SENTENZA N.361
ANNO 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 210, comma 4, del codice procedura penale, 238, comma 2, bis e 4, 513 e 514 stesso codice come modificati dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), e art. 6 stessa legge, promossi:
1) con ordinanze emesse il 19 settembre 1997 dal Tribunale per i minorenni di Bologna, il 12 novembre 1997 dal Tribunale di Torino, il 15 dicembre 1997 dal Tribunale di Bergamo, il 1° dicembre 1997 dal Tribunale di Bologna, il 22 dicembre 1997 dal Tribunale di Cagliari, iscritte ai nn. 776 e 915 del registro ordinanze 1997 ed ai nn. 81, 143, 153 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1997 e nn. 3, 8, 11, prima serie speciale, dell'anno 1998 e fissate, per la discussione, all'udienza pubblica del 19 maggio 1998;
2) con ordinanze emesse il 24 settembre 1997 dal Tribunale di Perugia, il 30 settembre 1997 dal Tribunale di San Remo; il 13 novembre 1997 dal Tribunale militare di Torino; il 3 novembre 1997 dal Tribunale di Savona; il 16 ottobre 1997 dal Tribunale di Trani, iscritte ai nn. 787, 861, 898, 908, 913 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 47 e 52, prima serie speciale, dell'anno 1997 e n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1998, fissate, per la discussione, alla camera di consiglio del 20 maggio 1998.
Visti, per i giudizi di cui al punto 1), gli atti di costituzione della Provincia di Bologna, di B. F., di B. G., di N. S., della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, di B. C., di F. L. ed altri, di G. P., nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Visti, per i giudizi di cui al punto 2), gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1998 e nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il Giudice relatore Guido Neppi Modona;
uditi nell'udienza pubblica del 19 maggio 1998 gli avvocati Umberto Guerini per la Provincia di Bologna, Luigi Chiappero per B. F., Delfino Siracusano e Vittorio Chiusano per B. G., Piero Longo in sostituzione dell'avvocato Ennio Festa per N.S., il dott. Marcello Maddalena per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, gli avvocati Roberto Bruni e Giuseppe Frigo per B.C., Paolo Trombetti e Gaetano Pecorella per F. L. ed altro, Patrizio Rovelli per G. P. e l'avvocato dello Stato Paolo di Tarsia di Belmonte per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto in fatto
1.— Nel corso di un procedimento penale a carico di un minorenne imputato dei delitti aggravati di banda armata, strage per attentare alla sicurezza dello Stato, pluriomicidio, porto di esplosivi e altro, commessi in concorso con maggiorenni nei confronti dei quali si era proceduto separatamente, il Tribunale per i minorenni di Bologna, all’udienza iniziale del dibattimento, in data 18 aprile 1997, aveva disposto, a norma dell’art. 238 del codice di procedura penale, l’acquisizione dei verbali delle dichiarazioni dibattimentali rese dagli imputati maggiorenni, nonchè dei verbali delle dichiarazioni dai medesimi rese nelle precedenti fasi istruttorie innanzi al pubblico ministero o al giudice istruttore.
Nel prosieguo del dibattimento si era proceduto all’esame di persone citate a norma dell’art. 210 cod. proc. pen., alcune delle quali si erano avvalse della facoltà di non rispondere.
All’udienza del 16 settembre 1997, uno degli imputati in procedimento connesso si avvaleva parzialmente della facoltà di non rispondere, in relazione ad alcuni specifici temi di prova relativi a un fatto di omicidio. Il pubblico ministero chiedeva darsi lettura di quanto in precedenza dichiarato da tale imputato. La difesa si opponeva alla richiesta, invocando il disposto dell’art. 513, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), acconsentendo invece alla lettura di alcune delle precedenti dichiarazioni, rese nel diverso dibattimento, da altri imputati in procedimento connesso. Il pubblico ministero si opponeva a tale acquisizione parziale e, a seguito di eccezione del medesimo organo, il Tribunale, con ordinanza in data 19 settembre 1997 (r.o. n. 776/1997), sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 513, comma 2, 238, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen., e 6 della legge n. 267 del 1997, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione.
Osserva il Tribunale che l’art. 513, comma 2, cod. proc. pen., come novellato, viola il principio di ragionevolezza, ex art. 3 della Costituzione, perchè da un lato consente la utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dalle persone imputate in un procedimento connesso di cui non sia possibile ottenere la presenza in dibattimento, dall’altro, qualora dette persone, pur comparendo, si rifiutino di rispondere, subordina la utilizzabilità all’accordo delle parti. La norma sarebbe inoltre in contrasto con gli artt. 111 e 112 della Costituzione, poichè subordina all’accordo delle parti la possibilità per il giudice di prendere conoscenza complessiva del materiale probatorio.
Quanto all’art. 238 cod. proc. pen., anch’esso lede il principio di ragionevolezza, perchè discrimina, quanto a utilizzabilità, le dichiarazioni testimoniali, che sono sempre utilizzabili, e quelle rese ex art. 210 cod. proc. pen., che sono utilizzabili solo se il difensore dell’imputato sia stato presente nel procedimento connesso nel momento in cui le dichiarazioni venivano rese. A giudizio del rimettente, atteso che le dichiarazioni testimoniali e quelle provenienti da persona esaminata ex art. 210 cod. proc. pen. < < hanno entrambe valenza processuale>>, < < non si giustificano le diverse conseguenze che la legge attribuisce al sopravvenuto silenzio del testimone in sede dibattimentale, rispetto all'analogo silenzio della persona esaminata ex art. 210 cpp>>, potendosi solo nel primo caso procedere alla contestazione e alla utilizzazione delle precedenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 500, commi 2-bis, 3, 4 e 5, cod. proc. pen.
Il medesimo art. 238 cod. proc. pen. sarebbe inoltre in contrasto con il diritto di difesa, ex art. 24 Cost., perchè mentre non sono utilizzabili le dichiarazioni rese a norma dell’art. 210 cod. proc. pen., possono essere utilizzate le sentenze irrevocabili, in forza dell’art. 238-bis dello stesso codice.
Quanto al comma 4 del medesimo art. 238 cod. proc. pen., anch’esso violerebbe gli artt. 3, 111 e 112 Cost., perchè tale norma fa irragionevolmente dipendere la utilizzabilità delle dichiarazioni dal consenso dell’imputato, determinando una disparità tra accusa e difesa.
Infine, il giudice a quo sospetta che anche la norma transitoria (art. 6 della legge n. 267 del 1997) sia incostituzionale, perchè, prevedendosi la immediata applicazione della normativa, non é dato alcun rimedio diretto alla conservazione delle dichiarazioni rese ex art. 210 cod. proc. pen., mentre nel caso di procedimento nella fase delle indagini preliminari é possibile ricorrere all’incidente probatorio a norma dell’art. 392, lett. c) e d), cod. proc. pen.
1.1.— Si é costituito il Prof. Vittorio Prodi, nella qualità di Presidente pro tempore della Provincia di Bologna, parte lesa nel procedimento a quo, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Guerini, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
In particolare, con riferimento alle censure mosse all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., il difensore della persona offesa rileva che la possibilità per il giudice di conoscere o non conoscere le dichiarazioni rese precedentemente al dibattimento dalla persona che si avvalga della facoltà di non rispondere in sede di esame ex art. 210 cod. proc. pen. é conseguenza fisiologica del principio del contraddittorio, che presuppone la facoltà delle parti di sottoporre all’esame incrociato la persona che rende dichiarazioni rilevanti ai fini della decisione.
Quanto alle censure mosse all’art. 238 cod. proc. pen., il difensore della persona offesa ritiene ragionevole la differenza di disciplina in ragione della qualità di testimone o di imputato di reato connesso del dichiarante, poichè, in tale ultima situazione, a differenza della prima, il dichiarante ha facoltà di non rispondere, sicchè del tutto logicamente la legge condiziona la utilizzazione delle precedenti dichiarazioni alla circostanza che queste siano state rese in contraddittorio con chi, nell’ulteriore procedimento, ne debba subire le conseguenze.
Infine, relativamente alla disciplina transitoria, si sottolinea che essa del tutto ragionevolmente rende applicabile ai procedimenti in corso la "nuova" regola recata dal novellato art. 513 cod. proc. pen.
1.2.— E’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione, nei suoi vari profili, sia dichiarata infondata.
Nell’atto di intervento, relativo anche al distinto giudizio di costituzionalità di cui alla ordinanza iscritta al n. 787 del r.o. del 1997, l’Avvocatura rileva, quanto alla disciplina dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., che l'impossibilità di ottenere la presenza del dichiarante per fatti o circostanze imprevedibili, in presenza della quale é consentita la lettura delle precedenti dichiarazioni, non é equiparabile al caso in cui il soggetto si avvalga della facoltà di non rispondere, per il quale la norma ragionevolmente condiziona la lettura all’accordo delle parti. Nè a sorreggere la valutazione di irragionevolezza della norma denunciata può valere il richiamo alla sentenza n. 254 del 1992 di questa Corte, che aveva ad oggetto un quadro normativo affatto diverso.
Quanto al presunto contrasto con gli artt. 111 e 112 Cost., la limitazione del giudicante nella conoscenza del materiale probatorio sarebbe conseguente alla scelta del legislatore di negare valore probatorio alle pregresse dichiarazioni in mancanza del vaglio dibattimentale.
Con riferimento alle censure rivolte all’art. 238-bis cod. proc. pen., l'utilizzabilità condizionata dei verbali delle dichiarazioni rese dalle sole persone di cui all’art. 210 cod. proc. pen., a fronte della ampia utilizzabilità delle dichiarazioni di fonte testimoniale, troverebbe giustificazione nella minore attendibilità di tali soggetti. Nè potrebbe ravvisarsi alcuna violazione dell’art. 112 Cost., poichè l’esercizio dell’azione penale non può che avvenire nei limiti consentiti dalla legge.
Infine, nessuna censura meriterebbe la disciplina transitoria, per sua natura rimessa alla discrezionalità sovrana del legislatore, che del resto equilibratamente consente il ricorso all’incidente probatorio pur dopo l’esercizio dell’azione penale.
1.3.— In prossimità dell'udienza, il Presidente della Provincia di Bologna ha presentato una articolata memoria, ove si ripercorrono le vicende legislative e gli interventi della Corte costituzionale sull'art. 513 cod. proc. pen., rilevando, tra l'altro, che la vera origine delle tensioni costituzionali in materia andrebbe ricercata nella disciplina del diritto al silenzio configurata dall'art. 210, comma 4, cod. proc. pen. in relazione sia alle dichiarazioni autoaccusatorie, sia a quelle eteroaccusatorie; disciplina che sarebbe peraltro difficilmente superabile, a causa del rischio di incidere sul principio nemo tenetur se detegere. Vengono poi esaminati i vari parametri costituzionali con riferimento a tutte le ordinanze di rimessione; infine la memoria si sofferma sulle peculiarità della specifica situazione processuale su cui si é innestata l'ordinanza di rimessione del Tribunale per i minorenni di Bologna.
In particolare, la difesa eccepisce il difetto di rilevanza della questione, non essendo adeguatamente motivate le ragioni per cui, a fronte del rifiuto solo parziale del dichiarante di rispondere alle domande nel corso dell'esame, non sarebbe stato possibile fare ricorso in via analogica alla disciplina prevista dall'art. 500, comma 2-bis, cod. proc. pen. per le contestazioni in sede di esame dei testimoni, identica essendo la ratio che sottostà alla posizione dei testimoni e delle persone che rendono dichiarazioni ex art. 210 cod. proc. pen. Al riguardo, viene sollecitato un intervento interpretativo di questa Corte. In ogni caso, la difesa rileva che nel processo a quo é stato acquisito un imponente materiale probatorio, a fronte del quale sarebbe carente di motivazione l'affermazione circa l'impossibilità di definire il giudizio senza acquisire le dichiarazioni delle persone esaminate a norma dell'art. 210 cod. proc. pen.
2.— Il Tribunale di Torino, in un procedimento a carico di vari imputati per i delitti di cui agli artt. 323 e 426 del codice penale, aveva esaminato in dibattimento, su richiesta del pubblico ministero, un ex coimputato prosciolto in udienza preliminare, nonchè, ex art. 507 cod. proc. pen., un coimputato nel medesimo procedimento. Entrambi si erano avvalsi della facoltà di non rispondere ed erano state acquisite le dichiarazioni da loro rese in precedenza al pubblico ministero e al giudice per le indagini preliminari.
Nelle more tra la chiusura dell'istruzione dibattimentale e l'inizio della discussione era entrata in vigore la legge n. 267 del 1997 e il Tribunale aveva disposto la riapertura dell’istruzione dibattimentale e la citazione dell’ex coimputato in procedimento connesso e del coimputato: entrambi comparivano e dichiaravano di avvalersi della facoltà di non rispondere. A seguito dell'opposizione della difesa degli imputati del procedimento a quo alla acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali rese dall'ex coimputato (già prosciolto in udienza preliminare) e dal coimputato, i relativi verbali venivano espunti dal fascicolo processuale.
Il pubblico ministero eccepiva questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 267 del 1997, e della relativa disciplina transitoria. Il Tribunale, revocata l’ordinanza con la quale erano stati espunti i verbali delle dichiarazioni predibattimentali, sollevava con ordinanza in data 12 novembre 1997 (r.o. n. 915/1997) questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 5, della legge n. 267 del 1997, in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, 101, comma secondo, e 112 della Costituzione.
Il collegio rimettente ritiene che la disposizione transitoria, contraddicendo il principio tempus regit actum, attribuisce alle dichiarazioni di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge n. 167 del 1997 (già acquisite ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen. previgente, rese da soggetti che nuovamente citati dopo l'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997 si avvalgono della facoltà di non rispondere) ‹‹una valenza probatoria di segno intermedio per i processi in corso, ossia attenuata rispetto al vecchio testo dell’art. 513 cod. proc. pen., preclusa invece dal nuovo testo", con conseguente disparità di trattamento per i reati commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge (art. 3 Cost.). Mentre il fatto che la diversa utilizzazione dello stesso tipo di prova, in relazione a reati in ipotesi commessi tutti prima della nuova legge, sia ricollegata a circostanze del tutto casuali, quali lo stato del procedimento, costituirebbe altresì palese violazione del diritto di difesa e dunque dell’art. 24, comma secondo, della Costituzione.
A parere del Tribunale, inoltre, la norma transitoria, così come il nuovo testo dell’art. 513 cod. proc. pen., consente la utilizzazione delle dichiarazioni precedentemente rese dall'imputato in procedimento connesso solo con il consenso delle parti; ma poichè per l’opposizione non é richiesta alcuna motivazione, il diritto di veto attribuito alle parti in relazione alla acquisizione della prova costituirebbe violazione del principio per il quale il giudice é soggetto soltanto alla legge, e quindi dell’art. 101, comma secondo, della Costituzione. Infine, "l’utilizzo variabile della stessa prova, confligge con il principio, più volte riconosciuto dalla Corte costituzionale, della necessità di non dispersione della prova"; il potere di vietare l’ingresso di una prova, rimesso alla volontà anche di una sola delle parti, contrasterebbe, dunque, con l’art. 112 della Costituzione, in quanto l’esercizio dell’azione penale verrebbe "incrinato" da una facoltà attribuita ad una delle parti e il processo penale subirebbe per tale via "un completo stravolgimento".
D’altro canto, a parere del Tribunale rimettente, il rifiuto di rendere dichiarazioni in dibattimento dei soggetti indicati al comma 1 e al comma 2 dell’art. 513 cod. proc. pen. "rende le precedenti dichiarazioni da costoro rese, "irripetibili", al pari delle altre situazioni "imprevedibili" di cui all’art. 512 c.p.p.", mentre é invece completamente diverso il trattamento processuale riservato a chi si rende irreperibile per non rispondere, rispetto a chi "a viso aperto dichiari di non volere rendere la dichiarazione".
2.1.— Si sono costituiti gli imputati S.N., rappresentato e difeso dall’avvocato Ennio Festa, G.B. rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Chiusano e Delfino Siracusano, F.B., rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Chiappero.
I difensori degli imputati, nei loro atti di costituzione sostanzialmente identici, chiedono che la questione venga dichiarata inammissibile e comunque infondata, rinviando per quanto riguarda la non rilevanza alle deduzioni illustrate nel processo a quo. Per quanto concerne la non fondatezza, i difensori osservano che non basta denunciare genericamente una violazione del principio di razionalità perchè una norma sia da ritenere incostituzionale. Al contrario, la previsione di diverse discipline a seconda dello stadio del procedimento (incidente probatorio per i procedimenti nuovi, possibilità di nuova audizione, a richiesta, per i procedimenti in corso) appare ragionevolmente contemperare le esigenze di conservazione dei mezzi di prova e del contraddittorio. D’altro canto, ogni modifica legislativa irrimediabilmente comporta diversità di "trattamento" in relazione al momento di entrata in vigore delle nuove disposizioni, e la disciplina transitoria ha solamente voluto temperare gli effetti dell’immediata applicazione in base alla regola tempus regit actum, proprio in vista della non totale dispersione dei mezzi di prova precedentemente acquisiti, nel rispetto dell'esigenza prioritaria di garantire il principio del contraddittorio e contestualmente il diritto di difesa.
2.2.— Si é costituita la Procura della Repubblica di Torino, in persona del Procuratore della Repubblica aggiunto.
Il Procuratore della Repubblica aggiunto insiste preliminarmente sulla ammissibilità della propria costituzione. Pur tenendo presenti i precedenti di questa Corte, il Procuratore della Repubblica confida in un mutamento di giurisprudenza, fondato sul non dubitabile connotato di parte del pubblico ministero, tanto più in sede dibattimentale (al riguardo si richiamano le sentenze n. 249 del 1990, n. 353 del 1990, n. 190 del 1991, n. 363 del 1991, n. 96 del 1997), e argomenta come parrebbe irragionevole far discendere dalla, pur peculiare, posizione di parte pubblica del pubblico ministero la sua totale esclusione dalla partecipazione ad un giudizio incidentale che é fondamentale per l’esito del processo. In particolare non potrebbe ritenersi che l’interesse del pubblico ministero sia assorbito dalla possibilità di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, poichè questi rappresenta l’indirizzo politico del Governo, mentre il pubblico ministero agirebbe "in qualità di (neutro) tutore e promotore di "legalità" (anche costituzionale)".
Nel merito, il Procuratore della Repubblica di Torino conduce una articolata disamina, anche con riferimento a norme e parametri costituzionali non richiamati nell'ordinanza di rimessione. Premesso che nel corso dei lavori parlamentari erano stati sollevati dubbi e perplessità sulla costituzionalità delle nuove disposizioni, le deduzioni insistono soprattutto sulla portata del principio di non dispersione degli elementi di prova, quale delineato dai precedenti di questa Corte, sulla < < irragionevolezza>> di riservare un diverso trattamento, quanto alla loro utilizzabilità, alle dichiarazioni testimoniali e a quelle rese contra alios dall'imputato in procedimento connesso, sulla assimilabilità della facoltà di non rispondere alle altre situazioni di irripetibilità delle dichiarazioni rese in precedenza, sul fatto che si attribuisca non solo alle parti, ma anche ad un terzo estraneo rispetto al processo, quale é appunto l'imputato in procedimento connesso, la facoltà di condizionare la qualità e la quantità del bagaglio di conoscenze destinato ad essere utilizzato dal giudice per la decisione.
Infine, per quanto concerne la disciplina transitoria, rileva come sarebbe irragionevole far dipendere la dichiarazione di innocenza o di colpevolezza dell’imputato dalla sola circostanza occasionale che il processo fosse o no in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 267 del 1997.
2.3.— Si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.
L'Avvocatura dello Stato si richiama in generale alle considerazioni già espresse nell’atto di intervento relativo al giudizio di costituzionalità promosso con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997, rilevando in particolare: quanto alla censura di irragionevolezza mossa alla disciplina transitoria, che la scelta di fissare il discrimine della avvenuta lettura degli atti ai fini della operatività della normativa transitoria appare ragionevolmente volta a contemperare le esigenze di economia processuale e le ragioni di garanzia che hanno portato alla novella legislativa, mentre l’ampliamento richiesto dal rimettente costituirebbe invasione della sfera di discrezionalità riservata al legislatore; quanto alla dedotta violazione del principio di non dispersione dei mezzi di prova per il tramite dell'art. 112 Cost., che perlomeno di pari rilievo costituzionale sono le esigenze di garanzia dell’imputato.
