SENTENZA N. 428
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso Quaranta "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 1-bis e 2-ter; 2, comma 5, lettera b); 3, commi 6, lettera a), 7, lettere a) e d), 8, 9, 10, lettera a), 11, lettere a) e b), 16, lettere b), c), d) ed e), 19, lettera b); 4, commi 1, lettera c)-bis, 1-bis, 1-ter, 1-quinquies, 1-septies e 1-octies; 5; 6 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modificazioni ed integrazioni del codice della strada) convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 10 ottobre 2003, depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 74 del registro ricorsi 2003.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 16 novembre 2004 il Giudice relatore Franco Bile;
uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso depositato il 20 ottobre 2003 la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato una serie di disposizioni introdotte, con la tecnica della sostituzione o dell’aggiunta, nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modificazioni ed integrazioni del codice della strada), convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, assumendo che esse invaderebbero le competenze legislative ad essa spettanti, sia ai sensi del testo dell’articolo 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), sia ai sensi dello statuto di autonomia, là dove attribuisce espressamente alle Province autonome competenze legislative, sia esclusive che concorrenti, e le relative competenze amministrative, in materia di viabilità e lavori pubblici di interesse provinciale, di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, di polizia locale urbana e rurale, di toponomastica, per come meglio definite ed esplicitate dalle relative norme di attuazione di cui all’art. 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino- Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) ed all’art. 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale).
2. – La prima censura concerne la disposizione dell’art. 1, comma 1, lettera b) e quella dell’art. 1, comma 1-bis del citato d.l. n. 151 del 2003 – le quali, in tema di individuazione dei corpi e dei servizi ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale, hanno introdotto, rispettivamente, nell’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, la lettera f-bis) ed il comma 3-bis, dispositivo il primo della spettanza di quell’espletamento anche «al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» ed il secondo prevedente che i servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, «nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico», possano essere effettuati anche da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità.
Le due disposizioni violerebbero le competenze provinciali, di cui agli articoli 8 (numeri 17 e 18), 9 (n. 1) e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché all’art. 19, secondo comma, del d.P.R. n. 381 del 1974 ed all’art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), in relazione all’art. 107 dello stesso d.P.R. n. 670 del 1972; prima ancora, tuttavia, le due disposizioni sarebbero lesive delle competenze provinciali emergenti dall’art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, in relazione all’art. 10 della stessa legge costituzionale.
Sotto questo secondo profilo, si sostiene che le due disposizioni sarebbero riconducibili alla materia della «circolazione stradale», la quale non sarebbe annoverabile tra le materie che spettano allo Stato in via esclusiva o concorrente (art. 117 Cost., secondo e terzo comma), e sarebbe invece compresa nella potestà legislativa esclusiva residuale delle Regioni ordinarie, ex art. 117, quarto comma, Cost. Ne discenderebbe che tale materia spetterebbe alla potestà legislativa esclusiva delle Province autonome di Trento e Bolzano, in base all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, sotto il profilo che, rispetto ad essa, si configurerebbe una forma di autonomia più ampia rispetto a quella in precedenza riconosciuta dallo speciale statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige.
Se ne sarebbe reso conto lo stesso legislatore statale, poiché, nel corso del dibattito parlamentare sulla legge di conversione del d.l. n. 151 del 2003, era stato espressamente riconosciuto il problema che «la materia della circolazione stradale non risulti espressamente menzionata tra le misure di legislazione esclusiva e concorrente di cui all’art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione».
D’altro canto, sarebbero assai fragili e parrebbero «forzature» i possibili «agganci» ad ipotesi di competenza legislativa esclusiva statale e, in particolare, la tesi che la disciplina in parola possa essere ricondotta all’«ordine pubblico e sicurezza» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. Infatti, tale materia non si riferisce alla circolazione stradale ed alla prevenzione degli incidenti automobilistici, ma piuttosto all’esigenza di garantire la pacifica convivenza rispetto ad atti di violenza, disordini o altri atti penalmente rilevanti e non potrebbe essere estesa fino a ricomprendere ogni ambito di svolgimento di attività umane lecite e pacifiche che richiedano una qualche regolamentazione in ragione dei rischi connaturati alle stesse, come accadrebbe nel caso della circolazione stradale e ciò analogamente ad altri casi quali, ad esempio, quello della «sicurezza nel lavoro», il quale, significativamente, è considerato quale materia a sé, attribuita dall’art. 117, terzo comma, alla competenza concorrente dello Stato, proprio perché si sarebbe preso atto che essa non poteva certamente essere ricondotta all’«ordine pubblico e sicurezza».
Per altro verso, non sarebbe in alcun modo possibile la riconduzione della disciplina in parola alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), per quel che attiene alle previste sanzioni ed ai ricorsi contro di esse. Solo le norme relative all’impugnazione delle sanzioni amministrative potrebbero effettivamente trovare un’idonea "copertura” nella materia indicata, mentre in nessun caso potrebbero trovarla quelle relative alla loro irrogazione ed a maggior ragione quelle riconducibili alle altre funzioni della polizia stradale, quali sarebbero le norme impugnate.
L’impossibilità di ricondurre la "circolazione stradale” ad alcuna delle materie oggi espressamente attribuite alla competenza statale, esclusiva o concorrente, dall’art. 117 Cost., del resto, sarebbe confermata dalla circostanza che nello schema di disegno di legge costituzionale per una nuova revisione del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, approvato dal Consiglio dei ministri l’11 aprile 2003, si propone[va] di inserire la voce «sicurezza della circolazione» tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Inoltre, pur volendo ammettere che lo Stato possa, in alcuni casi, avocare a sé, in applicazione del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 Cost., materie in cui esso è privo di competenza in base all’art. 117 Cost., come la Corte ha ritenuto nella sentenza n. 303 del 2003, ciò potrebbe al più avvenire – come la stessa Corte ha chiarito – esclusivamente attraverso un’intesa con le Regioni e le Province autonome, la quale nella specie non vi è stata.
