SENTENZA N. 165
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, promossi con ordinanze del 27 aprile 2007 dal Giudice di pace di Cittadella e del 20 aprile 2007 dal Giudice di pace di Ronciglione, nei procedimenti civili vertenti tra E.V. e il Comune di Cittadella e tra F.D. e il Comune di Caprarola, iscritte ai nn. 671 e 774 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39 e 47, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri nel giudizio originato dall’ordinanza di rimessione del Giudice di pace di Cittadella;
udito nella camera di consiglio del 16 aprile 2008 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto in fatto
1.— Il Giudice di pace di Cittadella ha sollevato – in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale del testo originario dell’articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, «nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo» – in caso di mancata comunicazione dei dati personali e della patente del conducente, non identificato al momento della commessa violazione – «alla sanzione contemplata dal comma 8 dell’art. 180» del medesimo codice della strada, senza prevedere «esimenti o cause di giustificazione accertate esistenti e fondate».
1.1.— Il rimettente premette di essere chiamato a giudicare dell’opposizione proposta dal proprietario di un’autovettura, sanzionato ai sensi delle due norme sopra richiamate (art. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del codice della strada), sebbene il medesimo – richiesto di comunicare i dati personali e della patente del responsabile dell’infrazione stradale prevista dall’art. 142, comma 9, del codice della strada – avesse dichiarato alla polizia municipale del Comune di Cittadella «di non sapere chi fosse alla guida del veicolo al momento della contestata infrazione», allegando – come anche confermato da deposizioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio principale – che la suddetta vettura di sua proprietà risulta utilizzata da tutti i componenti della propria famiglia, ciò che, «nonostante indagini effettuate» dall’interessato, avrebbe reso impossibile «risalire al responsabile dell’infrazione».
Ciò premesso, il giudice a quo sottolinea di dover applicare la norma censurata nella sua originaria formulazione, la quale sanzionerebbe l’omessa comunicazione a prescindere dall’esistenza di giustificazioni o esimenti. Difatti, poiché «in tema di sanzioni amministrative vige il principio tempus regit actum», e ciò in forza di quanto stabilito dall’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sarebbe preclusa, nella specie, la possibilità di applicare la norma «posteriore più favorevole», rappresentata dall’art. 2, comma 164, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), nel testo sostituito dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, giacché esso – nel novellare il testo dell’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada – assoggetta, ormai, a sanzione il solo contegno omissivo posto in essere «senza giustificato e documentato motivo».
La disciplina in contestazione sarebbe, secondo il rimettente, viziata da illegittimità costituzionale.
Se, infatti, l’applicazione dell’istituto della responsabilità oggettiva appare corretta con riferimento ai casi contemplati dall’art. 196 del codice della strada (secondo cui il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per l’infrazione commessa) e dall’art. 2054 del codice civile, essa risulterebbe, invece, irragionevole nell’ipotesi oggetto della disposizione censurata, in special modo allorquando – come nella fattispecie oggetto del giudizio principale – il proprietario del veicolo abbia tempestivamente provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria comminata in conseguenza dell’infrazione stradale il cui autore non sia stato identificato al momento della commessa violazione.
Né, d’altra parte, il dubbio di costituzionalità potrebbe essere superato facendo rientrare la fattispecie costituita dall’impossibilità di comunicare i dati personali e della patente del conducente «nel caso fortuito e/o forza maggiore che contemplano un numero limitato e restrittivo di ipotesi e che non esauriscono ogni situazione che si possa venire a creare».
Richiamata, dunque, la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005, il rimettente reputa che la norma censurata dia vita ad «una sanzione assolutamente sui generis, giacché la stessa – pur essendo di natura pecuniaria e personale – non appare riconducibile ad un contegno posto in essere direttamente dal proprietario del veicolo», prescindendo, anzi, «da qualsivoglia accertamento della responsabilità del medesimo», specialmente quando questi «non solo non abbia omesso, ma anzi abbia fatto tutto il possibile per non omettere senza esito»; del resto, della irragionevolezza della norma si sarebbe mostrato consapevole lo stesso legislatore, modificando il testo della contestata disposizione.
Infine, viene ipotizzata anche la violazione degli artt. 24 e 113 Cost., giacché la norma denunciata, «non consentendo al proprietario del veicolo di fornire la prova di una causa di giustificazione e quindi di dimostrare una sua assoluta e perfetta buona fede ed esenzione da ogni colpa», lede il diritto difesa dello stesso.
1.2.— È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata.
