Corte di Giustizia delle Comunità europee (Grande
Sezione), 16 giugno 2005
C-105/03, Maria Pupino
Nella causa C‑105/03,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi dell’art. 35 UE, dal giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale di Firenze con decisione 3 febbraio 2003, pervenuta in cancelleria
il 5 marzo 2003, nel procedimento penale a carico di
Maria Pupino,
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai
sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans e A. Rosas, dalla
sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal
sig. A. Borg Barthet,
presidenti di sezione, dalla sig.ra N. Colneric,
dai sigg. S. von Bahr,
J. N. Cunha Rodrigues
(relatore), P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis e
M. Ilešič, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra L. Hewlett,
amministratore principale
vista
la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 ottobre 2004,
considerate le osservazioni presentate:
– per la
sig.ra Pupino, dagli avv.ti M. Guagliani e D. Tanzarella;
– per il
governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente,
assistito dal sig. M.P. Gentili, avvocato dello Stato;
– per il
governo ellenico, dalla sig.ra A. Samoni-Rantou
e dal sig. K. Boskovits, in
qualità di agenti;
– per il
governo francese, dai sigg. R. Abraham, G. de Bergues e dalla sig.ra C. Isidoro, in qualità di agenti;
– per il
governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re H. G. Sevenster e
C. Wissels, in qualità di
agenti;
– per il
governo portoghese, dal sig. L. Fernandes, in qualità di agente;
– per il
governo svedese, dal sig. A. Kruse e dalla
sig.ra K. Wistrand, in
qualità di agenti;
– per il
governo del Regno Unito, dalle sig.re R. Caudwell ed E. O’Neill, in qualità di agenti, assistite dal sig. M. Hoskins, barrister;
– per
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11
novembre 2004,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione degli artt. 2, 3 e 8 della
decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla
posizione della vittima nel procedimento penale (GU L 82,
pag. 1; in prosieguo: la «decisione quadro»).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale intentato a
carico della sig.ra Pupino, insegnante di scuola
materna, indagata per aver inflitto lesioni ad alunni di età
inferiore a cinque anni all’epoca dei fatti.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione europea
Il Trattato sull’Unione europea
3 Ai sensi
dell’art. 34, n. 2, UE, nella sua versione risultante dal Trattato di Amsterdam, che fa parte del titolo VI del Trattato
sull’Unione europea, rubricato «Disposizioni sulla cooperazione di polizia e
giudiziaria in materia penale»:
«Il Consiglio adotta misure e promuove, nella forma
e secondo le procedure appropriate di cui al presente titolo, la cooperazione
finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell’Unione. A questo scopo,
deliberando all’unanimità, su iniziativa di uno Stato membro o della
Commissione, il Consiglio può:
(…)
b) adottare
decisioni-quadro per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri.
Le decisioni-quadro sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da
ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla
forma e ai mezzi. Esse non hanno efficacia diretta;
(…)».
4 L’art. 35 UE
dispone:
1.
2. Con una
dichiarazione effettuata all’atto della firma del Trattato di
Amsterdam o, successivamente, in qualsiasi momento, ogni Stato membro
può accettare che
3. Lo Stato
membro che effettui una dichiarazione a norma del
paragrafo 2 precisa che:
a) ogni
giurisdizione di tale Stato avverso le cui decisioni non possa proporsi un
ricorso giurisdizionale di diritto interno può chiedere alla Corte di giustizia
di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio
pendente davanti a tale giurisdizione e concernente la validità o l’interpretazione
di un atto di cui al paragrafo 1, se detta giurisdizione reputi necessaria
una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza, o
b) ogni
giurisdizione di tale Stato può chiedere alla Corte di giustizia di
pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio
pendente davanti a tale giurisdizione e concernente la validità o
l’interpretazione di un atto di cui al paragrafo 1, se detta giurisdizione
reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza.
(...)».