2.1. – Con riferimento allo statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige ed alle relative norme di attuazione (non modificabili o derogabili unilateralmente dallo Stato al di fuori della procedura di cui all’art. 107 dello statuto), si rileva che lo statuto speciale attribuisce competenza legislativa esclusiva alla Provincia di Bolzano in materia di «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale» (art. 8, n. 17, del d.P.R. n. 670 del 1972) e di «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale compresi la regolamentazione tecnica e l’esercizio degli impianti di funivia» (art. 8, n. 18, del d.P.R. cit.); nonché potestà legislativa concorrente in materia di «polizia locale urbana e rurale» (art. 9, n. 1, del d.P.R. cit.); ed inoltre che, in tali materie, spettano alla Provincia le funzioni amministrative, in base all’art. 16 del citato d.P.R. n. 670 del 1972.
Queste attribuzioni comprenderebbero anche la competenza ad adottare «i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico» sia, naturalmente, sulle strade di interesse provinciale, che sulle strade statali, essendo stata essa espressamente delegata dallo Stato alle Province con le norme di attuazione delle suddette disposizioni statutarie (art. 19, secondo comma, del d.P.R. n. 381 del 1974, che richiama anche le funzioni di cui all’art. 2 del d.lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, escluse le autostrade).
La disciplina di cui alla normativa in oggetto, in conseguenza, sarebbe, da un lato. illegittima in quanto dettata da norme di livello statale e non da fonti provinciali, e, dall’altro, violerebbe anche le competenze amministrative provinciali in materia, là dove prevede lo svolgimento delle funzioni di polizia stradale nel territorio provinciale da parte anche di servizi e corpi statali (come, in particolare, il Corpo di polizia penitenziaria o il Corpo forestale dello Stato), anziché soltanto da organi provinciali. Tali servizi, che comprendono poteri di prevenzione, accertamento, controllo, ecc., non potrebbero, infatti, essere attribuiti ad organi statali, perché connessi con le citate potestà legislative spettanti alla Provincia ricorrente, giusta l’art. 4 delle norme di attuazione contenute nel d.lgs. n. 266 del 1992, secondo il quale «nelle materie di competenza propria della regione e delle province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative». I compiti previsti dalle disposizioni in esame – essendo indubbiamente qualificabili come compiti di «vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative» – potrebbero, dunque, essere affidati esclusivamente ad organi amministrativi provinciali. E ciò non soltanto per tutte le strade di interesse provinciale, in relazione alle quali la Provincia è dotata di competenze indiscutibilmente «proprie», espressamente previste dalle citate norme statutarie; ma anche con riferimento alle strade statali sulle quali la Provincia autonoma di Bolzano svolge tutte le funzioni in materia di viabilità stradale in base alla delega contenuta nell’art. 19 del d.P.R. n. 381 del 1974, poiché tale delega è volta ad integrare e rendere organiche le competenze proprie della Provincia (delega c.d. devolutiva). In sostanza, non solo spetterebbe alla Provincia, in base al riparto costituzionale delle competenze normative, la normazione di cui trattasi, ma, inoltre, soltanto ad organi provinciali potrebbe essere affidato l’esercizio delle relative funzioni amministrative.
3. – La seconda censura riguarda l’art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 151 del 2003, il quale ha aggiunto nell’art. 37 del d.lgs. n. 285 del 1992 un comma 2-bis, che, nel disciplinare le lingue che possono essere utilizzate nei segnali di localizzazione territoriale del confine del Comune, stabilisce che gli enti competenti possano utilizzare «lingue o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana».
Anche in riferimento a questa norma si ripropone, in via preliminare, l’argomento dell’esclusione della disciplina della "circolazione stradale” dalle competenze statali.
In subordine si sostiene, altresì, la violazione delle norme statutarie che attribuiscono alla Provincia autonoma di Bolzano la competenza legislativa esclusiva in materia di «viabilità ... di interesse provinciale» (art. 8, n. 17) e di «toponomastica, fermo restando l’obbligo della bilinguità nel territorio della Provincia di Bolzano» (art. 8, n. 2), assumendosi che, in base a tali disposizioni statutarie, non potrebbe che spettare alla Provincia la determinazione delle lingue che possono essere utilizzate nei segnali di localizzazione territoriale del confine del Comune. Ulteriore profilo di illegittimità si configurerebbe perché nella Provincia autonoma di Bolzano esistono specifici vincoli in tema di uso della lingua tedesca e del ladino, imposti dagli articoli 99, 100, 101 e 102 dello statuto. Si lamenta, inoltre, immotivatamente, la violazione dell’art. 16 dello statuto.
4. – La terza censura viene mossa all’art. 2, comma 05, lettera b), del d.l. n. 151 del 2003, che ha aggiunto nell’art. 95 del d.lgs. n. 285 del 1992 il comma 1-bis, il quale attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il potere di stabilire, con decreto dirigenziale, il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione.
Si fa valere anche in questo caso l’argomento della sussistenza della competenza esclusiva residuale della Provincia e si deduce, inoltre, che la norma, tuttavia, sarebbe illegittima anche rispetto alle norme statutarie di cui all’art. 8, numeri 17 e 18, del d.P.R. n. 670 del 1972, le quali attribuiscono alla Provincia ricorrente competenza esclusiva in materia di «viabilità ... di interesse provinciale» e «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale»; e sarebbe anche in contrasto con l’art. 107 dello statuto, poiché, avendo l’art. 4-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale), delegato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, alle Province autonome di Trento e Bolzano l’esercizio delle funzioni attribuite agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e Bolzano, stabilendo, inoltre, nel comma successivo, che «le province disciplinano con legge l’organizzazione delle funzioni delegate di cui al comma 1», il rilascio dei duplicati della carta di circolazione – in quanto attribuito, in molti casi, agli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (si rinvia all’art. 2, commi 4 e 5, del d.P.R. 9 marzo 2000, n. 105) – nella Provincia di Bolzano spetterebbe alla Provincia in forza della suddetta delega e la relativa disciplina non potrebbe essere dettata da atti di livello statale, ma dovrebbe essere invece regolata, in base alle norme di attuazione appena richiamate, da leggi provinciali: la norma impugnata si sarebbe, invece, sostanziata in una modifica o deroga unilaterale da parte dello Stato, lesiva del citato articolo dello statuto. Si lamenta, inoltre, immotivatamente, la violazione dell’art. 16 dello statuto.