2.4.— Con successiva memoria, l'Avvocatura dello Stato, richiamandosi tra l'altro ai rilievi contenuti nelle deduzioni del pubblico ministero, secondo cui la nuova disciplina esporrebbe l'imputato in procedimento connesso a coercizioni e intimidazioni perchè si avvalga della facoltà di non rispondere, rileva che la scelta del legislatore é coerente con le cautele che debbono circondare la chiamata in correità; inoltre, con riferimento alla supposta violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale, l'interveniente precisa che il contemperamento tra ius puniendi e ius libertatis giustifica i limiti eventualmente introdotti all'art. 112 Cost., alla luce delle garanzie che debbono essere riservate all'imputato. Infine, con riferimento all'art. 111, comma secondo, Cost. e ai principi di non dispersione e di indisponibilità delle prove che da tale norma vengono fatti discendere, l'Avvocatura rileva che tali principi non costituiscono precetti costituzionali, ma canoni processuali dettati da norma ordinarie, suscettibili di interventi legislativi volti a consentire il contraddittorio e a meglio garantire l'attendibilità del materiale probatorio.
3.— Il Tribunale di Bergamo, nel corso di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 110 e 319 del cod. pen., all’udienza dibattimentale del 28 novembre 1997 ammetteva l’esame di imputati in procedimento connesso, già giudicati ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen.
Poichè uno di questi si avvaleva della facoltà di non rispondere, il pubblico ministero e i difensori della parte civile chiedevano l'acquisizione delle sue precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 513 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1 della legge n. 267 del 1997; oppostasi la difesa dell’imputato, il pubblico ministero reiterava la richiesta ai sensi dell’art. 6 della legge n. 267 del 1997.
Il Tribunale, rilevato che nel caso in esame non poteva trovare applicazione la disciplina transitoria dettata dall’art. 6 della legge n. 267 del 1997, poichè alla data di entrata in vigore di detta legge (12 agosto 1997) non solo non era stata data lettura, a norma dell’art. 513 cod. proc. pen. previgente, delle precedenti dichiarazioni dell’imputato di reato connesso, ma non era ancora in corso il dibattimento de quo, con ordinanza del 15 dicembre 1997 (r.o. n. 81/1998) sollevava, in riferimento agli artt. 2 (non riprodotto nel dispositivo), 3, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 101, 102, comma primo, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale: 1) degli artt. 210, comma 4, e 513 cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono che le persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen. le quali abbiano reso al pubblico ministero dichiarazioni indizianti a carico di determinati soggetti, possono avvalersi, nel dibattimento a carico di questi soggetti, della facoltà di non rispondere; 2) dell’art. 513, comma 2, cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 1 della legge n. 267 del 1997, nella parte in cui subordina all'accordo delle parti la lettura dei verbali contenenti dichiarazioni rese al pubblico ministero dalle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen. qualora esse si siano avvalse della facoltà di non rispondere o, nel caso di accoglimento della questione sub a), si siano rifiutate di rispondere.
Nel merito il rimettente rileva che:
a – l’art. 513, comma 2, cod. proc. pen., nel testo sostituito dall’art. 1 della legge n. 267 del 1997, nella parte in cui subordina all’accordo delle parti la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni predibattimentali delle persone indicate nell’art. 210 cod. proc. pen. che si siano avvalse a dibattimento della facoltà di non rispondere, si pone in contrasto con gli artt. 3, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 101, 102, comma primo, 111 e 112 della Costituzione: 1) apparendo priva di ragionevolezza (viene richiamata la sentenza n. 254 del 1992) la diversa disciplina di utilizzabilità degli atti "a seconda che si tratti di dichiaranti in relazione ai quali non é possibile ottenere la presenza o procedere all’esame […] per fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni, ovvero che si tratti di dichiaranti che si presentano a dibattimento, ma che si avvalgono della facoltà di non rispondere", poichè é evidente che l’irripetibilità dell’atto é imprevedibile anche quando dipende da una scelta rimessa all’arbitrio del soggetto (viene richiamata la sentenza n. 179 del 1994); 2) risultando vulnerato il principio di non dispersione della prova, enucleato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 254 e 255 del 1992 e tendente a contemperare il rispetto del principio guida dell’oralità con l’esigenza di evitare la perdita di quanto acquisito prima del dibattimento, nonchè, in virtù di un malinteso principio dispositivo (viene richiamata la sentenza n. 111 del 1993), i principi di indefettibilità della giurisdizione, del libero convincimento del giudice e della sua soggezione solo alla legge, in quanto il diritto riconosciuto all’imputato di opporsi ad libitum all’utilizzazione di prove a suo carico gli consentirebbe di disporre del processo e impedirebbe al giudice di conoscere i fatti del processo e di valutare complessivamente il materiale probatorio; 3) discendendo, infine, dalla normativa impugnata, la violazione dei principi di obbligatorietà dell’azione penale e di legalità nell’uguaglianza affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 88 del 1991, nonchè del diritto di difesa della parte civile;
b – gli artt. 210, comma 4, e 513 cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono che l’imputato in procedimento connesso, che abbia reso dichiarazioni accusatorie a carico di soggetti non presenti all’atto di assunzione davanti al pubblico ministero, possa avvalersi, nel dibattimento a carico di quei soggetti, della facoltà di non rispondere, si porrebbero inoltre in contrasto con gli artt. 3, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 101, 102, comma primo, 111 e 112 della Costituzione, poichè, tutelandosi sino all’estremo limite per un verso il diritto all’assunzione delle prove nel contraddittorio delle parti e per l'altro il diritto degli imputati a non sottoporsi all’esame dibattimentale, si finisce per sacrificare: 1) l'esercizio della funzione giurisdizionale e la possibilità di emettere < < una giusta decisione>> attraverso la piena conoscenza dei fatti ad opera del giudice (artt. 2, 3, 25, comma secondo, 101, comma secondo, 102 e 111 della Costituzione); 2) l’equilibrio tra i diritti di difesa di cui sono titolari i diversi soggetti del procedimento. A tal proposito il Tribunale rimettente osserva che < < il conflitto reale non é tra diritto di difesa e giurisdizione, ma tra i diritti di difesa di cui sono titolari i diversi soggetti>> e che tale conflitto < < é stato erroneamente risolto (dal legislatore del 1997) a tutto danno della giurisdizione>>, con conseguente lesione degli artt. 3 e 24, comma secondo, della Costituzione. Unica via razionale per la soluzione del problema sarebbe, dunque, ammettere che "il diritto di difesa del dichiarante si affievolisca di fronte al diritto di difesa dei chiamati in causa, ai quali deve essere riconosciuta la possibilità di interrogarlo" sulle accuse loro mosse: posto che l’indagato o imputato che accusa altri da un lato esercita il proprio diritto di difesa, ma dall’altro pone a carico dell’autorità giudiziaria l’onere di approfondire e indagare quelle dichiarazioni, non pare possibile "esimere il dichiarante da una assunzione di responsabilità che comporti, quanto meno, l’obbligo di rispondere alle domande rivoltegli in sede di esame e controesame", ferma la sua facoltà di "dare versioni diverse, ritrattare, perfino mentire".
Al legislatore rimarrebbe da valutare, secondo il rimettente, se il dichiarante–accusatore debba essere equiparato al testimone o, in caso contrario, se debba introdursi un nuovo reato contro l’amministrazione della giustizia, costituito dal rifiuto di rispondere.
La declaratoria di illegittimità dell’art. 513, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui subordina al consenso delle parti l’acquisizione delle dichiarazioni di colui il quale si sia illegittimamente avvalso della facoltà di non rispondere, sarebbe comunque conseguenziale alla declaratoria di illegittimità dell’art. 210 cod. proc. pen., nella parte in cui consente all’imputato di reato connesso di avvalersi della facoltà di non rispondere.
3.1.— Si é costituito l’imputato C.B., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Frigo e Roberto Bruni, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. In particolare i difensori rilevano, in ordine alla denunciata illegittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., che l’esercizio da parte del dichiarante dello ius tacendi a dibattimento rientra pienamente nel novero delle evenienze prevedibili, tanto che la nuova legge disciplina più ampiamente la possibilità di far ricorso all’incidente probatorio per scongiurarne gli effetti, ed é proprio l’incidente probatorio il sistema per contemperare esigenze di oralità e di non dispersione dei mezzi di prova. E' errato poi, a giudizio della parte privata, l'assunto per il quale sarebbe lasciato alle parti il potere di disporre della prova: al contrario, in via di principio il sistema é improntato al canone per cui "in tanto un atto può assumere efficacia probatoria nei confronti di un soggetto, in quanto questi abbia potuto partecipare alla sua formazione in contraddittorio"; così le dichiarazioni di una delle persone indicate dall’art. 210 cod. proc. pen., assunte unilateralmente dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, non hanno attitudine probatoria, mentre il consenso delle parti può conferire efficacia di prova ad atti che ab origine tale efficacia non hanno, come nel caso del giudizio abbreviato. Di conseguenza l’art. 513, comma 2, cod. proc. pen. vieta la lettura in via di principio, riconoscendo peraltro all’imputato che consenta ad essa, e così rinunci al suo diritto al contraddittorio per la prova, la facoltà di accettare di quell'atto un effetto probatorio che altrimenti l'atto non avrebbe.
Quanto al libero convincimento esso é principio deputato ad operare nell’ambito di ciò che il legislatore disciplina come idoneo ad avere efficacia probatoria, e non é da confondere con l’arbitraria utilizzazione di ogni materiale comunque strutturato o acquisito.
In conclusione, la difesa sostiene che nel rispetto del principio del contraddittorio (che non necessariamente coincide con oralità e immediatezza) sta il discrimine tra ciò che il legislatore considera prova e ciò che tale non é, e che proprio tale principio, tutt’altro che irragionevole, costituisce uno dei principi cardine del "giusto processo" (anche alla stregua delle convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo).
Per quanto concerne, poi, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., la difesa da un lato mette in luce le difficoltà di distinguere tra dichiarazioni sul fatto proprio (per le quali il diritto al silenzio non potrebbe mai affievolirsi) e dichiarazioni sul fatto altrui, dall'altro segnala che la soluzione – auspicata dal rimettente – di imporre un obbligo di rendere l'esame in dibattimento in ordine alle dichiarazioni sul fatto altrui comporterebbe una molteplicità di opzioni: si dovrebbe ad esempio stabilire se sia sufficiente, quale presupposto dell'obbligo di sottoporsi all'esame, la rinuncia al diritto al silenzio espressa davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria; ed ancora, dovrebbero essere stabilite idonee garanzie contro il rischio che comunque le dichiarazioni dibattimentali possano essere utilizzate contro il dichiarante.
La materia non si presterebbe pertanto ad essere oggetto di una decisione, sia pure additiva, della Corte, ma potrebbe solo porsi come futuro impegno del legislatore.
3.2.— Si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, riportandosi integralmente all’atto di intervento relativo al giudizio di costituzionalità promosso con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997.
3.3.— Con memoria del 4 maggio 1998 l'Avvocatura dello Stato ha precisato e integrato quanto dedotto nell'atto di intervento, insistendo per la infondatezza della questione.
4.— Il Tribunale di Bologna, nel corso di un procedimento penale a carico di numerose persone imputate di molteplici reati (in particolare, corruzioni proprie connesse a una truffa pluriaggravata, a vari reati fiscali e a falsi in bilancio), disponeva per l’udienza dell’11 giugno 1997 la citazione ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. di due ex coimputati, già giudicati ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
In tale udienza, precedente all’entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, tali soggetti si avvalevano della facoltà di non rispondere, sicchè su richiesta del pubblico ministero venivano < < acquisite>> al fascicolo del dibattimento, ma non materialmente lette, le dichiarazioni da essi rese nel corso delle indagini preliminari. Nel prosieguo del dibattimento, entrata ormai in vigore la legge n. 267 del 1997, alcuni difensori chiedevano, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge citata, un nuovo esame di uno dei due imputati nel procedimento connesso, il quale si avvaleva nuovamente della facoltà di non rispondere.
Nelle udienze successive tutti gli altri soggetti citati a comparire ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen. rifiutavano di rispondere e il pubblico ministero chiedeva che fossero acquisite al fascicolo del dibattimento tramite lettura le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari. Alla richiesta si opponevano i difensori degli imputati in base a quanto disposto dall’art. 513, comma 2, cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 1 della legge n. 267 del 1997, di immediata applicabilità nel processo in corso.
Su eccezione del pubblico ministero, il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 1° dicembre 1997 (r.o. n. 143/1998), sollevava quindi, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 112 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 2 e 5, legge n. 267 del 1997, in quanto rende immediatamente applicabile il nuovo regime di acquisizione della prova ai giudizi di primo grado, anche quando non sia possibile, come nella specie, ricorrere all’incidente probatorio perchè si é ormai pervenuti a dibattimento.
Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza costituzionale in argomento (sentenze nn. 255 del 1992, 24 e 254 del 1992, 179 del 1994, 111 del 1993, 88 del 1991, 56 del 1992, 92 del 1992, 56 del 1993), pone in evidenza come - alla luce di principi fondamentali del processo penale, quali quello della ricerca della verità e della non disponibilità, se non entro determinati limiti, della prova - l’art. 6, commi 2 e 5, legge n. 267 del 1997 sia censurabile in riferimento all’art. 3 Cost. in quanto determina una irragionevole disparità di trattamento fra situazioni processuali equipollenti. Ed infatti la norma impugnata, pur introducendo ai commi 2 e 5 una disciplina di salvaguardia delle situazioni in cui il dichiarante sia già stato esaminato prima dell’entrata in vigore della legge, nulla dispone in ordine alla situazione del tutto analoga in cui il dichiarante, esaminato in dibattimento dopo l’entrata in vigore della legge, si avvalga della facoltà di non rispondere senza che vi sia stata neppure la possibilità di esperire tempestivamente un eventuale incidente probatorio, con conseguente dispersione degli elementi di prova legittimamente acquisiti.
Tale conseguenza - dipendente dalla circostanza del tutto casuale dello svolgimento dell’esame anteriormente o successivamente all’entrata in vigore della legge - si rivela, a parere del rimettente, tanto più irragionevole quando, come nella specie, il procedimento riguarda numerosi imputati, alcuni esaminati prima dell’entrata in vigore della legge ed altri citati successivamente ad essa: invero, in un caso trova applicazione la disciplina transitoria (e, dunque, il particolare criterio di valutazione delle dichiarazioni rese anteriormente al dibattimento, previsto al comma 5 dell’art. 6 della legge n. 267 del 1997), nell'altro la disciplina a regime (con conseguente impossibilità di utilizzare le dichiarazioni precedentemente rese in assenza di accordo delle parti). Ne deriva che il giudice é costretto a ignorare nei confronti di alcuni imputati quanto é invece tenuto a valutare nei confronti di altri, così seguendo < < metodiche decisionali poco comprensibili e praticabili>>, contrarie non solo ai principi di legalità, soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.) e obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.), ma anche al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.).
Il rimettente dubita, inoltre, della ragionevolezza della disciplina transitoria nel suo funzionamento interno (oltre che nei rapporti con la normativa a regime), censurando il fatto che l’utilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente rese sia condizionata dalla scelta del soggetto di non sottoporsi all’esame dibattimentale, scelta che, oltre a poter risultare < < arbitraria e casuale, non può neppure facilmente giustificarsi con ragioni difensive dell’interessato quando si tratti di ex coimputato nei cui confronti sia divenuta irrevocabile, come nella specie, una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.>>.
4.1.— Si sono costituiti gli imputati L.F. e A.D., rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Trombetti, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
A giudizio della parte privata, la disciplina transitoria di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997 non violerebbe il principio di ragionevolezza, in quanto il legislatore ha derogato al principio tempus regit actum (in base al quale l'art. 513 cod. proc. pen. novellato avrebbe dovuto trovare immediata applicazione nei procedimenti in corso) solo nell'ipotesi in cui la lettura sia già stata disposta prima dell'entrata in vigore della legge. Tale deroga, ad avviso della difesa, risulta ispirata non già dal principio di non dispersione della prova, ma all’intento di < < temperare il valore di dichiarazioni assunte - pur validamente, a fronte della precedente formulazione della norma - fuori dal contraddittorio>>.
Sotto tale profilo la questione dovrebbe essere più esattamente dichiarata irrilevante perchè intempestiva, dal momento che, con riferimento al comma 2, l’art. 6 impugnato dovrebbe aver già trovato applicazione e, con riferimento al comma 5, la sua applicazione é rimandata al momento della decisione.
Del resto - osserva ancora la difesa - l’intervento richiesto dal rimettente (sostanzialmente rivolto ad introdurre una disciplina transitoria diversa - e derogatoria in malam partem – rispetto al principio tempus regit actum) esula dall’ambito del controllo di costituzionalità, poichè si tradurrebbe in una inammissibile pronuncia additiva e rappresenterebbe uno sconfinamento in spazi riservati alla discrezionalità legislativa.
Da ultimo nell’atto di costituzione si sottolinea che la disciplina transitoria racchiusa nei commi 2 e 5 dell’art. 6 legge n. 267 del 1997, costituendo una eccezione in bonam partem al principio tempus regit actum (e alla regola di giudizio contenuta nell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.), non può essere estesa al caso - ritenuto analogo dal rimettente - di esercizio della facoltà di non rispondere successivo all’entrata in vigore della legge, poichè essa si trasformerebbe inevitabilmente in < < una eccezione in malam partem di quel principio>>, come tale non consentita in sede di scrutinio di legittimità.
4.2.— E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata e riportandosi integralmente, stante l’analogia delle questioni, all’atto di intervento relativo ai giudizi di costituzionalità promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997.
4.3.— Con memoria del 4 maggio 1998 l'Avvocatura dello Stato ha precisato e integrato quanto dedotto nell'atto di intervento, insistendo per la infondatezza della questione.
5.— Nel corso di un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Cagliari a carico di diversi imputati del delitto di rapina aggravata, nelle more della celebrazione del dibattimento il pubblico ministero, entrata in vigore la legge n. 267 del 1997, formulava ai sensi dell’art. 6 della legge citata richiesta di incidente probatorio, onde procedere all’esame di due coimputati che in sede di indagini avevano reso ampia confessione, chiamando in correità altri due imputati.
In sede di incidente probatorio tali soggetti si avvalevano della facoltà di non rispondere, ribadendo detta volontà in dibattimento, ove tuttavia rendevano dichiarazioni spontanee negando la loro responsabilità. Su richiesta del pubblico ministero venivano acquisiti al fascicolo del dibattimento, previa lettura, i verbali delle dichiarazioni da costoro rese nel corso delle indagini preliminari e già acquisiti in sede di incidente probatorio. Tutti i difensori degli imputati negavano il consenso alla utilizzazione nei confronti dei loro assistiti delle suddette dichiarazioni, ai sensi del comma 1 dell’art. 513 cod. proc. pen. novellato.
All’esito del dibattimento il pubblico ministero concludeva nel merito per la condanna di tutti gli imputati, ritenendo utilizzabili, ai sensi del comma 5 dell’art. 6 della legge n. 267 del 1997, le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dai due coimputati che si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, ed eccepiva in subordine l’illegittimità costituzionale degli artt. 513 cod. proc. pen. e 6 della legge n. 267 del 1997.
Il Tribunale con ordinanza del 22 dicembre 1997 (r.o. n. 153/1998) sollevava, in riferimento agli artt. 3, 25, 101, 111 e 112 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 513, comma 1, cod. proc. pen. < < nella parte in cui, in assenza di consenso degli altri imputati, esclude l’utilizzabilità nei confronti di ciascuno di essi delle dichiarazioni rese da un imputato nel corso delle indagini preliminari qualora in dibattimento questi si sia avvalso della facoltà di non rispondere>> e dell’art. 6 della legge n. 267 del 1997 < < nella parte in cui non consente l’applicazione della disciplina transitoria di cui al quinto comma della medesima disposizione ai procedimenti in cui sia già stato disposto il giudizio>>.
In ordine alla rilevanza della questione, il collegio rimettente osserva in primo luogo che, contrariamente all’assunto del pubblico ministero, il comma 5 dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997 non é applicabile alla situazione dei coimputati che abbiano esercitato la facoltà di non rispondere nell’incidente probatorio disposto ai sensi del comma 1 della medesima disposizione (e successivamente abbiano ribadito detta volontà in dibattimento), dovendosi la disciplina contenuta nel comma 5 intendersi riferita solo alle ipotesi, contemplate nel comma 2 dell'art. 6, in cui alla data di entrata in vigore della legge sia stata già disposta la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dai soggetti indicati nell’art. 513 cod. proc. pen. Di qui la rilevanza della questione, che per il rimettente si appalesa pregiudiziale rispetto alla decisione da adottare in ordine alla responsabilità di tutti gli imputati, le cui posizioni non possono essere definite senza l’apporto delle indicate dichiarazioni, per un verso confessorie e per l'altro accusatorie: tali dichiarazioni infatti, precisa il giudice a quo, pur utilizzabili nei confronti di chi le ha rese, non potrebbero essere valutate quali prove dei fatti in esse affermati in relazione alla responsabilità degli altri due imputati, nè potrebbero essere utilizzate < < ai fini del riscontro reciproco>> stante il dissenso espresso dai difensori.