5 Risulta dall’informazione relativa alla data di entrata in
vigore del Trattato di Amsterdam, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee del 1° maggio 1999 (GU L 114, pag. 56), che
La decisione quadro
6 Ai sensi
dell’art. 2 della decisione quadro, dal titolo
«Rispetto e riconoscimento»:
«1. Ciascuno
Stato membro prevede nel proprio sistema giudiziario penale un ruolo
effettivo e appropriato delle vittime. Ciascuno Stato membro si adopererà
affinché alla vittima sia garantito un trattamento debitamente rispettoso della
sua dignità personale durante il procedimento e ne riconosce i diritti e gli
interessi giuridicamente protetti con particolare riferimento al procedimento
penale.
2. Ciascuno Stato
membro assicura che le vittime particolarmente vulnerabili beneficino di un
trattamento specifico che risponda in modo ottimale
alla loro situazione».
7 Ai sensi
dell’art. 3 della decisione quadro, dal titolo
«Audizione e produzione delle prove»:
«Ciascuno Stato membro garantisce la possibilità per
la vittima di essere sentita durante il procedimento e di fornire elementi di
prova.
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie
affinché le autorità competenti interroghino la vittima soltanto per quanto è
necessario al procedimento penale».
8 L’art. 8
della decisione quadro, intitolato «Diritto alla protezione», dispone, al suo
n. 4:
«Ove sia necessario proteggere le vittime, in
particolare le più vulnerabili, dalle conseguenze della loro deposizione in
udienza pubblica, ciascuno Stato membro garantisce alla vittima la facoltà, in
base ad una decisione del giudice, di rendere testimonianza in condizioni che consentano di conseguire tale obiettivo e che siano
compatibili con i principi fondamentali del proprio ordinamento».
9 Conformemente
all’art. 17 della decisione quadro, ciascuno
Stato membro farà entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie ai fini dell’attuazione dei menzionati articoli
della decisione stessa «il 22 marzo 2002».
Normativa nazionale
10 L’art. 392 del
codice di procedura penale italiano (in prosieguo: il «CPP»), che figura nel libro V, intitolato
«Indagini preliminari e udienza preliminare», dispone:
«1. Nel corso
delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle
indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:
a) all’assunzione
della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che
la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro
grave impedimento;
b) all’assunzione
di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato
motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o
promessa di denaro o di altra utilità affinché non
deponga o deponga il falso;
(…)
1 bis. Nei procedimenti per i delitti di cui
agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quinquies,
609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e
609 octies del codice penale [concernenti i
delitti sessuali o a sfondo sessuale] il pubblico ministero o la persona
sottoposta alle indagini possono chiedere che si
proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona
minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste al
comma 1.
(…)».
11 Ai sensi
dell’art. 398, n. 5 bis, del CPP:
«Nel caso di indagini che
riguardano ipotesi di reato previste agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quinquies,
609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e
609 octies del codice penale, il giudice, ove
fra le persone interessate all’assunzione della prova vi siano minori degli
anni sedici, con l’ordinanza (…), stabilisce il luogo, il tempo e le modalità
particolari attraverso cui procedere all’incidente probatorio, quando le
esigenze del minore lo rendano necessario od opportuno. A tal fine, l’udienza
può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove
esistano, di strutture specializzate di assistenza o,
in mancanza, presso l’abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni
testimoniali debbono essere documentate integralmente
con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si
verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale
tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza
tecnica. Dell’interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La
trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti».
Il contesto di fatto e la
questione pregiudiziale
12 Risulta
dall’ordinanza di rinvio che, nell’ambito del procedimento penale intentato a
carico della sig.ra Pupino, in primo luogo,
viene contestato a quest’ultima di essersi resa
ripetutamente responsabile, nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2001, del
reato di «abuso dei mezzi di disciplina» ai sensi dell’art. 571 del codice
penale italiano (in prosieguo: il «CP») nei confronti di alcuni dei suoi alunni
di età inferiore, all’epoca dei fatti, a cinque anni,
in particolare per averli percossi regolarmente, per averli minacciati di
somministrare loro tranquillanti e di mettere loro cerotti sulla bocca e per
aver impedito loro di recarsi in bagno. In secondo luogo, viene
contestato all’interessata il fatto di essersi resa colpevole, nel mese di
febbraio 2001, del reato di «lesioni aggravate» di cui agli artt. 582,
585 e 576 CP, in combinato disposto con l’art. 61, punti 2 e 11,
dello stesso codice, per aver colpito una delle sue alunne provocandole una
lieve tumefazione della regione frontale. Il procedimento avviato dinanzi al
Tribunale di Firenze si trova nella fase delle indagini preliminari.