5. – Una quarta censura viene proposta in riferimento ad una serie di commi dell’art. 3 del d.l. n. 151 del 2003, convertito in legge n. 214 del 2003, che, in tema di regole di condotta nella guida, hanno sostituito od aggiunto disposizioni in norme del d.lgs. n. 285 del 1992, e precisamente con riguardo:
a) al comma 6, lettera a) (che ha sostituito il comma 1 dell’art. 152 di detto d.lgs., che regola l’obbligo dell’uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti, ecc.);
b) al comma 7, lettere a) (che ha sostituito il comma 1 dell’art. 153 di detto d.lgs., che regola prescrizioni sull’uso delle luci di posizione e d’ingombro, dei proiettori anabbaglianti, etc.) e d) (che ha sostituito il comma 5 dell’art. 153 cit., che regola l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva durante la fermata o la sosta);
c) al comma 8 (che aggiunge un periodo al comma 2 dell’art. 157 di detto d.lgs., prescrivente l’obbligo di spegnimento del motore del veicolo durante la sosta);
d) al comma 9 (che ha aggiunto un comma 4-bis ed un comma 4-ter nell’art. 162 di detto d.lgs., concernenti l’obbligo di utilizzazione di dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per operare su veicoli fermi);
e) al comma 10, lettera a) (che ha sostituito il comma 2 nell’art. 170 di detto d.lgs., in tema di limitazioni al trasposto sui ciclomotori di altre persone oltre al conducente);
f) al comma 11, lettere a) e b) (che, rispettivamente, hanno sostituito i commi 1 ed 1-bis nell’art. 171 di detto d.lgs., in tema di obbligo di indossare il casco protettivo su ciclomotori e motoveicoli);
g) al comma 16, lettere b), c), d) ed e) (che, rispettivamente, hanno sostituito il comma 1, inserito il comma 2-bis, sostituito il comma 3, ed aggiunto il comma 6-bis nell’art. 179 di detto d.lgs., disposizioni concernenti l’obbligo per i veicoli di circolare provvisti di limitatore di velocità e, in alcuni casi, di cronotachigrafo, dotati di determinate caratteristiche, funzionanti e non manomessi).
Anche rispetto a tali disposizioni, viene ribadita la censura basata sull’esclusività della competenza legislativa provinciale sulla circolazione stradale.
Inoltre, le norme in discorso sarebbero lesive delle competenze legislative esclusive della Provincia in materia di «viabilità ... di interesse provinciale» (art. 8, n. 17, del d.P.R. n. 670 del 1972) e di «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale» (n. 18), nonché delle competenze amministrative nelle medesime materie spettanti alla Provincia ex art. 16 dello statuto, poiché queste disposizioni comprenderebbero anche la competenza ad adottare «i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico», sia sulle strade di interesse provinciale, sia sulle strade statali, essendo stata quest’ultima espressamente delegata dallo Stato alle Province in sede di norme di attuazione delle suddette disposizioni statutarie. Siffatte competenze amministrative non sarebbero, pertanto, modificabili senza le procedure di cui all’art. 107 dello statuto, che viene evocato come parametro unitamente all’art. 19, secondo comma, del d.P.R. n. 381 del 1974 (precisandosi, inoltre, che, al riguardo, occorre tenere presente anche l’art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, "Istituzione dell’Ente nazionale per le strade”, richiamato dall’art. 19). Infatti, le suddette attribuzioni sarebbero lese dalla pretesa statale di indicare con proprie norme le regole di comportamento il cui rispetto è considerato necessario ai fini della sicurezza del traffico.
6. – Una quinta censura è proposta in riferimento all’art. 3, comma 19, lettera b), all’art. 4, commi 1, lettera c-bis), 1-bis, 1-ter, 1-quinquies, 1-octies, all’art. 5 ed all’art. 6, del d.l. n. 151 del 2003, convertito in legge n. 214 del 2003 (i quali, rispettivamente, sostituiscono l’art. 193, comma 4, aggiungono all’art. 201 il comma 5-bis, aggiungono il comma 1-bis e sostituiscono il comma 2 dell’art. 203, aggiungono all’art. 204 i commi 1-bis e 1-ter, sostituiscono nell’art. 205 i commi 3, 186 e 187). Sulla premessa che tali norme sono tutte attributive di poteri al prefetto nell’ambito dei procedimenti sanzionatori delle infrazioni alle disposizioni del codice della strada [ed in particolare: del potere di emanare l’ordinanza-ingiunzione per le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi assicurativi (art. 3, comma 19, lettera b); di disporre l’archiviazione del procedimento sanzionatorio in determinati casi (art. 4, comma 1, lettera c-bis); di decisione del ricorso amministrativo avverso il verbale di accertamento e di adozione dell’ordinanza-ingiunzione (art. 4, commi 1-bis, 1-ter, 1-quinquies); della legittimazione passiva nel giudizio di opposizione in sede giurisdizionale (art. 4, comma 1-octies); del potere di disporre la sospensione della patente quale sanzione amministrativa accessoria per guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (artt. 5 e 6)], si sostiene ancora una volta sia la violazione della (asseritamente acquisita) competenza esclusiva provinciale sulla circolazione stradale, sia, subordinatamente, delle competenze provinciali di cui agli articoli 8 (numeri 17 e 18), 9 (n. 1), 16 e 87 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972) e delle relative norme d’attuazione (art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992) in relazione all’art. 107 dello statuto.
Con riguardo alla censura subordinata, si assume che l’attribuzione al prefetto dei poteri sanzionatori di cui alle norme in parola sarebbe illegittima anche perché, attribuendo le norme statutarie alla Provincia la competenza in materia di regole per la sicurezza sulle strade e, conseguentemente, anche in relazione alla determinazione delle sanzioni amministrative connesse alle violazioni e alla loro irrogazione, tali funzioni non possono essere disciplinate con norme statali, né possono essere attribuite ad organi dello Stato, come, appunto, il prefetto, giusta il già citato disposto dell’art. 4 delle norme di attuazione contenute nel d.lgs. n. 266 del 1992. Inoltre, le norme in questione non terrebbero conto che in base allo speciale statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige, nella Provincia di Bolzano le funzioni del prefetto sono svolte (ex art. 87 dello statuto) dal Commissario del Governo per la provincia di Bolzano (oltre che, in parte, dal Presidente della Provincia o dai questori, ex art. 20 dello statuto).
7. – Una sesta censura viene enunciata riguardo alla disposizione di cui all’art. 4, comma 1-septies, del d.l. n. 151 del 2003, convertito in legge n. 214 del 2003, che ha inserito nel d.lgs. n. 285 del 1992 l’art. 204-bis (che prevede al comma 5 – che sostanzialmente è la norma censurata – che le somme dovute a titolo di sanzione possano essere assegnate dal giudice di pace in caso di rigetto del relativo ricorso «all’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore»), sostenendosi sia la violazione delle competenze provinciali di cui agli articoli 8 (numeri 17 e 18), 9 (n. 1) e 16 dello statuto e delle relative norme d’attuazione (art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992; art. 19 del d.P.R. n. 381 del 1974) in relazione all’art. 107 dello statuto, sia, preliminarmente e sempre per le ragioni già viste, la lesione dell’art. 117 della Costituzione, in relazione all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.
La violazione degli artt. 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, e 16 è argomentata adducendosi che, poiché la suddetta disposizione implica che le violazioni possano essere accertate da organi appartenenti non soltanto all’amministrazione provinciale, ma anche a quella statale, sarebbe violata la riserva ad organi provinciali in ambito provinciale dell’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.
Inoltre, anche se il disconoscimento di tale riserva non fosse illegittimo, la disposizione impugnata sarebbe comunque incostituzionale, in quanto le somme dovute dovrebbero, infatti, essere comunque attribuite alla Provincia anche nell’ipotesi in cui le relative sanzioni siano conseguenti ad accertamenti compiuti da organi statali. Infatti, l’attribuzione alla Provincia delle competenze in materia di viabilità, comunicazioni e trasporti di interesse provinciale (art. 8, numeri 17 e 18, dello statuto), integrate dalla delega relativa a tutte le «funzioni in materia di viabilità stradale» dello Stato quale ente proprietario e dell’ANAS, contenuta nell’art. 19 del d.P.R. n. 381 del 1974 – recante «norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche» e, dunque, modificabile soltanto attraverso la speciale procedura di cui all’art. 107 dello statuto – implicando che sia proprio la Provincia a svolgere tutte le funzioni amministrative (manutenzione, sorveglianza, apposizione della segnaletica, ecc.) relative alle strade, anche statali, che passano sul territorio provinciale, e, quindi, a sostenerne i relativi costi, comporterebbe che ad essa debbano essere assegnate tutte le somme dovute per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle norme sulla circolazione accertate su dette strade, indipendentemente da quale sia l’organo accertatore, giacché l’attribuzione delle somme in questione sarebbe funzionale a consentire lo svolgimento da parte della Provincia di tutte le suddette funzioni ad essa attribuite.
8. – La settima censura concerne gli artt. 5 e 6 del d.l. n. 151 del 2003, convertito in legge n. 214 del 2003, che hanno sostituito gli artt. 186 e 187 del d.lgs. n. 285 del 1992, per la parte in cui disciplinano i poteri degli organi di Polizia stradale per l’accertamento dello stato di ebbrezza e dello stato di alterazione psico-fisica per l’utilizzo di sostanze stupefacenti, con la prescrizione che essi debbano operare secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno.
Vi sarebbe una violazione delle competenze provinciali di cui agli articoli 8 (numeri 17 e 18), 9 (n. 1) e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972) e delle relative norme d’attuazione (artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992) in relazione all’art. 107 dello statuto; nonché (preliminarmente e sempre per le ragioni già dette) di cui all’art. 117 della Costituzione, in relazione all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.
Un ulteriore profilo di illegittimità deriverebbe dalla previsione che – nello svolgere i suddetti accertamenti – tutti gli organi di Polizia stradale, e quindi anche quelli della Provincia ricorrente, debbano conformarsi alle direttive fornite dal Ministero dell’interno: poiché la materia della circolazione stradale e della sicurezza sulle strade appartiene, in forza delle osservazioni svolte sopra, alla Provincia autonoma di Bolzano, soltanto alla Provincia spetterebbe di esercitare le relative funzioni amministrative, e quindi il Ministero dell’interno non potrebbe impartire direttive al riguardo. Esse non potrebbero nemmeno trovare giustificazione in un generale potere statale di indirizzo, giacché esso, secondo la nuova disciplina costituzionale, è venuto meno, sia in quanto non esiste più in Costituzione il limite generale espresso dell’interesse nazionale, dal quale era stato ricavato il fondamento di tale potere; sia in quanto l’art. 118 Cost. prevede una specifica ipotesi di coordinamento, rendendo difficile ipotizzare l’esistenza di un potere generale di quel tipo. Infine, quando pure fosse ancora configurabile il suddetto potere, non potrebbe che essere esercitato se non nei limiti e nelle forme prescritti dalle norme d’attuazione dello statuto, di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 266 del 1992 (a cominciare, quindi, dalla necessaria previa deliberazione del Consiglio dei ministri).
9. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, che ha dedotto, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, sotto il profilo che la Provincia, nell’invocare la clausola contenuta nell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, non avrebbe individuato le maggiori competenze che da essa scaturirebbero a suo favore. Nel merito, ha sostenuto che le competenze vantate in base allo statuto ed in particolare quella di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992 operano solo in ambito provinciale e che la disciplina della circolazione stradale dovrebbe ritenersi compresa nelle materie dell’ordine pubblico e della sicurezza e per certi aspetti dell’ordinamento civile che l’art. 117, secondo comma, lettere h) ed l), attribuisce all’esclusiva competenza statale. Donde l’infondatezza delle censure mosse dalla Provincia, che riguarderebbero tutte norme volte a garantire la sicurezza della circolazione stradale e un uso conforme sull’intero territorio nazionale del diritto alla mobilità.
