ORDINANZA N.20
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 6 della legge della Regione Marche del 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21 giugno 2004, depositato in cancelleria il 6 luglio 2004 ed iscritto al n. 64 del registro ricorsi 2004.
Visti l’atto di costituzione della Regione Marche, nonché gli atti di intervento della Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.a., della Telecom Italia Mobile S.p.a. e R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.p.a ed altra;
udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il Giudice relatore Ugo De Siervo.
Ritenuto che, con ricorso notificato in data 21 giugno 2004 e depositato in data 6 luglio 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 6 della legge della Regione Marche del 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione;
che, in particolare, il ricorrente ritiene che gli artt. 3 e 6 della predetta legge regionale, assoggettando a procedura di valutazione d’impatto ambientale (VIA) anche l’installazione di antenne di radiocomunicazione con frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz, eccederebbero dalla competenza regionale, in quanto imporrebbero una doppia procedura (verifica preliminare e conseguente procedura di VIA) su categorie di opere non previste da norme statali;
che le disposizioni impugnate si porrebbero in contrasto anche con l’art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), che prevede “procedure celeri per la realizzazione di dette infrastrutture”;
che, in data 9 luglio 2004, si è costituita la Regione Marche chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata infondata;
che, in particolare, secondo la difesa regionale, con gli articoli oggetto di censura la Regione avrebbe esercitato “la propria competenza legislativa concorrente nelle materie del governo del territorio, della tutela della salute, nonché – per gli impianti di cui è causa – dell’ordinamento delle comunicazioni”;
che, secondo la Regione Marche, la sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale dell’installazione degli impianti operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 KHz sarebbe già prevista dall’art. 3, comma 3, della legge regionale 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione), sulla cui legittimità si è pronunciata questa Corte con sentenza n. 303 del 2003;
che la Regione resistente contesta l’asserita violazione di principî fondamentali della materia fissati da leggi statali, in quanto l’art. 87 del citato codice delle comunicazioni elettroniche non costituirebbe principio fondamentale dell’ordinamento delle comunicazioni e quindi non vincolerebbe le Regioni nell’esercizio della legislazione concorrente su tale materia;
che nel giudizio sono intervenute le società Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.a., R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.p.a. e Rai Way, Telecom Italia Mobile S.p.a., le quali chiedono di accogliere le conclusioni già rassegnate nel ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e di dichiarare quindi l’illegittimità costituzionale degli articoli 3 e 6 della legge regionale delle Marche;
che successivamente Telecom Italia Mobile S.p.a., R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.p.a., e Rai Way hanno presentato memorie nelle quali ribadiscono le posizioni già esposte nell’atto d’intervento;
che Wind Telecomunicazioni S.p.a. ha depositato fuori termine una memoria nella quale insiste per l’accoglimento della questione di legittimità.
Considerato che gli interventi in giudizio di Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.a., R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a., soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il ricorso e a resistervi, devono, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, ritenersi inammissibili (cfr. ex plurimis sentenze n. 166 del 2004, n. 338, n. 315, n. 307 e n. 49 del 2003, ordinanza n. 240 del 1988, nonché l’ordinanza allegata alla sentenza n. 196 del 2004), non essendo stati addotti argomenti che inducano questa Corte ad abbandonare il proprio precedente indirizzo;
che il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato in data 21 giugno 2004, è stato depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 6 luglio 2004, e cioè oltre il termine di dieci giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 31, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), termine che deve ritenersi, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, perentorio (ordinanze n. 126 del 1997, n. 139 del 1987 e n. 71 del 1986);
che, conseguentemente, la questione sollevata è manifestamente inammissibile per tardività del deposito del ricorso.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento in giudizio di Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.a., R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a.;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche del 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), sollevata, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005.
Fernanda CONTRI, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2005.