Nel merito il rimettente, richiamando la sentenza n. 254 del 1992 di questa Corte, ritiene che l’art. 513 cod. proc. pen., nel testo modificato dalla legge n. 267 del 1997, violi l’art. 3 Cost. in quanto determina una irragionevole disparità di trattamento fra la disciplina riservata agli atti irripetibili (per cause originarie o sopravvenute), di cui é consentita la utilizzabilità a fini decisori, e quella prevista in relazione alle dichiarazioni dell’imputato che si avvalga della facoltà di non rispondere, che pure a quella categoria appartengono, per le quali invece il nuovo art. 513 cod. proc. pen. vieta l’utilizzazione contra alios in mancanza del loro consenso. Fra le situazioni < < consimili>>, eppure diversamente disciplinate, il giudice a quo indica quella dell’esercizio della facoltà dei prossimi congiunti di astenersi dal deporre, esercizio che, quale causa di irripetibilità sopravvenuta, non preclude, secondo l’interpretazione che di tale disciplina ha dato la Corte nella sentenza n. 179 del 1994, l’utilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente rese.
Inoltre, si osserva nell’ordinanza, l’art. 513 cod. proc. pen. nella sua attuale formulazione, allorquando < < fa dipendere il dispiegarsi del contraddittorio dibattimentale dall’esercizio della facoltà di non sottoporsi all’esame da parte di imputati che in sede di indagini abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri e alla mancanza del contraddittorio fa conseguire l’impossibilità per il giudice di conoscere e valutare le dichiarazioni rese>>, contrasta con il principio di non dispersione della prova più volte affermato da questa Corte (sentenze n. 255 del 1992, n. 88 del 1991, n. 111 del 1993).
Ulteriore profilo di irragionevolezza del nuovo art. 513 cod. proc. pen. deriverebbe, a giudizio del rimettente, dalla impossibilità di valutare le ragioni del silenzio opposto dall’imputato, quanto meno nei termini nei quali ad esse é data rilevanza nella pur diversa situazione dell’esame del testimone (art. 500, comma 5, cod. proc. pen.).
Sarebbe inoltre violato il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost., teso a realizzare nell’ambito del principio di legalità (art. 25 Cost.) l’uguaglianza fra i cittadini, in quanto la disciplina impugnata produrrebbe l’effetto di paralizzare l’iniziativa penale, subordinando ad < < insondabili scelte del dichiarante>> la conoscenza delle prove da parte del giudice, con violazione anche del principio della sottoposizione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.).
Altro profilo di illegittimità sarebbe ravvisabile nella mancata estensione della disciplina transitoria introdotta nel comma 5 dell’art. 6 della legge n. 267 del 1997 a tutti i casi in cui il pubblico ministero abbia già esercitato l’azione penale. Sarebbe infatti lesivo del principio di obbligatorietà dell’azione penale il fatto che il medesimo materiale probatorio, sulla base del quale il pubblico ministero può nel corso delle indagini chiedere l’applicazione di misure cautelari o addirittura il rinvio a giudizio dell’imputato, venga all’improvviso reso < < indisponibile>> a causa dell’esercizio della facoltà di non rispondere da parte dell’imputato. Tale situazione si presenta più grave nei casi, come quello di specie, in cui é < < già stata esercitata l’azione penale con il rinvio a giudizio degli attuali imputati>>: in questi casi infatti il materiale probatorio non é più surrogabile, avendo il pubblico ministero perduto la < < disponibilità delle indagini>>.
5.1.— Si é costituito in giudizio l'imputato P.G., rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizio Rovelli, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
In particolare, il difensore contesta che al principio di non dispersione della prova possa essere riconosciuta valenza costituzionale: la stessa giurisprudenza richiamata dal rimettente attribuirebbe, invece, a tale principio il valore di semplice < < espressione della volontà del legislatore>>, di volta in volta derogabile in ragione del suo contemperamento con altri valori altrettanto rilevanti (oralità e contraddittorio). In questa direzione, quindi, rientrerebbe nella discrezionalità del legislatore modificare e correggere le proprie precedenti scelte e determinazioni.
A giudizio del difensore non sussisterebbe, inoltre, la asserita irragionevole disparità di trattamento tra la disciplina prevista per le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dal teste che si avvalga della facoltà di astenersi e quella prevista per le dichiarazioni rese dall’imputato che esercita il diritto al silenzio, stante la diversità delle situazioni poste a confronto.
Quanto alla censura mossa dal giudice a quo alla disciplina impugnata sotto il profilo della impossibilità di valutare le ragioni dell’esercizio della facoltà di non rispondere, nell’atto di costituzione si osserva che essa andrebbe più correttamente rivolta all’art. 210 cod. proc. pen., che tale diritto riconosce, piuttosto che all’art. 513 cod. proc. pen., che regolamenta il regime di utilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente rese.
Ancora, la difesa mostra di dissentire dal giudizio di irragionevolezza espresso dal giudice a quo in ordine ai < < meccanismi di recupero delle dichiarazioni rese dagli indagati>> predisposti dalla disciplina transitoria, che sarebbero invece opportunamente differenziati a seconda della fase in cui si trova il processo al momento dell’entrata in vigore della nuova legge. Apodittica apparirebbe, inoltre, l’affermazione del contrasto di tale normativa con il principio di obbligatorietà dell’azione penale.
Infine, si ricorda come, per costante giurisprudenza di questa Corte, rientra nella discrezionalità del legislatore regolare nella maniera ritenuta più opportuna i rapporti processuali pendenti mediante il diritto transitorio (si richiama la sentenza n. 268 del 1986).
5.2.— Nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata infondata e riportandosi, stante l’analogia delle questioni, all’atto di intervento relativo al giudizio di costituzionalità promosso con ordinanza iscritta al n. 861 del r.o. del 1997.
5.3.— In prossimità dell’udienza il difensore dell’imputato ha depositato una lunga e articolata memoria, nella quale vengono premesse considerazioni di ordine generale sull'impianto accusatorio del codice del 1988, sul diritto al contraddittorio e sulla portata dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La parte iniziale della memoria é inoltre dedicata all'esame delle varie formulazioni degli attuali artt. 513 e 210 cod. proc. pen. nel corso dei lavori preparatori del codice e delle antinomie che alla fine sono derivate dal confronto tra il testo definitivo delle due norme; antinomie in cui, ad avviso del difensore, va ricercata la spiegazione degli interventi pendolari della Corte costituzionale e, poi, del legislatore del 1997 in tema di utilizzazione delle dichiarazioni relative alla responsabilità di terzi rese dall'imputato nel medesimo o in separato procedimento.
Sulla base di queste premesse, la difesa ribadisce che non sussistono le violazioni dei principi di non dispersione degli elementi di prova, di obbligatorietà dell'azione penale, dell'essenza della funzione giurisdizionale, di indisponibilità della prova, di uguaglianza e di ragionevolezza, con riferimento sia all'art. 513, comma 1, cod. proc. pen. che alla disciplina transitoria.
5.4.— In prossimità dell'udienza l'Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria integrativa, nella quale ha eccepito l'inammissibilità per difetto di motivazione, in quanto l'ordinanza di rimessione, pur denunciando il mancato contemperamento tra principi di rilevanza costituzionale, avrebbe omesso di verificare se tale contemperamento sia stato attuato dalle norme impugnate, attribuendo valore assoluto alle norme di < < azione>>, e sacrificando quelle di garanzie e di tutela della libertà.
Quanto al merito, l'Avvocatura assume che é inesatto tacciare di irragionevolezza la diversità di trattamento tra testimone prossimo congiunto e imputato di reato connesso, poichè tra le due situazioni non é possibile alcuna analogia. A parere dell'Avvocatura, poi, non sussisterebbe neppure il contrasto con l'art. 112 Cost.: il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale sarebbe, infatti, deputato a garantire l'imparzialità dell'amministrazione della giustizia, per escluderne ogni potere discrezionale nella scelta dei reati da perseguire, non per garantire un esercizio di quella funzione incondizionato e prioritario su ogni altro interesse; il contemperamento che la Costituzione impone tra ius puniendi e ius libertatis non consente di individuare l'attribuzione di un potere che non soffra limiti, nè di censurare scelte di politica legislativa che offrano alla difesa dell'imputato garanzie più ampie rispetto alla disciplina previgente.
Sarebbe, del pari, infondata la censura relativa ai principi di non dispersione e di indisponibilità delle prove, in riferimento agli artt. 25, 101 e 111 Cost., in quanto quei principi non costituiscono precetti costituzionali ma principi processuali, desumibili dunque dalla normativa ordinaria, seppure funzionali alla realizzazione del "giusto processo". Peraltro, a parere dell'Avvocatura, le norme impugnate non impediscono l'attuazione di tali principi, ma si limitano a variarne le regole per consentire il contraddittorio e meglio garantire l'attendibilità del materiale probatorio.
Quanto all'osservazione secondo la quale sarebbe incongruo rispetto ai principi costituzionali far discendere il dispiegarsi del contraddittorio dibattimentale dall'esercizio da parte degli imputati della facoltà di non sottoporsi al contraddittorio dibattimentale, potrebbe, secondo l'Avvocatura, agevolmente controbattersi che non é irragionevole che la scelta legislativa del 1997 trovi fondamento nel sospetto sulla genuinità delle chiamate di correo fatte innanzi al pubblico ministero senza contraddittorio o contro-esame.
Infine, in ordine alla censura, riferita agli artt. 3 e 101 Cost., di irragionevolezza della disciplina che consente al dichiarante di sottrarsi all'esame dibattimentale nel procedimento a carico di alcuni coimputati e non in quello a carico di altri, l'Avvocato dello Stato osserva che la legge prevede per la generalità dei casi gli strumenti per evitare contrasti tra giudicati: ma ogni processo ed ogni sentenza restano autonomi, per cui l'opposta tesi condurrebbe a ritenere incostituzionali tutte le norme della procedura penale e della procedura civile che consentono che i giudizi su casi identici vengano definiti in modo diverso.
6.— Nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato del delitto di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.), il Tribunale di Perugia nell’udienza dibattimentale del 19 dicembre 1996 acquisiva a norma dell’art. 238 cod. proc. pen. alcuni verbali di dichiarazioni rese nell’ambito di separato dibattimento da soggetti imputati di reato connesso.
Successivamente, entrata in vigore la legge n. 267 del 1997, il difensore dell’imputato, che non aveva partecipato al separato dibattimento, dichiarava di non acconsentire alla utilizzazione di alcuni di detti verbali, a norma del novellato art. 238, comma 4, cod. proc. pen.
All’udienza del 24 settembre 1997 il Tribunale, rilevato che non era stato prestato consenso alla utilizzazione di alcune dichiarazioni rese da un soggetto esaminato nel separato procedimento a norma dell’art. 210 cod. proc. pen., ritenute influenti ai fini del decidere, sollevava con ordinanza in pari data (r.o. n. 787/1997) questione di costituzionalità dell’art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 3 della legge n. 267 del 1997, in riferimento agli artt. 112, 3, 101, comma secondo, e 111 Cost., < < nella parte in cui limita l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell’art. 210 c.p.p. agli imputati i cui difensori abbiano partecipato alla loro assunzione ovvero, in subordine, nella parte in cui non prevede che nei procedimenti nei quali i verbali siano stati acquisiti prima dell’entrata in vigore della legge di modifica, sia applicabile il regime transitorio di cui all’art. 6 l. 267 cit. e comunque, in generale, nella parte in cui non prevede l’utilizzabilità attenuata di cui all’art. 6, comma 5, l. 267 cit.>>.
Osserva il Tribunale che l’art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen. si pone, innanzi tutto, in contrasto con l’art. 112 della Costituzione, perchè, facendo dipendere dalla partecipazione del difensore nel separato procedimento l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese ex art. 210 cod. proc. pen., rende inefficace l’esercizio dell’azione penale (che su tali fonti si sia legittimamente fondata) nella fase del giudizio, tanto più quando, come nel caso in esame, al momento di entrata in vigore della nuova disciplina fosse già avvenuto il rinvio giudizio e, quindi, non fosse più attivabile l’incidente probatorio.
La norma censurata, inoltre, violerebbe sotto vari profili il principio di ragionevolezza, ex art. 3 Cost.
In primo luogo, la radicale inutilizzabilità stabilita in favore dell’imputato il cui difensore non abbia partecipato all’assunzione delle pregresse dichiarazioni viola il fondamentale principio di non dispersione dei mezzi di prova, che informa il sistema processuale penale, preordinato all’accertamento della verità; e ciò a differenza del regime previsto per altre dichiarazioni (quelle testimoniali o quelle divenute irripetibili), delle quali é invece consentito il recupero in sede dibattimentale.
E’ inoltre irragionevole far dipendere il regime di utilizzazione non dal meccanismo di acquisizione delle dichiarazioni, ma da contingenti valutazioni opportunistiche circa il loro contenuto, rimesse al consenso dell’imputato.
La norma violerebbe ancora il canone della ragionevolezza in quanto postula un contraddittorio che non poteva essere realizzato nel procedimento a quo: non solo perchè in tale sede non si procedeva a carico dell’imputato, divenuto tale solo successivamente, ma anche perchè l’istituto dell’estensione del contraddittorio é realizzabile solo nell’incidente probatorio e non nel dibattimento.
Irragionevolmente, poi, il legislatore impone una serie indeterminata di ripetizioni delle dichiarazioni nei vari processi, a scapito non solo dell’economia processuale, ma anche della chiarezza e della verità (in considerazione del progressivo affievolirsi della memoria), mentre rende utilizzabile la sentenza irrevocabile pronunciata a carico di terzi, ex art. 238-bis cod. proc. pen.
Ancora, la norma in questione appare irragionevole perchè, ove il dichiarante nel precedente dibattimento abbia avuto la veste di testimone, e solo successivamente sia divenuto, per indizi sopraggiunti, imputato di reato connesso, il pubblico ministero poteva confidare nella utilizzabilità delle dichiarazioni, senza poi essere più in grado di richiedere l’incidente probatorio.
Inoltre, l’art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen. irragionevolmente discrimina tra soggetti che hanno, da un lato, la qualità di imputato di reato connesso, ex art. 210 cod. proc. pen., e, dall’altro, di imputato nello stesso procedimento qualora quest’ultimo abbia reso dichiarazioni in un separato procedimento.
Mentre, poi, per le dichiarazioni acquisite ai sensi dell’art. 513 cod. proc. pen. l’art. 6 della legge n. 267 del 1997 introduce una disciplina transitoria che consente una utilizzazione attenuata, correlata alla sussistenza di altri elementi di conferma, in caso di nuovo rifiuto di rispondere del soggetto chiamato all’esame ex art. 210 cod. proc. pen., nulla di simile é previsto per le analoghe dichiarazioni acquisite (prima dell’entrata in vigore della legge) da altro procedimento a norma dell’art. 238 cod. proc. pen., le quali, in mancanza di consenso dell’imputato, restano radicalmente inutilizzabili.
Infine, il giudice a quo ravvisa il contrasto tra la norma denunciata e il combinato disposto degli artt. 101, comma secondo, e 111 Cost., perchè fa dipendere l’esercizio della giurisdizione non dal convincimento del giudice, espresso sulla base del materiale probatorio raccolto, ma da elementi spuri, quali il consenso immotivato dell’imputato, e cioé del soggetto la cui condotta forma oggetto dell’accertamento penale, tanto più quando, come nella specie, ad esso sia consentita la selezione del materiale utilizzabile.
6.1.— E’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione, nei suoi vari profili, sia dichiarata infondata.
Osserva l’Avvocatura nell’atto di intervento, relativo anche all'ordinanza iscritta al n. 776 del r.o. del 1997, che, quanto alle censure che si dirigono contro l’art. 238-bis cod. proc. pen., la condizionata utilizzabilità dei verbali delle dichiarazioni rese dalle sole persone di cui all’art. 210 cod. proc. pen., a fronte della ampia utilizzabilità delle dichiarazioni di fonte testimoniale, trova giustificazione nella minore attendibilità di tali soggetti. Nè può ravvisarsi alcuna violazione dell’art. 112 Cost., poichè l’esercizio dell’azione penale non può che avvenire nei limiti consentiti dalla legge.
Non viola, poi, il principio della soggezione del giudice soltanto alla legge, la scelta non irragionevole del legislatore di far dipendere la utilizzabilità di dichiarazioni ad efficacia probatoria < < incompleta>> dal consenso dell’imputato, e cioé del soggetto contro il quale le medesime potrebbero gravare.
L’interveniente osserva inoltre che nessuna censura merita la disciplina transitoria, per sua natura rimessa alla discrezionalità sovrana del legislatore, che del resto equilibratamente consente il ricorso all’incidente probatorio pur dopo l’esercizio dell’azione penale.
7.— Nel corso di un dibattimento innanzi al Tribunale di San Remo, dopo che erano stati acquisiti i verbali degli interrogatori resi nel corso delle indagini preliminari da due persone che, esaminate in dibattimento ex art. 210 cod. proc. pen., si erano avvalse della facoltà di non rispondere, essendo successivamente intervenuta la legge 7 agosto 1997, n. 267, veniva disposto il nuovo esame di tali soggetti e di una terza persona, imputata in procedimento connesso. Tutti si avvalevano della facoltà di non rispondere.
Preso atto del difetto di consenso da parte della difesa alla lettura delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da tali soggetti, il Tribunale, su eccezione del pubblico ministero, sollevava, con ordinanza emessa alla predetta udienza (r.o. n. 861/1997), questione di costituzionalità degli artt. 513 e 514 cod. proc. pen., e 6, comma 2, della legge n. 267 del 1997, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost.
Osserva il Tribunale che il nuovo testo dell’art. 513 cod. proc. pen. introduce una irragionevole differenziazione di disciplina tra le dichiarazioni sul fatto di altri precedentemente rese dall’imputato nello stesso procedimento e quelle della persona esaminata ex art. 210 cod. proc. pen., "in quanto solo per il primo si é ritenuta in concreto sussistente l’ipotesi della sopravvenuta irripetibilità dell’atto in caso di non presenza in dibattimento o di esercizio della facoltà di non rispondere, ritenute quindi situazioni di pari rilevanza, considerando invece in modo diverso e con differente trattamento sul piano probatorio delle relative dichiarazioni, le identiche fattispecie se rilevate nei confronti delle persone ex art. 210 cod. proc. pen.". Il giudice a quo rileva al riguardo che proprio in considerazione di un diverso ingiustificabile regime tra i commi 1 e 2 dell’art. 513 cod. proc. pen. la Corte costituzionale aveva dichiarato incostituzionale, con la sentenza n. 254 del 1992, la disciplina del comma 2.
Un ulteriore profilo di incostituzionalità, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., viene desunto < < dalla circostanza che l’ingresso del materiale probatorio sottoposto alla valutazione del giudice si fa discendere dalla volontà delle parti, violandosi così anche i principi informatori del codice di rito come la parità tra accusa e difesa nella partecipazione al processo, la garanzia del diritto delle parti e del PM ad ottenere l’ammissione e l’acquisizione dei mezzi di prova, l’obbligo del giudice di assumere le prove a discarico e a carico dell’imputato>>.
Tale intrinseca illogicità della scelta del legislatore determinerebbe anche una violazione degli artt. 111 e 112 Cost., perchè l’evidente sperequazione tra le parti processuali < < porta ad incidere sulla possibilità del giudice di conoscere i fatti del processo con impedimento di una valutazione complessiva del materiale probatorio>>.
I medesimi aspetti di incostituzionalità, osserva da ultimo il Tribunale, riguardano anche il regime transitorio di cui all’art. 6, comma 2, della legge n. 267 del 1997, rilevante nel caso di specie con riferimento specifico alla posizione dei due soggetti le cui dichiarazioni predibattimentali, stante la loro dichiarata volontà di non rispondere all’esame dibattimentale, erano state già acquisite prima della entrata in vigore della predetta legge.
7.1.— E’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, e riportandosi, stante l’analogia delle questioni, all’atto di intervento relativo ai giudizi di costituzionalità promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997.
8.— Nel corso di un dibattimento innanzi al Tribunale militare di Torino il pubblico ministero chiedeva l’esame di un imputato di reato connesso, il quale tuttavia non si presentava e anzi, tramite missiva inoltrata a mezzo del difensore, dichiarava di avvalersi della facoltà di non rispondere.
Il Tribunale, rilevato che, stante il mancato consenso della difesa dell’imputato nel presente procedimento, non era possibile acquisire il verbale delle dichiarazioni rese dal soggetto indicato in sede di indagini preliminari, e che tali dichiarazioni erano indispensabili ai fini del decidere, con ordinanza in data 13 novembre 1997 (r.o. n. 898/1997) sollevava questione di costituzionalità: 1) degli artt. 210, comma 4, e 513 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 101, 102, comma primo, 111 e 112 della Costituzione, < < nella parte in cui prevedono che l’imputato in un procedimento connesso, che abbia reso al pubblico ministero dichiarazioni direttamente od indirettamente indizianti a carico di determinati soggetti, possa avvalersi, nel dibattimento a carico di quei soggetti, della facoltà di non rispondere>>; 2) dell’art. 513, comma 2, cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 1 della legge n. 267 del 1997, in riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, 101, 102, comma primo, 111 e 112 Cost., < < nella parte in cui subordina esclusivamente all’accordo delle parti la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese al pubblico ministero dalle persone indicate nell’art. 210 c.p.p., qualora queste si siano avvalse della facoltà di non rispondere o, nel caso di accoglimento della eccezione sub 1), si siano rifiutate di rispondere>>.