Verrebbe, altresì, in considerazione l’esigenza di assicurare unitariamente gli stessi standards sul territorio nazionale, la quale da questa Corte, nella sentenza n. 303 del 2003 è stata considerata operante anche al di fuori delle materie di competenza esclusiva o concorrente statale.
10. – Nell’imminenza della pubblica udienza, la Provincia di Bolzano ha depositato anche una memoria illustrativa.
Considerato in diritto
1. – Con ricorso depositato il 20 ottobre 2003 la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato una serie di disposizioni del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modificazioni ed integrazioni del codice della strada), convertito in legge 1° agosto 2003, n. 214, che hanno modificato il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nelle parti concernenti l’individuazione dei corpi cui spetta svolgere i servizi di polizia stradale in genere e quelli di scorta ai trasporti eccezionali; l’uso delle lingue regionali o degli idiomi locali nei segnali di localizzazione dei confini comunali; il procedimento per il rilascio dei duplicati delle carte di circolazione; talune regole di condotta nella guida, di seguito specificamente indicate; l’irrogazione di sanzioni per le infrazioni al codice della strada e il relativo procedimento; l’assegnazione delle somme dovute per tali sanzioni all’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore; e infine l’accertamento, da parte della polizia stradale, degli stati di ebbrezza e di alterazione psico-fisica da uso di sostanze stupefacenti.
La Provincia ritiene che le modifiche apportate dalle norme impugnate al codice della strada invadano le competenze legislative ad essa spettanti in materia di circolazione stradale, sotto due profili.
Esse, anzitutto, violerebbero l’art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), in quanto, nel nuovo assetto delle autonomie, la materia della circolazione stradale non rientra fra quelle riservate alla competenza legislativa, esclusiva o concorrente, dello Stato, ed è quindi riconducibile alla competenza esclusiva (residuale) delle Regioni ordinarie, e pertanto, ricorrendo i presupposti specificati dall’art. 10 della legge costituzionale citata, a quella delle Regioni ad autonomia speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Inoltre, e indipendentemente da tali rilievi, le anzidette disposizioni violerebbero lo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante"Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”), che attribuisce alle citate Province autonome, nei limiti di cui all’art. 4, la competenza legislativa ("primaria”) in materia di «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale» (art. 8, n. 17), di «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale compresi la regolamentazione tecnica e l’esercizio degli impianti di funivia» (art. 8, n. 18), nonché in materia di «toponomastica, fermo restando l’obbligo della bilinguità nel territorio della Provincia di Bolzano» (art. 8, n. 2); e, nei limiti di cui all’art. 5, la potestà legislativa ("concorrente”) in materia di «polizia locale urbana e rurale» (art. 9, n. 1).
La Provincia ritiene anche violati, in riferimento alla censura in tema di toponomastica, gli artt. 99, 100, 101 e 102 dello statuto, per lesione degli specifici vincoli ivi previsti a tutela della lingua tedesca; nonché, in riferimento a tutte le censure, l’art. 16 e l’art. 107 dello statuto e le relative norme di attuazione, per lesione delle sue corrispondenti competenze amministrative, proprie o delegate.
2. – Le questioni sono infondate sotto tutti i profili.
3. – Il problema posto con le censure del primo gruppo deve essere risolto nel senso che – nell’assetto delle competenze legislative derivante dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, attuata nel 2001 – la disciplina della circolazione stradale è rimasta attribuita alla competenza esclusiva dello Stato.
In ragione della capillare diffusione dei veicoli a motore, il fenomeno della mobilità di massa connota incisivamente sul piano economico, sociale e culturale l’attuale stadio di sviluppo della società; e comporta che la circolazione stradale esprima oggi una delle più rilevanti modalità di esercizio della libertà di movimento da un punto all’altro del territorio nazionale.
In evidente correlazione con la proclamazione di principio di cui all’art. 16 della Costituzione, l’art. 120 vieta alla Regione di «adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni».
Orbene, la circolazione stradale – pur non essendo espressamente menzionata nell’art. 117 della Costituzione – non per questo può essere collocata nell’ambito residuale ascritto alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni ordinarie dal quarto comma del medesimo art. 117.
In relazione ai vari profili sotto i quali essa può venire in esame, considerazioni di carattere sistematico inducono a ritenere che la circolazione stradale sia riconducibile, sotto diversi aspetti, a competenze statali esclusive, ai sensi del citato art. 117, secondo comma.
In primo luogo l’esigenza, connessa alla strutturale pericolosità dei veicoli a motore, di assicurare l’incolumità personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione (conducenti, trasportati, pedoni) certamente pone problemi di sicurezza, e così rimanda alla lettera h) del secondo comma dell’art. 117, che attribuisce alla competenza statale esclusiva la materia «ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale». Del tutto correttamente, quindi, l’art. 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992, recante il nuovo codice della strada, nell’individuare i «principi generali» della disciplina, esplicitamente dichiara che «la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato».
In quanto funzionale alla tutela dell’incolumità personale, la disciplina della circolazione stradale mira senza dubbio a prevenire una serie di reati ad essa collegati, come l’omicidio colposo e le lesioni colpose; e pertanto la sua collocazione, sotto questo profilo, nella citata materia non contrasta con la giurisprudenza della Corte che riferisce la «sicurezza» prevista dalla ricordata norma costituzionale all’adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico (sentenze n. 407 del 2002, numeri 6 e 162 del 2004).
Dal suo canto, la disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore – cui pure si riferiscono alcune delle norme impugnate – si inquadra agevolmente nella lettera l) del secondo comma dell’art. 117, nella parte che attribuisce alla competenza statale esclusiva la materia dell’«ordinamento civile».
Infine – per quanto concerne il settore delle sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada – vale il principio generale secondo cui la competenza a dettare la disciplina sanzionatoria rientra in quella a porre i precetti della cui violazione si tratta, mentre per le successive fasi contenziose, amministrativa e giurisdizionale, opera la medesima lettera l), nella parte in cui attribuisce alla competenza statale esclusiva le materie della «giustizia amministrativa» e della «giurisdizione».