Nel sottolineare l’ininfluenza della modificazione apportata al testo dell’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, non essendo il predetto art. 2, comma 164, lettera b), del d.l. n. 262 del 2006 applicabile, ratione temporis, alla fattispecie oggetto del giudizio principale, la difesa dello Stato evidenzia come la Corte costituzionale, proprio con la citata sentenza n. 27 del 2005, avrebbe indirettamente riconosciuto la legittimità costituzionale della censurata disposizione. La Corte, infatti, nel precisare che la sanzione di cui all’art. 180, comma 8, del codice della strada è destinata a trovare applicazione in ogni caso in cui il proprietario del veicolo ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, ha fugato «il dubbio in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente».
Nel rammentare, poi, come la Corte abbia ritenuto manifestamente inammissibile – con l’ordinanza n. 244 del 2005 – la questione di legittimità della disciplina in contestazione, sollevata in relazione ad un supposto difetto di ragionevolezza, la difesa dello Stato evidenzia come il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, sia «tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità d’identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente» (è richiamata la sentenza della Corte di cassazione, sezione seconda civile, 12 giugno 2007, n. 13748).
2.— Il Giudice di pace di Ronciglione, a sua volta, ha sollevato – in riferimento all’art. 2 Cost. – questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992.
Ritenuta rilevante la questione sollevata, atteso che la norma suddetta «deve essere applicata al caso in esame, relativo ad opposizione a sanzione amministrativa per mancata comunicazione all’organo di polizia del nominativo del conducente di un veicolo», il rimettente ipotizza l’illegittimità costituzionale della stessa sotto un duplice profilo.
Assume, in particolare, che la previsione del descritto obbligo di comunicazione appare lesiva dei diritti della personalità del conducente «e, in particolare, del suo diritto alla riservatezza, garantito dall’art. 2 della Costituzione».
Inoltre, nell’ipotesi in cui autore dell’infrazione sia lo stesso proprietario del veicolo, la norma in esame, obbligandolo di fatto ad accusare se stesso, appare anche per altro verso in contrasto con il richiamato parametro costituzionale, «perché è diritto primario e inviolabile quello di non essere tenuto alla confessione di un illecito: “nemo tenetur se ipsum accusare”».
Considerato in diritto
1.— Il Giudice di pace di Cittadella ha sollevato – in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale del testo originario dell’articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, «nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo» – in caso di mancata comunicazione dei dati personali e della patente del conducente, non identificato al momento della commessa violazione – «alla sanzione contemplata dal comma 8 dell’art. 180» del medesimo codice della strada, senza prevedere «esimenti o cause di giustificazione accertate esistenti e fondate».
Del pari, il Giudice di pace di Ronciglione ha sollevato – in riferimento all’art. 2 Cost. – questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 126-bis, comma 2, censurando tale disposizione per il solo fatto di prevedere il descritto obbligo di comunicazione, indipendentemente, dunque, dalle condizioni in presenza delle quali risulta sanzionata la sua inosservanza (e, pertanto, sollevando una questione che è, sul piano logico, pregiudiziale rispetto a quella oggetto dell’altra ordinanza di rimessione).
2.— Preliminarmente, premessa la riunione dei due giudizi, atteso che la comunanza di oggetto ne giustifica l’unitaria trattazione ai fini di un’unica pronuncia, appare utile ricostruire, in sintesi, le vicende normative e giurisprudenziali che hanno interessato la norma in contestazione; ricostruzione vieppiù necessaria, posto che la disposizione in esame risulta censurata, dal primo dei due giudici rimettenti, nel suo testo originario (applicabile, ratione temporis, alla fattispecie oggetto del giudizio a quo, come dallo stesso giudice congruamente motivato).
3.— Il predetto art. 126-bis, comma 2, del codice della strada – introdotto dall’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 9 del 2002, nel testo risultante, a sua volta, all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del d.l. n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2003 – presentava, come è noto, nella sua originaria formulazione, un contenuto molto diverso dall’attuale.
Esso stabiliva, infatti, che, in caso di accertamento di talune delle infrazioni stradali sanzionate (anche) con la decurtazione del punteggio dalla patente di guida, l’organo da cui risultava dipendere l’agente accertatore fosse tenuto ad applicare detta sanzione di natura personale «a carico del conducente quale responsabile della violazione» ovvero, «nel caso di mancata identificazione di questi», nei confronti «del proprietario del veicolo», salvo che lo stesso non avesse provveduto a comunicare, «entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione». La medesima norma prevedeva, inoltre, che sempre a carico del proprietario del veicolo – nuovamente nell’ipotesi in cui egli avesse omesso di comunicare i «dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione» – fosse applicata anche la ulteriore sanzione, di natura pecuniaria, «prevista dall’articolo 180, comma 8» del medesimo codice della strada.
