Sentenza n. 236 del 2011

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SENTENZA N. 236

ANNO 2011

 

Commento alla decisione di

 

Edmondo Cacace

 

Fra deroghe alla retroattività della lex mitior e collocazione delle norme Cedu: ribadendo principi consolidati, aperture non irrilevanti della Corte Costituzionale. Nota a margine della sentenza 236/2011

 

(per gentile concessione del Forum di Quaderni costituzionali)

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alfonso                       QUARANTA                                   Presidente

-           Paolo                           MADDALENA                                Giudice

-           Alfio                            FINOCCHIARO                                    ”

-           Franco                         GALLO                                                   ”

-           Luigi                            MAZZELLA                                           ”

-           Gaetano                       SILVESTRI                                            ”

-           Sabino                         CASSESE                                               ”

-           Giuseppe                     TESAURO                                              ”

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                      ”

-           Giuseppe                     FRIGO                                                    ”

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                         ”

-           Paolo                           GROSSI                                                  ”

-           Giorgio                        LATTANZI                                             ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promossi con ordinanze dell’11 giugno 2010 dalla Corte di cassazione, del 4 novembre 2010 dalla Corte d’appello di Venezia e del 17 dicembre 2010 dalla Corte d’appello di Bari, rispettivamente iscritte al n. 344 del registro ordinanze 2010 ed ai nn. 1 e 47 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2010 e nn. 3 e 13, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visti gli atti di costituzione di De Giovanni Fabrizio, Micciché Giovanni, Deliu Fatos nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 21 giugno 2011 e nella camera di consiglio del 22 giugno 2011 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi gli avvocati Emanuele Fragasso per Deliu Fatos, Franco Coppi e Francesco Bertorotta per Micciché Giovanni, Pilerio Plastina per De Giovanni Fabrizio e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – La Corte di cassazione, seconda sezione penale, con ordinanza emessa l’11 giugno 2010 e pervenuta a questa Corte il 6 ottobre 2010 (r.o. n. 344 del 2010), ha sollevato, per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (d’ora in avanti «CEDU»), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui esclude l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai «processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione».

Il giudice a quo premette che con sentenza del 30 maggio 2007 la Corte di appello di Palermo aveva confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento, la quale aveva dichiarato gli imputati G. M. e F. D.G. colpevoli del delitto di cui all’art. 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

La Corte rimettente riferisce che gli imputati avevano proposto, a mezzo dei rispettivi difensori, tempestivo ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado, chiedendone l’annullamento, tra l’altro, perché al momento dell’entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 il procedimento non era ancora pendente in appello, non essendo gli atti pervenuti al giudice di secondo grado: il reato, pertanto, si sarebbe prescritto prima della pronuncia della sentenza di appello. In via subordinata, la difesa di G. M. aveva sollevato eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 per contrasto con l’art. 117 Cost.

Secondo il giudice a quo, il motivo con il quale, sulla base della normativa vigente, era stata dedotta l’avvenuta prescrizione è infondato, in quanto le sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito, con sentenza n. 47008 del 29 ottobre 2009, che – ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria di cui all’art. 10 della legge n. 251 del 2005 – il processo deve considerarsi pendente in appello subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado. Nel caso in esame, la sentenza di condanna di primo grado era stata pronunciata il 2 maggio 2005 e quindi, secondo il diritto vivente, il processo doveva ritenersi pendente in appello in data anteriore all’entrata in vigore dei nuovi, e più favorevoli, termini di prescrizione.

La Corte rimettente, innanzitutto, ricorda che il ricorrente ha richiamato l’art. 15, primo comma, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, il quale stabilisce che «se, posteriormente alla commissione di un reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne», e ha «correttamente osservato che già questa norma internazionale, se parametrata non all’art. 3 ma all’art. 117, primo comma, della Costituzione, rende non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina transitoria in esame, perché priva l’imputato, il cui processo sia già pendente in appello o in cassazione, dell’ottemperanza alla regola cogente, imposta dalla norma pattizia ("deve beneficiarne”) per la quale la lex mitior deve essere di immediata applicazione, senza che le deroghe disposte dalla legge ordinaria possano essere giustificate dal bilanciamento con interessi di analogo rilievo».

Ciò premesso, muovendo dall’analisi della sentenza n. 393 del 2006, la Corte di cassazione richiama l’orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui, da un lato, l’art. 2, quarto comma, del codice penale deve essere interpretato nel senso che la locuzione «disposizioni più favorevole al reo» si riferisce a tutte quelle norme che apportino modifiche in melius alla disciplina di una fattispecie criminosa, ivi comprese quelle che incidono sulla prescrizione del reato, dall’altro, «il regime giuridico riservato alla lex mitior, e segnatamente la sua retroattività, non riceve nell’ordinamento la tutela privilegiata di cui all’art. 25, secondo comma, della Costituzione, che concerne soltanto il divieto di applicazione retroattiva della norma incriminatrice, nonché di quella altrimenti più sfavorevole per il reo», con la conseguenza che «eventuali deroghe al principio di retroattività della lex mitior, ai sensi dell’art. 3 della Costituzione, possono essere disposte dalla legge ordinaria quando ricorra una sufficiente ragione giustificativa».

Viene poi in rilievo, nella prospettazione della Corte rimettente, la giurisprudenza costituzionale sulle norme della CEDU, «che – nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione (art. 32,  paragrafo 1, della Convenzione) – integrano, quali norme interposte, il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (sentenze n. 317 e n. 311 del 2009, n. 39 del 2008)».

Il giudice a quo richiama, infine, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, e segnatamente la sentenza della Grande Camera del 17 settembre 2009 (Scoppola contro Italia), secondo cui «l’art. 7 della Convenzione, che stabilisce il principio del divieto di applicazione retroattiva della legge penale, incorpora anche il corollario del diritto dell’accusato al trattamento più lieve», sancendo non solo il principio dell’irretroattività della legge penale più severa, ma anche, implicitamente, il principio della retroattività della legge penale meno severa. Per cui, prosegue la Corte di cassazione, «se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato».

Poiché l’art. 7 della CEDU, nel significato chiarito, integra una norma interposta rispetto al parametro costituzionale di cui all’art. 117 Cost. – conclude il giudice rimettente – la Corte costituzionale, nel valutare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, «resta legittimata a verificare se la norma della Convenzione – norma che si colloca pur sempre ad un livello sub-costituzionale – si ponga eventualmente in conflitto con altre norme della Costituzione», nel qual caso dovrà essere esclusa la sua idoneità a integrare il parametro considerato. Ad avviso della Corte di cassazione però, questo scrutinio non è stato effettuato con la sentenza n. 393 del 2006, non solamente perché il parametro di riferimento era l’art. 3 Cost., ma anche perché «gli elementi assunti come tertium comparationis [erano] costituiti da interessi di analogo valore, senza indicazione specifica di conflitto con altre norme della  Costituzione».