La rilevata estraneità della circolazione stradale al quarto comma dell’art. 117 della Costituzione comporta l’infondatezza dell’argomento che la ricorrente trae dall’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.
4. – Con le censure del secondo gruppo la Provincia denunzia la violazione, da parte delle norme impugnate, delle competenze legislative (e di quelle amministrative, proprie o delegate) ad essa riconosciute dallo statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.
Anche tali censure sono infondate.
Le norme impugnate non contengono alcun elemento che si riveli idoneo a derogare allo statuto di autonomia, avente natura di legge costituzionale; e perciò ben possono essere interpretate in senso conforme allo statuto stesso ed alle norme di attuazione.
5. – La prima censura concerne l’art. 1, comma 1, lettera b), e comma 1-bis, del decreto-legge n. 151 del 2003 che – in tema di individuazione dei corpi cui spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale, sia in generale che in riferimento alla scorta di trasporti eccezionali – hanno, rispettivamente, introdotto nell’art. 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992 la lettera f-bis) del comma 1 (secondo cui i servizi di polizia stradale sono svolti anche dal Corpo di polizia penitenziaria e dal Corpo forestale dello Stato) ed il comma 3-bis (secondo cui i servizi di scorta per la sicurezza delle circolazione, e i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, possono essere effettuati anche dal personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità).
5.1. – Secondo la ricorrente, tali norme violano anzitutto l’art. 8 dello statuto per il Trentino-Alto Adige, che – ai numeri 17 e 18 – attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la competenza legislativa in materia, rispettivamente, di «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale» e di «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale compresi la regolamentazione tecnica e l’esercizio degli impianti di funivia».
La censura è infondata.
La competenza legislativa delle Province in materia di strade (ed altri impianti di trasporto, ad es. funivie) esistenti nel territorio provinciale va intesa come riferita agli aspetti più specificamente inerenti alla localizzazione, costruzione e manutenzione delle strade stesse, come è rivelato dal contestuale richiamo ai lavori pubblici, e non anche in via diretta alla circolazione che su di esse si svolge.
5.2. – La ricorrente ritiene poi violato l’art. 9, n. 1, dello statuto, che attribuisce alle Province autonome la potestà legislativa in materia di «polizia locale urbana e rurale».
La censura è infondata.
Le norme impugnate non si pongono in contrasto con lo statuto di autonomia e ben possono interpretarsi in senso ad esso conforme, in particolare nel senso che non sottraggono ad organi provinciali funzioni amministrative ad essi spettanti in tema di polizia locale.
Infatti l’art. 12, comma 1, del codice della strada, modificato dalle norme impugnate – che indica in via generale i corpi abilitati ad espletare il servizio di polizia stradale su tutte le strade italiane – include nel catalogo, con la lettera f-bis), il Corpo di polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato, ma con la lettera d-bis) (non impugnata) anche «i corpi e i servizi di polizia provinciale nell’ambito del territorio di competenza». E nulla in esso induce a ravvisare deroghe all’art. 8, n. 21, dello statuto, che attribuisce la disciplina del «Corpo forestale» alla potestà legislativa provinciale.
Altrettanto si deve dire per il comma 3-bis dell’art. 12. Esso prevede che il personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali può espletare, su tutto il territorio nazionale, i servizi di scorta per la sicurezza della circolazione e i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico. Ma nel contempo impone a tale personale di osservare le prescrizioni degli organi di polizia di cui al comma 1, e quindi anche quelle della polizia locale, cui non vieta perciò di intervenire sui servizi di scorta, nell’ambito di sua competenza.
5.3. – La ricorrente ritiene poi leso l’art. 16 dello statuto, che attribuisce alle Province autonome le funzioni amministrative nelle materie in cui hanno potestà legislativa.
La censura è infondata, per le ragioni già illustrate al n. 5.1. Le norme impugnate – non incidendo sulle competenze legislative provinciali – non sottraggono funzioni amministrative ad organi provinciali, in particolare alla polizia locale urbana.
5.4. – La ricorrente inoltre ritiene le norme impugnate in contrasto con l’art. 19, secondo comma, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), che delega alle Province autonome, per i rispettivi territori, le funzioni «in materia di viabilità stradale» dello Stato quale ente proprietario e dell’Ente nazionale per le strade, comprese quelle di cui all’art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 (Istituzione dell’Ente nazionale per le strade), escluse le autostrade.
La censura – peraltro del tutto generica – è infondata, in quanto le norme impugnate, attesa la nozione di viabilità sopra specificata, sono del tutto estranee ai poteri in tale materia spettanti allo Stato come ente proprietario delle strade statali, cui si riferisce la delega invocata dalla Provincia.
5.5. – La ricorrente invoca poi l’art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), secondo cui nelle materie di competenza propria delle Province autonome (e, quindi, in tema di viabilità e di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale) i compiti di «vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative» sono affidati esclusivamente ad organi amministrativi provinciali.
La censura è infondata, essendosi già chiarito come le materie di competenza propria invocate dalla Provincia (viabilità e lavori pubblici; comunicazioni e trasporti) non riguardino direttamente la circolazione stradale.
5.6. – Infine la ricorrente deduce la violazione dell’art. 107 dello statuto, che prevede un particolare procedimento per l’emanazione, e quindi anche per la modifica, delle norme di attuazione dello statuto stesso.
La censura è infondata, non venendo in rilievo alcuna modifica unilaterale delle norme di attuazione dello statuto in tema di competenze provinciali.
6. – La seconda censura riguarda l’art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 151 del 2003, il quale ha introdotto il comma 2-bis nell’art. 37 del decreto legislativo n. 285 del 1992. Tale comma stabilisce che i Comuni e gli altri enti indicati dal comma 1 «possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana».