13 Il giudice del
rinvio rileva a questo proposito che, nell’ordinamento italiano, il
procedimento penale comprende due fasi distinte. Nel corso della prima fase, quella
delle indagini preliminari, il pubblico ministero procede alle ricerche e
raccoglie, sotto il controllo del giudice per le indagini preliminari, gli
elementi di prova sulla base dei quali esso valuta se archiviare il
procedimento o chiedere il rinvio a giudizio dell’interessato dinanzi al
giudice penale. In quest’ultimo caso, la decisione
finale che dà seguito favorevole a tali richieste o che pronuncia un non luogo
a procedere è presa dal detto giudice in esito ad
un’apposita udienza.
14 L’eventuale
decisione di rinvio a giudizio dell’indagato apre la seconda fase del
procedimento, detta fase dibattimentale, alla quale il
giudice per le indagini preliminari non partecipa. Il processo vero e proprio
inizia con questa fase. Solo nel corso di quest’ultima
deve aver luogo, di norma, la formazione della prova
su iniziativa delle parti e nel rispetto del principio del contraddittorio. Il
giudice del rinvio rileva che nel corso della fase dibattimentale del
procedimento gli elementi forniti dalle parti possono essere ammessi come prove
nel senso tecnico del termine. Di conseguenza, gli elementi
di prova raccolti dal pubblico ministero nel corso della fase delle indagini
preliminari al fine di consentire a quest’ultimo di
decidere se esercitare l’azione penale o chiedere l’archiviazione della causa
devono essere assoggettati al dibattimento in contraddittorio organizzato nel
corso del processo propriamente detto per acquistare il valore di «prova» a
tutti gli effetti.
15 Il detto giudice sottolinea che esistono tuttavia eccezioni a tale regola,
previste all’art. 392 CPP, che permettono, su decisione del giudice per le
indagini preliminari, l’assunzione anticipata della prova, nel rispetto del
principio del contraddittorio, nel corso della fase delle indagini preliminari,
attraverso l’istituto dell’incidente probatorio diretto all’assunzione
anticipata della prova. Gli elementi di prova così raccolti hanno lo stesso
valore probatorio di quelli raccolti durante la seconda fase del procedimento.
L’art. 392, n. 1 bis, CPP ha introdotto la possibilità di
ricorrere a tale incidente probatorio quando si tratta
di raccogliere la testimonianza di vittime di taluni reati tassativamente
elencati (reati sessuali o a sfondo sessuale), minori di anni sedici, anche al
di fuori delle ipotesi previste al n. 1 di tale articolo. L’art. 398,
n. 5 bis, CPP permette, d’altro canto, allo stesso giudice di
ordinare l’assunzione della prova nel caso delle indagini relative
ai reati previsti all’art. 392, n. 1 bis, CPP secondo
modalità particolari che consentono di tutelare i minori interessati. Secondo
il giudice del rinvio, tali deroghe ulteriori mirano a
tutelare, da un lato, la dignità, il pudore e la personalità del teste parte
offesa minorenne, nonché, dall’altro, la genuinità della prova.
16 Nella causa
principale, il pubblico ministero, nel mese di agosto
17 Secondo il giudice
del rinvio, la richiesta del pubblico ministero dovrebbe essere respinta alla
luce delle disposizioni nazionali di cui trattasi, in quanto queste ultime non
prevedono il ricorso all’incidente probatorio diretto all’assunzione anticipata
della prova né l’utilizzazione di modalità particolari di assunzione
della prova, in ordine a fatti come quelli contestati all’indagata, benché
nessun motivo osti a che tali disposizioni si estendano anche a casi diversi da
quelli previsti all’art. 392, n. 1, CPP nei quali la vittima è un
minore. Molti reati esclusi dall’ambito di applicazione
dell’art. 392, n. 1, CPP potrebbero perfettamente rivelarsi più gravi
per la vittima rispetto a quelli considerati da tale disposizione. Ciò si verificherebbe nella causa principale, dato che la
sig.ra Pupino, secondo il pubblico ministero,
avrebbe maltrattato diversi bambini minori di cinque anni, provocando loro
traumi di ordine psicologico.
