Letta
all’udienza del 6 ottobre 2009, allegata alla sentenza del 19
ottobre 2009, n. 262
ORDINANZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
-
Francesco AMIRANTE
Presidente
-
Ugo DE
SIERVO Giudice
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO
"
-
Alfonso QUARANTA "
-
Franco GALLO "
-
Luigi MAZZELLA "
-
Gaetano SILVESTRI "
-
Sabino CASSESE "
-
Maria Rita SAULLE "
-
Giuseppe TESAURO "
-
Paolo Maria NAPOLITANO
"
-
Giuseppe FRIGO "
-
Alessandro CRISCUOLO "
-
Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuto
che il Procuratore della Repubblica
ed il sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, con
memorie depositate il 7 gennaio 2009, si sono costituiti nei giudizi
incidentali di legittimità costituzionale introdotti dal Tribunale di Milano
con le ordinanze del 26 settembre 2008 (r.o. n. 397
del 2008) e del 4 ottobre 2008 (r.o. n. 398 del
2008);
che, secondo la giurisprudenza di questa Corte
(sentenze n. 361
del 1998, n.
1 e n. 375
del 1996; ordinanza
n. 327 del 1995), la costituzione del pubblico ministero nel giudizio
incidentale di costituzionalità è inammissibile;
che tale giurisprudenza trae argomento, essenzialmente,
dalle disposizioni che disciplinano il processo costituzionale (articoli 20, 23
e 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87; articoli 3 e 17 delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 16 marzo 1956 e successive
modificazioni; articoli 3 e 16 delle Norme integrative davanti alla Corte
costituzionale del 7 ottobre 2008), le quali, per un verso, non prevedono
espressamente la costituzione del pubblico ministero nei giudizi incidentali di
legittimità costituzionale e, per altro verso, distinguono costantemente il
«pubblico ministero» dalle «parti» ed attribuiscono solo a queste ultime la
facoltà di costituirsi in detti giudizi di costituzionalità, impedendo, così,
ogni interpretazione estensiva od analogica volta ad attribuire la medesima
facoltà al pubblico ministero;
che tali conclusioni vanno mantenute anche con riguardo
all’attuale formulazione dell’art. 111, secondo comma, della Costituzione, come
sostituito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, il quale
stabilisce che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in
condizioni di parità»;
che, infatti, questa Corte ha più volte precisato che
la parità tra accusa e difesa affermata dal citato precetto costituzionale −
il quale ha conferito veste autonoma ad un principio, quello di parità delle
parti, «pacificamente già insito nel pregresso sistema dei valori
costituzionali» (ordinanze n. 110 del 2003,
n. 347 del 2002
e n. 421 del
2001) − non comporta necessariamente, nel processo penale, l’identità
tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato, potendo
una disparità di trattamento «risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza,
sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla
funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta
amministrazione della giustizia» (sentenza n. 26 del
2007; ordinanze n. 46 del 2004,
n. 165 del 2003
ed altre; nonché, sulla base del previgente testo dell’art. 111 Cost.: sentenze
n. 98 del 1994,
n. 432 del 1992
ed altre ancora);
che, a maggior ragione, il principio costituzionale
della parità delle parti – dovendosi modulare in ragione sia della specificità
della posizione dei diversi soggetti processuali, sia delle particolarità delle
fattispecie, sia delle peculiari esigenze dei vari processi (nella specie, del
processo innanzi a questa Corte) – non implica necessariamente l’identità tra i
poteri del pubblico ministero e quelli delle parti nel processo costituzionale;
che dunque, in armonia con tali princípi
e con riferimento al pubblico ministero, è da ritenersi «non irragionevole la
scelta discrezionale del legislatore di distinguere tale organo rispetto alle
parti del procedimento a quo, non
prevedendone la legittimazione a costituirsi nel giudizio sulle leggi» (sentenza n. 361 del
1998).
per questi
motivi
dichiara inammissibile la costituzione del Procuratore della Repubblica e del
sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei
giudizi introdotti dalle ordinanze di rimessione registrate al n. 397 ed al n.
398 del 2008.
F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente.