Sentenza n. 63 del 1994

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SENTENZA N. 63

ANNO 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Termini Imerese nel procedimento penale a carico di Siino Franco ed altro, iscritta al n. 431 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella Camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

 

Ritenuto in fatto

 

l.- Nel corso del procedimento penale a carico di due persone imputate di reati per i quali non è obbligatorio l'arresto in flagranza e, in particolare, del reato di cui all'art. 648 bis c.p., il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Termini Imerese, dopo aver rilevato che in ordine ai reati contestati e oggetto di giudizio hanno importante rilevanza indiziaria i risultati delle intercettazioni telefoniche disposte in altro procedimento penale dall'autorità giudiziaria di Caltanissetta, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.270, primo comma, c.p.p., nella parte in cui consente l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti solo limitatamente ai procedimenti relativi ai reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

Secondo il giudice a quo, la disposizione impugnata contrasterebbe con gli artt. 2, 3, 24, 101, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione, in quanto, in violazione del principio di ragionevolezza, prevede un criterio di rinvio inadeguato, quale è quello relativo ai reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Tanto più ciò va le, secondo lo stesso giudice, se si tiene conto che tra questi ultimi sono compresi reati (come alcune ipotesi di furto aggravato) che, al di fuori dell'eventualità di arresto in flagranza, sfuggono ad ogni ipotesi di applicazione necessaria della custodia cautelare in carcere. Pertanto, prosegue il giudice a quo, posto che nella disciplina dell'art. 270, primo comma, c.p.p. il problema della utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche in un procedimento diverso da quello nel quale sono acquisite, si pone sempre o prevalentemente per reati per i quali emergono dalle intercettazioni soltanto una traccia o un indizio, appare incongruo il riferimento alla obbligatorietà dell'arresto in flagranza quale condizione per la utilizzabilità delle intercettazioni stesse. In altri termini, se, come sembra, il legislatore ha inteso porre a base di tale limitazione la maggiore gravità dei reati, il risultato che ne consegue è irragionevole, in quanto questo requisito sussisterebbe per il reato di furto aggravato, ma non anche per quello, più grave, di "riciclaggio aggravato", di cui è accusato l'imputato nel giudizio a quo.

Inoltre, sempre ad avviso del giudice rimettente, sarebbe irragionevole che, mentre le intercettazioni possono essere specificamente disposte nell'ambito di procedimenti per reati per i quali è prevista una pena superiore nel massimo a cinque anni, la loro utilizzabilità in altri procedimenti può portare a riferire le stesse intercettazioni soltanto a reati puniti con pena minima non inferiore a cinque anni e con pena massima non inferiore a venti anni.

Infine, conclude lo stesso giudice a quo, dalla irragionevolezza di tale disciplina deriverebbe anche una menomazione dei principi di effettività della giurisdizione penale, di obbligatorietà dell'azione penale, di tutela delle parti offese e delle parti civili.

2.- É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Al contrario di quanto sostenuto nella ordinanza di rimessione, l'Avvocatura dello Stato ritiene che la disciplina della utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi sia tutt'altro che irragionevole, tenuto conto dei valori costituzionali implicati (v. sent. n. 366 del 1991). Limiti alla utilizzazione delle intercettazioni vanno, infatti, fissati per evitare che l'autorizzazione data dal giudice in un procedimento si trasformi in una sorta di autorizzazione in bianco. E la linea di demarcazione individuata dal legislatore non appare irragionevole, proprio perchè è stata fissata con riferimento alla obbligatorietà dell'arresto in flagranza e, quindi, alla peculiare gravità di alcuni reati che destano particolare allarme sociale. Il fatto, poi, che possano nutrirsi dubbi sulla effettiva gravità di alcuni dei reati rientranti in questa categoria non assume rilievo in ordine alla valutazione della presunta irragionevolezza o della incoerenza logica della disposizione impugnata.