18 Ritenendo che, «a
prescindere o meno dalla sussistenza di un “effetto
diretto” della normativa comunitaria», il giudice nazionale debba «interpretare
il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della
normativa comunitaria» e nutrendo dubbi quanto alla compatibilità degli artt. 392, n. 1 bis, e 398,
n. 5 bis, CPP con gli artt. 2, 3 e 8
della decisione quadro, in quanto tali disposizioni del detto codice limitano
ai soli reati sessuali o a sfondo sessuale la facoltà per il giudice per le
indagini preliminari di ricorrere, rispettivamente, all’assunzione anticipata
della prova e alle modalità particolari di assunzione e di accertamento della
prova, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze ha
deciso di sospendere il giudizio e di chiedere alla Corte di pronunciarsi sulla
portata degli artt. 2, 3 e 8 della decisione
quadro.
Sulla competenza
della Corte
19 In forza
dell’art. 46, lett. b), UE, le disposizioni dei Trattati CE, CECA e
CEEA relative alle competenze della Corte ed
all’esercizio di tali competenze, tra le quali figura l’art. 234 CE,
sono applicabili a quelle del titolo VI del Trattato sull’Unione europea,
alle condizioni previste all’art. 35 UE. Ne risulta che il regime
previsto all’art. 234 CE è destinato ad applicarsi alla competenza
pregiudiziale della Corte ai sensi dell’art. 35 UE, fatte salve le
condizioni previste da tale disposizione.
20 Come
è stato rilevato al punto 5 della presente sentenza,
21 Per quanto riguarda
gli atti previsti all’art. 35, n. 1, UE, il n. 3, lett. b),
di tale disposizione dispone, in termini identici a quelli dell’art. 234,
commi primo e secondo, CE, che «ogni giurisdizione» di
uno Stato membro ha la facoltà di «chiedere alla Corte di giustizia di
pronunciarsi in via pregiudiziale» su una questione sollevata in una causa
dinanzi ad essa pendente e concernente la «validità o l’interpretazione» di
tali atti, «se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale
punto per emanare la sua sentenza».
22 È pacifico, da una
parte, che il giudice per le indagini preliminari che agisce nell’ambito di un
procedimento penale come quello intentato nella causa principale interviene
nell’esercizio di una funzione giurisdizionale, di modo che esso dev’essere considerato come una «giurisdizione di uno Stato
membro» ai sensi dell’art. 35 UE (v., in questo senso, a proposito
dell’art. 234 CE, sentenze 23 febbraio 1995, cause riunite C‑54/94
e C‑74/94, Cacchiarelli et
Stanghellini, Racc. pag.
I‑391, e 12 dicembre 1996, cause riunite C‑74/95 e C‑129/95,
X, Racc. pag. I‑6609), e, d’altra
parte, che la decisione quadro, fondata sugli artt. 31 UE
e 34 UE, fa parte degli atti previsti all’art. 35, n. 1,
UE, a proposito dei quali
23 Se pertanto
24 Il governo francese
sostiene che il giudice del rinvio cerca di applicare talune disposizioni della
decisione quadro in luogo della normativa nazionale, mentre, secondo gli stessi
termini dell’art. 34, n. 2, lett. b), UE, le decisioni quadro
non possono comportare un tale effetto diretto.
D’altro canto, secondo il detto governo, persino a parere del giudice del
rinvio, un’interpretazione del diritto nazionale in
conformità con la decisione quadro sarebbe impossibile. Ora,
conformemente alla giurisprudenza della Corte, il principio
dell’interpretazione conforme non può sfociare in un’interpretazione contra legem né in un aggravio
della posizione di un singolo nell’ambito di un procedimento penale, sul
fondamento della sola decisione quadro, il che tuttavia si
verificherebbe nel caso di cui alla causa principale.