3.1.— Tale articolata previsione normativa è stata profondamente modificata, dapprima, per effetto dalla sentenza di questa Corte n. 27 del 2005 e, poi, dell’intervento del legislatore.
3.1.1.— Ed invero, questa Corte, chiamata a vagliare sotto vari profili la costituzionalità della norma de qua, pur ribadendo che «la responsabilità del proprietario di un veicolo, per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida, costituisce, nel sistema delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme relative alla circolazione stradale, un principio di ordine generale», ciò nondimeno ha ritenuto che «la peculiare natura della sanzione prevista dall’art. 126-bis» (e segnatamente il suo carattere «schiettamente personale», giacché si tratta di sanzione incidente sulla «legittimazione soggettiva alla conduzione di ogni veicolo») denotasse «l’irragionevolezza della scelta legislativa di porre la stessa a carico del proprietario del veicolo che non sia anche il responsabile dell’infrazione stradale» (così la citata sentenza n. 27 del 2005).
Conseguentemente, dopo la pronuncia della Corte – dichiarata la parziale illegittimità della norma in esame, laddove ricollegava, all’inosservanza dell’obbligo di comunicazione, l’applicazione nei confronti del proprietario del veicolo della sanzione “personale” della decurtazione dei punti dalla patente di guida – la sola conseguenza sanzionatoria ricollegabile all’omessa comunicazione è risultata quella pecuniaria prevista all’art. 180, comma 8, del medesimo codice della strada.
3.1.2.— Dopo la pronuncia della Corte è seguito, poi, un intervento del legislatore, realizzato mediante l’art. 2, comma 164, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286.
Tale intervento si è mosso in una duplice direzione, per un verso si è resa “autonoma” la sanzione pecuniaria conseguente all’inosservanza dell’obbligo di comunicazione gravante sul proprietario del veicolo (si è stabilito, difatti, che nel caso di omessa comunicazione non trovi più applicazione «la sanzione prevista dall’articolo 180, comma 8», bensì quella «del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000»); per altro verso, invece, si è stabilito – quel che più rileva in relazione all’oggetto del presente giudizio – che tale sanzione possa essere irrogata soltanto quando il contegno omissivo del proprietario del veicolo sia posto in essere «senza giustificato e documentato motivo», ammettendo, in tal modo, l’interessato a fornire la prova in grado di esonerarlo da responsabilità.
4.— Tanto premesso sulle vicende che hanno interessato il censurato art. 126-bis, comma 2, passando all’esame delle odierne questioni di legittimità costituzionale, occorre innanzitutto delimitare il thema decidendum.
In tale prospettiva, pertanto, deve essere ribadito che se il Giudice di pace di Cittadella si duole del fatto che il testo originario dell’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada – che reputa, peraltro con motivazione non implausibile, applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto del giudizio principale – sembrerebbe sanzionare “incondizionatamente” il proprietario del veicolo che ometta di fornire la comunicazione richiestagli (senza dare rilievo a quelle evenienze, definite nell’ordinanza di rimessione come «esimenti o cause di giustificazione», prese in considerazione, invece, dal testo della norma attualmente vigente), il Giudice di pace di Ronciglione rivolge, viceversa, la propria censura su un profilo diverso (e chiaramente pregiudiziale), reputando incostituzionale la previsione in sé dell’obbligo di comunicazione.
Ne deriva, pertanto, la necessità di esaminare preliminarmente proprio la questione da ultimo indicata, atteso che il suo ipotetico integrale accoglimento, comportando l’eliminazione dell’obbligo suddetto (previsto, oltretutto, dal censurato art. 126-bis, comma 2, sia nel suo testo originario che in quello vigente), esonererebbe questa Corte dalla necessità di pronunciarsi sull’ulteriore questione, concernente le condizioni in presenza delle quali, vigente ed applicabile il testo originario della norma censurata, risulta possibile sanzionare la violazione di quell’obbligo.
5.— La questione sollevata dal Giudice di pace di Ronciglione non è fondata.
5.1.— Non ricorre, infatti, nessuno dei dedotti profili di contrasto con l’art. 2 Cost., ipotizzati dal predetto rimettente.
