Sentenza n. 106 del 1968
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SENTENZA N. 106

ANNO 1968

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Dott. Antonio MANCA

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente l'istituzione della scuola media statale, promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1966 dal pretore di Larino nel procedimento penale a carico di Di Bello Leone ed altri, iscritta al n. 11 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1967.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1968 la relazione del Giudice Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Gastone Dallari, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Il pretore di Larino, con ordinanza emessa il 25 ottobre 1966 nel procedimento penale a carico di Di Bello Leone ed altri, imputati del reato previsto dall'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, in riferimento all'art. 731 del Codice penale, per avere omesso di far adempiere all'obbligo di frequenza della scuola media i loro figli per l'anno scolastico 1965-66, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 8 della legge n. 1859 del 1962, per contrasto con gli artt. 3 e 34 della Costituzione.

Nell'ordinanza il pretore, premesso che gli imputati avevano addotto, a propria difesa, la rilevante distanza della scuola dalle rispettive abitazioni e la carenza di mezzi di trasporto pubblico, osserva che la legge disporrebbe indiscriminatamente sanzioni penali per tutti i contravventori all'obbligo scolastico, senza garantire peraltro a tutti gli obbligati una posizione paritaria al riguardo, e senza assicurare praticamente a tutti l'accesso alla scuola. Si attuerebbe così una palese sperequazione tra coloro che vivono in centri ove vi é una scuola media e coloro che invece risiedono in una località lontana anche decine di chilometri, ma collegata con i normali mezzi pubblici.

In tale situazione sarebbe da ravvisare un contrasto fra la disposizione penale denunziata, ed i principi sanciti dall'art. 3 della Costituzione, secondo cui "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge" e dell'art. 34 della Costituzione, secondo cui "la scuola é aperta a tutti".

L'ordinanza, notificata il 17 dicembre 1966 al Presidente del Consiglio dei Ministri ed agli imputati reperibili, ed il 14 precedente all'imputato irreperibile Monelli Michele, é stata comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 25 febbraio 1967.

Avanti alla Corte costituzionale si é costituito soltanto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato le proprie deduzioni il 17 marzo 1967.

L'Avvocatura rileva che l'attuale questione si presenterebbe come un profilo conseguenziale degli aspetti di illegittimità degli artt. 4 e 9 della detta legge già esaminata e ritenuti infondati dalla Corte con la sentenza n. 7 del 1967.

 

In particolare lo specifico problema della fornitura dei mezzi di trasporto per l'accesso alla scuola sarebbe stato già esaminato dalla Corte in relazione al principio di gratuità dell'insegnamento, sancito dall'art. 34, secondo comma, della Costituzione, appunto con la detta sentenza n. 7 del 1967, che avrebbe escluso ogni collegamento di tale prestazione, meramente materiale e strumentale, con l'invocato principio.

Riportandosi poi testualmente ad un passo della citata sentenza, l'Avvocatura aggiunge che la rispondenza dell'art. 8 impugnato al precetto costituzionale sarebbe già stata ritenuta dalla Corte quando, nella citata sentenza, ha affermato che tale norma, richiamandosi all'art. 731 del Codice penale, non contiene un incondizionato comando valevole indifferentemente per ogni caso, in quanto l'ipotesi contravvenzionale ivi prevista viene a perdere carattere di illegittimità ove sia dimostrata, come l'articolo dispone, l'esistenza di giusti motivi, ossia di cause che dimostrino inattuabile quell'adempimento, per forza maggiore o stato di necessità.

Pertanto dovrebbe escludersi che dalla norma impugnata derivi qualsiasi sperequazione costituzionalmente illegittima, in relazione alla ubicazione della scuola, perché l'espressa previsione dei giusti motivi si porrebbe come causa di esclusione dell'antigiuridicità del comportamento degli obbligati.

Conclude pertanto chiedendo dichiararsi infondata la questione come sopra sollevata dal pretore di Larino.

L'Avvocatura ha depositato, nei termini, una memoria illustrativa con cui, preliminarmente, prospetta il dubbio circa la rilevanza della questione sollevata dal pretore di Larino. Invero la norma impugnata prevederebbe una sanzione penale solo in assenza di giusti motivi discriminanti e non sarebbe quindi applicabile nella specie, in cui risulterebbe, appunto, sussistente un motivo giustificativo, ravvisabile nella notevole distanza della scuola dall'abitazione degli alunni, indubbiamente tale da escludere l'obbligo a loro carico, anche in analogia a quanto desumibile, in relazione alla scuola elementare, dall'art. 101 del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, secondo cui l'obbligo di frequenza verrebbe meno per i residenti ad oltre due chilometri dalla scuola.

L'Avvocatura osserva poi che la previsione di una sanzione penale per l'inosservanza dell'obbligo di frequenza della scuola media non potrebbe, in linea generale, fare adito ad alcuna censura di illegittimità costituzionale, rispondendo essa all'esigenza di riconoscere allo Stato il potere di colpire gli inadempienti ad un obbligo che, come quello in esame, trova preciso riscontro in norme della Costituzione quali l'art. 30, primo comma, e l'art. 34, secondo comma, che impongono ai genitori, oltre che allo Stato, l'obbligo di far godere ai minori il beneficio dell'istruzione.

L'Avvocatura, infine, riprendendo le considerazioni già svolte, nega ancora che il tipo e le modalità delle sanzioni previste dall'art. 8 impugnato possano considerarsi lesive delle invocate norme costituzionali, ed insiste pertanto nelle già formulate conclusioni.