25 Il governo italiano
fa valere in via principale che la decisione quadro e la direttiva comunitaria
costituiscono fonti di diritto sostanzialmente diverse l’una dall’altra e che
la decisione quadro non fa pertanto sorgere in capo al giudice nazionale un
obbligo di interpretazione conforme del diritto
nazionale, così come quello che
26 Senza mettere
espressamente in dubbio la ricevibilità della domanda pregiudiziale, i governi svedese e del Regno
Unito concordano integralmente con il governo italiano, insistendo in
particolare sul carattere intergovernativo della cooperazione fra gli Stati
membri nell’ambito del titolo VI del Trattato sull’Unione europea.
27 Infine, il governo
dei Paesi Bassi pone l’accento sui limiti imposti all’obbligo di interpretazione conforme e solleva la questione di
stabilire se, supponendo che tale obbligo si applichi alle decisioni quadro,
esso possa trovare applicazione nella causa principale, tenuto conto appunto di
tali limiti.
28 Occorre rilevare
che, così come è stato sottolineato al punto 19
della presente sentenza, il regime previsto all’art. 234 CE ha
tendenza ad applicarsi all’art. 35 UE, fatte salve le condizioni
previste in quest’ultima disposizione.
29 Analogamente
all’art. 234 CE, l’art. 35 UE subordina l’adizione della Corte in via pregiudiziale alla condizione
che il giudice nazionale «reputi necessaria una decisione su tale punto per
emanare la sua sentenza», di modo che la giurisprudenza della Corte relativa alla ricevibilità delle
questioni pregiudiziali proposte ai sensi dell’art. 234 CE è, in
linea di principio, trasponibile alle domande di
pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte in forza dell’art. 35 UE.
30 Ne consegue che la
presunzione di pertinenza che inerisce alle questioni
proposte in via pregiudiziale dai giudici nazionali può essere esclusa solo in
casi eccezionali, qualora risulti manifestamente che
la sollecitata interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione
considerate in tali questioni non abbia alcun rapporto con la realtà o con
l’oggetto della causa principale o qualora il problema sia di natura ipotetica
o
31 Riguardo agli
argomenti svolti dai governi italiano, francese, dei Paesi Bassi, svedese e del
Regno Unito, occorre esaminare se, come presuppone il giudice nazionale e come
sostengono i governi ellenico, francese, portoghese e
32 In caso affermativo,
si deve verificare se, come hanno osservato i governi
italiano, francese, svedese e del Regno Unito, sia evidente che una
soluzione della questione pregiudiziale non possa avere un’incidenza concreta
sulla soluzione della controversia nella causa principale tenuto conto dei
limiti inerenti all’obbligo di interpretazione conforme.
33 Occorre subito
rilevare che la formulazione dell’art. 34, n. 2, lett. b), UE è
strettamente ispirata a quella dell’art. 249, terzo
comma, CE. L’art. 34, n. 2, lett. b), UE attribuisce un
carattere vincolante alle decisioni quadro nel senso che queste ultime «sono
vincolanti» per gli Stati membri «quanto al risultato da raggiungere, salva
restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai
mezzi».
34 Il carattere
vincolante delle decisioni quadro, formulato in termini identici a quelli
dell’art. 249, terzo comma, CE, comporta, in capo
alle autorità nazionali, ed in particolare ai giudici nazionali, un obbligo di
interpretazione conforme del diritto nazionale.
35 La circostanza che
le competenze della Corte, in forza dell’art. 35 UE, sono meno estese
nell’ambito del titolo VI del Trattato sull’Unione europea di quanto non
lo siano ai sensi del Trattato CE e il fatto che non esista un sistema completo
di rimedi giuridici e di procedure destinato ad assicurare la legittimità degli
atti delle istituzioni nell’ambito del detto titoloVI non ostano a questa conclusione.
36 Infatti, indipendentemente
dal grado di integrazione considerato dal Trattato di
Amsterdam nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i
popoli dell’Europa ai sensi dell’art. 1, secondo comma, UE, è
perfettamente comprensibile che gli autori del Trattato sull’Unione europea
abbiano ritenuto utile prevedere, nell’ambito del titolo VI di tale
Trattato, il ricorso a strumenti giuridici che comportano effetti analoghi a
quelli previsti dal Trattato CE, al fine di contribuire efficacemente al
perseguimento degli obiettivi dell’Unione.