Infine, sempre ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, sarebbero privi di fondamento gli altri profili di illegittimità prospettati, dal momento che le notizie ricavabili da intercettazioni legittimamente eseguite costituiscono pur sempre fatti storici rilevanti al fine di promuovere le indagini necessarie per accertare la possibile esistenza di reati ed esercitare, se del caso, l'azione penale.

 

Considerato in diritto

 

l.- Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Termini Imerese ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 101, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione, nei confronti dell'art. 270, primo comma, c.p.p., nella parte in cui consente l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti solo limitatamente ai procedimenti relativi ai reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

Ad avviso del giudice a quo, tale limitazione sarebbe irragionevole soprattutto sotto un duplice profilo: innanzitutto perchè la ratio sottesa ad essa, cioé la maggiore gravità dei reati, sarebbe contraddetta dall'inclusione nella categoria di delitti indicata nella norma impugnata di reati (come alcune ipotesi di furto aggravato) di non rilevante gravità e, viceversa, dall'esclusione dalla stessa categoria di reati di notevole gravità; in secondo luogo, perchè le stesse intercettazioni potrebbero essere utilizzate in relazione a reati di gravità molto diversa fra loro, nel senso che potrebbero essere disposte per il perseguimento di reati sanzionati con pena non elevata ed essere, poi, utilizzate in procedimenti diversi in relazione a reati assistiti da pene molto più elevate.

2.- Va, innanzitutto, dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale concernenti i profili relativi agli artt. 2, 24, 101, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione per carenza assoluta di motivazione. Il giudice rimettente, infatti, si limita a enunciare le anzidette questioni senza minimamente prospettare come e perchè la norma contestata possa apparire di dubbia costituzionalità rispetto ai parametri appena menzionati.

3.- La questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione non è fondata.

Nel richiedere una pronunzia d'illegittimità costituzionale dell'art. 270 c.p.p. nella parte in cui consente l'utilizzazione in procedimenti diversi dei risultati delle intercettazioni telefoniche soltanto limitatamente ai procedimenti relativi ai reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, il giudice a quo, muovendo dalla pretesa irragionevolezza della predetta limitazione, mira in sostanza a ottenere una trasformazione dell'ordinamento normativo tale da permettere la piena utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nell'ambito di procedimenti penali diversi da quello per il quale le stesse intercettazioni sono state validamente autorizzate (sempre che, ovviamente, in questi ultimi procedimenti vengano in questione reati rispetto ai quali, ai sensi dell'art. 266 c.p.p., è ammissibile procedere alle intercettazioni).

Tuttavia, una regola come quella auspicata dal giudice a quo si rivela - sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte, ribadita più di recente dalla sentenza n. 366 del 1991 - apertamente contrastante con le garanzie poste dall'art. 15 della Costituzione a tutela della libertà e del la segretezza delle comunicazioni, dal momento che trasformerebbe l'intervento del giudice, richiesto dal ricordato art. 15 per l'irrogazione in concreto di restrizioni alla predetta libertà, in "un'inammissibile autorizzazione in bianco" a disporre le intercettazioni, con conseguente lesione della "sfera privata" legata al riconoscimento del diritto inviolabile di libertà di comunicazione e al connesso dovere di riservatezza incombente su tutti coloro che per ragioni d'ufficio vengano a conoscenza di fatti inerenti a quella sfera.

Del resto, a sostegno dell'anzidetta richiesta, di per sè contraria a Costituzione, il giudice rimettente enuncia un'argomentazione, basata sulla pretesa manifesta irragionevolezza della limitazione contestata, che non può essere condivisa. Occorre premettere che l'art. 270, primo comma, c.p.p., mentre prevede come regola generale il divieto di utilizzare i risultati delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi da quello per il quale le stesse intercettazioni sono state validamente autorizzate dal giudice, pone poi una norma del tutto eccezionale diretta a consentire l'utilizzazione in procedimenti diversi dei predetti risultati limitatamente ai casi in cui gli elementi raccolti con le medesime intercettazioni risultino indispensabili per l'accertamento di delitti comportanti l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza, indicati nell'art. 380 c.p.p.. Trattandosi di una norma legislativa incidente su un diritto di libertà individuale qualificabile come inviolabile ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, la verifica della legittimità costituzionale della norma eccezionale appena indicata deve avvenire secondo i principi del più rigoroso scrutinio, nel senso che, come è stato chiarito dalla sentenza n. 366 del 1991, occorre esaminare se la restrizione prevista sia diretta al soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante e, nello stesso tempo, risulti circoscritta alle operazioni strettamente necessarie alla tutela di quell'interesse.