Osserva il Tribunale come la giurisprudenza costituzionale abbia in varie pronunce evidenziato che il rispetto del principio dell’oralità debba essere contemperato con la esigenza di evitare la perdita, ai fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in tale sede.
In particolare, con la sentenza n. 179 del 1994, la Corte ha affermato che nell’ipotesi in cui il prossimo congiunto dell’imputato, dopo avere reso dichiarazioni nella fase delle indagini preliminari, si avvalga della facoltà di non rispondere solo in sede di testimonianza dibattimentale, le precedenti dichiarazioni, ritualmente acquisite, non possono subire una successiva invalidazione per il tardivo esercizio da parte del testimone della facoltà di astensione, sicchè esse possono essere utilizzate, quali atti irripetibili, a norma dell’art. 512 cod. proc. pen. Anche nel caso delle persone esaminate ex art. 210 cod. proc. pen. si é in presenza di soggetti che nella fase delle indagini preliminari non si sono avvalse della facoltà di non rispondere; con la conseguenza che la loro decisione di non rispondere in sede di esame dibattimentale rende l’atto oggettivamente e imprevedibilmente irripetibile.
Ne consegue, secondo il giudice a quo, che la disciplina introdotta dal novellato art. 513 cod. proc. pen. é doppiamente censurabile: non solo perchè differenzia ingiustificatamente la posizione di chi non si presenti all’esame dibattimentale rispetto a quella di chi, comparendo, si avvalga della facoltà di non rispondere (in quanto nel primo caso, a differenza del secondo, le precedenti dichiarazioni possono essere utilizzate), ma, più in generale, perchè irragionevolmente sacrifica il potere del giudice del dibattimento di pervenire alla piena conoscenza dei fatti oggetto del processo affinchè possa essere emessa una giusta decisione, e, ad un tempo, i principi di uguaglianza, legalità, esercizio dell’azione penale, funzione conoscitiva del processo e indefettibilità della giurisdizione, in violazione degli artt. 2, 3, 24, secondo comma, 25, comma secondo, 101, comma secondo, 102, comma primo, 111 e 112 della Costituzione.
La salvaguardia del contraddittorio dibattimentale, costituente un principio cardine della riforma del 1988, può essere realizzata, osserva il Tribunale, solo se il soggetto che é sottoposto all’esame incrociato, e che abbia consapevolmente rilasciato dichiarazioni nella fase delle indagini preliminari, sia gravato dell’obbligo di rispondere alle domande che gli vengono rivolte; fermo restando che una eventuale declaratoria di incostituzionalità non equivarrebbe di per sè a parificare tale soggetto al testimone (in particolare quanto all'obbligo di dire la verità), essendo una simile scelta rimessa al legislatore, che sarebbe libero di stabilire se sanzionare, e in quali forme, la violazione del dovere di rispondere all’esame. In presenza dell’attuale disciplina, invece, il soggetto esaminato resterebbe arbitro di vanificare l’altrui diritto all’esame e controesame.
Il Tribunale ritiene inoltre che l’art. 513, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui rimette all’accordo delle parti la utilizzabilità delle dichiarazioni rese nella fase predibattimentale dal soggetto che in sede di esame dibattimentale ex art. 210 cod. proc. pen. abbia deciso di non rispondere, determini, per altro verso, un irragionevole ostacolo all’esercizio della giurisdizione penale.
Un simile potere immotivato, discrezionale e incontrollabile delle parti di disporre della prova, contrastante con reiterate affermazioni di principio della giurisprudenza costituzionale (in particolare viene richiamata la sentenza n. 111 del 1993), inciderebbe sul principio di soggezione del giudice soltanto alla legge: la disponibilità della prova rende infatti disponibile, indirettamente, la stessa res judicanda, che viene così a sfuggire all’esercizio della giurisdizione, in violazione dell’art. 101, comma secondo, Cost.
Il giudice a quo prospetta anche la violazione dell’art. 25, comma secondo, Cost., che implica la punibilità dei colpevoli di reati: infatti, condizionandosi l’utilizzo da parte del giudice di elementi di prova irripetibili al consenso dell’imputato, si consente che quest’ultimo, mediante una scelta totalmente discrezionale, impedisca l’accertamento del fatto e perciò delle sue eventuali responsabilità.
8.1.— E’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, e riportandosi, stante l’analogia delle questioni, all’atto di intervento relativo ai giudizi di costituzionalità promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997.
9.— Nel corso di un procedimento penale nei confronti di diversi imputati, il Tribunale di Savona alla udienza del 27 giugno 1996 disponeva, su richiesta del pubblico ministero, l’acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da un ex coimputato, la cui posizione era già stata definita ex art. 444 cod. proc.pen., il quale, comparso in dibattimento per essere esaminato a norma dell’art. 210 cod. proc. pen., si era avvalso della facoltà di non rispondere.
Entrata in vigore la legge n. 267 del 1997, alla udienza del 20 ottobre 1997 il pubblico ministero chiedeva, a norma dell’art. 6, comma 2, della predetta legge, che venisse disposta nuova citazione di tale soggetto, nonchè di altro imputato di reato connesso, nei cui confronti, al pari del primo, era precedentemente intervenuta sentenza di patteggiamento.
Entrambi i soggetti si avvalevano della facoltà di non rispondere e, non avendo i difensori degli imputati acconsentito alla lettura delle relative dichiarazioni predibattimentali, il Tribunale, su eccezione del pubblico ministero, sollevava, con ordinanza in data 3 novembre 1997 (r.o. n. 908/1997), questione di costituzionalità, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 112 Cost., dell’ art. 6, commi 2 e 5, della legge n. 267 del 1997, nonchè dell’art. 513, comma 2, cod. proc. pen.
Nel merito della questione relativa alla disciplina transitoria, rilevante in ordine alle dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento connesso e già acquisite prima dell'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, il Tribunale denuncia, in primo luogo, la violazione degli artt. 3, 25, 101 e 112 Cost. in quanto la norma impugnata < < attribuisce rilevanza al consenso espresso dalla difesa ai fini della valutazione della prova, consistente in dichiarazioni rese da coimputati e da imputati o indagati in procedimento connesso o probatoriamente collegato di cui sia stata data lettura ai sensi dell’art. 513 c.p.p. previgente>>.
Al riguardo il rimettente osserva che < < il principio di eguaglianza e il principio di legalità in materia penale, da cui discende l’indisponibilità pubblica e privata della pretesa punitiva dello Stato, il principio di obbligatorietà dell’azione penale e la regola dell’obbligo di motivazione delle sentenze (con il corollario della necessaria coerenza intrinseca tra premesse e conclusioni) conducono a ritenere incompatibile con l’ordinamento costituzionale una interferenza tra volontà delle parti del processo e valutazione della prova, che potrebbe costringere il giudice a pervenire ad una pronuncia irragionevolmente discriminatrice e contraddittoria, che si fondi non sulla valutazione razionale degli elementi legittimamente acquisiti, ma anche sulla volontà insindacabile delle parti processuali>>.
In particolare, risulterebbe evidente la lesione del principio di eguaglianza in quanto, in conseguenza di differenti condotte processuali della difesa (consenso prestato o meno dai vari difensori prima della entrata in vigore della legge), il giudice, utilizzando nei confronti di ciascun imputato un materiale probatorio diverso, potrebbe pervenire alla condanna dell’uno e alla assoluzione dell’altro, pur in presenza di una identica posizione processuale.
In secondo luogo il Tribunale, con riferimento agli artt. 3, 101, comma secondo, 111, comma primo, Cost., ravvisa la < < intrinseca irrazionalità dell’art. 6 comma 5 l. n. 267/1997 nella parte in cui vieta di valutare le dichiarazioni acquisite ai sensi del testo previgente dell’art. 513 c.p.p.>>: infatti la norma transitoria, < < mentre consente l’utilizzazione a fini di prova delle dichiarazioni precedentemente rese dalle persone indicate dall’art. 513 se la loro intrinseca attendibilità é riscontrata anche soltanto da altri elementi di natura logica, vieta al giudice di utilizzare come riscontro dichiarazioni della stessa natura provenienti da persone diverse delle quali abbia riconosciuto l’attendibilità e l’autonomia rispetto a quella da riscontrare, così imponendogli di contraddire la propria motivata convinzione nel contesto della medesima decisione>>.
In terzo luogo il giudice a quo ritiene violato l’art. 3 Cost. per disparità di trattamento < < tra chi é raggiunto da più chiamate in correità convergenti, acquisite ex art. 513 e chi lo é soltanto, o anche, da dichiarazioni acquisite ex art. 503 c.p.p. per avere il dichiarante rifiutato di rispondere soltanto a singole domande, o, ancora, da dichiarazioni predibattimentali acquisite ex art. 512 c.p.p.>>.
In ordine alla questione relativa all’art. 513, comma 2, cod. proc. pen., rilevante in ordine alle dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento connesso citato a comparire per rendere esame dopo l'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, il Tribunale deduce, innanzi tutto, la violazione dell’art. 3 Cost., < < nella parte in cui prevede un diverso regime di lettura e conseguente utilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato a seconda che questi sia giudicato contestualmente o separatamente>>.
Si osserva al riguardo che la coesistenza di due regimi di utilizzabilità, a seconda che si tratti di imputato giudicato contestualmente (art. 513, comma 1) o separatamente (art. 513, comma 2) evidenzia una irragionevole disparità di trattamento, analoga a quella che aveva dato luogo alla declaratoria di incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 254 del 1992.
Inoltre, il giudice a quo ravvisa la violazione degli artt. 3 e 112 Cost., < < nella parte in cui (l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. novellato) non consente la lettura di dichiarazioni rese al P.M., alla P.G. delegata o al G.I.P. nella fase delle indagini ovvero al G.U.P. senza le forme degli artt. 498 e 499 c.p.p. da persone indagate o imputate in procedimento connesso o probatoriamente collegato che si siano avvalse della facoltà di non rispondere nel caso che le dichiarazioni siano state assunte prima dell’entrata in vigore della novella>>.
Rileva il Tribunale che tale assetto normativo si risolve in una pura e semplice sottrazione al processo di materiale probatorio ritualmente assunto, senza che fosse possibile, prima della entrata in vigore della novella, rimediare a tale conseguenza con il ricorso all’incidente probatorio: ciò non solo determina una irragionevole disparità di trattamento tra imputati, a seconda che il dichiarante si sia o meno avvalso della facoltà di non rispondere, ma anche un impedimento alla utilizzazione di prove raccolte dal pubblico ministero, non più in grado di chiederne l’assunzione con modalità tali da impedirne la dispersione.
Ancora, sarebbe ravvisabile la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. < < nella parte in cui la norma subordina l’acquisizione delle dichiarazioni al consenso di tutte le parti>>.
Ed infatti, attribuire ad una qualsiasi delle parti, sia pubbliche che private, compresa la parte civile, la facoltà di paralizzare l’acquisizione della prova nel processo, anche favorevole a questo o a quello imputato, mentre conduce a conseguenze inammissibili con gli stessi principi del processo accusatorio, dove la iniziativa della parte é mezzo per ampliare, e non per restringere, la conoscenza del giudice, determina conseguenze lesive degli stessi interessi difensivi, che potrebbero essere sacrificati dalle peculiari strategie difensive di ciascuna parte.
9.1.— E’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che, riportandosi, stante l’analogia delle questioni, all’atto di intervento relativo ai giudizi di costituzionalità promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.
10.— Nel corso di un procedimento penale a carico di diversi imputati dei delitti di falsità ideologica e abuso di ufficio, il Tribunale di Trani disponeva ex art. 210 cod. proc. pen. la citazione per l’udienza del 16 ottobre 1997 di un ex coindagato nei cui confronti era stata disposta l’archiviazione ai sensi dell’art. 408 cod. proc. pen.
All’udienza indicata, successiva all’entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, tale soggetto si avvaleva della facoltà di non rispondere e il pubblico ministero chiedeva che fossero acquisite le dichiarazioni dallo stesso rese in sede di interrogatorio. All’acquisizione si opponevano i difensori degli imputati in base a quanto disposto dall’art. 513, comma 2, cod. proc. pen. come sostituito dall’art. 1 della legge n. 267 del 1997, di immediata applicabilità nel processo in corso. Il pubblico ministero eccepiva l’illegittimità costituzionale della suddetta norma per contrasto con gli artt. 3, 97 e 112 Cost.
Il Tribunale, valutata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità prospettata e ritenuto di dover estendere d’ufficio, in riferimento agli stessi parametri costituzionali, la censura, formulata dal pubblico ministero in relazione all'art. 513 cod. proc. pen., agli artt. 238 cod. proc. pen. e 6 della legge n. 267 del 1997, con ordinanza del 16 ottobre 1997 (r.o. n. 913 del 1997) rimetteva il giudizio dinanzi alla Corte.
A giudizio del Tribunale rimettente l’art. 513, comma 2, cod. proc. pen., novellato dalla legge n. 267 del 1997, viola in primo luogo l’art. 3 Cost., in quanto determina una irragionevole disparità di trattamento fra situazioni processuali equipollenti: mentre, infatti, nel caso in cui il testimone rifiuti di rispondere é possibile ai sensi dell’art. 500, comma 2-bis, cod. proc. pen. procedere alle contestazioni e così < < recuperare>> le dichiarazioni precedentemente rese, quando a deporre sia un imputato di reato connesso il < < recupero>> delle sue dichiarazioni può avvenire solo su accordo delle parti.
Al riguardo il rimettente osserva che a venire in discussione é, sotto questo profilo, direttamente l’art. 210, comma 4, cod. proc. pen., che attribuisce la facoltà di non rispondere all’indagato o imputato in un procedimento connesso anche con riferimento a fatti riguardanti la responsabilità di terzi, ipotesi nella quale il dichiarante ex art. 210 cod. proc. pen. é in una situazione equiparabile a quella del testimone. Di qui la censura mossa, in riferimento all’art. 3 Cost., anche all’art. 210 cod. proc. pen. per i riflessi sull’attuale disciplina dell’art. 513 cod. proc. pen.
Un ulteriore profilo di disparità di trattamento viene ravvisato dal giudice a quo in relazione alla disciplina transitoria prevista dall’art. 6 della legge n. 267 del 1997. Infatti la norma impugnata, pur introducendo ai commi 2 e 5 una disciplina di salvaguardia delle situazioni in cui il dichiarante sia già stato esaminato prima dell’entrata in vigore della legge, nulla dispone in ordine alla situazione del tutto equipollente in cui, come nella specie, il dichiarante, esaminato in dibattimento dopo l’entrata in vigore della legge, si avvalga della facoltà di non rispondere e tuttavia il pubblico ministero non abbia avuto alcuna possibilità, ai sensi del comma 1, di ricorrere all’incidente probatorio, essendo già esaurite le fasi in cui tale mezzo é consentito.
L’art. 513, comma 2, cod. proc. pen. violerebbe inoltre il principio del buon andamento della pubblica amministrazione < < in quanto determina un rilevante spreco di attività amministrativa, finalizzata all’espletamento delle indagini e all’introduzione del giudizio dibattimentale, allorchè tale attività venga vanificata in conseguenza della impossibilità non prevedibile di poter utilizzare una fonte di prova>>, nonchè l'art. 112 Cost. in quanto la norma impugnata é di ostacolo al valido esercizio dell'azione penale promossa.
10.1.— E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato che, richiamandosi integralmente all’atto di intervento relativo ai giudizi di costituzionalità promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997., ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato in diritto
1.─ Preliminarmente la Corte deve prendere in esame le questioni della ammissibilità della costituzione in giudizio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino (r.o. n. 915 del 1997) e della Provincia di Bologna, qualificatasi come persona offesa nel procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni di Bologna (r.o. n. 776 del 1997).
1.1.─ Come questa Corte ha più volte avuto occasione di affermare (sentenze nn. 1 e 375 del 1996 e ordinanza n. 327 del 1995), la costituzione del pubblico ministero nel giudizio incidentale di costituzionalità deve ritenersi inammissibile: infatti, nonostante al pubblico ministero debba riconoscersi la qualità di parte nel processo a quo, da un lato la peculiarità della sua posizione ordinamentale e processuale, dall’altro l'attuale disciplina (artt. 20, 23 e 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87; artt. 3 e 17 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), che tiene distinti il tenore letterale e la ratio delle norme di procedura per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, che contrappongono il "pubblico ministero" e alle "parti", induconoono ad escludere che la costituzione in giudizio di tale soggetto sia prevista o possa desumersi in via di analogia dalle disposizioni dettate per le parti private dalla legge 11 marzo 1953, n. 87 (artt. 20, 23, 25) e dalle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (artt. 3 e 17).
La peculiarità del ruolo del pubblico ministero fa poi ritenere non irragionevole la scelta discrezionale del legislatore di discriminaretinguere tale organo rispetto alle parti private del procedimento a quo, non prevedendone la legittimazione a costituirsi nel giudizio incidentale di sulle leggi.legittimità. Appare pertanto priva di fondamento la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui non contemplano il pubblico ministero tra le parti i soggetti che possono costituirsi, esaminare gli atti depositati nella cancelleria della Corte costituzionale e presentare, costituendosi, le proprie deduzioni, prospettata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino nelle deduzioni scritte presentate sotto forma di atto di costituzione, nonchè nell’illustrazione delle ragioni, che é stato ammesso a rendere nell’udienza pubblica.
1.2.─ E’ del pari inammissibile la costituzione della persona offesa Provincia di Bologna., che non era
La Provincia di Bologna non é parte nel procedimento a quo., nè potrebbe comunque esserlo, in quanto l’art. 10 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, dichiarato costituzionalmente legittimo da questa Corte con sentenza n. 433 del 1997, non ammette l’esercizio dell’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni, nè, d’altro canto, la relativa sentenza penale ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno. Ne consegue che, se tale soggetto non può essere parte nel processo a quo, non può esserlo nel processo costituzionale in via incidentale.
2.─ Le numerose questioni di legittimità costituzionale sottoposte all’esame della Corte riguardano l’art. 210, comma 4, cod. proc. pen., nonchè gli artt. 238, commi 2-bis e 4, e 513, commi 1 e 2, cod. proc. pen. – questi ultimi nelle parti modificate, rispettivamente, dagli artt. 3 e 1 della l.egge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove)- e l’art. 6, commi 2 e 5, della predetta legge, contenente norme transitorie circa la nuova disciplina dell’art. 513 cod. proc. pen.
In estrema sintesi, tutte le questioni attengono alle regole di acquisizione probatoria di dichiarazioni sul fatto altrui rese in precedenza da imputati, sia in causa proprianel medesimo procedimento, sia in procedimento separato, non presenti comparsi in dibattimento, ovvero che rifiutino di sottoporsi all’esame o si avvalgano della facoltà di non rispondere. Le questioni si riferiscono dunque, nell’ambito dell’articolato e complesso sistema normativo che disciplina la formazione della prova in dibattimento, ad una peculiare categoria di dichiarazioni, caratterizzate dall’essere rese da imputati e dall’avere per oggetto fatti concernenti la responsabilità di altri imputati.
In particolare, le questioni investono:
- con riguardo all’art. 513, comma 1, cod. proc. pen., la regola che subordina al consenso degli altri imputati l’utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza dall’imputato in causa propria nel medesimo procedimento che in dibattimento rifiuti di sottoporsi all’esame;
- con riguardo all’art. 513, comma 2, cod. proc. pen., la regola che condiziona all’accordo delle parti la lettura delle dichiarazioni rese in precedenza dall’imputato in procedimento separato che in dibattimento si avvale della facoltà di non rispondere;
- con riguardo alle disposizioni transitorie dettate dall’art. 6 della legge n. 267 del 1997 in relazione all’art. 513 cod. proc. pen., la diversità di disciplina circa l’utilizzazione delle dichiarazioni nei giudizi in corso, a seconda che, al momento di entrata in vigore della legge, non fosse ancora ovvero fosse già stata disposta la lettura delle dichiarazioni rese in precedenza;
- con riguardocon riferimento all’art. 238, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen., la disciplina che prevede la utilizzazione delle dichiarazioni rese in altroprecedenza in dibattimento soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato all’assunzione della prova nel procedimento separato, ovvero soltanto nei confronti dell’imputato che vi consenta;
- infine, con riguardo all’art. 210, comma 4, cod. proc. pen., non modificato dalla legge n. 267 del 1997, la facoltà di non rispondere riconosciuta all’imputato in procedimento connesso o probatoriamente collegato.