37 L’importanza della
competenza pregiudiziale della Corte ai sensi dell’art. 35 UE è
confermata dal fatto che, in forza del n. 4 di quest’ultimo,
ogni Stato membro, che abbia o meno fatto una
dichiarazione a norma del n. 2 del detto articolo, ha la facoltà di
presentare alla Corte memorie od osservazioni scritte nei procedimenti di cui
al n. 1 della stessa disposizione.
38 Tale competenza
sarebbe privata dell’aspetto essenziale del suo effetto utile se i singoli non
avessero il diritto di far valere le decisioni quadro
al fine di ottenere un’interpretazione conforme del diritto nazionale dinanzi
ai giudici degli Stati membri.
39 A sostegno della
loro tesi, i governi italiano e del Regno Unito fanno valere che, a differenza
del Trattato CE, il Trattato sull’Unione europea non comporta alcun obbligo
analogo a quello previsto all’art. 10 CE,
sul quale la giurisprudenza della Corte si è tuttavia in parte fondata per
giustificare l’obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale alla
luce del diritto comunitario.
40 Questo
argomento dev’essere respinto.
41 L’art. 1,
secondo e terzo comma, del Trattato sull’Unione europea dispone che tale
Trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre
più stretta tra i popoli dell’Europa e che il compito dell’Unione, che è fondata sulle Comunità europee, integrate dalle
politiche e forme di cooperazione instaurate dal detto Trattato, consiste
nell’organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri
e tra i loro popoli.
42 Sarebbe difficile
per l’Unione adempiere efficacemente alla sua missione
se il principio di leale cooperazione, che implica in particolare che gli Stati
membri adottino tutte le misure generali o particolari in grado di garantire
l’esecuzione dei loro obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, non
si imponesse anche nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in
materia penale, che è del resto interamente fondata sulla cooperazione tra gli
Stati membri e le istituzioni, come ha giustamente rilevato l’avvocato generale
al paragrafo 26 delle sue conclusioni.
43 Alla luce di tutte
le considerazioni che precedono occorre concludere che
il principio di interpretazione conforme si impone riguardo alle decisioni
quadro adottate nell’ambito del titolo VI del Trattato sull’Unione
europea. Applicando il diritto nazionale, il giudice del rinvio chiamato ad
interpretare quest’ultimo è tenuto a farlo per quanto
possibile alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro al fine di conseguire il risultato perseguito da questa e di
conformarsi così all’art. 34, n. 2, lett. b), UE.
44 Occorre tuttavia
rilevare che l’obbligo per il giudice nazionale di far riferimento al contenuto di una decisione quadro quando interpreta le
norme pertinenti del suo diritto nazionale trova i suoi limiti nei principi
generali del diritto, ed in particolare in quelli di certezza del diritto e di
non retroattività.
45 Questi principi
ostano in particolare a che il detto obbligo possa
condurre a determinare o ad aggravare, sul fondamento di una decisione quadro e
indipendentemente da una legge adottata per l’attuazione di quest’ultima,
la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue
disposizioni (v., per quanto riguarda le direttive comunitarie, in particolare,
sentenze X, citata, punto 24, e 3 maggio 2005, cause riunite C‑387/02,
C‑391/02 e C‑403/02, Berlusconi
e a., Racc. pag. I‑3565,
punto 74).
46 Occorre tuttavia
rilevare che le disposizioni che formano oggetto della presente domanda di
pronuncia pregiudiziale non vertono sulla portata della responsabilità penale
dell’interessata, ma sullo svolgimento del procedimento e sulle modalità di assunzione della prova.
