ORDINANZA N.461
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), promossi con ordinanze emesse il 25 marzo 1985 dal Pretore di S. Anastasia e il 7 febbraio 1986 dal Tribunale di Agrigento, iscritte rispettivamente al n. 497 del registro ordinanze 1985 e al n. 427 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293-bis dell'anno 1985 e n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1986.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Tribunale di Agrigento, con ordinanza del 7 febbraio 1986, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, <nella parte in cui non prevede che il laboratorio provinciale di igiene e profilassi dia avviso al titolare dell'esercizio affinchè possa presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, alla esecuzione delle analisi>;
e che un'analoga questione, sempre avente ad oggetto l'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, é stata sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di S. Anastasia con ordinanza del 25 marzo 1985;
che in entrambi i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che i due giudizi sollevano questioni sostanzialmente identiche e vanno, quindi, riuniti;
che i giudici a quibus adducono a sostegno dell'illegittimità della norma denunciata la sentenza n. 248 del 1983, con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, settimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito dall'art. 18 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, <nella parte in cui non prevede che il Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi dia avviso al titolare dello scarico affinchè possa presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle analisi>;
che il decisum della pronuncia invocata dalle ordinanze di rimessione si basava sul rilievo che le acque campionate <debbono essere esaminate con la massima tempestività stante la loro deteriorabilità e pertanto le analisi non sarebbero utilmente ripetibili nel corso del successivo procedimento penale>, così da far assumere <particolare efficacia probatoria> alle <analisi compiute dal Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi con un procedimento che é un vero e proprio accertamento assimilabile, nella sostanza, ad una perizia, fonte, quindi, di convincimento del giudice; tanto più che le relazioni sulle analisi sono allegate agli atti del procedimento penale e di esse lo stesso giudice può tener conto e darne lettura a norma dello stesso art. 466 cod. proc. pen.>;
che, peraltro, nella specie, il richiamo alla sentenza n. 248 del 1983 appare inconferente, in quanto la norma ora denunciata consente il ricorso alla procedura della revisione delle analisi, da espletarsi nel rispetto delle garanzie previste dagli artt. 390, 304-bis, 304-ter e 304 quater (v. anche sentenza n. 15 del 1986);
e che, anzi, la questione é da ritenersi implicitamente già risolta in base alla ratio decidendi della più lontana sentenza n. 149 del 1969, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, soltanto nella parte in cui <esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del Codice di procedura penale> per la revisione delle analisi e, quindi, non anche nella parte in cui esclude tale applicazione per la prima analisi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di S. Anastasia con ordinanza del 25 marzo 1985, e, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Agrigento con ordinanza del 7 febbraio 1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 14 Aprile 1988.