La ricorrente ritiene violati l’art. 8 dello statuto, che attribuisce alla competenza legislativa primaria delle Province autonome (al n. 17) la materia della «viabilità…di interesse provinciale» e (al n. 2) la materia della «toponomastica, fermo restando l’obbligo della bilinguità nel territorio della Provincia di Bolzano»; gli artt. 99, 100, 101 e 102 del medesimo statuto, che prevedono specifici vincoli a tutela della lingua tedesca e del ladino; e l’art. 16, che attribuisce alla Provincia le funzioni amministrative nelle indicate materie.
La censura è infondata.
La norma impugnata pone, in tema di circolazione stradale, norme generali, da interpretare, in difetto di contrarie indicazioni del legislatore, secondo il canone per cui la legge generale posteriore non deroga a quella speciale previgente.
Perciò in nessun modo la norma ha inciso sui parametri evocati dalla Provincia, in particolare su quelli concernenti la potestà legislativa ad essa spettante in materia di toponomastica. Ne consegue l’infondatezza della censura relativa alla lesione delle funzioni amministrative.
7. – La terza censura riguarda l’art. 2, comma 05, lettera b), del decreto-legge n. 151 del 2003, che ha introdotto il comma 1-bis nell’art. 95 del decreto legislativo n. 285 del 1992, secondo cui «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264».
7.1. – La ricorrente ritiene anzitutto violato l’art. 8 dello statuto, che (ai già citati numeri 17 e 18) attribuisce competenza legislativa alle Province autonome in materia di «viabilità … di interesse provinciale» e di «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale».
La censura è infondata.
La carta di circolazione, e di riflesso il suo duplicato, tendono a verificare l’idoneità del veicolo alla circolazione stradale, che non ha attinenza né con la viabilità, né con le comunicazioni e i trasporti, intesi nei sensi prima indicati. Quindi la norma non invade le indicate competenze legislative provinciali.
7.2. – La ricorrente evoca poi l’art. 16 dello statuto, che attribuisce alle Province autonome le funzioni amministrative nelle materie in questione.
Quanto detto a proposito della censura precedente comporta l’infondatezza di quella in esame: la norma impugnata, in quanto estranea alle materie di competenza legislativa provinciale, non può violare le regole relative alle funzioni amministrative in tali materie.
7.3. – La norma impugnata, ad avviso della ricorrente, lede poi l’art. 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, che (al comma 1) delega alle Province autonome, dal 1° gennaio 1996, l’esercizio delle funzioni attribuite agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (ridenominati Uffici del dipartimento per i trasporti terrestri dall’art. 17 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante: "Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85”) di Trento e di Bolzano; e (al comma 2) attribuisce alle stesse Province il potere di disciplinare con legge l’organizzazione delle funzioni delegate; nonché l’art. 107 dello statuto, che vieta modifiche o deroghe unilaterali alle competenze fissate dalle norme di attuazione dello statuto.
Le censure – che possono esaminarsi congiuntamente – sono infondate.
La disposizione impugnata ha modificato una legge generale, senza espressamente derogare alla speciale norma di attuazione dello statuto che ha attribuito alle Province autonome il rilascio del duplicato e la regolamentazione del procedimento.
L’assenza di ogni elemento che riveli una portata derogatoria e la natura delle fonti speciali evocate inducono ad escludere che la norma impugnata si ponga in contrasto con la citata delega di funzioni.
8. – La quarta censura riguarda una serie di commi dell’art. 3 del decreto-legge n. 151 del 2003, che, in tema di regole di condotta nella guida, hanno modificato le disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992.
Si tratta in particolare del comma 6, lettera a) (che ha sostituito il comma 1 dell’art. 152 del decreto legislativo, in tema di obbligo dell’uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti, ecc.); del comma 7, lettera a) (che ha sostituito il comma 1 dell’art. 153 del decreto legislativo, in tema di uso delle luci di posizione e d’ingombro, dei proiettori anabbaglianti, etc.), e lettera d) (che ha sostituito il comma 5 dello stesso art. 153, in tema di uso dei dispositivi di segnalazione visiva durante la fermata o la sosta); del comma 8 (che ha aggiunto un periodo al comma 2 dell’art. 157 del decreto legislativo, in tema di obbligo di spegnere il motore durante la sosta); del comma 9 (che ha aggiunto i commi 4-bis e 4-ter all’art. 162 del decreto legislativo, in tema di obbligo di utilizzare i dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per operare su veicoli fermi); del comma 10, lettera a) (che ha sostituito il comma 2 nell’art. 170 del decreto legislativo, in tema di limitazioni al trasporto sui ciclomotori di altre persone oltre al conducente); del comma 11, lettere a) e b) (che hanno sostituito, rispettivamente, i commi 1 e 1-bis nell’art. 171 del decreto legislativo, in tema di obbligo di indossare il casco protettivo su ciclomotori e motoveicoli); del comma 16, lettere b), c), d) ed e) (che nell’art. 179 del decreto legislativo, hanno, rispettivamente, sostituito il comma 1, inserito il comma 2-bis, sostituito il comma 3, e aggiunto il comma 6-bis, in tema di obbligo di circolare con veicoli provvisti di limitatore di velocità e, in certi casi, di cronotachigrafo).
La ricorrente ritiene che tali norme violino l’art. 8, numeri 17 e 18, e l’art. 16 dello statuto, l’art. 19, secondo comma, del d.P.R. n. 381 del 1974, e l’art. 107 dello statuto, tutti precedentemente citati.
Le censure sono infondate per le ragioni prima esposte: si tratta infatti di norme di comportamento, espressione della competenza statale in tema di circolazione stradale.
In particolare, le norme impugnate non riguardano le competenze provinciali sulla viabilità di interesse provinciale e sulle comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, né (di riflesso) l’attribuzione alla Provincia delle funzioni amministrative in tali materie; non violano la delega alle Province delle funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell’Ente Nazionale per le Strade, e non modificano le norme di attuazione dello statuto.