La questione sarebbe infine rilevante: in primo luogo, perché il reato per cui si procede è punito nel massimo con la pena detentiva di sei anni di reclusione, sicché secondo la regola dettata dall’art. 157 cod. pen., come modificato dalla legge n. 251 del 2005, la prescrizione massima, tenuto conto del novellato art. 160, terzo comma, cod. pen., è di sette anni e sei mesi e il termine sarebbe già decorso; in secondo luogo, perché – a fronte dell’infondatezza di altri motivi di ricorso – è, invece, fondato quello con cui le difese degli imputati avevano lamentato la violazione dell’art. 519 cod. proc. pen., perché il Tribunale di Agrigento, prima, e la Corte di appello di Palermo, poi, non avevano proceduto all’assunzione di una prova decisiva (l’audizione di nuovi testimoni), richiesta dagli imputati a seguito della modifica dell’imputazione effettuata dal pubblico ministero.

Ad avviso della Corte rimettente, l’accoglimento del suddetto motivo di ricorso comporterebbe l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Pertanto – conclude il giudice a quo – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 è rilevante: «ove [infatti] dovesse dichiararsi l’estinzione per prescrizione del reato ascritto, sarebbe del tutto inutile procedere all’assunzione delle prove indicate dalla difesa, in omaggio alla regola dettata dall’art. 129 cod. proc. pen.».

1.1. – È intervenuto nel giudizio di costituzionalità, con atto depositato il 30 novembre 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

La difesa dello Stato rileva come l’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 contenga una disposizione, derogatoria rispetto al principio di retroattività della norma più favorevole al reo, ragionevole e rispettosa degli altri principi costituzionali. L’intervenuta condanna degli imputati in primo grado, infatti, renderebbe ragionevole la scelta normativa di mantenere il pregresso termine di prescrizione, «non venendo meno la pretesa punitiva [dello Stato] in presenza di un fumus di colpevolezza derivante da quella condanna».

Inoltre, conclude l’Avvocatura generale dello Stato, la circostanza che si sia interamente svolto il giudizio di primo grado, con l’acquisizione delle prove e la pronuncia della sentenza di condanna, avrebbe l’effetto di evitare che la causa estintiva del reato ponga nel nulla un intero dibattimento, vanificando l’attività processuale compiuta, con conseguente lesione del principio del giusto processo sancito dall’art. 111 Cost.

1.2. – Nel giudizio di costituzionalità si è costituito, con memoria depositata il 10 novembre 2010, G. M., imputato nel giudizio a quo, che ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata.

La difesa dell’imputato premette che la questione sollevata dalla Corte remittente è rilevante, in quanto l’applicazione del nuovo e più favorevole termine di prescrizione, che imporrebbe al giudice di pronunciare sentenza dichiarativa di estinzione del reato, sarebbe impedita, nel processo in corso, dal contenuto normativo dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005: il giudizio a carico di G. M., infatti, era già pendente in grado di appello al momento dell’entrata in vigore della suddetta legge (l’8 dicembre 2005), essendo stata pronunciata sentenza di condanna in primo grado in data 2 maggio 2005.

In ordine alla fondatezza della questione, la difesa dell’imputato richiama, da un lato, l’orientamento della giurisprudenza costituzionale sul rapporto tra le fonti di diritto interno e il diritto internazionale pattizio, tra cui si colloca la CEDU, dall’altro, le sentenze della Corte costituzionale n. 393 del 2006 e n. 72 del 2008 che hanno negato la costituzionalizzazione, e quindi l’inderogabilità, del principio sancito dall’art. 2, quarto comma, cod. pen. Con la seconda pronuncia, in particolare, la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, reputando ragionevole la scelta legislativa di escludere l’applicazione della lex mitior per gli imputati i cui processi pendano in grado di appello o in cassazione, al momento dell’entrata in vigore della legge stessa.

Tuttavia, a parere della difesa dell’imputato, «il parametro costituzionale prospettato dal giudice a quo nel presente giudizio (art. 117, primo comma, della Costituzione) fa mutare il criterio di valutazione e (…) anche il risultato del giudizio di compatibilità costituzionale della norma oggi sindacata (…)». Il parametro che viene in rilievo, infatti, non è quello della ragionevolezza della scelta normativa nell’individuazione del momento processuale dal quale far scaturire l’irretroattività della norma penale favorevole, bensì quello del contrasto della legge che impedisce l’applicazione della lex mitior ai processi in corso con la disposizione dell’art. 7 della CEDU, nel significato ad essa attribuito dalla Corte di Strasburgo.

La difesa dell’imputato richiama, in proposito, la sentenza del 17 settembre 2009 (Scoppola contro Italia), con cui la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che l’art. 7 della CEDU – che sancisce il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole – include nel suo contenuto normativo anche il principio del diritto dell’accusato ad ottenere un trattamento in mitius nel caso di successione di leggi penali nel tempo prima del passaggio in giudicato della sentenza. La difesa dell’imputato ricorda, ancora, come tra le disposizioni più favorevoli al reo rientrino anche quelle in materia di prescrizione, data la natura sostanziale dell’istituto e considerato l’effetto prodotto, consistente nella rinuncia totale dello Stato alla potestà punitiva: la disposizione transitoria contenuta nell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui non consente l’applicabilità dei più brevi termini di prescrizione nei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, pertanto, «negando il principio di retroattività della legge penale più favorevole all’accusato, [contrasterebbe] con l’art. 7 della CEDU e, quindi, [violerebbe] l’art. 117 della Costituzione».

Il principio di retroattività in mitius riconosciuto dall’art. 7 della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo – conclude la difesa dell’imputato – da un lato, determina un ampliamento di tutela di un diritto fondamentale della persona ed è connaturato a valori che trovano la loro espressione nel principio di uguaglianza, nel principio di legalità materiale, nella presunzione di non colpevolezza dell’imputato e in quello del favor rei, dall’altro, non contrasta con altre norme costituzionali poste a loro volta a garanzia di diritti fondamentali. In particolare, gli interessi dell’efficienza del processo e della salvaguardia dei diritti dei destinatari della funzione giurisdizionale, che sono stati individuati dalla Corte costituzionale come parametro del giudizio di ragionevolezza della scelta legislativa di derogare al principio sancito dall’art. 2, quarto comma, cod. pen. in quanto privi di copertura costituzionale, non possono essere ritenuti in contrasto con il principio dell’applicazione retroattiva della legge penale mitior, inteso come diritto inalienabile ed universale dell’uomo riconosciuto a livello di diritto internazionale pattizio. Il principio di retroattività della legge penale più favorevole non contrasterebbe né con il principio di efficienza del processo, «di per sé di difficile collocazione all’interno di una norma costituzionale (che non sia l’art. 111 del Costituzione)», né con il principio della salvaguardia dei diritti dei soggetti che, in vario modo, sono destinatari della funzione giurisdizionale: l’imputato non subirebbe alcuna diminuzione delle garanzie offerte dalle norme costituzionali; la parte civile non perderebbe il diritto di agire in giudizio, in sede civile, per il risarcimento del danno; il principio di obbligatorietà dell’azione penale non subirebbe limitazioni, attesa la natura sostanziale e non processuale della prescrizione.