Poichè le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o analoghe, comunque coinvolgenti complessivamente gli articoli del codice di procedura penale sostituiti o modificati dalla legge n. 267 del 1997 e le relative norme transitorie, nonchè l’art. 210, comma 4, cod. proc. pen., ad essi strettamente collegato, é opportuno disporre la riunione dei relativi giudizi.
2.1.- L'esame delle molteplici questioni prospettate dai giudici rimettenti presuppone l’individuazione preliminare dei valori costituzionali coinvolti dal complesso sistema normativo sottoposto al giudizio della Corte.
Viene innanzitutto in gioco l’inviolabilità del diritto di difesa dell’imputato, nella sua dimensione di diritto fondamentale della persona, garantito dall’art. 24 della Costituzione, con particolare riferimento, per quanto qui interessa, sia all’imputato che ha reso dichiarazioni sul fatto altrui, sia all’imputato nei cui confronti tali dichiarazioni sono rivolte.
Quanto al primo, l’intangibilità del diritto di difesa, sotto forma del rispetto del principio nemo tenetur se detegere, e conseguentemente del diritto al silenzio, si manifesta nella garanzia dell'esclusione, anche quando l’imputato abbia reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri, dell'obbligo di rispondere in dibattimento a domande che potrebbero coinvolgere responsabilità proprie.
Quanto al secondo, é manifestazione irrinunciabile del diritto di difesa che all’imputato sia assicurata la possibilità, salvo che egli stesso vi abbia rinunciato, di sottoporre al vaglio del contraddittorio le dichiarazioni che lo riguardano, in conformità al metodo di formazione dialettica della prova davanti al giudice chiamato a decidere.
Sul piano costituzionale, viene inoltre in gioco la funzione del processo penale, che é strumento, non disponibile dalle parti, destinato all'accertamento giudiziale dei fatti di reato e delle relative responsabilità. Tale funzione non può essere utilizzata per attenuare la tutela – piena e incoercibile – del diritto di difesa, coessenziale allo stesso processo. Sono invece censurabili, sotto il profilo della ragionevolezza, soluzioni normative che, non necessarie per realizzare le garanzie della difesa, pregiudichino la funzione del processo.
3.─ La maggior parte delle ordinanze sollevano problemi di costituzionalità dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. riguardante il rifiuto di rispondere in dibattimento della persona imputata in separato procedimento connesso o collegato, che abbia in precedenza reso dichiarazioni sul fatto altrui.
Il Tribunale per i minorenni di Bologna (r.o. n. 776/1997), il Tribunale di Bergamo (r.o. n. 81/1998), il Tribunale militare di Torino (r.o. n. 898/1997), il Tribunale di Savona (r.o. n. 908/1997), il Tribunale di Trani (r.o. n. 913/19978) e il Tribunale di San Remo (r.o. n. 861/1997) dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 513, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui subordina all’accordo delle parti la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni predibattimentali delle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen. (imputati del medesimo reato, di reati connessi ovvero di reati probatoriamente collegati nei confronti dei quali si procede o si é proceduto separatamente), che si avvalgoano ina dibattimento della facoltà di non rispondere.
Il Tribunale di San Remo (r.o. n. 861/1997) formalmente impugna in combinato disposto con l’, unitamente all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., - che detta i criteri cui é subordinata la lettura delle suddette dichiarazioni -, anche l’art. 514 cod. proc. pen., che, al contrario, quale norma di chiusura,, disciplina le letture vietate.
Il Tribunale di Bergamo (r.o. n. 81/1998), il Tribunale militare di Torino (r.o. n. 898/1997) e il Tribunale di Trani (r.o. n. 913/19978) impugnano inoltre il regime processuale delle letture dettato dall’art. 513, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento all’art. 210, in relazione al comma 4 dell'art. 210, cod. proc. pen., che attribuisce la facoltà di non rispondere ai soggetti indicati nel comma 1 del medesimo articolo.
3.1.─ A parere dei rimettenti l’art. 513, comma 2, violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione:
a) perchè l’ingresso delle dichiarazioni rese in precedenza fra il materiale probatorio sottoposto alla valutazione del giudice viene fatto discendere dipendere dalla volontà delle parti (r.o. n. 776/1997 con esclusivo riferimento alla intrinseca irragionevolezza): in particolare, attribuendo ad una qualsiasi di essa, compresa la parte civile, la facoltà di paralizzare l’acquisizione della prova, anche se favorevole ad un imputato (r.o. n. 908/1997), violando la parità tra accusa e difesa nella partecipazione al processo, la garanzia del diritto delle parti private e del pubblico ministeroPM ad ottenere l’ammissione e l’acquisizione dei mezzi di prova, ed impedendo al giudice di assumere le prove a discarico e a carico dell’imputato (r.o. n. 861/1997);
b) in quanto tale disposizione determina una irragionevole disparità di trattamento tra la disciplina della utilizzazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dal testimone che rifiuti in dibattimento di rispondere e quella delle dichiarazioni rese dagli imputati in un procedimento connesso, "giacchè mentre nel caso in cui il testimone si rifiuti di rispondere possono, ai sensi del comma 2-bis dell'art 500 cod. proc. pen., recuperarsi le sue dichiarazioni, viceversa nel caso in cui il dichiarante ex art. 210 cod. proc. pen. (che sostanzialmente altri non é che un testimone seppure fornito di particolari garanzie) si rifiuta di rispondere, il recupero delle sue dichiarazioni non può avvenire che con l'accordo delle parti" (r.o. n. 913/1997);
c) perchè, con in riferimento anche agli artt. 2, 25, 101, 102, 111 e 112 Cost., la norma impugnata - comportando la perdita, ai fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia oggettivamente irripetibile in tale sede, per via della decisione di non rispondere a dibattimento di persone che avevano precedentemente scelto di non avvalersi di tale facoltà rendendo dichiarazioni indizianti nei confronti di altri - pone il giudice nell'impossibilità di emettere una giusta decisione e viola ad un tempo i principi di uguaglianza, legalità, esercizio dell’azione penale, funzione conoscitiva del processo, indefettibilità della giurisdizione ed essenzialmente lo stesso diritto al contraddittorio ("il conflitto reale non é tra diritto di difesa e giurisdizione, ma tra i diritti di difesa di cui sono titolari i diversi soggetti" - ) (r.o. n. 898/1997).
3.2.─ Facendo riferimento agli stessi parametri sopra indicati, richiamati per lo più congiuntamente, alcune ordinanze denunciano inoltre la violazione:
a) del principio di indefettibilità della giurisdizione, del libero convincimento del giudice e della sua soggezione solo alla legge, in quanto il diritto riconosciuto all’imputato di opporsi ad libitum all’utilizzazione di prove a suo carico gli consentirebbe di disporre del processo e impedirebbe al giudice di conoscere i fatti del processo oggetto del giudizio, nonchè di valutare complessivamente il materiale probatorio (r.o. n. 81/1998, r.o. n. 776/1997, r.o. n. 861/1997, con riferimentoin riferimento agli artt. 111 e 112 Cost. e r.o. n. 898/1997, in relazione riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost.);
b) del principio di non dispersione della prova, enucleato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 254 e 255 del 1992, e tendente a contemperare il rispetto del principio guida dell’oralità con l’esigenza di evitare la perdita di quanto acquisito prima del dibattimento, così che non sia sacrificato lo scopo essenziale del processo penale, che consiste nella ricerca della verità e in una decisione giusta, nonchè, sotto altro profilo, del diritto di difesa della parte civile la quale, non potendo chiedere nè partecipare all’incidente probatorio nella fase delle indagini preliminari, potrebbe vedere irrimediabilmente compromesso il suo interesse alla acquisizione della prova a carico dell’imputato, e tuttavia potrebbe anche, per il suo singolare interesse, opporsi alla acquisizione di dichiarazionie che scagionino l’imputato (r.o. n. 81/1998, incon riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 111 e 112 Cost.);
c) del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, in quanto la disciplina impugnata produrrebbe l’effetto di paralizzare ex post l’iniziativa penale, così di fatto violando il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale che comporta che l’organo della pubblica accusa sia messo nelle condizioni di esercitare validamente l’azione promossa (r.o. n. 913/1997, icnon riferimento all'art. 112 Cost.).
Per il Tribunale militare di Torino e per il Tribunale di Trani sarebbero inoltre violati inoltre anche l'art. 25, secondo comma, Cost., perchè i principi in esso affermati implicano la punibilità dei colpevoli di reati (r.o. n. 898/1997), e l'art. 97 Cost., in quanto la norma impugnata < < determina un rilevante spreco di attività amministrativa, finalizzata all’espletamento delle indagini e all’introduzione del giudizio dibattimentale, […] vanificata in conseguenza della impossibilità non prevedibile di poter utilizzare una fonte di prova>> (r.o. n. 913/1997).
3.3.─ Il Tribunale di Savona e il Tribunale di San Remo censurano il medesimo art. 513, comma 2, cod. proc. pen. per la irragionevole diversità dei regimi di utilizzabilità dettati nel caso in cui l'imputato - dello stesso reato, di reato connesso o di reato probatoriamente collegato - sia giudicato contestualmente (art. 513, comma 1, cod. proc. pen.) o separatamente (art. 513, comma 2, cod. proc. pen.) (r.o. n. 861/1997 e n. 908/1997).
4. ─ Le censure mosse all’art. 513, comma 2, cod. proc. pen. sono sostanzialmente riconducibili a quattro profili, sovente prospettati come concorrenti o interdipendenti.
In primo luogo, viene eccepita, incon riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., l’illegittimità costituzionale della norma in esame per l’irragionevolezza di una disciplina che subordina alla volontà delle parti l’acquisizione del materiale probatorio suscettibile di essere valutato dal giudice ai fini della decisione, attribuendo ad una qualsiasi delle parti, ivi compresa la parte civile, la facoltà di paralizzare l’acquisizione della prova, anche se. favorevole all’imputato. Verrebbe cioé introdotto un inammissibile principio dispositivo in materia di prova, e si consentirebbe allo stesso imputato di disporre del processo, attribuendogli ad libitum il diritto di opporsi all’utilizzazione di prove a suo carico e impedendo correlativamente al giudice di conoscere i fatti di causa e di valutare complessivamente il materiale probatorio. Consequenziali a questo profilo sarebbero la violazione del principio della parità tra accusa e difesa e del diritto delle parti di ottenere l’ammissione e l’acquisizione dei mezzi di prova.
La violazione del principio di ragionevolezza viene eccepita anche sotto il diverso profilo dell’irragionevoledella ingiustificata disparità di trattamento tra la disciplina delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dal testimone, che poi rifiuta o omette in tutto o in parte di rispondere durante l’esame in dibattimento, e quella riservata alle dichiarazioni rese in precedenza dall’imputato in un procedimento connesso, che poi si avvale in dibattimento della facoltà di non rispondere: nel primo caso, infatti, le dichiarazioni del testimone possono essere "recuperate" mediante il meccanismo delle contestazioni, operante ex art. 500, comma 2-bis, cod. proc. pen. anche nel caso di rifiuto parziale o totale di rispondere, mentre nel caso in cui l’imputato in procedimento connesso, che sostanzialmente non sarebbe altro che un testimone, seppure fornito di particolari garanzie, si avvale in dibattimento della facoltà di non rispondere, le dichiarazioni rese in precedenza possono essere recuperate solo se vi é l’accordo delle parti.
Un ulteriore profilo pone l’accento sulla violazione del diritto al contraddittorio, con riferimentoin riferimento all’art. 24 Cost.: a seguito della disciplina impugnata, il "conflitto reale" non si porrebbe tra diritto di difesa ed esercizio della giurisdizione, ma tra i diritti di difesa di cui sono rispettivamente titolari l’imputato in procedimento connesso "dichiarante contra alios" che si avvale della facoltà di non rispondere, e l’imputato destinatario delle dichiarazioni, che perderebbe il diritto al contraddittorio.
Infine, un quarto gruppo di censure chiama in causa anche la violazione degli artt. 101, secondo comma 2, 102, primo comma 1, 111 e 112 Cost.: la norma impugnata, in quanto comporta la perdita, ai fini della decisione, di elementi di prova divenuti oggettivamente irripetibili in dibattimento a causa della decisione di non rispondere di persone che in precedenza non si erano avvalse di tale facoltà ed avevano reso dichiarazioni a carico di altri, porrebbe il giudice nell’impossibilità di emettere una giusta decisione e violerebbe i principi inciderebbe sul del libero convincimento del giudice e desulla sua soggezione solo alla legge, desulla funzione conoscitiva del processo, desull’indefettibilità della giurisdizione, desull’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale.
4.1.─ Le questioni sono fondate, nei limiti di seguito precisati, con in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
L’art. 513, comma 2, cod. proc. pen. disciplina prevede i casi in cui é possibile procedere alla lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese in precedenza al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare dalle persone indicate nell’art. 210 cod. proc. pen. (imputati in un procedimento connesso a norma dell’art. 12 cod. proc. pen. e imputati di un reato probatoriamente collegato a norma dell’art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., nei cui confronti si procede o si é proceduto separatamente). Si tratta di persone che, proprio in quanto esaminate in un procedimento diverso da quello a loro carico, sono necessariamente sentite su fatti concernenti la responsabilità di altri soggettiimputati.
In base allL’originaria disciplina del codice prevedeva che, ove non fosse possibile ottenere la presenza del dichiarante (nei cui confronti può essere disposto l’accompagnamento coattivo), il giudice, sentite le parti, disponeva la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni. Ove il dichiarante, presente, si fosse avvalso della facoltà di non rispondere, riconosciutagli dall’art. 210, comma 4, cod. proc. pen., secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale non era possibile disporre la lettura delle precedenti dichiarazioni, espressamente ammessa solo nel caso in cui lo stesso non fosse presente. Alla stregua di tale interpretazione, si ritenne che la disciplina differisse da quella stabilita nell’art. 513, comma 1, cod. proc. pen. in caso di rifiuto dell’imputato nel medesimo procedimento di sottoporsi all’esame: tale norma prevedeva infatti che, a richiesta di parte, poteva esser disposta la lettura-acquisizione delle precedenti dichiarazioni sia nei casi di contumacia o assenza, sia in quello di rifiuto dell’imputato, presente, di sottoporsi all’esame.
La ritenuta disparità di trattamento tra il secondo e il primo comma dell’art. 513 cod. proc. pen. venne giudicata da questa Corte (v. sentenza n. 254 del 1992) "del tutto sfornita di ragionevole giustificazione": da un lato la Corte ha rilevato che, essendo riconosciuta anche all’imputato in separato procedimento connesso la facoltà di non rispondere, e di sottrarsi quindi, in tutto o in parte, all’esame, si versava in una situazione di impossibilità sopravvenuta di ripetizione dell’atto del tutto analoga alla indisponibilità dell’imputato di sottoporsi all’esame, che a norma del primo comma determinava la lettura delle precedenti dichiarazioni; dall’altro, che la palese irragionevolezza della norma impugnata si manifestava con particolare evidenza ove si considerasse che la diversità di disciplina in ordine alla possibilità di lettura delle dichiarazioni rese in precedenza, a seconda che si procedesse in un unico processo cumulativo ovvero separatamente, dipendeva da < < scelte o valutazioni contingenti di natura strettamente processualei..., se non da eventi del tutto casuali>>; con la conseguenza che < < la circostanza che al simultaneus processus non si addivenga per qualsiasi causa non può ragionevolmente mutare il regime di leggibilità in dibattimento (e quindi di utilizzabilità ai fini della decisione) delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dagli imputati di detti procedimenti>>.
L’art. 513, comma 2, cod. proc. pen. é stato pertanto dichiarato illegittimo nella parte in cui < < non prevedeva che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo rese dalle persone indicate nell’art. 210 cod. proc. pen., qualora queste che si erano avvalganose della facoltà di non rispondere>>.
La disciplina risultante da tale intervento additivo é stata radicalmente modificata dalla legge n. 267 del 1997. Dalla nuova formulazione dell’art.513, comma 2, cod. proc. pen. emerge in primo luogo che é stata reintrodotta, ai fini della disciplina della lettura, la distinzione tra impossibilità di ottenere la presenza del dichiarante (ovvero di procedere all’esame a domicilio o alla rogatoria internazionale o all’esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio), e esercizio da parte del dichiarante presente della facoltà di non rispondere.
Ove ricorra la prima situazione, il giudice, a richiesta di parte, dispone a norma dell’art. 512 cod. proc. pen. la lettura delle dichiarazioni rese in precedenza qualora la impossibilità di ripetizione dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Ove il dichiarante, presente, si avvalga della facoltà di non rispondere, la lettura dei verbali delle precedenti dichiarazioni può invece essere disposta soltanto con l’accordo delle parti.
Si é quindi ritornati, sia pure con alcune alcune variazioni, alla ad una disciplina analoga a quella vigente prima della sentenza n. 254 del 1992: in caso di esercizio della facoltà di non rispondere, la lettura non é preclusa in modo assoluto, ma risulta condizionata all’accordo delle parti; in caso di impossibilità di ottenere la presenza del dichiarante, la lettura non é ammessa sempre, ma solo nelle ipotesi in cui la impossibilità di ripetizione dell’atto dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni.
4.2.- La scelta del legislatore del 1997 é venuta incontro all’indiscutibile esigenza di precludere, in mancanza del consenso dei soggetti interessati, l’acquisizione meramente "cartolare" delle dichiarazioni precedentemente rese sul fatto altrui dall’imputato di reato connesso o collegato che in dibattimento rifiuti di rispondere: il metodo di acquisizione di queste dichiarazioni, raccolte in un contesto in cui non é assicurata la garanzia del contraddittorio, impediva infatti all’imputato a cui erano rivolte di esercitare in dibattimento il fondamentale diritto di confrontarsi con la fonte di accusa. Nell'ottica di correggere la precedente disciplina, Llo stesso legislatore del 1997 ha poi allargato le ipotesi in cui é possibile disporre con incidente probatorio l'esame su fatti concernenti la responsabilità di altri sia della persona sottoposta alle indagini in causa propria nel medesimo procedimento, sia delle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen. (art. 392, comma 1, lett. c e d, cod. proc. pen.), ed ha esteso all'udienza preliminare la possibilità di esaminarle con le forme dell'esame diretto e del controesame (art. 421, comma 2, cod. proc. pen.), opportunamente estendendo ampliando, mediante strumenti attivabili anche per iniziativa della difesa dell'imputato, gli spazi del contraddittorio (sia pure anticipato) su atti destinati ad essere utilizzati in dibattimento.
Ciò che invece nella legge n. 267 del 1997 delinea un sistema privo di razionale ragionevole giustificazione é che la utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni venga fatta dipendere dalla scelta meramente discrezionale dell’imputato in procedimento connesso di rispondere in dibattimento sui fatti concernenti la responsabilità di altri, dopo che il medesimo imputato, pur avendo la facoltà di non rispondere a norma dell’art. 210, comma 4, cod. proc. pen., si era in precedenza consapevolmente risolto a rendere dichiarazioni erga alios.
Va infatti considerato che, da un lato, l’ordinamento consente di assumere prevede la più ampia utilizzazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dichiarazioni daell’indagato o daell’imputato su fatti concernenti la responsabilità di altri; :d in particolare, le dichiarazioni rese al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare sono utilizzate per condurre investigazioni nei confronti di altri soggetti, per sottoporli eventualmente a misure di custodia cautelare, per esercitare nei loro confronti l’azione penale e per disporne, infine, il rinvio a giudizio.
Dall’altro lato, la norma impugnata subordina la possibilità di fare rientrare le precedenti dichiarazioni tra il materiale oggetto suscettibile di valutazione probatoria alla scelta del dichiarante, assolutamente discrezionale e potestativa, di non avvalersi della facoltà di non rispondere. Specularmente, la scelta del dichiarante, di rifiutare in dibattimento di sottoporsi al contraddittorio con il destinatario delle sue precedenti dichiarazioni viene ad innestarsi a combinarsi con la sulla prevedibile mancanza dell’accordo di tutte le parti, - portatrici di contrastanti interessi processuali, - alla lettura.
L’irragionevolezza e l’incoerenza di tale meccanismo sono di immediata evidenza: l’esclusione delle dichiarazioni rese in precedenza dal patrimonio di conoscenze del giudice risulta infatti rimessa alla concorrente volontà dell’imputato in procedimento connesso e della parte processualmente interessata a impedire l’acquisizione e l’utilizzazione delle dichiarazioni stesse.
Ne risulta pregiudicata la stessa funzione essenziale del processo, che é appunto quella di accertare e di ricostruire i reati verificare la sussistenza dei reati oggetto del giudizio e di accertare le relative responsabilità .