 

Considerato in diritto

 

1. - L'ordinanza del pretore di Larino pone, con riferimento agli artt. 3 e 34 della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla scuola media statale secondaria di primo grado, articolo che, imponendo ai genitori l'obbligo di far frequentare detta scuola ai loro figli, li sottopone, in caso d'inadempienza, alle stesse sanzioni comminate dall'art. 731 del Codice penale per gli inadempienti all'obbligo dell'istruzione elementare.

L'Avvocatura dello Stato eccepisce preliminarmente che la questione così sollevata difetta, nel caso, del requisito della rilevanza, poiché l'art. 731 del Codice penale richiamato dalla legge del 1962 testualmente esclude l'esistenza del reato ove sussistano giusti motivi che impediscano l'attuazione dell'obbligo di frequenza scolastica (e giusto motivo sarebbe la notevole e disagiata distanza tra luogo d'abitazione e scuola): il che troverebbe indiretta conferma anche nell'art. 101 del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, sulla scuola elementare, secondo cui l'obbligo di frequenza viene meno per i residenti ad oltre due chilometri dalla scuola.

L'eccezione non é fondata, in quanto, a giustificare la rilevanza, l'ordinanza del pretore contiene una motivazione sufficiente che riguarda i dubbi di costituzionalità della norma considerata in relazione al principio che la informa.

2. - L'ordinanza del pretore di Larino é precedente alla sentenza di questa Corte (n. 7 del 4 febbraio 1967) che ha preso in esame la legge n. 1859 del 1962 per verificarne la corrispondenza o meno agli artt. 3 e 34 della Costituzione. Vero che il giudizio della Corte ha riguardato allora gli artt. 4 e 9 della legge, mentre qui la questione é posta in relazione all'art. 8: ma il problema di fondo é lo stesso, sia che riguardi la natura e l'estensione dell'esonero dei contributi scolastici (art. 4) ovvero le facilitazioni succedanee per l'adempimento dell'obbligo (art. 9), sia che riguardi particolarmente, come nel caso in esame, l'adempimento dell'obbligo, come dovere accompagnato da sanzioni penali in caso di inosservanza. Il problema é infatti, sostanzialmente, unico: cioè se siano o meno conciliabili, sotto il riguardo della legittimità costituzionale, le norme che pongono a carico dei genitori, sotto comminatoria di sanzioni, prestazioni relative all'adempimento dell'obbligo scolastico, talvolta eccessivamente onerose o impossibili ad essere sopportate da tutti i genitori in egual modo e misura, mentre l'istruzione inferiore, nella sua fase obbligatoria, dovrebbe essere gratuita, intendendosi la gratuita dell'art. 34 della Costituzione, in senso ampio, comprensivo anche di tutti i mezzi sussidiari (libri, mezzi di trasporto).

La Corte osserva che i motivi addetti nella precedente sentenza per dimostrare l'infondatezza della questione riguardante gli artt. 4 e 9 della legge n. 1859 del 1962 conservano uguale validità per dimostrare anche l'infondatezza della questione riguardante l'art. 8.

I limiti interpretativi ivi assegnati al concetto di gratuità della scuola dell'obbligo, ineriscono al sistema, quale espresso dalla Costituzione e quale recepito, con richiamo formalmente espresso, dalla legge predetta (vedi art. 1 costituente premessa dell'ordinamento).

Una volta stabilito (come é stato stabilito) che non é inerente essenzialmente al concetto di gratuità della scuola anche la fornitura obbligatoria da parte dello Stato dei mezzi di trasporto ad uso degli scolari, vengono meno i dubbi di costituzionalità sollevati dal pretore di Larino in relazione alla permanenza dell'obbligo da parte dei genitori, pur senza la corrispondente prestazione statuale del trasporto asserita come obbligatoria.

D'altra parte, nel contesto della motivazione della precedente sentenza la Corte ha già considerato i limiti della obbligatorietà dell'adempimento del dovere di istruzione da parte dei genitori in relazione proprio all'art. 8 della legge ed alla comminata sanzione penale, osservando che l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 731 del Codice penale viene a perdere carattere di illiceità in presenza di "giusti motivi" discriminanti: il che vale ad escludere che detto dovere debba intendersi come incondizionato comando, insuscettibile di una valutazione che consenta invece di tener conto della eventuale inattuabilità dell'adempimento.

A parte ciò, considerata la questione, in via di principio e con riferimento all'art. 34 della Costituzione, ed alla interpretazione già datane, la Corte ritiene di non potere che uniformare l'attuale decisione alla precedente.

La connessione tra l'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione va intesa con razionale valutazione dei due termini del binomio, che esclude ogni subordinazione del principio di obbligatorietà ad un concetto soverchiamente estensivo della gratuità.

L'art. 8 della legge impugnata appare perciò immune dai denunciati vizi.

Rimane l'esigenza, già rilevata dalla Corte nella precedente sentenza, che siano, sempre più e meglio, resi effettivi quegli strumenti, previsti espressamente dall'art. 9 della legge impugnata, atti ad agevolare, in ogni direzione, l'adempimento dell'obbligo scolastico.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente "Istituzione e ordinamento della scuola media statale" in relazione agli artt. 3 e 34, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

 

Aldo SANDULLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI

 

 

Depositata in cancelleria il 19 luglio 1968.