1.3. – Si è altresì costituito nel presente giudizio di costituzionalità, con memoria depositata il 23 novembre 2010, F. D.G., anch’egli imputato nel giudizio a quo, chiedendo che la norma impugnata sia dichiarata incostituzionale sulla base di considerazioni del tutto analoghe a quelle svolte dalla difesa di G. M.

1.4. – Con una successiva memoria, depositata il 31 maggio 2011, l’Avvocatura generale dello Stato rileva che le norme internazionali pattizie citate dall’ordinanza di rimessione, facendo riferimento al principio «dell’applicazione retroattiva della pena più mite», utilizzano una formula ben diversa da quella dell’art. 2, quarto comma, cod. pen. Ne consegue che solamente una forzatura del testo sovranazionale potrebbe far rientrare tra le leggi che stabiliscono una pena più lieve anche quelle che riducono i termini di prescrizione del reato.

Inoltre – osserva la difesa dello Stato – il sindacato di costituzionalità per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. deve essere improntato al ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali e la tutela di altri interessi costituzionali. La deroga all’applicazione retroattiva dei più brevi termini di prescrizione, come chiarito dalla sentenza n. 72 del 2008, non è irragionevole ed è diretta a tutelare interessi di non minor rilievo, quali l’efficienza del processo e la salvaguardia dei soggetti destinatari della funzione giurisdizionale.

2. – La Corte di Appello di Venezia, con ordinanza emessa il 4 novembre 2010 e pervenuta a questa Corte il 3 gennaio 2011  (r.o. n. 1 del 2011), dubita, del pari, della legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, per violazione degli artt. 111 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Il giudice a quo riferisce di essere investito dell’appello proposto dall’imputato D. F. e dal procuratore generale contro la sentenza emessa dal Tribunale di Padova il 15 gennaio 2001, «che ha giudicato del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 3 n. 8 e 4 nn. 1 e 7 l. 75/1958 ed altro».

Il rimettente reputa la questione proposta rilevante ai fini della decisione, perché «i fatti per cui è processo sarebbero stati commessi nel corso di vari mesi (da ultimo, dicembre) dell’anno 1995»; la sentenza di primo grado è stata emessa nel 2001 per cui, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, si applicano i termini di prescrizione precedentemente vigenti; qualora fossero applicabili le più favorevoli disposizioni previste dalla novella legislativa, invece, i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione sarebbero prossimi all’estinzione per prescrizione e gli altri reati sarebbero già prescritti.

In ordine alla fondatezza della questione, il rimettente – premessa la rilevanza che le norme internazionali pattizie hanno assunto nel nostro ordinamento costituzionale – richiama l’ordinanza dell’11 giugno 2010 con cui la Corte di cassazione ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale, ritenendone fondati i rilievi in riferimento all’art. 117 Cost. e si riporta alla relativa motivazione, laddove rileva che, secondo l’interpretazione della Corte di Strasburgo, l’art. 7 della CEDU sancisce il principio di retroattività della legge penale più favorevole al reo.

Il giudice a quo ritiene, inoltre, che «la modifica dei termini di prescrizione è stata determinata per la stragrande maggioranza dei reati evidentemente proprio dalla volontà di non mantenere per un tempo eccessivamente lungo un imputato nel circuito penale» e, quindi, di «addivenire a tempi processuali maggiormente equilibrati». Il proseguire ad applicare termini di prescrizione molto più lunghi di quelli attuali – conclude il remittente – rappresenterebbe «un chiaro vulnus delle regole costituzionali (…) in riferimento all’art. 111».

2.1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio di costituzionalità, con atto depositato l’8 febbraio 2011, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

La difesa dello Stato rileva come l’art. 7 della CEDU, «lungi dall’enunciare il principio della retroattività della lex mitior, (…) non [abbia] fatto altro che ribadire il principio di irretroattività delle norme incriminatrici»: ne conseguirebbe l’insussistenza della violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.

Inoltre, conclude l’Avvocatura dello Stato, l’art. 111 Cost., nella parte in cui enuncia il principio della ragionevole durata del processo, ha valenza esclusivamente processuale, mentre l’istituto della prescrizione ha natura sostanziale: il fatto che la riduzione dei termini di prescrizione comporti una riduzione dei tempi processuali, pertanto, sarebbe solamente un effetto indiretto della scelta del legislatore.

2.2. – Si è costituito nel giudizio di costituzionalità, con memoria depositata il 16 febbraio 2011, D. F., imputato nel giudizio a quo, che ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata, condividendo le argomentazioni dell’ordinanza di rimessione e prospettando anche la violazione dell’art. 3 Cost. per  irragionevolezza.

2.3. – Con successiva memoria, depositata il 31 maggio 2011, l’Avvocatura generale dello Stato eccepisce l’inammissibilità della censura relativa alla violazione dell’art. 3 Cost. prospettata dalla parte privata, perché mira ad ampliare il thema decidendum fissato dall’ordinanza di rimessione.

Nel merito, rileva che la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 117, primo comma, Cost. è infondata, perché sia l’art. 15, primo comma, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, sia l’art. 7 della CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza europea e segnatamente dalla sentenza del 17 settembre 2009 (Scoppola contro Italia), enunciano il principio di retroattività della lex mitior «con specifico riferimento alla comminatoria di una pena più lieve», con la conseguenza che detto principio non sarebbe applicabile alla prescrizione.

Inoltre – osserva la difesa dello Stato – da un lato, manca una giurisprudenza consolidata della Corte europea sulla portata del principio di retroattività in mitius, dall’altro, il sindacato di costituzionalità per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. deve essere improntato al ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali e la tutela di altri interessi costituzionali. La Corte, con la sentenza n. 72 del 2008, ha già ritenuto ragionevole la scelta legislativa di escludere l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione ai giudizi pendenti in appello o avanti alla Corte di cassazione.

L’Avvocatura generale rileva, infine, l’infondatezza della questione sollevata con riferimento all’art. 111 Cost., perché la prescrizione ha natura sostanziale e non può «essere valutata alla stregua del principio, squisitamente processuale, della durata ragionevole del processo».

3. – L’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è sottoposto a scrutinio di legittimità costituzionale, con riferimento all’art. 117 Cost., anche dalla Corte di appello di Bari, con ordinanza emessa il 17 dicembre 2010 e pervenuta a questa Corte il 16 febbraio 2011 (r.o. n. 47 del 2011).

Il giudice a quo reputa la questione rilevante ai fini della decisione, perché «i reati oggetto di contestazione sarebbero suscettibili di estinzione per prescrizione nell’eventualità che, venendo meno la previsione dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, risultasse applicabile la più favorevole disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen.».

A parere del giudice rimettente, la questione sarebbe altresì fondata, per «le condivisibili ragioni ed argomentazioni espresse dalla Suprema Corte di cassazione» nell’ordinanza dell’11 giugno 2010, con cui è stata sollevata analoga questione di legittimità costituzionale.