47 L’obbligo per il
giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una decisione quadro
nell’interpretazione delle norme pertinenti del suo diritto nazionale cessa quando quest’ultimo non può
ricevere un’applicazione tale da sfociare in un risultato compatibile con
quello perseguito da tale decisione quadro. In altri termini, il principio di interpretazione conforme non può servire da fondamento ad
un’interpretazione contra legem
del diritto nazionale. Tale principio richiede tuttavia che il giudice nazionale
prenda in considerazione, se del caso, il diritto
nazionale nel suo complesso per valutare in che misura quest’ultimo
può ricevere un’applicazione tale da non sfociare in un risultato contrario a
quello perseguito dalla decisione quadro.
48 Ora, come rilevato dall’avvocato generale al
punto 40 delle sue conclusioni, non è evidente che, nella causa
principale, un’interpretazione del diritto nazionale conforme alla decisione
quadro sia impossibile. Spetta al giudice nazionale verificare se, nella detta
causa, un’interpretazione conforme del suo diritto nazionale sia possibile.
49 Con questa riserva,
occorre risolvere la questione pregiudiziale.
Sulla questione pregiudiziale
50 Con la sua
questione, il giudice del rinvio cerca sostanzialmente di stabilire se gli artt. 2, 3 e 8, n. 4, della decisione quadro debbano essere interpretati nel senso che un giudice
nazionale deve avere la possibilità di autorizzare bambini in età infantile
che, come nella causa principale, sostengano di essere stati vittime di
maltrattamenti a rendere la loro deposizione secondo modalità che permettano di
garantire a tali bambini un livello di tutela adeguato, al di fuori
dell’udienza pubblica e prima della tenuta di quest’ultima.
51 Conformemente
all’art. 3 della decisione quadro, ciascuno Stato membro garantisce la
possibilità per la vittima di essere sentita durante il procedimento, nonché di fornire elementi di prova, e adotta le misure
necessarie affinché le autorità competenti interroghino la vittima soltanto per
quanto è necessario al procedimento penale.
52 Gli artt. 2 e 8, n. 4, di tale decisione quadro
obbligano ciascuno Stato membro ad agire per garantire alle vittime in
particolare un trattamento debitamente rispettoso della loro dignità personale
durante il procedimento, ad assicurare che le vittime particolarmente
vulnerabili beneficino di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione e a garantire, ove sia
necessario proteggere le vittime, in particolare le più vulnerabili, dalle
conseguenze della loro deposizione in udienza pubblica, la facoltà da parte
loro, in base a una decisione del giudice, di rendere testimonianza in
condizioni che consentano di conseguire tale obiettivo e che siano compatibili
con i principi fondamentali del proprio ordinamento.
53 La decisione quadro
non definisce la nozione di vulnerabilità della vittima ai sensi dei suoi artt. 2, n. 2, e 8, n. 4. Tuttavia,
indipendentemente dalla questione se la circostanza che la vittima di
un’infrazione penale sia un minore basti, in linea di
massima, per qualificare tale vittima come particolarmente vulnerabile ai sensi
della decisione quadro, non può essere contestato che qualora, come nella causa
principale, bambini in età infantile sostengano di aver subìto
maltrattamenti, per giunta da parte di un’insegnante, tali bambini possano
essere così qualificati alla luce, in particolare, della loro età, nonché della
natura e delle conseguenze delle infrazioni di cui ritengono di essere stati
vittime, al fine di beneficiare della tutela specifica richiesta dalle citate
disposizioni della decisione quadro.
54 Nessuna delle tre
disposizioni della decisione quadro menzionate dal
giudice del rinvio prevede modalità concrete di attuazione degli obiettivi da
esse enunciati, che consistono, in particolare, nel garantire alle vittime
particolarmente vulnerabili un «trattamento specifico che risponda in modo
ottimale alla loro situazione», così come il beneficio di «rendere
testimonianza in condizioni» particolari, tali da garantire a tutte le vittime
un trattamento «debitamente rispettoso della [loro] dignità personale», la
possibilità di essere sentite e di «fornire elementi di prova», nonché nel far
sì che tali vittime siano interrogate «soltanto per quanto è necessario al
procedimento penale».
55 Secondo la normativa
controversa nella causa principale, la deposizione resa durante le indagini preliminari deve generalmente essere reiterata
all’udienza pubblica per acquisire valore di prova a tutti gli effetti. È
tuttavia permesso in taluni casi rendere tale deposizione una sola volta, nel
corso delle indagini preliminari, con lo stesso valore probatorio,
ma secondo modalità diverse da quelle imposte all’udienza pubblica.