9. – La quinta censura riguarda talune norme del decreto-legge n. 151 del 2003, che hanno modificato precedenti norme del decreto legislativo n. 285 del 1992, concernenti i poteri del prefetto in tema di sanzioni per infrazioni al codice della strada, e precisamente l’art. 3, comma 19, lettera b) (che ha sostituito l’art. 193, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992, in tema di ordinanza-ingiunzione prefettizia per mancato rispetto degli obblighi assicurativi); l’art. 4, comma 1, lettera c-bis) (che ha aggiunto il comma 5-bis all’art. 201 del decreto legislativo, in tema di procedimento sanzionatorio per infrazioni commesse da veicoli intestati a soggetti pubblici istituzionali), comma 1-bis (che ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 203 del decreto legislativo), comma 1-ter (che ha sostituito il comma 2 dell’art. 203 del decreto legislativo), comma 1-quinquies (che ha aggiunto all’art. 204 del decreto legislativo i commi 1-bis e 1-ter), tutti in tema di decisione del ricorso amministrativo contro il verbale di accertamento e di adozione dell’ordinanza-ingiunzione; comma 1-octies (che ha sostituito il comma 3 dell’art. 205 del decreto legislativo, in tema di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione in sede giurisdizionale); gli artt. 5 e 6 (che hanno sostituito gli artt. 186 e 187 del decreto legislativo in tema di poteri del prefetto sulla sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica da stupefacenti).
9.1. – La ricorrente ritiene che tali norme siano in contrasto con l’art. 8, numeri 17 e 18, con l’art. 9, n. 1, e con l’art. 16 dello statuto, già citati; e con l’art. 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992, secondo cui, nelle materie di competenza propria delle Province (e, quindi, relativamente alle strade di interesse provinciale), i compiti di «vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative» possono essere affidati esclusivamente ad organi amministrativi provinciali.
Le censure sono infondate.
Le norme impugnate concernono poteri sanzionatori. Orbene, la competenza sulla disciplina delle sanzioni non spetta alla Provincia, in quanto – secondo un principio generale – consegue a quella, spettante allo Stato, sulla materia della circolazione stradale cui si riferiscono le infrazioni sanzionate.
9.2. – La ricorrente deduce anche la violazione del già citato art. 107 dello statuto. Ma il parametro è inconferente, non essendo nella specie intervenuta alcuna modifica unilaterale delle norme di attuazione dello statuto in tema di competenze provinciali.
9.3. – Infine la ricorrente ritiene violato l’art. 87 dello statuto, secondo il quale le funzioni del Prefetto sono svolte, nell’ambito provinciale, dal Commissario di Governo per la Provincia.
La censura è infondata, in quanto la norma impugnata, di carattere generale, non doveva necessariamente prevedere la salvezza dei poteri del Commissario di Governo per la Provincia, garantiti da una norma speciale preesistente, di rango statutario: essi pertanto restano salvi.
10. – La sesta censura riguarda l’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge n. 151 del 2003, che ha inserito nel decreto legislativo n. 285 del 1992 l’art. 204-bis, il quale – al comma 5 – dispone che le somme dovute a titolo di sanzione possono essere assegnate dal giudice di pace, in caso di rigetto del ricorso, «all’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore».
Secondo la ricorrente – che rinvia agli stessi parametri evocati a proposito della prima doglianza – le somme in esame dovrebbero essere attribuite alla Provincia, che svolge le funzioni amministrative relative alle strade, anche statali, esistenti sul suo territorio, e ne sostiene i costi.
La censura é infondata, per le ragioni in precedenza esposte in ordine all’estraneità della circolazione stradale all’ambito delle competenze provinciali.
11. – La settima censura concerne gli artt. 5 e 6 del decreto-legge n. 151 del 2003, che hanno sostituito gli artt. 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, prevedendo (in tema di poteri degli organi della Polizia stradale per l’accertamento degli stati di ebbrezza e di alterazione psico-fisica da sostanze stupefacenti) che essi operino secondo le direttive del Ministero dell’interno.
La ricorrente rinvia agli stessi parametri evocati a proposito della prima censura, e, subordinatamente – per il caso che le direttive possano considerarsi espressione di un legittimo potere di indirizzo statale – all’art. 3 del decreto legislativo n. 266 del 1992, in quanto le direttive non osserverebbero i limiti e le forme da tale norma stabiliti.
La censura è infondata.
La norma impugnata disciplina poteri di polizia finalizzati all’accertamento di condotte che legittimano l’adozione di provvedimenti amministrativi sulla patente o addirittura costituiscono reato.
Tali poteri sono totalmente estranei all’ambito della polizia urbana locale; e nel secondo caso sono direttamente riconducibili alla materia di competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Quanto all’art. 3 del decreto legislativo n. 266 del 1992, esso riguarda gli atti statali di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative delle Regioni e Province autonome. Nella specie, le direttive riguardano invece materie di competenza dello Stato.
12. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato in ogni sua parte.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, lettera b), e 1-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento all’articolo 117 della Costituzione, in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), agli artt. 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, 16 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all’art. 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), ed all’art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, in relazione all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, agli artt. 8, numeri 2 e 17, 16, 99, 100, 101 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, dalla Provincia di Bolzano con il ricorso in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 05, lettera b), del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, in relazione all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, agli artt. 8, numeri 17 e 18, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, ed all’art. 4-bis, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale), dalla Provincia di Bolzano con il ricorso in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 6, lettera a), comma 7, lettere a) e d), comma 8, comma 9, comma 10, lettera a), comma 11, lettere a) e b), e comma 16, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, in relazione all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, agli artt. 8, numeri 17 e 18, 16 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, ed all’art. 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, dalla Provincia di Bolzano con il ricorso in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 19, lettera b); 4, comma 1, lettera c-bis), comma 1-bis, comma 1-ter, comma 1-quinquies, comma 1-octies, 5 e 6 del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, in relazione all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, agli artt. 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, 16, 87 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, ed all’art. 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992, dalla Provincia di Bolzano con il ricorso in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento all’articolo 117 della Costituzione, in relazione all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, agli artt. 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, 16 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, all’art. 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, ed all’art. 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992, dalla Provincia di Bolzano con il ricorso in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento all’articolo 117 della Costituzione, in relazione all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, agli artt. 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, 16 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, ed agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992, dalla Provincia di Bolzano con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.
Valerio ONIDA, Presidente
Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2004.