3.1. – È intervenuto nel giudizio di costituzionalità, con atto depositato il 12 aprile 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità e, in subordine, di infondatezza della questione.

In primo luogo, la questione sarebbe inammissibile, perché il giudice rimettente ha omesso di descrivere la fattispecie sottoposta alla sua cognizione, non indicando, in particolare, se il giudizio di appello fosse pendente alla data di entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 (8 dicembre 2005).

Ulteriore ragione di inammissibilità sarebbe da ravvisare nell’omessa motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, essendosi limitato il giudice a quo a un mero richiamo all’ordinanza con cui la Corte di cassazione ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale, senza indicare le ragioni per le quali ritiene di dover condividere le argomentazioni poste a fondamento della decisione richiamata.

In ordine alla fondatezza della questione, la difesa dello Stato richiama le sentenze n. 393 del 2006 e n. 72 del 2008, con le quali la Corte costituzionale ha chiarito che «il principio di retroattività della lex mitior, lungi dall’essere assolutamente cogente sulla base delle indicazioni fornite dai trattati internazionali cui l’Italia ha dato esecuzione, nonché del diritto comunitario, è derogabile qualora le disposizioni derogatorie siano conformi al canone della ragionevolezza». La scelta legislativa di escludere l’applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli all’imputato, introdotte in materia di prescrizione dalla legge n. 251 del 2005, sarebbe giustificata dall’esigenza di evitare la dispersione di attività processuali già compiute, in omaggio a interessi costituzionalmente rilevanti, quali l’efficienza del processo e la salvaguardia dei diritti dei destinatari della funzione giurisdizionale. Dalla ragionevolezza della scelta effettuata dal legislatore con la disposizione censurata deriverebbe allora – conclude l’Avvocatura generale – l’insussistenza della denunciata incostituzionalità anche con riferimento all’art. 117 Cost.

Considerato in diritto

1. – La Corte di cassazione, seconda sezione penale, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione e all’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui esclude l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai «processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione».

La Corte rimettente – rilevato che, secondo la più recente giurisprudenza costituzionale, le norme della CEDU, nell’interpretazione loro attribuita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, costituiscono norme interposte ai fini della verifica del rispetto dell’art. 117, primo comma, Cost. – pone a base delle proprie censure l’affermazione contenuta nella sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo del 17 settembre 2009 (Scoppola contro Italia), secondo cui «l’art. 7 della Convenzione, che stabilisce il principio del divieto di applicazione retroattiva della legge penale, incorpora anche il corollario del diritto dell’accusato al trattamento più lieve».

Secondo il giudice a quo la disposizione transitoria censurata, impedendo l’applicazione dei più brevi termini di prescrizione del reato nei processi in corso, pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione, si porrebbe in contrasto con l’art. 7 della CEDU che, nell’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo, sancisce non solo il principio dell’irretroattività della legge penale più severa, ma anche, implicitamente, il principio della retroattività della legge penale più favorevole al reo.

2. – La Corte di appello di Venezia dubita, del pari, della legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, per violazione degli artt. 111 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Richiamata l’ordinanza con cui la Corte di cassazione ha sollevato un’analoga questione di legittimità costituzionale e ritenuti fondati i rilievi in essa svolti in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., il giudice a quo afferma che la disposizione censurata si pone in contrasto anche con l’art. 111, secondo comma, Cost., in quanto la riduzione dei termini di prescrizione serve ad assicurare tempi processuali maggiormente equilibrati, sicché «continuare ad applicare termini di prescrizione molto più lunghi di quelli attuali rappresenterebbe un vulnus delle regole costituzionali» e, in particolare, del principio della ragionevole durata del processo.

3. – Anche la Corte di appello di Bari, con riferimento all’art. 117 Cost., muove analoghe censure all’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, richiamandosi alle «condivisibili ragioni ed argomentazioni espresse dalla suprema Corte di cassazione» nell’ordinanza dell’11 giugno 2010, con cui è stata sollevata la medesima questione di legittimità costituzionale.

4. – Le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o analoghe, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un’unica decisione.

5. – L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità della questione sollevata dalla Corte di appello di Bari, sulla base di un duplice rilievo: perché il giudice rimettente avrebbe omesso di descrivere la fattispecie sottoposta alla sua cognizione e perché non avrebbe motivato sulla non manifesta infondatezza, limitandosi a un mero richiamo all’ordinanza con cui la Corte di cassazione aveva sollevato un’analoga questione di legittimità costituzionale.

L’eccezione è fondata.

Innanzi tutto l’ordinanza di rimessione presenta carenze di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza, omettendo di indicare il titolo del reato per cui si procede, la data della sua commissione e se l’appello fosse pendente al momento dell’entrata in vigore della legge n. 251 del 2005: in tal modo, impedisce a questa Corte di verificare la rilevanza della questione (ex multis: sentenza n. 72 del 2008; ordinanza n. 64 del 2011).

In secondo luogo, il giudice a quo non motiva sulle ragioni dell’asserita violazione del parametro evocato, limitandosi a richiamare, in termini puramente generici e apodittici, l’ordinanza con cui la Corte di cassazione ha sollevato un’analoga questione di legittimità costituzionale, senza indicare le ragioni per le quali ritiene di dover condividere le argomentazioni poste a fondamento della decisione richiamata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la carente motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione non può essere colmata dal rinvio al contenuto di altre ordinanze di rimessione, dello stesso o di diverso giudice, dovendo il rimettente rendere esplicite le ragioni per le quali ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata, mediante una motivazione autonoma e autosufficiente (ex multis: sentenze n. 103 del 2007 e n. 266 del 2006; ordinanze n. 321 del 2010 e n. 75 del 2007).

6. – Anche la questione sollevata dalla Corte di appello di Venezia è inammissibile, per carente descrizione della fattispecie concreta e difetto di rilevanza.

Il giudice a quo, infatti, si limita a riferire di essere investito dell’appello contro la sentenza di primo grado, emessa il 15 gennaio 2001, «che ha giudicato del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 3 n. 8 e 4 nn. 1 e 7 l. 75/1958 ed altro», «commessi nel corso di vari mesi (da ultimo, dicembre) dell’anno 1995», specificando che, qualora fossero applicabili le più favorevoli disposizioni previste dalla novella legislativa, i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione sarebbero prossimi all’estinzione per prescrizione e gli altri reati sarebbero già prescritti.

La questione di legittimità costituzionale pertanto è in parte irrilevante, in quanto, con riferimento alle imputazioni di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione, anche nel caso di declaratoria di illegittimità della norma censurata, l’applicazione della lex mitior non comporterebbe una pronuncia di estinzione del reato, non essendo ancora maturato – per affermazione dello stesso rimettente – il più breve termine di prescrizione introdotto dalla legge n. 251 del 2005. Inoltre, con riferimento alle altre imputazioni – per le quali, secondo il giudice a quo, applicando la legge penale più favorevole, sarebbe maturato il termine di prescrizione – l’ordinanza di rimessione non descrive compiutamente le fattispecie oggetto del giudizio, omettendo ogni indicazione sul titolo e sulla natura degli «altri reati» per cui si procede, con conseguente impossibilità, per questa Corte, di verificare la rilevanza della questione.