56 Alla luce di quanto
sopra, la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle citate disposizioni
della decisione quadro impone che un giudice nazionale abbia la possibilità,
per le vittime particolarmente vulnerabili, di utilizzare una procedura
speciale, come l’incidente probatorio diretto all’assunzione anticipata della
prova, prevista nell’ordinamento di uno Stato membro, nonché
le modalità particolari di deposizione pure previste, se tale procedura
risponde in modo ottimale alla situazione di tali vittime e si impone al fine
di impedire la perdita degli elementi di prova, di ridurre al minimo la
ripetizione degli interrogatori e di impedire le conseguenze pregiudizievoli,
per le dette vittime, della loro deposizione in pubblica udienza.
57 Si deve precisare al
riguardo che, ai sensi dell’art. 8, n. 4, della decisione quadro, le
adottate condizioni in cui rendere testimonianza
debbono comunque essere compatibili con i principi fondamentali
dell’ordinamento dello Stato membro interessato.
58 D’altro canto, in
forza dell’art. 6, n. 2, UE, l’Unione rispetta i diritti fondamentali
quali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950 (in prosieguo: la «Convenzione»), e quali risultano
dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi
generali del diritto.
59 La decisione quadro
deve dunque essere interpretata in maniera tale che siano
rispettati i diritti fondamentali, tra i quali occorre in particolare rilevare
il diritto ad un processo equo, quale sancito all’art. 6 della Convenzione
e interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
60 Spetta al giudice
del rinvio accertarsi che, supponendo che il ricorso all’incidente probatorio
diretto all’assunzione anticipata della prova e l’audizione secondo modalità
particolari previsti dal diritto italiano siano nella
fattispecie possibili, in considerazione dell’obbligo di interpretazione
conforme del diritto nazionale, l’applicazione di queste misure non sia tale da
rendere il procedimento penale a carico della sig.ra Pupino,
considerato nel suo complesso, iniquo ai sensi dell’art. 6 della
Convenzione, quale interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (v.,
in particolare, Corte eur. dir.
dell’uomo, sentenze 20 dicembre 2001, P.S. c. Germania; 2 luglio 2002, S.N. c. Svezia, Recueil
des arrêts et décisions 2002‑V; 13
febbraio 2004, Rachdad c. Francia, e decisione 20
gennaio 2005, Accardi e a.
c./ Italia, ric. n. 30598/02).
61 Alla luce di tutte
le considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione pregiudiziale
nel senso che gli artt. 2, 3 e 8, n. 4,
della decisione quadro devono essere interpretati nel senso che il giudice
nazionale deve avere la possibilità di autorizzare bambini in età infantile
che, come nella causa principale, sostengano di essere stati vittime di
maltrattamenti a rendere la loro deposizione secondo
modalità che permettano di garantire a tali bambini un livello di tutela
adeguato, ad esempio al di fuori dell’udienza pubblica e prima della tenuta di quest’ultima. Il giudice nazionale è tenuto a prendere in
considerazione le norme dell’ordinamento nazionale nel loro complesso e ad
interpretarle, in quanto possibile, alla luce della lettera e dello scopo della
detta decisione quadro.
Sulle spese
62 Nei confronti delle
parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Le spese sostenute per sottoporre osservazioni alla Corte, diverse da quelle
delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
Gli artt. 2,
3 e 8, n. 4, della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI,
relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, devono essere
interpretati nel senso che il giudice nazionale deve avere la possibilità di
autorizzare bambini in età infantile che, come nella causa principale,
sostengano di essere stati vittime di maltrattamenti a rendere la loro deposizione secondo modalità che permettano di
garantire a tali bambini un livello di tutela adeguato, ad esempio al di fuori
dell’udienza e prima della tenuta di quest’ultima.
Il giudice nazionale è
tenuto a prendere in considerazione le norme dell’ordinamento nazionale nel
loro complesso e ad interpretarle, per quanto possibile, alla luce della
lettera e dello scopo della detta decisione quadro.
(Seguono le firme)