindi
5 Nell’ambito
dell’art. 177, il quale mira a garantire che il diritto comunitario sia
interpretato e applicato in modo uniforme a tutti gli Stati membri, il 3° comma
deve particolarmente impedire che in uno Stato membro si consolidi una
giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme comunitarie. Nel caso dei
procedimenti sommari e d ' urgenza, come quello in
esame, relativi a provvedimenti cautelativi, le esigenze imposte da detto scopo
sono rispettate se vi è la possibilità di riesame di qualsiasi questione
risolta provvisoriamente nel procedimento sommario, nel corso di un giudizio di
merito normale, indipendentemente dal fatto che il giudizio debba essere
iniziato in ogni caso ovvero solo ad iniziativa del soccombente. In questa
situazione è rispettata la finalità specifica dell’art. 177, 3° comma, poichè l’obbligo di rinvio pregiudiziale insorge nell’ambito
del giudizio di merito.
6 La prima
questione va quindi risolta come segue : l’art. 177 ,
3° comma del Trattato va interpretato nel senso che il giudice nazionale non è
tenuto a sottoporre alla Corte una questione interpretativa o di validità
contemplata da detto articolo qualora la questione venga sollevata in un
procedimento sommario ( ' einstweilige verfugung ' ), nemmeno se la decisione da adottarsi nell’ambito
di detto procedimento non sia ulteriormente impugnabile, semprechè
le parti processuali possano dare inizio o esigere che venga dato inizio ad un
giudizio di merito, nel quale la questione provvisoriamente risolta nel
procedimento sommario possa essere riesaminata e costituire oggetto di rinvio a
norma dell’art. 177.
7 Il giudice
proponente ha chiesto alla Corte di pronunziarsi sulla seconda e sulla terza
questione solo in caso di soluzione affermativa della prima. Poichè detta questione è stata risolta negativamente, è
superfluo risolvere ora il secondo ed il terzo quesito.
Decisione relativa alle
spese
Sulle spese
8 Le spese
sostenute dal Governo della Repubblica francese, dal Governo della Repubblica
federale di Germania, dal Governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità
europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a
rifusione. Per le parti nella causa principale, il presente procedimento ha il
carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi
motivi,
pronunziando
sulle questioni sottopostele dall’Oberlandesgericht
di Karlsruhe con ordinanza 14 ottobre 1976, dichiara
:
l’art. 177, 3°
comma del Trattato va interpretato nel senso che il giudice nazionale non è
tenuto a sottoporre alla Corte una questione interpretativa o di validità
contemplata da detto articolo qualora la questione venga sollevata in un
procedimento sommario ( ' einstweilige verfugung ' ), nemmeno se la decisione da adottarsi nell’ambito
di detto procedimento non sia ulteriormente impugnabile, semprechè
le parti processuali possano dare inizio o esigere che venga dato inizio ad un
giudizio di merito, nel quale la questione provvisoriamente risolta nel
procedimento sommario possa essere riesaminata e costituire oggetto di rinvio a
norma dell’art. 177.
(Seguono le firme)