7. – La questione sollevata dalla Corte di cassazione invece è ammissibile, ma non fondata nel merito.

8. – L’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 originariamente era così formulato: «Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione».

Con la sentenza n. 393 del 2006, questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione, nella parte in cui individuava nella dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado il discrimine temporale per l’applicazione della nuova disciplina della prescrizione, se più favorevole al reo, ritenendo che questa scelta legislativa non fosse «assistita da ragionevolezza» e quindi violasse l’art. 3 Cost.

Per effetto della pronuncia i nuovi termini più favorevoli di prescrizione sono rimasti inapplicabili nei soli processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione. Sotto tale profilo la norma è stata nuovamente investita da una questione di legittimità costituzionale, che questa Corte, con la sentenza n. 72 del 2008, ha giudicato priva di fondamento, ritenendo ragionevole il residuo limite posto alla retroattività del più favorevole regime di prescrizione.

La nuova questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, nel testo risultante dalla sentenza n. 393 del 2006, proposta dalla Corte di cassazione, non fa riferimento all’art. 3 Cost., ma chiama in causa il diverso parametro espresso dall’art. 117, primo comma, Cost., assumendo, quale norma interposta, l’art. 7 della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza della Grande Camera del 17 settembre 2009 (Scoppola contro Italia).

9. – Il contenuto della nuova censura mossa nei confronti della norma impugnata, concernendo la sua conformità all’art. 7 della CEDU, impone, in via preliminare, di ricordare quale sia la giurisprudenza di questa Corte sul rango delle disposizioni della CEDU nel nostro ordinamento e sulla loro efficacia, quali norme interposte, rispetto all’art. 117, primo comma, Cost.

A partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, la giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere che «le norme della CEDU – nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione (art. 32, paragrafo 1, della Convenzione) – integrano, quali norme interposte, il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali» (sentenze n. 113 e n. 1 del 2011, n. 196, n. 187 e n. 138 del 2010, n. 317 e n. 311 del 2009, n. 39 del 2008; sulla perdurante validità di questa ricostruzione dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, sentenza n. 80 del 2011).

Questa Corte ha chiarito che «l’art. 117, primo comma, Cost., ed in particolare l’espressione "obblighi internazionali” in esso contenuta, si riferisce alle norme internazionali convenzionali anche diverse da quelle comprese nella previsione degli artt. 10 e 11 Cost. Così interpretato, l’art. 117, primo comma, Cost., ha colmato la lacuna prima esistente rispetto alle norme che a livello costituzionale garantiscono l’osservanza degli obblighi internazionali pattizi. La conseguenza è che il contrasto di una norma nazionale con una norma convenzionale, in particolare della CEDU, si traduce in una violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.» (sentenza n. 311 del 2009).

Nel caso in cui si profili un contrasto tra una norma interna e una norma della CEDU, quindi, «il giudice nazionale comune deve preventivamente verificare la praticabilità di un’interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale, ricorrendo a tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica» (sentenze n. 93 del 2010, n. 113 del 2011, n. 311 e n. 239 del 2009). Se questa verifica dà esito negativo e il contrasto non può essere risolto in via interpretativa, il giudice comune, non potendo disapplicare la norma interna né farne applicazione, avendola ritenuta in contrasto con la CEDU, e pertanto con la Costituzione, deve denunciare la rilevata incompatibilità proponendo una questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., ovvero all’art. 10, primo comma, Cost., ove si tratti di una norma convenzionale ricognitiva di una norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta (sentenze n. 113 del 2011, n. 93 del 2010 e n. 311 del 2009).

Sollevata la questione di legittimità costituzionale, questa Corte – dopo aver accertato che il denunciato contrasto tra norma interna e norma della CEDU sussiste e non può essere risolto in via interpretativa – è chiamata a verificare se la norma della Convenzione – norma che si colloca pur sempre ad un livello sub-costituzionale – si ponga eventualmente in conflitto con altre norme della Costituzione. In questa, seppur eccezionale, ipotesi, deve essere esclusa l’idoneità della norma convenzionale a integrare il parametro costituzionale considerato (sentenze n. 113 del 2011, n. 93 del 2010, n. 311 del 2009, n. 349 e n. 348 del 2007).

Questa Corte ha, inoltre, reiteratamente affermato di non poter sindacare l’interpretazione della Convenzione fornita dalla Corte di Strasburgo: le norme della CEDU, quindi, devono essere applicate nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenze n. 113 e n. 1 del 2011, n. 93 del 2010, n. 311 e n. 239 del 2009, n. 39 del 2008, n. 349 e n. 348 del 2007).

Ma se questa Corte non può sostituire la propria interpretazione di una disposizione della CEDU a quella della Corte di Strasburgo, può però «valutare come ed in qual misura il prodotto dell’interpretazione della Corte europea si inserisca nell’ordinamento costituzionale italiano. La norma CEDU, nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell’art. 117 Cost., da questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti, con tutto ciò che segue, in termini di interpretazione e bilanciamento, che sono le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza» (sentenza n. 317 del 2009).

A questa Corte compete, insomma, di apprezzare la giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente, in modo da rispettarne la sostanza, ma con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell’ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi (sentenza n. 311 del 2009).

10. – Poiché, come si è visto, la norma oggetto di impugnazione è censurata in quanto introduce un limite all’applicabilità retroattiva della nuova disciplina della prescrizione, qualora sia più favorevole al reo, occorre anche ripercorrere brevemente la giurisprudenza costituzionale in tema di retroattività in mitius.

Questa Corte ha reiteratamente affermato che il principio di retroattività della disposizione penale più favorevole al reo – previsto a livello di legge ordinaria dall’art. 2, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. – non è stato costituzionalizzato dall’art. 25, secondo comma, Cost., che si è limitato a sancire l’irretroattività delle norme incriminatrici e, in generale, delle norme penali più severe. Esso, dunque, ben può subire deroghe per via di legislazione ordinaria, quando ne ricorra una sufficiente ragione giustificativa (ex plurimis: sentenze n. 215 del 2008, n. 393 del 2006, n. 80 del 1995, n. 74 del 1980, n. 6 del 1978; ordinanza n. 330 del 1995).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, infatti, «il principio di retroattività della lex mitior ha una valenza ben diversa, rispetto al principio di irretroattività della norma penale sfavorevole. Quest’ultimo si pone come essenziale strumento di garanzia del cittadino contro gli arbitri del legislatore, espressivo dell’esigenza della "calcolabilità” delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, quale condizione necessaria per la libera autodeterminazione individuale. (…) In questa prospettiva, è dunque incontroverso che il principio de quo trovi diretto riconoscimento nell’art. 25, secondo comma, Cost. in tutte le sue espressioni: e, cioè, non soltanto con riferimento all’ipotesi della nuova incriminazione, sulla quale pure la formula costituzionale risulta all’apparenza calibrata; ma anche con riferimento a quella della modifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio di un fatto già in precedenza penalmente represso. In questi termini, il principio in parola si connota, altresì, come valore assoluto, non suscettibile di bilanciamento con altri valori costituzionali. (…) Invece, il principio di retroattività della norma più favorevole non ha alcun collegamento con la libertà di autodeterminazione individuale, per l’ovvia ragione che, nel caso considerato, la lex mitior sopravviene alla commissione del fatto, al quale l’autore si era liberamente autodeterminato sulla base del pregresso (e per lui meno favorevole) panorama normativo. In quest’ottica, la Corte ha quindi costantemente escluso che il principio di retroattività in mitius trovi copertura nell’art. 25, secondo comma, Cost.» (sentenza n. 394 del 2006).