Da un lato, non é conforme al principio costituzionale di ragionevolezza una disciplina che precluda a priori l'acquisizione in dibattimento di elementi di prova raccolti legittimamente nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare; dall'altro, la tutela del diritto di difesa impone che l'ingresso di tali elementi nel patrimonio di conoscenze del giudice sia subordinato alla possibilità di instaurare il contraddittorio tra il dichiarante e il destinatario delle dichiarazioni.
individuali, nel rispetto delle regole che ispirano l’impianto tendenzialmente accusatorio del processo penale.
Conforme al principio costituzionale di ragionevolezza e ad una equilibrata tutela del diritto di difesa, coerente con il sistema processuale complessivamente delineato dal legislatore, é invece una disciplina che da un lato non precluda a priori l’acquisizione in dibattimento di elementi di prova raccolti legittimamente nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare, dall’altro ne subordini l’ingresso nel patrimonio di conoscenze del giudice alla possibilità di instaurare il contraddittorio tra il dichiarante e il destinatario delle dichiarazioni.
Alla stregua della norma impugnata, Ll’a mancata previsione di contestazioni in caso di esercizio della facoltà di non rispondere comporta preclude invece la rinuncia totale ad in modo assoluto la possibilità di esaminare il dichiarante, che viene immediatamente congedato.. L’effetto che ne consegue – perdita definitiva delle precedenti dichiarazioni – determina impedisce, proprio in virtù della disciplina contenuta nell’art. 513, comma 2, cod. proc. pen., il sacrificio del principio della la formazione dialettica della prova davanti al giudice e del conseguente diritto dell’imputato di confrontarsi con la fonte di accusa.
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Diversamente, nel disciplinare l’esame dei testimoni, i commi 2-bis e 4 dell’art. 500, cod. proc. pen. - introdotti dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella l.egge 7 agosto 1992, n. 356, dopo che questa Corte, con sentenza n. 255 del 1992, aveva dichiarato illegittima la precedente disciplina nella parte in cui non prevedeva l’acquisizione nel fascicolo per il dibattimento, se erano state utilizzate per le contestazioni, delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone – stabiliscono che le parti possono procedere alle contestazioni anche quando il teste rifiuta o comunque omette, in tutto o in parte, di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni, e che le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità.
Ebbene, il meccanismo disegnato dall’art. 500, comma 2-bis, cod. proc. pen. indica la soluzione, rinvenibile offerta dallo nello stesso ordinamento, per porre rimedio ai vizi di legittimità costituzionale dell’art. 513, comma 2, cod. proc. pen.
Va tenuto infatti presente che sul terreno processuale l’imputato in procedimento connesso é in gran parte già sottoposto alla disciplina propria dei testimoni: l’art. 210, comma 2, cod. proc. pen. prevede la citazione mediante le norme per i testimoni, l’obbligo di presentazione al giudice e l’accompagnamento coattivo. in un contesto in cui Ttali simmetrie trovano appunto spiegazione e giustificazione nella analogia tra le posizioni processuali di soggetti le cui dichiarazioni sono contraddistinte dall'essere rivolte, e dall'essere destinate a valere, nei confronti di altri.
E' dunque coerente con il rispetto dei principi costituzionali di cui é stata denunciata la violazione che alla posizione delle le persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen. vengano assimilata sul terreno processuale a quella dei applicate le regole relative alle contestazioni previste per i testimoni anche in caso di rifiuto del dichiarante di rispondere: mediante il sistema delle contestazioni di cui all'art. 500, comma 2-bis, cod. proc. pen., alla parte che ha chiesto l'esame é infatti data la possibilità di portare direttamente davanti al giudice il contenuto delle dichiarazioni rese in precedenza e alle controparti di sottoporle al vaglio critico, sollecitando e favorendo eventuali ritrattazioni, correzioni e chiarimenti.,
sino alla decisione del dichiarante di rispondere alle domande.
Risulta così possibile:
- correggere superare la manifesta irragionevolezza di un sistema disposizioni che consenteono all’autorità giudiziaria di raccogliere e di utilizzarelegittimamente dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari dichiarazioni rilevanti ai fini dell’esercizio dell’azione penale e, che, poi, ne affidano la possibilità di acquisizione in dibattimento alla scelta discrezionale di chi in precedenza ha liberamente reso quelle dichiarazioni;
- raggiungere salvaguardare un soddisfacente punto di equilibrio tra i concorrentiil diritti o di difesa dell’imputato dichiarante e insieme dell’imputato destinatario delle dichiarazioni: il diritto al silenzio non può estendersi sino viene scalfito ove al punto di impedire che il dichiarante venga sottoposto alle contestazioni sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni; il diritto al contraddittorio dell’accusato non può essere identificarsi confuso con il un con potere di veto, ma va correttamente inteso come diritto a contestare tali dichiarazioni in contraddittorio con le altre parti e davanti al giudice, adottando il meccanismo già previsto dal legislatore in caso di rifiuto totale o parziale di rispondere del testimone.
Al riguardo, é opportuno precisare che, ove le dichiarazioni sul fatto altrui risultino inscindibilmente connesse con i profili di responsabilità sul fatto proprio, la contestazione ad iniziativa delle parti di singoli contenuti narrativi appare un meccanismo idoneo a consentire al soggetto esaminato chiamato all'esame di identificarne concretamente la portata probatoria e, quindi, l’eventuale pregiudizio che potrebbe derivarne alla sua difesa.
In particolare, poichè l’acquisizione mediante contestazione di singoli contenuti narrativi potrebbe in ipotesi esporre l’imputato in procedimento connesso a nuovi o più gravi profili di responsabilità, diversi e ulteriori rispetto a quelli risultanti dalle sue precedenti dichiarazioni, la garanzia del diritto al contraddittorio di tutte le parti e, nello stesso tempo, di un consapevole esercizio del diritto di difesa del dichiarante, nel rispetto del principio nemo tenetur se detegere, e, nello stesso tempo, quella del diritto al contraddittorio di tutte le parti, sonoé assicuratea sia dalla più ampia esplicazione del metodo dialettico-contestativo proprio del dibattimento, cui é funzionalesia dall'onere, per la parte che chiede l’esame ex art. 210 cod. proc. pen., di presentare la lista dei soggetti da esaminare "con l’indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame", secondo il disposto dell’art. 468, comma 1, cod. proc. pen.,; regola che può ritenersi implicitamente richiamato a dal rinvio, contenuto nell’art. 210, comma 2, cod. proc. pen., alle norme per la citazione dei testimoni.
4.3.─ In accoglimento delle questioni elencate sub 3.1.a), 3.1.b) e 3.1.c), – incon riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., - e, in concorso con le precedenti, della questione 3.1.c) - quest’ultima con riferimento anche agli artt. 101, comma 2, 102, comma 1, 111 e 112 Cost. – l’art. 513, comma 2, ultimo periodo, cod. proc. pen. va pertanto dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere, su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell’accordo delle parti alla lettura si applica l’art. 500, commi 2-bis e 4 cod. proc. pen..
Risultano così assorbite le questioni - indicate sub 3.1.c) e 3.2. - sollevate in riferimento agli artt. 2, 25, 97, 101, 102, 111 e 112 Cost.
E’ opportuno precisare che nell’intervento additivo sull’art. 513, comma 2, cod. proc. pen. il richiamo anche al comma 4 dell’art. 500 cod. proc. pen. é funzionale a rendere applicabile il meccanismo di acquisizione nel fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni: non risponde evidentemente all’esigenza di estendere la regola il criterio di giudizio che subordina il valore probatorio delle precedenti dichiarazioni alla sussistenza di altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità, stabilito per i testimoni nello stesso comma 4, é infatti dettato dall'analoga regola prevista in via generale dall'art. (regola analoga é infatti già stabilita in via generale dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. anche per il coimputato e per l’imputato in procedimento connesso), ma é funzionale a richiamare il meccanismo di acquisizione nel fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni.
Non é invece necessario alcun richiamo all’art. 500, comma 5, cod. proc. pen., in quanto la situazione ivi contemplata é assorbitarimane attratta danella disciplina delle contestazioni prevista in via generale in caso di omissione o rifiuto o di omissione totale o parziale di rispondere; nè vi é motivo di applicare la regola di valutazione probatoria dettata dal comma 5, in quanto le dichiarazioni sul fatto altrui rese dall’imputato in procedimento connesso continuano ad essere sottoposte, proprio perchè provenienti da un imputato, alla regola di giudizio dettata dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
La valutazione dell'efficacia probatoria di tali dichiarazioni – raccolte dall'autorità giudiziaria fuori del contraddittorio, rese da un imputato che si é poi avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere, acquisite mediante il meccanismo delle contestazioni – dovrà avvenire con la cautela e il rigore richiesti da tali caratteristiche, Al riguardo, questa Corte ritiene di dover esprimere l’avviso che l’efficacia probatoria delle dichiarazioni sul fatto altrui - raccolte dall’autorità giudiziaria fuori del contraddittorio, rese da un imputato che si é poi avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere ed acquisite mediante il particolare meccanismo delle contestazioni – non potrà non essere valutata dai giudici di merito con particolare cautela e rigore, ferma restando la facoltà del legislatore, ove lo ritenga possibile ed opportuno, di tradurre queste ovvie esigenze in una adeguata appropriata formula normativa.
4.4.─ Le questioni sollevate dal Tribunale di San Remo e dal Tribunale di Savona esposte sub 3.3., relative al comma 2 dell’art. 513 cod. proc. pen., con in riferimento all’art. 3 Cost. per disparità di trattamento rispetto al regime di utilizzabilità dettato dal comma 1 del medesimo articolo, difettano di rilevanza.
Tenendo presenti le differenze di disciplina tra il primo e il secondo comma dell’art. 513 cod. proc. pen., – in particolare, per quanto qui interessa, l’utilizzazione delle precedenti dichiarazioni é subordinata, nel primo comma, al consenso degli altri imputati e nel secondo comma all’accordo delle parti; nel primo comma la lettura é sempre subordinata, in caso di contumacia o di assenza dell’imputato, al consenso degli altri imputati, mentre il secondo comma, nel caso sia impossibile ottenere la presenza del dichiarante, consente di disporre la lettura se l’impossibilità di ripetizione dell’atto dipende da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni – risulta che entrambe le ordinanze di rimessione si riferiscono all’ipotesi del rifiuto di rispondere del soggetto citato ex art. 210 cod. proc. pen., accompagnato dal dissenso alla lorosulla utilizzazione da parte del solo dell'imputato a cui si riferiscono le dichiarazioni rese in precedenza: situazione nella quale la disciplina dei commi 1 e 2 dell’art. 513 cod. proc. pen. conduce alle medesime conseguenze in punto di lettura e di utilizzabilità erga alios delle dichiarazioni predibattimentali.
Le questioni vanno pertanto dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza.
4.5. – Il Tribunale di San Remo (r.o. n. 861/1997) impugna, unitamente all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., anche l'art. 514 dello stesso codice.
In realtà, la disciplina cui si riferiscono i dubbi di legittimità costituzionale é interamente contenuta nell'art. 513, comma 2, mentre l'art. 514 non ha autonomo contenuto normativo rispetto alle regole di utilizzazione probatoria delle dichiarazioni rese in precedenza.
Ne consegue che, essendo l'art. 514 cod. proc. pen. erroneamente evocato dal rimettente, la relativa questione deve essere dichiarata inammissibile.
5.─ Il Tribunale di Cagliari (r.o. n. 153/1998) dubita della legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, in assenza di consenso degli altri imputati, esclude l’utilizzabilità nei confronti di ciascuno di essi delle dichiarazioni rese da un imputato nel corso delle indagini preliminari qualora in dibattimento questi si sia avvalso della facoltà di non rispondere.
5.1.─ A giudizio del rimettente sarebbero violati:
a) l'art. 3 Cost., per la irragionevole disparità di trattamento che la norma impugnata determina fra la disciplina delle dichiarazioni in precedenza rese dal coimputato che si avvalga in dibattimento della facoltà di non rispondere, dichiarazioni delle quali é vietata l’utilizzabilità nei confronti di altri senza il loro consenso, e quella riservata agli atti irripetibili per cause originarie o sopravvenute, delle quali é invece sempre consentita la lettura: in particolare, il Tribunale, richiamando la sentenza n. 179 del 1994, invoca come tertium comparationis la disciplina delle dichiarazioni predibattimentali rese dal prossimo congiunto dell'imputato che abbia successivamente esercitato la facoltà di astenersi;
ab) l'art. 3 Cost., in quanto irragionevolmente la norma impugnata "fa dipendere il dispiegarsi del contraddittorio dibattimentale dall’esercizio della facoltà di non sottoporsi all’esame da parte di imputati che in sede di indagini abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri" e alla mancanza del contraddittorio fa conseguire l’impossibilità per il giudice di conoscere le dichiarazioni sul fatto altrui da essi precedentemente rese, sacrificando il principio di non dispersione degli elementi di prova;
b) l'art. 3 Cost., per la irragionevole disparità di trattamento che la norma impugnata determina fra la disciplina delle dichiarazioni in precedenza rese dal coimputato che si avvalga in dibattimento della facoltà di non rispondere, dichiarazioni delle quali é vietata l’utilizzabilità nei confronti di altri senza il loro consenso, e quella riservata agli atti irripetibili per cause originarie o sopravvenute, delle quali é invece sempre consentita la lettura;
c) ancora l'art. 3 Cost., in quanto sarebbe irragionevole non attribuire alcun rilievo alle ragioni sopravvenute di irripetibilità dell'atto, mentre tali ragioni comportano che, previo ricorso al meccanismo delle contestazioni di cui all'art. 500 cod. proc. pen., venga attribuito valore di prova piena alle precedenti dichiarazioni del testimone che sia stato indotto a non deporre o a deporre il falso in dibattimento;
d) gli artt. 3 e 101 Cost., in quanto la norma impugnata determinerebbe < < l'aberrante conseguenza>> che il dichiarante potrebbe in un determinato procedimento sottrarsi all'esame dibattimentale , così rendendo non conoscibili e non utilizzabili erga alios le precedenti dichiarazioni davanti a quel giudice, e in un diverso procedimento sottoporsi all'esame nei confronti di altri imputati, consentendo o negando a suo arbitrio l'ingresso in dibattimento delle stesse precedenti dichiarazioni. , che per il giudice di quel procedimento verrebbero così ad assumere valore di prova.
5.2.─ Ad avviso del rimettente la norma impugnata si pone inoltre in contrasto con:
a) gli artt. 25 e 112 Cost., in quanto produrrebbe l’effetto di paralizzare ex post l’iniziativa penale, che per il pubblico ministero costituisce, in ossequio al principio di legalità, un atto doveroso, così di fatto violando il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale il quale comporta che l’organo della pubblica accusa sia messo nelle condizioni di esercitare validamente l’azione promossa;
b) l'art. 101 Cost., in quanto la norma censurata, subordinando ad < < insondabili scelte del dichiarante>> la conoscenza delle prove da parte del giudice, si pone in contrasto con il principio della sottoposizione del giudice soltanto alla legge.
6.─ L’art. 513, comma 1, cod. proc. pen., sia nella formulazione originaria, sia che a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 267 del 1997, si riferisce alle dichiarazioni rese in precedenza (al pubblico ministero o, alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare) dall’imputato in causa proprianel medesimo procedimento, sia sul fatto proprio, sia su fatti concernenti la responsabilità di altri.
Al riguardo, va precisato preliminarmente che le modifiche introdotte dalla legge n. 267 del 1997, e le conseguentiche le eccezioni di legittimità costituzionale, si riferiscono esclusivamente alle dichiarazioni aventi per oggetto la responsabilità di altri, la cui utilizzazione é subordinata, in caso di contumacia, assenza o rifiuto dell’imputato di sottoporsi all’esame, al consenso degli altri imputati. Rimane ferma la disciplina relativa alla utilizzazione delle dichiarazioni sul fatto proprio, per lae qualei non si pongono, e comunque non sono stati sollevati, profili dubbi di costituzionalità. : tali dichiarazioni continuano ad essere lette e utilizzate a richiesta di parte, in quanto non vi é qui l’esigenza di assicurare alcuna forma di contraddittorio nei confronti degli altri imputati.
6.1.─ Le questioni di legittimità costituzionale ricalcano sostanzialmente quelle prospettatea in ordine all’art. 513, comma 2, cod. proc. pen..
Viene in primo luogo eccepita l’intrinseca irragionevolezza di una disciplina che, da un lato, fa dipendere il dispiegarsi del contraddittorio dibattimentale dall’insindacabile scelta di non sottoporsi all’esame dell'imputato che in precedenza aveva reso dichiarazioni nei confronti di altri, dall'altroe poi, in caso di dissenso degli imputati alla loro utilizzazione, comporta l’esclusione di tali dichiarazioni dal patrimonio di conoscenze del giudice.
Sotto un diverso profilo, viene denunciata l’irragionevole disparità di trattamento tra la disciplina riservata a tali dichiarazioni, utilizzabili solo se vi é il consenso degli altri imputati, e la disciplina degli atti irripetibili per cause originarie o sopravvenute, dei quali é invece sempre consentita la lettura, con particolare riferimento alla sentenza n. 179 del 1994, con la quale sono state ritenute utilizzabili le dichiarazioni testimoniali rese nel corso delle indagini preliminari dal prossimo congiunto che in dibattimento abbia poi esercitato la facoltà di astenersi.
La disciplina impugnata viene denunciata sotto il profilo dell’irragionevole disparità di trattamento anche perchè non attribuisce alcun rilievo alle ragioni della sopravvenuta irripetibilità dell’atto, mentre di tali ragioni il legislatore tiene conto in tema di esame dei testimoni, attribuendo valore di prova piena, previo ricorso al meccanismo delle contestazioni di cui all’art. 500 cod. proc. pen., alle precedenti dichiarazioni del teste che sia stato indotto a non deporre o a deporre il falso in dibattimento.
In riferimento anche all’art. 101 Cost., viene infine denunciata l’irragionevolezza della disciplina impugnata in quanto consentirebbe al dichiarante di rifiutarsi di sottoporsi all’esame dibattimentale in un determinato procedimento, così rendendo non conoscibili al giudice di quel procedimento le precedenti dichiarazioni, e di sottoporsi all’esame in un diverso procedimento a carico di altri imputati, così facendo entrare nel patrimonio di conoscenze di quel giudice le medesime dichiarazioni e attribuendovi valore di prova.