Non quello relativo alla violazione del diritto alla riservatezza dei dati personali del conducente, giacché, a prescindere da ogni altra considerazione, la giurisprudenza costituzionale in materia, pur nel quadro di una progressiva valorizzazione di tale diritto, ha sempre sottolineato la necessità di bilanciarne la tutela con la salvaguardia di altri interessi costituzionalmente rilevanti.
Significative, in tale prospettiva, sono le pronunce di questa Corte, ancorché risalenti, intervenute sul punto, le quali sottolineano la necessità che la «sfera di riservatezza» sia «rispettata nei limiti in cui lo consenta la tutela degli interessi della collettività nel campo della sicurezza, dell’economia e della finanza pubblica» (sentenza n. 121 del 1963), ovvero precisano come non possa affatto escludersi che, «nella vita privata e familiare», possa «aversi ingerenza della pubblica autorità», a condizione che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca «una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica, il benessere economico del paese, la difesa dell’ordine e la prevenzione delle infrazioni penali, la protezione dei diritti e delle libertà altrui» (sentenza n. 104 del 1969).
Nella specie, l’obbligo di comunicazione posto a carico del proprietario del veicolo tende ad assicurare l’irrogazione di una sanzione (la decurtazione del punteggio dalla patente di guida) nei confronti del conducente resosi responsabile di un’infrazione stradale. Esso presenta, pertanto, carattere strumentale alla soddisfazione di un interesse – la repressione delle infrazioni stradali – il cui collegamento con la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica è già stato evidenziato da questa Corte, quando ha sottolineato come la disciplina contenuta nel codice della strada, specie quella di natura sanzionatoria, miri a soddisfare «l’esigenza, connessa alla strutturale pericolosità dei veicoli a motore, di assicurare l’incolumità personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione (conducenti, trasportati, pedoni)» (sentenza n. 428 del 2004; nello stesso senso anche l’ordinanza n. 247 del 2005).
Del pari, neppure sussiste l’ipotizzato contrasto con l’art. 2 Cost. sotto il profilo della violazione del «diritto al silenzio».
Ed invero, si può osservare, in via generale, che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il diritto al silenzio «si esplica in ogni procedimento secondo le regole proprie di questo» (ordinanza n. 33 del 2002).
Ciò premesso sul piano generale, deve notarsi come la previsione dell’obbligo di comunicazione, contenuta nella norma censurata, risulti chiaramente diretta a provocare – allorché la persona del conducente, autore dell’infrazione stradale, coincida con quella del proprietario del veicolo – una dichiarazione di natura confessoria da parte di un soggetto che risulta legittimato, in ciascuna delle suddette qualità, a proporre opposizione ex art. 204-bis del codice della strada avverso il verbale con cui si è contestata la commessa infrazione. Di conseguenza, la sola esigenza che viene in rilievo nel presente caso è quella già sottolineata dalla Corte nel comparare «la posizione dell’imputato nel processo penale e la situazione della parte e del legittimato all’intervento nel processo civile», e cioè che «una cosa è: nemo testis in causa propria cui s’ispira l’art. 246 c.p.c., e altra cosa è: nemo tenetur edere contra se» cui si ispira, invece, il codice di rito penale (sentenza n. 85 del 1983).
6.— Anche la questione sollevata dal Giudice di pace di Cittadella non è fondata, per le ragioni di seguito precisate.
6.1.— Il dubbio avanzato dal rimettente – il quale sospetta che il testo originario dell’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada contrasti con gli artt. 3, 24 e 113 Cost., atteso che esso, impedendo al proprietario del veicolo di allegare circostanze in grado di giustificare perché abbia reso una dichiarazione di contenuto solo negativo, sanzionerebbe un soggetto che «non solo non abbia omesso, ma anzi abbia fatto tutto il possibile per non omettere» la comunicazione richiestagli – è stato già scrutinato da questa Corte.
6.2.— Difatti, con l’ordinanza n. 244 del 2006 – nel decidere analoga questione di costituzionalità (sebbene sollevata con riferimento al solo art. 3 Cost.), in quanto anch’essa basata sul presupposto che la norma in esame avrebbe previsto, nella sua iniziale formulazione, una sanzione pecuniaria destinata a colpire, indifferentemente, «tanto il comportamento di chi si disinteressi completamente della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, quanto il contegno di chi, “presentandosi o scrivendo”, espliciti, invece, le ragioni che gli impediscono di ottemperare all’invito a rispondere, fornendo una giustificazione “legittima e ragionevole”» – la Corte ha rilevato come il rimettente non avesse esplorato la possibilità di pervenire ad un’interpretazione della contestata disciplina «conforme a Costituzione».