L’ambito di operatività del principio di retroattività in mitius non deve essere limitato alle sole disposizioni concernenti la misura della pena, ma va esteso a tutte le norme sostanziali che, pur riguardando profili diversi dalla sanzione in senso stretto, incidono sul complessivo trattamento riservato al reo. Come chiarito dalla sentenza n. 393 del 2006, infatti, «la norma del codice penale [che sancisce la regola generale della retroattività della lex mitior] deve essere interpretata, ed è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte (e da quella di legittimità), nel senso che la locuzione "disposizioni più favorevoli al reo” si riferisce a tutte quelle norme che apportino modifiche in melius alla disciplina di una fattispecie criminosa, ivi comprese quelle che incidono sulla prescrizione del reato».

Ciò premesso sull’ambito di operatività del principio di retroattività in bonam partem, merita di essere ricordato che, secondo questa Corte, «la regola della retroattività della lex mitior, pur avendo rango diverso dal principio d’irretroattività della norma incriminatrice, di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., non è priva di un fondamento costituzionale» (sentenza n. 215 del 2008). Questo fondamento è stato individuato nel «principio di eguaglianza, che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l’entrata in vigore della norma che ha disposto l’abolitio criminis o la modifica mitigatrice» (sentenza n. 394 del 2006).

Non sarebbe ragionevole punire (o continuare a punire più gravemente) una persona per un fatto che, secondo la legge posteriore, chiunque altro può impunemente commettere (o per il quale è prevista una pena più lieve). Per il principio di eguaglianza, infatti, la modifica mitigatrice della legge penale e, ancor di più, l’abolitio criminis, disposte dal legislatore in dipendenza di una mutata valutazione del disvalore del fatto tipico, devono riverberarsi anche a vantaggio di coloro che hanno posto in essere la condotta in un momento anteriore, salvo che, in senso opposto, ricorra una sufficiente ragione giustificativa (sentenze n. 215 del 2008, n. 394 e n. 393 del 2006, n. 80 del 1995, n. 74 del 1980, n. 6 del 1978 e n. 164 del 1974).

Il principio di eguaglianza costituisce, però, come è stato chiarito da questa Corte, non solo il fondamento, ma anche il limite dell’applicabilità retroattiva della lex mitior. Mentre il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole, infatti, costituisce un valore assoluto e inderogabile, quello della retroattività in mitius è suscettibile di limitazioni e deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli e, in particolare, dalla necessità di preservare interessi, ad esso contrapposti, di analogo rilievo (ex multis: sentenze n. 215 del 2008, n. 394 del 2006, n. 74 del 1980 e n. 6 del 1978).

11. – La sentenza n. 393 del 2006, pur ammettendo che «eventuali deroghe al principio di retroattività della lex mitior, ai sensi dell’art. 3 Cost., possono essere disposte dalla legge ordinaria quando ricorra una sufficiente ragione giustificativa», così mostrando di condividere la costante giurisprudenza costituzionale sul «regime giuridico riservato alla lex mitior, e segnatamente [alla] sua retroattività», non si è limitata a ricollegare il suddetto principio a quello di eguaglianza, ma gli ha riconosciuto un valore autonomo anche attraverso il riferimento alla normativa internazionale e comunitaria. In tale sentenza questa Corte infatti ha rilevato che il principio di retroattività della legge penale più favorevole non è affermato solamente, seppure come criterio di portata generale, da una norma del codice penale (l’art. 2), ma è riconosciuto anche dal diritto internazionale e comunitario, in particolare dall’art. 15, primo comma, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dall’art. 49, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e successivamente recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull’Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, che le ha attribuito lo stesso valore giuridico dei trattati. Del resto la Corte di giustizia dell’Unione europea, già prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, aveva ritenuto che il principio della lex mitior facesse parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e, come tale, dovesse essere considerato parte integrante dei principi generali del diritto comunitario di cui la Corte di giustizia stessa garantisce il rispetto e che il giudice nazionale deve osservare quando applica il diritto nazionale adottato per attuare l’ordinamento comunitario (sentenza 3 maggio 2005, Berlusconi e altri, cause riunite C-387/02, C-391/02, C-403/02; tale principio è stato successivamente ribadito dalle sentenze 11 marzo 2008, Jager, C-420/06, e 28 aprile 2011, El Dridi, C-61/11).

Anche se, nella sentenza n. 393 del 2006, le fonti internazionali non sono invocate come norme interposte nel giudizio di costituzionalità, ma solo come dati normativi da cui desumere la rilevanza dell’interesse tutelato dal principio di retroattività della lex mitior, questa Corte, attraverso il loro richiamo, ha fatto assumere al principio di retroattività in mitius una propria autonomia, che ha ora, attraverso l’art. 117, primo comma, Cost., acquistato un nuovo fondamento con l’interposizione dell’art. 7 della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo.

Rimane, però, da stabilire se il riconoscimento, da parte della giurisprudenza europea, del principio di retroattività della norma più favorevole e la sua iscrizione tra le garanzie sancite dalla citata norma convenzionale, oltre a fargli acquistare autonomia, ne abbia mutato natura e caratteristiche, se cioè esso sia assoluto e inderogabile come il principio di non retroattività delle norme penali di sfavore, ovvero se la sua diversità rispetto alla garanzia fondamentale che questo rappresenta renda possibile, in presenza di particolari ragioni giustificative, l’applicabilità della disposizione meno favorevole che era in vigore quando il reato è stato commesso, o comunque l’introduzione di limiti alla regola della retroattività in mitius. In secondo luogo, occorre individuare quale ne sia l’oggetto, se cioè riguardi solamente le disposizioni che prevedono il reato e la pena o anche qualunque altra disposizione che incida sul trattamento penale, come in particolare quelle sulla prescrizione.

12. – L’art. 7, paragrafo 1, della CEDU sancisce il divieto di applicazione retroattiva delle norme penali incriminatrici e, in generale, delle norme penali più severe, in modo da assicurare che, «nel momento in cui un imputato ha commesso l’atto che ha dato luogo all’azione penale, [esistesse] una disposizione legale che rendeva l’atto punibile, e che la pena imposta non [abbia] superato i limiti fissati da tale disposizione» (sentenza 22 giugno 2000, Coëme e altri contro Belgio; sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia).