6.2. - I dubbi di costituzionalità sono fondati in riferimento all'art. 3 Cost., nei termini di seguito precisati, ma vanno più propriamente risolti intervenendo sull'art. 210, cod. proc. pen. Occorre in via preliminare tenere presente che, mediante la modifica dell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen., la legge n. 267 del 1997 ha introdotto una particolare disciplina per il caso in cui si intenda utilizzare nei confronti di altri le dichiarazioni rese in precedenza dall'imputato: ove l'imputato sia contumace, assente o rifiuti di sottoporsi all'esame, la norma impugnata prevede appunto che le precedenti dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri non siano utilizzabili senza il loro consenso, mentre continuano ad essere utilizzabili a richiesta di parte le dichiarazioni riguardanti il fatto proprio. Tale differenza di regole in tema di utilizzabilità implica un'autonomia concettuale e sistematica dell'esame su fatti concernenti la responsabilità di altri, era del resto già desumibile dalla specifica disciplina ad esso riservata nella fase delle indagini preliminari e in tema di valutazione della prova. Il codice del 1988 ha infatti preso atto dell'indiscutibile fenomeno processuale, sempre più frequente non solo nei procedimenti per fatti di criminalità organizzata, rappresentato da soggetti che abbinano alla qualità di imputati quella di "dichiaranti" sulla posizione di altri imputati, dettando appunto regole peculiari per l'esame su fatti concernenti la responsabilità di altri, comuni sia per l'imputato nel medesimo procedimento, sia per l'imputato in procedimento connesso. Tra i casi in cui è possibile ricorrere all'incidente probatorio - non ammesso per l'esame dell'imputato sul fatto proprio - l'art. 392, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. contempla l'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri e la lettera d) l'esame delle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen., cioè dei soggetti nei cui confronti si è proceduto o si procede separatamente e che vengono quindi esaminati su fatti concernenti la responsabilità di altri. Ove si presenti la necessità di anticipare rispetto al dibattimento la formazione della prova relativa a dichiarazioni concernenti la responsabilità di altri, le due categorie di imputati risultano così accomunate dalla possibilità di sottoporli ad esame mediante incidente probatorio. Al fine di procedere all'esame mediante incidente probatorio sui fatti concernenti la responsabilità di altri, è inoltre possibile ordinare l'accompagnamento coattivo sia dell'imputato nel medesimo procedimento, sia dell'imputato in procedimento connesso. Previsto dall'art. 399 cod. proc. pen. quando la persona sottoposta alle indagini non compaia senza addurre alcun legittimo impedimento e la sua presenza sia necessaria per compiere un atto da assumere mediante incidente probatorio, l'accompagnamento coattivo è espressamente richiamato in via generale dall'art. 210, comma 2, cod. proc. pen. per l'esame dell'imputato in procedimento connesso e, quindi, anche per l'esame di cui all'art. 392, comma 1, lettera d), cod. proc. pen. Infine, in tema di valutazione della prova l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. detta una specifica regola di giudizio per le dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri, rese sia dal coimputato, sia dall'imputato in un procedimento connesso. Ma tali simmetrie di disciplina vengono meno nella fase dibattimentale. Mentre per l'esame dell'imputato in procedimento connesso o collegato sono sempre previsti l'obbligo di presentarsi al giudice e l'accompagnamento coattivo (art. 210, comma 2, cod. proc. pen.), in dibattimento l'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilità di altri è in tutto e per tutto assimilato all'esame sul fatto proprio. L'art. 503 cod. proc. pen. prevede, infatti, che l'esame venga disposto solo se l'imputato ne abbia fatto richiesta o vi abbia consentito, a norma dell'art. 208 cod. proc. pen.; non è previsto l'obbligo di comparire e non è consentito l'accompagnamento coattivo dell'imputato (art. 490 cod. proc. pen.). Tali regole sono conformi all'intangibilità del diritto di difesa dell'imputato esaminato sul fatto proprio: la decisione di chiedere l'esame ovvero di consentirvi, alla stregua della valutazione dei rischi che può rispettivamente comportare il contro-esame ovvero l'esame diretto ad iniziativa della parte che lo ha chiesto, rientra tra le insindacabili scelte relative alla strategia difensiva adottata; conseguentemente, è perfettamente congeniale all'esercizio del diritto di difesa che non sia contemplato l'obbligo di comparire e che non possa essere ordinato l'accompagnamento coattivo. Ma quando l'esame verte su fatti non propri, bensì concernenti la responsabilità di altri, assumono prevalenza la specificità di tale istituto rispetto all'esame sul fatto proprio, la sostanziale coincidenza tra questa forma di esame e l'esame dell'imputato in procedimento connesso, che dal primo si distingue solo perché disposto in un separato procedimento, l'esigenza di non escludere a priori il diritto dell'imputato destinatario delle dichiarazioni di confrontarsi con il dichiarante in contraddittorio. La disciplina dell'esame dibattimentale dell'imputato nel medesimo procedimento sul fatto altrui risulta pertanto priva di ragionevole giustificazione sotto una duplice prospettiva. Ove la si confronti, da un lato, con quanto previsto per l'esame mediante incidente probatorio, che altro non è che una anticipazione della prova assunta in dibattimento, dall'altro con la disciplina dell'esame dell'imputato in procedimento connesso, che si svolge separatamente solo per circostanze processuali meramente occasionali e contingenti, è incoerente che per l'esame dell'imputato nel medesimo procedimento sul fatto altrui non siano contemplati anche nella fase dibattimentale l'obbligo di presentarsi e l'eventuale accompagnamento coattivo, analogamente a quanto disposto, rispettivamente, dagli artt. 399 e 210, comma 2, cod. proc. pen. Questa duplice asimmetria si è ovviamente riflessa sulle regole dettate dall'art. 513, comma 1, cod. proc. pen. in tema di lettura e di utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza sul fatto altrui; il suo superamento costituisce pertanto la premessa logica e sistematica per ricondurre a legittimità costituzionale la disciplina riservata all'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilità di altri.
6.3. - Al riguardo, occorre tenere presente che, come sopra precisato, le censure del rimettente, significativamente coincidenti con quelle sollevate nei confronti del comma 2 dell'art. 513 cod. proc. pen., attengono esclusivamente all'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilità di altri. L'esame di tali censure deve pertanto muovere dalla constatazione che la figura del dichiarante erga alios sia esso imputato nel medesimo procedimento o in separato procedimento connesso, è sostanzialmente identica, in quanto l'esame sul fatto altrui viene condotto su un imputato che assume l'una piuttosto che l'altra veste per ragioni meramente processuali e occasionali (v. sentenza n. 254 del 1992). Ne deriva che le censure, benché formalmente rivolte all'art. 513, comma 1, cod. proc. pen., debbono più propriamente intendersi riferite all'art. 210 cod. proc. pen., del quale va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non ne è prevista l'applicazione anche all'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilità di altri, già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero. L'equiparazione tra imputato nel medesimo procedimento e imputato in procedimento connesso consente di concentrare nell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. la disciplina, unitaria, di tutti i casi di rifiuto del dichiarante di rispondere sul fatto altrui, rendendo omogenea la disciplina dell'esame avente ad oggetto fatti concernenti la responsabilità di altri, e così superando anche le ulteriori disparità di trattamento tra il comma 1 e il comma 2 dell'art. 513 cod. proc. pen; conseguentemente, il comma 1 risulta ora riservato esclusivamente all'esame dell'imputato sul fatto proprio (art. 208 cod. proc. pen.), per il quale è pienamente conforme all'esercizio del diritto di difesa che l'imputato scelga di rimanere assente o contumace, ovvero rifiuti di sottoporsi all'esame. Le questioni formalmente sollevate nei confronti dell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen. rimangono pertanto risolte attraverso l'intervento additivo sull'art. 210 cod. proc. pen.
6.4. - La sfera di applicazione rispettivamente riservata al primo e al secondo comma dell'art. 513 cod. proc. pen. implica che, ove le dichiarazioni rese in precedenza dall'imputato nel medesimo procedimento riguardino fatti concernenti la responsabilità di altri, spetterà al pubblico ministero, o alle parti private interessate, fare richiesta perché l'imputato venga sottoposto ad esame su tali dichiarazioni a norma dell'art. 210 cod. proc. pen.. Anche nei confronti dell'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilità di altri giova precisare che, ove le dichiarazioni sul fatto altrui risultino inscindibilmente connesse con i profili di responsabilità sul fatto proprio e il meccanismo della contestazione-acquisizione di singoli contenuti narrativi possa in concreto recare pregiudizio alla posizione dell'imputato dichiarante, valgono le considerazioni svolte in precedenza (par. 4.2.) per rendere effettivo il rispetto del principio nemo tenetur se detegere e garantire il diritto al contraddittorio di tutte le parti. Ove, invece, nessuna delle parti abbia presentato specifica richiesta di esame sui fatti concernenti la responsabilità di altri, né tale esame non sia stato disposto dal giudice a norma dell'art. 507 cod. proc. pen., è coerente con la piena esplicazione del diritto di difesa che l'imputato nel medesimo procedimento rimanga contumace, assente o rifiuti di sottoporsi all'esame, anche se le sue precedenti dichiarazioni si riferiscono a fatti concernenti la responsabilità di altri; specularmente, è coerente con l'esercizio del diritto di difesa degli altri imputati che tali dichiarazioni possano essere utilizzate solo con il loro consenso, secondo quanto previsto dall'art. 513, comma 1, cod. proc. pen.
7.─ Il Tribunale per i minorenni di Bologna (r.o. n. 776/1997) e Iil Tribunale di Perugia (r.o. n. 787/1997) e il Tribunale per i minorenni di Bologna (r.o. n. 776/97) dubitano della legittimità costituzionale dei commi 2-bis e 4 dell'art. 238 cod. proc. pen., nella parte in cui limitano l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell’art. 210 cod. proc. pen. agli imputati i cui difensori abbiano partecipato alla loro assunzione, o che consentano a tale utilizzazione.
7.1.─ Ad avviso del Tribunale per i minorenni di Bologna le norme censurate violano l’art. 3 Cost., perchè discriminano irragionevolmente, quanto a utilizzabilità, le dichiarazioni testimoniali, che sono sempre utilizzabili, e quelle rese ex art. 210 cod. proc. pen., che sono utilizzabili solo se il difensore dell’imputato era presente nel momento in cui le dichiarazioni venivano rese nel procedimento connesso.
7.2.─ Sarebbero inoltre violati: a) l'art. 24 Cost., perchè mentre non sono utilizzabili le dichiarazioni rese a norma dell’art. 210 cod. proc. pen., possono essere utilizzate le sentenze irrevocabili, in forza dell’art. 238-bis dello stesso codice; b) gli artt. 3, 111 e 112 Cost., perchè la normativa impugnata fa irragionevolmente dipendere la utilizzabilità delle dichiarazioni dal consenso dell’imputato, determinando una disparità tra accusa e difesa.
7.3.─ Per il Tribunale di Perugia (r.o. n. 787/97) le medesime norme si pongono in contrasto con l'art. 3 Cost.: a) perchè, con riferimentoin riferimento alle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen., assunte senza la presenza del difensore dell'imputato, derogano irragionevolmente al principio di non dispersione dei mezzi di prova e determinano una ingiustificata diversità di disciplina rispetto al regime previsto per altre dichiarazioni (quelle testimoniali o quelle divenute irripetibili), delle quali é invece consentito il recupero in sede dibattimentale; b) perchè é irragionevole far dipendere il regime di utilizzazione da contingenti valutazioni opportunistiche dell’imputato sul contenuto degli atti da utilizzare; c) perchè la disposizione del comma 2-bis postula un contraddittorio che a volte non poteva avrebbe potuto essere realizzato, come nel caso del procedimento a quo, nel quale non si procedeva a carico del dichiarante divenuto imputato solo successivamente; d) perchè, ove il dichiarante nel precedente dibattimento abbia avuto la veste di testimone, e solo successivamente sia divenuto, per indizi sopraggiunti, imputato di reato connesso, il pubblico ministero poteva avrebbe potuto confidare nella utilizzabilità delle sue dichiarazioni; e) perchè é irragionevole che si imponga una serie indeterminata di ripetizionie delle dichiarazioni nei vari processi a scapito dell’economia processuale, della chiarezza e della verità, quando é utilizzabile la sentenza irrevocabile pronunciata a carico di terzi, ex art. 238-bis cod. proc. pen.; f) perchè si discrimina tra soggetti che hanno la qualità di imputato di reato connesso, ex art. 210 cod. proc. pen., e di imputato nello stesso procedimento qualora quest’ultimo abbia reso dichiarazioni in un separato procedimento.
Secondo lo stesso rimettente sarebbero inoltre violati gli artt. 101, comma secondo, e 111 Cost., in quanto la giurisdizione non viene esercitata dal giudice in base al suo convincimento, espresso sulla base del materiale probatorio raccolto, ma é condizionata da elementi spuri, quali la selezione del materiale utilizzabile ad opera dell'imputato, e cioé del soggetto la cui condotta forma oggetto dell’accertamento penale.
7.4.- Ancora, per il Tribunale di Perugia l'art. 238 cod. proc. pen. violerebbe l'art. 3 Cost. perchè mentre per le dichiarazioni acquisite ai sensi dell’art. 513 cod. proc. pen. l’art. 6 della legge n. 267 del 1997 introduce una disciplina transitoria che consente, in caso di nuovo rifiuto di rispondere del soggetto chiamato all’esame ex art. 210 cod. proc. pen., una utilizzazione attenuata (correlata alla sussistenza di altri elementi di conferma), irragionevolmente nulla di simile é previsto per le analoghe dichiarazioni acquisite (prima dell’entrata in vigore della legge) da altro procedimento a norma dell’art. 238, le quali, in mancanza di consenso dell’imputato, restano radicalmente inutilizzabili.
8.─ L’art. 238 cod. proc. pen., inserito nel Llibro III (Prove), Titolo II (Mezzi di prova), Capo VII (Documenti), disciplina l’acquisizione dei verbali di prove provenienti da altri procedimenti; prove che, appunto perchè non formate nello stesso procedimento in cui sono destinate ad essere utilizzate, sono considerate documenti, aventi natura giuridica di mezzi di prova.
Nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 267 del 1997, l’art. 238 cod. proc. pen. prevedeva che i verbali delle prove assunte nell’incidente probatorio o in dibattimento fossero in ogni caso utilizzabili come prove nel procedimento ad quem. Mediante l’inserimento nell’art. 238 cod. proc. pen. di un apposito comma 2-bis, questa regola generale, contenuta nel comma 1, rimasto formalmente immutato, ha subito una deroga per le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell’art. 210 cod. proc. pen.: l’utilizzabilità di tali dichiarazioni come prova nel procedimento ad quem é stata infatti ora subordinata al presupposto della partecipazione alla loro assunzione nel procedimento a quo dei difensori degli imputati nei cui confronti dovrebbero essere utilizzate.
In mancanza di tale partecipazione, la nuova formulazione dell’art. 238, comma 4, cod. proc. pen. prevede che le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell’art. 210 cod. proc. pen. siano utilizzabili come prova nel dibattimento ad quem solo nei confronti dell’imputato che vi consenta. L’ultima parte del comma 4 stabilisce poi che, in mancanza di consenso, le dichiarazioni possono essere utilizzate solo per le contestazioni, a norma, per quanto qui interessa, dell’art. 503 cod. proc. pen., che disciplina l’esame delle parti, tra cui rientra, appunto, l’esame dell’imputato in procedimento connesso. Al riguardo, si deve precisare che l’art. 503 cod. proc. pen. non consente, a differenza di quanto previsto per l’esame dei testimoni dall’art. 500 cod. proc. pen, anch’esso richiamato per la prova testimoniale dallo stesso dall'art. 238, comma 4, cod. proc. pen., di impiegare per le contestazioni le dichiarazioni rese in precedenza nel caso in cui il dichiarante rifiuti o ometta in tutto o in parte di rispondere: ne deriva che, in mancanza di consenso dell’imputato, il silenzio del dichiarante determina la non utilizzabilità delle dichiarazioni da lui rese in precedenza in sede di incidente probatorio o nel dibattimento del procedimento a quo.
Si deve inoltre tenere presente che l’art. 238 cod. proc. pen. costituisce il veicolo di trasmigrazione da altri procedimenti non solo di atti costituenti "mezzi di prova", assunti in incidente probatorio o in dibattimento, ma anche di atti di natura investigativa (o, comunque, predibattimentali), assunti nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare.
Come si ricava dall’esordio dell’art. 238, comma 4, cod. proc. pen., ove si fa riferimento a "verbali di dichiarazioni" diversi da quelli relativi agli atti menzionati nel comma 1 (prove assunte nell’incidente probatorio o in dibattimento), le "dichiarazioni diverse" non possono che riferirsi agli atti assunti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria o dal giudice nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare. Si tratta, cioé, di atti formati in un contesto predibattimentale, utilizzabili in giudizio per le contestazioni nel corso dell’esame a norma degli artt. 500 e 503 cod. proc. pen., a seconda della loro natura di deposizioni testimoniali o di dichiarazioni delle parti, e presi altresì in considerazione anche da varie altre disposizioni che ne ammettono a determinate condizioni la lettura, tra cui l’art. 513 cod. proc. pen., che fa appunto riferimento a dichiarazioni rese in precedenza dall’imputato all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero.
Anche tale categoria di atti dichiarativi risulta pertanto sottoposta alla nuova compresa nella disciplina prevista dall dell’art. 238, comma 4, cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 267 del 1997.
8.1.─ Le questioni relative all’art. 238, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen. ricalcano sostanzialmente le argomentazioni poste a sostegno delle censure sollevate nei confronti dell’art. 513, comma 2, cod. proc. pen.
In sintesi, viene denunciata l’irragionevole disparità tra la disciplina riservata alle dichiarazioni testimoniali, recuperabili, in caso di rifiuto o di omissione parziale o totale o parziale di rispondere, mediante il meccanismo delle contestazioni di cui all’art. 500, comma 2-bis, cod. proc. pen., e quella prevista dalle norme impugnate, che in caso di rifiuto di rispondere da parte dell’imputato in procedimento connesso subordinano la utilizzazione delle precedenti dichiarazioni al dato estrinseco ed eventuale della partecipazione dei difensori nel momento della loro assunzione nel procedimento a quo, ovvero, in mancanza della partecipazione, al consenso degli imputati nel procedimento ad quem.
8.2.─ In effetti, la sostanziale identità tra le censure mosse agli artt. 238, comma 4, e 513, comma 2, cod. proc. pen. deriva proprio dalla constatazione Le censure rivolte all'art. 238, comma 4, cod. proc. pen. muovono dal rilievo che, ove le dichiarazioni delle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen. siano state acquisite a norma dell'art. 238 cod. proc. pen. in quanto assunte in un diverso procedimento, non vi é ragione di non assoggettarle allea disciplinaregole previstae per le dichiarazioni raccolte nel medesimo procedimento.
Appare dunque priva di ragionevole giustificazione la disciplina che, con riferimento alle dichiarazioni rese in incidente probatorio o in dibattimento, In effetti, la disciplina di cui all'art. 238, comma 4, cod. proc. pen. appare priva di ragionevole giustificazione proprio in quanto non prevede che trovi applicazione una normativa analoga a quella stabilita dall'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., così come modificato dalla contestuale declaratoria di illegittimità della Corte. L'analogia tra le due situazioni (tanto più stringente stretta ove si consideri che le dichiarazioni rese nell'incidente probatorio o in dibattimento hanno natura di veri e propri mezzi di prova), comporta di conseguenza che, in caso di rifiuto del dichiarante di rispondere e di mancanza di consenso dell'imputato alla utilizzazione di tali dichiarazioni, ne venga prevista la possibilità di recupero stabilita in tema di deposizioni testimoniali dall'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen.
In accoglimento delle questioni indicate sub 7.1. e 7.2., va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 238, comma 4, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che, qualora in dibattimento la persona esaminata a norma dell’art. 210 cod. proc. pen. rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, acquisite da altro procedimento, in mancanza di consenso dell’imputato alla utilizzazione si applica l’art. 500, commi 2-bis e 4 cod. proc. pen..
La dizione "precedenti dichiarazioni acquisite da altro procedimento" formalmente consente, formalmente, di comprendere nella disciplina delle contestazioni non solo sia le dichiarazioni assunte assunte inin sede di incidente probatorio o in dibattimento, ma anche quelle altrimenti rese sia quelle altrimenti rese all’autorità giudiziaria, nonchè o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero.
Tale conseguenza, peraltro, discende già dall’intervento additivo sull’art. 513, comma 2, cod. proc. pen.: come si ricava implicitamente dalla sentenza della Corte n. 254 del 1992 -( riguardante appunto un caso di rifiuto di un imputato di reato connesso di rispondere su fatti già oggetto di sue precedenti dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari di altro procedimento -, i cui verbali erano stati acquisiti ex art. 238 cod. proc. pen.), deve infatti ritenersi che, una volta confluite nel fascicolo del pubblico ministero, talile dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari di altro procedimento siano assoggettate, al pari di quelle rese nel medesimo procedimento, alla disciplina dell’art. 513, comma 2, cod. proc. pen.
E’ opportuno, infine, rilevare che l’intervento sull’art. 238, comma 4, cod. proc. pen., collegato con quello sull’art. 210 cod. proc. pen., consente di eliminare una irragionevole disparità di trattamento provocata dalla disciplina dichiarata costituzionalmente illegittimaimpugnata. Tenendo presente che le dichiarazioni concernenti il fatto altrui acquisite da altro procedimento possono essere state rese da un soggetto che nel procedimento ad quem riveste la qualità di imputato, alla stregua della disciplina impugnatadichiarata costituzionalmente illegittima tali dichiarazioni sono erano incondizionatamente e direttamente utilizzabili, mentre l’utilizzazione delle analoghe dichiarazioni rese dall’imputato in procedimento connesso o collegato eraé subordinata al consenso dell’imputato nei cui confronti dovrebbero dovevano essere utilizzate.
Questo profilo di irragionevolezza viene appunto a cadere a seguito dell’unificazione sub art. 210 cod. proc. pen. dell'esame dell’imputato in causa proprianel medesimo procedimento all’esame dell'imputato in procedimento connesso o collegato quando sia l’uno che l’altro abbiano comunque reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altri: risulta infatti applicabile ad entrambi la disciplina delle contestazioni conseguente dall’intervento additivo sull’art. 238, comma 4, cod. proc. pen.
8.3.─ Sono infondate tutte le questioni censure indicate sub 7.3., sollevate prospettate dal Tribunale di Perugia.con ordinanza r.o. n. 787/97. Attraverso tali questioni, i Il rimettente chiede, infatti, esclusivamente il recupero delle precedenti dichiarazioni mediante la lettura dei verbali assunti in altro procedimento (, senza che si sia proceduto, in quanto non richiesto da alcuna delle parti, all’esame del dichiarante, e senza che il giudice, ritenendolo assolutamente necessario, abbia provveduto a disporlo d’ufficio ex art. 507 cod. proc. pen.)., mentre il meccanismo che consente la salvaguardia di tutti i beni costituzionali coinvolti é quello delle contestazioni, secondo le modalità indicate nel par. 8.2.Ove fosse stato disposto l’esame, e il dichiarante non si fosse avvalso della facoltà di non rispondere, il rimettente avrebbe infatti potuto evitare il paventato effetto della perdita definitiva delle dichiarazioni rese in precedenza.