In particolare, in tale ordinanza si è osservato come il giudice a quo avesse in quella fattispecie «omesso di verificare se il rinvio dell’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada alla “sanzione prevista dall'art. 180, comma 8” del medesimo codice» non fosse da ritenere «esteso anche ai presupposti necessari, ai sensi della norma richiamata, per l’irrogazione di tale sanzione», e cioè all’assenza di un «giustificato motivo» idoneo ad escludere la responsabilità per l’omessa comunicazione.
Inoltre, sempre nell’ordinanza citata, si è rilevato come il giudice rimettente, già allora, non avesse attribuito il dovuto rilievo «alla circostanza che agli illeciti amministrativi contemplati dal codice della strada si applica la disciplina generale dell’illecito depenalizzato di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 3, nel subordinare la responsabilità all’esistenza di un’azione od omissione che sia “cosciente e volontaria”, ha inteso, appunto, prevedere il caso fortuito o la forza maggiore quali circostanze idonee ad esonerare l’agente da responsabilità».
Di conseguenza, la medesima ordinanza n. 244 del 2006, «alla stregua di tale duplice argomento ermeneutico (letterale e sistematico)», ha affermato che tra le varie interpretazioni della norma oggi censurata rientra anche quella che riconosce «la possibilità di discernere il caso di chi, inopinatamente, ignori del tutto l’invito “a fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”, da quello di colui che, “presentandosi o scrivendo”, adduca invece l’esistenza di motivi idonei a giustificare l’omessa trasmissione di tali dati».
6.3.— Tali considerazioni debbono essere non solo ribadite, ma anche ulteriormente precisate.
La difesa statale, difatti, si richiama a quella pronuncia della Corte di cassazione (seconda sezione civile, n. 13748 del 12 giugno 2007) secondo cui integra l’ipotesi di illecito amministrativo, previsto dal combinato disposto degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del codice della strada, l’omessa collaborazione che il cittadino deve prestare all’autorità amministrativa al fine di consentirle i necessari accertamenti per l’espletamento dei servizi di polizia stradale; si è precisato, inoltre, che il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità di identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in modo da essere in grado d’adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente.
6.4.— Nondimeno, proprio la necessità di ribadire gli argomenti letterali e sistematici posti a fondamento della citata ordinanza n. 244 del 2006 di questa Corte (oltre che, come si preciserà di seguito, di fugare ogni dubbio in ordine ad un possibile contrasto con l’art. 24 Cost.) impone di confermare la lettura già proposta del testo originario dell’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada.
Ed invero, che debba essere riconosciuta al proprietario del veicolo la facoltà di esonerarsi da responsabilità, dimostrando l’impossibilità di rendere una dichiarazione diversa da quella “negativa” (cioè a dire di non conoscenza dei dati personali e della patente del conducente autore della commessa violazione), è una conclusione che discende anche dalla necessità di offrire della censurata disposizione, nella parte in cui richiama l’art. 180, comma 8, del medesimo codice della strada, un’interpretazione coerente proprio con gli indirizzi ermeneutici formatisi in merito alla norma richiamata, e secondo i quali essa sanzionerebbe il «rifiuto» della condotta collaborativa (e non già la mera omessa collaborazione) necessaria ai fini dell’accertamento delle infrazioni stradali.
Inoltre, come anche affermato da questa Corte con l’ordinanza n. 434 del 2007, appare necessario precisare – per fugare «persistenti dubbi nell’interpretazione del testo originario dell’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada» – che la scelta in favore di «un’opzione ermeneutica, che pervenisse alla conclusione di equiparare ogni ipotesi di omessa comunicazione dei “dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”, presenterebbe una dubbia compatibilità con l’art. 24 Cost.»; essa, infatti, «non consentendo in alcun modo all’interessato di sottrarsi all’applicazione della sanzione pecuniaria, si risolverebbe nella previsione di una presunzione iuris et de iure di responsabilità», con conseguente «lesione del diritto di difesa», dal momento che risulterebbe preclusa all’interessato «ogni possibilità di provare circostanze che attengono alla propria effettiva condotta».
6.5.— Resta, dunque, confermata, nell’applicazione anche del testo originario dell’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, la necessità di distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all’invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante dovrà essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata – in riferimento all’articolo 2 della Costituzione – dal Giudice di pace di Ronciglione, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del testo originario del medesimo art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata – in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. – dal Giudice di pace di Cittadella, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2008.