La Corte di Strasburgo ha costantemente escluso che l’art. 7 della Convenzione sancisse anche «il diritto di beneficiare dell’applicazione di una pena meno severa prevista da una legge posteriore al reato» (decisione della Commissione 6 marzo 1978, X. contro Germania; decisione 5 dicembre 2000, Le Petit contro Regno Unito; decisione 6 marzo 2003, Zaprianov contro Bulgaria, tutte relative a ipotesi di successiva depenalizzazione del reato per il quale il ricorrente era stato condannato), pur ammettendo la non contrarietà alla citata norma convenzionale dell’applicazione retroattiva della disposizione penale più favorevole da parte delle giurisdizioni interne (sentenza 27 settembre 1995, G. contro Francia; decisione del 9 febbraio 2006, Karmo contro Bulgaria). Di recente, però, con la sentenza del 17 settembre 2009 (Scoppola contro Italia) la Grande Camera, mutando il proprio precedente e consolidato orientamento, ha ammesso che «l’art. 7 § 1 della Convenzione non sancisce solo il principio della irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche, e implicitamente, il principio della retroattività della legge penale meno severa», traducendosi «nella norma secondo cui, se la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato».

A questa conclusione la Corte europea è pervenuta tenendo conto dell’«evoluzione della situazione nello Stato convenuto e negli Stati contraenti in generale» e dando atto della necessità di adottare un «approccio dinamico ed evolutivo» nell’interpretazione della Convenzione, che renda «le garanzie concrete ed effettive, e non teoriche e illusorie»: ha così registrato «un consenso a livello europeo e internazionale per considerare che l’applicazione della legge penale che prevede una pena meno severa, anche posteriormente alla commissione del reato, è divenuta un principio fondamentale del diritto penale».

Il nuovo orientamento è stato confermato in una successiva pronuncia (decisione 27 aprile 2010, Morabito contro Italia), con cui la Corte europea ha ribadito che «le disposizioni che definiscono i reati e le pene sottostanno a delle regole particolari in materia di retroattività, che includono anche il principio di retroattività della legge penale più favorevole all’imputato», sottolineando però che l’art. 7 riguarda solamente le norme penali sostanziali, e in particolare le disposizioni che influiscono sull’entità della pena da infliggere.

Ancorché tenda ad assumere un valore generale e di principio, la sentenza pronunciata dalla Corte di Strasburgo nel caso Scoppola resta pur sempre legata alla concretezza della situazione che l’ha originata: la circostanza che il giudizio della Corte europea abbia ad oggetto un caso concreto e, soprattutto, la peculiarità della singola vicenda su cui è intervenuta la pronuncia devono, infatti, essere adeguatamente valutate e prese in considerazione da questa Corte, nel momento in cui è chiamata a trasporre il principio affermato dalla Corte di Strasburgo nel diritto interno e a esaminare la legittimità costituzionale di una norma per presunta violazione di quello stesso principio.

13. – Se si ritenesse che il principio di retroattività della legge penale più favorevole, affermato dalla Corte di Strasburgo, si differenzi per la sua rigidità da quello che aveva già trovato riconoscimento nella giurisprudenza di questa Corte, nel senso che tale principio non tollera deroghe o limitazioni giustificate da situazioni particolari, se ne dovrebbe vedere in questa sua caratteristica il profilo veramente innovativo, fermo rimanendo in ogni caso che il momento in cui la norma CEDU va ad integrare il primo comma dell’art. 117 Cost., da questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti, con tutto ciò che segue, in termini di interpretazione e bilanciamento, che sono le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza (sentenza n. 317 del 2009).

Dalla sentenza della Corte europea del 17 settembre 2009 (Scoppola contro Italia) però non emerge una novità siffatta. Nulla la Corte ha detto per far escludere la possibilità che, in presenza di particolari situazioni, il principio di retroattività in mitius subisca deroghe o limitazioni: è un aspetto che la Corte non ha considerato, e che non aveva ragione di considerare, date le caratteristiche del caso oggetto della sua decisione. È però significativo che la Corte abbia espressamente posto un limite, escludendo che il principio in questione possa travolgere il giudicato (nella sentenza si fa esclusivo riferimento a «leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva»), diversamente da quanto prevede nel nostro ordinamento l’art. 2, secondo e terzo comma, cod. pen. È da aggiungere che la sentenza Scoppola, anche se in modo non inequivoco, induce a ritenere che il principio di retroattività della norma più favorevole sia normalmente collegato dalla Corte europea all’assenza di ragioni giustificative di deroghe o limitazioni. Si legge infatti nella sentenza che «infliggere una pena più severa solo perché essa era prevista al momento della commissione del reato si tradurrebbe in una applicazione a svantaggio dell’imputato delle norme che regolano la successione delle leggi penali nel tempo» e che «ciò equivarrebbe inoltre a ignorare i cambiamenti legislativi favorevoli all’imputato intervenuti prima della sentenza e continuare a infliggere pene che lo Stato e la collettività che esso rappresenta considerano ormai eccessive». Ma, se la retroattività non può essere esclusa "solo” perché la pena più mite non era prevista al momento della commissione del reato, è legittimo concludere che la soluzione può essere diversa quando le ragioni per escluderla siano altre e consistenti.

Insomma, secondo la Corte europea, la circostanza che un determinato fatto era previsto come reato dalla legge in vigore al momento della sua commissione ed era punito con un certa sanzione non può costituire, di per sé, valida ragione per giustificare l’applicazione di tale legge, ancorché successivamente abrogata o modificata in melius, continuando così a «infliggere pene che lo Stato e la collettività che esso rappresenta considerano ormai eccessive». Perciò, qualora vi sia una ragione diversa, che risulti positivamente apprezzabile, la deroga all’applicazione della legge sopravvenuta più favorevole al reo dovrebbe ritenersi possibile anche per la giurisprudenza di Strasburgo, specie quando, come è avvenuto nel caso in esame, fattispecie incriminatrice e pena siano rimaste immutate.

Alla luce delle considerazioni che precedono, non è arbitraria la conclusione che il riconoscimento da parte della Corte europea del principio di retroattività in mitiusche già operava nel nostro ordinamento in forza dell’art. 2, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. e aveva trovato un fondamento costituzionale attraverso la giurisprudenza di questa Corte – non abbia escluso la possibilità di introdurre deroghe o limitazioni alla sua operatività, quando siano sorrette da una valida giustificazione.

A ben vedere, il principio di retroattività della lex mitior presuppone un’omogeneità tra i contesti fattuali o normativi in cui operano le disposizioni che si succedono nel tempo, posto che, come è stato chiarito da questa Corte, il principio di eguaglianza, così come ne costituisce un fondamento, può rappresentare anche il limite dell’applicabilità retroattiva della legge penale più favorevole (sentenza n. 394 del 2006). È proprio la diversità di contesto, ad esempio, che giustifica la deroga posta dal quinto comma dell’art. 2 cod. pen. stabilendo che «Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti»; ciò infatti significa che deve continuare ad applicarsi la disposizione che vigeva al momento della commissione del fatto, anche se successivamente entra in vigore un trattamento penale più favorevole o addirittura il fatto cessa di costituire reato. Alla eccezionalità della situazione esistente al momento della commissione del fatto (tale è anche quella che giustifica una legge temporanea) deve corrispondere il trattamento che il legislatore ritiene adeguato ad essa e non l’altro, successivo, più favorevole, dettato per una situazione di normalità.