8.4.─ Infine, circa la questione indicatarubricata sub 7.4., la censura, benchè formalmente rivolta all’art. 238, comma 4, cod. proc. pen., é riferita in realtà alla disciplina transitoria contenuta nell’art. 6 della legge n. 267 del 1967, nella parte in cui non prevede un meccanismo di recupero delle dichiarazioni già acquisite ex art. 238 cod. proc. pen. nel momento di entrata in vigore della legge, analogo a quello stabilito per le dichiarazioni già acquisite a norma dell’art. 513, comma 2, cod. proc. pen. La questione verrà pertanto trattata unitamente alle altre relative alla disciplina transitoria (par. 11 e 12).
9.─ Il Tribunale di Bergamo (r.o. n. 81/1998), il Tribunale militare di Torino (r.o. n. 898/1997) e il Tribunale di Trani (r.o. n. 913/1997) dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 4, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che l’imputato in procedimento connesso, per il quale si procede o si é proceduto separatamente, che abbia in precedenza reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di terzi, possa avvalersi, nel dibattimento a carico di quei soggetti, della facoltà di non rispondere. L'art. 210, comma 4, cod. proc. pen. viene impugnato unitamente all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., per i riflessi che l'eliminazione del diritto al silenzio produrrebbe sulla disciplina delle letture nel caso in cui i soggetti indicati dall'art. 210, comma 1, rifiutino di rispondere in dibattimento,.
9.1.─ A parere dei rimettenti risulterebbero violatie:
a) l'art. 3 Cost., in quanto si determina una irragionevole disparità di trattamento tra la disciplina delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dal testimone che rifiuti in dibattimento di rispondere (dichiarazioni di cui é consentita, ex art. 500, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’utilizzazione attraverso le contestazioni) e la disciplina delle dichiarazioni rese dagli imputati in un procedimento connesso (la cui utilizzazione in caso di esercizio della facoltà di non rispondere é possibile solo su accordo delle parti) (r.o. n. 913/1997);
b) l'art. 24 Cost., perchè la salvaguardia del contraddittorio dibattimentale può essere realizzata solo se il soggetto che é sottoposto all’esame incrociato, e che abbia consapevolmente rilasciato dichiarazioni nella fase delle indagini preliminari, sia gravato dell’obbligo di rispondere alle domande che gli vengono rivolte, mentre l’attuale disciplina consente al soggetto esaminato di essere arbitro di vanificare l’altrui diritto all’esame e controesame (r.o. n. 898/1997);
c) gli artt. 3 e 24 Cost. perchè, escludendo l’obbligo di rispondere del soggetto sottoposto ad esame, viene irragionevolmente sacrificato l’equilibrio tra i diritti di difesa di cui sono titolari i soggetti del procedimento (r.o. n. 81/1998);
d) gli artt. 2, 3, 25, comma secondo, 101, comma secondo, 102 e 111 Cost. perchè, tutelandosi sino all’estremo limite, con la norma impugnata, il diritto degli imputati a non sottoporsi all’esame dibattimentale, e mediante l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. il diritto all’assunzione delle prove in contraddittorio, viene ad essere sacrificato l’esercizio della giurisdizione penale e la possibilità di una decisione giusta (r.o. n. 81/1998).
10.─ L’art. 210 cod. proc. pen., non modificato dalla legge n. 267 del 1997, detta specifiche regole per l’esame delle persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’art. 12 cod. proc. pen. ovvero imputate di un reato probatoriamente collegato, nei confronti delle quali si é proceduto o si procede separatamente. La peculiarità della disciplina – sostanzialmente analoga a quella dettata dall’art. 9 della legge. 8 agosto 1977, n. 534, con il quale venne introdotto nel codice di procedura penale del 1930 l’art. 348-bis, sotto la rubrica "Interrogatorio libero di persona imputata di reati connessi" -– rispecchia la particolare condizione dell'imputato in procedimento connesso esaminato su fatti coéncernenti la responsabilità di altri. Mentre sono previsti conseguenza della natura ibrida di tali soggetti, che assommano in sè la qualità di imputato per il reato di cui sono chiamati a rispondere nel separato procedimento e quella di testimone su fatti concernenti la responsabilità di altri imputati nel procedimento nel quale sono sottoposti all’esame l'obbligo di presentarsi al giudice, con la possibilità di ordinare l'accompagnamento coattivo, nonchè la citazione mediante le norme sui testimoni (art. 210, comma 2, cod. proc. pen.), ed é contemplata l'applicazione dell'art. 194 cod. proc. pen., relativo all'oggetto e ai limiti della testimonianza (art. 210, comma 5, cod. proc. pen.), il permanere della qualità di imputato emerge dal diritto di essere assistito da un difensore (art. 210, comma 3, cod. proc. pen.), dal richiamo all'art. 503 cod. proc. pen..
Come già si é accennato sopra (par. 4.2.), la qualità di testimone trova riscontro nell’obbligo di presentarsi al giudice, nella possibilità di ordinare l’accompagnamento coattivo, nella citazione mediante le norme sui testimoni (art. 210, comma 2, cod. proc. pen.), nonchè nell’applicazione dell’art. 194 cod. proc. pen., relativo all’oggetto e ai limiti della testimonianza (art. 210, comma 5, cod. proc. pen.).
La qualità di imputato emerge, invece, dal diritto di essere assistito da un difensore (art. 210, comma 3, cod. proc. pen.), dal richiamo all’applicazione dell’art. 503 cod. proc. pen., relativo all’esame delle parti private (comma 5) e dal riconoscimento della facoltà di non rispondere (comma 4), nei cui confronti sono appunto dirette le censure di legittimità costituzionale.
10.1.─ Le doglianze dei giudici rimettenti sono sostanzialmente riconducibili a due profili, entrambi connessi alle ricadute della disciplina denunciata sul regime di utilizzazione probatoria dettato dall’art. 513, comma 2, cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 267 del 1997: con riferimentoin riferimento all’art. 3 Cost., viene denunciata l’irragionevole disparità di trattamento tra il regime previsto per le dichiarazioni rese in precedenza dall’imputato in procedimento connesso che si sia avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere, la cui utilizzazione é subordinata all’accordo delle parti, e la disciplina riservata alle dichiarazioni testimoniali rese nel corso delle indagini preliminari, delle quali, in caso di rifiuto o omissione totale o parziale del testimone di rispondere, é consentita l'utilizzazione, previa contestazione a norma dell’art. 500, comma 2-bis, cod. proc. pen.; con riferimentoin riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., viene censurato lo squilibrio tra i diritti di difesa degli imputati, a causa dell’irragionevole sacrificio del diritto al contraddittorio dell’imputato nei cui confronti sono rivolte le dichiarazioni e della prevalenza della tutela del diritto al silenzio del dichiarante, che diviene così arbitro del diritto degli altri imputati di sottoporre al contraddittorio dibattimentale la fonte delle accuse a loro caricomosse.
10.2.─ Nei termini in cui sono poste, e con riferimentoin riferimento all’attuale formulazione dell’art. 210, comma 4, cod. proc. pen., le questioni sono infondate.
Così come regolato dalla norma impugnata, il diritto al silenzio non é suscettibile di censure di costituzionalità. Il carattere ibrido della disciplina contenuta nell’art. 210 cod. proc. pen., ove sono appunto richiamate alcune delle regole operanti nei confronti dei testimoni, a partire dall’obbligo di presentarsi al giudice e dalla possibilità di ordinarne l’accompagnamento coattivo, é una conseguenza della peculiarità della posizione dell’imputato in procedimento connesso, necessariamente chiamato a rendere dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri, ma comunque non identificabile, sul terreno sostanziale, con la figura del testimone, sicchè appare coerente la scelta del legislatore di attribuirgli la facoltà di non rispondere, irrinunciabile manifestazione del diritto di difesa dell’imputato.
Ferma restando l’intangibilità del diritto al silenzio nei confronti dei soggetti a cui la legge attribuisce la qualità di imputati, aAltri sono gli strumenti offerti dall’ordinamento processuale penale per porre rimedio alle censure dei giudici rimettenti, già indicati da questa Corte mediante il contestuale intervento additivo sull’art. 513, comma 2, cod. proc. pen. (v. retro, par. 4.2. e 4.3.). L’estensione della disciplina delle contestazioni prevista dall’art. 500, comma 2-bis, cod. proc. pen. all’esame dell’imputato in procedimento connesso (e dell’imputato in causa propria) su fatti concernenti la responsabilità di altri consente infatti di raggiungere un ragionevole punto di equilibrio tragarantire sia il diritto di difesa dell’imputato dichiarante di avvalersi della facoltà di non rispondere, sia e il diritto al contraddittorio dell’imputato destinatario delle dichiarazioni, nel rispetto del principio della formazione dialettica della prova in dibattimento che ispira il vigente sistema processuale.
Su un diverso terreno si pongono eventuali interventi, che esulano dai poteri della Corte in quanto attinenti alla sfera della discrezionalità delle scelte legislative, destinati ad incidere sulla qualificazione sostanziale delle persone indicate nell’art. 210 cod. proc. pen., tenendo conto della diversità di posizioni processuali (imputati già condannati, raggiunti da provvedimento di archiviazione o da sentenza di non luogo a procedere, tuttora sottoposti a procedimento penale) dei soggetti ora indistintamente qualificati come imputati in procedimento connesso. Ma si tratterebbe, appunto, di interventi estranei ai compiti cui é chiamata questa Corte, in quanto volti ad attribuire a tali soggetti la qualità sostanziale di testimoni, sottoponendoli ai relativi obblighi e responsabilità penali, o comunque a specifiche forme di responsabilità in caso di rifiuto di rispondere.
Le questioni sollevate vanno pertanto dichiarate infondate, non essendo riscontrabili i denunciati vizi di costituzionalità nell’attuale disciplina del diritto al silenzio riconosciuto dall’art. 210, comma 4, cod. proc. pen. anche agli imputati in procedimento connesso chiamati a rendere dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri.
11.─ Il Tribunale di Torino (r.o. n. 915/1997) e il Tribunale di Bologna (r.o. n. 143/1998) impugnano la disciplina transitoria introdotta dall'art. 6 della legge n. 267 del 1997; la stessa disciplina é censurata, unitamente alle norme a regime, dal Tribunale per i minorenni di Bologna (r.o. n. 776/1997), nonchè dal Tribunale di Cagliari (r.o. n. 153/19987), dal Tribunale di San Remo (r.o. n. 861/1997), dal Tribunale di Savona (r.o. n. 908/1997), dal Tribunale di Trani (r.o. n. 913/1997). Il Tribunale di Perugia (r.o. n. 787/1997) denuncia poi, con riferimentoin riferimento all'art. 238, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen., la mancata previsione di una disciplina transitoria analoga a quella prevista per le dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen., mentre il Tribunale di Savona, che pure impugna autonomamente la disciplina transitoria, e specificamente i commi 2 e 5 dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997, solleva nei confronti della disciplina a regime (art. 513, comma 2, cod. proc. pen.) censure che in realtà afferiscono alla regola di valutazione di cui all'art. 6, comma 5.
Tutti i rimettenti denunciano la disciplina transitoria nella parte in cui esclude o limita l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in altra fase del procedimento o in altro dibattimento da coimputati o imputati in procedimento connesso, già acquisite ai sensi dei previgenti artt. 513, comma 2 (Tribunalei di Torino, di Bologna, di San Remo, di Savona e di Trani) in relazione ale comma 12, (Tribunale di Cagliari in relazione al comma 1), nonchè art. e 238 cod. proc. pen. (Tribunale per i minorenni di Bologna e Tribunale di Perugia). Le censure appaiono quindi rivolte ai commi 2 e 5 dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997, anche quando non vi é formale impugnativa di tali commi (r.o. nn. 776/1997, 153/19987, 913/1997), ovvero quando il vulnus viene riferito alla disciplina a regime in quanto immediatamente applicabile (r.o. n. 787/1997 e 908/1997, per quanto sopra specificato).
11.1.─ I rimettenti dubitano della legittimità costituzionale della disciplina transitoria perchè, in relazione ad atti già acquisiti prima della entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, irragionevolmente contraddice il principio del tempus regit actum, limitandone o escludendone la utilizzabilità in ragione dello stato del procedimento nonostante la prova concerna reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge, senza offrire rimedio diretto alla conservazione delle dichiarazioni erga alios rese, da coimputati o imputati in procedimento connesso, quando la normativa in vigore non consentiva di ricorrere all'incidente probatorio a norma dell'art. 392, comma 1, lettere c) e d), comma 1, cod. proc. pen., ovvero all'assunzione ai sensi degli artt. 498 e 499 cod. proc. pen. in udienza preliminare a norma dell'art. 421 cod. proc. pen., come novellati dalla legge n. 267 del 1997.
La censura viene formulata con riferimentoin riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale per i minorenni di Bologna, nonchè dai Tribunali di Torino, San Remo e Trani; con riferimentoin riferimento anche all'art. 24 dal Tribunale di Torino; con riferimentoin riferimento agli artt. 3 e 112 Cost. dal Tribunale di Savona; con riferimentoin riferimento all'art. 112 dal Tribunale di Cagliari.
Il Tribunale di Savona e il Tribunale di Trani prospettano la violazione dell'art. 3 Cost. anche sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, in quanto il giudice può pervenire alla condanna di un imputato e alla assoluzione di un altro imputato pur in presenza di una identica posizione processuale, utilizzando nei confronti di ciascun imputato un materiale probatorio diverso, a causa: a) del consenso prestato o meno dagli imputati alla utilizzazione delle dichiarazioni acquisite prima dell'entrata in vigore della legge (r.o. n. 908/1997); b) della circostanza che alcuni imputati siano stati raggiunti da dichiarazioni acquisite ex art. 503 cod. proc. pen. per avere il dichiarante rifiutato di rispondere a singole domande, altri solo da dichiarazioni acquisite in virtù del previgente art. 513, altri infine da dichiarazioni acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. (r.o. n. 908/1997); c) ovvero per della scelta del chiamante in correità di avvalersi della facoltà di non rispondere, occasionalmente esercitata prima invece che dopo l'entrata in vigore della legge (r.o. n. 913/1997).
Il Tribunale di Bologna ritiene che la normativa transitoria violi anche gli artt. 24, 101 e 112 Cost., perchè impone al giudice, soprattutto in processi con numerosi imputati, alcuni dei quali soltanto esaminati prima dell’entrata in vigore della legge, < < metodiche decisionali>> contrarie ai principi di legalità, di soggezione del giudice soltanto alla legge e dell’obbligatorietà dell’azione penale, costringendolo ad ignorare nei confronti di alcuni (per effetto della immediata applicabilità ad essi della nuova disciplina a regime) quanto é tenuto invece a valutare in relazione alla posizione di altri (in virtù della disciplina transitoria contenuta nei commi 2 e 5 impugnati).
Il Tribunale di Savona prospetta inoltre la lesione degli artt. 3, 101, secondo comma, 111, primo comma, Cost., ritenendo che la disciplina in questione sia intrinsecamente irrazionale nella parte in cui prevede l’utilizzabilità ai fini della decisione delle dichiarazioni precedentemente rese dalle persone indicate dall’art. 513 cod. proc. pen. se la loro intrinseca attendibilità é riscontrata confermata anche soltanto da altri elementi di natura logica, ma vieta l’utilizzazione come riscontro di dichiarazioni della stessa natura, così imponendo al giudice una motivazione contrastante con la propria intima convinzione.
Infine, il Tribunale di Torino rivolge alla disciplina transitoria censure analoghe a quelle espresse in relazione alla disciplina a regime da altri rimettenti, in particolare censurando il comma 5 dell'art. 6 con riferimentoin riferimento: a) all’art. 3 Cost., perchè é irragionevole il diverso trattamento processuale riservato a chi si rende irreperibile per non rispondere, rispetto a chi "a viso aperto dichiari di non volere rendere la dichiarazione", in quanto il rifiuto di rendere dichiarazioni a dibattimento dei soggetti di cui al comma 1 o al comma 2 dell’art. 513 cod. proc. pen. in quanto il rifiuto dei soggetti di cui al comma 1 o al comma 2 dell'art. 513 cod. proc. pen. di rispondere in dibattimento rende le precedenti dichiarazioni da costoro rese "irripetibili", al pari delle altre situazioni "imprevedibili" di cui all’art. 512 cod. proc. pen.; b) all’art. 101, secondo comma, Cost., perchè risulterebbe vulnerato il principio per il quale il giudice é soggetto soltanto alla legge, in quanto consente che la utilizzazione delle dichiarazioni precedentemente rese dal coimputato in procedimento connesso sia impedita dal "veto" delle parti; c) all'art. 112 Cost., in quanto l’esercizio dell’azione penale verrebbe ostacolato da facoltà attribuite ad una delle parti, con conseguente "completo stravolgimento" del processo; d) al principio di non dispersione della prova più volte riconosciuto dalla Corte costituzionale.
12.─ Pur nella loro articolazione assai analitica, le censure di illegittimità delle norme transitorie sono tutte riconducibili alla denuncia della di irragionevolezza, e delle relative ricadute in termini di ingiustificata disparità di trattamento, di una disciplina che subordina la valutazione probatoria delle dichiarazioni acquisite a norma dell’art. 513, commi 1 e 2, cod. proc. pen. ad un nuovo criterio di giudizio, ovvero ne sottopone l’utilizzazione alle nuove regole introdotte dalla legge n. 267 del 1997, in base al dato meramente occasionale che al momento di entrata in vigore della legge le dichiarazioni fossero già state acquisite mediante lettura, ovvero, pur essendo già stato disposto il rinvio a giudizio, non si fosse ancora proceduto all’esame del dichiarante. In sostanza, i rimettenti vorrebbero ripristinare integralmente nei procedimenti in corso la disciplina antecedente alla riformae del 1997, e conseguentemente mantenere ferma la già intervenuta acquisizione delle precedenti dichiarazioni, ovvero, se il dichiarante non é ancora stato sottoposto all’esame, procedere, in caso di rifiuto di rispondere, all’acquisizione mediante lettura.
Alla stregua degli effetti delle decisioni della Corte costituzionale in materia processuale penale sui giudizi in corso (v., in particolare, la sentenza n. 49 del 1970), i giudici rimettenti, preso atto della contestuale dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 513, comma 2, e 210 cod. proc. pen., non potranno non tenere conto che la disciplina introdotta dalla Corte Occorre al riguardo considerare che la disciplina risultante dal contestuale intervento della Corte sugli artt. 513, comma 2, e 210 cod. proc. pen. incide su entrambi i termini di riferimento delle censure rivolte alle norme transitorie: il meccanismo le nuove regole di acquisizione, previa contestazione, di singoli contenuti narrativi delle precedenti dichiarazioni delineaano, infatti, una disciplina diversa sia da quella antecedente al 1997, che prevedeva l’acquisizione delle precedenti dichiarazioni mediante la loro lettura integrale, sia da quella introdotta dalla legge n. 267 del 1997, che subordinava l’acquisizione al consenso delle parti, sia, evidentemente, dalle norme transitorie, volte appunto a regolare il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina.
Si impone pertanto la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, perchè valutino se le questioni sollevate sulle norme transitorie conservano la loro rilevanza, ovvero oppure se risultano assorbite dalla superate alla luce della nuova disciplina che ora permette di recuperare mediante il sistema delle contestazioni singoli contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, ultimo periodo del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 210 del codice di procedura penale nella parte in cui non ne é prevista l'applicazione anche all'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilità di altri, già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 238, comma 4, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che, qualora in dibattimento la persona esaminata a norma dell'art. 210 del codice di procedura penale rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza di consenso dell'imputato alla utilizzazione si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale;
42) dichiara l'inammissibiliità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento in relazione al comma 1 dello stesso articolo, dal Tribunale di San Remo e dal Tribunale di Savona con le ordinanze in epigrafe;.
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 210 del codice di procedura penale nella parte in cui non ne é prevista l'applicazione anche all'esame dell'imputato in causa propria su fatti concernenti la responsabilità di altri, che siano già stati oggetto di precedenti dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 238, comma 4, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che, qualora in dibattimento la persona esaminata a norma dell'art. 210 del codice di procedura penale rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni acquisite da altro procedimento, in mancanza di consenso dell'imputato alla utilizzazione si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale;
5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 514 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di San Remo;
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 238, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Perugia con l'ordinanza in epigrafe;
7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 4, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Bergamo, dal Tribunale militare di Torino, e dal Tribunale di Trani, con le ordinanze in epigrafe;
8) ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino, al Tribunale per i minorenni di Bologna, al Tribunale di Cagliari, al Tribunale di San Remo, al Tribunale di Savona e al Tribunale di Trani per un nuovo esame delle in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2 e 5, della legge 7 agosto 1967, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), sollevate, con riferimentoin riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, 111, primo comma, e 112 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1998.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Guido NEPPI MODONA
Depositata in cancelleria il 2 novembre 1998.