Corte di Giustizia delle Comunità europee (Sesta
Sezione), 13 novembre 1990
C-106/89, Marleasing SA –
avente ad oggetto
la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte a norma dell' art .
177 del Trattato CEE dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 1 di Oviedo (
Spagna ), nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Marleasing SA
e
domanda vertente
sull' interpretazione dell' art. 11 della prima direttiva del Consiglio 9 marzo
1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie
che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell' art. 58,
secondo comma, del Trattato CEE per proteggere gli interessi dei soci e dei
terzi ( GU L 65, pag. 8 ),
composta dai
signori G.F. Mancini, presidente di Sezione, T.F. O' Higgins, M. Díez de Velasco, C.N . Kakouris e P.J.G . Kapteyn,
giudici,
avvocato
generale : W. Van Gerven
cancelliere : H.A. Ruehl, amministratore
principale
viste le
osservazioni scritte presentate :
- per
- per
vista la
relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 6 giugno 1990,
sentite le
conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 12 luglio 1990,
ha pronunciato
la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 13 marzo 1989, pervenuta alla Corte il 3 aprile seguente, il Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 1 di Oviedo ha sollevato, ai sensi dell' art . 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale concernente l' interpretazione dell' art . 11 della direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell' art . 58, secondo comma, del Trattato CEE per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi ( GU L 65, pag. 8 ).
2 Le questioni
sono sorte nell' ambito di una controversia fra la
società Marleasing SA, attrice nella causa
principale, e un certo numero di convenute fra cui
3 Dalla
motivazione dell' ordinanza di rinvio risulta che
4 Il giudice
nazionale ha ricordato che, a norma dell' art. 395 dell'
atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della
Repubblica portoghese alle Comunità europee ( GU
“Se l' art. 11 della direttiva del Consiglio 9 marzo 1968,
68/151/CEE, che non è stata attuata nel diritto interno, sia direttamente
applicabile al fine di impedire la dichiarazione di nullità di una società per
azioni per una causa diversa da quelle elencate in detto articolo”.
5 Per una più
ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento
del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla
relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo
sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento
della Corte.
7 Si ricava
tuttavia dagli atti di causa che il giudice nazionale intende in sostanza
accertare se il giudice nazionale cui viene sottoposta la controversia in una
materia che rientra nell' ambito di applicazione della
citata direttiva 68/151 sia tenuto ad interpretare il proprio diritto nazionale
alla luce della lettera e dello scopo di detta direttiva al fine di impedire la
dichiarazione di nullità di una società per azioni per una causa diversa da
quelle elencate all' art. 11.
8 Per
risolvere questa questione occorre ricordare che, come
9 Pertanto la
necessità di un' interpretazione del diritto nazionale
conforme all' art . 11 della citata direttiva 68/151 non consente di
interpretare le disposizioni del diritto nazionale in tema di società per
azioni in modo tale che la nullità di una società per azioni possa essere
pronunciata per motivi diversi da quelli tassativamente elencati dall' art . 11
della direttiva di cui è causa.
10 Per quanto
riguarda l' interpretazione dell' art. 11 della
direttiva, ed in particolare del suo n. 2, lett. b ), si deve rilevare che
questa disposizione vieta alle normative degli Stati membri di predisporre un
annullamento giudiziale al di fuori dei casi tassativamente elencati nella
direttiva, fra cui il carattere illecito o contrario all' ordine pubblico dell'
oggetto della società.
11 Secondo
12 Questa tesi
va accolta . Come risulta dal preambolo della citata direttiva 68/151, il suo
scopo era di limitare i casi di nullità e la retroattività della dichiarazione
di nullità al fine di garantire la "certezza del diritto nei rapporti tra
la società ed i terzi nonché nei rapporti fra i soci" ( sesto
"considerando "). Inoltre la tutela dei terzi "dev' essere assicurata mediante disposizioni che limitino,
per quanto possibile, le cause di invalidità delle obbligazioni assunte in nome
della società ". Ne consegue pertanto che ogni causa di nullità prevista dall' art. 11 della direttiva va interpretata in senso
stretto . Pertanto la locuzione "oggetto della società" dev' essere intesa nel senso che si riferisce all' oggetto della società così com' è descritto nell' atto
costitutivo o negli statuti.
13 La
questione sollevata va pertanto risolta nel senso che il giudice nazionale cui è
sottoposta una controversia in una materia che rientra nell' ambito
di applicazione della direttiva 68/151 deve interpretare il proprio diritto
nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva al fine di
impedire la dichiarazione di nullità di una società per azioni per una causa
diversa da quelle elencate all' art. 11.
Decisione relativa alle
spese
Sulle spese
14 Le spese
sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto
osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione .
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta
quindi pronunciarsi sulle spese .
Dispositivo
Per questi
motivi,
pronunciandosi
sulla questione sottopostale dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 1 di Oviedo con ordinanza 13 marzo 1989,
dichiara :
Il giudice
nazionale cui è sottoposta una controversia in una materia che rientra nell' ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 9
marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le
garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'
art. 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e
dei terzi, deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della
lettera e dello scopo della direttiva al fine di impedire la dichiarazione di
nullità di una società per azioni per una causa diversa da quelle elencate all'
art. 11.
(Seguono le firme)