È dunque chiaro che, a differenza di quello di irretroattività della legge penale sfavorevole, il principio di retroattività della legge favorevole non può essere senza eccezioni.

Oltre alla diversità del contesto di fatto anche quella del contesto normativo può giustificare o addirittura imporre discipline transitorie volte a limitare gli effetti retroattivi delle modificazioni normative più vantaggiose. È quanto, ad esempio, è avvenuto allorché per alcune ipotesi criminose si è sostituita la punibilità d’ufficio con quella a querela e si è data, con una norma transitoria, la possibilità di presentare la richiesta di punizione entro un termine, diverso da quello ordinario (art. 124 cod. pen.), decorrente dal giorno dell’entrata in vigore della nuova legge o, se già pendeva il procedimento, dal giorno in cui il giudice aveva informato la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela (art. 99 della legge 24 novembre 1981, n. 689; art. 19 della legge 25 giugno 1999, n. 205; si veda inoltre l’art. 5 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61).

Pure la norma censurata, nell’escludere l’applicazione retroattiva dei nuovi termini di prescrizione, se più favorevoli al reo, ai processi già pendenti in grado di appello e avanti alla Corte di cassazione, fa riferimento a due contesti processuali diversi: quello dei processi pendenti in primo grado, ove non è ancora stata pronunciata una sentenza, che, mediante una riorganizzazione dei tempi e delle attività processuali, sono suscettibili di essere definiti prima che decorra il nuovo e più breve termine di prescrizione; quello dei processi pendenti in appello, o avanti alla Corte di cassazione, in cui ciò è meno agevole o addirittura non è più possibile, con la conseguenza che il giudice in seguito all’entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 dovrebbe dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione.

È per tale ragione che questa Corte, con la sentenza n. 393 del 2006, facendo operare il principio di retroattività in mitius, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, mentre successivamente, con la sentenza n. 72 del 2008, ha ritenuto priva di fondamento la questione relativa allo stesso articolo nella parte residua, in cui esclude l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione ai «processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione». La ragionevolezza di questa soluzione, come ha rilevato la sentenza n. 72 del 2008, «è poi ulteriormente comprovata dal rilievo che essa – poiché nei giudizi in esame il materiale probatorio, in linea di massima, è ormai stato acquisito – mira ad evitare la dispersione delle attività processuali già compiute all’entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, secondo cadenze calcolate in base ai tempi di prescrizione più lunghi vigenti all’atto del loro compimento, e così tutela interessi di rilievo costituzionale sottesi al processo (come la sua efficienza e la salvaguardia dei diritti dei destinatari della funzione giurisdizionale», oltre – si può aggiungere – al principio di effettività del diritto penale).

14. – Come si è già detto, questa Corte deve anche chiedersi quali norme penali formino oggetto del principio di retroattività in mitius riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte europea, deve cioè verificare se esso riguardi solamente le disposizioni che individuano il reato e la pena o anche qualunque altra disposizione che incida sul trattamento penale, come in particolare le disposizioni sulla prescrizione.

La Corte europea dei diritti dell’uomo, ritenendo che il principio in esame sia un corollario di quello di legalità, consacrato dall’art. 7 della CEDU, ha fissato dei limiti al suo ambito di applicazione, desumendoli dalla stessa norma convenzionale. Il principio di retroattività della lex mitior, come in generale «le norme in materia di retroattività contenute nell’art. 7 della Convenzione», concerne secondo la Corte le sole «disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono» (decisione 27 aprile 2010, Morabito contro Italia; nello stesso senso, sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia).

Il principio riconosciuto dalla CEDU, quindi, non coincide con quello che vive nel nostro ordinamento ed è regolato dall’art. 2, quarto comma, cod. pen. Quest’ultimo infatti riguarda ogni disposizione penale successiva alla commissione del fatto, che apporti modifiche in melius di qualunque genere alla disciplina di una fattispecie criminosa, incidendo sul complessivo trattamento riservato al reo, mentre il primo ha una portata più circoscritta, concernendo le sole norme che prevedono i reati e le relative sanzioni.

La diversa, e più ristretta, portata del principio convenzionale è confermata dal riferimento che la giurisprudenza europea fa alle fonti internazionali e comunitarie, e alle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea. Sia l’art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, sia l’art. 49 della Carta di Nizza, infatti, non si riferiscono a qualsiasi disposizione penale, ma solo alla «legge [che] prevede l’applicazione di una pena più lieve».

Del resto la sentenza Scoppola riguardava proprio una questione relativa alla pena, e non è senza significato che, nel richiamare la precedente e consolidata giurisprudenza sull’art. 7 della CEDU e sulla sua portata, la Corte europea abbia avvertito l’esigenza di chiarire la nozione di pena cui fa riferimento la citata norma convenzionale, specificando che si tratta della misura che viene «imposta  a seguito di una condanna per un reato», e non di qualsiasi elemento incidente sul trattamento penale. Perciò è da ritenere che il principio di retroattività della lex mitior  riconosciuto dalla Corte di Strasburgo riguardi esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, mentre sono estranee all’ambito di operatività di tale principio, così delineato, le ipotesi in cui non si verifica un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto, che porti a ritenerlo penalmente lecito o comunque di minore gravità.

15. – Una volta individuati i limiti oggettivi del principio di retroattività in mitius, riconosciuto dalla Corte europea sulla base dell’art. 7 della CEDU, è agevole la conclusione che esso non può riguardare le norme sopravvenute che modificano, in senso favorevole al reo, la disciplina della prescrizione, con la riduzione del tempo occorrente perché si produca l’effetto estintivo del reato.

Del resto dalla stessa giurisprudenza della Corte europea emerge che l’istituto della prescrizione, indipendentemente dalla natura sostanziale o processuale che gli attribuiscono i diversi ordinamenti nazionali, non forma oggetto della tutela apprestata dall’art. 7 della Convenzione, come si desume dalla sentenza 22 giugno 2000 (Coëme e altri contro Belgio) con cui la Corte di Strasburgo ha ritenuto che non fosse in contrasto con la citata norma convenzionale una legge belga che prolungava, con efficacia retroattiva, i tempi di prescrizione dei reati.

16. – In conclusione deve ritenersi che l’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 – nella parte in cui esclude l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, nei processi pendenti in appello o avanti alla Corte di cassazione – non si ponga in contrasto con l’art. 7 della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, e quindi non violi l’art. 117, primo comma, Cost.

La questione sollevata dalla Corte di cassazione, seconda sezione penale, va dichiarata, pertanto, non fondata.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevate, in riferimento agli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Venezia e dalla Corte di appello di Bari con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., dalla Corte di cassazione con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2011.