Non vi è dubbio che la possibilità di utilizzare i risultati delle intercettazioni disposte nell'ambito di un determinato processo limitatamente ai procedimenti diversi, relativi all'accertamento di reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, risponde all'esigenza di ammettere una deroga alla regola generale del divieto di utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti, giustificata dall'interesse dell'accertamento dei reati di maggiore gravità.

Nell'ambito di un contesto sociale caratterizzato dalla seria minaccia alla convivenza sociale e all'ordine pubblico rappresentata dalla criminalità organizzata, la norma che eccezionalmente consente, in casi tassativamente indicati dalla legge, l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi, limitatamente all'accertamento di una categoria predeterminata di reati presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale, costituisce indubbiamente un non irragionevole bilanciamento operato discrezionalmente dal legislatore fra il valore costituzionale rappresentato dal diritto inviolabile dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni e quello rappresentato dall'interesse pubblico primario alla repressione dei reati e al perseguimento in giudizio di coloro che delinquono Senza dire che, ai sensi del comma successivo a quello impugnato, l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni nei procedimenti diversi viene determinata con le garanzie del contradittorio fra le parti di tali procedimenti nelle forme previste dall'art. 268, sesto, settimo e ottavo comma, c.p.p., la salvaguardia del nucleo di valore della libertà e della segretezza delle comunicazioni è integrata dalla norma, contenuta nella disposizione impugnata, secondo la quale la predetta utilizzazione può avvenire nei limiti in cui gli elementi raccolti con le intercettazioni risultino "indispensabili" per l'accertamento di alcuno dei delitti indicati dall'art. 380 c.p.p.. Ciò significa che la deroga eccezionalmente prevista al divieto stabilito dall'art. 270, primo comma, c.p.p. si mantiene entro i precisi confini della stretta necessarietà della stessa rispetto al soddisfacimento concreto dell'interesse pubblico primario che la giustifica.

4.- Nè maggior pregio può esser riconosciuto alle ulteriori argomentazioni addotte dal giudice a quo.

In particolare, fermo restando che non può dichiararsi l'illegittimità costituzionale della norma che eccezionalmente consente l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi limitatamente all'accertamento dei reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (art. 270, primo comma, c.p.p.), non si può riconoscere alcun rilievo alla considerazione che nell'ambito di quest'ultima categoria di reati, predeterminata dall'art. 380 c.p.p., siano compresi delitti ritenuti dal giudice rimettente meno gravi di altri che ne sono esclusi. La non pertinenza di tali dubbi rispetto alla contestata legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, c.p.p. pone le relative argomentazioni al di fuori dei con fini della rilevanza della questione in esame, pur se, ovviamente, non si può escludere, come è già avvenuto per taluni aspetti (v. sent. n. 54 del 1993), che quei dubbi possano autonomamente pervenire alla cognizione di questa Corte.

Nè, infine, può riconoscersi fondamento alcuno alla asserita irragionevole disparità di trattamento derivante dal fatto che l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi è circoscritta all'accertamento di reati per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni, mentre le stesse intercettazioni possono essere autorizzate, ai sensi dell'art. 266 c.p.p., nell'ambito di procedimenti volti all'accertamento di reati puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. É evidente, infatti, che le fattispecie messe a confronto dal giudice a quo non sono correttamente comparabili essendo riferite a situazioni diverse ed eterogenee.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, c.p.p. sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Termini Imerese con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 2, 24, 101, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Termini Imerese con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/02/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Antonio BALDASSARRE, Redattore

Depositata in cancelleria il 24/02/94.